Giannini: ecco perché passare al digitale conviene

da La Tecnica della Scuola

Giannini: ecco perché passare al digitale conviene

Il Miur ha dismesso ben 36 chilometri di archivi cartacei, trasformandoli in file digitali o in mostre. E risparmando in tal modo 400mila euro l’anno.

A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, inaugurando il 23 febbraio, al complesso del Vittoriano a Roma, la mostra dal titolo “Le scuole raccontano l’Italia. Memoria e futuro dell’Istruzione”.

Giannini ha parlato di “un’operazione culturale” davvero “straordinaria perché parte da un’esigenza di razionalizzazione di costi del Miur. Ma per una volta la spending review consente di offrire una proposta culturale preziosa e importante che parte oggi e proseguirà nei prossimi mesi. Avevamo 36 km di archivi cartacei collocati in una serie di capannoni a Fiano: 400.000 euro l’anno di costi, tra affitto e utenze, che sono diventati ‘la scuola che racconta il Paese’, da fine ‘800 a oggi”.

I documenti conservati nei capannoni, infatti, sono stati analizzati, selezionati, catalogati negli ultimi mesi (per poi essere digitalizzati) e una parte di questi resterà in esposizione al Vittoriano fino al 24 marzo.

In seguito i materiali storici e di maggior pregio saranno accolti in una mostra permanente al Miur, ma potranno essere utilizzati anche per mostre temporanee sul territorio.

“Il progetto prevede una piattaforma digitale che possa valorizzare e far conoscere anche il patrimonio di altre istituzioni come l’Indire e l’Invalsi”, ha spiegato il ministro soffermandosi sul valore che tanti documenti hanno per una lettura più puntuale del presente.

“I dati sulla progressiva alfabetizzazione del Paese, sull’università ad esempio – ha osservato – vanno tenuti ben presenti quando si parla come si fa ora di calo di iscrizioni e basso numero di laureati. Va considerato il delta di crescita che si è stabilizzato nel decennio scorso”.

Il percorso espositivo del Vittoriano prevede, oltre a documenti originali, fra cui antiche nomine e fascicoli del personale, materiali filmici provenienti dalle Teche Rai e dall’Istituto Luce, dipinti e oggetti d’arte “d’arredo” del ministero dell’Istruzione.

I visitatori hanno la possibilità di visionare oggetti storici provenienti dalle scuole spiegati attraverso alcuni video realizzati dagli studenti. All’interno del percorso viene proiettato anche il promo del film in uscita “Registro di classe”, di Gianni Amelio.

Concorso insegnamenti nei licei musicali: chiariti i titoli d’accesso

da La Tecnica della Scuola

Concorso insegnamenti nei licei musicali: chiariti i titoli d’accesso

Sulla Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le nuovi classi di concorso. Grande curiosità destava come il Miur si sarebbe comportato per quelle materie che rappresentavano delle novità assolute e dove non vi sono ancora abilitazioni tramite i Tirocini Formativi Attivi.

Questo è il caso dei licei musicali, dove sono state introdotte nuove classi di concorso A-53, A-55, A-57, A-58, A-59, A-63. A-64 (ad esempio, la classe A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado sono in bando 593 posti).

La risposta viene dalla lettura delle NOTE del D.P.R. del 14 febbraio 2016, n 19, che danno la possibilità agli abilitati nelle vecchie classsi A031 (educazione musicale scuola superiore), A032 (educazione musicale scuola media) e A077 (strumento nella scuola media) di prendere parte alla procedura concorsuale.

Così si legge nella nota a) per la classe A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado: “fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077 in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.

Così la nota b) per la classe A-53 – Storia della musica: fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077, in possesso della laurea in Musicologia e beni musicali (LM-45) o titoli equiparati ai sensi del D.I. 9.7.2009.

Per la classe A-63 (nota a) – Tecnologie musicali, “fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o, A077 purché in possesso del Diploma accademico di II livello in Musica, scienza e tecnologia del suono, di cui al D.M. 462/03; o del Diploma accademico di II livello ad indirizzo tecnologico, di cui al D.M. n. 1 dell’8/1/2004; o del Diploma accademico di II livello “musica elettronica e tecnologie del suono” di cui D.M. 39 del 12/3/2007; o del Diploma di “Musica elettronica” (vecchio ordinamento); o di qualsiasi Diploma accademico di II livello (conservatorio) purché il piano di studio seguito abbia compreso almeno 36 crediti nel settore delle nuove tecnologie audiodigitali e/o della musica elettronica”.

E infine la nota a) per la classe A-64 -Teoria, analisi e composizione: fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o, A077 in possesso del diploma di vecchio ordinamento o di diploma accademico di II livello in: composizione; direzione di orchestra; organo e composizione organistica; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda.

Attenzione, però, gli insegnanti attualmente in servizio (in quanto utilizzati) nei licei musicali sono di ruolo per l’educazione musicale/strumento nelle scuole secondarie di primo grado e non potranno partecipare alla procedura concorsuale proprio perché a tempo indeterminato (si veda a tal proposito la lettera dei dirigenti dei licei musicali al Miur del 23 febbraio 2016).

Al loro posto andranno dunque, gli abilitati nelle classi A031, A032 e A077 che supereranno il concorso che verrà bandito entro la fine della settimana.

Tranne che non si trovi una specifica soluzione nella prossima sequenza contrattuale sulla mobilità riguardo i licei musicali, si creerà una situazione difficilmente districabile e il naturale contenzioso.

Nuove classi di concorso, occhio al piano di studi universitario e all’anno di laurea

da La Tecnica della Scuola

Nuove classi di concorso, occhio al piano di studi universitario e all’anno di laurea

Le nuove classi di concorso sono state approvate: in queste ore, centinaia di migliaia di docenti, di ruolo e precari, stanno spulciando le novità tra i tre allegati.

In attesa di approfondire i singoli casi, diciamo subito che per comprendere a pieno la corrispondenza tra titolo acquisito e nuova classe di concorso occorre fare molta attenzione alle indicazioni presenti nelle tre colonne centrali delle tabelle. Quelli, per intenderci, che hanno come titolo ‘Requisiti di accesso classi di abilitazioni’.

Ma anche alla colonna successiva, dove sono incluse le ‘Note’. Queste parti, suddivise per ogni singola classe d’insegnamento, contengono, infatti, la descrizione dei requisiti minimi indispensabili, a volte anche di titoli di studio congiunti necessari, per acquisire l’abilitazione in una specifica classe di concorso. Ad iniziare dall’anno di conseguimento del titolo di studio.

Facciamo un esempio pratico. Un laureato in Sociologia continua ad avere la possibilità di insegnare Matematica applicata nelle scuole superiori (la ex A048), oggi ridenominata “Scienze matematiche applicate” (A – 47). Ma il titolo deve essere necessariamente conseguito entro il 1982.

Diversamente, i sociologi che hanno acquisito la laurea subito dopo, entro però l’anno accademico 2000/2001, hanno la possibilità di insegnare la ex A036 (Filosofia, psicologia e Scienze dell’educazione) oggi diventata A – 18 (Filosofia e Scienze umane), a patto che “il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche ed uno di discipline filosofiche”.

Per sapere quali esami corrispondono a tali discipline, viene in soccorso la tabella A/1, pubblicata anch’essa in Gazzetta Ufficiale, dove si scoprirà che l’area pedagogica sarà “coperta” solo se il candidato avrà sostenuto almeno uno di questi esami accademici: Didattica generale, Pedagogia generale, Pedagogia sperimentale, Storia della pedagogia, Tecnologia dell’istruzione. La stessa verifica dovrà essere fatta dagli interessati per le altre discipline richieste.

Ovviamente, chi intende abilitarsi nella disciplina ed è sprovvisto di uno o più di questi esami, che per le lauree più moderne vanno associati anche ad un minimo di crediti (indicati sempre nella colonna ‘Note’ delle tabelle A e B), può tornare all’Università e chiedere di sostenerli con la modalità post-laurea (a pagamento). E questa regola vale per tutte le lauree.

Un altro esempio che possiamo fare per comprendere meglio le corrispondenze titolo-nuove classi di concorso è quello della A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado), la quale oltre ai laureati in Architettura possono insegnare anche coloro che hanno concluso il percorso universitario in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.

Costoro, tuttavia, come indicato nella colonna ‘Note’, hanno il vincolo di aver inserito nel piano di studi le seguenti discipline: “teoria delle forme, semiotica delle arti, fenomenologia degli stili, storia dell’arte (vedi Tab. A/1) e purché la laurea sia congiunta a diploma di maturità artistica o diploma di maturità d’arte applicata o diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione o diploma di maturità scientifica o diploma di liceo artistico (tutti gli indirizzi) o diploma di istituto tecnico (settore tecnologico – indirizzo Grafica e Comunicazione)”. Per accedere a questa abilitazione, insomma, non basta aver preso la laurea ma occorre aver conseguito anche un diploma di maturità specifico.

Sempre sulla nuova classe A – 01, la tabella contiene un’altra importante segnalazione (all’interno della colonna ‘Indirizzi di studi’): “è titolo abilitante per l’insegnamento della disciplina compresa nella classe di concorso anche l’abilitazione del pregresso ordinamento 25/A -“Disegno e storia dell’arte”. In pratica, tutti coloro che sono già in possesso di questa abilitazione, potranno accedere in modo automatico anche nella A – 01.

Quelli citati, sono solo alcuni dei tantissimi casi da approfondire: ogni aspirante docente o insegnante già di ruolo dovrà fare molta attenzione nell’associare il proprio titolo e piano di studi con le indicazioni contenute nella tabella. Perché anche un solo esame, se non sostenuto, può far decadere la domanda di accesso al Tfa o al passaggio di cattedra o di ruolo.

A breve, auspichiamo, il Miur dovrebbe fornire un motore di ricerca on line, dove ogni interessato potrà inserire il titolo di studio conseguito: ne scaturiranno le possibili abilitazioni all’insegnamento, con tutti gli eventuali vincoli. Nel frattempo, ognuno dovrà farlo prestando attenzione agli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio.

Cassazione: i picchetti sono reati

da tuttoscuola.com

Cassazione: i picchetti sono reati

Chi organizza un ‘picchetto’ davanti alla scuola, impedendo a compagni ed insegnanti di entrare per svolgere o seguire le lezioni, può andare incontro a una condanna per violenza privata e interruzione di pubblico servizio. Lo si evince da una sentenza con cui la quinta sezione penale della Cassazione, rigettando il ricorso di un giovane, all’epoca dei fatti non ancora maggiorenne, che era finito sotto processo per aver bloccato, assieme ad altri, le porte di un istituto scolastico di Mestre, impedendo l’entrata a chi non aderiva alla manifestazione in atto.

Al ragazzo, giudicato con rito abbreviato, il gup del tribunale dei minorenni di Venezia aveva concesso il perdono giudiziale, ma la difesa aveva comunque proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con una sentenza depositata oggi, ha rilevato che “l’impedimento frapposto dal ricorrente ai compagni di scuola e al corpo docente, ad entrare nell’edificio scolastico, rappresenta un di più rispetto all’impedimento o al disturbo del normale svolgimento delle lezioni“.

I giudici del merito, sottolinea la Cassazione, “non hanno affatto negato al ricorrente la titolarità del ‘diritto di sciopero’ (diritto peraltro difficilmente riconducibile alle situazioni soggettive ravvisabili in capo allo ‘studente’), di riunione o di manifestazione del pensiero“, ma hanno “chiaramente affermato in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, che lo stesso esercizio di diritti fondamentali, quali quello di sciopero, riunione e di manifestazione del pensiero, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti“.

Esattamente, continua la Corte, “come avvenuto nella specie, giacchè l’occupazione temporanea della scuola (per circa 2 ore), ha di fatto impedito ai non manifestanti di svolgere le consuete attività di studio per un tempo apprezzabile, con conseguente ingiustificata compressione dei loro diritti“. In sintesi,  “nessuna norma – concludono i giudici di piazza Cavour – “autorizzava l’imputato ad associarsi con altri studenti nella maniera da lui pretesa e a comprimere il diritto di coloro che volevano partecipare allo svolgimento delle lezioni o a rendere la prestazione lavorativa“.

Criteri per l’assegnazione del bonus. La proposta DiSAL-Diesse

da tuttoscuola.com

Criteri per l’assegnazione del bonus. La proposta DiSAL-Diesse

Le associazioni DiSAL e Diesse hanno elaborato una interessante proposta di criteri per l’assegnazione del bonus annuale prevista dalla legge 197/2015. Tali criteri dovranno essere stabiliti dal Comitato di valutazione istituito in ciascuna istituzione scolastica. Ne riportiamo una sintesi qui di seguito, ricordando che le tre aree dell’attività professionale del docente per le quali il Comitato è chiamato a definire i criteri da sottoporre al Dirigente scolastico sono:

1. la “qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti”;

2. i “risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche”;

3. le “responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

La versione integrale del documento può essere consultata sul sito DiSAL.

 

Premessa

La qualità dell’insegnamento, prima e principale “area” di ricognizione, è quella che presenta anche le maggiori difficoltà per l’identificazione di indicatori e descrittori consolidati, oggettivamente rilevabili e valutabili. In altri termini, è su questa voce – che possiamo condensare nel termine “reputazione docente” – che pesano la maggiore aleatorietà dei riferimenti (indicatori/descrittori), l’estrema individualità dei giudizi e la loro composita platea di soggetti implicati; una situazione complessa e variegata, che richiederebbe una base temporale estesa delle rilevazioni e una operazione accurata della loro selezione per poter dare indicazioni valutative affidabili e quindi utili. Proviamo quindi a fare una breve scheda su questo aspetto “reputazionale” dell’attività professionale del docente, richiamando in toto le avvertenze sopra elencate.

Scheda 1 – Qualità dell’insegnamento, reputazione del docente

Ipotesi di scheda di valutazione

Area A (max punti 45/100):

–   qualità dell’insegnamento – caratteristiche professionali ….. (max punti 15)

–   contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica ….. (max punti 15)

–   successo formativo e scolastico degli studenti ….. (max punti 15)

Area B (max punti 35/100):

–   potenziamento delle competenze degli alunni ….. (max punti 15)

–   innovazione didattica e metodologica ….. (max punti 10)

–   documentazione e diffusione delle buone pratiche ….. (max punti 10)

Area C (max punti 20/100):

–   responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico ….. (max punti 10)

–   formazione del personale ….. (max punti 10)

Scheda 2 – Criteri per la valorizzazione dei docenti

La scheda, molto articolata,  contiene numerosi indicatori e descrittori e può essere consultata al seguente link:

http://www.diesse.org/cm-files/2016/02/20/scheda-2-criteri-per-la-valorizzazione-dei-docenti-19-02-2016.pdf

Nota 24 febbraio 2016, AOODGOSV 2135

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritari
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della Provincia di BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di TRENTO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
Al Ministero della Difesa Stato Maggiore Esercito
ROMA
e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Al Capo di Gabinetto
SEDE
All’Ufficio Stampa
SEDE

Nota 24 febbraio 2016, AOODGOSV 2135

OGGETTO: Attività formative per il centenario della Grande Guerra proposte dallo Stato Maggiore dell’Esercito, anno scolastico 2015-16

24 febbraio Milleproroghe al Senato

Il 24 febbraio l’Aula del Senato approva definitivamente il Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Il 10 febbraio l’Aula della Camera, con 362 voti favorevoli, 187 contrari e un astenuto, ha votato la questione di fiducia sull’approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi dell’articolo unico del Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo approvato dalle Commissioni

L’8, 9 e 10 febbraio l’Aula della Camera esamina il Disegno di Legge di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 di Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

24 febbraio Formazione Commissioni Esami di Stato

Con Circolare Ministeriale 23 febbraio 2016, n. 2, il MIUR fornisce indicazioni circa gli adempimenti per la formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2015/16.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato con il modello ES-1 (mediante portale POLIS) possono essere trasmesse telematicamente dal 24 febbraio alle ore 14.00 del giorno 16 marzo 2016

Di seguito il calendario degli adempimenti previsti:

calendario