Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017

Definizione degli obiettivi di spesa 2018 – 2020 per ciascun Ministero. (17A05504)

(GU n.186 del 10-8-2017)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante
«Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell’art. 40,
comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n.
196»;
Visto l’art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
introdotto dall’art. 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio
2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell’ambito
del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza
pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal
cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;
Visto il medesimo art. 22-bis, il quale specifica che tali
obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere
definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche
eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a
legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita’
politiche del Governo;
Tenuto conto che il Documento di economia e finanza 2017 prevede
che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono attraverso
il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo
pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento
netto, in ciascun anno del triennio rispetto alla previsione
tendenziale a legislazione vigente;
Tenuto conto delle priorita’ dell’azione di Governo espresse nel
medesimo Documento di economia e finanza 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di spesa dei Ministeri

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2018-2020, in coerenza con gli obiettivi programmatici
indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto
previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, le Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi
dell’art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contribuiscono
a decorrere dal 2018 attraverso il conseguimento di riduzioni di
spesa strutturali per un importo almeno pari a un miliardo di euro in
termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a
legislazione vigente.
2. L’obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per
ciascun Ministero e in ciascun anno e’ indicato nella tavola di cui
all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri
propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel
Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal
cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmatico, gli interventi anche legislativi da adottare con il
disegno di legge di bilancio.
4. Le proposte di intervento possono riguardare: (i) la revisione
di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento
dell’efficienza; (ii) il definanziamento di interventi previsti da
specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorita’
dell’azione di Governo e dell’efficacia degli stessi interventi;
(iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
l’evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa
vigenti in relazione alla loro efficacia o priorita’. Le proposte
relative alla revisione delle procedure amministrative o
organizzative e al definanziamento di interventi previsti da
specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in
termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del
disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore
legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
l’evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti
disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in
termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del
disegno di legge di bilancio.
5. Tenuto conto delle priorita’ dell’azione di Governo, ai fini del
presente decreto, sono escluse dall’ambito della spesa oggetto delle
proposte di riduzione le spese relative a: investimenti fissi lordi,
calamita’ naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla
poverta’.

Art. 2

Tempi e modalita’ per la formulazione delle proposte
per il conseguimento degli obiettivi di spesa

1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo
politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalita’ e
gli schemi indicati nelle linee guida di cui all’Allegato 2, parte
integrante del presente decreto.
2. Le proposte di intervento indicano gli effetti finanziari attesi
in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e
del corrispondente indebitamento netto, tenuto conto della natura
della spesa e dei criteri e regole di contabilita’ nazionale SEC 2010
e sono corredate da una relazione tecnica che indichi i dati e i
metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica. Le proposte indicano altresi’
gli eventuali effetti in termini di quantita’ e qualita’ di beni e
servizi erogati.
3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro
dell’economia e delle finanze entro il 20 luglio 2017. Il Ministero
dell’economia e delle finanze provvedera’, tempestivamente, a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proposte di
cui al primo periodo.

Art. 3

Verifica delle proposte per il
conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato verifica la quantificazione degli
effetti finanziari, la congruenza delle proposte con l’obiettivo di
spesa di ciascun Ministero e la coerenza con le proposte formulate in
sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.
2. In caso di non raggiungimento dell’obiettivo, il Ministro
dell’economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di
indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai
fini dell’integrazione delle proposte.
3. Se le proposte formulate da ciascun Ministero non consentono di
raggiungere l’obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente,
con il disegno di legge di bilancio 2018-2020, saranno operate
riduzioni degli stanziamenti di competenza e cassa per l’importo
mancante al raggiungimento del predetto obiettivo, maggiorato di una
percentuale pari al 20 per cento dell’importo indicato nell’Allegato
1 al presente decreto.

Art. 4

Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il
triennio 2018-2020, il Ministro dell’economia e delle finanze e
ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le
modalita’ e i termini per il monitoraggio dell’effettivo
conseguimento degli obiettivi di spesa, e degli effetti in termini di
quantita’ e qualita’ di beni e servizi erogati.
2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del
monitoraggio, le attivita’ che si intende porre in essere per la
realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma,
nonche’ tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica
dell’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun
Ministero si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze, nei tempi e
secondo le modalita’ previste nei medesimi accordi.
3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2018 con appositi
decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero
dell’economia e delle finanze.
4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro
di spesa competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del
Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli
interventi oggetto degli accordi e in considerazione di successivi
interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei
medesimi accordi.

Art. 5

Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 luglio
2018, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione
degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di
apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno 2018, da ciascun
Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. Il contenuto delle schede sara’
definito nell’ambito dei medesimi accordi.
2. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo 2019 al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze,
una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei
risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2018-2020 e le
motivazioni dell’eventuale mancato raggiungimento degli stessi,
secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti l’11 luglio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
1582


Allegato 2

Linee guida per la formulazione delle proposte dei Ministeri e degli
Accordi di monitoraggio

Le proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa per
ciascun Ministero possono essere formulate con riferimento a:
(i) la revisione di procedure amministrative o organizzative
per il miglioramento dell’efficienza
(ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche
disposizioni normative tenuto conto delle priorita’ dell’azione di
Governo e dell’efficacia degli stessi interventi;
(iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
l’evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa
vigenti in relazione alla loro efficacia o priorita’.
Le proposte dovranno essere corredate dagli elementi informativi
richiesti in apposite schede che verranno fornite all’Amministrazione
tramite posta elettronica:
«sintesi_proposte» (in excel);
«relazione_tecnica_proposte_sezione_I» (in word);
«relazione_tecnica_proposte_sezione_II» (in word).
Le proposte di riduzione dovranno essere trasmesse entro il 20
luglio 2017 alle strutture di indirizzo politico del Ministero
dell’economia e delle finanze. Entro la medesima data le stesse
proposte, corredate dalle suddette schede informative in formato
elaborabile (word e/o excel), dovranno essere inviate anche al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all’indirizzo di
posta elettronica rgs.rapporticonibilancisti@mef.gov.it
Il file della scheda «sintesi_proposte» dovra’ recare per ciascun
Ministero il prospetto di sintesi degli effetti finanziari delle
proposte per il conseguimento dell’obiettivo assegnato, articolato
come segue:
l’identificativo della proposta ossia un numero progressivo che
identifica univocamente la proposta di riduzione;
la sezione I o II del disegno di legge di bilancio interessata
dalla proposta di riduzione;
l’oggetto della proposta ossia una descrizione sintetica
dell’intervento che si propone per realizzare la riduzione di spesa;
il numero del capitolo dello stato di previsione interessato;
il numero dell’articolo/piano gestionale del capitolo
interessato;
l’indicazione (SI/NO) nel caso in cui il capitolo/piano
gestionale oggetto di proposta di riduzione sia o meno interessato
anche da ulteriori variazioni rispetto alla legislazione vigente,
previste dall’Amministrazione in sede di predisposizione del disegno
di legge di bilancio 2018-2020;
gli effetti finanziari della proposta di riduzione per ciascun
esercizio del triennio 2018-2020 e a decorrere, in termini di saldo
netto da finanziare (competenza e cassa) e di indebitamento netto.
Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_I»
dovra’ essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di
riduzione che necessita di una modifica normativa da inserire nella
sezione I del disegno di legge di bilancio:
l’identificativo della proposta (corrispondente a quello
indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);
il centro di responsabilita’ amministrativa (CDR) di
riferimento;
la proposta normativa che dovra’ avere carattere strutturale ed
efficacia immediata;
i criteri e le motivazioni della proposta normativa;
la relativa relazione tecnica compilata secondo quanto previsto
dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tale
documento dovranno essere indicati gli effetti finanziari della
proposta normativa di riduzione per ciascun esercizio del triennio
2018-2020 e a decorrere in termini di saldo netto da finanziare
(competenza e cassa) e di indebitamento netto, i criteri per la
quantificazione degli stessi e le relative fonti informative per la
verifica. Nella relazione tecnica dovranno, inoltre, essere indicate
le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo
scadenzario temporale;
gli eventuali effetti attesi in termini di quantita’ e qualita’
di beni e servizi erogati;
i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.
Il file della scheda «relazione_tecnica_proposte_sezione_II»
dovra’ essere compilato da ciascun Ministero per ciascuna proposta di
riduzione degli stanziamenti della sezione II del disegno di legge di
bilancio relativa a spese di fabbisogno e di fattore legislativo
(derivanti dalla revisione delle procedure amministrative o
organizzative e/o dal definanziamento di interventi previsti da
specifiche disposizioni normative vigenti). Tale relazione tecnica
dovra’ contenere i seguenti elementi:
l’identificativo della proposta (corrispondente a quello
indicato nel file della scheda «sintesi proposte»);
il centro di responsabilita’ amministrativa (CDR) di
riferimento;
l’indicazione della relativa autorizzazione di spesa nel caso
del definanziamento di un fattore legislativo;
i criteri e le motivazioni della proposta di revisione;
le leve e le misure adottate per la riduzione e il relativo
scadenzario temporale, nonche’ il metodo utilizzato per la
quantificazione degli effetti finanziari e le relative fonti
informative per la verifica;
gli eventuali effetti attesi in termini di quantita’ e qualita’
di beni e servizi erogati;
i contatti (e-mail e telefono) del referente della proposta.
Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica la
quantificazione degli effetti finanziari e la congruenza delle
proposte con l’obiettivo di spesa di ciascun Ministero. Per la
quantificazione degli effetti in termini di indebitamento netto,
tenuto conto delle regole di contabilita’ nazionale, si seguiranno,
in via generale, i seguenti criteri:
per le spese di personale, tenuto conto dei relativi effetti
fiscali e contributivi, l’impatto della proposta di riduzione sara’
valutato pari al 50% della riduzione di stanziamento di competenza di
bilancio proposto;
per le spese correnti diverse da quelle di personale, l’impatto
della proposta di riduzione sara’ valutato per un importo pari alla
riduzione di stanziamento di competenza di bilancio proposto;
per le spese di conto capitale, l’impatto della proposta di
riduzione e’ valutato pari a 1/3 della riduzione di stanziamento di
competenza di per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.
La valutazione, in particolare per le spese di conto capitale,
potra’ risultare differente da quanto sopra indicato in base agli
elementi aggiuntivi forniti dalle Amministrazioni anche in relazione
all’effettiva spendibilita’ delle somme, e/o dello stato di
avanzamento delle opere, e/o della data di presumibile consegna del
bene.