Il buon senso dimenticato

da la Repubblica

Il buon senso dimenticato

La nuova legge sui vaccini

Elena Cattaneo

Domani compirà un anno, nella sua versione definitiva, la legge che ha reintrodotto in Italia l’obbligo vaccinale venuto meno nel 1999. A “farle la festa” ci ha pensato la nuova maggioranza di governo. Uno dei più importanti provvedimenti di sanità pubblica della scorsa legislatura è stato minato d’efficacia: le vaccinazioni, che la stessa ministra Grillo ha definito « un presidio fondamentale di prevenzione primaria » , infatti, non saranno più obbligatorie per l’iscrizione alle scuole per l’infanzia. Tutto rinviato di un anno. Sempre che l’annunciata riforma della legge sui vaccini, nel frattempo, non elimini l’obbligo per sempre.

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe in versione balneare, approvato due giorni fa in commissione Affari costituzionali, il nuovo esecutivo ha perseguito l’annunciato scopo di “bilanciare” il diritto all’inclusione scolastica e il diritto alla tutela della salute. Ma così facendo ha perso di vista l’obiettivo di migliorare subito le prospettive di salute dei cittadini e mettere in sicurezza il Paese da epidemie che la scienza ci permette di debellare e prevenire in sicurezza. Oltretutto, l’obbligo stabilito dalla legge vigente non è eterno.

È già previsto, infatti, che ogni tre anni le autorità sanitarie valutino le coperture raggiunte per morbillo, rosolia, parotite e varicella: è poi compito del ministro della Salute, acquisiti i pareri parlamentari e della Conferenza Stato- Regioni, disporre l’eventuale cessazione dell’obbligatorietà di tali vaccinazioni. Una scelta responsabile, fatta con la consapevolezza (e speranza) che ciò che era necessario ieri — ristabilire in modo duraturo l’immunità di gregge di fronte a un’epidemia di morbillo e rispondere agli allarmi dell’Organizzazione mondiale della sanità — possa non esserlo domani, quando, consolidata la soglia disicurezza per ciascuna patologia, tutti i cittadini saranno protetti.

La scelta della maggioranza risulta ancora più incomprensibile alla luce delle dichiarazioni della stessa ministra della Salute che, non più di dodici ore prima dell’approvazione dell’emendamento, aveva illustrato alle commissioni competenti di Camera e Senato i dati delle coperture vaccinali del 2017, evidenziando che i risultati migliori si sono registrati proprio « nelle prime fasce d’età, dove il decreto ha minacciato l’esclusione dall’asilo nido » . Questi numeri suggeriscono che l’obbligo stava funzionando. Perché quindi accanirsi contro una buona legge con circolari ministeriali, emendamenti e annunci di Ddl di riforma? Perché introdurre una proroga che, di fatto, realizza l’elusione di un obbligo di legge?

Nel 2015 la California, uno degli Stati più liberali al mondo, con una delle percentuali di vaccinazioni più basse degli Stati Uniti, dopo un’epidemia di morbillo iniziata nel parco di Disneyland, non solo ha introdotto l’obbligo, ma una volta raggiunta la soglia si è guardata bene dal toglierlo. In Italia, invece, al posto del buon senso che, visti i numeri — difficilmente contestabili — suggerirebbe di lasciare che la legge faccia il proprio corso, sembra si sia preferita la “strategia di Penelope”. Si fila e si disfa la tela legislativa, con il rischio di disorientare i cittadini, già in balia di un sistema sanitario nazionale articolato in 20 “ repubbliche sanitarie”. Il “ bilanciamento politico” promesso dal governo del cambiamento non esiste in biologia. Quando un patogeno infetta un organismo, non c’è più nulla di “bilanciato”. Lo scorso 22 giugno la ministra Grillo dichiarava: «Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica » . Concordo. Virus e batteri non fanno politica, né sono in cerca di consenso.

Bonus merito 2017/18, Miur assegna risorse alle scuole. Si possono premiare anche i precari

da Orizzontescuola

Bonus merito 2017/18, Miur assegna risorse alle scuole. Si possono premiare anche i precari

di redazione

Il Ministero ha iniziato ad assegnare alle scuole le risorse del bonus merito, la cui ripartizione avverrà sulla dell’intesa Miur-Sindacati siglata il 25 giugno 2018.

Verbale dell’Accordo

I fondi, come riferisce la Flc Cgil, potranno essere a disposizione delle scuole tra la fine di agosto e i primi di settembre.

Novità: bonus ai precari

Tra le novità, frutto del succitato accordo, la possibilità che il bonus venga assegnato anche ai docenti a tempo determinato, come sottolineato anche dal ministro Bussetti.

Ripartizione risorse bonus

Le risorse per il bonus sono ripartite secondo i criteri di seguito descritti:

  • nella misura dell’80% in proporzione al numero di posti relativi alla dotazione organica del personale docente di ogni scuola;
  • nella misura del 20% sulla base di fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.

Risorse disponibili

L’importo disponibile per il bonus passa da 200 milioni annui a 130 milioni nel 2018, mentre a regime sarà di 160 milioni, pari all’80% di quanto riconosciuto sino ad oggi. La cifra dovrà poi essere ripartita tra tutte le scuole.

Immissioni in ruolo, prima da concorso e poi da GaE. Tutte le info utili

da Orizzontescuola

Immissioni in ruolo, prima da concorso e poi da GaE. Tutte le info utili

di Nino Sabella

Il Miur, come riferito prontamente dalla nostra redazione, ha diramato il decreto di autorizzazione del contingente per le assunzioni in ruolo a.s. 2018/19 e le relative istruzioni operative.

Assunzioni 2018, istruzioni. Accettazione o rinuncia, FIT, riserve, controlli. Decreto e nota Miur

Graduatorie di assunzione

Le graduatorie, da cui gli Uffici attingeranno per le proposte di nomina in ruolo, sono:

  • le graduatorie ad esaurimento, cui è destinato il 50% dei posti;
  • le graduatorie di merito del concorso 2016 e quelle del concorso del 2018, cui è destinato il restante 50% .

Modalità di assunzione

Una volta ripartito il contingente tra procedure concorsuali e Gae, si procederà all’assegnazione dei ruoli secondo l’ordine di seguito riportato:

  1. graduatorie di merito 2016 (vincitori, idonei (10%) nonché i candidati che hanno superato con il minimo le prove concorsuali. A tali candidati verrà assegnata la provincia, l’ ambito e, laddove possibile, contestualmente sceglieranno la sede di servizio;
  2. nel caso di ulteriori disponibilità nell’ambito della quota del contingente destinata ai concorsi (quindi in caso di esaurimento della GM2016), si procederà alle ammissioni al terzo anno del percorso FIT. In tal caso i candidati delle GMRE sceglieranno la provincia e la sede in cui svolgeranno il terzo anno del percorso FIT. In caso di ambiti varticali lo scorrimento delle GMRE potrà avvenire solo al completo esaurimento di tutte le graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso 2016;
  3. Successivamente si procederà alle nomine da Gae, assegnando l’ambito e, laddove possibile, contestualmente la sede di servizio

GMRE

Per attingere dalle graduatorie di merito regionali ad esaurimento, è necessario che le medesime vengano pubblicate dagli UU.SS.RR. entro il 31 agosto 2018.

Le procedure concorsuali, che non saranno completate entro la suddetta data , avranno validità a partire dall’anno scolastico 2019/20.

Decretonota e Allegato A con istruzioni operative

Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

da Orizzontescuola

Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

di Avv. Marco Barone

E’ stata pubblicata la relazione per il 2017 inerente l’attività svolta dal Garante chiamato a tutelare la protezione dei dati personali. Diversi i provvedimenti che hanno interessato anche l’ambito scolastico.

Il documento del 15 maggio

Il Garante è intervenuto per l’ennesima volta per quelle che sono state definite come criticità nella modalità di redazione, da parte degli istituti scolastici, del cd. documento del 15 maggio, di cui

all’art. 5, comma 2, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che hanno dato luogo ad ingiustificate diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche in internet.

Quali le criticità?

“Il menzionato documento viene elaborato dai consigli di classe, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre il testo della terza prova degli esami di Stato e descrive il percorso formativo e didattico e gli obiettivi raggiunti dalla classe. Tale documento, in base alla disciplina di settore, deve essere affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009 − secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei siti internet istituzionali − taluni istituti scolastici hanno erroneamente ritenuto di dover pubblicare i predetti documenti, contenenti numerose informazioni riferite agli studenti, sul sito internet istituzionale con conseguente indicizzazione in rete del documento. Tale prassi non risulta tuttavia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, al fine di evitare ulteriori indebite diffusione di dati personali degli studenti, sono state fornite al Miur indicazioni operative al fine di conformare le modalità di redazione del documento del 15 maggio ai principi in materia di protezione dei dati personali (nota 21 marzo 2017).”

I dati online pubblicati sugli studenti

Il Garante è dovuto intervenire anche, con riferimento alla pubblicazione online di dati degli studenti, in merito ad una segnalazione nella quale si lamentava che “ nel pubblicare gli esiti degli esami di Stato sull’albo e sul sito internet istituzionale, un istituto scolastico, avrebbe indicato anche l’indirizzo d’abitazione, la e-mail e/o il numero di telefono degli studenti interessati. Tale pubblicazione sarebbe stata effettuata nell’ambito dell’attività di intermediazione effettuata dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado in attuazione dell’art. 6, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.”

I curricula degli studenti e la privacy

“A seguito dell’istruttoria preliminare, il Garante ha rilevato alcune specifiche criticità nelle modalità attuative della richiamata attività di intermediazione, avuto riguardo, in particolare, alla possibilità di pubblicare i curricula degli studenti prescindendo dal consenso degli stessi. È stato evidenziato che la pubblicazione dei curricula degli studenti ad opera dei soggetti legittimati, avvenendo nell’ambito di un’attività di intermediazione − intesa come attività volta a favorire l’incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico

committente e l’offerta disponibile sul mercato − non possa essere disposta d’ufficio dal titolare del trattamento ma necessita di una esplicita richiesta dello studente. È stato altresì chiarito che, in maniera similare, anche la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, del Codice, individua nell’esplicita richiesta da parte degli interessati, o degli esercenti la potestà genitoriale, il presupposto giuridico idoneo a legittimare la comunicazione o diffusione di dati personali degli studenti per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale. Con riferimento inoltre ai tempi di diffusione del curriculum dello studente in relazione all’attività di intermediazione, il Garante, richiamando il principio di proporzionalità, ha chiarito che la pubblicazione di dati personali degli studenti possa essere effettuata soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all’obiettivo perseguito. Tale lasso temporale è espressamente individuato dalla legge in almeno 12 mesi. Gli intermediari, pertanto, possono diffondere i richiamati dati personali riferiti agli alunni per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato (nota 16 marzo 2017).”

Decreto Dignità, passa alla Camera: sì a concorso per diplomati magistrale e SFP. Via vincolo 36 mesi supplenze

da Orizzontescuola

Decreto Dignità, passa alla Camera: sì a concorso per diplomati magistrale e SFP. Via vincolo 36 mesi supplenze

di Elisabetta Tonni

Con l’approvazione alla Camera con 312 voti favorevoli e 190 contrari, il testo di conversione in legge del decreto dignità è al giro di boa.

L’iter parlamentare

Il provvedimento passerà al Senato, se non ci saranno modifiche e voti contrari, sarà pronto per andare al vaglio e successiva firma del presidente della Repubblica e quindi in Gazzetta Ufficiale. Solo al momento della pubblicazione della legge in G.U., tutte le modifiche saranno definitive.

Infatti per il passaggio del testo in Senato non si esclude il ricorso al voto di fiducia che servirebbe a evitare lo sforamento dei tempi (60 giorni per la conversione in legge di un decreto), pena la decadenza dell’efficacia del decreto stesso.

Quali i nodi per la scuola

I punti di interesse per la scuola riguardano il superamento del comma 131 della legge 107 e la questione dei diplomati magistrali interessati dalla sentenza del 20 dicembre 2017.

Quali le soluzioni con la legge

Nel primo caso, si è trattato di superare il vincolo previsto nella legge sulla Buona scuola che impediva il prosieguo dei contratti a termine sulla stessa tipologia di posto una volta superato il limite dei 36 mesi su posti vacanti e disponibili. La soluzione è arrivata con l‘emendamento dell’onorevole Lucia Azzolina votato anche dalla commissione Lavoro e Finanza.

Più articolata, invece, la soluzione proposta dai Deputati per i maestri diplomati entro il 2002 interessati dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017, per i quali la riserva dell’anno di prova si risolverà in maniera negativa, tornando nella condizione di supplente.

Differimento esecuzione sentenze

La prima soluzione adottata è stata il differimento di 120 giorni a far data dalla pubblicazione della sentenza di merito.

Una seconda soluzione riguarda i docenti già assunti in ruolo e i supplenti che avranno un contratto al 31 agosto 2019. Nel primo caso, trascorsi i 120 giorni, il loro contratto sarà trasformato rispettivamente in contratto al 30 giugno e contratto “non oltre il 30 giugno”.  Il decreto non individua soluzione per i docenti con contratto al 30 giugno 2019, anche se verosimilmente il mantenimento sulla cattedra sarà affidato al principio della continuità didattica. Vedi  Diplomati magistrale, Azzolina: nessuno sarà licenziato a metà del prossimo anno scolastico

I concorsi

Nel frattempo, saranno organizzati due concorsi, uno ordinario e uno straordinario. In entrambi i casi, la partecipazione al concorso dipende dal possesso del requisito dei due anni di serviziochi li ha maturati partecipa alla procedura straordinariachi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.

Al concorso ordinario potranno partecipare docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria. Al concorso straordinario potranno partecipare i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le scuole statali.

Docenti neo-assunti, per il periodo di formazione e prova confermate le vecchie regole

da La Tecnica della Scuola

Docenti neo-assunti, per il periodo di formazione e prova confermate le vecchie regole

Bonus merito, arrivano i soldi alle scuole. Dentro anche i supplenti

da La Tecnica della Scuola

Bonus merito, arrivano i soldi alle scuole. Dentro anche i supplenti

Terremoto, via libera al potenziamento dell’organico delle scuole nelle aree colpite

Terremoto, via libera al potenziamento dell’organico delle scuole nelle aree colpite. La misura estesa anche ai Comuni dell’isola di Ischia

Bussetti: “Misura attesa e necessaria, stiamo dando risposte concrete alle esigenze dei territori”

(Venerdì, 03 agosto 2018) Via libera, con un emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato al decreto proroga termini, al potenziamento del personale scolastico, docente e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo), nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma, fortemente sostenuta dal Governo, si estende anche ai Comuni di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017.

“Era una misura attesa e necessaria, che consentirà un buon avvio del prossimo anno scolastico e il potenziamento dell’offerta formativa”, spiega il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti.

“Dobbiamo continuare a supportare la scuola e l’università nei territori colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. Da parte del MIUR c’è la massima attenzione. Si tratta di aree del Paese che sono state messe a dura prova. Anche per questo, nei giorni scorsi, ho firmato il decreto che istituisce una task force per dare tutto il supporto possibile alle scuole, agli studenti, ai dirigenti, ai docenti, alle famiglie, per l’avvio del prossimo anno scolastico. E ho incontrato i rettori delle Marche per offrire tutto il mio sostegno alle loro comunità accademiche”, conclude il Ministro.

La norma approvata in Parlamento consentirà di dare alle scuole (prorogando disposizioni già previste per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018) tutto l’organico necessario, potenziando i posti. Sarà così garantita l’offerta formativa a tutti gli studenti, anche nelle strutture temporanee, che spesso ospitano le scuole in aule più piccole, con una maggiore necessità di personale. La norma consentirà anche al personale sfollato di essere assegnato nelle scuole dei Comuni dove è attualmente residente, in attesa di tornare nelle città e nelle scuole di origine.

Azioni di supporto alle scuole da parte del MIUR nell’applicazione del GDPR

Si è tenuto ieri mattina presso il MIUR, alla presenza del capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali l’incontro informativo con le Organizzazioni Sindacali in vista della imminente pubblicazione della Guida alla compilazione del Registro delle attività di trattamento, come previsto dall’art. 30 del Regolamento UE 679/2016.

La Guida ha l’obiettivo di supportare le scuole nella compilazione e nella predisposizione del Registro delle attività di trattamento dati. L’Amministrazione ha ribadito che il modello fornito è puramente esemplificativo e non ha carattere vincolante per le stesse.

A questo proposito sottolineiamo che l’ANP ha già fornito ai colleghi numerose indicazioni e documenti che risultano pienamente in linea con quanto presentato dal MIUR e pubblicati al link http://www.anp.it/nonelencate/gdpr/

La nostra delegazione ha chiesto se il modello proposto consente di soddisfare il diritto all’oblio attraverso la cancellazione dei dati e i rappresentanti del MIUR hanno risposto positivamente

A supporto delle scuole nell’applicazione del registro delle attività di trattamento il MIUR ha comunicato l’avvio di una specifica attività di formazione a partire dal prossimo mese di ottobre. I finanziamenti per tali corsi saranno reperiti attraverso bandi PON a cui le scuole potranno accedere attraverso i Poli Formativi esistenti nel territorio. La formazione si articolerà in 4 incontri di 8 ore ciascuno per un totale di 32 ore complessive e saranno coinvolte 4 figure per scuola: il dirigente scolastico, il DSGA, un assistente amministrativo e un docente collaboratore del dirigente.  Il MIUR fisserà i contenuti essenziali del percorso formativo che verrà affidato a esperti individuati secondo le procedure di affidamento degli incarichi adottate dalle singole Scuole Polo.

L’Amministrazione ha inoltre suggerito di attendere, per tutti gli altri aspetti relativi all’entrata in vigore del Regolamento (quale, ad esempio, la figura del Responsabile interno), la pubblicazione del decreto legislativo di modifica del Codice Privacy vigente (d.lgs 196/2003).

A nostro giudizio, pur se tardiva, l’iniziativa assunta dal MIUR è condivisibile soprattutto perché dimostra l’intento di coinvolgere adeguatamente le scuole e di formarne il personale secondo una logica di uniformità a livello nazionale.

L’ANP seguirà con la massima attenzione gli sviluppi della materia e continuerà a sostenere i colleghi nel percorso di attuazione del Regolamento.

Docenti e Ata spesso in malattia? Il preside può chiedere visita medico collegiale e non fermarsi lì

da La Tecnica della Scuola

Docenti e Ata spesso in malattia? Il preside può chiedere visita medico collegiale e non fermarsi lì

Mobilità 2018-2019

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Tipo di personale Termine presentazione domande Termine acquisizione domande Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia (1)
3  – 26 aprile 11 maggio 12 giugno
Docenti Scuola Primaria (1)
3  – 26 aprile 11 maggio 1 giugno
Docenti Scuola Secondaria I grado (2)
3  – 26 aprile 9 giugno 27 giugno
Docenti Scuola Secondaria II grado (2)
3  – 26 aprile 27 giugno 13 luglio
Docenti Discipline spec. Licei Musicali
3  – 26 aprile 8 maggio 28 maggio

4 giugno

Personale Educativo (3)
3  – 28 maggio 28 giugno 16 luglio
Personale ATA (4) 23 aprile – 14 maggio 28 giugno 20 luglio
Personale IRC (5) 13 aprile – 16 maggio 18 giugno 30 giugno

NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni

Come previsto dalla Nota 27 giugno 2018, AOODGPER 29748, “i docenti trasferiti su ambito – tramite la funzione resa disponibile su Istanze on line – indicheranno nell’apposita sezione, l’istituzione scolastica di partenza, necessaria per la successiva assegnazione delle sedi di competenza di codesti Uffici Scolastici. Qualora il docente non esprima la scuola di prima preferenza verrà considerata come prima preferenza la scuola capofila di ambito.
Entro i termini sopra riportati, l’Ufficio scolastico competente per territorio provvede ad assegnare prioritariamente alle scuole i docenti titolari su ambito, beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI mobilità del 7 marzo 2018, articolo 13.
Successivamente i suddetti Uffici provvederanno, utilizzando l’apposita procedura informatica, al l’assegnazione della sede ai restanti docenti provenienti dalle operazioni di mobilità e titolari su ambito. A tal fine, l’Ufficio scolastico procede in ordine di graduatoria secondo il punteggio con cui si è conseguita la mobilità su ambito.
I dirigenti scolastici nell’attribuzione dell’incarico triennale al docente loro assegnato avranno cura di verificare, nell’eventualità della presenza di cattedre ad orario esterno, che i docenti già titolari siano riassorbiti sulla cattedra interna ai sensi dell’articolo 11 del CCNI Mobilità.
Successivamente alla pubblicazione dei trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado , sarà possibile procedere alla determinazione dei contingenti, ripartiti per provincia, classe di
concorso/tipo posto, da destinare alle nomine in ruolo.


(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie comprendenti sia agli insegnanti titolari su scuola, sia i docenti titolari di incarico triennale. (art. 19, c. 4, CCNI)

(2) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari comprendenti sia i docenti titolari su scuola sia i docenti con incarico triennale. (art. 21, c. 3, CCNI)

(3) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 31, c. 4, CCNI)

(4) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 45, c. 5, CCNI)

(5) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (art. 27, c. 7, CCNI)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personale Termine presentazione domande
Personale Docente
Scuola Infanzia e Primaria
13 – 23 luglio
Personale Docente
Scuola Secondaria I e II Grado
16 – 25 luglio
Personale Educativo 16 – 25 luglio
Personale IRC 16 – 25 luglio
Personale ATA 23 luglio – 3 agosto

Si informa che le domande, in formato cartaceo, relative alle utilizzazioni nei licei musicali, alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica e del personale educativo andranno inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia e/o l’Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale secondo la seguente tempistica:

  • dal 16 luglio al 25 luglio personale utilizzato nelle discipline specifiche dei licei musicali;
  • dal 16 luglio al 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica.

Resta confermata la tempistica per le domande della scuola secondaria di primo e secondo grado dal 16 al 25 luglio.

Esonero per i primi collaboratori delle scuole in reggenza

L’ANP chiede l’esonero per i primi collaboratori delle scuole in reggenza

Il Presidente dell’ANP ha scritto oggi al Ministro Bussetti per chiedere che i colleghi delle scuole in reggenza possano esonerare dall’insegnamento il collaboratore principale da loro individuato.

Durante il prossimo anno scolastico, infatti, le istituzioni scolastiche in reggenza supereranno la cifra record di 2.000 ed è necessario intervenire con urgenza affinché tutti i dirigenti scolastici preposti ad esse possano effettivamente avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 25 del d.lgs. 165/2001, disponendo la relativa supplenza fino al termine delle attività didattiche.

L’intervento da noi richiesto è necessario perché non sempre – o meglio quasi mai – l’organico dell’autonomia comprende anche la classe di concorso a cui appartiene il docente che il dirigente intende individuare quale “collaboratore principale”.

Secondo l’ANP, un incarico delicato e squisitamente fiduciario come quello del “vicepreside” non può essere condizionato da un vincolo esterno (la definizione dell’organico da parte dell’USR).

È del tutto evidente, d’altro canto, che un docente oberato dall’ordinaria attività di insegnamento non può supportare con la dovuta efficacia il dirigente scolastico reggente che, ovviamente, deve occuparsi anche della sua sede principale.

Non possiamo nasconderci che il servizio scolastico necessita anche di adeguate risorse economiche: speriamo che l’Esecutivo sia in grado di reperirle in tempi brevi e di compiere una scelta di qualità, nell’interesse del Paese.

LETTERA APERTA

LETTERA APERTA ALLA CGIL, CISL E UIL scrivono gli Educatori Professionale Socio-Pedagogici ed i Pedagogisti

L’APEI, ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI EDUCATORI ITALIANI, esprime sgomento e perplessità per la presa di posizione unitaria dei sindacati confederali CGIL CISL E UIL in merito all’unificazione della figura dell’educatore professionale Socio Pedagogico (l. 205/17) e dell’Educatore Sanitario(l. 520/98).

Come è stato chiarito ulteriormente con una lettera aperta al Ministro Bussetti, il nostro corso di laurea , oggi L19 SDE era preesistente agli educatori sanitari nati in una facoltà di Medicina, luogo storicamente noto per altre professioni! Infatti leggiamo dalla nota SIPED: <… L’offerta formativa che oggi le Facoltà di Scienze della Formazione offrono è frutto del cambiamento culturale, sociale, politico ed istituzionale iniziato negli anni ‘90 con i nuovi Ordinamenti Universitari (legge n. 341 del 1990, c.d. legge Ruberti). Tali Ordinamenti per rispondere ai nuovi bisogni educativi socio-sanitari hanno trasformato l’unico Corso di Laurea in Pedagogia della vecchia Facoltà di Magistero in Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (nel 1992-1993) quadriennale (Tab. XV) e suddiviso in due bienni (di base e specialistici), con tre indirizzi (insegnanti di scuole secondarie, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi formativi) richiedendo una maggiore connessione tra sistema della formazione e sistema delle professioni. Pertanto l’avvio di tale corso di Laurea nell’a.a. 1992-93, la sua trasformazione nel 2000, e l’emanazione della legge n. 270/2004, che lo ha ulteriormente modificato hanno costituito il processo attraverso cui consolidare e legittimare una base formativa comune per tutti i professionisti dell’educazione attraverso

1) una Laurea triennale oggi classe L-19 che forma l’Educatore professionale socio-pedagogico;
2)  una laurea magistrale (+2) che forma i Pedagogisti.

A questo lineare percorso intrapreso per rendere completo l’individuazione professionale delle due figure educative, già operanti nel territorio, entra a “gamba tesa” il DM 520/98, che opera come un elefante cieco in una cristalleria! L’unica salvezza dagli enormi danni che avrebbe provocato è stata la lentezza dei suoi movimenti, la poca diffusione sul territorio, la scarsa domanda e i pochi corsi attivati, con poche centinaia di addetti formati.

Prosegue la SIPED: “Tale percorso però non è stato contemporaneamente coadiuvato da una direttiva legislativa e politica chiara, che andasse in tale direzione. Anzi durante questo periodo l’introduzione del decreto n. 520 del 1998, approvato dal Min. della Sanità, nel mettere ordine tra le figure professionali del settore sanitario ha decretato che la Facoltà di Medicina, attraverso un Corso di Laurea triennale, formasse gli Educatori Professionali abilitati e con albo. Oltre al dovere di precisare che è un’anomalia soltanto italiana l’attribuzione di un titolo di “educatori” alla Facoltà di Medicina, occorre ricordare che in realtà tale decreto non è stato altro che la riorganizzazione di decreti precedenti che attribuivano a tale professionista compiti non certo educativi.””

E’ assolutamente falso affermare l’esigenza di riunificare i due profili, falsa e antistorica, perché la genesi è stata fin  dalla nascita di ignoramento, chiusura, superficialità e contrapposizione.

Non ci si unisce senza confronto e dialogo e soprattutto un matrimonio va fatto se entrambi lo vogliono! Come in una commedia popolare “Lui” è bello, ricco e titolato! ma squattrinato, senza storia, nato in un laboratorio politico, tra scelte e decisioni che ancora non si comprendono (il 520/98) mentre Lei (205/17 ha immensi territori in cui svolge da millenni la sua attività culturale, politica e pedagogica. Sembra un matrimonio di interessi! A cui una piccola parte sindacale fa da incomprensibile megafono.

La CGIL di cui sono iscritto da 30 anni, non funziona così! Nella CGIL ci si confronta! Prima di prendere una posizione a livello Nazionale, si fanno le assemblee di base, nel territorio, nei posti di lavoro e, solo dopo un congresso si decide insieme. Questa è la CGIL che conosco e di cui sono onorato di farne parte.

Dopo anni di ingiustizie e di ostacoli al pieno riconoscimento di una figura professionale di educatore in ambito sociale, grazie ai commi 594-601 della L. 205/2017, viene riconosciuta per la prima volta la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico: che opera “nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in un prospettiva di crescita personale e sociale” […] “nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale”.

La distinzione tra educatore sanitario ed educatore sociale finalmente è netta e si è cominciata a sanare un’ingiustizia, che vedeva riconosciuta per legge solo la figura dell’educatore professionale sanitario (Ministro della sanità, 8 settembre 1998, n. 520) pur nella sua totale inesistenza sul territorio: riaffermando la reale identità professionale dell’educatore in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario..

I profili professionali di queste due figure di educatori, infatti, non sono affatto simili: una fa riferimento al percorso formativo, prettamente umanistico, della laurea in Scienze dell’educazione (L19) che affonda le sue radici nella storia millenaria della Pedagogia, l’altro appartiene all’ambito delle professioni sanitarie e prevede una formazione di tipo medico-sanitario (L/SNT2)di cui non si conosce l’esistenza a livello europeo.

Gli ambiti di competenza sono stati ritenuti sovrapponibili dai sindacati? Ma li hanno letti? Hanno guardato il percorso formativo di entrambi? Tanta agitazione non è sospetta? Finché, non è stato garantito il riconoscimento con la L.205/2107 di una figura unica di educatore sociale: come professionista dell’educazione, primariamente deputato ad occuparsi degli aspetti socio-educativi in ogni ambito di lavoro, anche in quello socio-sanitario. Con questa legge si è voluto formalizzare il fatto che l’educazione non è un ambito lavorativo in cui tutti possono banchettare, ma appartiene, di diritto, alle professionisti pedagogiche (non dell’ambito medico-sanitario e nemmeno psicologico).

Non siamo affatto concordi in una unificazione delle due figure: gli interventi pedagogico, formativo ed educativo appartengono, infatti, di diritto all’educatore professionale socio-pedagogico, in ogni ambito.

La confusione, semmai, è applicare il medesimo termine “educatore” a due professionisti formatesi in modo sostanzialmente differente. L’educatore sociale, opera dalla prospettiva pedagogica, la Pedagogia è la disciplina di riferimento; è ben altra cosa dal terapista di area medico-sanitaria e riabilitativa!

Il Tavolo tecnico per la definizione del percorso formativo degli “educatori” di cui alla nota M.I.U.R. prot. n. 8116 del 12 marzo 2018, riunitosi in data 20 marzo, 2 maggio e 12 giugno 2018 presso il Ministero dell’università, si è svolto senza la presenza della scomoda Apei. Ma siamo pronti al dialogo e chiediamo ai sindacati di aprire un confronto aperto e costante non solo con le associazioni rappresentative degli interessi dei professionisti del mondo sanitario, ma anche e sopratutto con le associazioni di categoria che difendono e promuovono gli interessi di educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti. Le nostre professioni esistono! Non si può più parlare di educazione senza farci i conti!

Chiediamo ai sindacati di impegnarsi a porre l’attenzione sulle gravi criticità in cui si trovano a operare gli educatori professionali in ambito sociale (totale assenza delle tutele sindacali minime, sulle paghe ridicole, sull’ assenza di ferie, riposi, orari e indennità di turnazione, notturni non pagati, sostituzioni selvagge, inesistenza di mansioni educative, precariato e abusivismo selvaggio, ecc.) con qualifiche, inquadramenti, livelli salariali differenti, a seconda dei contratti nazionali di lavoro applicati, invece che prendere azzardate posizioni su questioni che esulano dal loro ambito di competenza, come la definizione dei percorsi formativi e loro relativi sbocchi lavorativi.

Questa presa di posizione insolita, stupisce ancora di più perché la L. 205/2017 prevede una sanatoria di tre anni che, all’interno delle nuove previsioni normative, salvaguardia decisamente i diritti maturati da chi è già inserito nel mondo del lavoro (commi 597-599); al contrario, in ambito sanitario, con la rincorsa alla creazione dei nuovi albi professionali, si rischia di lasciare fuori una porzione consistente di lavoratori.

Chiediamo ai sindacati di impegnarsi con decisione, infine, nell’unica vera unificazione della figura dell’educatore, per la quale l’APEI ha raccolto più di 5000 firme, che è quella dell’educatore professionale socio-pedagogico (L. 205/2017) con l’educatore nei servizi per l’infanzia (dl.g 65/2017): al fine di affidare davvero e definitivamente ai professionisti dell’educazione, finalmente riconosciuti per legge, gli interventi educativi, formativi e pedagogici in ogni età della vita, a partire dalla prima infanzia.

Il Presidente Nazionale

dott. Alessandro Prisciandaro