Reinserimento in GaE

Reinserimento in GaE: “giuridicamente ineccepibili” le tesi patrocinate dall’ANIEF

 

Nessuna riserva al pieno accoglimento delle tesi portate avanti da anni dall’ANIEF sul pieno diritto al reinserimento dei docenti cancellati dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza. Con ben tre sentenze ottenute in due distinti tribunali, gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo, Manuela Pirolozzi e Tiziana Sponga ottengono l’immediato reinserimento di altrettante docenti cancellate dal MIUR e la conferma che il Ministero dell’Istruzione, espellendole “a vita” dalle GaE, ha compiuto un vero e proprio illecito, violando principi costituzionali.

 

Il Tribunale del Lavoro di Pescara, infatti, concorda con le tesi patrocinate dai nostri legali e ricorda al MIUR che “il reinserimento di un docente in una posizione già precedentemente ricoperta nelle graduatorie di interesse è espressamente permesso e regolato dall’art. 1 c. 1 bis l. n° 143/2004, nella parte in cui prevede che l’interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine, nel qual caso l’interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” e ha anche osservato come “con sentenza n. 3658 del 14.7.2014 il Consiglio di Stato ha annullato, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il citato DM 42/2009 nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima.

 

Il Tribunale di Rimini rincara la dose e, nella sentenza di pieno accoglimento, rileva “come le ragioni della ricorrente siano state recepite dal Giudice Amministrativo che con motivazioni giuridicamente ineccepibili ha ritenuta l’illegittimità sotto vari profili del D.M. 42\09”, richiamando gli stessi precedenti già citati, dunque, il Giudice chiarisce che “Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno consentendo de futuro la possibilità di disporre i precitati accertamenti biennali, esulando dalla norma ogni e qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento/conferma del punteggio. Non può peraltro non osservarsi che un siffatto esito sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l’avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata”.

 

La soccombenza in tribunale contro le ragioni sostenute con grande professionalità e competenza dai legali ANIEF, è costata al MIUR non solo l’obbligo di immediato reinserimento delle nostre iscritte nelle Graduatorie d’interesse, ma anche la condanna al pagamento delle spese di lite, quantificate in un totale che supera i 10.000 Euro.