Circolare Ministeriale 9 novembre 2011, n. 103

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII –

 

Circolare Ministeriale 9 novembre 2011, n. 103
MIURAOODGOS prot. n. 7481(GG/2) /R.U./U

Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
Sede

Al Capo del Dipartimento per l’Università,
l’AFAM e per la Ricerca
Sede

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Sede

Ai Direttori Generali degli Uffici dell’Amministrazione centrale
Sede

Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie
Loro Sedi

Ai Presidenti delle Giunte Regionali
Loro Sedi

e, p. c.: Al Capo di Gabinetto
Sede

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione
e la Cooperazione Culturale – Ufficio IV –
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA
OGGETTO: Decreto ministeriale 8 settembre 2011. Modalità di accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica. Presentazione delle proposte di gare e di competizioni da parte dei soggetti interni all’Amministrazione scolastica e da parte dei soggetti esterni accreditati, per il riconoscimento nel programma nazionale di promozione delle eccellenze

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, il decreto ministeriale 8 settembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2011 (registro 13, foglio 61), con il quale sono state definite le modalità con le quali i diversi soggetti, interni o esterni all’Amministrazione scolastica, possono promuovere e realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, per gli studenti delle scuole secondarie superiori, mediante procedure di confronto e competizione nei diversi ambiti disciplinari e culturali.
Con lo stesso provvedimento ministeriale sono state stabilite le modalità per l’accreditamento dei vari soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari.
I soggetti esterni all’Amministrazione scolastica che intendono essere inseriti nell’elenco dei soggetti accreditati dovranno trasmettere la domanda di accreditamento, entro la fine del mese di febbraio attraverso le modalità, anche telematiche, indicate nel relativo avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero, dichiarando e documentando il possesso dei requisiti previsti dall’art.2 del decreto allegato.
L’accreditamento è valido per tre anni scolastici e può essere rinnovato su istanza dei soggetti interessati.
Al momento della domanda di accreditamento, i soggetti esterni all’Amministrazione scolastica interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze possono contestualmente proporre le competizioni da essi organizzate, nell’arco dei tre anni scolastici successivi, che verranno prese in esame in caso di esito favorevole della procedura di accreditamento.
Le istituzioni scolastiche o universitarie o altri uffici dell’Amministrazione scolastica, nonché i soggetti esterni a tal fine accreditati, hanno facoltà di proporre le competizioni da essi organizzate per la valorizzazione delle eccellenze, entro la fine del mese di febbraio attraverso le modalità, anche telematiche, indicate nel relativo avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero, dichiarando e documentando il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale.
Le proposte presentate possono riferirsi fino ad un massimo di tre anni scolastici; le proposte formulate da soggetti esterni accreditati possono riguardare solo gli anni scolastici che siano compresi nel periodo di accreditamento.
Successivamente alla presentazione delle domande di accreditamento e delle proposte di gare e competizioni, la Commissione tecnica, di cui all’articolo 7 del citato decreto, esprime il proprio motivato parere in merito all’accreditamento dei soggetti esterni e in merito alla rilevanza delle competizioni proposte dai soggetti interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze.
Tutte le proposte presentate dai soggetti interni all’Amministrazione scolastica e dai soggetti esterni appositamente accreditati, per ciascun anno scolastico di riferimento, saranno esaminate e valutate ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene definito il programma annuale di promozione delle
eccellenze.
L’elenco dei soggetti esterni accreditati e l’elenco degli studenti beneficiari degli incentivi previsti per le competizioni incluse nel programma annuale saranno pubblicati sul sito del Ministero.
Le informazioni fornite ai fini della rilevazione degli esiti della competizione, così come le modalità di effettuazione delle prove delle competizioni e la loro documentazione, potranno essere soggette a verifica conoscitiva e monitoraggio da parte dell’Amministrazione scolastica.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

Decreto Ministeriale 8 settembre 2011