Dalle graduatorie d’istituto, ai servizi di pulizia: tutte le novità del decreto milleproroghe

da Il Sole 24 Ore

Dalle graduatorie d’istituto, ai servizi di pulizia: tutte le novità del decreto milleproroghe

di Alessia Tripodi

Più tempo per il pagamento dei lavori finanziati con il decreto del fare e per l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici. Proroga di un anno per i contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato e possibilità per i docenti precari di restare altri due anni nelle graduatorie di circolo e di istituto. Sono le principali novità per il comparto della scuola e dell’università previste dal decreto milleproroghe del Governo che sbarca oggi in Parlamento. Si tratta invece ancora per la proroga di due mesi per l’emanazione delle nove deleghe Buona Scuola.

I contenuti del decreto
La norma prevede la possibilità per gli enti locali beneficiari del finanziamento previsti dal decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi già autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. Tale proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare solo entro il 29 febbraio 2016, con conseguente ritardo sull’esecuzione dei lavori. Si tratta, infatti – precisa la norma – di interventi i cui importi non potevano consentire da un punto di vista tecnico la completa esecuzione entro il 2016.
Viene poi fissato al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.

Ricercatori, proroga dei contratti
La norma interviene autorizza le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato previsti dall’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale (Asn).
Con il milleproroghe, pertanto, viene consentita la proroga per un ulteriore anno ai titolari di tali contratti, a condizione che i docenti abbiano superato la valutazione prevista nel terzo anno di contratto. In tal modo, i titolari del contratto in questione potranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell’Asn di cui all’articolo 16 della legge n. 240 del 2010, entro il termine di scadenza della proroga.

Docenti precari, altri due anni nelle graduatorie
I docenti precari privi di abilitazione potranno restare nelle graduatorie di circolo e istituto fino all’anno scolastico 2019/2020. Il decreto milleproroghe posticipa infatti la scadenza fissata al termine dell’anno scolastico 2016/2017, dalla legge sulla Buona scuola.

Servizi di pulizia, ex Lsu
Il decreto riduce poi di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole l’organico dei collaboratori scolastici a livello nazionale. Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non può erogare, tramite l’acquisizione di contratti di servizio con ditte esterne. Ciò accade in quasi tutte le regioni, con particolare concentrazione nel Centro-Sud.
Allo stato attuale, spiega il decreto, i contratti di servizio impiegano circa 18.625 persone che corrispondono a 13.136 unità lavorative a tempo pieno equivalente a fronte, come già detto,
della necessità di sostituire 11.851 collaboratori scolastici. Nell’ambito dei suddetti 18.625 lavoratori delle imprese esterne, sono compresi circa 479 dipendenti di c0operative attive nella provincia di Palermo,che sostituiscono l’opera di 350 collaboratori scolastici. La presente norma proroga al 31 dicembre 2017 i rapporti convenzionali in essere attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello stato
nei compiti degli enti locali (ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) già prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2016) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2016 di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differito al 31 dicembre 2017.