CONSIGLIO DI STATO: LEGITTIME LE BENEDIZIONI PASQUALI

IL CONSIGLIO DI STATO HA EMESSO OGGI 27 MARZO 2017 UNA SENTENZA CHE ACCOGLIE IL RICORSO DEL MIUR E RITIENE LEGITTIME LE BENEDIZIONI PASQUALI EFFETTUATE NEL 2015 PRESSO L’IC 20 DI BOLOGNA AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO.
EVIDENZIAMO CHE ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’ILLEGITTIMITA’ DI  SVOLGIMENTO DI ATTI DI CULTO IN ORARIO SCOLASTICO E CHE LA SENTENZA HA VALENZA NAZIONALE!

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CHIEDERE IL PRONUNCIAMENTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SULLA LEGITTIMITA’ DI SVOLGERE ATTI DI CULTO IN AMBIENTE SCOLASTICO.

Il 9 febbraio 2015, facendo seguito alla richiesta dei parroci delle tre chiese che operano nei territori dei tre plessi dell’Istituto comprensivo n. 20 di Bologna: scuole elementari Carducci e Fortuzzi, scuola media Rolandino, il consiglio di Istituto deliberò a maggioranza di “concedere l’apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell’I.C. 20 per le benedizioni pasquali richieste dai parroci del territorio”

Il 2 marzo 11 insegnanti e 9 genitori, sostenuti dal Comitato bolognese scuola e Costituzione presentarono ricorso d’urgenza per chiedere la sospensiva della delibera.
Il TAR fissò l’udienza per il 26 marzo.

In risposta alla richiesta fatta per iscritto dai legali dei ricorrenti di attendere il parere del TAR del 26 marzo il Consiglio di Istituto dell’IC 20 volle forzare i tempi deliberando il 12 marzo con 11 voti favorevoli e 4 contrari che le benedizioni pasquali richieste dai tre parroci interessati si tenessero il 20 marzo alle scuole Fortuzzi e il 21 marzo sia alle scuole Rolandino che alle scuole Carducci.
Riti che svolsero con una partecipazione di famiglie e studenti irrisoria.

A questo punto il TAR procedette al giudizio di merito.
La sentenza n. 166 del 9/02/16 annullò la delibera del CDI in base alla considerazione che non è legittimo che la scuola sia “coinvolta nella celebrazione di riti religiosi che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno – secondo scelte private di natura incomprimibile – e si rivelano quindi estranei ad un àmbito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni. “

Il Ministero dell’istruzione il 29/02/16 presentò appello al Consiglio di stato contro la sentenza, prima chiedendone la sospensione e successivamente, in considerazione del fatto che le benedizioni si svolsero regolarmente, aderendo alla richiesta di giudizio di merito.

L’udienza di merito davanti al Consiglio di Stato si è tenuta il 20 dicembre 2016.

Nel merito della sentenza contestiamo l’affermazione che “ Il fine di tale rito, per chi ne condivide l’intimo significato e ne accetta la pratica, è anche quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora, sottolineandone la stretta correlazione con le persone che a tale titolo li frequentano. Non avrebbe senso infatti la benedizione dei soli locali, senza la presenza degli appartenenti alle relative comunità di credenti, non potendo tale vicenda risolversi in una pratica di superstizione.”
Riteniamo che i luoghi di lavoro e di studio gestiti dallo Stato italiano debbano restare estranei a ogni iniziativa confessionale o di “superstizione” in nome del principio supremo della laicità dello Stato, che impone che l’attività scolastica sia aperta a tutti. Questa sentenza, se interpretata alla lettera farebbe si che ogni confessione religiosa o filosofica possa usufruire di propri spazi scolastici per propagandare le proprie idee.
Con la conseguenza di produrre una balcanizzazione delle scuole della Repubblica, che è contraria alla necessità che la comunità scolastica sia un luogo di confronto pluralistico fra le diverse posizioni culturali

Per questi motivi intendiamo ricorrere contro la sentenza del Consiglio di Stato presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

LA SEGRETERIA del Comitato bolognese scuola e Costituzione