Archivi categoria: Note Avvisi Circolari

Nota 14 novembre 2012, Prot. MIURDGOS n. 7411

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA

UFFICIO II

 

Ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico

per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma

di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole

delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico

per la scuola in lingua tedesca

di Bolzano

 

Oggetto: Assegnazione del Premio “Ignazio Salvo – l’alunno più buono d’Italia” 2012

 

In data 10 novembre 2012, nell’aula Consigliare del Comune di Cerignola (FG), alla presenza di Autorità religiose e amministrative è stata consegnata l’onorificenza intitolata ad Ignazio Salvo “L’Alunno più buono d’Italia” all’alunno Vincenzo LOPEZ della Scuola Elementare “G. MARCONI” di Cerignola (FG).

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

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Ordine dei Padri Scolopi

Premio: “Ignazio Salvo”

L’ALUNNO PIU’ BUONO D’ITALIA

Convento di Santo Stefano

Via G.Giannini,1- 00010 Poli – Roma

Telf-Fax: 06.9551022 – 333.7371731

Oggetto: Premio “Ignazio Salvo” – L’alunno più buono d’Italia”

Sabato 10 Novembre 2012
nell’aula Consigliare del Comune di CERIGNOLA-FG alla presenza di Autorità
religiose e amministrative
la Commissione della Associazione
ha premiato l’alunno

– V I N CE N Z O  L O PE Z –

della Scuola Elementare “G. MARCONI”

scelto come

“L’Alunno più buono d’Italia”
per l’anno 2011 – 2012
38° della lunga lista degli “Alunni più buoni d’Italia”,

MOTIVAZIONE:

Piccolo grande ometto

Conosce il dare e non esige l’avere

Vivendo il proprio dolore, ha sollevato quello degli altri

Onorando se stesso con buon profitto scolastico.

IL PRESIDENTE
P. SANTINO MAIOLATI – Scolopio

 

Nota 13 novembre 2012, MIURAOODGOS Prot.n. 7349

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località  ladine
BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia
TRENTO
Agli Uffici territoriali degli U. S. R.
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie
del secondo ciclo di istruzione
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE
All’Ufficio Legislativo
SEDE
Al Capo del Dipartimento per l’Istruzione
SEDE

 

Oggetto: Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione. Rettifica.

 

In relazione alla nota dello scorso 29 ottobre, prot. AOODGOS 7029, con la quale si dava notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica recante “Esecuzione dell’intesa sulle indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana”, si precisa quanto segue.

Con Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19-10-2012, il decreto del Presidente della Repubblica è stato derubricato in atto avente natura amministrativa non regolamentare e, pertanto, il numero d’ordine 176, originariamente ad esso attribuito, deve intendersi espunto.

Il DPR 20-8-2012 conserva, comunque, immutata la sua efficacia nella versione che, ad ogni buon conto, si allega al presente comunicato.

Si precisa, altresì, che gli allegati, riferiti alle Indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica nei Licei, negli Istituti tecnici, negli Istituti professionali e nell’istruzione e formazione professionale regionale non sono stati interessati da alcuna rettifica.

 

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

Nota 13 novembre 2012, Prot.n. 7321

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

 

Oggetto: Determinazione compensi in materia di esami di Stato.

 

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito ai compensi da attribuire ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione:

Tenuto conto della vigente normativa in materia e, in particolare, del Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 e della nota prot. n. 7054 del 2 luglio 2007 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, nonché della necessità di contenere i costi relativi allo svolgimento degli esami, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Determinazione del compenso da attribuire ai commissari interni

Con riferimento all’articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale, si precisa che al commissario interno spetta un unico compenso forfetario qualora operi su un’unica commissione. Viene attribuito un ulteriore compenso aggiuntivo solo nel caso in cui il commissario interno operi su più commissioni e non anche nel caso in cui si trovi ad operare in entrambe le classi della medesima commissione.

Tempi di percorrenza

Si conferma quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale in merito alla individuazione dei tempi di percorrenza per l’attribuzione delle quote di compenso di cui al quadro B della Tabella 1. In ogni caso, non assumono alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l’espletamento dell’incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento, ecc.), dovendosi fare riferimento esclusivo ai tempi di percorrenza come individuati dal decreto interministeriale.

Esami preliminari

Non è previsto alcun compenso, a carico dello specifico stanziamento di bilancio, per l’effettuazione degli esami preliminari ai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche paritarie, analogamente a quanto avviene per le istituzioni scolastiche statali.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 12 novembre 2012, AOODGOS Prot. 7304

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento

All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

 

Oggetto: Premio Nazionale “Didattica della Scienza” – Edizione 2012 – I vincitori

 

Si è conclusa la selezione dei progetti che hanno partecipato al Premio Nazionale “Didattica della Scienza” per l’anno 2012. Con Decreto Dipartimentale n. 51 del 6 ottobre 2008, riconfermato per gli anni successivi, è stata costituita una Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti, presieduta dal Prof. Luigi Berlinguer – Presidente Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica – e composta da rappresentanti del MIUR, del mondo universitario, dell’editoria e del mondo della scuola. Dopo attenta analisi degli indicatori riportati nel bando, la Commissione ha riconosciuto come “esperienze significative” i seguenti progetti:

1° PREMIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: “Il sole in una stanza”- Istituto Comprensivo “Lugo1” di RAVENNA – Prof.ssa Giovanna FOSCHINI

1° PREMIO ISTRUZIONE TECNICA: “Bussola parlante”- Istituto Istruzione Secondaria Superiore “L. Da Vinci” di FIRENZE – Prof. Stefano LUCHI

1° PREMIO ISTRUZIONE LICEALE: “Sotto un’altra ottica: dal telescopio di Galileo alle nuove frontiere dell’ottica attiva e adattiva”- Liceo scientifico e linguistico statale di Ceccano – CECCANO (FR) – Prof.ssa Maria Rosaria DI SALVATORE.

Sono state riconosciute prodotti particolarmente interessanti le seguenti attività :

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

  • ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PIOLA” di Giussano (MB): “Pane, birra e fantasia” – Prof.ssa Claudia COLACITTI;
  • ISTITUTO COMPRENSIVO “CIARI” di Padova: “ Mostra: Dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo”- Prof.ssa Patrizia ANCONETANI.

    SEZIONE ITIS:

    • ITG “BELZONI-BOAGA” di Padova –- “Riqualificazione selettiva”- Prof. Maurizio CASARIN
    • IISS “SARROCCHI” di Siena – “Incontro tra scienza e tecnologia” – Prof.ssa Elisabetta FABBRI
    • ITIS “T. BUZZI” di Prato – “Progettazione e realizzazione di un arazzo tecnologico ” – Prof. Paolo CIPRIANI

    SEZIONE LICEI

    • LS “MAZZONE” di Roccella Jonica (RC) e PLANETARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA – “Scienza e Profezia” – Prof. Vincenzo CRISTINA
    • LS “ENRICO BOGGIO LERA” di Catania – “Alla scoperta dei polimeri” – Proff. L. Coniglione – G. Maugeri – R. Torrisi – Dott.ssa A. Corsaro.

La premiazione avverrà nell’ambito del Convegno “Orientainsegnanti” organizzato dal MIUR e da Confindustria Firenze, a Firenze il 15 Novembre 2012. Il programma dell’evento è allegato alla presente.

Con l’occasione si formulano vive congratulazioni alle istituzioni scolastiche, ai docenti e agli allievi coinvolti

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Carmela Palumbo

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Orientainsegnanti

15 novembre 2012

Palazzo Medici Riccardi – Sala Luca Giordano –

Ore 14,00 – 14,30
Accoglienza partecipanti – Welcome coffee

Ore 14,30 – Inizio lavori

Coordina
Claudio GENTILI – ViceDirettore Politiche industriali, Economia della conoscenza, Europa e Internazionalizzazione Confindustria

Saluti
Paola CASTELLACCI – VicePresidente Confindustria Firenze con delega all’education, formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico
Andrea BARDUCCI – Presidente della Provincia di Firenze
Angela PALAMONE – Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Imparare Lavorando, Lavorare Imparando

Interventi:

Gabriele POLI – Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze

Ermanno RONDI – Coordinatore Progetto Club dei 15

Stella TARGETTI – VicePresidente Regione Toscana con delega alla Scuola, Università e Ricerca

Carlo BARONE – Ricercatore Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli Studi di Trento

Scienza e Tecnologia per innovare l’insegnamento

Filmato “I mille mestieri della scienza”

Luigi BERLINGUER – Presidente Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e T ecnologica

Rodolfo ZICH – Presidente AICA
Alberto Felice DE TONI – Preside Facoltà di Ingegneria Università di Udine Nicola VITTORIO – Coordinatore Piano Lauree Scientifiche
Gloria BERNARDI – Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale Baccio da Montelupo

Premio Nazionale “Didattica della Scienza”

Premiazione degli insegnanti che hanno realizzato con la propria classe un’unità didattica laboratoriale nell’ambito delle discipline scientifiche e tecnologiche

Dibattito

Conclusioni

Carmela PALUMBO – Direttore generale DG per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica – MIUR

Fine lavori ore 17,30

Avviso 12 novembre 2012

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

 

Energia, ambiente, telerilevamento, beni culturali, tecnologie diagnostiche per il restauro, biotecnologie, telemedicina e, soprattutto, smart city: questi sono i temi del SIEE- Sino Italian Exchange Event 2012 che si terrà a Città della Scienza di Napoli il 19 e il 20 novembre.

Il 21 novembre, inoltre, la delegazione cinese parteciperà ad incontri istituzionali a Firenze, nell’ambito delle attività previste con Toscana Promozione.

Consolidato evento di scambi e ricerca partner fra i sistemi innovativi italiani e cinesi, quest’anno il SIEE – China-Italy Innovation Forum diventa uno degli eventi centrali della cooperazione italo-cinese, promosso direttamente dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, e dal Ministry of Science and Technology cinese (MOST) e fondato su un’ampia sinergia fra i principali attori dell’innovazione italiani e cinesi.

La manifestazione, che vede la presenza di una qualificata delegazione cinese di ca. 150 rappresentanti di aziende, istituzioni ed enti di ricerca, si articola in workshop e incontri business-to-business, e alcuni importanti eventi collaterali: il forum sulle smart city, promosso dall’ICE in collaborazione con ENEA, il workshop per l’attrazione di investimenti, promosso da Invitalia.

All’evento inaugurale parteciperanno – fra gli altri – il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo, il Sindaco di Napoli, l’Ambasciatore cinese in Italia, Ding Wei, e il Vicesindaco di Pechino.
La partecipazione ai B2B e ai forum è libera, previa iscrizione sulla piattaforma di matching, messa a disposizione dal nodo ENEA della rete Enterprise Europe Network
www.cittadellascienza.it/siee, link “ricerca partner”. Per info siee@cittadellascienza.it, tel 0817352455.

SIEE – China-Italy Innovation Forum Napoli, Città della Scienza, 19-20 novembre 2012

CALL FOR PARTICIPATION

Scadenza: 13 novembre 2012

Il 19 e 20 novembre 2012 alla Città della Scienza di Napoli si terrà il SIEE – China Italy Innovation Forum, salone di scambio tra sistemi innovativi.

Il 21 novembre, inoltre, la delegazione cinese parteciperà ad incontri istituzionali a Firenze e visite a distretti innovativi toscani, nell’ambito delle attività previste con Toscana Promozione.

Il SIEE – China Italy Innovation Forum si articola in workshop e incontri B2B programmati in anticipo sulla base di un’attività di matching svolta in Italia e in Cina, sia attraverso la costituzione di tavoli di lavoro nazionali, che tramite la piattaforma B2match messa a disposizione dall’Enterprise Europe Network (www.cittadellascienza.it/siee, link “ricerca partner”).

L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR e dal Ministry Of Science and Technology cinese (MOST) e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Regione Campania, Comune di Napoli e Provincia di Napoli, è fortemente focalizzato sulla promozione dei poli e distretti innovativi e sulle tecnologie e le applicazioni IT in settori prioritari per le smart cities – mobilità, edilizia, energia, servizi per il territorio, qualità della vita, beni culturali – nonché sul settore biomedicale.

Il SIEE – China Italy Innovation Forum si fonda su ampie e consolidate partnership, sia in Italia che in Cina; in Italia si è costituito un Comitato promotore e organizzatore, coordinato dalla Fondazione Idis-Città della Scienza, che vede presenti la rete European Enterprise Network, l’ICE – Agenzia nazionale per l’internazionalizzazione delle imprese italiane l’ENEA, il CNR, Invitalia, GSE – Gestore servizi energetici, Campania Innovazione, Toscana Promozione; si avvale inoltre della collaborazione dell’Agenzia per l’Innovazione, dell’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI), dell’Istituto Nazionale di Architettura e della rete BIC-Italia Net.

Da parte cinese, la rappresentanza all’evento è composta da enti ed istituzioni di livello nazionale, provinciale e municipale; da imprese, Science & Industry Park, Università e Centri di ricerca.

Il SIEE – China-Italy Innovation Forum è stato programmato nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale fra il MIIUR e il MOST, e vede come partner cinesi la rete dei centri di trasferimento tecnologico italo-cinesi, il BAST – Beijing Association for Science and Technology (ente della Municipalità di Pechino) e il Zhongguancun Science Park, il maggiore parco scientifico e tecnologico cinese.

All’evento prenderà anche parte una delegazione istituzionale e di aziende della Provincia dello Henan.

Partecipazione

La partecipazione al brokerage event, ai seminari e convegni è a titolo gratuito per gli operatori italiani, che potranno iscriversi e prenotare gli incontri attraverso la piattaforma web della manifestazione (www.cittadellascienza.it/siee, link “ricerca partner”).

Possono partecipare: imprese, università, enti di ricerca, associazioni e altri soggetti giuridici con sede in Italia.

I partecipanti avranno diritto a titolo gratuito a:

  • l’iscrizione nel data base per gli incontri B2B; sulla base delle richieste dei partecipanti

    cinesi verrà poi programmato il calendario degli incontri B2B;

  • l’interpretariato agli incontri B2B programmati;
  • l’inserimento della scheda aziendale nel catalogo on line del SIEE.

    Per la partecipazione al SIEE occorre caricare il profilo aziendale, in lingua inglese e secondo il format richiesto, sulla piattaforma B2B all’indirizzo www.cittadellascienza.it/siee, link “ricerca partner”, entro il 13 novembre 2012.

    Partner

    Le aziende ed enti che intendano invece aderire come partner dell’evento, usufruendo di uno spazio espositivo e altri servizi, possono contattare la Fondazione IDIS – Città della Scienza ai seguenti recapiti; ulteriori informazioni al proposito sono disponibili all’indirizzo: http://www.cittadellascienza.it/siee/

    Per ulteriori informazioni:

    siee@cittadellascienza.it

    tel. 081 7352455

Messaggio INPS 9 novembre 2012, n. 18296

Istituto Naziona Previdenza Sociale
Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa

Roma, 09-11-2012

Messaggio n. 18296

OGGETTO: Decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 in tema di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Prime istruzioni operative.

Premessa

L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973 (di approvazione del testo unico delle norme sull’indennità di buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

In particolare, l’art. 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 (abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente.

La norma dispone anche l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

Di seguito sono descritti gli effetti della norma in esame e sono fornite le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap ai fini dei trattamenti di fine servizio.

1. Ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del Tfs dell’ex Inpdap). Venendo meno il computo della prestazione su due quote (la seconda delle quali con modalità simili a quelle del calcolo del Tfr per le anzianità successive al 2010) i trattamenti di fine servizio di competenza dell’Istituto devono essere determinati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio, che individuano quale base di calcolo la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di servizio effettivo per l’indennità premio di servizio) da riferire all’anzianità utile complessiva.

In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
Pertanto, tutte le pratiche in uno stato diverso da “determinata” devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità sopra descritte.
Le amministrazioni possono continuare a compilare i modelli PA04 secondo le modalità attualmente in uso, fino a nuove indicazioni.
Ulteriori istruzioni saranno diramate non appena rilasciate le nuove procedure di gestione del Tfs e dei riscatti.

2. La riliquidazione dei trattamenti di fine servizio erogati in base all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010

L’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 185/2012 dispone che i trattamenti di fine servizio, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Se in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa.
Si procederà centralmente al calcolo di tutte le riliquidazioni.

Una volta completate queste operazioni, le sedi di competenza avranno la disponibilità delle pratiche in scrivania virtuale per le successive attività di validazione, associazione a determinazione, impegno e pagamento delle prestazioni.
Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure. Successivamente saranno messe a disposizione delle sedi con le modalità sopra descritte.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non sono poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro (informativa Inpdap n. 9 del 7 luglio 2003).
In questa fase, le sedi provinciali e territoriali non devono procedere a riliquidazioni ad altro titolo di prestazioni riferibili a cessazioni del rapporto previdenziale successive al 31 dicembre 2010, fino quando non saranno state completate le operazioni di riliquidazione prima ricordate, ai sensi della norma in oggetto. In casi particolari ed urgenti (per esempio esecuzioni di sentenze) sarà possibile, in via eccezionale e previa richiesta al servizio di help desk “Assistenza utenti”, effettuare queste riliquidazioni prima del ricalcolo disposto dalla norma in esame.

3. Permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti e degli effetti delle sentenze in tema di restituzione del contributo stesso

In base alle istruzioni fornite in relazione all’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall’allora Inpdap con la circolare 17 dell’8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni dovute in base a quanto previsto dall’art. 11 della legge 152/1968 (per l’indennità premio di servizio) e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 (per l’indennità di buonuscita), in ragione dell’immutata natura giuridica (Tfs) delle prestazioni in esame.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 185/2012 nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

Il Direttore Generale

Nori

Nota MEF 8 novembre 2012, n. 157

Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

 

OGGETTO:   Interventi in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223, dell’11 ottobre 2012. Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2 e comma 22 del D.L. 78/2010.

 

Come noto con la sentenza n. 223 dell’11 ottobre 2012, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità di alcuni articoli del Decreto Legge 31 maggio 2010, n 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli:

1)    articolo 9, comma 2, nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

2)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva la riduzione dell’indennità speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al suddetto personale, negli anni 2011, 2012 e 2013;

3)    articolo 9, comma 22, del D.L.78/2010 nella parte in cui disponeva che, per il personale della Magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato, non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013;

4)    articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non escludeva l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Alla luce di tale sentenza, questa Direzione ha attivato i seguenti interventi:

–       in merito al punto 1) e 2), si è provveduto, sulla rata di novembre 2012, alla sospensione della riduzione del 5% e del 10% dei trattamenti economici superiori rispettivamente  a 90.000 e 150.000 euro, sospendendo l’applicazione di ogni ritenuta codice RR1, RR2, RR3 e RR4,  nonché alla sospensione della riduzione dell’indennità giudiziaria, codice assegno 525, attraverso la cessazione della ritenuta di categoria codice RIG, per tutto il personale interessato.

–       in merito al punto 3), a decorrere dalla rata di dicembre 2012, si provvederà all’adeguamento degli importi tabellari per il personale della Magistratura. Avvocati e Procuratori dello Stato, in applicazione del DPCM 23 giugno 2009 che stabiliva l’incremento, a titolo di acconto, del 3,04% (vedi messaggio n 89 del 27 luglio 2009).

–       Per quanto riguarda il punto 4) , è intervenuto il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2012, secondo cui “I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza”.

Pertanto, in seguito a quanto disposto dal predetto decreto legge, nessun intervento deve essere effettuato da questa Direzione.

Per quanto riguarda la corresponsione degli arretrati relativi agli interventi già effettuati su rata novembre e a quelli predisposti per rata dicembre verrà a breve fornita apposita comunicazione.

IL DIRIGENTE

Roberta LOTTI

Nota 8 novembre 2012, Prot. AOODGSC 6818

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Ai Direttori Generali Regionali

Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Ambiti Scolastici Territoriali

Loro Sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

Bolzano

Al Dirigente Generale per la Provincia di Trento

Trento

Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta

All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

Bolzano

All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine

Bolzano

 

Oggetto: Seminari organizzati dall’UCEI in collaborazione con il MIUR

Il MIUR in questi anni ha posto in essere numerose iniziative di formazione e informazione sul tema della Shoah anche in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.).

Consapevoli della forte valenza educativa che l’argomento riveste è stato siglato un protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane che vede i due Organismi orientati ad avviare un piano organico e sistematico di formazione

In quest’ottica il MIUR e l’UCEI, anche grazie al contributo che la “Conference on Jewish Material Claims Against Germany” ha messo a disposizione per le iniziative di formazione, hanno progettato di realizzare 2 seminari, della durata di una giornata ciascuno:

I seminari avranno luogo nelle sedi e nei giorni di seguito indicati:

Roma il giorno 27 Novembre 2012

Torino il giorno 4 Dicembre 2012

Ai seminari è consentita la partecipazione di 50 docenti che verranno individuati tra coloro che invieranno per primi l’adesione al seguente indirizzo e- mail dgstudente.direttoregenerale@istruzione.it

Le adesioni devono essere inviate compilando il modulo allegato alla presente nota.
Si informano, inoltre, i partecipanti che le eventuali spese di viaggio saranno a proprio carico.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Giovanna Boda

Nota 6 novembre 2012, Prot.n. 2989

Nota 6 novembre 2012, Prot.n. 2989

Oggetto: DPR 20 agosto 2012, n. 175 – “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”

Nota USR Piemonte 6 novembre 2012, Prot. n. 12563/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Direzione Generale

Prot. n. 12563/U                                                                                             Torino, 6 novembre 2012

Circ. Reg. n. 547

Ai Dirigenti

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

statali e paritarie

e p.c.     ai Dirigenti e ai Reggenti

degli Ambiti Territoriali del

Piemonte

E p.c. al Dirigente dell’Ufficio III dell’USR per il Piemonte

OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento: ricognizione delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Dispensa/Esonero lingue straniere

Si ritiene opportuno, in considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Ufficio,  richiamare le disposizioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed in particolare gli artt. 4 e 6 (che saranno successivamente esaminati), nonché l’art. 17 bis dell’O.M. n. 41 dell’11 maggio 2012 ai sensi del quale: “La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e dal relativo DM n. 5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n. 323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011”. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio”.

Di rilievo, inoltre, sono le disposizioni contenute nel D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed, in particolare, gli artt. 4, Misure educative e didattiche, e 6, Forme di verifica e valutazione:

L’art. 4 – Misure educative e didattiche – richiama le Istituzioni scolastiche ad “(..) attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (..) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (..). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali (..) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno (..), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo”.

Al comma 4 si ricorda di assicurare l’impiego degli opportuni strumenti compensativi (curando l’acquisizione delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi) mentre al comma 5 dello stesso articolo si richiama la ratio delle misure dispensative, che si propongono di evitare situazioni di affaticamento e disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento.

Risulta quindi presupposto indifferibile per la scuola elaborare e realizzare percorsi formativi personalizzati, che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze (TAR Lombardia, sentenza n. 2251/08; TAR Lazio, sentenza n. 31203/10):“E’ illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia omesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall’alunno”. (TAR per il Lazio, sentenza 23 agosto 2010, n. 31203).

Nello stesso senso, TAR Lazio – Sezione terza bis (ordinanza n. 3616/2010) ha accolto l’istanza cautelare di ammissione con riserva all’esame di licenza media di alunno con D.S.A. “(..) considerato che dall’esame del verbale di non ammissione versato in atti risulta che il Consiglio di classe ha dato atto di essere a conoscenza e di avere considerato le cartelle cliniche dello scolaro ma che da tale scarna e generica affermazione – peraltro contrastante con quanto affermato dal Dirigente Scolastico nella nota del 23 giugno 2010 – non è dato evincere quali motivate scelte didattiche siano state operate in costanza di tale peculiare situazione oggettiva, in presenza della quale l’ordinamento prevede la predisposizione di prove differenziate oltre che l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative”.

Sotto più ampio profilo, il Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano (sentenza n. 122/2011) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con D.S.A. alla classe successiva in relazione a una serie di comportamenti omissivi della scuola di riferimento (mancata adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), omessa definizione e attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia). Nella motivazione si precisa che: “Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è “inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all’alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l’ausilio degli strumenti appropriati”.

Coerente con questo orientamento anche il TAR Lombardia (sentenza n. 2251/08) che ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l’esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di disortografica, disgrafica e discalculica e di non aver consentito l’utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l’utilizzo di un computer con correttore ortografico):

“La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (omissis) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell’affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell’esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l’esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa.”

La pronuncia più recente riguardante un’altra ipotesi di rinnovazione della prova d’esame è del TAR Liguria – Sez. II – Sent. 29/02/2012 n. 349. In quel caso la ricorrente, affetta da disturbo specifico dell’apprendimento, aveva proposto ricorso giurisdizionale contro l’esito negativo dell’esame di maturità, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in sede di predisposizione delle prove d’esame sia di valutazione degli elaborati. Con ordinanza il giudice accoglieva l’istanza cautelare proposta e disponeva l’immediata ripetizione dell’esame da parte di una diversa commissione esaminatrice. L’Amministrazione scolastica ottemperava al provvedimento cautelare mediante sostituzione del presidente e dei tre membri esterni della commissione d’esame, restando tuttavia invariati i tre commissari interni. Anche le nuove prove d’esame davano esito negativo. L’interessata impugnava nuovamente lamentando che non erano state applicate le misure dispensative e compensative prescritte per i casi di dislessia e che la sua condizione non era stata debitamente valutata in sede di valutazione delle prove scritte. Il giudice quindi accoglieva il ricorso e disponeva nuovamente la rinnovazione della prova d’esame che, questa volta, si concludeva positivamente con l’attribuzione di 60/100.

Quindi l’interessata agiva nel giudizio oggetto della sentenza in esame per conseguire (ed ottenere) il risarcimento dei danni provocati dalla P.A. che, costringendola a ripetere per tre volte l’esame di Stato, aveva determinato un notevole ritardo nella conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria e nell’iscrizione all’Università.

Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche di funzionamento degli studenti con DSA ed ha formulato le proprie valutazioni anche alla luce di tale elemento. Così TAR Lombardia – Milano Sez. III – Sent. 04/10/2012 n. 2462 statuisce che “E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un’alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all’alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell’ortografia)”.

Nello stesso senso il TAR Friuli Venezia Giulia – Sez. I – Sent. 12/01/2012 n. 9 afferma che “Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l’indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva”.

La doverosa e giusta attenzione che va rivolta agli studenti con disturbi specifici di apprendimento non deve infatti “sconfinare” in comportamenti lesivi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche che hanno tenuto invece una condotta coerente con la normativa in vigore. Per completezza espositiva, si citano pertanto due recenti pronunce (TAR Puglia, sentenza 2027/2011 e TAR Umbria, sentenza 329/2011) inerenti rispettivamente un’alunna affetta da altre patologie (diverse dai disturbi specifici di apprendimento) ed un alunno con DSA per il quale era stato utilizzato un “modello” di intervento che tenesse conto delle effettive risorse a disposizione della scuola.

Nel primo caso, il TAR Puglia evidenzia che “E’ immune da vizi il provvedimento di non ammissione alla classe terza di un’alunna di scuola media, (..) in quanto la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui lo scarso rendimento deriverebbe da disturbi specifici di apprendimento (DSA) dell’allieva, invero non trova riscontro nella certificazione medica, che diagnostica altre patologie. Ne consegue che la valutazione insufficiente (..) non può essere messa in relazione alla mancata adozione da parte della scuola degli strumenti didattici, compensativi e dispensativi previsti dalla legge in presenza di un disturbo specifico di apprendimento (che nel caso di specie non sussiste), ma piuttosto può essere attribuita al lungo percorso terapeutico intrapreso dalla minore”.

Nel secondo caso il Tar Umbria chiarisce che “(..) L’utilizzazione di una sorta di “modello” di intervento dedicato agli alunni affetti da DSA non comporta di per sé la non attuazione della L. n. 170/2010, …”.

Nel medesimo orientamento delle succitate sentenze, che hanno evidenziato la corretta applicazione della normativa vigente nell’ottica della garanzia del diritto allo studio, si colloca la recente pronuncia del TAR Umbria n. 401 del 2 ottobre 2012.

Nel tentativo di sintetizzare tale sentenza, si riportano i passaggi fondamentali. “La comunicazione di non ammissione alla classe successiva del 14/06/2012 ha evidenziato un avvio dell’anno scolastico faticoso per mancanza di prerequisiti di base e un progressivo andamento dell’anno scolastico che non ha consentito di riscontrare miglioramenti consistenti per l’incapacità di superare gli ostacoli via via emergenti, data la carente strumentazione di base e un risultato delle votazioni della seconda parte dell’anno in cui sono presenti insufficienze anche in misura grave in numerose discipline non recuperate nonostante una volta acquisita la documentazione e certificazione attestante la condizione di DSA il consiglio di classe si sia adoperato per la personalizzazione degli interventi programmati nel consiglio di classe del 16 aprile 2012, in cui ogni docente indicava le strategie e i sistemi compensativi necessari.

Al verbale sono allegate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina. Relativamente alla programmazione disciplinare, i docenti concordano nello stabilire gli stessi obiettivi definiti per l’intera classe, applicando altresì la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera. Negli allegati da 13 a 21 del deposito 01/09/29012 dell’Avvocatura dello Stato è contenuto il piano didattico personalizzato relativo all’alunno con l’indicazione delle singole materie, compilato da ciascuno degli insegnanti. Nei successivi allegati sono inoltre riportate le singole prove scritte sostenute dall’alunno in esito al piano medesimo.

Dall’esame della documentazione emerge la sufficienza e l’adeguatezza, sul piano motivazionale, delle misure compensative e degli strumenti dispensativi contenuti nel piano didattico personalizzato redatto dai singoli docenti. La precisa descrizione nel giudizio del 16 giugno 2012 degli interventi posti in essere materia per materia, vale a disattendere ogni considerazione secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto dei disturbi di apprendimento.

Le misure adottate nei confronti dell’alunno sono state nel loro complesso adeguate e conformi ai precetti della legge n. 170/2010, diretti ad attribuire agli studenti con diagnosi di DSA «il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica».”

L’art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 – Forme di verifica e di valutazione – raccomanda alle Istituzioni scolastiche di adottare “modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto (..)”. Può quindi risultare opportuno aumentare i tempi consentiti per l’effettuazione della prova e porre maggiore attenzione ai contenuti piuttosto che alla forma compromessa dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.

Le Commissioni degli esami di Stato terranno conto di modalità di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e potranno riservare ai candidati tempi più lunghi, assicurando inoltre l’utilizzo di strumenti compensativi e valutando i contenuti più che la forma (anche nelle prove scritte).

L’articolo 6 si sofferma in particolare sulle lingue straniere, che devono essere progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Tra le misure dispensative previste rientrano la dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera e l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere.

È importante che sia ben chiara la differenza tra DISPENSA (che può anche rivestire carattere temporaneo) ed ESONERO.

–         In caso di DISPENSA, in sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per    l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ovvero all’Università.

–         L’ESONERO, che sarà concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un Percorso Didattico Differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico      differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un             credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere         prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio      dell’attestazione di cui all’art.13 del D.P.R. n. 323/1998.

In entrambi i casi è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa o esonero;
richiesta di dispensa o esonero dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa o l’esonero, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc).
Ulteriori indicazioni sull’argomento, di tipo operativo e didattico, sono specificate nelle Linee Guida, al punto 4.4 (Didattica per le lingue straniere).

Inoltre, un accenno alla collaborazione con la famiglia, la quale “(..) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili” (Linee Guida Cap. 6.5)

Nella documentazione degli atti risulta spesso una effettiva difficoltà relazionale tra la scuola e la famiglia del minore con DSA, come sottolineato dalla sentenza 12 ottobre 2011, n. 420, del TAR Friuli Venezia Giulia, ove si sottolinea che “(..) appare evidente che la maggior parte dei richiami annotati – e che si sono poi risolti negli indicatori negativi che hanno penalizzato la valutazione finale – risentono pesantemente di una mancata partecipazione da parte della famiglia all’organizzazione degli adempimenti scolastici”.

Nella stessa sentenza viene inoltre indicato il dovere, da parte del Consiglio di Classe, di considerare i rischi che possono derivare da una possibile disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, “(..) il Consiglio di classe nella valutazione finale deve adeguatamente ponderare l’effettiva pregnanza dei disturbi di cui soffre l’alunno anche alla luce della possibilità concessa dall’art. 2 comma 7, DPR n. 122/2009 di deliberare comunque la sua ammissione alla classe successiva pur in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, con annotazione sul documento di valutazione finale. Il Consiglio di classe è tenuto inoltre ad affrontare la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola.”

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha infatti accolto il ricorso, ritenendolo fondato perché:

“(..) la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei DSA di cui soffre l’alunno (..). E’ anche evidente che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola, desumibili anche dal fatto che in due materie nelle quali durante l’anno scolastico precedente alla ripetenza aveva ottenuto la sufficienza, ha invece conseguito risultati insufficienti (storia ed educazione tecnologica).” (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 12 ottobre 2011, n. 420).

Appare infine utile ricordare che il mancato rispetto della normativa in tema di D.S.A., quale espressione in senso più ampio della lesione del diritto all’istruzione, può costituire fondamento anche per la richiesta di domande di risarcimento del danno. Così la giurisprudenza più sensibile in materia (T.A.R. Lombardia, 30/01/2011) ha accolto tale aspettativa, riconoscendo, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all’esame finale, rilevando che “la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina, secondo comune esperienza, uno stato d’animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e può anche acuirsi con il tempo. Del resto, l’inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma che le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali l’abbassamento dell’autostima, depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità”. Si è avuto, in particolare, espresso riguardo “alla fragilità della struttura psichica di un soggetto molto giovane che accentua ogni trauma emotivo” e si è considerato “il tipo di lesione la cui consistenza va apprezzata non solo al momento del fatto ma anche per il fatto di essere destinata a ripercuotersi, per il futuro, lungo tutta la vita scolastica del danneggiato”.

Il medesimo orientamento forma oggetto della già citata e più recente pronuncia del TAR Liguria – Sez. II – Sent. 29/02/2012 n. 349 che parimenti riconosce che “La non promozione, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo ed ingiustificato, costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito. Pertanto il “danno morale soggettivo”, da identificarsi nel turbamento emotivo che il rallentamento del corso di studi ha provocato all’interessata, deve necessariamente liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Nel caso di specie, quindi, l’organo giudicante riteneva congruo riconoscere un risarcimento pari a € 2.000 di cui 1.000 per il danno da perdita di chance e 1.000 per il danno morale.

Si ricorda inoltre che sul sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa, è disponibile tutta la normativa di riferimento, oltre ad indicazioni e modelli esemplificativi di percorsi didattici personalizzati.

IL DIRIGENTE

Stefano Suraniti

Avviso 5 novembre 2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Avviso 5 novembre 2012

 

Oggetto: Concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola (DDG n. 82 del 24 settembre 2012). Titoli di accesso congiunti e titoli per metodi differenziati.

 

Si fa presente che in caso di titolo di accesso “congiunto” (titolo che per essere valido deve essere associato ad un altro) entrambi vanno indicati nei titoli presenti nel menù a tendina.

Analogamente, nel caso di possesso del titolo per i metodi differenziati Montessori, Pizzigoni o Agazzi – utile sia per l’accesso che per la valutazione dei titoli – l’aspirante selezionerà, nella sezione titoli di accesso, il titolo principale dal rispettivo menù a tendina, ed aggiungerà, selezionandolo dal menù a tendina relativo ai diplomi, il predetto titolo relativo al metodo differenziato. Nella sezione titoli valutabili indicherà direttamente, nella sezione diplomi, il titolo posseduto.