Ebook senza Iva agevolata per «assenza» di normativa

da Il Sole 24 Ore

Ebook senza Iva agevolata per «assenza» di normativa

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

 L’applicazione di un’aliquota Iva ordinaria agli ebook non determina una disparità di trattamento rispetto al regime agevolato previsto per la fornitura di libri digitali mediante un supporto fisico (cd e cd-rom) ovvero libri cartacei. È quanto affermato dalla Corte di giustizia europea, con la sentenza relativa alla causa C-390/15, depositata ieri. Si tratta sostanzialmente di una pronuncia che si pone a conferma della validità della norma unionale – nello specifico, articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/Ce – che prevale sul diritto interno degli Stati membri che, come nel caso dell’Italia e prima ancora della Francia, hanno esteso l’aliquota Iva ridotta anche alle forniture di libri digitali in formato elettronico, ovvero agli ebook.

La posizione della Corte, nonostante la Commissione abbia deciso con il Piano d’azione sull’Iva del 7 aprile 2016 e con la proposta di direttiva – COM (2016) 758 final – presentata lo scorso dicembre una riforma complessiva del settore dell’e-commerce diretta ad aprire a ciascuno Stato la possibilità di applicare la stessa aliquota Iva prevista per la cessione delle pubblicazioni cartacee alla cessione delle pubblicazioni fornite per via elettronica, è stata decisa circa il trattamento Iva a cui sottoporre la cessione degli ebook. Anche se, per certi versi, questa sua posizione potrebbe leggersi comunque come un segno di apertura, seppure minimo, rispetto al passato. Infatti la Corte, avendo chiaro che la previsione di un’aliquota Iva ridotta per la fornitura di libri abbia natura culturale e sia finalizzata a incentivare la lettura, riconosce che, sebbene la fornitura di un libro digitale su supporto fisico costituisca cessione di beni mentre quella per via elettronica è una prestazione di servizi, le due operazioni sono sicuramente analoghe.

Ma andiamo con ordine. Nella questione pregiudiziale, sollevata dalla Corte costituzionale polacca, si chiedeva ai giudici europei se dovesse considerarsi valido l’articolo 98, paragrafo 2 in combinato disposto con il punto 6 allegato III della Direttiva, per il fatto che, escludendo ogni possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, tale norma sembrava violare il principio della parità di trattamento, enunciato all’articolo 20 della Carta di Nizza. Pur ritenendo le due operazioni effettivamente comparabili tra loro, i giudici di Lussemburgo considerano giustificata la differenza di trattamento, in quanto collegata a un scopo legittimo e in quanto la misura che introduce la disparità è proporzionata a tale scopo. In particolare, quanto a quest’ultimo, l’esclusione dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica deve essere intesa come parte di un sistema particolare di Iva per il commercio elettronico, che necessita di norme semplici e uniformi e di conseguenza di una tassazione Iva unitaria che eviti ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri o meno nella categoria dei servizi ad aliquota Iva agevolata.

Insomma una sentenza, questa, che sembra essere in controtendenza rispetto ai tempi del mercato unico digitale, a differenza di quanto recepito dalla Commissione, la quale, nei considerando della proposta di Direttiva citata, proprio al fine di restare al passo con il progresso tecnologico dell’economia digitale, ha sottolineato come le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento Iva preferenziale delle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico.

In questo clima di incertezza, l’unica cosa che possa fare un operatore prudente che voglia conformarsi alla disciplina nazionale, è di applicare l’aliquota Iva del 4% sulle cessione degli ebook restrittivamente, cioè seguendo con attenzione i limiti previsti dalla legge italiana, per non alimentare la frattura già esistente tra la norma interna e quella unionale così come interpretata dalla Corte di giustizia europea, esponendosi a sanzioni pesanti. Tutto potrebbe nuovamente cambiare in seguito all’intervento della Commissione.