Il 26 febbraio il Senato approva definitivamente, in seconda lettura, con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, ilĀ disegno di legge, giĆ approvato dalla Camera il 25 febbraio us, di conversione delĀ decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (āMilleprorogheā), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchĆØ interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese
Di seguito il comunicato del Quirinale:
“Di grande rilevanza istituzionale l’impegno di governo e gruppi parlamentari per la sostanziale inemendabilitĆ dei decreti legge”
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha oggi promulgato la legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nonchĆØ interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle famiglie e alle imprese. Si ĆØ preso atto che Governo e Parlamento hanno provveduto ad espungere dal testo molte delle aggiunte sulle quali erano stati formulati rilievi da parte del Capo dello Stato. Restano comunque disposizioni in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi, alcuni dei quali sono del resto indicati in appositi ordini del giorno approvati dalle Camere o accolti dal Governo.
Il Presidente Napolitano ha altresƬ preso atto dell’impegno assunto dal Governo e dai Presidenti dei gruppi parlamentari di attenersi d’ora in avanti al criterio di una sostanziale inemendabilitĆ dei decreti-legge. Si tratta di una affermazione di grande rilevanza istituzionale che vale – insieme alla sentenza n. 360 del 1996 con la quale la Corte costituzionale pose fine alla reiterazione dei decreti-legge non convertiti nei termini tassativamente previsti – a ricondurre la decretazione d’urgenza nell’ambito proprio di una fonte normativa straordinaria ed eccezionale, nel rispetto dell’equilibrio tra i poteri e delle competenze del Parlamento, organo titolare in via ordinaria della funzione legislativa, da esercitare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari.
Di seguito i passaggi che interessano la Scuola:
Art. 2, comma 4-novies:
Il servizio allāestero del personale docente e amministrativo della scuola ĆØ prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio allāestero non puĆ² quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio allāestero non si applica conseguentemente al personale che abbia giĆ prestato un servizio allāestero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilitĆ estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane allāestero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilitĆ del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresƬ assicurati i trasferimenti dāufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dellāapplicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per le destinazioni allāestero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008,/ 2008/2009 e 2009/2010.
Art. 2, comma 4-septiesdecies:
Fino al 31 agosto 2012 ĆØ prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso lāAgenzia Nazionale per lo sviluppo dellāautonomia scolastica (ANSAS).
Art. 2, comma 4-octiesdecies:
Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ĆØ riorganizzata, allāinterno del Ministero dellāistruzione, dellāuniversitĆ e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino lāautonomia e lāindipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalitĆ e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella giĆ prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
Art. 2, comma 4-noviesdecies:
Con regolamento da emanare, ai sensi dellāarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ĆØ individuato il sistema nazionale di valutazione definendone lāapparato che si articola:
a) nellāistituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nellāistituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 2, comma 54:
Allāarticolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 ĆØ aggiunto il seguente: ā1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui allāarticolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per lāimpugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.ā
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