Super Green Pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, ecco tutti i chiarimenti ufficiali del governo. FAQ

da OrizzonteScuola

Di redazione

In vista dell’entrata in vigore del decreto che introduce il green pass rafforzato, il governo ha pubblicato le Faq per chiarire i punti ancora in sospeso.

Il documento, 8 pagine, indica quali sono le attività consentite senza green pass, con pass ‘base’ e con il certificato ‘rafforzato’ in 13 ambiti: spostamenti, impianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e uffici, scuola e università, strutture socio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi quelli nelle strutture ricettive), strutture ricettive, attività sportive in strutture pubbliche e private, attività ed eventi culturali, eventi sportivi, attività ricreative, concorsi pubblici.

FAQ UFFICIALI [PDF]

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
  • per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, da lunedì 6 dicembre, alla Provincia Autonoma di Bolzano.

ATTENZIONE Si precisa che si tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Che cos’è il green pass rafforzato?

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass “rafforzato”, cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

  1. per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  2. per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

ATTENZIONE: dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi. L’App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Certificazione validità 12 mesi”. Se si desidera avere il proprio green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
Controlla quando hai fatto l’ultima dose, se sono passati più di 9 mesi sei tra coloro che si troverebbero privi di Certificazione verde COVID-19 a seguito di questa variazione. Prenota la tua la dose di richiamo entro il 14 dicembre 2021, riceverai così la nuova Certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per 9 mesi.

Per informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 puoi chiamare il numero di pubblica utilità 1500 attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo”:

  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);
  • 2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;
  • 3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.

  • Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021).
  • L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
  • Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici

Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, possono accedere ai locali della scuola e dell’università con altro certificato?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all’interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

Come si acquisisce la Certificazione?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

Canali digitali

Via App

  • Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
  • App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’App IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. La Certificazione verde COVID-19 è visibile nella sezione “Messaggi”, dove resterà disponibile.

Siti web

  • Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN o che sono stati vaccinati all’estero e hanno registrato la vaccinazione presso una Asl italiana) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
  • Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.