da La Tecnica della Scuola
Assegnazioni provvisorie, partono le domande per la scuola secondaria. Tutte le date
Dopo l’avvio delle domande online per la scuola infanzia e primaria, dal 16 luglio partono le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazioni per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ci sarà tempo fino al 23 luglio per i docenti di infanzia e primaria, mentre per la scuola secondaria il termine di chiusura della finestra è fissato il 25 luglio 2018.
Le domande
Le domande online, ricordiamo, vanno inoltrate tramite Istanze OnLine e completate con le autodichiarazioni che saranno predisposte dal MIUR nell’apposita sezione del Miur dedicata alla mobilità .
Ricordiamo inoltre, che le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria avverranno su un contingente che salvaguarderà i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato e ai posti FITprevisti dal DLgs 59/2017.
Le altre date
Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del restante personale scolastico, sappiamo che dal 16 luglio partono anche, seppure in modalità cartacea:
– Le utilizzazioni verso le discipline specifiche dei licei musicali si svolgeranno dal 16 luglio al 25 luglio 2018, in modalità cartacea;
– Per il Personale educativo e docenti di religione cattolica le domande si svolgeranno dal 16 luglio al 25 luglio 2018, in modalità cartacea;
– Infine, per quanto riguarda il personale ATA, le domande si svolgeranno dal 23 luglio al 3 agosto, sempre in modalità cartacea.
Come funziona l’assegnazione provvisoria 2018/2019
Riprendendo un precedente articolo, ricordiamo che l’assegnazione provvisoria sarà disposta, ai sensi del comma 10 dell’art.7 del CCNI mobilità annuale del 28 giugno 2018:
– nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;
– l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;
– le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.
Inoltre, com’è noto, è stata aggiunta un’ulteriore fase per permettere ai docenti, sprovvisti di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno (art. 7 co. 16), purché detto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato.