Autismo, agevolazioni per le assunzioni da parte di start up

Autismo, agevolazioni per le assunzioni da parte di start up
Il Sole 24 Ore del 05/02/2022

Nel decreto legge 146/2021 ha trovato accoglienza una disposizione sulle persone che presentano una condizione dello spettro autistico. La norma è l’articolo 12-quinquies: una disposizione interessante sul piano promozionale delle persone con disabilità, ma che presenta alcune criticità da non sottovalutare.

L’indicazione ha un ambito di applicazione molto circoscritto, perché riguarda le assunzioni da parte di imprese costituite da non più di cinque anni che impieghino almeno due terzi di persone con disturbi dello spettro autistico per consentirne l’inserimento lavorativo. La situazione riguarda, quindi, solo start up a vocazione sociale, regolate dalla legge 221/2012.

In sintesi, il focus della disciplina sta nelle regole sul trattamento economico dei lavoratori ricadenti nello spettro autistico occupati in tali aziende e prevede, a loro favore, l’erogazione del minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo, integrato da una parte variabile di retribuzione collegata a obiettivi concordati individualmente. Il salario non concorre al reddito imponibile sul piano fiscale e contributivo e la pensione d’invalidità del lavoratore rimane sospesa durante il rapporto di lavoro con l’azienda.

Per l’impresa, l’incentivo economico ad assumere è appetibile. Gli utili di esercizio, se ricorrono le condizioni sopra indicate, non sono imponibili per cinque esercizi e l’impresa può ottenere il rimborso fino al 70% della retribuzione erogata a ogni lavoratore che ricade nello spettro.

L’iniziativa di legge, passata inosservata, merita di essere segnalata perché indica un passo in avanti nella politica legislativa a sostegno di un mercato del lavoro nel quale ogni individuo possa spendere le proprie qualità individuali.

La disciplina introdotta sembra, però, lontana da un’idea di valorizzazione della diversità attraverso l’inclusione perché “rinchiude” le persone autistiche in contesti nei quali prevalgono individui nella medesima situazione. L’appartenenza allo spettro dell’autismo comporta però sovente difficoltà di socializzazione, di convivenza: problemi relazionali che possono acuirsi dove le persone con caratteristiche dello spettro autistico sono concentrate.

Un altro profilo critico, in relazione all’obiettivo di politica economica, è l’utilizzo della forma giuridica della start up a vocazione sociale, un ente con caratteristiche diverse dalle imprese sociali per le quali vige il divieto permanente di distribuire utili. L’occupazione agevolata delle persone appartenenti allo spettro autistico viene, dunque, promossa dalla legge favorendo aziende che hanno, sì, la finalità di agevolare l’ingresso nel mercato di persone con una specifica condizione ma che, in primo luogo, perseguono il fine di lucro e per le quali il divieto di distribuire utili opera solo per un primo periodo.

Infine, la previsione di una contrattazione salariale sui risultati, in assenza di rinvio alla contrattazione collettiva, presuppone nel lavoratore una buona capacità di negoziazione e quindi di dialogo, skills che le persone con difficoltà non lievi sul piano dei rapporti interpersonali non sempre possiedono in misura adeguata.

Le azioni positive per l’inclusività che operano anche attraverso incentivi per le imprese sono benvenute, ma è necessario prestare sempre attenzione in primo luogo alla persona e al suo benessere.

Commissioni concorso ordinario secondaria, domanda entro il 7 febbraio

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Con la pubblicazione del D.M. 326 del 9 novembre 2022 il MI ha dato ufficialmente il via al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno.

L’art. 12 del decreto riguarda le commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.

Per il presidente e ciascun componente, inclusi i componenti aggregati, è prevista la nomina di un supplente.

A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca

La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.

Il successivo art. 13 concerne i requisiti dei presidenti, il 14 dei componenti e il 15 dei componenti aggregati.

D.M. n. 326 del 9 novembre 2021

Presentazione delle istanze

Dal 20 gennaio sono aperte le funzioni per presentare la domanda per fare parte delle commissioni giudicatrici.

Il candidato a componente delle commissioni giudicatrici deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.

La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, fino alle ore 23.59 del 7 febbraio 2022.

Accedi alla Piattaforma

Quanto guadagnano presidenti, commissari e segretari

I compensi spettanti ai componenti e segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono stati definiti con il D.M. 353 del 16 dicembre scorso.

Compenso base

Il compenso base, lordo dipendente, è il seguente:

  • € 1.004,00 – presidente
  • € 836,96 – componente
  • € 669,32 – segretari delle commissioni

Compenso integrativo

A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi viene inoltre riconosciuto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad € 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Compenso per le procedure concorsuali senza prova orale

Nel caso di procedure concorsuali per le quali non sia prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto e il compenso integrativo ridotti del 35 per cento.

Limiti del compenso

I compensi di cui agli articoli non possono eccedere € 8.206,80.

I limiti massimi sono aumentati del 20 per cento per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Dimissioni e decadenza dell’incarico

Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base sono dovuti in misura
proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.

IL DECRETO


Gestione dei casi di positività a scuola, sintesi del Ministero

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il 2 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di Green pass e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Le misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 e impattano principalmente sulla gestione dei casi di positività al COVID in ambito scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in proposito, una sintesi degli aspetti principali che le scuole dovranno tenere presenti.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria

Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.


DaD e quarantene a scuola: azzerate le precedenti disposizioni, da lunedì migliaia di alunni ritornano in classe

da Tuttoscuola

Il testo del decreto-legge sulle nuove misure sanitarie nelle scuole, atteso in pubblicazione per le prossime ore, modifica radicalmente le modalità di svolgimento delle attività didattiche in presenza e le quarantene, azzerando con effetto immediato le precedenti disposizioni.

Per i bambini delle scuole statali e paritarie dell’infanzia le precedenti disposizioni prevedevano la chiusura delle sezioni in presenza anche di un solo caso e una quarantena di dieci giorni per il rientro a scuola, previo controllo con test antigienico. Il nuovo decreto-legge prevede invece che fino a quattro bambini contagiati la sezione resta aperta a tutti gli altri bambini, con obbligo di controllo, in caso di sintomi, con test molecolare o antigenico rapido anche autosomministrato, da ripetere se ancora sintomatici dopo cinque giorni. I loro insegnanti dovranno indossare la mascherina FFP2. Con un numero maggiore di contagi (almeno cinque), le attività vengono sospese e i bambini possono ritornare a scuola dopo una quarantena di cinque giorni. È la regola del 5 a 5 (5 contagiati e una quarantena di 5 giorni) che soppianta la precedente di 1 contagiato e 10 giorni di quarantena).

Per la scuola primaria, dove le precedenti disposizioni prevedevano la chiusura della classe con due alunni contagiati e una quarantena di dieci giorni, il nuovo decreto-legge, come per la scuola dell’infanzia, prevede, invece, che l’attività in classe continua anche con quattro alunni contagiati (a casa). In questo caso, però, anche gli alunni (che abbiano superato i sei anni di età), devono indossare la mascherina FFP2, con obbligo di controllo se sintomatici come per la scuola dell’infanzia. Con cinque contagiati, vanno in quarantena per cinque giorni con la didattica digitale integrata soltanto gli alunni che non hanno effettuato nessuna vaccinazione, mentre gli altri, vaccinati o esentati, restano in classe.

Disposizioni simili alla scuola primaria riguardano anche gli alunni della secondaria di I e II grado, ma a partire dal secondo contagiato.

Il nuovo decreto-legge, che, come è noto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, avrà come conseguenza l’annullamento delle precedenti disposizioni, implicitamente abrogate, per lasciar posto alle nuove.

Di conseguenza, per infanzia e primaria le quarantene in atto dovranno ridursi da dieci a cinque giorni e addirittura, nella scuola dell’infanzia, dovranno essere completamente annullate se determinate da un solo caso, anziché cinque, mentre, analogamente, nella scuola primaria dovranno essere annullate se determinate da due casi, anziché cinque.

Se, come si prevede, il decreto-legge verrà pubblicato nella serata di venerdì 4 febbraio o in quella di sabato cinque, le segreterie delle scuole avranno il loro bel da fare in questo fine settimana per avvisare le famiglie per il ritorno a questa nuova situazione da lunedì.

Saranno migliaia gli alunni che ritorneranno anzitempo in classe.

Iscrizioni scuola 2022, oltre il 56% degli studenti sceglie il liceo, ma crescono Tecnici e Professionali

da Tuttoscuola

Cresce l’interesse per gli Istituti tecnici e professionali, scelti rispettivamente dal 30,7% e dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze. I Licei, con i loro diversi indirizzi, restano in testa nelle preferenze delle studentesse e degli studenti: vengono scelti dal 56,6% dei neoiscritti. Questi i primi dati che emergono sulle iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/2023 che si chiuderanno questa sera. Le iscrizioni riguardano le classi prime di Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. In tutti questi casi la procedura si è svolta online.

I Licei continuano a essere scelti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti alle prese con la scelta di cosa studiare dopo la Secondaria di primo grado, ma con una lieve flessione. Un anno fa il 57,8% dei ragazzi preferiva un indirizzo liceale, quest’anno sono il 56,6%. Il Classico passa dal 6,5% dello scorso anno al 6,2%. Il 26,0% delle iscrizioni va ai Licei scientifici (erano il 26,9% nel 2021/2022). Nell’ambito dei percorsi scientifici a essere in calo è la scelta relativa all’indirizzo tradizionale: un anno fa riguardava il 15,1% dei neoiscritti, quest’anno si scende al 14,0%. Il 7,4% delle studentesse e degli studenti opta per il Linguistico (erano l’8,4% un anno fa). Crescono il Liceo delle Scienze umane, dal 9,7% al 10,3%, e l’Artistico, dal 5,1% al 5,5%. Stabili il Liceo Europeo e Internazionale (0,5%) e i Licei musicali e coreutici (0,7%).

Gli Istituti tecnici salgono al 30,7% delle scelte, dal 30,3% di un anno fa. In particolare, il Settore Tecnologico è scelto dal 20,4% (20,3% un anno fa), il Settore Economico dal 10,3% (10,0% l’anno precedente). L’interesse per gli Istituti professionali cresce di quasi un punto, dall’11,9% al 12,7%.

Licei primi nel Lazio, Tecnici in Veneto, Professionali in Emilia-Romagna

La Regione che sceglie maggiormente i Licei è, come negli scorsi anni, sempre il Lazio (69,6%). Conferme anche per il Veneto, che accorda il più alto numero di preferenze ai Tecnici, il 38,3%, e per l’Emilia-Romagna, prima nella scelta dei Professionali, con il 15,9%.

Le richieste del tempo scuola

Alla Scuola primaria, la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) viene avanzata dal 47,2% delle famiglie. Segue, con il 31,6% delle richieste, la scelta delle 27 ore settimanali.

Oltre il 91% degli utenti si ritiene soddisfatto dal funzionamento delle iscrizioni online sia in termini di facilità della procedura che per il tempo risparmiato. Quest’anno, per accedere alla procedura online era necessario avere una identità digitale: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La risposta relativa alle iscrizioni arriverà alle famiglie tramite e-mail.

Scuola, le misure per la gestione dei casi di positività – Sintesi

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 2 febbraio ha dato il via libera alle nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo. Le norme approvate entrano in vigore con l’uscita in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle misure.

Scuola dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia 
Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.

È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni.

Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Scuola secondaria di I e II grado
Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.