Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2018

Criteri e modalità per l’individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. (18A04205)

(GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze selle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati (di seguito regolamento);
Considerato che l’art. 4 del regolamento individua come titolare
del trattamento «la persona fisica o giuridica, l’autorita’ pubblica,
il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalita’ e i mezzi del trattamento dei dati personali»;
Considerato, altresi’, che l’art. 37, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del
trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati
personali (di seguito RPD) «quando il trattamento e’ effettuato da
un’autorita’ pubblica o da un organismo pubblico»;
Considerato che l’art. 37 del Regolamento, ai paragrafi 5 e 6,
stabilisce che il RPD e’ designato in funzione delle qualita’
professionali, in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, della
capacita’ di assolvere i compiti di cui all’art. 39, e che puo’
essere anche un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oltre che assolvere i suoi compiti in
base a un contratto di servizio;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel
complesso delle sue articolazioni organizzative, e’ titolare del
trattamento dei dati personali;
Considerata l’autonomia organizzativa della Scuola nazionale
dell’amministrazione, posta sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, le peculiarita’ organizzative e le competenze
del Dipartimento della protezione civile, nonche’ la diversa
dislocazione territoriale oltre alle peculiarita’ organizzative e
alle specifiche competenze dei commissari straordinari del Governo di
cui all’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei commissari
straordinari incaricati sulla base di leggi speciali, dei
rappresentanti del Governo nelle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e dell’Unita’ tecnica amministrativa (UTA) con
competenze in materia di gestione del contenzioso sullo smaltimento
dei rifiuti in Campania;
Ritenuto opportuno procedere alla individuazione dei soggetti,
mediante i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni di titolare del trattamento dei dati personali;
Ritenuto, altresi’, necessario procedere alla individuazione del
RPD della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016,
di nomina del Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi e’
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona
    fisica identificata o identificabile in PCM; si considera
    identificabile la persona fisica che puo’ essere identificata,
    direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
    identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
    relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno o piu’
    elementi caratteristici della sua identita’ fisica, fisiologica,
    genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
    b) trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
    compiute in PCM con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
    applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
    raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
    conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
    consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
    diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
    raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
    distruzione;
    c) titolare del trattamento: la Presidenza del Consiglio dei
    ministri nelle sue articolazioni organizzative;
    d) responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica,
    estranea alla Presidenza del Consiglio dei ministri che tratta dati
    personali per conto del titolare del trattamento;
    e) violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che
    comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la
    perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
    dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) e’ il
    titolare del trattamento dei dati personali.
  2. Il presente decreto individua i soggetti medianti i quali la PCM
    esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti
    articolazioni organizzative della PCM: dipartimenti e uffici
    autonomi, come individuati all’art. 2 del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e gli organismi collegiali
    presso gli stessi istituiti, uffici di diretta collaborazione del
    Presidente e delle autorita’ politiche delegate dal Presidente del
    Consiglio, strutture di missione.
  4. Sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali le
    strutture dei commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11
    della legge 23 agosto 1988, n. 400, le strutture dei commissari
    straordinari incaricati sulla base di leggi speciali, le strutture
    dei rappresentanti del Governo nelle Regioni e nelle Province
    autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ il Dipartimento della
    protezione civile, la Scuola nazionale dell’amministrazione e l’UTA.
  5. Le strutture di cui al comma 4, provvedono in via autonoma a
    tutti gli adempimenti previsti dal regolamento, nonche’ alla
    designazione di un proprio RPD.
  6. Ove ricorra l’ipotesi di contitolarita’ con la PCM, le
    rispettive responsabilita’ sono disciplinate dagli accordi previsti
    dall’art. 26 del regolamento.

Art. 3

Esercizio delle funzioni di titolare
del trattamento dei dati personali

  1. In conformita’ all’assetto organizzativo della PCM, nell’ambito
    delle strutture di cui all’art. 2, comma 3, i soggetti individuati
    per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamenti dei dati
    personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono:
    a) i Capi dei Dipartimenti;
    b) i Capi degli uffici autonomi;
    c) i Capi degli uffici di diretta collaborazione del Presidente;
    d) i Capi di Gabinetto degli uffici di diretta collaborazione dei
    Ministri e dei Sottosegretari;
    e) i Coordinatori delle strutture di missione, qualora non
    istituite presso strutture generali della PCM;
    f) il Coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione per
    le adozioni internazionali il Coordinatore del Servizio per i voli di
    Stato, di Governo e umanitari, tenuto conto della particolare
    posizione di autonomia funzionale e gestionale delle unita’
    organizzative cui sono preposti.
  2. Il Segretario generale esercita le funzioni di titolare del
    trattamento dei dati personali di cui all’art. 4.
  3. Per le attivita’ a carattere trasversale, esercita le funzioni
    di titolare del trattamento dei dati il Capo della Struttura generale
    con competenza di coordinamento sulla materia.
  4. I Capi delle strutture di cui al comma 3, impartiscono le
    necessarie istruzioni a tutti i dirigenti delle strutture della PCM
    coinvolte nel trattamento.

Art. 4

Attivita’ di coordinamento

  1. Il Segretario generale svolge funzioni di coordinamento,
    fornendo indicazioni di carattere generale alle strutture in termini
    di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati
    personali.
  2. Il Segretario generale nomina il RPD e ne da’ comunicazione al
    Garante per la protezione dei dati personali e alle strutture
    interessate.
  3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
    Segretario generale si avvale di una struttura di supporto tecnico e
    metodologico posta nell’ambito dell’Ufficio del Segretario generale.

Art. 5

Funzioni del titolare

  1. I soggetti di cui all’art. 3, nell’ambito delle strutture cui
    sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti
    dal regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del
    trattamento.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti anche a porre in
    essere, nell’ambito delle proprie Strutture e nel rispetto delle
    proprie competenze e, ove necessario, in collaborazione con il
    Dipartimento per i servizi strumentali – Ufficio Informatica e
    telematica, misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e
    dimostrare che il trattamento dei dati personali e’ effettuato
    conformemente alle disposizioni del regolamento.
  3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ affidati i seguenti
    compiti:
    a) definire finalita’, mezzi di trattamento e rispettive
    responsabilita’ in merito all’osservanza degli obblighi previsti in
    caso di contitolarita’ del dato personale ai sensi dell’art. 26 del
    regolamento;
    b) designare gli autorizzati al trattamento dei dati personali
    sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili del
    procedimento, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto
    trattamento;
    c) stipulare i contratti di cui all’art. 28, paragrafo 3, del
    regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del
    trattamento di cui all’art. 7;
    d) notificare al Garante della protezione dei dati personali le
    violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla
    comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli
    articoli 33 e 34 del Regolamento, secondo quanto disposto all’art. 9,
    e darne informativa al Segretario generale e al RPD;
    e) nominare un «referente privacy» della struttura per il
    supporto all’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento e
    alle attivita’ di gestione degli adempimenti connessi alla protezione
    dei dati nonche’ come punto di contatto con il RPD;
    f) effettuare l’analisi del rischio e la valutazione dell’impatto
    di cui all’art. 35 del regolamento;
    g) adottare misure appropriate al fine di garantire l’esercizio
    dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di
    trattamento previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del
    regolamento;
    h) verificare la corretta predisposizione delle informative e
    curarne il costante aggiornamento.

Art. 6

Responsabile della protezione
dei dati personali

  1. Il Segretario generale nomina il RPD della PCM fra soggetti in
    possesso dei requisiti previsti dal regolamento e stabilisce la
    durata dell’incarico.
  2. Il RPD assolve ai compiti previsti dall’art. 39 del Regolamento
    e agli eventuali altri compiti affidati allo stesso dal Segretario
    generale.
  3. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti, qualora non sia stata
    appositamente individuata, con contratto di servizi una societa’
    esterna, al RPD e’ assegnato personale di supporto con specifiche
    competenze giuridiche, informatiche, di analisi e reingegnerizzazione
    di processi, di risk assessment e risk management, anche ricorrendo
    ad esperti incaricati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 303.
  4. Il personale di cui al comma 3 e’ collocato in una struttura,
    dotata di autonomia funzionale e gestionale, istituita con apposito
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e posta presso
    l’Ufficio del Segretario generale.
  5. La PCM sostiene il RPD nell’esecuzione dei compiti ad esso
    affidati assicurando l’autonomia e le risorse necessarie per
    assolverli come previsto dall’art. 38 del regolamento.

Art. 7

Registro delle attivita’ di trattamento

  1. Il Segretario generale indica alle strutture della PCM, con
    proprio atto, le modalita’ operative per l’organizzazione del
    registro delle attivita’ di trattamento ai sensi dell’art. 30 del
    regolamento.
  2. I soggetti di cui all’art. 3, provvedono alla tenuta e
    all’aggiornamento del registro delle attivita’ di trattamento, con
    riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono
    preposti.
  3. Il Dipartimento per i servizi strumentali assicura la
    disponibilita’ di una procedura informatizzata di cui le strutture si
    avvalgono per la gestione del registro delle attivita’ di
    trattamento.

Art. 8

Responsabile del trattamento

  1. La funzione di responsabile del trattamento discende da
    contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del
    trattamento ossia da chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell’art.
  2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in
    applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in
    altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28,
    29, 30 e 31 del regolamento, in ordine a:
    a) materia disciplinata e durata del trattamento;
    b) natura e le finalita’ del trattamento;
    c) tipo di dati personali;
    d) categorie di interessati;
    e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 9

Violazione dei dati personali

  1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali
    e’ tenuto a segnalarlo, per il tramite del proprio superiore
    gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di titolare del
    trattamento che deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente
    articolo.
  2. Il responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita
    le funzioni di titolare del trattamento tempestivamente, dopo essere
    venuto a conoscenza della violazione.
  3. Il soggetto che esercita le funzioni di titolare del
    trattamento, ove possibile, notifica la violazione dei dati personali
    al Garante della protezione dei dati personali entro 72 ore dal
    momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile
    che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei
    diritti e delle liberta’ delle persone fisiche. La notifica viene
    effettuata, prevedendo almeno gli elementi indicati al paragrafo 3
    dell’art. 33 del regolamento.
  4. La notifica al Garante della protezione dei dati personali
    effettuata oltre le 72 ore, deve essere motivata.
  5. Le segnalazioni e le notifiche dei casi di violazione dei dati
    personali sono comunicati dai soggetti di cui all’art. 3, al
    Segretario generale e al RPD.
  6. Ulteriori, specifiche modalita’ operative per la segnalazione e
    gestione dei casi di violazione dei dati personali possono essere
    disciplinate mediante linee guida e supportate da soluzioni
    applicative messe a disposizione dal Dipartimento per i servizi
    strumentali.

Art. 10

Autorizzati al trattamento

  1. I dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che
    trattano dati personali in relazione alle competenze attribuite o
    comunque esercitate presso gli uffici cui sono preposti, secondo
    l’ordinamento della PCM, sono autorizzati al trattamento nel rispetto
    delle misure e delle istruzioni adottate da chi esercita le funzioni
    di titolare del trattamento dei dati personali.
  2. E’ autorizzato al trattamento dei dati personali tutto il
    personale in servizio presso la PCM che tratta dati personali in
    relazione alle competenze della unita’ organizzativa alla quale e’
    stato assegnato, salvo eventuali diverse determinazioni adottate dai
    soggetti di cui all’art. 3.

Art. 11

Formazione del personale

  1. Il Dipartimento per il personale assicura la programmazione e
    l’organizzazione delle attivita’ formative del personale per la
    corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento
    dei dati personali.

Art. 12

Oneri

  1. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione del presente
    decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione
    della PCM, nei limiti delle risorse ivi disponibili.
    Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo
    ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1196