Riflessioni concernenti l’indennità di direzione spettante ai DSGA “utilizzati”

Riflessioni concernenti l’indennità di direzione spettante ai dsga “utilizzati”
(in particolari posizioni di stato ai sensi dell’art. 145 del CCNL 29 novembre 2007)

di Vincenzo Diceglie

 

Circa la natura giuridica dell’indennità di direzione

L’indennità di direzione dei dsga costituisce un trattamento accessorio previsto e disciplinato dagli artt. 56 (indennità di direzione e sostituzione del dsga), 77 (struttura della retribuzione), 82 (compenso individuale accessorio per il personale ata) ed 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto) del vigente CCNL 29 novembre 2007.

In virtù del richiamo operato dal predetto art. 88, le modalità di corresponsione sono disciplinate dal CCNI del 31.8.1999, in particolare dall’art.34 (Indennità di amministrazione) che rimanda all’art. 33 (Indennità di direzione); le misure sono definite dalla tabella 9 allegata al vigente CCNL, come modificata dall’art.3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008.

L’art. 145 (personale in particolari posizioni di stato), infine, prevede l’erogazione del compenso in favore di personale collocato in particolari posizioni (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo).

 

Circa la struttura unitaria del compenso

La vigente normativa conferisce all’indennità di direzione il carattere di elemento retributivo unitariamente ed organicamente strutturato, sia pure suddividendolo nelle seguenti due sottocategorie:

  • importo/parametro base – corrisposto dalla Direzione provinciale del Tesoro (ora Ragioneria territoriale dello Stato) – determinato in misura fissa;
  • quota variabile – posta a carico del fondo d’istituto – determinata sulla base di parametri connessi a particolari tipologie ed alla complessità organizzativa esistenti nella scuola di titolarità.

La suddivisione predetta non interessa in alcun modo né la periodicità della corresponsione (che in entrambi i casi, come in seguito argomentato, è mensile), né la riduzione per particolari posizioni di stato (l’una viene ridotta nella medesima misura e nelle medesime circostanze dell’altra), né, tantomeno, il diritto alla percezione (qualora spetti l’importo base, spetta anche quello variabile).

La differenza tra le due sottocategorie attiene a mere esigenze organizzativo-funzionali, considerato che essa riguarda, come detto, esclusivamente le modalità di determinazione (l’una in misura fissa, l’altra in rapporto all’esistenza di “complessità”) e il soggetto erogante (per l’una la DPT, per l’altra la scuola di titolarità).

 

Circa la periodicità della corresponsione

Dal combinato disposto dell’art. 77, comma 3, del vigente CCNL (“Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile”) e dell’art.82, commi 6 (“Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art.56”) e 12 del medesimo CCNL (“…Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro”), emerge la prescrittività della corresponsione mensile di tale indennità, sia della quota fissa che di quella variabile.

 

Circa la legittimità del diritto alla percezione nell’ipotesi di “particolari posizioni di stato”

L’esemplare stesura sintattico/lessicale dell’art. 145 del vigente CCNL non pone particolari problemi interpretativi nel determinare il diritto alla percezione dell’indennità in questione da parte del personale contemplato nel predetto art. 145.

Del resto la circolare ministeriale n. 118 del 14/4/2000, avente per oggetto: CCNI del 31 agosto 1999 – Competenze accessorie – Modalità operative, tutt’ora in vigore, conferma espressamente la vigenza dell’art 50 del CCNL, richiamandolo pedissequamente senza necessità di ulteriori apporti esplicativi.

Essa, sia pure in maniera ridondante ma a beneficio dell’estrema chiarezza e con l’evidente intento di tacitare eventuali perplessità interpretative, anche in considerazione della delicatezza e della “atipicità” che connotano l’assetto normativo in esame, così prevede: “Le particolari posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto alla percezione dei compensi, sono indicate nell’art.50 del CCNL del 26 maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico del Ministero della Pubblica Istruzione)”.

Detta circolare costituisce a tutt’oggi l’unico intervento del MIUR sulla questione trattata, né l’Aran ha mai pubblicato sul proprio sito specifici orientamenti applicativi (limitandosi, nelle sporadiche risposte a quesiti, alla riproposizione letterale del contenuto del precitato art.145), a dimostrazione dell’esemplare chiarezza dell’impianto contrattuale esistente.

In proposito è da evidenziare, peraltro, il costante, univoco comportamento delle Direzioni provinciali del Tesoro, che provvedono, senza operare alcuna decurtazione o sospensione, alla regolare mensile corresponsione dell’indennità di direzione in favore del personale appartenente al profilo dei dsga, posto nelle predette situazioni di stato.

 

Circa l’evoluzione, nel tempo, dell’assetto normativo

Il seguente breve excursus analizza l’evoluzione normativa avvenuta nell’arco di tutto il periodo di vigenza delle modalità pattizie di determinazione dell’indennità (a partire dal CCNL sottoscritto il 4/8/95).

L’indennità di amministrazione (poi denominata di “direzione” dal CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007, a seguito dell’istituzione del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi) fu introdotta dall’art. 76 del CCNL 4/8/95 (previa disapplicazione dell’art. 10, comma 2 del D.P.R. 399 del 1988) che, al comma 2, così disponeva quale ipotesi di mancata corresponsione: “…Nel caso in cui il personale (dsga) si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l’indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione”.

Tale previsione normativa comportava espressamente, con una espressione lessicale perentoria ed inequivocabile, la mancata corresponsione dell’indennità nel caso in cui, per un periodo superiore a 15 giorni, all’interessato fosse concesso un esonero, un distacco ovvero una utilizzazione in altro Ufficio, evento che determina il mancato esercizio della funzione. In sua vece l’indennità veniva corrisposta al dipendente che lo aveva sostituito.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50 (personale in particolari posizioni di stato) del CCNL 26/5/1999 (“Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dagli articoli …35 (indennità di amministrazione, nda) …”) e dell’art. 34 (Indennità di amministrazione) del CCNI 31/8/1999 (“Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale A.T.A. che lo sostituisca…”), le posizioni di stato che avessero comportato assenze dal servizio, come individuate dall’art. 50 del contratto, furono equiparate a tutti gli effetti al servizio effettivamente prestato, e, contrariamente a quanto previsto dal precedente CCNL del 4/8/95, esse non determinarono più la perdita del diritto ai compensi accessori (ivi compresa l’indennità in parola).

Dall’analisi della normativa appena esposta emerge infatti che le parti contraenti, con una scelta inequivocabile, coerente e consapevole, trascurando ogni riferimento al mancato esercizio della funzione (peculiarità che caratterizza – in negativo- la prestazione del servizio reso dal personale “utilizzato” in uffici esterni/estranei alla scuola) assunsero a discriminante, quale criterio di spettanza, l’equiparazione delle posizioni di stato al mero servizio effettivamente prestato.

Una volta stabilito di prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento dei compiti e delle mansioni proprie del profilo di dsga, fu necessario prendere atto e prefigurare l’ipotesi dell’erogazione di una doppia indennità, al fine di compensare l’attività del sostituto (… l’indennità .. viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale A.T.A. che lo sostituisca…).

L’equiparazione delle posizioni di stato di cui all’art.50 al servizio effettivamente prestato ebbe la finalità di perequare la condizione retributiva dei dsga nei confronti del restante personale scolastico: infatti, allorché fu previsto (art. 25, commi 3 e 4, del CCNI 31/8/1999) che:

  • il compenso individuale accessorio istituito dal medesimo articolo fosse corrisposto a tutto il personale che si fosse trovato “in situazioni di stato assimilate al servizio”;
  • nei confronti dei direttori amministrativi detto compenso venisse “corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione” e, pertanto, “disciplinato all’interno di detti istituti retributivi”,

la necessità di assicurare pari opportunità retributiva circa un emolumento la cui spettanza – per tutto il personale scolastico – si configurava sganciata dalla effettiva e concreta prestazione lavorativa nella scuola di titolarità (dal c.d. “esercizio della funzione”), impose la revisione e l’adeguamento – nei termini descritti – dell’ormai obsoleto art. 76 del CCNL 4/8/95.

Le successive sessioni contrattuali, coerentemente (cfr l’art. 141 del CCNL del 24/7/2003 e l’art. 145 del CCNL del 29/11/2007), hanno confermato il diritto alla percezione dell’indennità da parte del dsga utilizzato in altre sedi/uffici (in quanto posto in particolari posizioni di stato), senza apportare modifiche suscettibili di assumere una qualche valenza a sostegno di eventuali tesi difformi.

Che tale fosse indubitabilmente la volontà delle parti, infine, è testimoniato dal dettagliato approfondimento delle varie casistiche prefigurabili, allorché si è proceduto alla puntuale individuazione sia dei criteri di quantificazione, che del soggetto erogatore, persino nell’ipotesi di personale privo di sede di titolarità (cfr. comma 8, art.33, del CCNL Integrativo 31 agosto 1999, attualmente vigente in virtù del richiamo operato, come già sottolineato, dall’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007).

 

Circa l’eventuale ricorso all’Aran

L’ARAN ha più volte fatto notare che le risposte che essa fornisce in relazione ai quesiti formulati dalle Amministrazioni devono essere ricondotte nell’ambito della “attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi”, espressamente prevista dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001.

Le stesse risposte, pertanto, assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e quindi non vincolano né l’autonomia, né le scelte interpretative delle singole Amministrazioni; esse non rivestono neanche la caratteristica della “interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale.

Di conseguenza l’attività di gestione dei Contratti Collettivi, rimessa alla competenza e responsabilità di ciascuna Amministrazione, non può essere sospesa in attesa della risposta ad eventuali quesiti inoltrati: le singole questioni vanno risolte sulla base di soluzioni coerenti con le clausole contrattuali, nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede.

(cfr RAL725_Orientamenti Applicativi in data 11/10/2011:

https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/relazioni-sindacali/6850-attivita-di-assistenza-dellaran/2562-ral725orientamenti-applicativi)

 

Circa gli interessi legali e la rivalutazione monetaria del credito

Trattandosi di credito da lavoro non tempestivamente corrisposto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

 

Conclusioni

L’assenza di conclamate controversie, di chiarimenti interpretativi e di orientamenti applicativi sul caso in questione da parte degli “attori” potenzialmente coinvolti (diretti interessati, Istituzioni scolastiche, Uffici scolastici territoriali, Aran, organizzazioni sindacali, giudici del lavoro) dimostra che la pur complessa architettura normativa citata si caratterizza per un significato obiettivamente univoco, e che essa non lascia alcuno spazio a possibili condizioni di incertezza suscettibili di favorire interpretazioni divergenti.

E, pertanto, la spettanza dell’indennità di direzione può essere più che ragionevolmente sancita con il puntuale ed univoco riferimento normativo così letteralmente riassunto e riorganizzato in estrema sintesi lessicale: “il periodo trascorso dal personale della scuola … in posizione di … utilizzazione … con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso all’…indennità di direzione”.

 


 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

CCNL Scuola 1994/1997 del 4 agosto 1995

art.76 – Indennità di amministrazione

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell’istituzione scolastica, sarà corrisposta ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi, a carico della quota del fondo di cui all’art. 71, comma 2, lett. b), un’indennità di amministrazione. Le misure dell’indennità di amministrazione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL.
  2. Nel caso in cui il personale di cui al primo comma si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione amministrativa per un periodo superiore a quindici giorni, l’indennità di amministrazione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l’indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il direttore o il responsabile amministrativo.

 

CCNL Scuola 1998/2001 del 26 maggio 1999

 

art. 21 – l’indennità di direzione

  1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
  2. L’indennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.

Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

  1. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l’attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d’istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.

 

art. 35 – indennità di amministrazione

Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorché avrà piena attuazione l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni.

Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all’articolo 42, comma 4.

 

art.50 – personale in particolari posizioni di stato

Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.

Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

 


 

CCNL Integrativo 1998-2001 del 31 agosto 1999

 

Art. 25 – Compenso individuale accessorio

  1. A norma dell’art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
  2. a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
  3. b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
  4. c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
  5. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
  6. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
  7. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
  8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
  9. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art. 49 del C.C.N.L..
  10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
  11. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
  12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
  13. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
  14. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.

 

Art. 33 – Indennità di direzione

  1. Il C.C.N.L., all’art. 21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
  2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
  3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
  5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
  6. a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
  7. b) dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
  8. c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
  9. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
  10. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
  11. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art. 50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:

I – relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;

II – relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.

  1. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
  2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
  3. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
  4. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art. 42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999.

A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.

  1. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui all’art. 21 – comma 3 – del C.C.N.L., pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall’art. 42 – comma 4 – secondo alinea – del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L.. L’importo lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £. 6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
  2. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.

 

art. 34 – Indennità di amministrazione

  1. Il C.C.N.L., all’art. 35, prevede che ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
  2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50% di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità di firma.
  3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale A.T.A. che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità di personale non docente.
  4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata, con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità di direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art. 33, nelle misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
  5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art. 33.
  6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.

 


 

CCNL 2002/2005 del 24 luglio 2003

 

art. 55 – indennità di amministrazione e sostituzione del dsga

  1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di amministrazione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 86, comma 2, lettera h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.
  2. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA viene sostituito dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
  3. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.

 

art.141 – personale in particolari posizioni di stato

  1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
  2. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

 

CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007

art. 56 – indennità di direzione e sostituzione del dsga

  1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla tabella 9.

La stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera i), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura professionale o ne svolge le funzioni.

  1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
  2. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1(PAG. 76), un importo pari al 6,91%

del valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.

  1. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza, dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente

amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.

  1. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle graduatorie permanenti.

 

art. 77 – struttura della retribuzione

  1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
  • trattamento fondamentale:
  1. a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
  2. b) posizioni economiche orizzontali;
  3. c) eventuali assegni “ad personam”.
  • trattamento accessorio:
  1. a) retribuzione professionale docenti;
  2. b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;

c)

  1. d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
  2. e) indennità di direzione dei DSGA;
  3. f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
  4. g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
  5. h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
  6. i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.
  7. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.
  8. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.

 

art.82 – compenso individuale accessorio per il personale ata

  1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
  2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 3.
  3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
  4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
  5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni:
  6. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
  7. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
  8. Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art.56.

7.Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;

  1. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
  2. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
  3. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
  4. Nei confronti del personale ata con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
  5. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
  6. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un compenso una-tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale 2006/07.

 

art. 88 – indennità e compensi a carico del fondo d’istituto

(omissis) 2.Con il fondo sono, altresì, retribuite: ….(omissis)

  1. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la tabella 9;

….(omissis)

art. 145 – personale in particolari posizioni di stato

  1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII.
  2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24.07.2003.
  3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.

 

 

 

art.3 della sequenza contrattuale per il personale ATA del 25 luglio 2008

tabella9