Scrutinio del primo tri/quadrimestre: un rito inutile

PER FAVORE LIBERATE LA SCUOLA DAL VECCHIO RUDERE DELLO SCRUTINIO INTRANNUALE

di Giuseppe Guastini

Nei decenni e nei secoli passati la pagella ha costituito l’unico canale in grado di fornire alle famiglie l’informazione completa (disciplinare e comportamentale) sull’andamento scolastico degli studenti. L’anno scolastico era suddiviso in trimestri ed ogni trimestre si concludeva con uno scrutinio nell’ambito del quale veniva compilata la pagella; questa, a sua volta, era trasmessa ai genitori. La pagella era un documento standardizzato strutturato in trimestri e i genitori potevano rilevare, materia per materia, non soltanto la preparazione attuale ma, entro certi limiti, anche l’andamento diacronico.
Nelle norme attuali (DPR 122/2009 e Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze… n° 384; in corso di emanazione) lo scrutinio intrannuale è denominato valutazione periodica.
Nei tempi del registro elettronico (brutta espressione: meglio valutazione online; pensate che al MIUR ancora impiegano l’espressione codice meccanografico) i genitori hanno quotidianamente accesso ad una dettagliata informazione su tutti gli elementi essenziali del percorso scolastico degli studenti. Non soltanto: quasi tutte le scuole, attraverso il proprio sito, forniscono e aggiornano informazioni su curricolo, regolamento d’istituto, eventi, incontri, atti amministrativi etc.
Come si vede, la funzione informativa delle scadenze trimestrali previste dai vecchi ordinamenti (proprio in questi giorni ha luogo lo scrutinio del 1° quadrimestre in moltissime scuole italiane) risulta ampiamente superata.
Ci sarebbero poi da considerare almeno due ulteriori elementi di controllo, monitoraggio, aggiornamento e trasparenza della processualità scolastica: le riunioni periodiche del consiglio di classe/interclasse (che non c’era ai tempi dell’istituzione dei trimestri) e le modalità e criteri per i rapporti con le famiglie e gli studenti, previsti dall’art. 29, comma 4 del CCNL del Comparto scuola (una vera anomalia che un fondamentale atto di competenza del Consiglio d’istituto sia previsto da un contratto di lavoro; ma questa è un’altra storia).
L’informazione cartacea mantiene ormai il solo valore di documentazione certificativa (e forse nemmeno quella, visti i processi di de-certificazione e de-materializzazione avviati nella PA); ma per questa è necessario e sufficiente il solo scrutinio di fine anno scolastico, quando lo studente ha avuto tutte le opportunità di apprendimento, recupero, sostegno etc.
Per comprendere meglio l’inutilità dello scrutinio intrannuale è opportuno richiamare le due funzioni storiche (che andrebbero aggiornate) della valutazione: la valutazione formativa e la valutazione certificativa. Per valutazione formativa (o diagnostica) si intende la valutazione, condotta mediante test, colloqui, elaborati etc, volta a rilevare i deficit di apprendimento, individuali e collettivi e introdurre gli opportuni interventi compensativi e migliorativi (contingenti o di sistema);
la valutazione certificativa (una volta detta sommativa) consiste invece nel rilascio di documenti individuali aventi valore di spendibilità sociale (documento di valutazione e certificato delle competenze).
E’ evidente come la valutazione formativa (online), condotta direttamente dagli insegnanti, debba mantenere un carattere di continuità e immediatezza, che non può attendere le scadenze burocratiche tri/quadrimestrali; è altrettanto evidente come invece la valutazione certificativa non possa che essere rilasciata al termine del periodo formale dell’istruzione (anno scolastico o ciclo), in sede di scrutinio finale.
Scrutinio del primo tri/quadrimestre: un rito inutile.