15 giugno Riforma in Gazzetta Ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i regolamenti di riordino degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado:

D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 (riordino degli istituti professionali)

D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 (riordino degli istituti tecnici)

D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 (revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei).

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010

Decreto Interministeriale 15 giugno 2010

Recepimento accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 – dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226

(in SO n. 157 alla GU 16 luglio 2010, n. 164)

Nota 14 giugno 2010, Prot. n. 4502

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Ufficio II

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione

Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

Oggetto: Orientascienze per i docenti: Premio nazionale Didattica della Scienza – Napoli 25 ottobre 2010.

La Confindustria e l’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , del Gruppo Interministeriale per Sviluppo Cultura Scientifica e Tecnologica, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze, dell’Associazione Italiana Editori e dell’ Associazione Nazionale Presidi, promuovono anche per questo anno il Premio nazionale Didattica della Scienza edizione 2010-11.

I destinatari sono i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che parteciperanno con un gruppo di studenti o una classe a nome dell’istituto di appartenenza.

Le attività richieste rientrano in due tematiche: “Orientamento verso la scienza e la tecnologia” e “Scienza e tecnologia” e dovranno consistere in uno o più percorsi con particolare riferimento al segmento dell’istruzione tecnico-professionale, e all’orientamento di genere. I percorsi dovranno avere natura fortemente laboratoriale.

Gli interessati al Premio dovranno far pervenire entro il 27 settembre 2010 la SCHEDA DI PROGETTO allegata del progetto all’indirizzo email f.rocca@istruzione.it (D.G. per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica – Uff. 2), con oggetto Premio didattica della Scienza e entro il 5 ottobre 2010 la documentazione indicata nel bando al seguente indirizzo: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica – Uff. 2 – Viale Trastevere 76/a – 00195 ROMA

Per la rilevanza dell’iniziativa si invita a darne ampia diffusione.

IL DIRIGENTE

F.to Antonio LO BELLO

Nota 14 giugno 2010, Prot. n. 4502

Avviso 11 giugno 2010

Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi

Servizio di Statistica

Oggetto: Esami di Stato 2009/2010 – Rilascio aggiornamenti software “Conchiglia”.

Si informa che dal 10 giugno 2010 è disponibile per le Istituzioni scolastiche il software “Conchiglia” contenente gli adeguamenti agli Esami di Stato 2010.

Nell’araea del SIDI Alunni-Gestione Alunni-Download sono presenti i seguenti file:

Kit Base Conchiglia: il file è destinato a tutte le scuole che non avendo mai effettuato nessuna installazione del pacchetto desiderano da quest’anno utilizzare le funzionalità offerte dal software. Dopo l’installazione del pacchetto base si deve comunque procedere all’aggiornamento, contenuto nel file successivo.

Kit Aggiornamento Conchiglia-2010-1: il file è destinato alle scuole che avendo già installato una qualsiasi versione precedente del prodotto, desiderano utilizzare le funzionalità del pacchetto anche per gli Esami di Stato 2010.

Sempre all’interno del SIDI, nell’area Conchiglia dei Procedimenti Amministrativi, è presente il manuale dell’installzaione, mentre quello relativo alle funzionalità è presente nell’Help on-line all’interno del pacchetto software da installare.

Per l’assistenza relativa all’installazione e all’utilizzo delle funzionalità del pacchetto Conchiglia è possibile telefonare al seguente numero 06/94185301 nei seguenti orari 8,30-13,30 e 14.30-17,00.

E’ stata, inoltre, attivata la seguente utenza di posta elettronica per poter richiedere informazioni: conchiglia@invalsi.it

Nota 11 giugno 2010 Prot. n. AOODGPER. 5764

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Ufficio II

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine BOLZANO

e, p.c.: All’Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

All’Assessore alla P.I. della Regione Siciliana PALERMO

Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO

Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO

All’Ufficio di Gabinetto On.le Ministro S E D E

Al Capo Dipartimento S E D E

Al Servizio di Controllo interno S E D E

Ai Direttori Generali S E D E

Oggetto: Trasmissione direttiva n. 36 del 12 aprile 2010 prot n. AOODGPER.3775 del 12 aprile 2010 concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di I grado, negli istituti di istruzione secondaria di II grado e negli istituti educativi per l’a.s. 2010/2011 – Registrazione alla Corte dei Conti.

Con nota prot. n. AOODGPER.3794 del 12 aprile 2010 questo Ministero ha diramato a codesti Uffici il testo della Direttiva indicata in oggetto, facendo riserva di comunicarne gli estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti.

A scioglimento di tale riserva si comunica che l’anzidetta Direttiva è stata registrata in data 10 maggio 2010 Reg. n. 7, foglio n. 187 .

Il testo definitivo della Direttiva in argomento si può consultare e acquisire dalla rete INTRANET e sul sito INTERNET di questo Ministero e, pertanto, non viene allegato.

F.to per IL DIRETTORE GENERALE

Giampaolo Pilo

Direttiva 12 aprile 2010, n. 36

Avviso 11 giugno 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,Finanziarie e Strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali – Ufficio 2°

OGGETTO: “Concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, a 230 posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile, area C, posizione economica C1, del ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, per gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”, del 30.11.2007.

Si riportano, qui di seguito, i DD.DD.GG. con i quali, relativamente ai vari ambiti indicati all’art. 1 del bando, sono state approvate le graduatorie generali di merito e gli elenchi dei candidati dichiarati vincitori del concorso indicato in oggetto. Con l’occasione, si comunica che nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 23-24 del 10-17 giugno 2010, consultabile sul sito internet http://www.sistemamodus.eu/, saranno pubblicati i DD.DD.GG. di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Antonio Coccimiglio

DD.DD.GG. Concorso C1

Nota 11 giugno 2010, Prot. n. A00DGPER.5762

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV

Ai Direttori Generali Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territorialmente competenti

LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011.

Con riferimento alla nota n. 4738 A00DGPER del 4.05.2010, si fa presente che dai dati presenti al Sistema Informativo risulta che numerose istituzioni scolastiche non hanno ancora provveduto all’inserimento delle ore di religione cattolica.

Pertanto, si comunica che la chiusura delle funzioni è stata eccezionalmente prorogata alle istituzioni scolastiche fino al 19 giugno.

Si pregano, quindi, i Direttori degli U.S.R., tramite gli uffici territorialmente competenti, di voler sollecitare le istituzioni scolastiche ad acquisire i suindicati dati improrogabilmente entro e non oltre la data indicata.

Le funzioni saranno disponibili agli uffici territorialmente competenti per le opportune verifiche dal 21 giugno al 25 giugno.

A chiusura del collegamento si provvederà allo sviluppo dell’organico di diritto del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2010/2011. Al fine di consentire la formulazione di un organico di diritto corretto, si fa affidamento sulla collaborazione delle SS.LL., evidenziando che l’elaborazione non esatta dell’organico in parola ricadrà nella diretta ed esclusiva responsabilità degli uffici interessati alla procedura in esame.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Luciano CHIAPPETTA

Circolare Ministeriale 11 giugno 2010, n. 51

MIURAOODGOS prot. n. 4437 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III

Ai Presidenti delle Commissioni

di esame di Stato conclusivo del

primo ciclo di istruzione

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle scuole di istruzione

secondaria di primo grado

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

SEDE

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

Ai Direttori generali degli

Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico

per la Regione Valle d’Aosta

A O S T A

Al Sovrintendente scolastico

per la scuola in lingua italiana

B O L Z A N O

All’Intendente scolastico

per la scuola in lingua tedesca

B O L Z A N O

All’Intendente scolastico per la

scuola delle località ladine

B O L Z A N O

Al Dirigente del Dipartimento

istruzione per la Provincia di

T R E N T O

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – diplomi e relativi certificati.

Nella C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 è stato detto che, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, viene utilizzato un nuovo modello di diploma (denominato: “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009. Le correlate istruzioni sono state, poi, dettate con C.M. n. 59 del 23 giugno 2009. Le dette istruzioni vengono ora riproposte, con integrazioni, a mezzo della presente circolare (che sostituisce, quindi, la menzionata circolare n. 59) di carattere permanente.

Quanto di competenza dei dirigenti scolastici, come appresso indicato, è da riferire, per le scuole paritarie, ai coordinatori delle attività educative e didattiche. Gli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali sono indicati come “Uffici territoriali”:

Fornitura dei diplomi

I diplomi in argomento continuano ad essere stampati dall’Istituto Poligrafico dello Stato e consegnati alle scuole secondo i consueti canali (Uffici territoriali). Ove la consegna sia fatta prima della conclusione degli esami, i diplomi verranno forniti in base ad un fabbisogno presunto, avendo a riferimento il numero dei candidati (interni/esterni).

Se la consegna, invece, viene fatta dopo la conclusione degli esami, i diplomi, allo scopo di non produrre giacenze presso le scuole, verranno forniti in base al fabbisogno reale (numero dei diplomati meno il numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati negli anni precedenti e, quindi, giacenti presso ciascuna scuola), come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte dalle medesime scuole.

In questo secondo caso resta fermo che le scuole dovranno, come sotto indicato, successivamente inviare, all’Ufficio territoriale, “un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa”.

La fornitura dei diplomi ai Centri per l’istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti), per gli studenti iscritti e frequentanti che abbiano superato l’esame di Stato in corso d’anno (sessione speciale), viene effettuata unicamente in base al fabbisogno reale (numero diplomati).

Il nuovo diploma

Relativamente al nuovo diploma si evidenziano, in particolare, le seguenti novità:

ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero progressivo e l’anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio 2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche per i licenziati dell’anno ovvero, nel caso, degli anni scolastici successivi);

sul retro del diploma, a differenza del modello precedente, è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.

Registri dei diplomi e di carico e scarico

Sul detto Registro dei diplomi figurano:

le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

se studente interno ovvero esterno;

la data di conferimento del diploma;

la data di firma del diploma da parte del Presidente della commissione o del Dirigente scolastico delegato (poiché tale data non figura sul diploma occorre farne oggetto, allo scopo, di preventiva annotazione su distinto, apposito documento di riferimento);

la votazione complessiva espressa in decimi (con indicazione della eventuale lode);

il numero progressivo (preferibilmente su base annua: es. n. 18/2010) assegnato al diploma;

il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici territoriali);

le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma;

la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del ricevente (art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Si ricorda che il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di conservazione illimitato. I dirigenti scolastici sono personalmente responsabili della custodia dei diplomi e della tenuta dei detti registri.

Compilazione del diploma

La compilazione del diploma è facilitata dall’indicazione, apposta sotto ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Si sottolinea che il nome del diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione d’esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il suo nome e cognome.

In ordine alla compilazione del diploma, si evidenzia, in particolare, che:

come riportato sul diploma medesimo, occorre indicare “sei” e non “sex”. Si consiglia di scrivere il voto (in particolare il “sei”, per evitare alterazioni), nello spazio disponibile, accanto alla barra obliqua (esempio: sei/ decimi), oppure di tracciare una doppia riga orizzontale, dopo il voto, fino alla barra obliqua (esempio: sei=====/ decimi). E’ da preferire la prima soluzione;

come indicato, occorre scrivere in lettere l’intera data di chiusura della sessione d’esame (ove necessario anche oltre lo spazio punteggiato, ma senza entrare sulla cornice del diploma);

se il luogo di nascita estero apparteneva, alla data di nascita, ad uno Stato ad oggi non più esistente (es.: Jugoslavia), occorre indicare l’attuale Stato che comprende il territorio di nascita (es.: Slovenia) e, tra parentesi, quello precedente (es.: ex Jugoslavia);

occorre indicare, come detto, prima il nome (art. 6 codice civile: “Nel nome si comprendono il prenome e il cognome”) e, poi, il cognome. Si consiglia, in particolare, per generalità non italiane ed ove il nome e/o il cognome siano composti da più parole staccate, di distanziare il nome o il gruppo di nomi dal cognome o gruppo di cognomi (in tal modo risultano visivamente più chiare le due distinte componenti: nome/i e cognome/i);

per i candidati esterni sul diploma, accanto alla denominazione e sede della scuola, deve essere apposta la seguente specifica, tra parentesi: (solo sede di esame);

sul retro del diploma, accanto al riquadro ove viene indicata la data di consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”, è apposto il timbro della scuola;

la compilazione può essere fatta a mano (in buona calligrafia) ovvero a stampa (da preferire). In ogni caso occorre far uso di inchiostro indelebile.

Si precisa che, a decorrere dal corrente anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, “Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”. In questo caso, sul diploma e sul certificato verrà scritto: dieci/ decimi, con lode.

Delega alla firma dei diplomi

Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d’esame, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame, si precisa che, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

In questa evenienza:

il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame;

la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

Consegna dei diplomi

Quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizia nei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all’atto della pubblicazione dei risultati degli esami. La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all’atto della consegna, l’esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo.

Ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all’esame o alla prosecuzione dell’esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d’obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l’esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sotto indicate.

Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati di cui appresso, é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).

Certificati ed attestati

I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Si suggerisce di utilizzare il modello riportato in calce recante indicazione: delle lingue straniere oggetto di prove d’esame (atteso che tale informazione non è più presente sul retro del diploma) ovvero della lingua straniera in caso di inglese o di lingua italiana potenziate; dello strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).

Si ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

Annullamento dei diplomi

Si precisa che, ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta “ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo, questo, opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro (prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore ove è presente il numero del diploma e l’anno di stampa).

Si richiama l’attenzione sul fatto che il diploma può essere, se necessario, annullato unicamente nel caso in cui non sia stato già rilasciato all’interessato; diversamente è consentita, a cura degli Uffici territoriali, solo la rettifica dei dati errati. Non possono essere rilasciati duplicati dei diplomi. Si procede, altresì, all’annullamento dei diplomi (con le dette modalità): in bianco e non più utilizzabili per deterioramento; intestati a candidati il cui esame è stato annullato (vedi sopra); di vecchio modello non utilizzati. Per la distruzione dei diplomi annullati dalle scuole vedasi appresso (competenza degli Uffici territoriali ai quali vengono trasmessi con le modalità sotto indicate sub “Diplomi di vecchio modello”).

Atti da inviare agli Uffici territoriali

Al termine di ciascuna sessione d’esame, dopo la predisposizione e firma di tutti i diplomi, viene inviato all’Ufficio territoriale, con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:

un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già consegnato) e del relativo anno di stampa;

un unico elenco dei diplomi non compilati (con indicazione del loro numero ed anno di stampa) in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi diplomi sono conservati dalle scuole e utilizzati per l’anno scolastico successivo;

la segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico. A tal fine si terrà conto del numero dei diplomi, di nuovo modello, non utilizzati giacenti presso la scuola;

un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, come sopra detto, con apposita distinta recante indicazione del numero di ciascun diploma e del relativo anno di stampa. I diplomi annullati vengono uniti a tale distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede un verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

Diplomi di vecchio modello

Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all’anno scolastico 2007/2008 e non utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per tutti i licenziati siano stati predisposti i diplomi, altrimenti occorre provvedervi), si precisa che tutti questi devono essere sollecitamente restituiti (ove ciò non sia stato ancora fatto), previo annullamento come sopra detto, a mano e con nota di trasmissione a firma dei dirigenti scolastici, agli Uffici territoriali, con indicazione del loro numero complessivo. Della avvenuta ricezione farà fede un verbale di consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale rilevato con apposito conteggio congiunto. Il verbale viene datato e sottoscritto da chi consegna e da chi riceve.

La restituzione dei diplomi agli Uffici territoriali e l’acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle scuole e dai detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico.

Distruzione dei diplomi inservibili

Per quanto attiene alla distruzione dei diplomi, a scioglimento della riserva formulata nella C.M. n. 59 del 23 giugno 2009, si comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio XII – Ispettorato Carte Valori), con circolare protocollo n. 30989 del 12 marzo 2008, si è così espresso:

“Pervengono a questo Ufficio numerosissime (circa 2.000 all’anno) richieste di autorizzazione alla distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili, giacenti presso magazzini ed Uffici statali.

La procedura, come è noto, prevede l’invio della richiesta con allegato l’elenco vidimato delle carte e degli stampati, la risposta con l’autorizzazione rilasciata al richiedente ed il successivo rinvio, da parte di quest’ultimo, della comunicazione dell’avvenuta distruzione, corredata dal relativo verbale.

Ciò premesso, al fine di snellire la menzionata procedura, si conferisce, ai sensi dell’art. 68 delle Istruzioni di vigilanza e controllo di cui al D.M. 4 agosto 2003 e ss. mm., alle Amministrazioni in indirizzo, in via preventiva e permanente, l’autorizzazione alla distruzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto, comunque inservibili, mediante macerazione, incenerimento, triturazione o altro sistema idoneo.

Di dette distruzioni dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere conservato agli atti d’Ufficio per cinque anni.

Nessuna comunicazione al riguardo dovrà pertanto essere qui inviata.

Resta invariata la possibilità di incaricare questo Ispettorato della distruzione di quantitativi ingenti di carte valori, avvalendosi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”.

Al riguardo, si precisa che:

la distruzione, con le modalità anzidette, dei diplomi (costituenti “carte valori”) comunque inservibili (nella specie di: diplomi di vecchio modello non utilizzati; diplomi in bianco danneggiati non utilizzati; diplomi annullati dalle scuole per errata compilazione o per annullamento dell’esame) è di esclusiva competenza e responsabilità degli Uffici territoriali (non possono provvedervi le scuole);

la distruzione dei diplomi dovrà avvenire, in loco, a cura del funzionario che ha in carico i documenti, previa ricognizione ed autorizzazione scritta del dirigente responsabile;

il verbale di distruzione (da conservare agli atti d’ufficio per non meno di cinque anni), datato, firmato dal dirigente e dal funzionario e protocollato, dovrà recare indicazione:

del loro numero complessivo, distinguendo all’interno di questo: il numero dei diplomi giacenti, da sempre, presso l’Ufficio territoriale (quindi, non distribuiti alle scuole); il numero dei diplomi non compilati restituiti, per qualunque motivo, dalle scuole; il numero dei diplomi compilati erroneamente restituiti dalle scuole;

per i diplomi di nuovo modello, anche del numero identificativo e dell’anno di stampa dei diplomi (dati presenti nell’angolo in basso a sinistra);

l’avvenute distruzione dovrà essere annotata sul registro dei diplomi in modo che sia chiaro quali diplomi siano stati distrutti e con indicazione delle date dei relativi verbali. Detti verbali sono da conservare unitamente al registro.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Mario G. Dutto

Modello di certificato

10 giugno Pensioni donne in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 10 giugno 2010, ha discusso ed approvato due emendamenti da presentare in sede di conversione del decreto-legge 78/10 (manovra finanziaria).

Uno di essi “(…) prende doverosamente atto del monito all’Italia, espresso in sede europea, ad equiparare l’età pensionabile per uomini e donne e dispone che ciò avvenga dal 1° gennaio 2012 . I risparmi derivanti da questa misura confluiranno nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e finanzieranno interventi dedicati a politiche sociali e familiari.

Avviso 10 giugno 2010

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ufficio III

Concorso “Campioni per il sud Africa: unisciti al gioco”

La commissione giudicatrice del concorso si è riunita il giorno 28 aprile 2010 per la selezione dei migliori elaborati.

Dopo un approfondito e scrupoloso esame dei lavori, la commissione decide di proclamare vincitrici di questo concorso le sottoelencate scuole:

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMA GRADO “DONATO BRAMANTE”

VIA VALLETTA FOGLIANO, 59 – VIGEVANO (PV)

I.C. “9” DI VICENZA

VIA BELLINI, 106 – 36100 VICENZA

SCUOLA MEDIA STATALE “ETTORE PAIS”

VIA ALESSANDRO NANNI, 9 – 07026 OLBIA

SCUOLA PRIMARIA:

SCUOLA ELEMENTARE PARITARIA PARIFICATA “LA GIRANDOLA”

VIA MADONNELLE A S. PIETRO, 21 – 80055 PORTICI NAPOLI

Nota 10 giugno 2010, Prot. AOODGSSI 2007 2159

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

Ufficio VII – Servizio di Statistica

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole

secondarie di II grado statali e paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine di Bolzano

Ai Referenti Regionali e Provinciali dell’Anagrafe degli studenti

Loro Sedi

Oggetto: Esame di Stato 2009/2010: rilevazione esiti finali – Scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Come già anticipato con nota n.1734 del 12 maggio 2010, la rilevazione degli Esiti degli Esami di Stato delle scuole di II grado è rivolta da quest’anno anche agli alunni delle scuole paritarie.

La rilevazione è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010 (codice PUI00009). I dati trattati dall’Ufficio di Statistica, nell’ambito della presente rilevazione, sono tutelati dal segreto statistico (art.9 d.lgs. n.322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

La rilevazione Esiti Esami di Stato (di seguito indicata “EES”) viene effettuata con le stesse modalità già seguite lo scorso anno e si articola in 2 fasi:

a partire dal 10 giugno p.v.: comunicazione degli alunni ammessi e di quelli non ammessi all’Esame di Stato. È opportuno che tale adempimento venga effettuato prima dell’insediamento delle Commissioni d’esame;

a partire dal 28 giugno p.v.: comunicazione del credito scolastico e dei punteggi in ogni singola prova d’esame di ciascun candidato.

Per la raccolta dei dati richiesti nella seconda fase è possibile:

1. procedere alla trasmissione nel SIDI di un file (formato txt) generato utilizzando:

uno dei pacchetti gestionali in uso presso la scuola;

l’applicazione “Registro Valutazione” fruibile in locale e scaricabile dall’area “Procedimenti Amministrativi – EES”. La scuola può predisporre il file con le informazioni anagrafiche dei candidati, scaricabili dal Sidi nell’applicazione EES. Tale funzionalità può essere anche utilizzata dalle Commissioni d’esame per la gestione dei dati);

il software “Conchiglia”.

2. inserire direttamente i dati nel portale SIDI seguendo il percorso Anagrafe – Gestione Alunni – Esiti Esami di Stato.

La comunicazione dei dati deve essere completata entro il 24 luglio p.v..

A supporto dell’attività, si ricorda che nell’area Procedimenti amministrativi del SIDI, sono disponibili le guide esplicative della procedura in esame.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato il Servizio di Statistica e in caso di problemi tecnici dell’applicazione è disponibile il numero verde curato dal gestore del sistema informativo 800903080.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Domenica Testa

Informativa per il trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali della presente rilevazione è il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore

Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi al quale è possibile rivolgersi per

l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

inviando apposita richiesta a: MIUR – Direzione generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi

Informativi – vialeTrastevere, 76/a 00153 Roma.

I dati trattati nell’ambito della presente rilevazione, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla

normativa sulla protezione dei dati personali, potranno essere utilizzati, anche per successivi

trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema Statistico Nazionale e

potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le

modalità previste dagli articoli 7 e 8 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali

effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma

aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o a cui si

riferiscono.

L’obbligo di fornire dati statistici per la presente rilevazione è previsto dall’ art.7 del D.Lgs. 6

settembre 1989, n.322. Il D.P.R. del 15 novembre 2009 con elenco delle rilevazioni con obbligo di

risposta da parte dei soggetti privati è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14.12.2009 – serie

generale – n. 290

Riferimenti normativi sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali

– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni – “Norme sul Sistema

statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica “, art. 6-bis (trattamenti dei

dati personali); art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici); art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di

statistica); art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico); art. 13 (Programma statistico nazionale);

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2

(finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che

effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);

– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca

scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di

protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 – “Approvazione del Programma statistico

Nazionale triennio 2008-2010 – Aggiornamento 2009-2010 “(09A11947) (GU n. 238 del 13-10-2009 –

Suppl. Ordinario n.186).