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Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1048

Individuazione degli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici da finanziare con le risorse relative alle annualità 2016-2017 – Fondo protezione civile. (Prot. n. 1048). (18A03413)

(GU Serie Generale n.115 del 19-05-2018)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
servizio nazionale di Protezione civile;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l’art. 107, comma 1, lettera c);
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003), e in particolare l’art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici, e in particolare l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato, e in
particolare l’art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e in particolare l’art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio della Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalle legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare
l’art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e’ disposto che, a partire
dall’anno 2014, la somma di euro 20 milioni risulta iscritta nel
fondo unico per l’edilizia scolastica di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’art. 1, comma
160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n.
3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi
ammissibili a finanziamento, individuato le relative procedure di
finanziamento e ripartito tra regioni e province autonome le risorse
dell’annualita’ 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo
agli interventi previsti dall’art. 2, comma 276, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015 (di seguito dPCM del 12 ottobre 2015), su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con il
quale sono stati definiti i termini e le modalita’ di attuazione
degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in
attuazione dell’art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015 n. 107,
nonche’ ripartite su base regionale le risorse relative alle
annualita’ 2014 e 2015;
Visto l’art. 2, comma 2, del predetto dPCM del 12 ottobre 2015 che
stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie relative
alle annualita’ 2016 e seguenti e’ effettuata con appositi decreti
del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
sentito il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle
disponibilita’ finanziarie a favore delle regioni e delle province
autonome beneficiarie nonche’ sulla base degli eventuali
aggiornamenti dei livelli di rischiosita’ sismica delle scuole
esistenti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 20 luglio 2017, n. 511, con il quale sono state
ripartite le annualita’ 2016 e 2017 tra le regioni e le province
autonome per un importo complessivo pari ad € 26.404.232,00;
Visto il decreto del direttore generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale del 9 dicembre 2015, prot.
n. 57, con il quale e’ stata nominata la Commissione di valutazione
di cui all’art. 1, comma 2, del predetto dPCM;
Dato atto che con nota del 28 settembre 2017, n. 36117 e’ stato
richiesto a tutte le regioni di produrre l’elenco di interventi da
finanziare con le risorse ripartite ai sensi del sopracitato decreto
n. 511 del 2017 entro e non oltre il 27 ottobre 2017;
Considerato che tutte le regioni hanno fatto pervenire i propri
piani;
Dato atto che a seguito di apposita istruttoria da parte della
Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015
sulla base delle informazioni prodotte dalle regioni sono stati
individuati gli interventi da ammettere a finanziamento;
Visto il verbale della Commissione di cui all’art. 1, comma 2, del
predetto dPCM;

Decreta:

Art. 1

Piani regionali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la
somma complessiva di euro € 22.564.746,67 destinata all’attuazione di
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonche’ alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, e’ assegnata agli enti locali di
cui alla tabella allegata, costituente parte integrante e sostanziale
del presente decreto (Allegato A), per gli interventi e con gli
importi a lato di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi
possono essere previste forme di cofinanziamento da parte degli enti
locali.
2. L’assegnazione e’ effettuata entro il limite massimo
dell’importo previsto per ciascuna regione dall’allegato 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, ed
e’ limitata alle lavorazioni connesse all’adeguamento strutturale e
antisismico di edifici esistenti o alla costruzione di nuovi immobili
sostitutivi di quelli esistenti.
3. Il finanziamento assegnato con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015 alle Province autonome di
Trento e Bolzano ammontante alla somma complessiva di € 139.942,41 e’
acquisito al bilancio della Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. Le somme residue non utilizzate dalle regioni (Allegato B),
rispetto agli importi contenuti nell’allegato 1 del dPCM del 12
ottobre 2015, pari a complessivi € 3.699.542,92, a seguito delle
assegnazioni di cui al presente decreto, restano nella disponibilita’
delle singole regioni, per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere modificati o
sostituiti con successivo decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nei soli casi previsti dall’art. 4,
comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015;

Art. 2

Termini per la progettazione, aggiudicazione
degli interventi e conclusione dei lavori

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all’art. 1,
comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli
interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in
via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La durata dei lavori non deve eccedere i due anni dall’avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’intervento.
3. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dell’avvenuta
aggiudicazione dei lavori entro quindici giorni dall’adozione dei
relativi provvedimenti.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2,
si rinvia all’art. 4 del presente decreto.

Art. 3

Modalita’ di rendicontazione
e monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca in favore degli enti locali beneficiari sulla base degli
stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente,
debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e’ liquidato a seguito dell’avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non sono nella disponibilita’ dell’ente
locale e possono essere utilizzate nei limiti e per le ipotesi di cui
all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per
opere complementari destinate alle stesse finalita’ previste
dall’art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita’ di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui
al comma 1.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
6. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento degli stessi
sulla piattaforma WebGIS «Obiettivo Sicurezza delle Scuole» del
Dipartimento della protezione civile.

Art. 4

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e
nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita’ di
monitoraggio.
2. E’ disposta, altresi’, la revoca qualora l’intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita’ previste dall’art. 2,
comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Le risorse revocate restano nella disponibilita’ delle regioni
per le medesime finalita’ previste dall’art. 2, comma 276, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del dPCM 12 ottobre 2015, il
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per il
tramite della Direzione generale competente, si riserva la facolta’
di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile,
verifiche in loco per controllare l’efficacia delle azioni svolte
nell’utilizzo dei finanziamenti.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2018, reg. n. 1-453


Allegato A

Allegato B

SOMME RESIDUE

+——————————————–+———————-+
| Regione Campania | € 24.211,29|
+——————————————–+———————-+
| Regione Emilia | € 1.000,00|
+——————————————–+———————-+
| Regione Lazio | € 282.969,86|
+——————————————–+———————-+
| Regione Lombardia | € 299.088,21|
+——————————————–+———————-+
| Regione Piemonte | € 70.057,13|
+——————————————–+———————-+
| Regione Puglia | € 90.096,46|
+——————————————–+———————-+
| Regione Sicilia | € 2.896.263,53|
+——————————————–+———————-+
| Regione Toscana | € 6.559,55|
+——————————————–+———————-+
| Regione Veneto | € 29.296,89|
+——————————————–+———————-+
| Totale | € 3.699.542,92|
+——————————————–+———————-+

Piano Nazionale Anticorruzione Università

Giovedì 21 dicembre, alle ore 11.30 presso il Salone dei Ministri del Miur, in viale Trastevere 76/a, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone presenteranno le novità contenute nell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Anac il 22 novembre scorso.


Università, Fedeli e Cantone hanno presentato
Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

(Roma, 21 dicembre 2017) Oggi, presso il Salone dei Ministri del Miur, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, hanno presentato le novità contenute nell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Anac il 22 novembre scorso. Erano presenti anche Marco Mancini, Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del Miur, e Francesco Merloni, Consigliere Anac.

“Nel Piano appena varato, per la prima volta nella storia, – ha dichiarato la Ministra Fedeli – è presente una corposa sezione dedicata agli Atenei. Si tratta di una scelta precisa che si aggiunge a quelle del rilancio e dell’innovazione del nostro sistema universitario e della ricerca portate avanti negli ultimi mesi. Quello che abbiamo presentato oggi è un ulteriore tassello, quello etico. Il tassello che riguarda la trasparenza e l’assunzione di responsabilità nei procedimenti amministrativi. È un punto fondamentale su cui abbiamo lavorato coinvolgendo tutti i soggetti interessati, nel rispetto dell’autonomia degli Atenei. Proprio considerando la delicatezza delle funzioni di vigilanza da parte del Ministero nei confronti delle autonomie universitarie e, al tempo stesso, ben consapevole della necessità di dare immediato riscontro alle raccomandazioni dell’Anac, già diverso tempo fa ho annunciato la mia precisa intenzione di trasferire i contenuti dell’Aggiornamento del PNA in quello che, tecnicamente, si definisce un ‘Atto d’indirizzo’ rivolto alle Università. I tecnici del Ministero sono già al lavoro in queste settimane. Intendo emanarlo prima possibile. Siamo di fronte a un fatto storico”.

“Il Piano di prevenzione della corruzione – ha affermato il Presidente Cantone – non nasce dall’idea di bloccare la corruzione dal punto di vista penale: serve a garantire una regolarità nello svolgimento dell’amministrazione attiva dell’Università per evitare che si verifichi qualunque tipologia di situazioni patologiche. Situazioni patologiche che non necessariamente arrivano a essere corruzione. E ovviamente è stato elaborato tenendo conto delle novità legislative e delle realtà legislative esistenti. Il Piano fornisce delle indicazioni che sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione. Le misure sono raccomandazioni, perché nessuno vuole mettere in discussione il principio dell’autonomia e della libertà universitaria che, oltre ad essere un valore costituzionale, riteniamo sia un valore culturale fondamentale nella democrazia. Nell’ambito della discrezionalità amministrativa ci possono essere, però, dei suggerimenti che possono essere adottati: quelli presentati oggi sono stati individuati a seguito di un lunghissimo confronto portato avanti dal tavolo di lavoro deputato alla preparazione del Piano. Piano che poi è stato oggetto di un’ampia consultazione. Ci auguriamo che questo possa essere uno strumento utile per aprire un dibattito che provi a dare degli input positivi agli Atenei. L’idea è quella di valorizzare la parte migliore dell’Università, consentendo, attraverso specifiche misure, di intervenire su quegli snodi di criticità che purtroppo in alcuni casi si sono manifestati”.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), contenente una sezione apposita dedicata alle “Istituzioni Universitarie”. Ricerca, didattica, governance, reclutamento, valutazione, terza missione: ognuna di queste sezioni del documento contiene raccomandazioni specifiche. Queste presuppongono, a loro volta, tre tipi fondamentali d’intervento: legislativo, amministrativo rimesso agli Atenei e amministrativo/ordinamentale rimesso al MIUR.

Le misure, sia pure suggerite e non imposte, nascono dall’analisi dei rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni considerate. Il PNA è infatti considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni: rimane a quest’ultime la piena responsabilità di individuare e declinare queste ed altre misure nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi.

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017, n. 1007

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017

Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01042)

(GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 9)

Nota 20 dicembre 2017, AOODGCASIS 3015

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
LORO SEDI
E, p.c.
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
SEDE

Nota 20 dicembre 2017, AOODGCASIS 3015

Oggetto: Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

Fare Scuola

Fare Scuola
L’impegno del Governo per il miglioramento del patrimonio scolastico in Italia

#ItaliaSicura EdiliziaScolastica
Presidenza del Consiglio dei Ministri


Edilizia scolastica, presentazione libro a Palazzo Chigi con Fedeli, Boschi e Galimberti. In arrivo nuovi interventi per l’antisismica

Il 19 dicembre 2017, presso la sala stampa di Palazzo Chigi, la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e la coordinatrice della Struttura di missione per l’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio Laura Galimberti hanno presentato in conferenza stampa il libro “Fare scuola. L’impegno del Governo per il miglioramento del patrimonio scolastico in Italia”. Il volume illustra risorse e attività promosse dai governi Renzi e Gentiloni in materia di edilizia scolastica.

“Per l’edilizia scolastica in questi ultimi quattro anni ˗ ha dichiarato la Ministra Fedeli ˗ è stato fatto quanto mai prima: sono stati investiti oltre 10 miliardi, è stato attivato un Osservatorio dedicato, è stata creata una Programmazione unica, ovvero un elenco di priorità effettive sulle quali intervenire, è stata resa pubblica un’Anagrafe contenente i dati riguardanti gli istituti frequentati dalle nuove generazioni. Tutto quello che è stato fatto è un’ottima pratica politica del sistema Paese. Abbiamo fatto delle scelte importanti non solo per mettere in sicurezza gli edifici, ma anche per innovare gli ambienti educativi. Scelte e azioni concrete che mettono al centro le nostre giovani e i nostri giovani. E con essi lo sviluppo del Paese a partire dal sistema di istruzione e formazione. Ci siamo presi una responsabilità precisa. Ci siamo presi un impegno e l’abbiamo portato avanti passo dopo passo con determinazione, creando condivisione, comunanza di intenti e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti a vario titolo”.

Stamattina la Ministra Valeria Fedeli ha annunciato, inoltre, gli interventi in materia di edilizia scolastica che verranno messi in atto a partire da oggi. Dopo la firma del riparto regionale delle risorse (oltre 1,058 miliardi di euro) per l’antisismica nei Comuni, avvenuta lo scorso 22 novembre, è stato infatti sottoscritto l’elenco dei Comuni beneficiari associati a quel riparto, sulla base delle programmazioni regionali che nel frattempo, nonostante i tempi stretti, sono state definite. Inoltre, è stato firmato oggi il decreto di accertamento di ulteriori 134 milioni della programmazione BEI 2015 che consentirà di autorizzare già a gennaio circa 150 nuovi interventi: “Il monitoraggio efficace – ha sottolineato la Ministra – permette di poter reinvestire ogni anno una quota parte rilevante delle risorse investite a vantaggio di ulteriori scuole. Si tratta di un decreto molto atteso per gli scorrimenti di graduatoria”.

Infine, è stato annunciato il piano stralcio per l’Abruzzo, derivante dal sisma del 2009. Un lavoro imponente fatto in collaborazione con la Struttura di missione per il sisma in Abruzzo presso la Presidenza e con gli Uffici speciali per la ricostruzione. Si tratta di 147 milioni per 86 interventi strategici che consentiranno di ridare vita a piccoli centri.

Modifiche al DLvo 81/08 in 7a Camera

Il 25 ottobre, l’8, il 15, il 22 ed il 29 novembre, il 13 dicembre le Commissioni 7a e 11a riunite esaminano le proposte di legge di modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ( C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci)

L’11, il 18 e 25 luglio, l’1 agosto, il 6 ed il 21 settembre la 7a Commissione della Camera svolge audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”

Il 5 luglio la 7a Commissione della Camera esamina i DdL per la “Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”

Memory Safe: la cultura della sicurezza

“Memory Safe: la cultura della sicurezza”
Roma, 12 dicembre 2017, ore 10,30
Acquario Romano
Piazza Manfredo Fanti, 47

Il 12 dicembre l’Indire organizza a Roma il convegno “Memory Safe: la cultura della sicurezza”, un incontro-dibattito sul tema dell’educazione alla prevenzione e alla sicurezza nelle scuole italiane. Nel corso della giornata verranno presentati i risultati del progetto Memory Safe.

All’evento parteciperanno i Sottosegretari di Stato, Vito De Filippo, al Ministero dell’Istruzione, Luigi Bobba, al Ministero del Lavoro, e Davide Faraone, al Ministero della Salute. Introdurrà i lavori il Direttore Generale dell’Indire, Flaminio Galli. Presenti anche i rappresentanti di Confindustria e Anmil, insieme ai maggiori esperti a livello nazionale in materia di sicurezza e prevenzione.


La sicurezza nasce a Scuola

Oltre 43mila studenti coinvolti nel progetto Memory Safe sulla prevenzione

ROMA, 12 DICEMBRE 2017 – Partire dalla scuola per educare le future generazioni alla cultura della sicurezza, della prevenzione e della salute. Con questo obiettivo, oggi 12 dicembre, si è svolto a Roma il convegno “Memory Safe: la cultura della sicurezza”, alla presenza rappresentanti del governo. Il dibattito, moderato dalla giornalista Maria Concetta Mattei, è stato introdotto dal Direttore Generale di Indire, Flaminio Galli, e ha visto la partecipazione di Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Franco Bettoni, Presidente Nazionale ANMIL, Fabio Pontrandolfi, Area Lavoro e Welfare di Confindustria, Michele Lepore, Docente di Diritto della sicurezza sul lavoro alla Sapienza Università di Roma.

La riflessione è partita dagli ultimi dati dell’INAIL che evidenziano come in Italia nel 2016 si siano registrati 641.345 infortuni sul lavoro, 16.557 malattie professionali e 1.104 vittime derivanti dagli incidenti. A livello europeo, secondo una ricerca dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) realizzata con altri partner stranieri, il costo stimato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sostenuti dai paesi dell’Unione è pari a 476 miliardi di euro all’anno, che equivale al 3,3% del PIL Europeo.

«È necessario investire con forza sull’educazione culturale delle nuove generazioni – ha dichiarato il Direttore Generale di Indire, Flaminio Galli per migliorare le condizioni di sicurezza e salute nel lavoro e nella vita. Infatti, nonostante vi siano norme, controlli e sanzioni severissime, gli incidenti e le malattie professionali non diminuiscono in maniera evidente. Dobbiamo spostare l’attenzione dal “dopo”, quando il danno è fatto, al “prima”, con la prevenzione. Possiamo farlo – ha continuato Galli – solo investendo sulla cultura della sicurezza e dando al giovane, al futuro lavoratore, la sensibilità, la conoscenza e la consapevolezza del rischio. Cultura, sicurezza e lavoro devono viaggiare insieme».

Nel corso della giornata sono stati presentati i risultati del progetto Memory Safe. L’iniziativa, grazie agli strumenti introdotti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (Legge 81/2008), ha rappresentato una grande occasione per diffondere le buone pratiche in tema di prevenzione e cultura della sicurezza, con un impatto su oltre 43 mila studenti, 3100 docenti e 2.175 classi nelle scuole italiane.

Nel pomeriggio sono stati premiati gli istituti scolastici che hanno partecipato a Memory Safe. Dal 2015 a oggi, grazie a un finanziamento del Ministero del Lavoro, Indire ha assegnato 4 milioni di euro a 1342 soggetti, tra scuole, enti e associazioni di categoria, selezionando 41 progetti tra 203 candidature finanziabili.

Nota 12 dicembre 2017, AOODPIT 2379

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
All’Ufficio speciale di lingua slovena
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche. Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale


Art. 19 bis decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

giornatanazionalesicurezza

Edilizia scolastica, il 22 e 23 novembre la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole
Evento a Roma con la Ministra Fedeli

Due giorni di eventi, attività didattiche, occasioni di discussione e di sensibilizzazione, organizzati dalle scuole sui temi della sicurezza nell’edilizia scolastica, della prevenzione dei rischi e della sostenibilità. Il 22 e 23 novembre torna a svolgersi in tutta Italia la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, introdotta dalla legge 107/2015 (la Buona Scuola).

“È fondamentale che una corretta azione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza inizi dalle singole scuole – dichiara la Ministra Valeria Fedeli – , con la promozione di iniziative per la conoscenza dei rischi realizzate in collaborazione con il proprio territorio, diffondendo un messaggio concreto su come la sicurezza debba essere un diritto di tutte e tutti. Confrontarsi con esperti, organizzare eventi e iniziative, conoscere di più le nostre scuole, ottenere informazioni sulle strutture, sulle competenze e sulle procedure può contribuire a creare una cultura della sicurezza”.

Tutte le scuole sono invitate, quindi, a organizzare attività sui temi dell’edilizia scolastica, in sinergia con il territorio, durante le attività scolastiche o extra scolastiche, e a comunicare le proprie iniziative sulla pagina web dedicata, accessibile dal sito internet del Miur:
www.istruzione.it/edilizia_scolastica/giornata_sicurezza2017.shtml. Mentre a Roma si terrà un evento nazionale con la Ministra Fedeli in cui saranno messi in mostra i 51 progetti vincitori del concorso #ScuoleInnovative.

Anche quest’anno l’iniziativa viene promossa dal Miur, in collaborazione con la Struttura di missione per l’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con tutti gli enti aderenti e con INDIRE, INAIL, Cittadinanzattiva, Legambiente, Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, Associazione Vittime della scuola, ANMIL, Save the Children e Croce Rossa.

Inoltre, gli istituti che aderiscono alla Giornata nazionale, segnalando il proprio evento, possono partecipare alla caccia al tesoro on line sui temi della sicurezza e al concorso #giornatadellasicurezza. Tutti i dettagli per partecipare sono nel Regolamento pubblicato sul sito. Le tre migliori attività e i migliori eventi realizzati dalle scuole e documentati attraverso un videoclip della durata massima di 180 secondi, da produrre secondo le modalità indicate nel Regolamento, riceveranno un contributo rispettivamente di 15.000 euro per la prima classificata; 12.000 euro per la seconda; 10.000 euro per la terza, da utilizzare per la riqualificazione di uno spazio all’interno del proprio istituto.

Le scuole potranno sviluppare liberamente le proprie attività. In ogni caso, per agevolarne l’ideazione, anche quest’anno viene fornito un kit con alcune indicazioni, proposte e spunti utili. Ad esempio, tra le molte opzioni, può essere utilizzato il modello TED, organizzazione di brevi interventi sui temi della sicurezza degli edifici e dei rischi del territorio; oppure eventi in cui le scuole illustrano le proposte per la sicurezza contenute nel proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa; collegamenti, per esempio attraverso la piattaforma di e-Twinning, con scuole europee che abbiano maturato particolari esperienze sui temi della sicurezza; o ancora creazione di profili Facebook, Twitter, Instagram, per condividere opinioni in tempo reale con attori del territorio, famiglie, istituzioni o altre scuole; raccontare i dati sulla sicurezza della propria scuola tramite Open Data; organizzare Flash mob e molto altro.

Sul sito internet sarà pubblicata una mappa interattiva che rappresenterà graficamente e in tempo reale la partecipazione degli istituti e le loro iniziative.

La Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole sarà anche l’occasione per premiare gli istituti che hanno ben rappresentato i temi della sicurezza partecipando al concorso dello scorso anno, i cui lavori saranno pubblicati sulla pagina web della Giornata nazionale.

Giornata della mobilità in sicurezza

MIUR-ACI-INDIRE: INSIEME PER LA SICUREZZA STRADALE

“Giornata della mobilità in sicurezza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie”

 

Giovedì 16 novembre 2017

 

Centro di Guida Sicura ACI-SARA e Centro Congressi

Vallelunga, via Mola Maggiorana 4/6

Campagnano di Roma (RM)

 

Ore 9,00

Arrivo dei pullman

 

Ore 9,00/11,00 e 11,00/13,00

Formazione per i bambini 6/11 anni presso il Centro Congressi

 

Ore 9,30/11,00 e 11,30/13,00

Formazione per i ragazzi 14/18 anni presso il Centro di Guida Sicura

 

Ore 11,15

Indirizzi di saluto di:

 

Gabriele TOCCAFONDI

Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Francesco TUFARELLI

Segretario Generale ACI

 

Giuseppina FUSCO

Vice Presidente ACI e Presidente AC Roma

 

Giovanni BIONDI

Presidente Indire

 

Ore 12,00

Servizio fotografico e video

Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

Gli emendamenti in materia di uscita autonoma

di Cinzia Olivieri

 

Sono stati presentati gli emendamenti al disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili». Tra i numerosi proposti, quelli in materia di uscita autonoma degli alunni da scuola.

Non può dubitarsi si tratti di esigenza indifferibile a seguito del vero e proprio panico generalizzato determinato dall’ordinanza della Cassazione – terza Sezione Civile – n. 21593/2017, la quale, per la precisione, ha respinto tanto il ricorso principale proposto in sede civile dal MIUR quanto quello incidentale dei familiari del minore che aveva perso la vita all’uscita da scuola, investito da un autobus di linea e relativamente al quale tragico evento le sentenze di condanna, sia in sede penale che civile, erano state pronunciate diversi anni addietro.

Inutile rilevare che nel caso di specie non ricorreva alcun caso di “uscita autonoma”.

Anzi, l Tribunale, già con sentenza 654 del 2009, aveva dichiarato che la responsabilità del sinistro era da ascriversi per un residuo 20% al Ministero, sulla base di quanto emerso nel processo penale, svolto sui medesimi fatti a carico dell’insegnante dell’ultima ora e della preside nel corso del giudizio civile, “perché ai sensi dell’articolo 3 del regolamento d’istituto non doveva essere interrotta la vigilanza della scuola fino all’affidamento dei minori al personale di trasporto o, in mancanza di questo, a soggetti pubblici responsabili. Nel caso di specie invece i ragazzi appena usciti dalla scuola sarebbero stati lasciati liberi sulla strada pubblica.

Sebbene dunque palesemente non sussistesse alcuna autorizzazione all’uscita in autonomia, ma piuttosto fosse stato riscontrato un caso di difetto di vigilanza in contrasto ad una obbligazione contrattuale, improvvisamente le pratiche consolidate delle scuole sono state messe in crisi, così che timori sempre più diffusi hanno portato tantissimi istituti scolastici a richiedere la necessaria riconsegna del minore ai genitori, quanto meno fino a tutta la secondaria di primo grado.

Si è fatto richiamo, tra l’altro, anche all’art. 591 c.p., sebbene non ricorresse abbandono ed il limite dei 14 anni imporrebbe la presenza dei genitori di fatto quanto meno fino al primo anno della secondaria di secondo grado.

Comunque sembra ormai che l’unica soluzione sia di natura normativa.

Sulle proposte di seguito riportate, di emendamento al cd. “Decreto Fiscale”, si fondano quindi le speranze di risoluzione della questione:

Proposta di modifica n. 19.0.2 al DDL n. 2942

19.0.2

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI,CASSON

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma ed indipendente del minori dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell’orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all’interno dei suddetti locali.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 dev’essere confermata all’inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.
  3. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell’Istituto scolastico.
  4. Al fine dell’esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l’Istituto scolastico deve rifiutare l’autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizza ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autoresponsabilizzazione del minore stesso».

Proposta di modifica n. 19.0.3 al DDL n. 2942

19.0.3

MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
  2. L’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima, anche autonoma, sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».

 

Proposta di modifica n. 19.0.4 al DDL n. 2942

19.0.4 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

  1. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, l’uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l’uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42″».

Avviso 6 novembre 2017, AOODGEFID 37009

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

Avviso 6 novembre 2017, AOODGEFID 37009

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole 22 novembre 2017

L’uscita da scuola dei ragazzi della secondaria

L’uscita da scuola dei ragazzi della secondaria

di Giuseppe Guastini

 

Le recenti prese di posizione ministeriali sulle restrizioni all’uscita dei ragazzi della scuola sec. 1° grado sono l’occasione per tornare a ragionare sul quadro normativo che disciplina la figura dell’alunno minore e pensare a possibili aggiornamenti.
Personalmente ho esaminato tre diverse fonti normative:
1) i codici civile e penale, segnatamente l’Art. 2048 CC, l’Art. 591 CP e la giurisprudenza collegata;
2) la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’assemblea generale
ONU del 1989 e recepita dallo stato italiano;
3) Lo statuto dello studente, DPR 249/1998 con le modifiche del DPR 237/2007.
L’impressione che ne ho tratto è quella di un quadro incoerente e contraddittorio.

L’ALUNNO MINORE NEI CODICI CIVILE E PENALE
Il codici italiani e la giurisprudenza collegata trattano l’alunno minore più o meno come un incapace assoluto e configurano l’intera materia nella forma della “colpa” e della “responsabilità” in capo ai docenti (vigilanza di prossimità) e al dirigente scolastico (vigilanza organizzativa).

Art. 2048 del Codice Civile
Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
…I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi…nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

 

Ancora più categorico è l’Art. 591 del codice penale che equipara il minore di anni 14 alla “persona incapace”:
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni…

 

Come si vede anche dal lessico (i docenti sono chiamati “precettori”) la norma del CC è piuttosto datata, risalente probabilmente ai primi decenni del ‘900. E’ anche probabile che nella formulazione il Legislatore sia stato influenzato dal fatto che la scuola di massa di allora era soprattutto la scuola elementare e la grandissima maggioranza degli alunni andava dai 6 ai 10 anni, situazione che lo ha indotto ad instaurare una tutela assoluta. Ma la condizione dell’incapacità totale può essere generalizzata anche ai ragazzi della secondaria di oggi? Sfortunatamente, in assenza di aggiornamenti e malgrado una certa indulgenza da parte dei singoli giudici, la disciplina (come per molti edifici scolastici) resta ancora quella di allora, con la differenza che a ricadere entro le previsioni dell’Art. 2048 sono oggi anche milioni di ragazzi over 11.

L’ALUNNO MINORE NELLA CONVENZIONE ONU E NELLO STATUTO DELLO STUDENTE Leggendo le norme più moderne che incidono e definiscono il profilo dello studente si ricava un’impressione totalmente diversa: lo studente, ancorché minore, è considerato soggetto capace ed autonomo, titolare di diritti, doveri e responsabilità.

Ecco alcuni stralci tratti dalla Convenzione ONU:
Art. 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente
la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

Art.14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi
pacificamente.
1.
Art. 29
1. d) …preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi… .

Non meno divergenti, rispetto al paradigma dell’incapacità idiomorfa, risulta lo “Statuto dello studente” (DPR 249/1998 con le modifiche del DPR 237/2007):

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
2. La scuola è una comunità di dialogo… In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno…
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione…quale che sia la loro età e condizione…

Art. 2 (Diritti)
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola… Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative…
8.
b) …offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Art. 3 (Doveri)
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

“Art. 4 (Disciplina).
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

Non trovate che, almeno in termini di capacità ed autonomia (e vigilanza), il quadro normativo dovrebbe essere armonizzato e revisionato? Sfortunatamente a determinare il regime sanzionatorio e le posizioni MIUR non sono le norme contemporanee ma quelle più arcaiche.
In Svizzera l’uscita autonoma dalla scuola è fatto normale ed ordinario: diversamente rispetto all’Italia, la capacità di agire in autonomia è caratteristica propria del ragazzo, salvo che si provi il contrario (i ragazzi svizzeri sono più maturi di quelli italiani? Oppure, ad essere più maturo, è il Legislatore?).

Uscita autonoma: leggi reali e presunte e nuove soluzioni normative

Uscita autonoma: leggi reali e presunte e nuove soluzioni normative

di Cinzia Olivieri

 

Poiché sembra ormai che solo una soluzione normativa possa fornire idonea risposta all’uscita autonoma, mentre dilaga il panico e si vaga nel buio alla ricerca di rassicurazioni, giunge una nuova proposta legislativa.

Annuncia infatti l’on. Malpezzi, anche attraverso il profilo facebook, una proposta di legge (un articolo costituito da due comma) che riconosce la possibilità ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione”, di autorizzarne l’uscita autonoma esonerando così la scuola dall’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione del primo comma è dunque funzionale all’esonero di responsabilità per il personale scolastico previsto al secondo.

Essendoci ancora margini temporali per effettuare un aggiustamento, si evidenziano nella formulazione del testo alcuni aspetti da chiarire: perché si esclude una ipotesi di responsabilità per gli ultra quattordicenni (considerato che trattasi comunque di minori)? Da quale età minima può essere consentita l’autorizzazione? La valutazione è rimessa alla sola famiglia? E se vi sono situazioni di pericolo non considerate dalla famiglia? Fino a che punto si estende l’esonero di responsabilità del personale scolastico in relazione alle norme civili e penali vigenti?

Diventa necessario allora soffermarsi sulla tanto richiamata sentenza della Cassazione,Sezione I, del 30 marzo 1999, n. 3074, che legge non è (come anche la recente ordinanza della Cassazione – terza Sezione Civile – n. 21593/2017) ma costituisce un mero precedente autorevole relativo al caso concreto sottoposto all’esame del Giudicante.

Ebbene, il fatto storico riguarda uno studente minorenne (ma, attenzione, frequentante un istituto tecnico statale), lasciato uscire anticipatamente, cioè prima del previsto termine delle lezioni, con tutta la classe per l’assenza dell’insegnante dell’ultima ora, accoltellato durante il rientro da giovani rimasti ignoti.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1992 (perciò oltre 20 anni fa…sebbene nel mentre non si è invocata così forte una norma che disciplini la questione) aveva condannato l’Istituto, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, sul presupposto che “grava sull’istituto scolastico il dovere di sorvegliare gli allievi minorenni per tutto il tempo in cui sono affidati e fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro”.

Si rilevava inoltre ad abundantiam che all’assenza dell’insegnante doveva ovviarsi in casi estremi con il ricorso al personale ausiliario o anche accorpando più classi ma ovviamente mai lasciando uscire gli alunni per decisione unilaterale prima della fine dell’orario scolastico. Per l’effetto si era realizzata da parte della scuola una sorta “di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui, perché l’evento è stato reso possibile anche per l’imprudenza e la violazione di norme da parte dell’amministrazione scolastica”. Invero “il ferimento si era verificato in un quartiere periferico privo di case e in cui episodi del genere … erano abbastanza frequenti” e “non si sarebbe verificato se non fosse stato violato il dovere di vigilanza, in quanto, come accadeva tutti i giorni, il ragazzo alla fine delle lezioni sarebbe stato prelevato dalla madre che aveva manifestato appunto il timore che il figlio potesse essere aggredito fuori delle scuola”.

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso formulati dall’amministrazione, affermando che “in conformità con l’orientamento costante di questa Corte (Cass. 5424/86, 18 maggio 1982, Albano), il principio generale, che l’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro.” L’adempimento di tale “dovere di sorveglianza degli alunni minorenni, dunque anche ultraquattordicenni, “resta di carattere generale e assoluto, tanto che, come ritenuto dalla citata sentenza n. 5424/86, non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile”.

Dunque ci troviamo dinanzi al caso di uno studente minorenne che durante il servizio scolastico, quindi durante il tempo il cui il minore era affidato alla vigilanza della scuola e prima che questo potesse dirsi terminato, era stato fatto uscire anticipatamente, senza così realizzare le condizioni per il passaggio di responsabilità “almeno potenziale” dalla scuola al genitore, il quale “ogni giorno andava a prelevare il figlio a scuola proprio perché temeva che potesse essere oggetto di aggressioni”. La scuola non ha quindi rispettato la scelta educativa della famiglia in merito al rientro.

Tanto dovrebbe servire anche a far maggiore luce sull’aggettivo “potenziale”, anche perché la Cassazione non entra nel merito se sia legittima o meno l’uscita autonoma di un minore.

Pertanto in sintesi e riguardo alla proposta summenzionata

  • La responsabilità si estende ai “minorenni” e non si limita ai minori di 14 anni.

La capacità di intendere e volere (art. 85 c.p.) richiesta per l’imputabilità si acquisisce con la maggiore età. Ne può tuttavia essere valutata la sussistenza nel maggiore degli anni 14 (art. 98 c.p.). In considerazione della incapacità è punito chi lascia in condizioni di abbandono un minore di anni 14 (art. 591 c.p.). Nessuna delle norme summenzionate vieta l’uscita autonoma di un minore né ravvede in essa automaticamente una condizione di abbandono, che va accertato. Ma, come detto, gli obblighi di vigilanza sono connessi alla minore età (si veda anche art. 2048 c.c.) e non necessariamente al superamento degli anni 14. Anzi, con la sentenza 11751/2013 la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità anche in caso di studente maggiorenne.

  • Nel caso di specie si tratta di una uscita anticipata in condizioni di pericolo ed in contrasto con le scelte educative delle famiglie. Le modalità di uscita vanno concordate e valutate anche dalla scuola. La responsabilità non sarebbe esclusa comunque a priori dalla norma proposta, che non supera le questioni oggi poste con riferimento alle norme civili e penali, specie se la valutazione della pericolosità è rimessa ai soli esercenti la responsabilità sul minore. Il riferimento alla sentenza della Cassazione del 1986 è chiaro. Laddove anche il genitore autorizzasse l’uscita autonoma in condizioni di evidente pericolosità la scuola non si liberebbe dalla responsabilità. Pertanto la scuola non potrebbe autorizzare l’uscita autonoma allorquando il genitore chiedesse di “lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo”. Ciò non rende inutilizzabile ogni “liberatoria” ma quella che non preserva il minore.

Questi sono alcuni degli aspetti più critici.

Le disposizioni civili e penali richiamate non vietano l’uscita autonoma ma affermano un principio incontestabile: del minore è responsabile il genitore o il personale scolastico in orario di servizio.

Ciò posto, considerato che una modifica normativa richiede i necessari tempi di approvazione, la questione attiene alla responsabilità e non può risolversi con generalizzazioni e senza la necessaria condivisione con le famiglie.

Abbiamo gli strumenti: regolamento e patti di corresponsabilità a cui però non diamo adeguata importanza, pur avendo natura contrattuale.

Vorrei rammentare che già nel 1995, la carta dei servizi scolastici parlava di “contratto formativo” chiedendo ai genitori di: esprimere pareri e proposte e collaborare nelle attività.

Autonomia è responsabilità.