7 agosto Spending Review alla Camera

Il 7 agosto l’Aula della Camera approva definitivamente il disegno di legge (C. 5389) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, già approvato dal Senato il 31 luglio, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Il 30 luglio l’Aula del Senato esamina il DdL di conversione in Legge del testo comprendente i decreti-legge in materia di spending review (ddl 3396) e di dismissioni del patrimonio pubblico (ddl 3382),.

Il 24 luglio la 7a Commissione del Senato esprime parere favorevole con condizioni e osservazioni sul DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per le misure di contenimento della spesa pubblica, purchè esse si inseriscano un circolo virtuoso di riduzione degli sprechi e delle spese improduttive,

considerato che, fra le norme di carattere generale, impattano comunque sui settori di competenza:
– l’articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti tramite CONSIP;
– l’articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca, l’Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), l’Ente autonomo esposizione universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma 4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e dell’alta formazione musicale, artistica e coreutica;
– l’articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;
– l’articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, una più ampia applicazione del principio della selezione competitiva per l’individuazione di beni e servizi strumentali all’attività della Pubblica amministrazione, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali;
– l’articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;
– l’articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni nell’anno 2013, 172,7 milioni nell’anno 2014 e 225,5 milioni nell’anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti, rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e 63,5 milioni di euro;
– l’articolo 12, comma 19, chereca disposizioni procedimentali in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;
– l’articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;
– l’articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all’edilizia scolastica e all’organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
– l’articolo 23, comma 2, che estende all’esercizio finanziario 2013 la disciplina del 5 per mille dell’IRPEF;

tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di competenza, quali:

– l’articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di altre spese di funzionamento (nell’anno scolastico 2010-2011 il numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a 2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei;
– l’articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto “fondo Letta”), di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell’articolo 23, comma 8, di 700 milioni di euro per l’anno 2013;
– l’articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie: dall’anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente on line, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri di classe on line e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;
– l’articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la tesoreria statale;
– l’articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e nel “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” dei seguenti stanziamenti: il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; la quota parte del “Fondo destinato all’attuazione del piano programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del 2003”; l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge finanziaria 2007;
– l’articolo 7,comma 38,secondo cui il pagamento del personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno più pagate a carico dei bilanci delle scuole;
– l’articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio 2013 e siano soppresse dal 2016;
– l’articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio;
– l’articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e 2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell’importo dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli atenei che superassero tale limite dovranno destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i quali non è previsto alcun massimale;
– l’articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV, INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è, per l’anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro (di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2 milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala, in quanto non è ancora stata fissata l’entità del Fondo ordinario per quegli anni e che il definanziamento non si estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di competenza di altri Ministeri;
– l’articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva tuttavia di valutare a consuntivo. Si prevede anzitutto la nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, nonchè il trasferimento al Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;
– l’articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino al 2016;
– l’articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e l’istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il cinema; contestualmente, è soppresso l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto Luce di Cinecittà;
– l’articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del turn over nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale limite è elevato al 50 per cento per l’anno 2015 e al 100 per cento per l’anno 2016;
– l’articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico sull’istruzione: la lettera a) comporta una riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia amministrativo che docente comandato presso gli uffici del Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera b) dispone una riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di personale scolastico impegnato presso le scuole italiane all’estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche e universitarie estere;
– l’articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative al personale docente permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico;
– l’articolo 14, comma 16, che stabilisce che per “aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica”, ai fini dell’applicazione dei parametri per l’assegnazione dei dirigenti scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti minoranze di lingua madre straniera;
– l’articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a regime riguardante l’utilizzo dei docenti che, al termine delle operazioni di mobilità, risultano in esubero;
– l’articolo 14, comma 22, che introduce una norma interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie;
– l’articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia;
– l’articolo 23, comma 3, che autorizza per l’anno 2013 la spesa di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non statali legalmente riconosciute;
– l’articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del 1992;
– l’articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall’anno 2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti;

rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi da parte dei cittadini;

manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti locali, che rischiano di compromettere l’avvio del prossimo anno scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali ad esempio in tema di edilizia scolastica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

1. all’articolo 7, comma 37, siano salvaguardate le specifiche finalità dei Fondi, fra cui quello per l’offerta formativa, che il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere generale;
2. all’articolo 8, comma 4, sia mantenuto più elevato possibile il volume di investimenti sugli enti di ricerca;
3. all’articolo 12, comma 19, sia reintrodotto il parere parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e soppressione degli enti pubblici;
4. all’articolo 12, comma 26, al personale a tempo indeterminato della soppressa Società ARCUS siano assicurate uniformi misure di tutela rispetto a quello della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, parimenti soppressa. Si lamenta infatti che i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione delle qualifiche dirigenziali) della soppressa Società ARCUS siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, mentre per gli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si dispone giustamente il transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;
5. gli interventi sulla spesa pubblica locale non pregiudichino il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

a) in merito all’articolo 7, comma 42, in materia di limite massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli correnti, stante l’ambiguità di quest’ultima definizione. Si ritiene inoltre opportuno precisare che il superamento del predetto 20 per cento non è di norma consentito; esso può avvenire solo in via eccezionale. Si raccomanda infine di mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto al reddito, anche per la contribuzione a carico degli studenti stranieri e fuori corso;
b) in ordine all’articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare la soppressione dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico e tutela;
c) con riferimento all’articolo 14, commi 3 e 4, relativi al blocco del turn over per università ed enti di ricerca, si evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti alle assunzioni si riferiscono all’intero sistema statale, mentre l’attribuzione a ciascuna università del contingente di assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti lesiva dell’autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a livello legislativo. Si invita inoltre a riconsiderare il blocco delle assunzioni quanto meno per i ricercatori a tempo determinato, con riferimento all’anno 2012;
d) in merito all’articolo 14, commi 13-15, si manifestano perplessità in ordine al passaggio del personale docente inidoneo a mansioni inferiori e all’ipotesi che non vi sia capienza di posti disponibili;
e) quanto all’articolo 14, comma 16, si prende atto della disposizione, osservando peraltro che la legge n. 482 del 1999 sulle minoranze linguistiche non fa distinzione fra quelle di lingua madre straniera e le altre;
f) circa l’articolo 23, comma 3, si lamenta che i contributi ivi disposti in favore delle università non statali legalmente riconosciute siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore;
g) con riguardo all’articolo 23, comma 4, recante integrazione del finanziamento per le borse di studio, si esprime rammarico per la contrazione di risorse rispetto agli anni passati e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al settore.

Dal 12 luglio le Commissioni del Senato sono impegnate nell’esame del DdL di conversione in Legge del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review)

Nota Funzione Pubblica 6 agosto 2012, Prot.n.32937

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

All’A.N.C.I.
Segretariato Generale
Roma

Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Roma

OGGETTO: Decreto legge n. 95 del 2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute.

Si fa riferimento alla nota n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23 luglio 2012, con la quale codesta Associazione ha sottoposto la problematica dell’ambito temporale di applicazione della disposizione in relazione alla sopravvenuta abrogazione dell’istituto della liquidazione delle ferie non godute disposta dall’art. 5, comma 8, del d.1. n. 95 del 2012.

La predetta disposizione stabilisce che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e lo borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.“.

La disposizione ha portata generale poiché riguarda tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e tutte le categorie di personale, ad ordinamento privatistico e pubblicistico, e la sua ratio è di evidente contenimento della spesa pubblica.

La normativa non prevede una disciplina transitoria e, pertanto, si ritiene che la soluzione delle problematiche di carattere intertemporale debba seguire i principi generali, tenuto conto che l’entrata in vigore della nuova disciplina impatta anche su cessazioni di rapporto di lavoro verificatesi prima della predetta entrata in vigore e su situazioni già consolidate relative a rapporti ancora in corso.

Pertanto, in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, si è dell’avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retro attiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).

Resta salvo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la loro fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate – per il tempo previsto solo in presenza delle circostante specificamente indicate (art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all’accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.

Considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, si ritiene comunque opportuno che sulla stessa si pronunci anche il Ministero dell’economia e delle finanze in indirizzo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo

H. Bernstein, Il muro invisibile

Un bambino, un romanzo

di Antonio Stanca

La Piemme Bestseller di Milano ha recentemente ristampato Il muro invisibile (pp. 314, € 10,00) di Harry Bernstein. La traduzione dall’inglese è di Caterina Lenzi. E’ un lungo romanzo che fu iniziato dall’autore a novantadue anni nel 2002, completato a novantaquattro e pubblicato a novantasei. Nel 2006 costituì il suo esordio letterario e fu seguito da altri due romanzi, Il sogno infinito del 2008 e Il giardino dorato del 2009. Lo scrittore morirà nel 2011 a New York City quando aveva centunanni e la sua ultima opera, pubblicata postuma, sarà Che cosa è successo a Rose.

Bernstein era nato nel 1910 in Inghilterra a Stockport, presso Manchester, da genitori polacchi di origine ebrea. Poi, dopo la prima guerra mondiale, era emigrato con la famiglia in America dove aveva svolto il lavoro di redattore, giornalista, e selezionato soggetti cinematografici. Nel 2002, dopo sessantasette anni di vita coniugale, aveva perso la moglie e la circostanza lo aveva mosso a scrivere. Inizierà con Il muro invisibile che avrà successo a livello internazionale e rientrerà tra le sei opere finaliste del Premio Bancarella.

Semplice, facile, chiaro è il linguaggio usato da Bernstein nell’opera, sembra di ascoltare un lungo, interminabile racconto, simili a quelli di una favola sembrano alcuni ambienti, alcuni paesaggi, di pura fantasia sembrano alcune situazioni. E’ il segno di un autore che, pur avendo percorso interamente la storia, la cultura, la letteratura del secolo scorso, è rimasto estraneo alle tante correnti artistiche e letterarie che si sono succedute, è vissuto di sé, della sua vita e di questa ha fatto letteratura. E’ pure la prova che Bernstein a novantadue anni aveva mantenuto intatta la condizione morale, spirituale vissuta da giovane e l’ha tradotta nel motivo principale dell’opera, nella dimensione alla quale tutto ha riportato.

Di carattere autobiografico è il romanzo, quello che è avvenuto nella famiglia di Bernstein avviene in esso, è lui l’Harry protagonista che narra, il bambino che il suo stupore, il suo candore ha da mostrare di fronte ad ogni situazione, che è molto legato alla madre, ama i libri, diventa ragazzo in Inghilterra, uomo in America e torna a visitare i luoghi della sua infanzia e adolescenza, dei quali ha già cominciato a scrivere poiché indelebile è divenuto il loro ricordo, un bisogno la loro scrittura. Harry è il più piccolo dei cinque fratelli di una famiglia ebrea che ai primi del ‘900 vive nel Nord dell’Inghilterra alla periferia di una zona industriale. L’industria tessile, la sartoria, è la più diffusa ed in essa lavora il padre di Harry che non si cura della famiglia, vive per proprio conto e da tempo si è dato all’alcol. La madre per sostenere i figli, per farli studiare, è costretta ad avviare un piccolo negozio di generi alimentari e ad usare ogni espediente per farlo funzionare. E’ lei ad impegnarsi, a muoversi in continuazione affinché in casa si possa disporre del minimo necessario. Nonostante le continue ristrettezze la donna non cessa di sognare un futuro migliore  e la corrispondenza che mantiene con alcuni parenti d’America serve ad alimentare  aspirazioni che non si realizzeranno mai. La vita la richiama a realtà ben diverse perché fatte di povertà, di miseria. Queste sono aggravate dal fatto che la sua famiglia risieda in una strada stretta, sterrata, che la sua casa sia allineata su uno dei lati di questa insieme ad altre di sole famiglie ebree e che sul lato opposto siano allineate quelle di sole famiglie cristiane. Alle condizioni private di disagio si aggiungono altre dal momento che molti, continui problemi sorgono quando si vive con persone non gradite, non volute. Sempre discriminati sono gli ebrei dai cristiani, tutto è diverso tra le due parti, un “muro invisibile” diventa la piccola strada, un muro fatto di pensieri, azioni, sentimenti diversi, di un modo d’intendere, di vivere che proviene da storie, culture, tradizioni, religioni diverse e che ancora non ammette rapporti, scambi. Verranno la prima guerra mondiale, il socialismo rivoluzionario e nessuna delle speranze riposte in tali avvenimenti servirà a modificare la situazione.

All’insaputa della famiglia, di nascosto da tutti si sposerà una sorella di Harry, Lily, perché cristiano era Arthur, il suo fidanzato. Harry sarà l’unico testimone di un matrimonio celebrato in forma privata e a molto altro assisterà, parteciperà il bambino. Egli è cresciuto in quella strada, tutto ha visto e ascoltato, tanto è avvenuto nella sua e nelle altre vite, tanto hanno sofferto la sua e le altre famiglie ebree del posto che ora, divenuto adulto, ha sentito la necessità di narrarlo, di trarne un’ulteriore testimonianza di quanto riservato agli Ebrei dalla storia. Ne è derivato un lungo romanzo che coinvolge il lettore fin dalle prime pagine poiché gli si presenta come una confessione, una rivelazione, come una voce che non cessa mai di dire, che ha sempre bisogno di far sapere. E’ la voce di Harry, del bambino-autore che si è visto privato dell’infanzia.

 

APREA = IKEA… uno slogan senza costrutto

APREA = IKEA… uno slogan senza costrutto

di Enrico Maranzana

La convocazione per il 6 agosto della commissione cultura della Camera per discutere il DDL sull’autogoverno delle istituzioni scolastiche ha sollevato critiche e proteste. Se la problematica fosse stata collocata nel suo abito naturale ogni resistenza sarebbe evaporata.

 

LA SCUOLA è UN’AZIENDA in quanto SISTEMA orientato alla promozione delle capacità e delle competenze dei giovani.

L’efficacia della sua azione dipende dalla struttura organizzativa in cui fluiscono i suoi progetti che, in conformità ai dettami della scienza dell’amministrazione che la legge ha fatto propri, incrocia le responsabilità amministrative della dirigenza con quelle di indirizzo e controllo spettanti agli organismi collegiali.

La lettura della realtà scolastica presuppone una visione tridimensionale: sul piano il tradizionale organigramma in cui sono affrontati in sequenza il problema formativo [Consiglio di Istituto/Consiglio dell’autonomia  – che definisce le competenze generali] – il problema educativo  [Collegio/Consiglio dei docenti che programma l’azione educativa per promuovere le capacità che sono a fondamento delle competenze generali indicate dal Consiglio] – il problema dell’istruzione [Consiglio di Classe – che opera per far convergere gli insegnamenti verso i traguardi comuni] – il problema dell’insegnamento [docente – che progetta e gestisce occasioni d’apprendimento]; perpendicolarmente è collocato il dirigente scolastico responsabile sia dell’unitarietà della gestione, sia dell’assonanza tra le scelte operate dagli organi di governo con il vigente sistema di regole.

 

LE CARENZA DEL DDL 953 sulle quali la protesta non si è posata

La prima consiste nella mancata valorizzazione del flusso informativo che lega le scuole, attraverso il Consiglio di istituto/Consiglio dell’autonomia, all’amministrazione centrale: le competenze generali, che qualificano gli indirizzi di studio, sono da “elaborare e adottare” in conformità alle direttive impartite per unificare il servizio nazionale [CFR Regolamenti di riordino – marzo 2010;  D.M. 9 febbraio 79]

La seconda riguarda l’assenza di vincoli atti a assicurare che dai POF traspaiano l’unitarietà del servizio, il riconoscimento e la fruizione della sinergia tra gli interventi, la progettualità che finalizza ogni azione al conseguimento di specifici risultati, l’interdipendenza tra organismi, il feed-back che comparando attese e risoltati consente di capitalizzare le informazioni contenute nei relativi scostamenti, la costituzione di un sistema informativo atto a motivare la partecipazione.

 

Avviso 3 agosto 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

 

Avviso 3 agosto 2012

 

Direttiva n. 70 del 1° agosto 2012 – Opzioni Istituti Professionali – Linee Guida

 

Si comunica che in data 2 agosto 2012 è stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione la Direttiva del Ministro n. 70 del 1° agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 87/2010.

La Direttiva completa i provvedimenti previsti dell’art. 8 del d.P.R. n. 87/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e le Linee Guida con essa adottate forniscono, a sostegno dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali.

Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Si fa riserva di comunicare l’avvenuta registrazione della Direttiva alla Corte dei Conti.

Avviso 3 agosto 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio VI – Cooperazione con organismi internazionali e accordi bilaterali con Stati non membri dell’U.E

La Direzione Generale per gli Affari Internazionali mette a disposizione degli studenti universitari italiani alcune borse di studio per la frequenza di corsi curricolari presso Atenei della Federazione Russa per un periodo di soggiorno di circa tre mesi. Alle attività di studio andranno affiancate quelle da svolgere in qualità di assistente di lingua italiana presso scuole secondarie russe.

Gli Atenei interessati dovranno inviare entro il 27 Agosto 2012 una manifestazione d’interesse all’ indirizzo: dgainternazionali@postacert.istruzione.it

Si allega la relativa nota Direttoriale del 27 luglio 2012.

 

Nota 3 agosto 2012, Prot. n. 5925

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale del personale scolastico

Ufficio V

 

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

e, p.c.

Al CAPO DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
SEDE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
SEDE

AL GABINETTO DELL’ONOREVOLE MINISTRO
SEDE

Oggetto: Trasmissione CCNI sottoscritto il 31 luglio 2012 – integrazione al CCNI 29 febbraio 2012 – mobilità del personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA (ex lege n.111/2011) – a.s. 2012/2013.

Per opportuna conoscenza e norma, al fine di predisporre i necessari adempimenti da parte degli uffici competenti, si trasmette il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31 luglio 2012 concernente la mobilità del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti, per l’attribuzione della sede di titolarità nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’art. 19 della legge 15 luglio 2011 n. 111.

Con il CCNI in argomento viene integrato l’articolo 5 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il 29/02/2012.

La presente circolare con allegato il CCNI, concernente l’oggetto, viene diffusa al fine di assicurare la tempestiva conoscenza attraverso il sito internet e la rete intranet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda la massima tempestività.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta

Decreto Consiglio di Stato 3 agosto 2012, n. 3218

N. 03218/2012 REG.PROV.CAU.
N. 05836/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5836 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

(…);

nei confronti di

(…);

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02035/2012, resa tra le parti, concernente concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione lombardia – ammissione alla prova orale – mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che, stante l’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, appaiono sussistere i presupposti della gravità e urgenza richiesti per la pronuncia del decreto decisorio, limitatamente all’effettuazione degli adempimenti preparatori delle nomine e con esclusione di queste ultime; l’Amministrazione provvederà a dare notizia agli interessati che detti adempimenti sono eseguiti in attuazione degli effetti cautelari del presente decreto e che l’eventuale adozione dei provvedimenti di nomina resta subordinata all’esito dell’esame collegiale della controversia da parte della Sezione;

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in premessa e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 agosto 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 agosto 2012.

Il Presidente
Giorgio Giovannini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/08/2012

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Avviso 3 agosto 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

 

Avviso 3 agosto 2012

 

Direttiva n. 69 del 1° agosto 2012 – Opzioni Istituti Tecnici – Linee Guida

 

Si comunica che in data 2 agosto 2012 è stata inviata alla Corte dei Conti per la registrazione la Direttiva del Ministro n. 69 del 1° agosto 2012, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 88/2010.

La Direttiva completa i provvedimenti previsti dell’art. 8 del d.P.R. n. 88/2010 per il passaggio al nuovo ordinamento e le Linee Guida con essa adottate forniscono, a sostegno dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, orientamenti sui contenuti curricolari del secondo biennio e quinto anno dei percorsi opzionali.

Le Linee Guida si articolano, per ciascun percorso opzionale, in schede disciplinari nelle quali sono individuati i risultati di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze.

Si fa riserva di comunicare l’avvenuta registrazione della Direttiva alla Corte dei Conti.

Il massacro del test…

Il massacro del test…

di Maurizio Tiriticco

… oppure, test per un massacro, test al massacro… comunque la si metta, ormai sono molti anni che stiamo assistendo a una utilizzazione assassina di uno strumento misurativo e, per certi versi, valutativo, che ha invece una sua storia, una sua tradizione, una sua dignità! Tutti valori che i nostri “esperti” del Miur, dell’Invalsi, del Formez, delle Università hanno completamente stravolto facendone polpette! Inducendo e sollecitando reazioni più che legittime, le quali ovviamente non si sono scatenate contro “quei” test ma contro il test tout court! Altro che cultura della valutazione, di cui parliamo da anni! Una sottocultura bella e buona! Il fatto drammatico è che gli autori di questa sottocultura sono proprio coloro che invece ne dovrebbero sostenere e dimostrarne tutta la validità.

Chiunque si occupi di valutazione sa – e io stesso l’ho scritto più volte – che il test nell’ampio panorama degli strumenti valutativi occupa un posto di tutto rilievo e “serve”, però, solo a certe operazioni di indagine e di analisi e non ad altre, le quali sono affidate ad altri strumenti. E si tratta di operazioni per certi versi “semplici”, che attengono, cioè, ad operazioni mentali elementari logiche o di memoria di primo livello. In effetti nel linguaggio comune e anche nel linguaggio scientifico si adotta la parola test anche per una serie di operazioni che sono di natura diversa e che più correttamente dovrebbero chiamarsi reattivi. Ad esempio, i test di appercezioni tematica (tat) o i test proiettivi o le famose macchie di Rorschach, usati nell’analisi psicologica, servono a far “reagire” il soggetto a una data situazione debitamente rappresentata, in genere, da uno o più disegni. Orbene, la reazione varia da soggetto a soggetto ed è solo estremamente casuale che si abbiano “reazioni” eguali. Il test classico, invece riguarda l’area delle conoscenze condivise e consolidate. Se chiedo a un bambino di disegnare un albero o a un paziente che cosa vede in una macchia, le reazioni manifestate saranno indicazioni di un dato stato interiore, che riguarda l’”ampia area” della personalità, non la “piccola area” delle conoscenze acquisite e da tutti condivise. Le risposte ai reattivi sono tutte diverse e tutte accettabili, non sono né vere né false. Nella zona test, invece, le risposte sono già “date” in partenza: tre per tre fa nove; l’abbazia di Montecassino è stata fondata da San Benedetto nel 529 d. C; Mosca è la capitale della Russia. La zona reattiva non distingue il vero dal falso, la zona test, invece sì! Berlino è la capitale del Regno Unito; la seconda guerra mondiale è scoppiata nel 1914!

Ne consegue che le zone esplorate dallo strumento test sono estremamente “ridotte” rispetto a quelle esplorate dai reattivi. Un conto sono tutti i molteplici aspetti della personalità (dall’es al superio, per dirla con Freud), e una persona è sempre diversa dalle altre; altro conto sono le conoscenze che un soggetto possiede o meglio che più soggetti di una data comunità posseggono e necessariamente devono condividere. Più soggetti possono esprimere giudizi diversi a proposito di un oggetto, un fatto, uno spettacolo, un viaggio, ma i dati costitutivi degli oggetti considerati e valutati – la stessa vicenda, lo stesso film, lo stesso itinerario – sono quelli e non altri. E non bisogna mai confondere la conoscenza di un dato, una data, un evento, un principio, con la valutazione che il soggetto esprime su quella conoscenza. Un conto è sapere che lo spread oggi è a tot punti (zona test eguale per tutti), altro conto è esprimere una valutazione, fare commenti, comparazioni, previsioni (zona analitico reattiva, diversa da soggetto a soggetto)! Per tutte queste ragioni il test è uno strumento “povero” e il suo campo di indagine è ristretto solo – ripeto – alle conoscenze da tutti condivise in una determinata situazione spazio/temporale. Per secoli abbiamo ritenuto per certo che la Terra fosse il centro dell’Universo! O che gli dei vivessero sull’Olimpo!

Venendo ora agli item che sono stati proposti nei test amministrati in questi ultimi anni, ciò che in primo luogo lascia perplessi è che spesso viene proposto come item test un item reattivo: una contraddizione in termini! E nella maggior parte dei casi vengono proposti item che, pur essendo oggettivi, vanno molto al di là delle conoscenze che si ritengono necessarie per controllare “quella” data disciplina o “quel” dato ambito pluridisciplinare. Il fatto è che nessun esperto controlla e conosce tutti i dati di una data disciplina ed è facile far cadere uno storico, un linguista un sociologo proponendogli item eccessivamente sofisticati. Anche un esperto di letteratura medievale non è detto che debba sapere che l’incoronazione di Filippo Augusto, di cui alla canzone Doutz brais e critz di Arnaut Daniel, è avvenuta il 21 maggio del 1180. E’ facilissimo far cadere centinaia di ottimi esperti proponendo loro item di questo tipo.

Spesso è la formulazione stessa dell’item che è o estremamente semplice o estremamente macchinosa. Il più delle volte si ricorre a quesiti che attendono una risposta e si tratta di una scelta non molto coerente con la tipologia classica dell’item che, in quanto tale, deve essere costituito di una proposizione di senso compiuto: in genere la parte nominale e la parte verbale costituiscono il segmento iniziale dell’item, a cui seguono diverse opzioni – o quattro o cinque – tra cui occorre scegliere quella esatta.

Insomma, l’elaborazione di un test richiede cultura della valutazione e una particolare professionalità, che non si inventa e non si improvvisa. Non è sufficiente essere esperto in una disciplina per essere anche esperto nell’elaborazione di test, o meglio un testista! Quindi, è stata un’estrema leggerezza quella di credere che bastasse mobilitare esperti disciplinari per avere buoni test! Si è trattato di una sottovalutazione che non solo ha provocato quelle migliaia di errori che tutti conosciamo, ma anche una selezione affidata più alla risposta casuale e fortunata che alla risposta medita e circostanziata. Così non vi è alcuna certezza che solo i migliori hanno superato i tanti test che in questi ultimi anni abbiamo somministrato a iosa!

Non so se la lezione è stata compresa! Se procederemo ancora così – e segnali di segno contrario non se ne vedono – continueremo a gettare discredito sui test e contribuiremo a far crescere a dismisura… l’incultura della valutazione! E avremo ancora polemiche a non finire! Mah!

 

Indicazioni nazionali: quale spazio per Cittadinanza e Costituzione?

Bozza delle Indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Quale spazio per Cittadinanza e Costituzione?

di Luciano Corradini

Fra i paradossi della storia ce n’è uno che riguarda la nostra società di oggi, e in particolare la nostra scuola. Lo esprimo in questo modo. Più abbiamo bisogno di fornire ai giovani bussole e carte nautiche per orientarsi e navigare nel mare tempestoso della società globale, meno valorizziamo gli strumenti fondamentali di cui disponiamo.

Avendo studiato nel liceo e nell’università negli anni ’50 e successivamente insegnato nelle medie, nei licei, nei tecnici e in 4 università, ho solcato diversi mari, imbattendomi in diversi strumenti di navigazione offerti dai mercati culturali, pedagogici, economici  e politici. Tirando le somme, direi che gli strumenti più affidabili, condivisibili, potenti di cui gli insegnanti italiani dispongono per capire dove sono, per orientarsi a “sortirne insieme” con i giovani, come Mosè ed Enea con i rispettivi popoli in fuga, alla ricerca di una patria futura, questi strumenti, ne sono convinto, sono i 139 articoli della Costituzione italiana e i 30 articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani. Risalgono al biennio 1947-1948, successivo alla seconda guerra mondiale, anche se diversi articoli della seconda parte Costituzione sono stati successivamente modificati . Purtroppo si danno spesso per conosciuti, ma non sono per lo più letti, approfonditi, ricordati e utilizzati durante la navigazione.

Eppure il Preambolo dice che Dichiarazione universale dei diritti umani è proclamata “al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto, tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”. Parole pesanti e chiare. Non generico auspicio, ma messaggio nella bottiglia inviato dai naufraghi della guerra a tutti, piccoli e grandi, per evitare altri naufragi. Non lettera del nonno, scritta per commuovere i nipoti e per finire in un cassetto, ma manuale di bordo. Lo stesso vale per la nostra Costituzione.

Il patto costituzionale, frutto di “alto compromesso”, non è solo un episodio che si affianchi ad altri episodi storici del ‘900, ma è insieme anima e legge fondativa della nostra Repubblica democratica, il cui ordinamento fa tutt’uno con la ratio storica, culturale e morale che lo ha ispirato: allora e per il futuro.

Ricordo che lo stesso giorno in cui fu varata la Costituzione, il 22 dicembre 1947, l’Assemblea Costituente approvò all’unanimità, con prolungati applausi, l’ordine del giorno presentato dagli onorevoli Moro, Franceschini, Ferrarese, Sartor, in cui si esprimeva il voto “che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico della scuola di ogni ordine e grado, al fine di rendere consapevole la giovane generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali che costituiscono ormai sacro retaggio del popolo italiano”. Sottolineo adeguato posto e senza indugio.

Si avvertì fin dal 22 dicembre 1947 che l’educazione era la condizione per la comprensione di questa ratio, dei diritti e dei doveri connessi con la dignità della persona, e della tenuta e dell’ordinamento democratico. Pieno sviluppo della persona umana e partecipazione all’organizzazione politica economica e sociale del Paese sono le finalità supreme di quest’ordinamento, che è stato pensato in una prospettiva intrinsecamente pedagogica. Non aut aut, fra persona e democrazia, fra persona, cittadino e lavoratore, ma et et. E’ la “cattedrale” disegnata nel 2° comma dell’articolo 3. Non solo parole, ma concetti guida, sperimentati col sangue.

La Costituzione, prima che scritta e votata, è stata intravista da chi ha sognato una nuova Italia: basti leggere qualche lettera dei condannati a morte della Resistenza, per esempio quella di Giacomo Ulivi, giovane studente di giurisprudenza, fucilato a 23 anni nel 1944. Di lì si possono trarre indicazioni per capire dove eravamo e dove siamo, e spunti per educare i ragazzi a sognare, a pensare, a progettare, a partecipare. Il 25 aprile 1945 è stato una sorta di “Pasqua civile”. Il testo costituzionale, che ne è frutto, è un patto sociale, civile, politico e giuridico che ha del miracoloso, se lo si confronta con la situazione della politica di oggi. E’ fra l’altro il nucleo generativo di tutte le “educazioni”, di tutti i “saperi”, di tutte le “competenze” che sono emerse in ordine sparso nella storia pedagogico scolastica degli ultimi 60 anni.

Più volte si è detto che la Costituzione entrava nella scuola, con l’educazione civica di Aldo Moro (1958), con la nuova scuola media di Gui (1963), con i decreti delegati (1974), con la 517 (1977), e con i nuovi programmi della media (1979) di Malfatti, con lo Statuto delle studentesse e degli studenti  (1998) e col dpr 275 relativo all’autonomia (2000) di Berlinguer, con la legge delega 53 (2003) della Moratti, e infine con la legge 169/2008 della Gelmini, che introduce “nelle aree storico geografica e storico sociale della scuola del primo e del secondo ciclo conoscenze e competenze relative a cittadinanza e Costituzione”.

La Costituzione è stata sempre citata, ma non ha sempre ispirato coerenti scelte legislative e amministrative delle maggioranze politiche parlamentari e governative.  E’ stata invocata spesso (esemplare in proposito la tesi di don Milani) come metro per misurare e criticare la prassi dell’amministrazione e della vita scolastica. Non la si è dimenticata, ma negli ultimi anni la si tratta come certi beni culturali, che finiscono negli scantinati, o che trovano precarie citazioni nelle Premesse, salvo sparire nella denominazione e nel contenuto dei curricoli.

Di fatto, e non solo per il mancato spazio riconosciuto all’educazione civica, non si è riusciti, in complesso, a educare secondo Costituzione e a insegnarla in modo da farla conoscere, capire e amare. La sfida continua, anche perché, per definizione, la realtà è sempre al di sotto dei principi e dei valori affermati. Tanto che qualcuno pensa che questi valori siano fantasie.  E’ questo il pericolo di fronte al quale si trovano le ultime generazioni, che hanno perso il contatto con l’esperienza vissuta negli anni ’40. Allora si capì che gli ideali sono più pratici delle ideologie e più utili degli interessi. Oggi si pensa il contrario.

Negli ultimi anni del secolo scorso e nei primi del nuovo si tende a ributtare anche la Costituzione e la Dichiarazione nel gran mare della storia e della geografia, senza dar loro il rilievo teorico-pratico che posseggono per la vita, l’organizzazione, la cultura scolastica. Sia chiaro che sono strumenti, non icone da venerare. Non si venera un manuale, ma lo si apprezza e lo si utilizza per quello che vale e per quello che ci aiuta a fare nella vita quotidiana.

Dal 1958 al 2008 diverse minoranze tenaci hanno cercato di vivere e di realizzare le 4 linee pedagogico-didattiche previste dal dpr di Moro nei Programmi d’insegnamento dell’educazione civica e di “rinforzare”, attualizzandolo, quel decreto, che reca il numero 585 e la data del 13 giugno 1958. Queste minoranze hanno subito la sorte del Colombo di Pascarella,, ne La Scoperta dell’America: “Lui parlava, ma manco lo sentiveno;
e più lui s’ammazzava pe’ scoprilla
e più quell’antri je la ricopriveno”.

Nel 1996, con la direttiva 8.2.1996 n.58, è parso di raggiungere qualche risultato istituzionalmente efficace per arricchire e irrobustire quel dpr. Basti pensare al documento Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale, allegato alla citata direttiva del ministro Lombardi, approvata all’unanimità dal CNPI. Poi diverse correnti politiche, culturali e sindacali hanno risospinto la barca al largo e la Costituzione è finita di nuovo tra i marosi (o nella stiva, per i più benevoli). In fondo è molto democratico dire che tutti sono  abilitati a insegnare la Costituzione come valore trasversale. E poi ci sono già troppe materie…

Cittadinanza e Costituzione, frutto della legge 30.10.2008, n. 169, ha deluso molti, perché non è diventata una disciplina autonoma. Lo ha denunciato la Repubblica, con parole dure. Non tutto però sembrava perduto ai più ottimisti. Con un po’ di buona volontà, si possono trovare nei dpr del 15.3.2010 relativi alle Linee guida degli istituti professionali e tecnici (nn. 87 e 88) e nelle Indicazioni nazionali per i licei (n.89), oltre a diritto ed economia, dove sono rimaste, anche raccomandazioni utili, per quanto C&C sia priva di orario proprio o almeno di denominazione specifica accanto alla storia.

Per la CM 27.10.2010, firmata da Mario Dutto “l’insegnamento/apprendimento di C&C diventa un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole”; “è un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, secondo una dimensione integrata nell’area storico-geografico-sociale e secondo una dimensione trasversale, che riguarda tutte le discipline.

Ora è giunto il turno delle Indicazioni nazionali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo. Non si è riscritto un terzo testo, dopo le Indicazioni nazionali della Moratti e le Indicazioni curricolari di Fioroni. Il testo è quello di Fioroni, con alcune ulteriori semplificazioni e messe a punto. Le bozze sono offerte alla consultazione delle scuole, entro il 30 giugno. Dunque il cantiere è ancora aperto. Si riapre, forse per l’ultima volta, la speranza di riprendere a bordo o di togliere dalla stiva i manuali di cui si diceva: almeno la Costituzione, che comprende in nuce anche la Dichiarazione, aprendo per di più l’Italia all’Europa e al mondo.

 

Circolare Ministeriale 2 agosto 2012, n. 73

MIURAOODGOS prot. n.5328 R.U./U

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

e, p.c. Al Capo del Dipartimento Istruzione

della Provincia Autonoma di

TRENTO

 

Al Sovrintendente dell’Intendenza

Scolastica Italiana

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

All’Intendente dell’Intendenza

Scolastica Tedesca

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

All’Intendente dell’Intendenza

per la Cultura e la Scuola Ladina

della Provincia Autonoma di

BOLZANO

 

Al Sovrintendente agli Studi

per la Valle d’Aosta

AOSTA

 

All’Assessore all’Istruzione

e alla Formazione Professionale

della Regione Autonoma Sicilia

PALERMO

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2012/2013.

 

Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, anche per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali organismi.

 

Come è noto, dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

 

Al riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2012 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nel consiglio d’istituto – non giunto a scadenza – delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di II grado, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.

 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio scolastico regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica 18 e di lunedì 19 novembre 2012.

 

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria e/o secondaria di I grado, sia scuole secondarie di II grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio d’istituto delle scuole in questione.

 

Il Direttore Generale

F.to Carmela Palumbo

 

2 agosto Schema Regolamento CPIA

Il 2 agosto 2012, nel corso di un incontro tra MIUR e OO.SS., è stato presentato lo Schema di regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” che dovrebbe essere approvato il prossimo 24 agosto, in seconda lettura, dal Consiglio dei Ministri.

Circolare Ministeriale 2 agosto 2012, n. 71

Circolare Ministeriale 2 agosto 2012, n. 71

AOODGSC Prot. n. 4848

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio VI

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Al Capo Dipartimento per l’istruzione
SEDE
Ai referenti regionali per la scuola in ospedale presso gli UU.SS.RR.
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole polo per la scuola in ospedale
LORO SEDI

OGGETTO: Assegnazione risorse finanziarie per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, per l’anno scolastico 2012 – 2013 (ex L. 440/1997, A.F. 2012).

 

Avviso 2 agosto 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

 

Avviso 2 agosto 2012

 

Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 – Opzioni Istituti Tecnici

 

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 170 del 23 luglio 2012, il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012 prot. n. 7431 riguardante la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale.

Con il suddetto Decreto Interministeriale sono stati definiti gli ambiti i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici in Opzioni ed è stato altresì istituito il relativo Elenco Nazionale al quale si dovrà fare riferimento nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa regionale.