Congedo obbligatorio e congedo facoltativo al padre lavoratore

da Tecnica della Scuola

Congedo obbligatorio e congedo facoltativo al padre lavoratore
di L.L.
L’Inps conferma che non riguarda il pubblico impiego
Prima il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ora una circolare dell’Inps escludono chiaramente i padri lavoratori del pubblico impiego  dalla possibilità di fruire del congedo obbligatorio (un giorno) e congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a)Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
La motivazione è la medesima già espressa dalla Funzione Pubblica, alla quale l’Inps si richiama: “Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Fino a che, dunque, non interverranno apposite disposizioni riferite espressamente al pubblico impiego, i dipendenti statali saranno esclusi da questo diritto. Un’ennesima discriminazione rispetto ai lavoratori del privato.

Stellacci: “Sanzionabili i presidi che non danno spiegazioni sui contributi”

da Tecnica della Scuola

Stellacci: “Sanzionabili i presidi che non danno spiegazioni sui contributi”
di P.A.
A molte famiglie che iscrivono a scuola i propri figli viene richiesto il pagamento di un “contributo scolastico” che è assolutamente facoltativo. I presidi in ogni caso devono dare conto dei loro bilanci
Il Sole 24 Ore riporta le dichiarazioni di Lucrezia Stellacci, capo dipartimento al Miur, in relazione ai contributi chiesti a molte famiglie che iscrivono a scuola i propri figli.
Il contributo – come ha confermato anche una recente circolare del Ministero – è da considerarsi assolutamente facoltativo e non può essere imposto. Sono molte, però, le segnalazioni di famiglie che denunciano il contrario.
“Ci sono anche altri modi per poter chiamare le famiglie e i soggetti del territorio, e coinvolgerli ad aiutare la scuola in questo difficile momento, senza però obbligare nessuno, perché l’unico ad essere obbligato a garantire i servizi è lo stato”, ha dichiarato Stellacci.
Rispondendo a una domanda in merito alle informazioni fornite alle famiglie sulla destinazione di questi contributi, Lucrezia Stellacci ha inoltre confermato che i Dirigenti Scolastici che si comportano in modo scorretto “possono essere sanzionati. Nell’ultimo contratto dei dirigenti scolastici c’è un codice disciplinare, una responsabilità disciplinare ben definita nel contratto collettivo nazionale. Però, senza arrivare a questi eccessi, noi abbiamo chiesto ai revisori dei conti di verificare”, ha continuato Stellacci.
“Ogni scuola ha due revisori dei conti che danno pareri favorevoli o contrari all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e esercitano anche un potere di verifica su tutte le procedure. Abbiamo chiesto a loro di verificare come si è svolta la campagna di raccolta, se sono state date spiegazioni alle famiglie per le azioni che sarebbero state finanziate con questi contributi, e quindi come sono stati gestiti questi fondi, anche nella trasparenza del bilancio, e quale rendicontazione sia stata data nel consuntivo annuale. Penso che questo intervento servirà a rendere più chiare tutte le procedure”, ha concluso.

Le indagini dei prof validi nei processi contro i vandali

da Tecnica della Scuola

Le indagini dei prof validi nei processi contro i vandali
Se gli studenti vandalizzano la scuola, possono essere utilizzati nel processo anche le «indagini interne» svolte dai professori: lo ha stabilito la Cassazione, confermando la condanna di due ragazzi che nel 2005 avevano gravemente danneggiato una scuola
I due, racconta il Sole 24Ore, erano stati dichiarati colpevoli di danneggiamento e condannati a un anno di carcere dal tribunale per i minorenni di Roma, pena poi ridotta in Appello. Il gesto dei due aveva comportato «disagi e turbamento» tra gli studenti perchè l’atto di vandalismo «aveva provocato seri danni anche strumentali all’edificio scolastico», tanto che le lezioni erano proseguite in un’altra scuola fino a fine anno. Questo aveva spinto i docenti a tenere riunioni con gli alunni della scuola, per parlare dell’accaduto.
E, in quelle occasioni, si erano raccolti indizi sulle responsabilità delle devastazioni. Presentando ricorso in Cassazione, i difensori dei due ragazzi, avevano contestato proprio «l’inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle confidenza acquisite dal personale docente». I giudici della seconda sezione penale della Suprema Corte hanno però sottolineato che «le riunioni con gli alunni non avevano lo scopo di ricercare i colpevoli, essendo gli organi di polizia già impegnati nelle indagini, ma quello di stimolare una riflessione sull’accaduto, sollecitata dagli studenti», che «liberamente» e «spontaneamente» avevano identificato i colpevoli.
Dopo quelle testimonianze, per la gravità degli elementi raccolti, i docenti avevano fatto relazioni dettagliate consegnate al capo d’istituto, poi allegate agli atti del processo. «Spetta al giudice di merito – ha sottolineato la Cassazione – valutare la portate» della affermazioni degli studenti tenendo conto delle circostanze in cui sono state rese. Ed è stato correttamente fatto. Tra l’altro, spiega la Cassazione, quelle relazioni «possono essere legittimamente valutate ai fini della decisione, quando siano stati utilizzati nel corso del dibattimento»

Il trasferimento dal sostegno su posto comune fa perdere il punteggio di continuità di servizio

da Tecnica della Scuola

Il trasferimento dal sostegno su posto comune fa perdere il punteggio di continuità di servizio
di Lucio Ficara
Chi ha chiesto ed otterrà il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o come più raramente accade abbia richiesto il percorso di mobilità contrario, per gli anni precedenti non ha più diritto né alla continuità della scuola, né a quella di sede nelle graduatorie interne
Finalmente è arrivata l’O.M. 9 del 13 marzo 2013 sulla mobilità che, insieme alla messa in linea delle istanze on line, già attive da 12 marzo , apre la partita della mobilità 2013-2014.
Tra i diversi chiarimenti da fare sulla nuova mobilità 2013-2014 , c’è da dire che, chi ha chiesto ed otterrà il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o come più raramente accade abbia richiesto il percorso di mobilità contrario, cioè da posto comune sul sostegno, per gli anni precedenti non ha più diritto né alla continuità della scuola, né a quella di sede nelle graduatorie interne . Per sede si intende il comune dove è ubicata la scuola di titolarità.
Questo è definitivamente chiarito nella nota 5 bis dell’attuale contratto sottoscritto il giorno 11 marzo 2013. Infatti tra le righe di tale nota viene esplicitato quanto segue: il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Questo chiarimento risolve i dubbi di chi riteneva di mantenere, nelle graduatorie interne d’Istituto, la continuità di servizio secondo l’allegato D della tabella valutazione dei titoli e servizi punto C) ( 2 punti per anno entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio), dopo avere ottenuto il trasferimento da sostegno a posto comune all’interno della stessa scuola. Anche in questo caso è impossibile pretendere il punteggio della continuità, in quanto essa è stata interrotta con il passaggio dal sostegno al posto comune. In qualsiasi caso il passaggio dal sostegno a posto comune o il viceversa è considerabile a tutti gli effetti una soluzione della continuità e quindi fa perdere ogni punteggio precedentemente accumulato sulla voce continuità del servizio.
Un altro chiarimento che vale la pena approfondire è quello del punteggio riconosciuto al dottorato di ricerca, che verrà valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre varrà solo 3 punti se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola , ai sensi della lett. B)

Profumo: educazione finanziaria fin dalle elementari

da tuttoscuola.com

Forse già dal 2013-2014
Profumo: educazione finanziaria fin dalle elementari
 L’educazione finanziaria come materia curricolare di insegnamento scolastico: questo l’obiettivo annunciato dal ministro dell’Istruzione Francesco Profumo, che ne ha parlato a Torino in occasione della firma di un protocollo con la Fondazione Rosselli per la messa a punto di un modello didattico.

L’idea di Profumo è quella di introdurre l’insegnamento a tutti i livelli, incluse le scuole elementari. Già quest’anno dovrebbero partire i corsi di formazione per gli insegnanti con l’obiettivo di poter introdurre l’insegnamento dell’educazione finanziaria già dal prossimo anno.

Nel Paese – ha detto Profumo – c’è grande attenzione e attesa sui temi economici. Con questo protocollo saranno pensati gli strumenti, anche non tradizionali, per coinvolgere gli studenti e interessarli a questa materia a tutti i livelli fino dalle elementari”.

Secondo il ministro “La scuola è pronta, lo abbiamo visto con le iscrizioni on-line che sono state una realtà per il 99,4% degli studenti. Il nostro obiettivo è rendere il Paese e quindi i suoi cittadini più pronti rispetto ai temi finanziari. La scuola è stata individuata come importante elemento di modernizzazione, per la creazione di una cittadinanza attiva, più attenta a un tema che abbiamo visto essere essenziale, soprattutto in un momento di crisi”.

Il tema dell’educazione economica nella scuola secondaria superiore è peraltro già da tempo all’attenzione del ministero, che sul tema ha promosso incontri e seminari a partire da quelli che hanno coinvolto il Liceo economico-sociale (LES), il percorso opzionale attivato con successo in numerosi Licei delle scienze umane, come riferito da Tuttoscuola.

Concorsone, errori formali negli scritti non invalidano la prova

da tuttoscuola.com

Concorsone, errori formali negli scritti non invalidano la prova
 Sono passate ormai alcune settimane dallo svolgimento della prova scritta del concorso per docenti, e sono state diverse le preoccupazioni di errori formali da parte dei candidati, come l’avere usato una penna di colore non nero per la stesura del testo, l’avere risposto oltre le 22 righe per ciascuna pagina, l’avere invertito le risposte rispetto alle facciate del foglio dedicate alle tracce, l’avere effettuato cancellature nel testo. Il punto delicato di questi errori è che avrebbero potuto invalidare la prova, se considerati segni di riconoscimento.

Queste preoccupazioni sono sfociate, il 4 marzo scorso, in una email da parte di 150 candidati al Capo Dipartimento, dott.ssa Lucrezia Stellacci, ai rappresentanti nazionali delle Organizzazioni Sindacali del personale della scuola, e ai Direttori Generali degli

USR.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha diffuso una nota, in cui si dichiara come fonte il Ministero (e che dunque vale per tutte le regioni) in cui spiega che l’orientamento delle Commissioni Giudicatrice sarà quello di non invalidare le prove, nel caso dei summenzionati errori formali.

Questi i tre punti oggetto di spiegazione da parte dell’USR con sede a Venezia:

1. l’utilizzo della penna blu o delle due penne nere e blu, per la redazione della prova scritta non può essere considerato segno di riconoscimento e non può comportare l’automatica esclusione per non valutabilità dell’elaborato;

2. parimenti non può configurarsi come segno di riconoscimento l’apposizione di cancellature;

3. la risposta ai quesiti riportata nello spazio errato, qualora sia  comprensibile a quale quesito il candidato volesse rispondere, è da ritenere errore scusabile e quindi tale da non inficiare la prova. Si assicura pertanto che le Commissioni Giudicatrici procederanno, nella valutazione delle prove scritte, secondo le indicazioni e i criteri fissati dal MIUR”.

La fonte della notizia può essere letta a questo link: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2013/03/DDGChiarimenti.pdf.

Alunni ROM, pochissimi arrivano alle superiori

da tuttoscuola.com

Alunni ROM, pochissimi arrivano alle superiori
 Per i rom, italiani o stranieri che siano, la scuola è ancora un ostacolo insormontabile. Nella scuola dell’infanzia sono iscritti 1.942, in quella primaria 6.416, alle medie 3.407 e alle superiori appena 134 (anno scolastico 2011/2012).

E’ uno dei dati emersi dal Rapporto sugli alunni stranieri presentato ieri a Milano. Già nel passaggio dalle elementari alle medie se ne perdono la metà. “E non abbiamo il dato sulla frequenza scolastica”, precisa Vinicio Ongini, della direzione generale per lo studente del ministero dell’Istruzione. “Il fatto che siano iscritti non vuol dire che frequentino con assiduità. Secondo l’Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ndr) i rom, sinti e camminanti in età scolastica sarebbero circa 70 mila. E’ evidente che c’è qualcosa che non funziona nei progetti di inclusione di questo gruppo di ragazzi“.

Un caso limite, poi, si segnala in Lombardia, dove su 1.727 alunni rom solo 4 risultano iscritti alle superiori.

Pagamento supplenti temporanei: in arrivo diffide

da tuttoscuola.com

Pagamento supplenti temporanei: in arrivo diffide
 Le procedure telematiche sembrano non aver cambiano il destino dei precari supplenti temporanei, che continuano ad essere pagati con gravi ritardi. L’accelerazione legata all’utilizzazione del sistema telematico “Sidi” per ora non ha dato risultati soddisfacenti, anche per il suo carattere sperimentale, in attesa che il sistema entri a regime nel prossimo anno scolastico.

Per questo l’Anief ha preso l’iniziativa di mettere a disposizione degli interessati un modello di diffida e messa in mora da inviare alla Ragioneria territoriale di competenza (ufficio pagatore della provincia in cui si è svolto il servizio) e presso la scuola dove attualmente il supplente presta servizio. “Qualora l’amministrazione, a seguito della ricezione del modello di diffida, non provveda entro 8 giorni a corrispondere le somme dovute“, si legge in un comunicato dell’Anief, il sindacato si mette a disposizione degli interessati per l’adozione delle “strategie legali per la risoluzione del caso“.

Strategie che faranno riferimento al rispetto degli articoli 35 e 36 della Costituzione italiana: “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” e “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto“. Su questa base l’amministrazione sarà chiamata al tempestivo pagamento degli stipendi “assieme ai dovuti interessi (proporzionali all’entità del ritardo)“.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 64

 

 

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 64 del 16-3-2013

Sommario

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 14 marzo 2013


Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei
titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva. (13A02455)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 1

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 12 febbraio 2013


Norme integrative al codice IMDG (Emendamento 35-10) per la verifica
della compatibilita’ chimica degli imballaggi e dei contenitori
intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie
liquide. (13A02158)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 3

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Lungoreno societa’
cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.
(13A02262)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 41

 

 

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Francabianca societa’
cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.
(13A02263)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 41

 

 

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Limentra societa’
cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.
(13A02264)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 42

 

 

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «San Giuliano societa’
cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.
(13A02265)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 43

 

 

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Pedagna societa’
cooperativa in sigla Pedagna Soc. Coop.», in Imola e nomina del
commissario liquidatore. (13A02266)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 44

 

 

 


DECRETO 5 marzo 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Santa Cristina societa’
cooperativa», in Imola e nomina del commissario liquidatore.
(13A02267)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 45

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 22 febbraio 2013


Riclassificazione del medicinale per uso umano TREOJECT (octreotide)
ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537. (Determina n. 228/2013). (13A02135)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 46

 

 

 


DETERMINA 22 febbraio 2013


Applicazione PHT Eparine al medicinale per uso umano FORSTEO
(teriparatide). (Determina n. 234/2013). (13A02136)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 47

 

 

 


DETERMINA 25 febbraio 2013


Regime di rimborsabilita’ e prezzo di vendita del medicinale per uso
umano LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA TEVA (lamivudina/zidovudina) autorizzata
con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea.
(Determina n. 236/2013). (13A02159)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 48

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 


COMUNICATO


Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio
della centrale termoelettrica «Giuseppe Volpi» della societa’ Enel
Produzione S.p.a., ubicata nel comune di Venezia. (13A02348)


(GU n.64 del 16-3-2013

)

 

Pag. 50