Decreto Ministeriale 16 maggio 2016, n. 306

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” e, in particolare l’art. 35;

VISTO il comma 3-bis dell’art.20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999  – come modificato dall’art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 -, in base al quale “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre  2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei  limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica”. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica“.

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall’Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l’ultimo anno di specialità nell’anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l’ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l’ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”;

VISTO il comma 1, dell’art. 35, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale “Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle  attività del  Servizio sanitario nazionale“;

VISTO il comma 2, del richiamato art.35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell’articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa”;

VISTO l’art. 36, comma 1, del citato D.Lgs.  n. 368/1999  come modificato dall’art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128,  per quanto attiene alle modalità di accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTO il decreto del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, recante il “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria” in attuazione dell’art.20, comma 3-bis, del D.Lgs. n.368/1999, come modificato dall’art.15 del D.L. n.90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria“;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015, foglio n. 1801 e pubblicato nella G. U. n. 99 del 30 aprile 2015), recante “Nuovo Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368“,  che ha sostituito il Regolamento n. 105/2014 (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014, foglio n.2904);

VISTO l’art.3, comma 3 del citato decreto del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 , in base al quale si dispone che “con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola“;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale, da ultimo, sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al D.M. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, relativi all’accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette scuole di specializzazione;

VISTI i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria ai sensi del D.M. 1 agosto 2005;

VISTI i decreti direttoriali, emessi in data 17 e 21 aprile 2015, con i quali il MIUR in attuazione del D.M. n.68/2015 ha riordinato le Scuole di specializzazione dell’area sanitaria ad accesso dei medici in precedenza istituite;

TENUTO CONTO che, in attesa dell’attuazione di quanto disposto all’art. 3, comma 3 del citato Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, prot. n.68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

VISTI i decreti del Ministro della salute del 5 maggio 2016, emanati di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativi all’accreditamento ai sensi del citato D.M. 29 marzo 2006 delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di nuova istituzione;

VISTI i decreti direttoriali 6 maggio 2016 con i quali il MIUR, a seguito delle istanze pervenute dai vari Atenei tramite la banca dati Off. SSM 2015-2016, ha proceduto alla istituzione di nuove Scuole di specializzazione ai sensi dei nuovi Ordinamenti di cui al D.M. n.68/2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 Costo contratto formazione specialistica dei medici” e s.m.i.;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 209 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018”;

VISTA la Tabella 2 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e Finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

VISTO il riparto relativo al citato capitolo 2700, in particolare lo stanziamento specificatamente destinato al finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato D.Lgs. n.368/1999 per i medici in formazione specialistica;

CONSIDERATO che, in ragione del riordino degli Ordinamenti didattici da parte degli Atenei, avviato con il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute n.68/2015, i risparmi derivanti dalla riduzione dei percorsi di specializzazione nonché dalle opzioni esercitate da parte degli specializzandi verso i nuovi Ordinamenti di durata ridotta sono destinati all’incremento nel tempo dei contratti di formazione specialistica medica, così come prevede il sopra citato art. 20 del D.Lgs. n.368/1999 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione del 2 aprile 2015, fornita per via telematica, con la quale il Ministero della Salute ha indicato al MIUR il fabbisogno individuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999 dei medici specialisti da formare per il triennio 2014/2015, 2015/2016  e  2016/2017;

VISTA la nota del 19 gennaio 2016 prot. n.2163 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell’economia e delle Finanze di conoscere le risorse economiche finalizzate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici per l’a.a. 2015-2016;

VISTA la nota del 29 gennaio 2016 prot. n. 7480 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, in riscontro alla nota del Ministero della salute prot. n. 2163/2016, ha comunicato l’esito della ricognizione generale delle attuali autorizzazioni di spesa correlate alla formazione specialistica dei medici;

VISTA la nota del 7 aprile 2016 prot. n. 9060 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento alla coorte di specializzandi iscritti agli a.a. precedenti,  ha comunicato al Ministero dell’economia e finanze l’ammontare della spesa prevista per l’a.a 2015-2016 relativa alla corresponsione dei contratti di formazione medica specialistica già in essere;

VISTA la nota del 19 aprile 2016 prot. MEF-RGS n. 36214 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, alla luce delle risorse disponibili, ha comunicato il numero dei contratti di formazione medica specialistica attivabili con risorse statali per l’A.A. 2015-2016, pari a n. 6.133 contratti ;

VISTO il decreto 13 maggio 2016 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art.35, comma 1, del citato D.Lgs. n.368/1999 e contenente “la determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente per ciascuna delle tipologie di specializzazione individuato tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei  medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi  previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”, per un totale di n. 6.133 specialisti  medici da formare per l’A.A. 2015/2016;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ai sensi del comma 2, dell’art.35 del D.Lgs. n. 368/1999 ed in relazione al citato decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze , alla ripartizione per l’a.a 2015-2016 dei richiamati 6.133 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali tra le diverse scuole di specializzazione istituite presso i singoli Atenei ed, altresì, di fissare alle Regioni un termine  per la comunicazione dei contratti aggiuntivi finanziati con risorse regionali e della eventuale sussistenza di requisiti specifici individuati da norme regionali richiesti ai candidati per potere usufruire del contratto regionale;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e, in particolare, l’art. 757 in base al quale “per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art.35, comma 1, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della Difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5% per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare“;

VISTA la nota 21 aprile 2016 prot. n. 56767 con la quale il Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) ha comunicato al Ministero dell’istruzione , dell’università e della ricerca, ai sensi del citato art.757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, le proprie esigenze di medici specialisti per l’A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero dei militari designati da parte dell’IGESAN stesso quale organismo di vertice sanitario dello Stato Maggiore della Difesa;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999 nella parte in cui dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero dell’interno una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato […]. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

VISTA la nota del 15 aprile 2016 prot. n. 9953 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  ha chiesto al Ministero dell’interno di volere comunicare per l’A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici della Polizia di Stato ai sensi del citato comma 3, dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;

VISTA la nota prot. n. 11070/118 del 3 maggio 2016 con cui il Ministero dell’Interno ha segnalato, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999,  di non avere da indicare, per l’A.A. 2015-2016, riserve di posti in soprannumero per le esigenze della sanità della Polizia di Stato;

VISTO il comma 5 dell’articolo 39, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero“, come sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTA la Legge 14 gennaio 1999, n.4 recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole” e, in particolare, l’art.1 comma 7 in base al quale “il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli Affari Esteri e della Sanità, previa verifica delle capacità ricettiva delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli Accordi governativi, culturali e scientifici, ai Programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite Intese tra università italiane ed università dei Paesi interessati“;

VISTO il comma 3 dell’art. 35, del D.Lgs. n.368/1999 in base al quale si dispone che, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, “è stabilita, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2“;

VISTA la nota del 26 febbraio 2016 prot. n. 5045 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale di volere comunicare per l’A.A. 2015/2016, con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate, per l’ammissione con riserva ed in sovrannumero e nei limiti della capacità ricettiva delle singole sedi, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri ai sensi del citato comma 3 dell’art.35 del D.Lgs. n.368/1999;

VISTO il comma 4, dell’articolo 35, del D.Lgs. n.368/1999, in base al quale “il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l’ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola“;

VISTA la nota del 4 febbraio 2016 prot. n. 5235 con la quale il Ministero della salute ha chiesto alle Regioni ed alle Province autonome di comunicare le loro eventuali esigenze per l’a.a. 2015-2016 in ordine a posti da riservare ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n.368/1999 e nell’ambito delle diverse tipologie di Scuola di cui al D.M. n.68/2015, alla formazione di personale medico di ruolo del Servizio Sanitario;

TENUTO CONTO che,  al fine di fornire agli Enti interessati  ulteriore tempo per dare riscontro al MIUR in ordine alle riserve di cui ai citati commi 3 e 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999 e di cui all’art. 757 del D.Lgs n.66/2010, i suddetti eventuali posti riservati sono individuati con successivo provvedimento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  da emanarsi comunque entro il bando di ammissione alle Scuole per l’A.A. 2015/2016;

CONSIDERATO che il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna Scuola di specializzazione, accreditata ai sensi dell’articolo 43 decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto, tra l’altro,  della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della Scuola stessa;

VISTO l’art. 5, comma 4, del citato regolamento n.48/2015 che prevede che le università possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti con risorse derivanti da donazioni o da finanziamenti di enti pubblici o privati purché gli stessi siano comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico;

VISTA la nota del 17 febbraio 2016 prot. n. 3923,  con la quale il MIUR ha chiesto alle Regioni di volere provvedere, con la massima sollecitudine, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla deliberazione, in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso, dei contratti per la formazione medica specialistica che intendono finanziare per l’A.A. 2015/2016 con riferimento alle tipologie di Scuola riordinate ai sensi del decreto del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 , in aggiunta a quelli finanziati con risorse statali  in quanto tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome;

RAVVISATA la necessità di far conoscere preventivamente alle Regioni le Scuole di specializzazione che saranno effettivamente attivate dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e la ripartizione dei contratti coperti con fondi statali, per poter garantire l’attribuzione di quelli aggiuntivi regionali nel proprio territorio in modo coerente rispetto alle singole programmazioni dei fabbisogni;

RAVVISATA la necessità di consentire alle Regioni di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli organi interessati possano deliberare i contratti aggiuntivi tesi a soddisfare specifiche esigenze delle Regioni e delle Province autonome in tempo utile per l’emanazione del bando di concorso;

TENUTO CONTO che l’Offerta Formativa delle Università si rivolge all’intero territorio nazionale;

RITENUTO di dover procedere alla revisione delle assegnazioni dei contratti, rispetto all’anno accademico 2014/2015, tenendo conto dei requisiti disciplinari riferiti alla docenza, in particolare nei settori scientifico-disciplinari obbligatori e irrinunciabili della tipologia di Scuola, del numero di soggetti iscrivibili alla stessa, nonché del numero degli Atenei che concorrono alla rete formativa complessiva delle singole aggregazioni;

RAVVISATA la necessità di tenere conto dell’effettiva disponibilità di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la completa sostenibilità della rete formativa prevista da ciascuna Scuola;

RAVVISATA l’opportunità di attivare nuove Scuole laddove, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuna Scuola, il numero di contratti per singola tipologia di specializzazione sia tale da permetterne l’attivazione anche al fine di ottimizzare l’organizzazione territoriale delle Scuole e la copertura del relativo fabbisogno di medici;

ACQUISITO il parere del Ministero della Salute pervenuto con nota del 16 maggio 2016 prot. n.24575;

D E C R E T A

 

Art. 1

1. Per l’anno accademico 2015/2016, il numero di contratti finanziati con fondi statali per la formazione specialistica dei medici da ammettere alle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria di cui al decreto del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 , istituite con i decreti direttoriali citati in premessa, è di n. 6.133 così come indicato nella colonna IV della tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro venerdì 20 maggio 2016, sarà bandito il concorso nazionale di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione dell’area sanitaria per l’anno accademico 2015/2016.

Art. 2

1. Per le motivazioni di cui in premessa, i posti riservati per l’anno accademico 2015/2016 ai medici extracomunitari, ai medici di ruolo del Servizio sanitario nazionale ed ai medici militari, di cui rispettivamente ai commi 3 e 4  dell’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999  e all’art. 757 del D.Lgs n.66/2010,  sono indicati, unitamente a quelli coperti dai finanziamenti acquisiti da altri enti pubblici o privati e dai finanziamenti regionali, con il successivo provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Le succitate categorie riservatarie possono essere ammesse alle Scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto della capacità ricettiva delle singole Scuole.

Art. 3

1. I contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e dalle Province autonome dovranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, unitamente agli eventuali specifici requisiti di assegnazione previsti dalle rispettive normative di riferimento (anch’esse da indicare), entro le ore 14.00  di  giovedì 19 maggio 2016 ad entrambi i seguenti indirizzi dgsinfs@postacert.istruzione.it (PEC) e  dgsinfs.segreteria@miur.it (PEO), in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione alle Scuole per l’a.a. 2015-2016.

2. I contratti aggiuntivi di cui al comma 1 sono assegnati sul presupposto  che abbiano copertura finanziaria autorizzata prima della pubblicazione del bando e certa per tutta la durata del corso di specializzazione.

3. Fatte salve specifiche riserve previste dalla normativa di riferimento, i contratti di cui al presente articolo sono attribuiti ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale e le modalità previste nel bando e sono, altresì, attivati in aggiunta ai contratti statali nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole.

Art. 5

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Roma, 16 maggio 2016

 

IL MINISTRO
Prof.ssa Stefania Giannini


Tabella riparto contratti coperti con fondi statali aa. 2015-16