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Sentenza Consiglio di Stato 31 gennaio 2006, n. 339

Consiglio di Stato

Sezione IV

Sentenza 31 gennaio 2006 n. 339

(Pres. Venturini, Est. Anastasi)

FATTO

Il finanziere xxxxxxxx, mentre si trovava in licenza nella città d’origine, è stato sorpreso da militari dello stesso Corpo nell’atto di confezionare uno “spinello” durante una pubblica manifestazione.

Avvicinato dai colleghi per le procedure di identificazione, l’interessato ha tentato di occultare la sostanza stupefacente.

Dopo tale episodio il xxxxxxxx, il quale prestava servizio presso il Comando Brigata di Oria V. (Xxxx), ha contattato telefonicamente un collega in forza al suo stesso Reparto, pregandolo di lavare la tappezzeria della sua autovettura nonché di asportare dalla sua abitazione ogni sostanza sospetta ivi custodita.

Avendo il predetto collega informato il Comandante dell’accaduto, questi disponeva una perquisizione presso l’abitazione del xxxxxxxx (sita in Xxxxxxxx di Xxxx), nel corso della quale veniva rinvenuta una busta contenente semi di canapa indiana.

Sottoposto a vista presso l’Ospedale militare di Milano il xxxxxxxx è stato successivamente riconosciuto affetto da “note ansioso – disforiche in dichiarato uso occasionale di cannabinoidi”.

L’Amministrazione ha quindi intrapreso nei confronti del militare un procedimento disciplinare, all’esito del quale la Commissione lo ha ritenuto non meritevole di conservare il grado.

Condividendo il parere della Commissione il Comandante in seconda del Corpo con provvedimento del 17.6.2003 ha irrogato al xxxxxxxx la sanzione della perdita del grado per rimozione.

Avverso tale atto l’interessato ha proposto ricorso (e successivi motivi aggiunti) avanti al TAR Lazio, il quale con la sentenza in epigrafe ha accolto il primo motivo di gravame, annullando la sanzione e dichiarando assorbite le ulteriori censure.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di rimozione fosse viziato per sproporzione (essendo quello imputato al militare un episodio del tutto occasionale, privi di ripercussioni sul servizio) nonché per carenza di motivazione, non avendo l’Amministrazione tenuto conto dei positivi precedenti di carriera del militare.

La sentenza è stata impugnata col ricorso all’esame dall’Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo un unico ed articolatissimo motivo di appello.

Si è costituito l’appellato, insistendo per il rigetto del gravame e riproponendo le doglianze assorbite in prime cure.

Con ord.za n. 3168 del 2005 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ex art. 33 L. n. 1034 del 1971.

All’Udienza del 22 novembre 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

  1. Con l’unico ed articolato motivo d’appello l’Amministrazione deduce che in generale il giudizio in ordine alla gravità del fatto imputato al pubblico dipendente ed alla conseguente individuazione della pertinente sanzione disciplinare costituisce il frutto di valutazioni riservate e di pieno merito, insindacabili in sede giurisdizionale se non per evidenti profili di illogicità o travisamento, che nella specie assolutamente non ricorrono.

Quanto al difetto motivazionale – ravvisato dalla sentenza impugnata a causa della mancata considerazione dei positivi precedenti di carriera del militare – osserva l’Amministrazione che la gravità del comportamento complessivo dallo stesso tenuto precludeva ogni graduazione della sanzione.

Il mezzo è nel suo complesso fondato.

Secondo giurisprudenza del tutto consolidata, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’ applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento, né il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell’ Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (ex multis IV Sez. 14.12.2004 n. 7964).

Diversamente da come ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie deve escludersi la sussistenza nel provvedimento impugnato di evidenti sintomi di abnormità.

Al riguardo va in primo luogo tenuto presente che anche dopo la parziale abrogazione ad opera del referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – a mente dell’art. 75 del predetto Testo unico l’assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.

L’intero sistema normativo divisato dal Testo unico, lungi dal porsi in un’ottica agnostica rispetto all’uso personale di sostanze stupefacenti, si incentra sull’attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo del fenomeno. Per quanto più specificamente attiene alle Forze armate, gli artt. 107 e 108 configurano tutta una serie di adempimenti a carico delle strutture facenti capo al Ministero della difesa, fra cui spiccano: le attività informative sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti; le campagne sanitarie di prevenzione; le azioni di prevenzione a mezzo di consultori e servizi di psicologia delle Forze armate.

Anche l’esigenza connessa al mantenimento del posto di lavoro del tossicodipendente, nel disegno del Legislatore, è bilanciata per particolari categorie di personale con la salvaguardia di altri non meno importanti valori.

Sotto tale angolazione viene in rilievo l’art. 124 comma 4 del T.U. il quale – proprio in un contesto volto a salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro da parte del soggetto che si sottopone a programmi di recupero – fa espressamente salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Di tale impostazione, volta in definitiva a privilegiare le particolari esigenze organizzative ed operative delle Forze Armate e di quelle di Polizia, costituisce ad es. applicazione il D. L.vo n. 215 del 2001 sulla trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, il quale all’art. 14 c. 2 lettera c) – come di recente sostituito dall’art. 4 del D. L.vo n. 197 del 2005 – prevede il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti.

In questo quadro generale di riferimento, la vicenda all’esame esibisce ulteriori profili che ad avviso del Collegio vanno adeguatamente considerati.

In tal senso si deve anzi tutto rilevare che al Corpo della Guardia di Finanza l’ordinamento affida un ruolo centrale e di primissima linea nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi: di talché non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali a loro volta fanno stabilmente uso delle sostanze la cui diffusione si tratta invece di impedire.

A ciò deve aggiungersi che secondo logica ed esperienza il consumo abituale di stupefacenti comporta – in via diretta o indiretta – una inevitabile contiguità con chi vende o cede tali sostanze e dunque con soggetti operanti nell’illegalità e dediti a traffici illeciti, che il Corpo ha invece la missione istituzionale di reprimere.

Sotto il profilo ora in considerazione, dunque, il giudizio dell’Amministrazione – in ordine alla correlazione tra uso delle sostanze stupefacenti e perdita dei requisiti di affidabilità richiesti ad un militare del Corpo – non appare in definitiva viziato da illogicità né da carenza di motivazione: è del tutto evidente infatti che una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l’appartenenza alla Guardia di Finanza i buoni precedenti di carriera risultino non rilevanti ai fini disciplinari.

Le validità delle conclusioni sin qui raggiunte – ed è questo il secondo aspetto della vicenda da considerare – non può essere posta in dubbio affermando, come fa la Difesa dell’appellante, che nel caso in esame la condotta addebitata al militare avrebbe connotati del tutto occasionali e irripetibili, concretandosi al più in un comportamento poco accorto tenuto fuori dal servizio ed in un contesto particolare (un concerto estivo): comportamento, quindi, che in quanto improvvido potrebbe essere adeguatamente sanzionato con una misura non espulsiva.

In proposito si deve infatti osservare che il xxxxxxxx deteneva presso la propria abitazione semi di canapa indiana (risultati poi non tossici ma) comunque occultati e che lo stesso, dopo l’episodio de quo, ha richiesto ad un collega di rimuoverli nonché di provvedere immediatamente al lavaggio della tappezzeria dell’auto di sua proprietà: circostanze queste che hanno infatti indotto l’Amministrazione a scartare la tesi dell’episodio assolutamente occasionale e del tutto irripetibile.

In ogni caso – come evidenziato dall’Amministrazione – il riprovevole comportamento tenuto dal xxxxxxxx di fronte ai militari del Corpo che procedevano al controllo ed il successivo tentativo di coinvolgere un collega nella vicenda costituiscono di per sé fattori negativi comunque apprezzabili sul piano disciplinare.

Ne consegue, concludendo sul punto, che l’appello dell’Amministrazione è fondato, in quanto il provvedimento sanzionatorio non presenta profili sproporzionali immediatamente sindacabili in questa sede di legittimità.

Di conseguenza vanno esaminate le censure assorbite in primo grado e qui riproposte dall’appellato con memoria in forma incidentale semplificata.

Infondate, alla luce delle considerazioni che precedono, sono tutte le censure volte in vario modo a stigmatizzare l’eccesso di potere che vizierebbe l’atto impugnato sotto i profili del travisamento, dell’erronea valutazione del materiale probatorio e sanitario acquisito nel corso dell’inchiesta disciplinare nonché dell’ingiustizia manifesta e del difetto di motivazione.

Infondata è la censura mediante la quale è stato dedotta l’incompetenza del Comandante in seconda del Corpo, in quanto la sanzione doveva essere irrogata dal Ministro.

Al riguardo si osserva da un lato che il Comandante in seconda ha adottato il provvedimento per delega del Comandante generale; dall’altro che, ai sensi dell’art. 46 L. n. 833 del 1961, il Ministro è competente solo ove il deferimento del militare alla Commissione di disciplina sia stato da Lui ordinato, risultando competente in ogni altro caso il Comandante generale.

Con ulteriore censura si deduce la violazione dell’art. 74 comma X della legge n. 599 del 1954 il quale prescrive che la votazione della Commissione di disciplina sia svolta a scrutinio segreto.

Il mezzo è fondato.

Al riguardo premette il Collegio che, come risulta dal verbale, la votazione della Commissione di disciplina nel caso de quo si è pacificamente svolta in forma orale e palese.

Si premette altresì che la censura in questione è stata effettivamente dedotta nella sua portata sostanziale nei motivi aggiunti notificati in primo grado all’esito della produzione da parte dell’Amministrazione del materiale istruttorio: ancorché in quella sede il ricorrente abbia lamentato l’illegittimità della votazione palese facendo riferimento solo al canone generale di segretezza delle votazioni concernenti persone o qualità personali, sembra al Collegio che l’odierna indicazione di una specifica disposizione di settore che si assume violata configuri una mera emendatio libelli consentita anche in grado di appello.

Tanto premesso, si ricorda che in virtù del rinvio disposto dall’art. 46 l. n. 833 del 1961 le norme applicabili al procedimento disciplinare a carico dei finanzieri sono quelle della legge sui sottufficiali n. 599 del 1954 il cui art. 74 comma X e segg. così recita nella parte che interessa :

“Se la commissione ritiene di poter deliberare, il presidente pone ai voti il seguente quesito:

«Il xxxxxxxxxxxxxxxx è meritevole di conservare il grado?».

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta.

Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione.

Il presidente scioglie la Commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero.

I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d’ufficio.”.

Come è evidente, il problema interpretativo consiste nello stabilire se le norme in rassegna prescrivono lo scrutinio segreto (segretezza c.d. interna) o si limitano a vietare la divulgazione dei voti espressi da ciascun componente della Commissione ( segretezza c.d. esterna).

Per quanto riguarda le analoghe prescrizioni contenute nello Statuto degli impiegati civili, fin da tempo risalente la giurisprudenza ritiene trattarsi di un’esigenza di segretezza “esterna”, da reputarsi salvaguardata purché dei voti dei singoli membri non sia fatta menzione nel verbale (ad es. IV Sez. 7.2.1967 n. 93; cfr. anche fra le recenti IV Sez. 18.10.2002 n. 5711).

Occorre però considerare, ad avviso del Collegio, che le disposizioni contenute nell’art. 112 del T.U. n. 3 del 1957 esibiscono – rispetto a quelle relative ai militari – notevoli differenze.

In particolare il T.U. – prescrivendo che “la deliberazione è sempre segreta” – non sembra imporre lo scrutinio segreto, limitandosi a precludere la divulgazione all’esterno delle posizioni assunte dai componenti dell’organo.

In altri termini, la regola per i Collegi disciplinari degli impiegati civili risulta piuttosto mutuata da quella del codice di rito civile il quale infatti prevede (art. 276 cod. proc. civ.) che ” la decisione è deliberata in segreto”, evidentemente prescrivendo la sola segretezza esterna: è pacifico infatti (cfr. ad es. art. 118 c. 4 disp. att. cod. proc. civ.) che in seno agli organi giurisdizionali il voto si esprime in forma palese.

Ne consegue che le conclusioni cui è pervenuta la Giurisprudenza con riferimento al T.U. impiegati civili non possono essere valorizzate per quanto riguarda i procedimenti disciplinari a carico dei militari.

In tale contesto di riferimento, anzi, la circostanza che il Legislatore del 1954 abbia invece espressamente imposto la segretezza della votazione (e non del deliberato) appare già di per sé particolarmente significativa.

Di ciò sembra aver preso atto la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la quale ( pur con la eccezione di un obiter contenuto in IV Sez. 31.3.2003 n. 1669) interpreta la disposizione di riferimento come volta ad imporre lo scrutinio segreto nei procedimenti disciplinari riguardanti i militari.

In tal senso militano il parere su ricorso straordinario della III Sez. 22.10.2002 n. 1110/2002, secondo il quale la votazione palese è in spregio a una precisa ed inderogabile disposizione di legge; l’ord.za IV Sez. 20.5.2003 n. 2026, la quale ha ritenuto (in vicenda simile a quella in esame) fondata la doglianza relativa alla violazione del principio di segretezza del voto ex art. 74; la decisione IV Sez. 27.10.1998 n. 1397, la quale dà per scontata la necessità delle schede segrete; nonché la recentissima decisione IV Sez 20.12.2005 n. 7276 la quale ritiene anch’essa sostanzialmente assodata la necessità dello scrutinio segreto.

Analogamente orientata è la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi ( cfr. ex multis T.A.R. Lazio, II Sez., 4.8.2004 n. 7655).

Sulla scorta di tali precedenti, osserva il Collegio che sul piano generale – seconda la regola originariamente sancita dalla risalente normativa sugli enti locali – le deliberazioni degli organi collegiali concernenti persone debbono essere di norma adottate a voti segreti e che tali principio deve essere rigorosamente osservato, in mancanza di diversa espressa previsione normativa, tutte le volte che l’Amministrazione deve esercitare facoltà discrezionali le quali hanno per presupposto l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e degli atti di una persona.

La segretezza del voto, appunto espressamente stabilita a pena di nullità dall’antico art. 298 t.u. com. prov. 1915, costituisce dunque un principio generale (posto a garanzia della indipendenza e della libertà di coscienza dei componenti i collegi amministrativi) il quale, nelle sole ipotesi in cui l’oggetto della deliberazione investa persone, prevale sulla regola del voto palese, ispirata al diverso principio della trasparenza amministrativa.

Tale principio, avendo portata ordinamentale, può recedere solo a fronte di una diversa prescrizione normativa, nella specie non sussistente.

Ne consegue che, nel caso in esame, l’esegesi della disposizione di cui all’art. 74 della legge n. 599 e le ragioni sistematiche ora evidenziate convergono nel far ritenere che la votazione della Commissione di disciplina doveva svolgersi a scrutinio segreto e non palese, come nei fatti avvenuto.

L’accoglimento della relativa censura comporta quindi, in sostanza, il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.

L’atto impugnato resta annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.

Compensa fra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nelle Camere di Consiglio del 15 novembre 2005 e del 14 dicembre 2005 con l’intervento dei Signori:

Lucio VENTURINI Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

PierLuigi LODI Consigliere

Dedi RULLI Consigliere

Antonino ANASTASI Consigliere, est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi Lucio Venturini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31 gennaio 2006.

Linee guida

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Linee guida (allegato Nota 23 novembre 2005, prot. n. 2312)

Definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.

Direttiva 7 settembre 2005, n. 36/CE

Direttiva 7 settembre 2005, n. 36/CE
(Gazzetta ufficiale n. L 255 del 30/09/2005)

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Testo rilevante ai fini del SEE

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 40, l’articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.

(2) In seguito al Consiglio europeo di Lisbona ( 23 e 24 marzo 2000), la Commissione ha adottato la comunicazione “Una strategia per il mercato interno dei servizi” col fine in particolare di rendere la libera prestazione di servizi all’interno della Comunità altrettanto facile che all’interno di un Stato membro. In seguito alla comunicazione della Commissione “Nuovi mercati europei del lavoro, aperti e accessibili a tutti”, il Consiglio europeo di Stoccolma ( 23 e 24 marzo 2001) ha dato mandato alla Commissione di presentare al Consiglio europeo di primavera del 2002 proposte specifiche per un regime più uniforme, trasparente e flessibile di riconoscimento delle qualifiche.

(3) La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate.

(4) Per agevolare la libera prestazione di servizi, dovrebbero essere introdotte norme specifiche al fine di estendere la possibilità di esercitare attività professionali con il titolo professionale originario. Ai servizi della società dell’informazione prestati a distanza, si dovrebbero applicare anche le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno [4].

(5) Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante.

(6) L’agevolazione della prestazione di servizi deve essere garantita nel contesto della stretta osservanza della salute e della sicurezza pubblica nonché della tutela dei consumatori. Dovrebbero essere pertanto previste disposizioni specifiche per le professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, che prestano servizi transfrontalieri su base temporanea o occasionale.

(7) Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio della libertà di prestazione di servizi. La necessità di siffatti requisiti dovrebbe essere verificata periodicamente alla luce dei progressi compiuti nella realizzazione di un quadro comunitario per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

(8) Il prestatore di servizi dovrebbe essere soggetto all’applicazione delle norme disciplinari dello Stato membro ospitante aventi un legame diretto e specifico con le qualifiche professionali quali la definizione delle professioni, la gamma delle attività coperte da una professione o riservate alla stessa, l’uso di titoli e i gravi errori professionali direttamente e specificamente connessi con la tutela e sicurezza dei consumatori.

(9) Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorarne le norme di tali regimi alla luce dell’esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire le direttive 89/48/CEE [5] e 92/51/CEE [6] del Consiglio, nonché la direttiva 1999/42/CE [7] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio 77/452/CEE [8], 77/453/CEE [9], 78/686/CEE [10], 78/687/CEE [11], 78/1026/CEE [12], 78/1027/CEE [13], 80/154/CEE [14], 80/155/CEE [15], 85/384/CEE [16], 85/432/CEE [17], 85/433/CEE [18] e 93/16/CEE [19] concernenti le professioni d’infermiere, responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, raggruppandole in un testo unico.

(10) La presente direttiva non esclude la possibilità per gli Stati membri di riconoscere, secondo la propria regolamentazione, qualifiche professionali acquisite da un cittadino di un paese terzo al di fuori del territorio dell’Unione europea. In ogni caso il riconoscimento dovrebbe avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione per talune professioni.

(11) Per le professioni coperte dal regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di seguito denominato “il regime generale”, gli Stati membri dovrebbero continuare a fissare il livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Tuttavia, ai sensi degli articoli 10, 39 e 43 del trattato, non dovrebbero imporre a un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi in genere si limitano a definire soltanto in termini di diplomi rilasciati in seno al loro sistema nazionale d’insegnamento, mentre l’interessato ha già acquisito tali qualifiche, o parte di esse, in un altro Stato membro. È perciò opportuno prevedere che ogni Stato membro ospitante che regolamenti una professione sia obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede. Tuttavia, tale regime generale di riconoscimento non impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall’applicazione delle norme professionali giustificate dall’interesse pubblico generale. Tali requisiti riguardano, ad esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità. Infine, la presente direttiva non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

(12) La presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri Stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.

(13) Allo scopo di definire il meccanismo del riconoscimento in base al regime generale, è necessario raggruppare i vari regimi nazionali di istruzione e formazione in diversi livelli. Questi livelli, che sono stabiliti soltanto ai fini del funzionamento del regime generale, non hanno effetti sulle strutture nazionali di istruzione e di formazione, né sulle competenze degli Stati membri in questo ambito.

(14) Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere accesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l’accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l’accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimento di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale accesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.

(15) In mancanza di un’armonizzazione delle condizioni minime di formazione per accedere alle professioni disciplinate dal regime generale, lo Stato membro ospite dovrebbe avere la possibilità di imporre misure compensatrici proporzionate e, in particolare, tener conto dell’esperienza professionale del richiedente. L’esperienza mostra che chiedere una prova attitudinale o un tirocinio d’adattamento, a scelta del migrante, offre sufficienti garanzie sul livello di qualifica di quest’ultimo, per cui una deroga a tale scelta dovrebbe essere giustificata, caso per caso, da motivi improrogabili d’interesse generale.

(16) Per favorire la libera circolazione dei professionisti, garantendo al tempo stesso adeguati livelli di qualifica, varie associazioni e organismi professionali o Stati membri dovrebbero poter proporre, a livello europeo, piattaforme comuni. A certe condizioni, e nel rispetto della competenza degli Stati membri a decidere le qualifiche richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale, come pure nel rispetto del diritto comunitario e in particolare di quello sulla concorrenza, la presente direttiva dovrebbe tener conto di tali iniziative, privilegiando, in questo contesto, un più automatico riconoscimento nel quadro del regime generale. Le associazioni professionali in grado di proporre piattaforme comuni dovrebbero essere rappresentative a livello nazionale e europeo. Una piattaforma comune è una serie di criteri che permettono di colmare la più ampia gamma di differenze sostanziali che sono state individuate tra i requisiti di formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Tali criteri potrebbero ad esempio includere requisiti quali una formazione complementare, un tirocinio di adattamento, una prova attitudinale o un livello minimo prescritto di pratica professionale, o una combinazione degli stessi.

(17) Per contemplare tutte le situazioni per le quali non esistono ancora norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, il regime generale andrebbe esteso ai casi non inclusi in un regime specifico, sia nel caso in cui la professione interessata non sia disciplinata da uno di tali regimi sia nel caso in cui, pur essendo la professione disciplinata da un regime specifico, il richiedente per una ragione particolare ed eccezionale non soddisfi le condizioni per beneficiarne.

(18) È opportuno semplificare le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali negli Stati membri in cui tali professioni sono regolamentate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull’esperienza professionale.

(19) La libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto dovrebbero fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Negli Stati membri poi l’accesso alle professioni di medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista dovrebbe essere subordinato al possesso di un determinato titolo, il che garantisce che l’interessato ha seguito una formazione che soddisfa i requisiti minimi stabiliti. Tale regime dovrebbe essere completato da una serie di diritti acquisiti di cui i professionisti qualificati beneficiano a certe condizioni.

(20) Nell’intento di tener conto delle caratteristiche del regime di qualifiche dei medici e dei dentisti e del corrispondente acquis comunitario in materia di reciproco riconoscimento, si dovrebbe continuare ad applicare a tutte le specializzazioni riconosciute alla data di adozione della presente direttiva il principio del riconoscimento automatico delle specializzazioni mediche e dentistiche comuni ad almeno due Stati membri. Tuttavia, per semplificare il regime, dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva il riconoscimento automatico dovrebbe applicarsi soltanto a quelle nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno i due quinti degli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva non impedisce che gli Stati membri concordino tra loro, per specializzazioni mediche e dentistiche che sono loro comuni ma non automaticamente riconosciute ai sensi della presente direttiva, un riconoscimento automatico secondo norme proprie.

(21) Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione di medico con formazione di base non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri di richiedere o no che questi titoli siano accompagnati da attività professionali.

(22) Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L’attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva.

(23) Non è parso auspicabile imporre un percorso di formazione delle ostetriche unificato per tutti gli Stati membri. Occorre, al contrario, lasciare loro la massima libertà possibile nell’organizzazione della formazione.

(24) Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di “farmacista” per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(25) Chi possiede un titolo di formazione di farmacista è uno specialista nel ramo dei medicinali e, di norma, dovrebbe poter accedere in tutti gli Stati membri a un campo minimo d’attività in questo settore. Nel definire tale campo, la presente direttiva non dovrebbe limitare le attività accessibili ai farmacisti negli Stati membri, soprattutto nel settore delle analisi di biologia medica, né creare un monopolio a profitto di questi professionisti, in quanto questo continua a competere esclusivamente agli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono agli Stati membri di imporre ulteriori requisiti di formazione per accedere ad attività non incluse nel campo minimo di attività coordinato. Lo Stato membro ospitante che impone tali requisiti dovrebbe poter dunque imporre tali requisiti ai cittadini titolari di titoli di formazione oggetto di riconoscimento automatico ai sensi della presente direttiva.

(26) La presente direttiva non coordina tutte le condizioni per accedere alle attività nel campo della farmacia e all’esercizio di tale attività. In particolare, la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio della dispensa dei medicinali dovrebbe continuare ad essere di competenza degli Stati membri. La presente direttiva non modifica le norme legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano alle società l’esercizio di talune attività di farmacista o sottopongono tale esercizio a talune condizioni.

(27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.

(28) Le norme nazionali nel settore dell’architettura per l’accesso e l’esercizio delle attività professionali d’architetto hanno ambiti di applicazione molto diversi. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività nel campo dell’architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone aventi il titolo di architetto, solo o insieme a un’altra denominazione, senza con ciò beneficiare di un monopolio nell’esercizio di tali attività, salvo norme legislative contrarie. Le attività, o alcune di esse, possono anche essere esercitate da altri professionisti, come gli ingegneri in possesso di una formazione particolare in campo edile o dell’arte di costruire. Per semplificare la presente direttiva, è opportuno riferirsi alla nozione di “architetto” per delimitare l’ambito di applicazione delle norme sul riconoscimento automatico dei titoli di formazione nel settore dell’architettura, fatte salve le particolarità delle norme nazionali che disciplinano tali attività.

(29) Nel caso in cui un’organizzazione o associazione professionale nazionale e a livello europeo di una professione regolamentata presenta una richiesta motivata concernente disposizioni specifiche per il riconoscimento delle qualifiche sulla base del coordinamento di condizioni di formazione minime, la Commissione valuta l’opportunità di adottare una proposta di modifica della presente direttiva.

(30) Per assicurare l’efficacia del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, occorrerebbe definire formalità e procedure uniformi per la sua attuazione, nonché alcune modalità d’esercizio della professione.

(31) Poiché la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione può agevolare l’entrata in vigore della presente direttiva e il rispetto degli obblighi che ne derivano, occorrerebbe dunque organizzarne le modalità.

(32) L’introduzione, a livello europeo, di tessere professionali da parte di associazioni o organizzazioni professionali potrebbe agevolare la mobilità dei professionisti, in particolare accelerando lo scambio di informazioni tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine. Tale tessera professionale dovrebbe rendere possibile controllare la carriera dei professionisti che si stabiliscono in vari Stati membri. Tali tessere potrebbero contenere informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulle qualifiche professionali dei professionisti (università o istituto frequentato, qualifiche ottenute, esperienza professionale), il suo domicilio legale, le sanzioni ricevute in relazione alla sua professione e i particolari della pertinente autorità competente.

(33) La realizzazione di una rete di punti di contatto incaricati d’informare e di assistere i cittadini degli Stati membri consentirà di assicurare la trasparenza del sistema di riconoscimento. Tali punti di contatto comunicheranno ai cittadini che lo richiedono e alla Commissione tutte le informazioni e gli indirizzi utili per la procedura di riconoscimento. La designazione di un unico punto di contatto da parte di ciascuno Stato membro nell’ambito di tale rete non pregiudica l’organizzazione di competenze a livello nazionale. In particolare, non osta alla designazione a livello nazionale di vari uffici; il punto di contatto designato nell’ambito della suddetta rete è incaricato del coordinamento con gli altri uffici e di informare i cittadini, se necessario, dei particolari riguardanti l’ufficio competente pertinente.

(34) La gestione dei vari regimi di riconoscimento insediati dalle direttive settoriali e dal regime generale si è rivelata assai difficoltosa. È pertanto necessario semplificare la gestione e l’aggiornamento della presente direttiva, per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici, soprattutto se si coordinano le condizioni minime di formazione a fini di riconoscimento automatico dei titoli di formazione. A tale scopo andrebbe perciò istituito un comitato unico di riconoscimento delle qualifiche professionali, garantendo un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti delle organizzazioni professionali, anche a livello europeo.

(35) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [20].

(36) L’elaborazione da parte degli Stati membri di una relazione periodica, corredata di dati statistici, sull’attuazione della presente direttiva permetterà di stabilire l’impatto del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

(37) Dovrebbe essere introdotta una procedura specifica per approvare provvedimenti temporanei ove l’applicazione di una disposizione della presente direttiva presentasse in uno Stato membro gravi difficoltà.

(38) Le disposizioni della presente direttiva non limitano la competenza degli Stati membri riguardo all’organizzazione del loro regime nazionale di previdenza sociale e la fissazione delle attività che vanno esercitate nel quadro di tale regime.

(39) Data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici.

(40) Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire la razionalizzazione, la semplificazione e il miglioramento delle norme sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41) La presente direttiva non pregiudica l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 4 e dell’articolo 45 del trattato concernenti in particolare i notai.

(42) In materia di diritto di stabilimento e prestazione di servizi, la presente direttiva si applica senza pregiudicare altre disposizioni giuridiche specifiche relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, quali quelle esistenti in materia di trasporti, intermediari di assicurazione e revisori dei conti legalmente riconosciuti. La presente direttiva non pregiudica l’applicazione della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati [21], o della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica [22]. Il riconoscimento delle qualifiche professionali degli avvocati ai fini dello stabilimento immediato in base al titolo professionale dello Stato membro ospitante dovrebbe rientrare nella presente direttiva.

(43) Nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate, la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell’interesse dei clienti e del pubblico. L’esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell’ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti.

(44) La presente direttiva non pregiudica le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela della salute e dei consumatori,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato “Stato membro ospitante”), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati “Stati membri d’origine”) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

2. Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l’esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

3. Qualora, per una determinata professione regolamentata, altre disposizioni specifiche direttamente relative al riconoscimento delle qualifiche professionali siano stabilite in uno strumento separato di diritto comunitario, le corrispondenti disposizioni della presente direttiva non si applicano.

Articolo 3

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) “professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b) “qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale;

c) “titolo di formazione”: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. Quando non si applica la prima frase, è assimilato ad un titolo di formazione un titolo di cui al paragrafo 3;

d) “autorità competente”: qualsiasi autorità o organismo abilitato da uno Stato membro in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva;

e) “formazione regolamentata”: qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

La struttura e il livello della formazione professionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro in questione e sono soggetti a controllo o autorizzazione dell’autorità designata a tal fine;

f) “esperienza professionale”: l’esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

g) “tirocinio di adattamento”: l’esercizio di una professione regolamentata nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della sua valutazione nonché lo status di tirocinante migrante sono determinati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro ospitante, soprattutto in materia di diritto di soggiorno nonché di obblighi, diritti e benefici sociali, indennità e retribuzione, è stabilito dalle autorità competenti di detto Stato membro conformemente al diritto comunitario applicabile;

h) “prova attitudinale”: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare l’idoneità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire che sia effettuato tale controllo, le autorità competenti preparano un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta nel loro Stato e quella avuta dal richiedente, non sono contemplate dal o dai titoli di formazione del richiedente.

La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d’origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell’elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Tale prova può altresì comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività interessate nello Stato membro ospitante.

Le modalità della prova attitudinale e lo status, nello Stato membro ospitante, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato sono stabiliti dalle autorità competenti di detto Stato membro;

i) “dirigente d’azienda”: qualsiasi persona che abbia svolto in un’impresa del settore professionale corrispondente:

i) la funzione di direttore d’azienda o di filiale, o

ii) la funzione di institore o vice direttore d’azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato, o

iii) la funzione di dirigente con mansioni commerciali e/o tecniche e responsabile di uno o più reparti dell’azienda.

2. È assimilata a una professione regolamentata una professione esercitata dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’allegato I.

Le associazioni o le organizzazioni di cui al primo comma hanno in particolare lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione e a tal fine sono oggetto di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro membri un titolo di formazione, esigono da parte loro il rispetto delle regole di condotta professionale da esse prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto di usare un titolo o un’abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale titolo di formazione.

Quando uno Stato membro riconosce un’associazione o un organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione, che pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3. È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

Articolo 4

Effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

2. Ai fini della presente direttiva, la professione che l’interessato intende esercitare nello Stato membro ospitante sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività coperte sono comparabili.

TITOLO II

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 5

Principio di libera prestazione di servizi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato “Stato membro di stabilimento”), e

b) in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione nello Stato membro di stabilimento per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se in tale Stato membro la professione non è regolamentata. La condizione che esige due anni di pratica non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

Articolo 6

Esenzioni

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l’autorizzazione, l’iscrizione o l’adesione a un’organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l’applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. Una copia della dichiarazione e, se del caso, della proroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, corredata, per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 o riconosciute automaticamente in virtù del titolo VII, capo III, di una copia dei documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è inviata dall’autorità competente alla pertinente organizzazione o organismo professionale e questa costituisce un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tal fine,

b) l’iscrizione a un ente di previdenza sociale di diritto pubblico, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.

Tuttavia il prestatore di servizi informa in anticipo o, in caso di urgenza, successivamente, l’ente di cui alla lettera b), della sua prestazione di servizi.

Articolo 7

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l’autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l’anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo.

2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:

a) una prova della nazionalità del prestatore,

b) un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell’attestato,

c) una prova dei titoli di qualifiche professionali,

d) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l’attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni,

e) per le professioni nel settore della sicurezza, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, la prova di assenza di condanne penali.

3. La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorché un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l’attività professionale di cui trattasi. Questo titolo è indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.

4. All’atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo III, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preliminare è possibile unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto è necessario a tal fine.

Entro un mese al massimo dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l’autorità competente si impegna ad informare il prestatore della sua decisione di non verificare le sue qualifiche o del risultato del controllo. Qualora una difficoltà causi un ritardo, l’autorità competente comunica entro il primo mese al prestatore il motivo del ritardo e il calendario da adottare ai fini di una decisione, che deve essere presa in maniera definitiva entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, lo Stato membro ospitante è tenuto ad offrire al prestatore la possibilità di dimostrare di avere acquisito le conoscenze o le competenze mancanti, in particolare mediante una prova attitudinale. Comunque la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma precedente.

In mancanza di reazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

Nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.

Articolo 8

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l’assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell’articolo 56.

2. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell’esito del reclamo.

Articolo 9

Informazione ai destinatari del servizio

Nei casi in cui la prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, oltre alle altre informazioni previste dal diritto comunitario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono richiedere al prestatore di fornire al destinatario del servizio alcune o tutte le seguenti informazioni:

a) se il prestatore è iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui è iscritto, il suo numero d’iscrizione o un mezzo d’identificazione equivalente, che appaia in tale registro;

b) se l’attività è sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorità di vigilanza;

c) l’ordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore è iscritto;

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore, e lo Stato membro in cui è stato conseguito;

e) se il prestatore esercita un’attività soggetta all’IVA, il numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [23];

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilità professionale.

TITOLO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

CAPO I

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

Articolo 10

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi II e III del presente titolo e nei seguenti casi in cui i richiedenti, per una ragione specifica ed eccezionale, non soddisfano le condizioni previste in detti capi:

a) per le attività elencate all’allegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 17, 18 e 19;

b) per i medici chirurgo con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dell’assistenza generale, i dentisti, i dentisti specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 e 49;

c) per gli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all’allegato V, punto 5.7;

d) fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

e) per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale;

f) per gli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell’assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2;

g) per i migranti in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 11

Livelli di qualifica

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, le qualifiche professionali sono raggruppate nei livelli sottoindicati:

a) un attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro d’origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

i) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell’esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

ii) o di una formazione generale a livello d’insegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

b) un certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

i) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

ii) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto i), e/o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

c) un diploma che attesta il compimento di

i) o una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso è, di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

ii) o, nel caso di professione regolamentata, una formazione a struttura particolare inclusa nell’allegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto i) che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni. L’elenco nell’allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per prendere in considerazione la formazione che soddisfi i requisiti previsti nella frase precedente;

d) un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

e) un diploma attestante che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso un’università o un istituto d’insegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

Articolo 12

Titioli di formazione assimilati

È assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all’articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti d’accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio.

È altresì assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del primo comma, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro d’origine per l’accesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtù di tali disposizioni. Ciò si applica, in particolare, se lo Stato membro d’origine eleva il livello di formazione richiesto per l’ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente è considerata dallo Stato membro ospitante, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, corrispondente al livello della nuova formazione.

Articolo 13

Condizioni del riconoscimento

1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’articolo 11.

2. L’accesso alla professione e il suo esercizio, di cui al paragrafo 1, sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno la professione di cui a tale paragrafo per due anni nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione.

Gli attestati di competenza o i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni:

a) essere stati rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente anteriore a quello richiesto nello Stato membro ospitante, come descritto all’articolo 11;

c) attestare la preparazione del titolare all’esercizio della professione interessata.

Tuttavia, non si possono chiedere i due anni di esperienza professionale, di cui al primo comma, se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione regolamentata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) dei livelli di qualifiche di cui all’articolo 11, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui all’articolo 11, lettera c) quelle di cui all’allegato III. L’elenco di cui all’allegato III può essere modificato, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro ospitante autorizza l’accesso ad una professione regolamentata e l’esercizio della stessa se l’accesso a questa professione è subordinato sul suo territorio al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui all’articolo 11, lettera c).

Articolo 14

Provvedimenti di compensazione

1. L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;

c) se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d’origine del richiedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.

Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga.

Se la Commissione, ricevute tutte le informazioni necessarie, ritiene che la deroga di cui al secondo comma sia inappropriata o non conforme al diritto comunitario, essa chiede, entro tre mesi, allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarla. In mancanza di una reazione della Commissione, scaduto il suddetto termine, la deroga può essere applicata.

3. Per quanto riguarda le professioni il cui esercizio richieda una conoscenza precisa del diritto nazionale e per le quali la prestazione di consulenza e/o assistenza in materia di diritto nazionale costituisca un elemento essenziale e costante dell’attività professionale, lo Stato membro ospitante può, in deroga al principio enunciato nel paragrafo 2, che lascia al richiedente il diritto di scelta, prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

Questa disposizione si applica anche ai casi previsti dall’articolo 10, lettere b) e c), dall’articolo 10, lettera d) per quanto riguarda i medici e i dentisti, dall’articolo 10, lettera f) qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell’assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all’allegato V, punto 5.2.2 e dall’articolo 10, lettera g).

Nei casi di cui all’articolo 10, lettera a), lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o funzioni direttive in una società che richiedono la conoscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l’applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante anche per l’accesso alle attività in questione da parte dei propri cittadini.

4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), per “materie sostanzialmente diverse” si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione e che in termini di durata o contenuto sono, nella formazione dello Stato membro ospitante, molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

5. Il paragrafo 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest’ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa.

Articolo 15

Dispensa da provvedimenti di compensazione in base a piattaforme comuni

1. Ai fini del presente articolo, per “piattaforme comuni” si intende l’insieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attività professionali.

2. Le piattaforme comuni definite nel paragrafo 1 possono essere sottoposte alla Commissione dagli Stati membri o da associazioni o organismi professionali rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

3. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento adottato conformemente al paragrafo 2, lo Stato membro ospitante dispensa dall’applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all’articolo 14.

4. I paragrafi da 1 a 3 non pregiudicano la competenza degli Stati membri a determinare le qualifiche professionali richieste per l’esercizio delle professioni sul loro territorio nonché il contenuto e l’organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e di formazione professionale.

5. Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in un provvedimento adottato a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa la Commissione che, se del caso, presenta un progetto di provvedimento secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2.

6. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 20 ottobre 2010, una relazione sul funzionamento del presente articolo e, se necessario, proposte adeguate di modifica dello stesso articolo.

CAPO II

Riconoscimento dell’esperienza professionale

Articolo 16

Requisiti in materia di esperienza professionale

Se, in uno Stato membro, l’accesso a una delle attività elencate all’allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’aver esercitato l’attività considerata in un altro Stato membro. L’attività deve essere esercitata ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.

Articolo 17

Attività di cui all’elenco I dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco I dell’allegato IV, l’attività deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilità di almeno uno dei reparti dell’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

3. Il paragrafo 1, lettera e) non si applica alle attività del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

Articolo 18

Attività di cui all’elenco II dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco II dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d), l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

Articolo 19

Attività di cui all’elenco III dell’allegato IV

1. In caso di attività di cui all’elenco III dell’allegato IV, l’attività in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda; oppure

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d’azienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato l’attività in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c), l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell’interessato all’autorità competente di cui all’articolo 56.

Articolo 20

Modifica delle liste di attività di cui all’allegato IV

Le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie.

CAPO III

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Principio di riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

I titoli di formazione devono essere rilasciati dai competenti organismi degli Stati membri ed essere eventualmente accompagnati dai certificati di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Le disposizioni del primo e del secondo comma non pregiudicano i diritti acquisiti di cui agli articoli 23, 27, 33, 37, 39 e 49.

2. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio della medicina generale in qualità di medico generico nel quadro del suo regime di previdenza sociale nazionale, i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri ai sensi delle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 28.

La disposizione del primo comma non pregiudica i diritti acquisiti di cui all’articolo 30.

3. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di ostetrica, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, elencati all’allegato V, punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all’articolo 40 e rispondenti alle modalità di cui all’articolo 41, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia. Questa disposizione non pregiudica i diritti acquisiti di cui agli articoli 23 e 43.

4. Tuttavia gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto ai titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l’applicazione del presente paragrafo sono altresì considerate nuove farmacie le farmacie aperte da meno di tre anni.

5. I titoli di formazione di architetto di cui all’allegato V, punto 5.7.1. oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato.

6. Ogni Stato membro subordina l’accesso e l’esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2 che garantisce che l’interessato ha acquisito nel corso di tutta la sua formazione le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3.

Le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3 e all’articolo 44, paragrafo 3, possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

7. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore di cui alla sezione 8, questa notifica è inviata agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l’organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell’allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

Articolo 22

Disposizioni comuni sulla formazione

Per la formazione di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46:

a) gli Stati membri possono autorizzare una formazione a tempo parziale alle condizioni previste dalle autorità competenti; queste ultime fanno sì che la durata complessiva, il livello e la qualità di siffatta formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno;

b) secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci.

Articolo 23

Diritti acquisiti

1. Fatti salvi i diritti acquisiti specifici alle professioni interessate, se i titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista in possesso dei cittadini degli Stati membri non soddisfano l’insieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date di riferimento di cui all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, se sono accompagnati da un attestato che certifica l’effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell’attestato.

2. Le stesse norme si applicano ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 se tali titoli sanciscono il compimento di una formazione iniziata:

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabili dell’assistenza generale, dentisti, dentisti specialisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

I titoli di formazione di cui al primo comma consentono l’esercizio delle attività professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorità tedesche di cui all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

3. Fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1o gennaio 1993, qualora le autorità dell’uno o dell’altro Stato membro summenzionato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

a) per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991,

b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991,

c) per la Lituania, anteriormente all’ 11 marzo 1990,

qualora le autorità di uno dei tre Stati membri summenzionati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tali Stati membri, nel territorio di questi, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

Per i titoli di formazione di veterinario rilasciati nell’ex Unione Sovietica o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per l’Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991, l’attestato di cui al precedente comma deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle autorità estoni, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

5. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell’ex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione è iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorità dello Stato membro summenzionato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, all’allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l’accesso alle, e l’esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all’articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

6. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini dello Stato membro i cui titoli di formazione di medico, d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di veterinario, d’ostetrica e di farmacista non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato membro all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2, i titoli di formazione rilasciati da tali Stati membri se accompagnati da un certificato rilasciato da autorità od organi competenti.

Il certificato di cui al primo comma attesta che i titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi rispettivamente degli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 e 44 e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono all’allegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

Sezione 2

Medico

Articolo 24

Formazione medica di base

1. L’ammissione alla formazione medica di base è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tali studi, a istituti universitari.

2. La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.

Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al primo comma può comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorità competenti.

3. La formazione medica di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda la medicina, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l’ambiente fisico e sociale dell’uomo ed il suo stato di salute;

c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un’adeguata esperienza clinica acquisita in ospedale sotto opportuno controllo.

Articolo 25

Formazione medica specializzata

1. L’ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2. La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all’allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all’attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

3. La formazione avviene a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l’anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

5. Le durate minime di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.3 possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2 per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 26

Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

I titoli di formazione di medico specialista di cui all’articolo 21 sono quelli che, rilasciati da autorità od organi competenti di cui all’allegato V, punto 5.1.2, corrispondono, per la formazione specializzata in questione, alle denominazioni vigenti nei vari Stati membri che compaiono all’allegato V, punto 5.1.3.

L’introduzione nell’allegato V, punto 5.1.3, di nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri può essere decisa secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, ai fini dell’aggiornamento della presente direttiva alla luce dell’evoluzione delle legislazioni nazionali.

Articolo 27

Diritti acquisiti, specifici ai medici specialisti

1. Ogni Stato membro ospitante può chiedere ai medici specialisti, la cui formazione medica specializzata a tempo parziale era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975 e che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, che i loro titoli di formazione siano accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte loro dell’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell’attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici che hanno completato una formazione specializzata prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 25, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorità spagnole attestante che l’interessato ha superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99 al fine di verificare se l’interessato possiede un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista definiti, per la Spagna, all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

3. Ogni Stato membro che ha abrogato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui all’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e che ha adottato a favore dei suoi cittadini provvedimenti sui diritti acquisiti, riconosce ai cittadini degli altri Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché siffatti titoli di formazione siano stati rilasciati prima della data a partire dalla quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi titoli di formazione per la specializzazione interessata.

Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano all’allegato V, punto 5.1.3.

Articolo 28

Formazione specifica in medicina generale

1. L’ammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento e la convalida di sei anni di studio nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 24.

2. La formazione specifica in medicina generale che fa conseguire titoli di formazione rilasciati entro il 1o gennaio 2006 dura almeno due anni a tempo pieno. Per i titoli di formazione rilasciati dopo tale data, dura almeno tre anni a tempo pieno.

Se il ciclo di formazione di cui all’articolo 24 implica una formazione pratica dispensata in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati di medicina generale o in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie, la durata di tale formazione pratica può essere inclusa, nel limite di un anno, nella durata di cui al primo comma per i titoli di formazione rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2006.

È possibile ricorrere alla facoltà di cui al secondo comma solo negli Stati membri in cui la durata della formazione specifica in medicina generale era di due anni alla data del 1o gennaio 2001.

3. La formazione specifica in medicina generale avviene a tempo pieno sotto il controllo delle autorità od organi competenti ed è di natura più pratica che teorica.

La formazione pratica è dispensata, da un lato, per almeno sei mesi in un centro ospedaliero autorizzato, dotato di attrezzature e servizi adeguati e, dall’altro, per almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale autorizzato o a un centro autorizzato in cui i medici dispensano cure primarie.

Essa è collegata ad altri istituti o strutture sanitari che si occupano di medicina generale. Tuttavia, fatti salvi i periodi minimi di cui al secondo comma, la formazione pratica può essere dispensata per un periodo di sei mesi al massimo in altri istituti o strutture sanitarie autorizzati che si occupano di medicina generale.

La formazione implica la partecipazione personale del candidato all’attività professionale e alle responsabilità delle persone con cui lavora.

4. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione specifica in medicina generale al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

5. Gli Stati membri possono rilasciare i titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 a un medico che non ha compiuto la formazione di cui al presente articolo ma ha completato un’altra formazione complementare sancita da un titolo di formazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Tuttavia, si possono rilasciare titoli di formazione solo se sanciscono conoscenze di livello qualitativamente equivalente a quello delle conoscenze derivanti dalla formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono tra l’altro in che misura si possa tener conto della formazione complementare e dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in sostituzione della formazione di cui al presente articolo.

Gli Stati membri possono rilasciare il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4 solo se il richiedente ha acquisito un’esperienza in medicina generale di almeno sei mesi in seno a un ambulatorio di medicina generale o a un centro in cui i medici dispensano cure primarie di cui al paragrafo 3.

Articolo 29

Esercizio delle attività professionali di medico di medicina generale

Nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, ogni Stato membro, fatte salve le norme sui diritti acquisiti, subordina l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4.

Gli Stati membri possono esentare da questa condizione le persone in corso di formazione specifica in medicina generale.

Articolo 30

Diritti acquisiti, specifici ai medici di medicina generale

1. Ogni Stato membro stabilisce i diritti acquisiti ma, nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale, deve ritenere acquisito il diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale, senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4, a tutti i medici che godono di questo diritto alla data di riferimento indicata al punto sopraindicato in virtù delle norme applicabili alla professione di medico che consentono l’esercizio dell’attività professionale di medico con formazione di base, e che a tale data sono stabiliti sul suo territorio, avendo beneficiato delle disposizioni dell’articolo 21 o dell’articolo 23.

Le autorità competenti di ogni Stato membro rilasciano, su richiesta, un certificato attestante il diritto di esercitare l’attività di medico di medicina generale nel quadro del loro regime nazionale di previdenza sociale, senza il titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.4, ai medici che sono titolari di diritti acquisiti ai sensi del primo comma.

2. Ogni Stato membro riconosce i certificati di cui al paragrafo 1, secondo comma, rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia e che permettono l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale nel quadro del suo regime nazionale di previdenza sociale.

Sezione 3

Infermiere responsabile dell’assistenza generale

Articolo 31

Formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

1. L’ammissione alla formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale è subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorità od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame d’ammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

2. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.2.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.2.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4600 ore d’insegnamento teorico e clinico. L’insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

Gli Stati membri fanno sì che l’istituzione incaricata della formazione d’infermiere sia responsabile del coordinamento tra l’insegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.

4. L’insegnamento teorico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione è impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi d’insegnamento scelti dall’ente di formazione.

5. L’insegnamento clinico è la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nell’ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui e/o collettività sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche l’educazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno all’istituzione sanitaria o alla collettività.

L’insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettività, sotto la responsabilità di infermieri insegnanti e con la cooperazione e l’assistenza di altri infermieri qualificati. All’attività dell’insegnamento potrà partecipare anche altro personale qualificato.

I candidati infermieri partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilità che le cure infermieristiche implicano.

6. La formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;

b) una sufficiente conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;

c) un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l’attrezzatura siano adeguati all’assistenza infermieristica dei pazienti;

d) la capacità di partecipare alla formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale;

e) un’esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono un’attività nel settore sanitario.

Articolo 32

Esercizio delle attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale

Ai fini della presente direttiva, le attività professionali d’infermiere responsabile dell’assistenza generale sono le attività esercitate a titolo professionale e indicate nell’allegato V, punto 5.2.2.

Articolo 33

Diritti acquisiti, specifici agli infermieri responsabili dell’assistenza generale

1. Se agli infermieri responsabili dell’assistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attività di cui all’articolo 23 devono comprendere la piena responsabilità della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attività di infermiere responsabile dell’assistenza generale per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielęgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dell’istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Le suddette attività devono aver incluso l’assunzione della piena responsabilità per la pianificazione, l’organizzazione e la prestazione delle attività infermieristiche nei confronti del paziente.

3. Gli Stati membri riconoscono i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1o maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 31, sancita dal titolo di “licenza di infermiere” ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’ 11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, punto 5.2.2.

Sezione 4

Dentista

Articolo 34

Formazione di dentista di base

1. L’ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1 effettuati in un’università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.3.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro, tale aggiornamento può comportare una modifica ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di dentista di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l’odontoiatria;

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

Articolo 35

Formazione di dentista specialista

1. L’ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell’ambito del ciclo di formazione di cui all’articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37.

2. La formazione di dentista specialista comprende un insegnamento teorico e pratico dispensato in un centro universitario, in un centro di cura, di insegnamento e di ricerca o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità od organi competenti.

La formazione di dentista specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto controllo delle autorità od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale del dentista candidato alla specializzazione all’attività e alle responsabilità dell’istituto in questione.

Il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2 per essere adeguato al progresso scientifico e tecnico.

3. Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 36

Esercizio delle attività professionali di dentista

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

2. La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all’articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L’esercizio dell’attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

3. Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai dentisti sia consentito accedere alle attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui ed esercitare le stesse nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione alle date di riferimento di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

Articolo 37

Diritti acquisiti, specifici dei dentisti

1. Ogni Stato membro riconosce, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di dentista con i titoli di cui all’allegato V, punto 5.3.2, i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia, Spagna, Austria, Repubblica ceca e Slovacchia a chi ha iniziato la formazione in medicina entro la data di riferimento di cui al suddetto allegato per lo Stato membro interessato, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità competenti di tale Stato membro.

L’attestato deve certificare il rispetto delle due condizioni che seguono:

a) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nel suddetto Stato membro l’attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

b) tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per questo Stato nell’allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34.

Per quanto riguarda la Repubblica ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell’ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

2. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità italiane.

L’attestato deve certificare il rispetto delle tre condizioni che seguono:

a) tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare se possiedono conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato all’allegato V, punto 5.3.2 per l’Italia;

b) tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l’attività di cui all’articolo 36, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell’attestato;

c) tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività di cui all’articolo 36 alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l’Italia all’allegato V, punto 5.3.2.

È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al secondo comma, lettera a), chi abbia portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti certificano equivalenti alla formazione di cui all’articolo 34.

Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

Sezione 5

Veterinario

Articolo 38

Formazione di veterinario

1. La formazione di veterinario comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno presso un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università, che vertano almeno sul programma che compare all’allegato V, punto 5.4.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.4.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L’ammissione alla formazione di veterinario è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori riconosciuti da uno Stato membro come di livello equivalente ai fini dello studio in questione.

3. La formazione di veterinario garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attività di veterinario;

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dell’evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili all’uomo;

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

f) adeguate conoscenze dell’igiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

h) un’adeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

Articolo 39

Diritti acquisiti, specifici ai veterinari

Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 4, per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione è iniziata in tale Stato anteriormente al 1o maggio 2004, gli Stati membri riconoscono detti titoli di formazione di veterinario se sono corredati di un certificato che dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

Sezione 6

Ostetrica

Articolo 40

Formazione di ostetrica

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono:

a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilità I) vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1,

b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilità II), vertente almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale.

Gli Stati membri fanno sì che l’ente incaricato della formazione delle ostetriche sia responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.5.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per essere adeguati al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

2. L’accesso alla formazione di ostetrica è subordinato a una delle condizioni che seguono:

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilità I, o

b) possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2, per la possibilità II.

3. La formazione di ostetrica garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attività di ostetrica, ed in special modo dell’ostetricia e della ginecologia;

b) un’adeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

c) un’approfondita conoscenza delle funzioni biologiche, dell’anatomia e della fisiologia nei settori dell’ostetricia e del neonato, nonché una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano e del suo comportamento;

d) un’adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e un’esperienza di collaborazione con tale personale.

Articolo 41

Modalità del riconoscimento dei titoli di formazione di ostetrica

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all’allegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dell’articolo 21 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

i) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

ii) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2;

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2;

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale di cui all’allegato V, punto 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del paragrafo 2.

2. L’attestato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e certifica che il titolare, dopo l’acquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attività di ostetrica per il periodo corrispondente.

Articolo 42

Esercizio delle attività professionali di ostetrica

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attività di ostetrica come definite da ciascun Stato membro, fatto salvo il paragrafo 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.5.2.

2. Gli Stati membri garantiscono che le ostetriche sono autorizzate almeno all’accesso ed all’esercizio delle seguenti attività.

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al controllo dell’evoluzione della gravidanza normale;

c) prescrivere o consigliare gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell’utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l’episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico e assistere quest’ultimo in caso d’intervento; prendere i provvedimenti d’urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l’estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s’imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;

j) praticare le cure prescritte da un medico;

k) redigere i necessari rapporti scritti.

Articolo 43

Diritti acquisiti, specifici alle ostetriche

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40 ma, ai sensi dell’articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 41, paragrafo 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui all’allegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi l’effettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attività in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell’attestato.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40 ma, ai sensi dell’articolo 41, sono riconoscibili solo se accompagnati dall’attestato di pratica professionale di cui all’articolo 41, paragrafo 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

3. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione in ostetricia, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti.

Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione è iniziata in Polonia anteriormente al 1o maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, gli Stati membri riconoscono i seguenti titoli di formazione in ostetricia se corredati di un certificato il quale dimostri l’effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro delle attività di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata położnictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato,

b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom położnej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

4. Gli Stati membri riconoscono i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1o maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all’articolo 40, sancita dal titolo di “licenza di ostetrica” ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004 n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanità dell’ 11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale – maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004 n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nell’allegato V, punto 5.5.2.

Sezione 7

Farmacista

Articolo 44

Formazione di farmacista

1. L’ammissione alla formazione di farmacista è subordinata al possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno:

a) quattro anni d’insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in un’università, un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università,

b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest’ultimo.

Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui all’allegato V, punto 5.6.1.

Gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.6.1, possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

3. La formazione di farmacista garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a) un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

b) un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

c) un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzazione dei medicinali stessi;

d) un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

e) un’adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche.

Articolo 45

Esercizio delle attività professionali di farmacista

1. Ai fini della presente direttiva le attività di farmacista sono quelle il cui accesso ed esercizio è subordinato, in uno o più Stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei titoli di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2.

2. Gli Stati membri fanno sì che i possessori di un titolo di formazione in farmacia, a livello universitario o a livello considerato equivalente, che soddisfi le condizioni dell’articolo 44, siano autorizzati ad accedere e a esercitare almeno le seguenti attività, con l’eventuale riserva di un’esperienza professionale complementare:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all’ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

3. Se, in uno Stato membro, l’accesso all’attività di farmacista o il suo esercizio è subordinato al requisito di un’esperienza professionale complementare, oltre al possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.6.2, tale Stato membro riconosce come prova sufficiente al riguardo un attestato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d’origine che certifica che l’interessato ha esercitato la suddetta attività nello Stato membro d’origine per un periodo di tempo equivalente.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 3 non interviene per quanto concerne l’esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

5. Se, alla data del 16 settembre 1985, in uno Stato membro esisteva un concorso per esami per scegliere, fra i titolari di cui al paragrafo 2, coloro che diverranno i titolari delle nuove farmacie di cui è stata decisa l’apertura nel quadro di un regime nazionale di ripartizione geografica, tale Stato membro può, in deroga al paragrafo 1, mantenere il concorso e sottoporre ad esso i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di formazione di farmacista di cui all’allegato V, punto 5.6.2 o che beneficiano del disposto dell’articolo 23.

Sezione 8

Architetto

Articolo 46

Formazione di architetto

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.

Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale è l’architettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell’architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell’uomo;

f) capacità di capire l’importanza della professione e delle funzioni dell’architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

g) conoscenza dei metodi d’indagine e di preparazione del progetto di costruzione;

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l’integrazione dei piani nella pianificazione generale.

2. Le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 possono essere modificate secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

In nessuno Stato membro l’aggiornamento può comportare modifiche ai principi legislativi vigenti sul regime delle professioni per quanto concerne la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche.

Articolo 47

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

1. In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfare l’articolo 21 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 46 e che dà accesso alle attività di cui all’articolo 48 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall’ordine professionale cui è iscritto l’architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva.

L’ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dall’architetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui all’articolo 46, paragrafo 1. Il certificato è rilasciato con la stessa procedura che si applica all’iscrizione all’ordine professionale.

2. In deroga all’articolo 46, è riconosciuta soddisfare l’articolo 21 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, anche la formazione, che soddisfa i requisiti dell’articolo 46, sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o più nel settore dell’architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. L’esame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui all’articolo 46, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 48

Esercizio dell’attività professionale di architetto

1. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

2. Soddisfano i requisiti per esercitare l’attività di architetto, con il titolo professionale di architetto, i cittadini di uno Stato membro autorizzati a usare tale titolo ai sensi di una legge che attribuisce all’autorità competente di uno Stato membro la facoltà di accordarlo a cittadini degli Stati membri particolarmente distintisi per la qualità delle loro realizzazioni in campo architettonico. La natura architettonica delle attività degli interessati è attestata da un certificato rilasciato dal loro Stato membro d’origine.

Articolo 49

Diritti acquisiti, specifici degli architetti

1. Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di architetto, di cui all’allegato VI, punto 6, rilasciati dagli altri Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro l’anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 46, attribuendo loro ai fini dell’accesso alle e dell’esercizio delle attività professionale di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

A queste condizioni sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dall’ 8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli di cui al suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro gli stessi effetti sul suo territorio dei titoli di formazione che esso rilascia per accedere ed esercitare l’attività professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l’accesso e l’esercizio dell’attività di architetto, alle seguenti date:

a) 1o gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;

b) 1o gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;

c) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.

Gli attestati di cui al primo comma certificano che il loro titolare è stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l’attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestato.

CAPO IV

Disposizioni comuni in materia di stabilimento

Articolo 50

Documentazione e formalità

1. Quando deliberano su una richiesta di autorizzazione per esercitare la professione regolamentata interessata ai sensi del presente titolo, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere i documenti e i certificati di cui all’allegato VII.

I documenti di cui all’allegato VII, punto 1, lettere d), e) e f) al momento della loro presentazione non possono risalire a più di tre mesi.

Stati membri, organismi e altre persone giuridiche garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

2. In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro una conferma dell’autenticità degli attestati e dei titoli di formazione rilasciati in questo altro Stato membro nonché, eventualmente, la conferma del fatto che il beneficiario soddisfa, per le professioni di cui al capo III del presente titolo, le condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 e 46.

3. In caso di dubbio fondato, qualora un titolo di formazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) sia stato rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro e riguardi una formazione ricevuta in toto o in parte in un centro legalmente stabilito nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante può verificare presso l’autorità competente dello Stato membro di origine:

a) se il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione è stato formalmente certificato dal centro di formazione situato nello Stato membro di origine;

b) se il titolo di formazione rilasciato è lo stesso che si sarebbe ottenuto avendo seguito integralmente la formazione nello Stato membro di origine; e

c) se tale titolo conferisce gli stessi diritti professionali nel territorio dello Stato membro di origine.

4. Se per accedere a una professione regolamentata, uno Stato membro ospitante esige dai suoi cittadini di prestare giuramento o una dichiarazione solenne e se la formula del giuramento o della dichiarazione non può essere usata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati possano usare una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 51

Procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. L’autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevuta della documentazione del richiedente entro un mese a partire dal suo ricevimento e lo informa eventualmente dei documenti mancanti.

2. La procedura d’esame della richiesta di autorizzazione per l’esercizio di una professione regolamentata va completata prima possibile con una decisione debitamente motivata dell’autorità competente dello Stato membro ospitante e comunque entro tre mesi a partire dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Tuttavia questo termine può essere prorogato di un mese nei casi di cui ai capi I e II del presente titolo.

3. La decisione, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Articolo 52

Uso del titolo professionale

1. Se uno Stato membro ospitante regolamenta l’uso del titolo professionale relativo a un’attività della professione in questione, i cittadini di altri Stati membri autorizzati a esercitare la professione regolamentata in base al titolo III usano il titolo professionale dello Stato membro ospitante che in esso corrisponde a tale professione e ne usano l’eventuale abbreviazione.

2. Se nello Stato membro ospitante una professione è regolamentata da un’associazione o organizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, i cittadini degli Stati membri possono usare il titolo professionale da essa rilasciato, o la sua abbreviazione, solo se possono provare di esserne membri.

Se l’associazione o l’organizzazione subordina l’acquisizione della qualità di membro a determinati requisiti essa può farlo solo alle condizioni previste dalla presente direttiva, nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che possiedano qualifiche professionali,

TITOLO IV

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Articolo 53

Conoscenze linguistiche

I beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono avere le conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante.

Articolo 54

Uso del titolo di studio

Fatti salvi gli articoli 7 e 52, lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. Se il titolo di studio dello Stato membro d’origine può essere confuso con un titolo che, nello Stato membro ospitante, richiede una formazione complementare, non acquisita dal beneficiario, tale Stato membro ospitante può imporre a quest’ultimo di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine in una forma adeguata che esso gli indicherà.

Articolo 55

Affiliazione a un regime assicurativo

Fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, primo comma, lettera b), gli Stati membri che, alle persone che hanno acquisito le qualifiche professionali sul loro territorio, chiedono un tirocinio preparatorio e/o un periodo d’esperienza professionale per essere affiliati ad un regime di assicurazione contro le malattie, dispensano da quest’obbligo i titolari di qualifiche professionali di medico e di dentista acquisite in un altro Stato membro.

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZE ESECUTIVE

Articolo 56

Autorità competenti

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d’origine collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.

2. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d’origine si scambiano informazioni concernenti l’azione disciplinare o le sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalla presente direttiva, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [24], e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche [25]).

Lo Stato membro d’origine esamina la veridicità dei fatti e le sue autorità decidono la natura e la portata delle indagini da svolgere e comunicano allo Stato membro ospitante le conseguenze che traggono dalle informazioni di cui dispongono.

3. Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, le autorità e gli organi competenti preposti a rilasciare o ricevere i titoli di formazione, altri documenti o informazioni, nonché quelli autorizzati a ricevere le domande e prendere le decisioni di cui alla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

4. Ogni Stato membro designa un coordinatore dell’attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

I coordinatori hanno i seguenti compiti:

a) promuovere un’applicazione uniforme della presente direttiva;

b) riunire ogni utile informazione per l’applicazione della presente direttiva e in particolare quelle relative alle condizioni d’accesso alle professioni regolamentate negli Stati membri.

Per portare a termine il compito di cui alla lettera b), i coordinatori possono ricorrere ai punti di contatto di cui all’articolo 57.

Articolo 57

Punti di contatto

Ogni Stato membro designa, entro il 20 ottobre 2007, un punto di contatto che ha i seguenti compiti:

a) fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla presente direttiva e, in particolare, informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche;

b) assistere i cittadini nell’ottenimento dei diritti conferiti dalla presente direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

Su richiesta della Commissione, i punti di contatto informano quest’ultima del risultato dei casi trattati ai sensi della lettera b), entro due mesi a partire dalla data in cui sono stati aditi.

Articolo 58

Comitato di riconoscimento delle qualifiche professionali

1. La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in seguito denominato “il comitato”, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 59

Consultazione

La Commissione assicura che vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati, in particolare nel contesto del lavoro del comitato di cui all’articolo 58, e fornisce una relazione motivata a questo comitato in merito a dette consultazioni.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 60

Relazioni

1. A partire dal 20 ottobre 2007, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull’applicazione del sistema. Oltre a commenti generali, la relazione comprende una rilevazione statistica delle decisioni prese e una descrizione dei principali problemi derivanti dall’applicazione della presente direttiva.

2. A partire dal 20 ottobre 2007, la Commissione elabora ogni cinque anni una relazione sull’attuazione della presente direttiva.

Articolo 61

Clausola di deroga

Se uno Stato membro incontra forti difficoltà nell’applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 58, paragrafo 2, di permettere allo Stato membro interessato di derogare, per un certo periodo, all’applicazione della norma in questione.

Articolo 62

Abrogazione

Le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE e 1999/42/CE sono abrogate a decorrere dal 20 ottobre 2007. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e sono fatti salvi gli atti adottati sulla base di dette direttive.

Articolo 63

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 ottobre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 64

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 65

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Borrell Fontelles

Per il Consiglio

Il presidente

C. Clarke

[1] GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 183.

[2] GU C 61 del 14.3.2003, pag. 67.

[3] Parere del Parlamento europeo dell’ 11 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 230), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 2004 (GU C 58 E dell’8.3.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell’ 11 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 6 giugno 2005.

[4] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[5] GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

[6] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/108/CE della Commissione (GU L 32 del 5.2.2004, pag. 15).

[7] GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

[8] GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[9] GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[10] GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[11] GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[12] GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[13] GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[14] GU L 33 del 11.2.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[15] GU L 33 del 11.2.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/19/CE.

[16] GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[17] GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/19/CE.

[18] GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[19] GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[20] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[21] GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[22] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[23] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

[24] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[25] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

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ALLEGATO I

Elenco di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

IRLANDA [1]

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland [2]

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland [2]

3. The Association of Certified Accountants [2]

4. Institution of Engineers of Ireland

5. Irish Planning Institute

REGNO UNITO

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland

4. Chartered Association of Certified Accountants

5. Chartered Institute of Loss Adjusters

6. Chartered Institute of Management Accountants

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8. Chartered Insurance Institute

9. Institute of Actuaries

10. Faculty of Actuaries

11. Chartered Institute of Bankers

12. Institute of Bankers in Scotland

13. Royal Institution of Chartered Surveyors

14. Royal Town Planning Institute

15. Chartered Society of Physiotherapy

16. Royal Society of Chemistry

17. British Psychological Society

18. Library Association

19. Institute of Chartered Foresters

20. Chartered Institute of Building

21. Engineering Council

22. Institute of Energy

23. Institution of Structural Engineers

24. Institution of Civil Engineers

25. Institution of Mining Engineers

26. Institution of Mining and Metallurgy

27. Institution of Electrical Engineers

28. Institution of Gas Engineers

29. Institution of Mechanical Engineers

30. Institution of Chemical Engineers

31. Institution of Production Engineers

32. Institution of Marine Engineers

33. Royal Institution of Naval Architects

34. Royal Aeronautical Society

35. Institute of Metals

36. Chartered Institution of Building Services Engineers

37. Institute of Measurement and Control

38. British Computer Society

[1] Cittadini irlandesi sono anche membri delle seguenti associazioni od organizzazioni del Regno Unito:

– Institute of Chartered Accountants in England and Wales

– Institute of Chartered Accountants of Scotland

– Institute of Actuaries

– Faculty of Actuaries

– The Chartered Institute of Management Accountants

– Institute of Chartered Secretaries and Administrators

– Royal Town Planning Institute

– Royal Institution of Chartered Surveyors

– Chartered Institute of Building.

[2] Solo ai fini dell’attività di revisione dei conti.

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ALLEGATO II

Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii)

1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

– infermiere(a) puericultore(trice) (“Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”),

– esperto(a) di cinesiterapia [“Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”] [1],

– ergoterapeuta (“Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”),

– ortofonista (“Logopäde/Logopädin”),

– ortottico(a) [“Orthoptist(in)”],

– educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”],

– educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [“Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)”],

– assistente tecnico medico di laboratorio [“medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)”],

– assistente tecnico medico in radiologia [“medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)”],

– assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [“medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik”],

– assistente tecnico in medicina veterinaria [“veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)”],

– dietista [“Diätassistent(in)”],

– tecnico farmaceutico (“Pharmazieingenieur”), (corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca o sul territorio dei nuovi Länder),

– infermiere(a) psichiatrico(a) [“Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”]

– logoterapeuta [“Sprachtherapeut(in)”]

nella Repubblica ceca:

– assistente sanitario [“Zdravotnický asistent”],

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall’esame di “maturitní zkouška”.

– assistente nutrizionista (“Nutriční asistent”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola medica secondaria, completato dall’esame di “maturitní zkouška”.

in Italia:

– odontotecnico

– ottico

a Cipro:

– odontotecnico (“οδοντοτεχνίτης”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di formazione professionale post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

– ottico (“τεχνικός oπτικός”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui almeno 6 anni di istruzione elementare, 6 anni di istruzione secondaria e 2 anni di istruzione post-secondaria, seguito da almeno un anno di esperienza professionale.

in Lettonia:

– infermiere odontoiatrico (“zobārstniecības māsa”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 3 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– assistente tecnico biomedico di laboratorio (“biomedicīnas laborants”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– odontotecnico (“zobu tehniķis”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 2 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

– assistente fisioterapista (“fizioterapeita asistents”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui almeno 10 anni di formazione scolastica generale e 3 anni di formazione professionale presso una scuola medica, seguito da 2 anni di esperienza professionale al termine della quale si deve superare un esame per ottenere un certificato di specializzazione.

in Lussemburgo:

– assistente tecnico medico in radiologia [“assistant(e) technique médical(e) en radiologie”)

– assistente tecnico medico di laboratorio [“assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”]

– infermiere(a) psichiatrico(a) (“infirmier/ière psychiatrique”)

– assistente tecnico medico in chirurgia [“assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”]

– infermiere(a) puericultore (puericultrice) (“infirmier/ière puériculteur/trice”)

– infermiere(a) anestesista (“infirmier/ière anesthésiste”)

– massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [“masseur/euse diplômé(e)”]

– educatore (educatrice) (“éducateur/trice”)

nei Paesi Bassi:

– assistente veterinario (“dierenartsassistent”)

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

i) almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto, o

iv) nel caso degli assistenti veterinari (“dierenartsassistent”), tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata (regime “MBO”) o, in alternativa, tre anni di formazione professionale nel quadro del sistema duale di tirocinio (“LLW”), che si concludono in entrambi i casi con un esame.

in Austria:

– formazione di base specifica in puericultura (“spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”)

– formazione di base specifica in assistenza psichiatrica (“spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”)

– ottico specializzato in lenti a contatto (“Kontaktlinsenoptiker”)

– podologo (“Fußpfleger”)

– tecnico audioprotesista (“Hörgeräteakustiker”)

– rivenditore di prodotti farmaceutici (“Drogist”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di almeno tre anni, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in un periodo di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

– massaggiatore (“Masseur”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque anni in un quadro formativo strutturato, con un apprendistato di durata biennale, un biennio di pratica e formazione professionali ed un corso annuale di formazione, che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti.

– maestro/a di scuola materna (“Kindergärtner/in”)

– educatore (“Erzieher”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di tredici anni, di cui cinque anni di formazione professionale in una scuola specializzata, e si conclude con un esame.

in Slovacchia:

– insegnante di materie attinenti alla danza presso le scuole d’arte di base (“učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14,5 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di istruzione di scuola secondaria specializzata e un corso di cinque semestri di pedagogia della danza.

– educatore presso istituti d’istruzione speciale e centri di assistenza sociale (“vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 14 anni, di cui 8/9 anni di istruzione elementare, 4 anni di studi presso una scuola pedagogica secondaria o una scuola secondaria di altro tipo e 2 anni di studi pedagogici supplementari a tempo parziale.

2. Settore dei mastri artigiani (“Mester”/”Meister”/”Maître”) che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dal titolo III, capo II della presente direttiva

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca:

– ottico (“optometrist”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall’istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”;

– ortopedico, meccanico ortopedico (“ortopædimekaniker”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di un semestre, impartita dall’istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”.

– calzolaio ortopedico (“ortopædiskomager”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall’istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell’impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l’attività artigianale e dà diritto al titolo di “Mester”.

in Germania:

– ottico (“Augenoptiker”)

– odontotecnico (“Zahntechniker”)

– ortopedico (“Bandagist”)

– audioprotesista (“Hörgeräte-Akustiker”)

– meccanico ortopedico (“Orthopädiemechaniker”)

– calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”)

in Lussemburgo:

– ottico (“opticien”)

– odontotecnico (“mécanicien dentaire”)

– audioprotesista (“audioprothésiste”)

– meccanico ortopedico (“mécanicien orthopédiste/bandagiste”)

– calzolaio ortopedico (“orthopédiste-cordonnier”)

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell’impresa e in parte dispensata dall’istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come dipendente avente una responsabilità di livello comparabile, un’attività considerata artigianale.

in Austria:

– ortopedico bendaggi (“Bandagist”)

– bustaio ortopedico (“Miederwarenerzeuger”)

– ottico (“Optiker”)

– calzolaio ortopedico (“Orthopädieschuhmacher”)

– tecnico ortopedico (“Orthopädietechniker”)

– odontotecnico (“Zahntechniker”)

– giardiniere (“Gärtner”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita sul posto di lavoro e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in almeno un biennio di pratica e formazione professionali, che si conclude con un esame di perito che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”;

corsi di formazione per periti nel settore dell’agricoltura e delle foreste, ossia:

– perito agrario (“Meister in der Landwirtschaft”)

– perito in economia domestica rurale (“Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”)

– perito orticoltore (“Meister im Gartenbau”)

– perito in orticoltura estensiva (“Meister im Feldgemüsebau”)

– perito in frutticoltura e lavorazione della frutta (“Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”)

– perito in vitivinicoltura (“Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’industria lattiero-casearia (“Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’allevamento equino (“Meister in der Pferdewirtschaft”)

– perito in tecniche della pesca (“Meister in der Fischereiwirtschaft”)

– perito in tecniche dell’allevamento di pollame (“Meister in der Geflügelwirtschaft”)

– perito in apicoltura (“Meister in der Bienenwirtschaft”)

– perito in scienze forestali (“Meister in der Forstwirtschaft”)

– perito in tecnica vivaistica forestale e gestione delle foreste (“Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft”)

– perito in magazzinaggio agricolo (“Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di quindici anni, di cui almeno sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un apprendistato di durata almeno triennale, con una formazione in parte acquisita nell’azienda e in parte dispensata da un istituto d’insegnamento professionale, ed in almeno un triennio di pratica professionale, che si conclude con un esame di perito nel settore professionale in questione che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti e dà diritto al titolo di “Meister”.

in Polonia:

– insegnante di formazione professionale pratica (“Nauczyciel praktycznej nauki zawodu”),

che rappresenta un ciclo di formazione che ha una durata di:

i) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria o di istruzione secondaria equivalente in un settore pertinente, seguito da un corso di pedagogia di durata complessiva di almeno 150 ore, da un corso di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e da 2 anni di esperienza lavorativa nella professione che si dovrà insegnare; oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria e diploma di una scuola tecnica pedagogica post-secondaria; oppure

iii) 8 anni di istruzione elementare e 2-3 anni di formazione professionale di base secondaria e almeno 3 anni di esperienza professionale certificata da un titolo di maestro d’arte nella specifica professione, seguito da un corso di pedagogia di una durata complessiva di 150 ore.

in Slovacchia:

– maestro di formazione professionale (“majster odbornej výchovy”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare, 4 anni di formazione professionale (formazione professionale secondaria completa e/o apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato), esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia o le università tecniche, oppure istruzione secondaria completa e apprendistato nel pertinente (analogo) corso di formazione professionale o corso di apprendistato, esperienza professionale di una durata complessiva di almeno 3 anni nel settore relativo alla propria formazione o al proprio apprendistato e studi pedagogici supplementari presso la facoltà di pedagogia, oppure entro il 1o settembre 2005, formazione specializzata impartita nei centri metodologici per i maestri di formazione professionale presso le scuole speciali senza studi pedagogici supplementari.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

– allievo di coperta (“palubní asistent”),

– ufficiale responsabile della guardia di navigazione (“námořní poručík”),

– primo ufficiale (“první palubní důstojník”),

– comandante (“kapitán”),

– allievo di macchina (“strojní asistent”),

– ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina (“strojní důstojník”),

– primo ufficiale di macchina (“druhý strojní důstojník”),

– direttore di macchina (“první strojní důstojník”),

– elettrotecnico (“elektrotechnik”),

– primo ufficiale elettrotecnico (“elektrodůstojník”).

in Danimarca:

– comandante della marina mercantile (“skibsfører”),

– secondo ufficiale (“overstyrmand”),

– timoniere, ufficiale di guardia (“enestyrmand, vagthavende styrmand”),

– ufficiale di guardia (“vagthavende styrmand”),

– direttore di macchina (“maskinchef”),

– primo ufficiale di macchina (“l. maskinmester”),

– primo ufficiale di macchina/ufficiale di macchina di guardia (“l. maskinmester/vagthavende maskinmester”);

in Germania:

– comandante “AM” (“Kapitän AM”),

– comandante “AK” (“Kapitän AK”),

– ufficiale di coperta “AMW” (“Nautischer Schiffsoffizier AMW”),

– ufficiale di coperta “AKW” (“Nautischer Schiffsoffizier AKW”),

– direttore di macchina – primo ufficiale di macchina “CT” (“Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschinenanlagen”),

– macchinista “CMa” – primo ufficiale di macchina (“Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen”),

– direttore di macchina “CTW” (“Schiffsbetriebstechniker CTW”),

– macchinista “CMaW” – ufficiale di macchina unico responsabile (“Schiffsmaschinist CMaW – Technischer Alleinoffizier”);

in Italia:

– ufficiale di coperta,

– ufficiale di macchina;

in Lettonia:

– ufficiale ingegnere elettronico di nave (“Kuģu elektromehāniķis”),

– operatore di macchine frigorifere (“Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

nei Paesi Bassi:

– pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”],

– motorista diplomato per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”)

– funzionario VTS (“VTS-functionaris”);

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

– nella Repubblica ceca:

i) allievo di coperta (“palubní asistent”),

1. Età: 20 anni compiuti.

a) Accademia marittima o college marittimo – dipartimento di navigazione; entrambi i corsi si devono concludere con l’esame “maturitní zkouška” e con un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a sei mesi nel corso degli studi, o

b) servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a due anni come marinaio facente parte di una guardia di navigazione a livello ausiliario sulle navi e completamento di un corso riconosciuto, che soddisfi i livelli di competenza specificati nella sezione A-II/1 del codice STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) impartito da un’accademia o da un college marittimi della parte della convenzione STCW, e superamento dell’esame dinanzi alla commissione d’esame riconosciuta dalla CTM (Comitato per il trasporto marittimo della Repubblica ceca).

ii) Ufficiale responsabile della guardia di navigazione (“námořní poručík”),

1. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di coperta su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college oppure di un’accademia marittimi oppure di un anno nel caso dei diplomati di un corso riconosciuto, comprendente almeno sei mesi in qualità di marinaio facente parte di una guardia di navigazione.

2. registro di formazione a bordo per i cadetti di coperta, debitamente compilato e vistato.

iii) Primo ufficiale (“první palubní důstojník”),

certificato di idoneità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di dodici mesi di servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità.

iv) Comandante (“kapitán”),

= certificato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3000 TSL

= certificato di idoneità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 t, non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 500 t e non meno di 6 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di primo ufficiale su navi di stazza lorda non inferiore a 3000 t.

v) Allievo di macchina (“strojní asistent”),

1. Età: 20 anni compiuti.

2. accademia marittima o college marittimo – dipartimento di navalmeccanica e servizio di navigazione riconosciuto a bordo di navi non inferiore a 6 mesi nel corso degli studi.

vi) Ufficiale di macchina responsabile della guardia in macchina (“strojní důstojník”),

servizio di navigazione riconosciuto in qualità di allievo di macchina per non meno di 6 mesi nel caso dei diplomati di un college o di un’accademia marittimi.

vii) Primo ufficiale di macchina (“druhý strojní důstojník”),

servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi in qualità di secondo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW.

viii) Direttore di macchina (“první strojní důstojník”),

appropriato certificato di servizio in qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW e servizio di navigazione riconosciuto in tale qualità non inferiore a 6 mesi.

ix) Elettrotecnico (“elektrotechnik”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Accademia marittima o altra accademia, facoltà di ingegneria elettrica o scuola o college tecnici oppure college di ingegneria elettrotecnica (tutti i corsi si devono concludere con il “maturitní zkouška” e con un tirocinio riconosciuto nel settore dell’ingegneria elettrica non inferiore a 12 mesi).

x) Primo ufficiale elettrotecnico (“elektrodůstojník”),

1. accademia o college marittimi, facoltà di elettromeccanica navale o altra accademia o scuola secondaria nel settore dell’elettromeccanica; tutti i corsi si devono concludere con il “maturitní zkouška” o con un esame di Stato.

2. servizio di navigazione riconosciuto in qualità di elettrotecnico per un periodo non inferiore a 12 mesi nel caso dei diplomati di un’accademia o di un college, o di 24 mesi nel caso dei diplomati della scuola secondaria.

in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

i) per l’ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

ii) per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata;

in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

in Lettonia

i) Ufficiale ingegnere elettronico di nave (“kuģu elektromehāniķis”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni e 6 mesi, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 6 mesi almeno di servizio di navigazione come elettricista di nave o assistente dell’ingegnere elettrotecnico di navi aventi un generatore di potenza superiore a 750 kW. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

ii) Operatore di macchine frigorifere (“kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”),

1. Età: 18 anni compiuti.

2. Ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 13 anni, di cui 9 anni almeno di istruzione elementare e 3 anni di formazione professionale. Inoltre 12 mesi almeno di servizio di navigazione come assistente dell’ingegnere di macchine frigorifere. La formazione professionale è completata da uno specifico esame effettuato dalla competente autorità conformemente al programma di formazione approvato dal Ministero dei trasporti.

in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio;

nei Paesi Bassi:

i) per i piloti di piccole navi da trasporto (con complemento) [“stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”] e per i motoristi diplomati per la navigazione costiera (“diploma motordrijver”), della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di tirocinio di dodici mesi;

ii) per i funzionari VTS (“VTS-functionaris”), della durata complessiva di almeno quindici anni, di cui almeno tre di formazione professionale superiore (“HBO”) o di formazione professionale intermedia (“MBO”), seguiti da corsi di specializzazione nazionali o regionali, comprendenti ciascuno almeno dodici settimane di formazione teorica e che si concludono ciascuno con un esame,

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione STCW (convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania:

– comandante “BG”/pesca (“Kapitän BG/Fischerei”),

– comandante “BLK”/pesca (“Kapitän BLK/Fischerei”),

– ufficiale di coperta “BGW”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”),

– ufficiale di coperta “BK”/pesca (“Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei”);

nei Paesi Bassi:

– pilota di nave, meccanico, di V (“stuurman werktuigkundige V”),

– meccanico di IV di nave da pesca (“werktuigkundige IV visvaart”),

– pilota di IV di nave da pesca (“stuurman IV visvaart”),

– pilota di nave, meccanico, di VI (“stuurman werktuigkundige VI”);

che sono formazioni:

– in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni;

– nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi;

e che sono riconosciuti nel quadro della convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

nella Repubblica ceca:

– tecnico autorizzato, edile autorizzato (“autorizovaný technik, autorizovaný stavitel”),

ciclo di formazione professionale che ha una durata complessiva di almeno 9 anni, di cui 4 anni di formazione tecnica secondaria conclusa con il “maturitní zkouška” (esame di scuola tecnica secondaria) e 5 anni di esperienza professionale e un esame di attitudine professionale per lo svolgimento di attività professionali selezionate nell’ambito dell’edilizia [a norma della legge n. 50/1976 Racc. (legge sull’edilizia) e della legge n. 360/1992 Racc.].

– conducente di veicolo ferroviario (“fyzická osoba řídící drážní vozidlo”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale conclusa con il “maturitní zkouška”, e completato con l’esame di Stato sulla forza motrice dei veicoli.

– tecnico addetto alla revisione della linea ferroviaria (“drážní revizní technik”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria presso una scuola meccanica o elettrotecnica secondaria, completato dal “maturitní zkouška”.

– istruttore di guida su strada (“učitel autoškoly”),

età minima richiesta: 24 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria incentrata sul traffico o sulle macchine, completato dal “maturitní zkouška”.

– tecnico statale addetto alla revisione degli autoveicoli (“kontrolní technik STK”)

età minima richiesta: 21 anni; ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria, completato dal “maturitní zkouška”. A ciò si aggiungono almeno 2 anni di tirocinio pratico, il possesso della patente di guida, l’assenza di precedenti penali, il completamento della formazione speciale per tecnici statali di una durata complessiva di almeno 120 ore e il superamento del relativo esame.

– meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli (“mechanik měření emisí”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”. I candidati devono inoltre ultimare almeno 3 anni di tirocinio tecnico ed è richiesta la formazione speciale per “meccanico addetto al controllo delle emissioni degli autoveicoli”, della durata di 8 ore, nonché il superamento del relativo esame.

– conduttore di nave classe I (“kapitán I. třídy”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 15 anni, di cui 8 anni di istruzione elementare e 3 anni di formazione, conclusa con il “maturitní zkouška” e con un esame convalidato da un certificato di idoneità. A detta formazione professionale devono far seguito 4 anni di tirocinio pratico completato da un esame.

– restauratore di monumenti che sono opere d’arte o artigianato d’arte (“restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni se comporta una formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro, oppure da 10 a 12 anni di studi in un corso correlato, più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa sancita dal “maturitní zkouška”, oppure 8 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria conclusa con l’esame di apprendistato finale.

– restauratore di opere d’arte diverse dai monumenti e conservate nelle collezioni di musei e gallerie, nonché di altri oggetti di valore culturale (“restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di 12 anni più 5 anni di esperienza professionale nel caso di formazione tecnica secondaria completa nel corso di restauro sancita dal “maturitní zkouška”.

– responsabile della gestione dei rifiuti (“odpadový hospodář”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”, e almeno 5 anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti negli ultimi 10 anni.

– responsabile della tecnologia esplosiva (“technický vedoucí odstřelů”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale secondaria conclusa con il “maturitní zkouška”,

seguito da:

2 anni in qualità di fochino nel sottosuolo (per attività nel sottosuolo) e 1 anno in superficie (per attività in superficie); di quest’ultimo, sei mesi come allievo fochino;

corso di formazione teorico e pratico di 100 ore, concluso da un esame presso l’autorità mineraria distrettuale competente.

esperienza professionale di almeno sei mesi nella progettazione e realizzazione di attività esplosivistiche di notevole entità.

corso di formazione teorico e pratico di 32 ore, seguito da un esame presso l’autorità mineraria ceca.

in Italia:

– geometra,

– perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati

i) per i geometri, da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale o da un’esperienza professionale di cinque anni,

ii) per i periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall’esame di Stato;.

in Lettonia:

– assistente macchinista di locomotore (“vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”),

Età: 18 anni compiuti, ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno 12 anni, di cui almeno 8 anni di istruzione elementare e almeno 4 anni di formazione professionale. La formazione professionale deve concludersi con l’esame speciale presso un datore di lavoro. Certificato di idoneità rilasciato per 5 anni da un’autorità competente;

nei Paesi Bassi:

– ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”),

– odontotecnico (“tandprotheticus”),

che sono cicli di studi e di formazione professionale

i) nel caso dell’ufficiale giudiziario (“gerechtsdeurwaarder”), della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni d’istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull’esercizio della professione;

ii) nel caso dell’odontotecnico (“tandprotheticus”), della durata complessiva di almeno quindici anni di formazione a tempo pieno e tre anni di formazione a tempo parziale, di cui otto anni d’istruzione primaria, quattro anni d’istruzione secondaria generale, seguita da tre anni di formazione professionale comprendente corsi teorici e pratici di tecnica dentaria, completata da tre anni di formazione a tempo parziale concentrata sull’esercizio della professione, concludentesi con un esame;

in Austria:

– guardia forestale (“Förster”),

– consulente tecnico (“Technisches Büro”),

– intermediario lavoro ad interim (“Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe”),

– agente di collocamento (“Arbeitsvermittlung”),

– consulente finanziario (“Vermögensberater”),

– investigatore privato (“Berufsdetektiv”),

– agente di sicurezza (“Bewachungsgewerbe”),

– agente immobiliare (“Immobilienmakler”),

– amministratore di stabili (“Immobilienverwalter”),

– fiduciario immobiliare (“Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”),

– agente per il recupero di crediti (“Inkassobüro/Inkassoinstitut”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di almeno quindici anni, di cui otto anni d’istruzione obbligatoria più un minimo di cinque anni di studi secondari di tipo tecnico o commerciale, che si concludono con un esame a livello di maturità tecnica o commerciale, ed è completato da almeno due anni di tirocinio pratico con relativo esame finale;

– consulente di assicurazioni (“Berater in Versicherungsangelegenheiten”)

ciclo di formazione che ha una durata complessiva di quindici anni, di cui sei anni in un quadro formativo strutturato, suddiviso in un periodo di apprendistato di tre anni e in un periodo di pratica professionale di durata triennale con esame finale;

– perito edile/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Baumeister”),

– carpentiere diplomato/progettazione e calcolo tecnico (“Planender Zimmermeister”),

ciclo di formazione che ha una durata complessiva minima di diciotto anni, di cui almeno nove anni d’istruzione professionale suddivisa in quattro anni di studi tecnici secondari e in cinque anni di pratica professionale che si conclude con un esame che abilita all’esercizio della professione e alla formazione di apprendisti, nella misura in cui questa formazione sia finalizzata alla progettazione di edifici, all’esecuzione di calcoli tecnici e alla supervisione di lavori edilizi (“privilegio teresiano”).

– contabile commerciale (“Gewerblicher Buchhalter”) a norma della legge del 1994 sul commercio, artigianato e industria (“Gewerbeordnung 1994”),

– contabile indipendente (“Selbständiger Buchhalter”) a norma della legge del 1999 sulle professioni nel campo della contabilità pubblica (“Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999”),

in Polonia:

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli a livello di base (“Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań”),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli, un corso di base sulla revisione degli autoveicoli e 3 anni di pratica in una stazione di servizio o in un’officina, 51 ore di formazione di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell’esame di idoneità.

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli a livello di distretto (“Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów”),

con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di pratica in una stazione di servizio o in un’officina (51 ore di corso di base in revisione di autoveicoli più il superamento dell’esame di idoneità).

– tecnico addetto alla revisione in un’apposita stazione degli autoveicoli (“Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów”),

i) con 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria incentrata sugli autoveicoli e 4 anni di esperienza professionale certificata nella stazione di servizio oppure

ii) 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria in un settore diverso dagli autoveicoli e 8 anni di esperienza professionale certificata in una stazione di servizio o un’officina; complessivamente 113 ore di formazione completa compresa la formazione di base e la specializzazione con esami dopo ogni praticantato.

La durata in ore e il contenuto dei corsi particolari nell’ambito della formazione globale per tecnico vengono specificati a parte nel regolamento del ministero delle infrastrutture del 28 novembre 2002, sui requisiti relativi ai tecnici addetti alla diagnosi (GU del 2002, n. 208, pag. 1769).

– controllore del traffico ferroviario (“Dyżurny ruchu”),

ciclo di formazione che comprende 8 anni di istruzione elementare e 4 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 45 giorni più il superamento dell’esame di idoneità o ciclo di formazione che rappresenta 8 anni di istruzione elementare e 5 anni di formazione professionale secondaria con specializzazione in trasporto ferroviario nonché un corso di preparazione alla professione di controllore del traffico ferroviario della durata di 63 giorni.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto “National Vocational Qualifications” o in quanto “Scottish Vocational Qualifications”

– infermiere veterinario registrato (“listed veterinary nurse”),

– ingegnere elettrotecnico minerario (“mine electrical engineer”),

– ingegnere meccanico minerario (“mine mechanical engineer”),

– odontoterapeuta (“dental therapist”),

– odontoigienista (“dental hygienist”),

– ottico diplomato (“dispensing optician”),

– sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza (“mine deputy”),

– curatore fallimentare (“insolvency practitioner”),

– notaio abilitato (“licensed conveyancer”),

– primo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“first mate – freight/passenger ships – unrestricted”),

– secondo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“second mate – freight/passenger ships – unrestricted”),

– terzo ufficiale – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“third mate – freight/passenger ships unrestricted”),

– ufficiale di coperta – navi mercantili/passeggeri – senza restrizioni (“deck officer – freight/passenger ships – unrestricted”),

– ufficiale di macchina – navi mercantili/passeggeri – area commerciale illimitata (“engineer officer – freight/passenger ships – unlimited trading area”),

– tecnico qualificato nel campo della gestione dei rifiuti (“certified technically competent person in waste management”),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto “National Vocational Qualifications” (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto “Scottish Vocational Qualifications”, dei livelli 3 e 4 del “National Framework of Vocational Qualifications” del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

– Livello 3: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l’inquadramento di altre persone.

– Livello 4: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

[1] A partire dal 1o giugno 1994, il titolo professionale di “Krankengymnast(in)” è sostituito da quello di “Physiotherapeut(in)”. Tuttavia, i membri della professione che hanno ottenuto i loro diplomi prima di quella data possono, se lo desiderano, continuare a utilizzare il precedente titolo di “Krankengymnast(in)”.

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ALLEGATO III

Elenco delle formazioni regolamentate di cui all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma

Nel Regno Unito:

I corsi di formazione regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto “National Vocational Qualifications” (NVQ) o ammesse in Scozia in quanto “Scottish Vocational Qualifications”, dei livelli 3 e 4 del “National Framework of Vocational Qualifications” del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

– Livello 3: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l’inquadramento di altre persone.

– Livello 4: competenza nell’esecuzione di un’ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania:

I seguenti corsi di formazione:

– I corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [“technischer(e) Assistent(in)”] e di assistente commerciale (“kaufmännischer(e) Assistent(in)”), alle professioni sociali (“soziale Berufe”) nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all’uso della parola e della voce [“staatlich geprüfter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)”], aventi una durata complessiva di almeno 13 anni, che presuppongono il superamento del primo ciclo dell’insegnamento secondario (“mittlerer Bildungsabschluss”) e comprendono:

i) almeno tre anni [1] di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame, o

ii) almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

iii) almeno due anni in una scuola specializzata (“Fachschule”), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

I corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [“Techniker(in)”], periti di economia aziendale (“Betriebswirte(in)”), progettisti (“Gestalter(in)”) e assistenti familiari (“Familienpfleger(in)”) sanciti da un diploma statale (“staatlich geprüft”), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l’assolvimento dell’obbligo scolastico o di una formazione equivalente (della durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale (“Berufsschule”) di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente.

I corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l’assolvimento dell’obbligo scolastico (della durata di almento nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

Nei Paesi Bassi:

– I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono l’assolvimento di otto anni d’istruzione primaria più quattro anni d’istruzione secondaria generale inferiore (“MAVO”) o di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) o d’istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di tre o quattro anni in una scuola di formazione professionale intermedia (“MBO”), concludentesi con un esame.

– I corsi di formazione professionale regolamentati di una durata complessiva di almeno sedici anni, che presuppongono l’assolvimento di otto anni d’istruzione primaria più quattro anni di istruzione professionale preparatoria (“VBO”) almeno o d’istruzione secondaria generale superiore, e che richiedono il completamento di un ciclo di almeno quattro anni di formazione professionale nel quadro del sistema di tirocinio comprendente almeno un giorno alla settimana d’insegnamento teorico in una scuola e negli altri giorni formazione pratica in un centro di formazione pratica o in un’impresa e concludentesi con un esame di livello secondario o terziario.

Le autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

In Austria:

– I corsi delle scuole professionali superiori (“Berufsbildende Höhere Schulen”) e degli istituti d’istruzione superiore di agricoltura e silvicoltura (“Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten”), comprese le scuole di tipo speciale (“einschlieβlich der Sonderformen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni e comprendono cinque anni di formazione professionale, sancita da un esame finale il cui superamento è prova di competenza professionale.

– I corsi di perfezionamento nell’ambito delle scuole tecniche professionali (“Meisterschulen”), di altri istituti (“Meisterklassen”), delle scuole tecniche industriali (“Werkmeisterschulen”) o delle scuole professionali edili (“Bauhandwerkerschulen”), la struttura e il livello dei quali sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

Detti corsi hanno una durata complessiva di almeno tredici anni, di cui nove anni di scolarità obbligatoria seguiti da almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata o almeno tre anni di formazione in un’impresa e parallelamente in una scuola professionale (“Berufsschule”), concludentisi in entrambi i casi con un esame, completati da un corso di perfezionamento professionale di almeno un anno in una scuola tecnica professionale (“Meisterschule”), in altri istituti (“Meisterklassen”), in una scuola tecnica industriale (“Werkmeisterschule”) o in una scuola professionale edile (“Bauhandwerkerschule”). Nella maggior parte dei casi la durata totale è di almeno quindici anni compresi i periodi di esperienza lavorativa, che precedono i corsi di perfezionamento professionale nei suddetti istituti o sono accompagnati da corsi a tempo parziale (almeno 960 ore).

Le autorità austriache comunicano alla Commissione e agli Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

[1] La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l’interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all’università (“Abitur”), ossia tredici anni di formazione preliminare, o della qualifica necessaria per accedere alle “Fachhochschulen” (la “Fachhochschulreife”), ossia dodici anni di formazione preliminare.

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ALLEGATO IV

Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19

Lista I

Classi comprese nella direttiva 64/427/CEE, modificata dalla direttiva 69/77/CEE, e nelle direttive 68/366/CEE e 82/489/CEE

1 Direttiva 64/427/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (corrispondente alle classi ISIC 23-40)

Classe | 23 | Industria tessile |

232 | Trasformazione di fibre tessili con sistema laniero |

233 | Trasformazione di fibre tessili con sistema cotoniero |

234 | Trasformazione di fibre tessili con sistema serico |

235 | Trasformazione di fibre tessili con sistema per lino e canapa |

236 | Industria delle altre fibre tessili (juta, fibre dure), fabbricazione di cordami |

237 | Fabbricazione di tessuti a maglia, maglieria, calze |

238 | Finissaggio dei tessili |

239 | Altre industrie tessili |

Classe | 24 | Fabbricazione di calzature, di articoli di abbigliamento e di biancheria per la casa |

241 | Fabbricazione a macchina di calzature (escluse quelle in gomma e in legno) |

242 | Fabbricazione a mano di calzature e loro riparazione |

243 | Fabbricazione di articoli d’abbigliamento e biancheria per casa (eccettuate le pellicce) |

244 | Confezione di materassi, copriletto ed altri articoli di arredamento |

244 | Fabbricazione di pellicce e articoli in pelo |

Classe | 25 | Industrie del legno e del sughero (esclusa l’industria del mobile in legno) |

251 | Taglio e preparazione industriale del legno |

252 | Fabbricazione di articoli semifiniti in legno |

253 | Carpenteria, falegnameria, pavimenti in legno (produzione di serie) |

254 | Fabbricazione di imballaggi in legno |

255 | Fabbricazione di altri oggetti in legno (mobili esclusi) |

259 | Fabbricazione di articoli in paglia, sughero, giunco e vimini, spazzole, scope e pennelli |

Classe | 26 | 260 Industrie del mobile in legno |

Classe | 27 | Industrie della carta e della sua trasformazione |

271 | Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone |

272 | Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta |

Classe | 28 | 280 Stampa, edizioni e industrie collegate |

Classe | 29 | Industria del cuoio e delle pelli |

291 | Concia del cuoio e delle pelli |

292 | Fabbricazione di articoli in cuoio e in pelle |

Ex classe | 30 | Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |

301 | Trasformazione della gomma e dell’amianto |

302 | Trasformazione delle materie plastiche |

303 | Produzione di fibre artificiali e sintetiche |

Ex classe | 31 | Industria chimica |

311 | Fabbricazione di prodotti chimici di base e fabbricazione seguita da trasformazione più o meno spinta degli stessi |

312 | Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente all’industria e all’agricoltura (compresa la fabbricazione di grassi e oli industriali di origine vegetale o animale compresa nel gruppo ISIC 312) |

313 | Fabbricazione specializzata di prodotti chimici destinati principalmente al consumo privato e all’ufficio [(esclusa la fabbricazione di prodotti medicinali e farmaceutici (ex gruppo ISIC 319)] |

Classe | 32 | 320 Lavorazione del petrolio |

Classe | 33 | Industria dei prodotti minerali non metallici |

331 | Fabbricazione di materiale da costruzione in laterizio |

332 | Industria del vetro |

333 | Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari |

334 | Fabbricazione di cemento, calce e gesso |

335 | Fabbricazione di elementi per costruzione in calcestruzzo, cemento e gesso |

339 | Lavorazione della pietra e di prodotti minerali non metallici |

Classe | 34 | Produzione e prima trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi |

341 | Siderurgia (secondo il trattato CECA ivi comprese le cokerie siderurgiche integrate) |

342 | Fabbricazione di tubi d’acciaio |

343 | Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione di profilati a freddo |

344 | Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi |

345 | Fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi |

Classe | 35 | Fabbricazione di oggetti in metallo (eccettuate la macchine e il materiale da trasporto) |

351 | Forgiatura, stampaggio, imbutitura di grandi pezzi |

352 | Seconda trasformazione e trattamento anche superficiale dei metalli |

353 | Costruzioni metalliche |

354 | Costruzione di caldaie e serbatoi |

355 | Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo (materiale elettrico escluso) |

359 | Attività ausiliarie delle industrie meccaniche |

Classe | 36 | Costruzione di macchine non elettriche |

361 | Costruzione di macchine e trattori agricoli |

362 | Costruzione di macchine per ufficio |

363 | Costruzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli, di utensileria e utensili per macchine |

364 | Costruzione di macchine tessili ed accessori; costruzione di macchine per cucire |

365 | Costruzione di macchine e apparecchi per le industrie alimentari, chimiche e affini |

366 | Costruzione di macchine per le miniere, le industrie siderurgiche e le fonderie, per il genio civile e l’edilizia; costruzione di materiale per sollevamento e trasporto |

367 | Fabbricazione di organi di trasmissione |

368 | Costruzione di altri macchinari specifici |

369 | Costruzione di altre macchine e apparecchi non elettrici |

Classe | 37 | Costruzione di macchine e materiale elettrico |

371 | Fabbricazione di fili e cavi elettrici |

372 | Fabbricazione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti |

373 | Fabbricazione di macchine e materiale elettrico per l’industria |

374 | Fabbricazione di materiale per telecomunicazioni, radar, di contatori, strumenti di misura e di apparecchiature elettromedicali |

375 | Costruzione di apparecchiature elettroniche, di apparecchi radio, televisione, elettroacustici |

376 | Costruzione di apparecchi elettrodomestici |

377 | Fabbricazione di lampadine e altro materiale per illuminazione |

378 | Produzione di pile ed accumulatori |

379 | Riparazione, montaggio, lavori d’installazione (di macchine elettriche) |

Ex Classe | 38 | Costruzione di materiale da trasporto |

383 | Costruzione di automezzi e loro parti staccate |

384 | Riparazione di automezzi, cicli, motocicli |

385 | Costruzione di cicli, motocicli e loro parti staccate |

389 | Costruzione di materiale da trasporto n.c.a. |

Classe | 39 | Industrie manifatturiere diverse |

391 | Fabbricazione di strumenti di precisione e di apparecchi di misura e controllo |

392 | Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e di apparecchi ortopedici (scarpe ortopediche escluse) |

393 | Fabbricazione di strumenti ottici e di apparecchiature fotografiche |

394 | Fabbricazione e riparazione di orologi |

395 | Bigiotteria, oreficeria, gioielleria, taglio delle pietre preziose |

396 | Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali |

397 | Fabbricazione di giochi, giocattoli e articoli sportivi |

399 | Industrie manifatturiere diverse |

Classe | 40 | Edilizia e genio civile |

400 | Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione |

401 | Costruzione di immobili (d’abitazione ed altri) |

402 | Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc. |

403 | Installazioni varie per l’edilizia |

404 | Finitura dei locali |

2 Direttiva 68/366/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE

Classe | 20A | 200 Industrie dei grassi vegetali e animali |

20B | Industrie alimentari (eccettuata la fabbricazione di bevande) |

201 | Macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne |

202 | Industria casearia |

203 | Preparazione di conserve di frutta e di legumi |

204 | Conservazione del pesce ed altri prodotti del mare |

205 | Lavorazione delle granaglie |

206 | Panetteria, pasticceria, biscottificio |

207 | Produzione e raffinazione dello zucchero |

208 | Industria del cacao, cioccolato, caramelle e gelati |

209 | Fabbricazione di prodotti alimentari diversi |

Classe | 21 | Fabbricazione di bevande |

211 | Industria dell’alcole etilico di fermentazione, del lievito e delle bevande alcoliche |

212 | Industria del vino e delle bevande alcoliche assimilate (senza malto) |

213 | Produzione di birra e malto |

214 | Industria delle bevande analcoliche e delle acque gassate |

Ex 30 | Industria della gomma, delle materie plastiche, delle fibre artificiali e sintetiche e dei prodotti amilacei |

304 | Industria dei prodotti amilacei |

3 Direttiva 82/489/CEE

Nomenclatura ISIC

Ex 855 | Parrucchieri (escluse le attività di pedicure e di istituti professionali per estetisti) |

Lista II

Classi comprese nelle direttive 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE

1 Direttiva 75/368/CEE (attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1)

Nomenclatura ISIC

Ex 04 | Pesca |

043 | Pesca nelle acque interne |

Ex 38 | Costruzione di materiale da trasporto |

381 | Costruzione navale e riparazione di navi |

382 | Costruzione di materiale ferroviario |

386 | Costruzione di aerei (compresa la costruzione di materiale spaziale) |

Ex 71 | Attività ausiliarie dei trasporti e attività diverse dai trasporti che rientrano nei seguenti gruppi: |

ex 711 | Esercizio di carrozze con letti e carrozze ristoranti; manutenzione del materiale ferroviario nelle officine di riparazione e pulizia delle carrozze |

ex 712 | Manutenzione del materiale da trasporto urbano, suburbano e interurbano di viaggiatori |

ex 713 | Manutenzione di altri materiali da trasporto stradale di viaggiatori (quali automobili, autocarri, taxi) |

ex 714 | Esercizio e manutenzione di opere ausiliarie di trasporto stradale (quali strade, gallerie e ponti stradali a pagamento, stazioni stradali, parcheggi, depositi di autobus e tram) |

ex 716 | Attività ausiliarie relative alla navigazione interna (quali esercizio e manutenzione delle vie navigabili, porti ed altri impianti per la navigazione interna: rimorchio e pilotaggio nei porti, posa di boe, carico e scarico di battelli ed altre attività analoghe, quali salvataggio di battelli, alaggio ed utilizzazione di depositi di barche) |

73 | Comunicazioni: poste e telecomunicazioni |

Ex 85 | Servizi personali |

854 | Lavanderia, lavaggio a secco e tintoria |

ex 856 | Studi fotografici: ritratti e fotografie commerciali, esclusa l’attività di fotoreporter |

ex 859 | Servizi personali non classificati altrove, unicamente manutenzione e pulitura di immobili o di locali |

2 Direttiva 75/369/CEE (articolo 6: quando l’attività è considerata industriale o artigianale)

Nomenclatura ISIC

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

– da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

– su mercati coperti, ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di altre direttive recanti misure transitorie le quali escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività

3 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafi 1 e 3)

Gruppi 718 e 720 della nomenclatura ISIC

Le attività ivi contemplate consistono in particolare:

– nell’organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento [(articolo 2, punto B, lettera a)],

– nell’agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell’effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l’impresa e l’itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all’approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

– nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione,

– nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.).

[Attività di cui all’articolo 2, punto A, lettere a), b) o d)]

Lista III

Direttive 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE e 82/470/CEE

1 Direttiva 64/222/CEE

(Direttive di liberalizzazione 64/223/CEE e 64/224/CEE)

1. Attività non salariate del commercio all’ingrosso, escluso quello dei medicinali e prodotti farmaceutici, dei prodotti tossici e degli agenti patogeni e quello del carbone (gruppo ex 611).

2. Attività professionali dell’intermediario incaricato, in virtù di uno o più mandati, di preparare o concludere operazioni commerciali a nome e per conto di terzi.

3. Attività professionali dell’intermediario che, senza un incarico permanente, mette in relazione persone che desiderano contrattare direttamente, o prepara le operazioni commerciali o aiuta a concluderle.

4. Attività professionali dell’intermediario che conclude operazioni commerciali a nome proprio per conto di terzi.

5. Attività professionali dell’intermediario che effettua per conto di terzi vendite all’asta all’ingrosso.

6. Attività professionali degli intermediari che vanno di porta in porta per raccogliere ordinazioni.

7. Attività di prestazioni di servizi effettuate a titolo professionale da un intermediario salariato che è al servizio di una o di più imprese commerciali, industriali o artigianali.

2 Direttiva 68/364/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/363/CEE)

Ex gruppo 612 ISIC: Commercio al minuto

Attività escluse :

012 | Locazione di macchine agricole |

640 | Affari immobiliari, locazione |

713 | Locazione di automobili, di vetture e di cavalli |

718 | Locazione di carrozze e vagoni ferroviari |

839 | Locazione di macchine per ditte commerciali |

841 | Locazione di posti di cinematografo e noleggio di film |

842 | Locazione di posti di teatro e noleggio di attrezzature teatrali |

843 | Locazione di battelli, locazione di biciclette, locazione di apparecchi automatici per introduzione di moneta |

853 | Locazione di camere ammobiliate |

854 | Locazione di biancheria |

859 | Locazione di indumenti |

3 Direttiva 68/368/CEE

(Direttiva di liberalizzazione 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC

Ex classe 85 ISIC

1. | Ristoranti e spacci di bevande (gruppo ISIC 852). |

2. | Alberghi e simili, terreni per campeggio (gruppo ISIC 853). |

4 Direttiva 75/368/CEE (articolo 7)

Tutte le attività elencate nell’allegato della direttiva 75/368/CEE, tranne le attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1 di detta direttiva (lista II, n. 1 del presente allegato).

Nomenclatura ISIC

Ex 62 | Banche e altri istituti finanziari |

Ex 620 | Agenzie di brevetti ed imprese di distribuzione dei canoni |

Ex 71 | Trasporti |

Ex 713 | Trasporti su strada di passeggeri, esclusi i trasporti effettuati con autoveicoli |

Ex 719 | Esercizio di condutture destinate al trasporto di idrocarburi liquidi e di altri prodotti chimici liquidi |

Ex 82 | Servizi forniti alla collettività |

827 | Biblioteche, musei, giardini botanici e zoologici |

Ex 84 | Servizi ricreativi |

843 | Servizi ricreativi non classificati altrove: attività sportive (campi sportivi, organizzazioni di incontri sportivi, ecc.), escluse le attività di istruttore sportivo,attività di gioco (scuderie di cavalli, campi da gioco, campi da corse, ecc.),attività ricreative (circhi, parchi di attrazione ed altri divertimenti, ecc.). |

Ex 85 | Servizi personali |

Ex 851 | Servizi domestici |

Ex 855 | Istituti di bellezza ed attività di manicure, escluse le attività di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di parrucchiere |

Ex 859 | Servizi personali non classificati altrove escluse le attività dei massaggiatori sportivi e parasanitari e delle guide di montagna, raggruppate nel modo seguente: disinfezione e lotta contro gli animali nocivi,locazione di vestiti e guardaroba,agenzie matrimoniali e servizi analoghi,attività a carattere divinatorio e congetturale,servizi igienici ed attività connesse,pompe funebri e manutenzione dei cimiteri,guide accompagnatrici ed interpreti turistici. |

5 Direttiva 75/369/CEE (articolo 5)

Esercizio ambulante delle seguenti attività:

a) acquisto e vendita di merci:

– da parte di venditori ambulanti e di merciaiuoli (ex gruppo ISIC 612),

– su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo e su mercati non coperti;

b) attività che formano oggetto di misure transitorie che escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività.

6 Direttiva 70/523/CEE

Attività non salariate del commercio all’ingrosso di carbone e attività degli intermediari in materia di carbone (ex gruppo 6112, nomenclatura ISIC)

7 Direttiva 82/470/CEE (articolo 6, paragrafo 2)

[Attività di cui all’articolo 2, punto A, lettere c) o e), punto B, lettera b), punti C o D]

Tali attività consistono in particolare:

– nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci,

– nel fungere da intermediario nell’acquisto, vendita o nolo di navi,

– nel preparare, negoziare, e concludere contratti per il trasporto di emigranti,

– nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.,

– nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l’oggetto o la merce ricevuta in deposito,

– nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato,

– nell’effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli,

– nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

————————————————–

ALLEGATO V

Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

V.1. MEDICI

5.1.1. Titoli di formazione medica di base

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine | Les universités/De universiteitenLe Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap | | 20 dicembre 1976 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen ogTilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Zeugnis über die Ärztliche PrüfungZeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Iατρικής | Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una Universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en médecine | Universités | | 20 dicembre 1976 |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, | Jury d’examen d’Etat | Certificat de stage | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.) | Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja ta’ Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija | Universita` ta’ Malta | Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | | 20 dicembre 1976 |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.) | 1.Medizinische Fakultät einer Universität | | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 2.Österreichische Ärztekammer |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarza” | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de Curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine” | Univerza | | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor medicíny” (“MUDr.”) | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopistoOulun yliopistoTampereen yliopistoTurun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience | 20 dicembre 1976 |

5.1.2. Titoli di formazione di medico specializzato

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/ Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | 20 dicembre 1976 |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Landesärztekammer | 20 dicembre 1976 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας | 1.Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση | 1o gennaio 1981 |

2.Νoμαρχία |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | 1o gennaio 1986 |

France | 1.Certificat d’études spéciales de médecine | 1.Universités | 20 dicembre 1976 |

2.Attestation de médecin spécialiste qualifié | 2.Conseil de l’Ordre des médecins |

3.Certificat d’études spéciales de médecine | 3.Universités |

4.Diplôme d’études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 4.Universités |

Ireland | Certificate of Specialist doctor | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | 20 dicembre 1976 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | “Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | 20 dicembre 1976 |

Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der GeneeskunstSociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | 20 dicembre 1976 |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Grau de assistente | 1.Ministério da Saúde | 1o gennaio 1986 |

2.Titulo de especialista | 2.Ordem dos Médicos |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje | 1o maggio 2004 |

2.Zdravniška zbornica Slovenije |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | 1o gennaio 1994 |

2.Kuopion yliopisto |

3.Oulun yliopisto |

4.Tampereen yliopisto |

5.Turun yliopisto |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Competent authority | 20 dicembre 1976 |

5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate

Paese | Anestesia Durata minima della formazione: 3 anni | Chirurgia generale Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie | Chirurgie/Heelkunde |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | Chirurgie |

Danmark | Anæstesiologi | Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme |

Deutschland | Anästhesiologie | (Allgemeine) Chirurgie |

Eesti | Anestesioloogia | Üldkirurgia |

Ελλάς | Αvαισθησιoλoγία | Χειρoυργική |

España | Anestesiología y Reanimación | Cirugía general y del aparato digestivo |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | Chirurgie générale |

Ireland | Anaesthesia | General surgery |

Italia | Anestesia e rianimazione | Chirurgia generale |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | Γενική Χειρουργική |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | Ķirurģija |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | Chirurgija |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | Chirurgie générale |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | Sebészet |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | Kirurġija Ġenerali |

Nederland | Anesthesiologie | Heelkunde |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | Chirurgie |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | Chirurgia ogólna |

Portugal | Anestesiologia | Cirurgia geral |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | Splošna kirurgija |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | Chirurgia |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård | Yleiskirurgia/Allmän kirurgi |

Sverige | Anestesi och intensivvård | Kirurgi |

United Kingdom | Anaesthetics | General surgery |

Paese | Neurochirurgia Durata minima della formazione: 5 anni | Ostetricia e ginecologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde |

Česká republika | Neurochirurgie | Gynekologie a porodnictví |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp |

Deutschland | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

Eesti | Neurokirurgia | Sünnitusabi ja günekoloogia |

Ελλάς | Νευρoχειρoυργική | Μαιευτική-Γυvαικoλoγία |

España | Neurocirugía | Obstetricia y ginecología |

France | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique |

Ireland | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |

Italia | Neurochirurgia | Ginecologia e ostetricia |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | Μαιευτική — Γυναικολογία |

Latvija | Neiroķirurģija | Ginekoloģija un dzemdniecība |

Lietuva | Neurochirurgija | Akušerija ginekologija |

Luxembourg | Neurochirurgie | Gynécologie — obstétrique |

Magyarország | Idegsebészet | Szülészet-nőgyógyászat |

Malta | Newrokirurġija | Ostetriċja u Ġinekoloġija |

Nederland | Neurochirurgie | Verloskunde en gynaecologie |

Österreich | Neurochirurgie | Frauenheilkunde und Geburtshilfe |

Polska | Neurochirurgia | Położnictwo i ginekologia |

Portugal | Neurocirurgia | Ginecologia e obstetricia |

Slovenija | Nevrokirurgija | Ginekologija in porodništvo |

Slovensko | Neurochirurgia | Gynekológia a pôrodníctvo |

Suomi/Finland | Neurokirurgia/Neurokirurgi | Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar |

Sverige | Neurokirurgi | Obstetrik och gynekologi |

United Kingdom | Neurosurgery | Obstetrics and gynaecology |

Paese | Medicina generale (interna) Durata minima della formazione: 5 anni | Oftalmologia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Médecine interne/Inwendige geneeskunde | Ophtalmologie/Oftalmologie |

Česká republika | Vnitřní lékařství | Oftalmologie |

Danmark | Intern medicin | Oftalmologi eller øjensygdomme |

Deutschland | Innere Medizin | Augenheilkunde |

Eesti | Sisehaigused | Oftalmoloogia |

Ελλάς | Παθoλoγία | Οφθαλμoλoγία |

España | Medicina interna | Oftalmología |

France | Médecine interne | Ophtalmologie |

Ireland | General medicine | Ophthalmic surgery |

Italia | Medicina interna | Oftalmologia |

Κύπρος | Παθoλoγία | Οφθαλμολογία |

Latvija | Internā medicīna | Oftalmoloģija |

Lietuva | Vidaus ligos | Oftalmologija |

Luxembourg | Médecine interne | Ophtalmologie |

Magyarország | Belgyógyászat | Szemészet |

Malta | Mediċina Interna | Oftalmoloġija |

Nederland | Interne geneeskunde | Oogheelkunde |

Österreich | Innere Medizin | Augenheilkunde und Optometrie |

Polska | Choroby wewnętrzne | Okulistyka |

Portugal | Medicina interna | Oftalmologia |

Slovenija | Interna medicina | Oftalmologija |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | Oftalmológia |

Suomi/Finland | Sisätaudit/Inre medicin | Silmätaudit/Ögonsjukdomar |

Sverige | Internmedicin | Ögonsjukdomar (oftalmologi) |

United Kingdom | General (internal) medicine | Ophthalmology |

Paese | Otorinolaringoiatria Durata minima della formazione: 3 anni | Pediatria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie | Pédiatrie/Pediatrie |

Česká republika | Otorinolaryngologie | Dětské lékařství |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | Pædiatri eller sygdomme hos børn |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | Kinder- und Jugendmedizin |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | Pediaatria |

Ελλάς | Ωτoριvoλαρυγγoλoγία | Παιδιατρική |

España | Otorrinolaringología | Pediatría y sus áreas específicas |

France | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |

Ireland | Otolaryngology | Paediatrics |

Italia | Otorinolaringoiatria | Pédiatria |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | Παιδιατρική |

Latvija | Otolaringoloģija | Pediatrija |

Lietuva | Otorinolaringologija | Vaikų ligos |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | Pédiatrie |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | Csecsemő- és gyermekgyógyászat |

Malta | Otorinolaringoloġija | Pedjatrija |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | Kindergeneeskunde |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | Kinder- und Jugendheilkunde |

Polska | Otorynolaryngologia | Pediatria |

Portugal | Otorrinolaringologia | Pediatria |

Slovenija | Otorinolaringológija | Pediatrija |

Slovensko | Otorinolaryngológia | Pediatria |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar | Lastentaudit/Barnsjukdomar |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | Barn- och ungdomsmedicin |

United Kingdom | Otolaryngology | Paediatrics |

Paese | Pneumologia Durata minima della formazione: 4 anni | Urologia Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Pneumologie | Urologie |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | Urologie |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme |

Deutschland | Pneumologie | Urologie |

Eesti | Pulmonoloogia | Uroloogia |

Ελλάς | Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία | Ουρoλoγία |

España | Neumología | Urología |

France | Pneumologie | Urologie |

Ireland | Respiratory medicine | Urology |

Italia | Malattie dell’apparato respiratorio | Urologia |

Κύπρος | Πνευμονολογία — Φυματιολογία | Ουρολογία |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | Uroloģija |

Lietuva | Pulmonologija | Urologija |

Luxembourg | Pneumologie | Urologie |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | Urológia |

Malta | Mediċina Respiratorja | Uroloġija |

Nederland | Longziekten en tuberculose | Urologie |

Österreich | Lungenkrankheiten | Urologie |

Polska | Choroby płuc | Urologia |

Portugal | Pneumologia | Urologia |

Slovenija | Pnevmologija | Urologija |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | Urológia |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi | Urologia/Urologi |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | Urologi |

United Kingdom | Respiratory medicine | Urology |

Paese | Ortopedia Durata minima della formazione: 5 anni | Anatomia patologica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | Anatomie pathologique/Pathologische anatomie |

Česká republika | Ortopedie | Patologická anatomie |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser |

Deutschland | Orthopädie (und Unfallchirurgie) | Pathologie |

Eesti | Ortopeedia | Patoloogia |

Ελλάς | Ορθoπεδική | Παθoλoγική Αvατoμική |

España | Cirugía ortopédica y traumatología | Anatomía patológica |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | Anatomie et cytologie pathologiques |

Ireland | Trauma and orthopaedic surgery | Morbid anatomy and histopathology |

Italia | Ortopedia e traumatologia | Anatomia patologica |

Κύπρος | Ορθοπεδική | Παθολογοανατομία — Ιστολογία |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | Patoloģija |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | Patologija |

Luxembourg | Orthopédie | Anatomie pathologique |

Magyarország | Ortopédia | Patológia |

Malta | Kirurġija Ortopedika | Istopatoloġija |

Nederland | Orthopedie | Pathologie |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | Pathologie |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | Patomorfologia |

Portugal | Ortopedia | Anatomia patologica |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | Anatomska patologija in citopatologija |

Slovensko | Ortopédia | Patologická anatómia |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi | Patologia/Patologi |

Sverige | Ortopedi | Klinisk patologi |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | Histopathology |

Paese | Neurologia Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Neurologie | Psychiatrie de l’adulte/Volwassen psychiatrie |

Česká republika | Neurologie | Psychiatrie |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | Psykiatri |

Deutschland | Neurologie | Psychiatrie und Psychotherapie |

Eesti | Neuroloogia | Psühhiaatria |

Ελλάς | Νευρoλoγία | Ψυχιατρική |

España | Neurología | Psiquiatría |

France | Neurologie | Psychiatrie |

Ireland | Neurology | Psychiatry |

Italia | Neurologia | Psichiatria |

Κύπρος | Νευρολογία | Ψυχιατρική |

Latvija | Neiroloģija | Psihiatrija |

Lietuva | Neurologija | Psichiatrija |

Luxembourg | Neurologie | Psychiatrie |

Magyarország | Neurológia | Pszichiátria |

Malta | Newroloġija | Psikjatrija |

Nederland | Neurologie | Psychiatrie |

Österreich | Neurologie | Psychiatrie |

Polska | Neurologia | Psychiatria |

Portugal | Neurologia | Psiquiatria |

Slovenija | Nevrologija | Psihiatrija |

Slovensko | Neurológia | Psychiatria |

Suomi/Finland | Neurologia/Neurologi | Psykiatria/Psykiatri |

Sverige | Neurologi | Psykiatri |

United Kingdom | Neurology | General psychiatry |

Paese | Radiodiagnostica Durata minima della formazione: 4 anni | Radioterapia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic/Röntgendiagnose | Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | Radiační onkologie |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | Onkologi |

Deutschland | (Diagnostische) Radiologie | Strahlentherapie |

Eesti | Radioloogia | Onkoloogia |

Ελλάς | Ακτιvoδιαγvωστική | Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία |

España | Radiodiagnóstico | Oncología radioterápica |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | Oncologie radiothérapique |

Ireland | Diagnostic radiology | Radiation oncology |

Italia | Radiodiagnostica | Radioterapia |

Κύπρος | Ακτινολογία | Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | Terapeitiskā radioloģija |

Lietuva | Radiologija | Onkologija radioterapija |

Luxembourg | Radiodiagnostic | Radiothérapie |

Magyarország | Radiológia | Sugárterápia |

Malta | Radjoloġija | Onkoloġija u Radjoterapija |

Nederland | Radiologie | Radiotherapie |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | Strahlentherapie – Radioonkologie |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | Radioterapia onkologiczna |

Portugal | Radiodiagnóstico | Radioterapia |

Slovenija | Radiologija | Radioterapija in onkologija |

Slovensko | Rádiológia | Radiačná onkológia |

Suomi/Finland | Radiologia/Radiologi | Syöpätaudit/Cancersjukdomar |

Sverige | Medicinsk radiologi | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) |

United Kingdom | Clinical radiology | Clinical oncology |

Paese | Chirurgia plastica Durata minima della formazione: 5 anni | Biologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | Biologie clinique/Klinische biologie |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische (und Ästhetische) Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | Laborimeditsiin |

Ελλάς | Πλαστική Χειρoυργική | Χειρουργική Θώρακος |

España | Cirugía plástica, estética y reparadora | Análisis clínicos |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | Biologie médicale |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | Patologia clinica |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija | Laboratorinė medicina |

Luxembourg | Chirurgie plastique | Biologie clinique |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | Orvosi laboratóriumi diagnosztika |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische Chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | Medizinische Biologie |

Polska | Chirurgia plastyczna | Diagnostyka laboratoryjna |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | Patologia clínica |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | Laboratórna medicína |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Paese | Microbiologia-batteriologica Durata minima della formazione: 4 anni | Biochimica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | Klinická biochemie |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | Klinisk biokemi |

Deutschland | Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie | Laboratoriumsmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Iατρική Βιoπαθoλoγία2.Μικρoβιoλoγία | |

España | Microbiología y parasitología | Bioquímica clínica |

France | | |

Ireland | Microbiology | Chemical pathology |

Italia | Microbiologia e virologia | Biochimica clinica |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | Chimie biologique |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | Patoloġija Kimika |

Nederland | Medische microbiologie | Klinische chemie |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | Medizinische und Chemische Labordiagnostik |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | Medicinska biokemija |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | Klinická biochémia |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi | Kliininen kemia/Klinisk kemi |

Sverige | Klinisk bakteriologi | Klinisk kemi |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | Chemical pathology |

Paese | Immunologia Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia toracica Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Kardiochirurgie |

Danmark | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme |

Deutschland | | Thoraxchirurgie |

Eesti | | Torakaalkirurgia |

Ελλάς | | Χειρουργική Θώρακος |

España | Immunología | Cirugía torácica |

France | | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire |

Ireland | Immunology (clinical and laboratory) | Thoracic surgery |

Italia | | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia |

Κύπρος | Ανοσολογία | Χειρουργική Θώρακος |

Latvija | Imunoloģija | Torakālā ķirurģija |

Lietuva | | Krūtinės chirurgija |

Luxembourg | Immunologie | Chirurgie thoracique |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Mellkassebészet |

Malta | Immunoloġija | Kirurġija Kardjo-Toraċika |

Nederland | | Cardio-thoracale chirurgie |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | Chirurgia klatki piersiowej |

Portugal | | Cirurgia cardiotorácica |

Slovenija | | Torakalna kirurgija |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Hrudníková chirurgia |

Suomi/Finland | | Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi |

Sverige | Klinisk immunologi | Thoraxkirurgi |

United Kingdom | Immunology | Cardo-thoracic surgery |

Paese | Chirurgia pediatrica Durata minima della formazione: 5 anni | Chirurgia vascolare Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde |

Česká republika | Dětská chirurgie | Cévní chirurgie |

Danmark | | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme |

Deutschland | Kinderchirurgie | Gefäßchirurgie |

Eesti | Lastekirurgia | Kardiovaskulaarkirurgia |

Ελλάς | Χειρoυργική Παίδωv | Αγγειoχειρoυργική |

España | Cirugía pediátrica | Angiología y cirugía vascular |

France | Chirurgie infantile | Chirurgie vasculaire |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | Chirurgia vascolare |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | Χειρουργική Αγγείων |

Latvija | Bērnu ķirurģija | Asinsvadu ķirurģija |

Lietuva | Vaikų chirurgija | Kraujagyslių chirurgija |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | Chirurgie vasculaire |

Magyarország | Gyermeksebészet | Érsebészet |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | Kirurġija Vaskolari |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | Chirurgia naczyniowa |

Portugal | Cirurgia pediátrica | Cirurgia vascular |

Slovenija | | Kardiovaskularna kirurgija |

Slovensko | Detská chirurgia | Cievna chirurgia |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia/Barnkirurgi | Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Paese | Cardiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Gastroenterologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Cardiologie | Gastro-entérologie/Gastroenterologie |

Česká republika | Kardiologie | Gastroenterologie |

Danmark | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie |

Eesti | Kardioloogia | Gastroenteroloogia |

Ελλάς | Καρδιoλoγία | Γαστρεvτερoλoγία |

España | Cardiología | Aparato digestivo |

France | Pathologie cardio-vasculaire | Gastro-entérologie et hépatologie |

Ireland | Cardiology | Gastro-enterology |

Italia | Cardiologia | Gastroenterologia |

Κύπρος | Καρδιολογία | Γαστρεντερολογία |

Latvija | Kardioloģija | Gastroenteroloģija |

Lietuva | Kardiologija | Gastroenterologija |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | Gastro-enterologie |

Magyarország | Kardiológia | Gasztroenterológia |

Malta | Kardjoloġija | Gastroenteroloġija |

Nederland | Cardiologie | Leer van maag-darm-leverziekten |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | Gastrenterologia |

Portugal | Cardiologia | Gastrenterologia |

Slovenija | | Gastroenterologija |

Slovensko | Kardiológia | Gastroenterológia |

Suomi/Finland | Kardiologia/Kardiologi | Gastroenterologia/Gastroenterologi |

Sverige | Kardiologi | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi |

United Kingdom | Cardiology | Gastro-enterology |

Paese | Reumatologia Durata minima della formazione: 4 anni | Ematologia generale Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | Rhumathologie/reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | Hematologie a transfúzní lékařství |

Danmark | Reumatologi | Hæmatologi eller blodsygdomme |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie | Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie |

Eesti | Reumatoloogia | Hematoloogia |

Ελλάς | Ρευματoλoγία | Αιματoλoγία |

España | Reumatología | Hematología y hemoterapia |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | Haematology (clinical and laboratory) |

Italia | Reumatologia | Ematologia |

Κύπρος | Ρευματολογία | Αιματολογία |

Latvija | Reimatoloģija | Hematoloģija |

Lietuva | Reumatologija | Hematologija |

Luxembourg | Rhumatologie | Hématologie |

Magyarország | Reumatológia | Haematológia |

Malta | Rewmatoloġija | Ematoloġija |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | Hematologia |

Portugal | Reumatologia | Imuno-hemoterapia |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | Hematológia a transfúziológia |

Suomi/Finland | Reumatologia/Reumatologi | Kliininen hematologia/Klinisk hematologi |

Sverige | Reumatologi | Hematologi |

United Kingdom | Rheumatology | Haematology |

Paese | Endocrinologia Durata minima della formazione: 3 anni | Fisioterapia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie |

Česká republika | Endokrinologie | Rehabilitační a fyzikální medicína |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie | Physikalische und Rehabilitative Medizin |

Eesti | Endokrinoloogia | Taastusravi ja füsiaatria |

Ελλάς | Εvδoκριvoλoγία | Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση |

España | Endocrinología y nutrición | Medicina física y rehabilitación |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | Medicina fisica e riabilitazione |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση |

Latvija | Endokrinoloģija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna |

Lietuva | Endokrinologija | Fizinė medicina ir reabilitacija |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | Rééducation et réadaptation fonctionnelles |

Magyarország | Endokrinológia | Fizioterápia |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | Revalidatiegeneeskunde |

Österreich | | Physikalische Medizin |

Polska | Endokrynologia | Rehabilitacja medyczna |

Portugal | Endocrinologia | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação |

Slovenija | | Fizikalna in rehabilitacijska medicina |

Slovensko | Endokrinológia | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia |

Suomi/Finland | Endokrinologia/Endokrinologi | Fysiatria/Fysiatri |

Sverige | Endokrina sjukdomar | Rehabiliteringsmedicin |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Paese | Neuropsichiatria Durata minima della formazione: 5 anni | Dermatologia e venerologia Durata minima della formazione: 3 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie |

Česká republika | | Dermatovenerologie |

Danmark | | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | Haut- und Geschlechtskrankheiten |

Eesti | | Dermatoveneroloogia |

Ελλάς | Νευρoλoγία — Ψυχιατρική | Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία |

España | | Dermatología médico-quirúrgica y venereología |

France | Neuropsychiatrie | Dermatologie et vénéréologie |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | Dermatologia e venerologia |

Κύπρος | Νευρολογία — Ψυχιατρική | Δερματολογία — Αφροδισιολογία |

Latvija | | Dermatoloģija un veneroloģija |

Lietuva | | Dermatovenerologija |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | Dermato-vénéréologie |

Magyarország | | Bőrgyógyászat |

Malta | | Dermato-venerejoloġija |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | Dermatologie en venerologie |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | Haut- und Geschlechtskrankheiten |

Polska | | Dermatologia i wenerologia |

Portugal | | Dermatovenereologia |

Slovenija | | Dermatovenerologija |

Slovensko | Neuropsychiatria | Dermatovenerológia |

Suomi/Finland | | Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi |

Sverige | | Hud- och könssjukdomar |

United Kingdom | | |

Paese | Radiologia Durata minima della formazione: 4 anni | Psichiatria infantile Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie |

Česká republika | | Dětská a dorostová psychiatrie |

Danmark | | Børne- og ungdomspsykiatri |

Deutschland | Radiologie | Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία | Παιδoψυχιατρική |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | Pédo-psychiatrie |

Ireland | Radiology | Child and adolescent psychiatry |

Italia | Radiologia | Neuropsichiatria infantile |

Κύπρος | | Παιδοψυχιατρική |

Latvija | | Bērnu psihiatrija |

Lietuva | | Vaikų ir paauglių psichiatrija |

Luxembourg | Électroradiologie | Psychiatrie infantile |

Magyarország | Radiológia | Gyermek-és ifjúságpszichiátria |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | Psychiatria dzieci i młodzieży |

Portugal | Radiologia | Pedopsiquiatria |

Slovenija | | Otroška in mladostniška psihiatrija |

Slovensko | | Detská psychiatria |

Suomi/Finland | | Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri |

Sverige | | Barn- och ungdomspsykiatri |

United Kingdom | | Child and adolescent psychiatry |

Paese | Geriatria Durata minima della formazione: 4 anni | Malattie renali Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | Nefrologie |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme |

Deutschland | | Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie |

Eesti | | Nefroloogia |

Ελλάς | | Νεφρoλoγία |

España | Geriatría | Nefrología |

France | | Néphrologie |

Ireland | Geriatric medicine | Nephrology |

Italia | Geriatria | Nefrologia |

Κύπρος | Γηριατρική | Νεφρολογία |

Latvija | | Nefroloģija |

Lietuva | Geriatrija | Nefrologija |

Luxembourg | Gériatrie | Néphrologie |

Magyarország | Geriátria | Nefrológia |

Malta | Ġerjatrija | Nefroloġija |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | Nefrologia |

Portugal | | Nefrologia |

Slovenija | | Nefrologija |

Slovensko | Geriatria | Nefrológia |

Suomi/Finland | Geriatria/Geriatri | Nefrologia/Nefrologi |

Sverige | Geriatrik | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) |

United Kingdom | Geriatrics | Renal medicine |

Paese | Malattie trasmissibili Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina comunitaria Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | Hygiena a epidemiologie |

Danmark | Infektionsmedicin | Samfundsmedicin |

Deutschland | | Öffentliches Gesundheitswesen |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | Κοινωνική Iατρική |

España | | Medicina preventiva y salud pública |

France | | Santé publique et médecine sociale |

Ireland | Infectious diseases | Public health medicine |

Italia | Malattie infettive | Igiene e medicina preventiva |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | Maladies contagieuses | Santé publique |

Magyarország | Infektológia | Megelőző orvostan és népegészségtan |

Malta | Mard Infettiv | Saħħa Pubblika |

Nederland | | Maatschappij en gezondheid |

Österreich | | Sozialmedizin |

Polska | Choroby zakaźne | Zdrowie publiczne, epidemiologia |

Portugal | Infecciologia | Saúde pública |

Slovenija | Infektologija | Javno zdravje |

Slovensko | Infektológia | Verejné zdravotníctvo |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar | Terveydenhuolto/Hälsovård |

Sverige | Infektionssjukdomar | Socialmedicin |

United Kingdom | Infectious diseases | Public health medicine |

Paese | Farmacologia Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina del lavoro Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde |

Česká republika | Klinická farmakologie | Pracovní lékařství |

Danmark | Klinisk farmakologi | Arbejdsmedicin |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | Arbeitsmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | | Iατρική της Εργασίας |

España | Farmacología clínica | Medicina del trabajo |

France | | Médecine du travail |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |

Italia | Farmacologia | Medicina del lavoro |

Κύπρος | | Ιατρική της Εργασίας |

Latvija | | Arodslimības |

Lietuva | | Darbo medicina |

Luxembourg | | Médecine du travail |

Magyarország | Klinikai farmakológia | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | Mediċina Okkupazzjonali |

Nederland | | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskundeArbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | Arbeits- und Betriebsmedizin |

Polska | Farmakologia kliniczna | Medycyna pracy |

Portugal | | Medicina do trabalho |

Slovenija | | Medicina dela, prometa in športa |

Slovensko | Klinická farmakológia | Pracovné lekárstvo |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | Työterveyshuolto/Företagshälsovård |

Sverige | Klinisk farmakologi | Yrkes- och miljömedicin |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | Occupational medicine |

Paese | Allergologia Durata minima della formazione: 3 anni | Medicina nucleare Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | Nukleární medicína |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin |

Deutschland | | Nuklearmedizin |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιoλoγία | Πυρηvική Iατρική |

España | Alergología | Medicina nuclear |

France | | Médecine nucléaire |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | Medicina nucleare |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | Πυρηνική Ιατρική |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | Médecine nucléaire |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) |

Malta | | Mediċina Nukleari |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | Nucleaire geneeskunde |

Österreich | | Nuklearmedizin |

Polska | Alergologia | Medycyna nuklearna |

Portugal | Imuno-alergologia | Medicina nuclear |

Slovenija | | Nuklearna medicina |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | Nukleárna medicína |

Suomi/Finland | | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin |

Sverige | Allergisjukdomar | Nukleärmedicin |

United Kingdom | | Nuclear medicine |

Paese | Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico) Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione |

Belgique/België/ Belgien | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie |

Danmark | |

Deutschland | |

Eesti | |

Ελλάς | |

España | Cirugía oral y maxilofacial |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |

Ireland | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale |

Κύπρος | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale |

Magyarország | Szájsebészet |

Malta | |

Nederland | |

Österreich | Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Polska | Chirurgia szczekowo-twarzowa |

Portugal | Cirurgia maxilo-facial |

Slovenija | Maxilofaciálna kirurgija |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia |

Suomi/Finland | |

Sverige | |

United Kingdom | |

Paese | Ematologia biologica Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione |

Belgique/België/Belgien | |

Česká republika | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi |

Deutschland | |

Eesti | |

Ελλάς | |

España | |

France | Hématologie |

Ireland | |

Italia | |

Κύπρος | |

Latvija | |

Lietuva | |

Luxembourg | Hématologie biologique |

Magyarország | |

Malta | |

Nederland | |

Österreich | |

Polska | |

Portugal | Hematologia clinica |

Slovenija | |

Slovensko | |

Suomi/Finland | |

Sverige | |

United Kingdom | |

Paese | Odontostomatologia Durata minima della formazione: 3 anni | Dermatologia Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | Dermatology |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | Dermatoloġija |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | Dermatology |

Paese | Venerologia Durata minima della formazione: 4 anni | Medicina tropicale Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |

Italia | | Medicina tropicale |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | Trópusi betegségek |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene |

Polska | | Medycyna transportu |

Portugal | | Medicina tropical |

Slovenija | | |

Slovensko | | Tropická medicína |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | Tropical medicine |

Paese | Chirurgia dell’apparato digerente Durata minima della formazione: 5 anni | Medicina infortunistica Durata minima della formazione: 5 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | Traumatologie Urgentní medicína |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme | |

Deutschland | Visceralchirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | Emergency medicine |

Italia | Chirurgia dell’apparato digerente | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | Traumatológia |

Malta | | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | Medycyna ratunkowa |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | Gastroenterologická chirurgia | Úrazová chirurgia Urgentná medicína |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | Accident and emergency medicine |

Paese | Neurofisiologia clinica Durata minima della formazione: 4 anni | Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) Durata minima della formazione: 4 anni |

Denominazione | Denominazione |

Belgique/België/Belgien | | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |

Italia | | |

Κύπρος | | Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale |

Magyarország | | Arc-állcsont-szájsebészet |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi | Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | Oral and maxillo-facial surgery |

5.1.4. Titoli di formazione di medico generico

Paese | Titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d’agrément de médecin généraliste | Huisarts/Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

Česká republika | Diplom o specializaci “všeobecné lékařství” | Všeobecný lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/Speciallægel i almen medicin | Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin | 31 dicembre 1994 |

Deutschland | Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin | Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Eesti | Diplom peremeditsiini erialal | Perearst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής | Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής | 31 dicembre 1994 |

España | Título de especialista en medicina familiar y comunitaria | Especialista en medicina familiar y comunitaria | 31 dicembre 1994 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale) | Médecin qualifié en médecine générale | 31 dicembre 1994 |

Ireland | Certificate of specific qualifications in general medical practice | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

Italia | Attestato di formazione specifica in medicina generale | Medico di medicina generale | 31 dicembre 1994 |

Κύπρος | Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής | Ιατρός Γενικής Ιατρικής | 1o maggio 2004 |

Latvija | Ģimenes ārsta sertifikāts | Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas | Šeimos medicinos gydytojas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme de formation spécifique en medicine générale | Médecin généraliste | 31 dicembre 1994 |

Magyarország | Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány | Háziorvostan szakorvosa | 1o maggio 2004 |

Malta | Tabib tal-familja | Mediċina tal-familja | 1o maggio 2004 |

Nederland | Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst | Huisarts | 31 dicembre 1994 |

Österreich | Arzt für Allgemeinmedizin | Arzt für Allgemeinmedizin | 31 dicembre 1994 |

Polska | Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej | Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej | 1o maggio 2004 |

Portugal | Diploma do internato complementar de clínica geral | Assistente de clínica geral | 31 dicembre 1994 |

Slovenija | Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine | Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Diplom o špecializácii v odbore “všeobecné lekárstvo” | Všeobecný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård | Yleislääkäri/Allmänläkare | 31 dicembre 1994 |

Sverige | Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen | Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) | 31 dicembre 1994 |

United Kingdom | Certificate of prescribed/equivalent experience | General medical practitioner | 31 dicembre 1994 |

V.2. Infermiere responsabile dell’assistenza generale

5.2.1. Programma di studio per gli infermieri responsabili dell’assistenza generale

Il programma di studio per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico

a. Assistenza infermieristica:

– Orientamento ed etica professionali

– Principi generali dell’assistenza sanitaria e infermieristica

– Principi dell’assistenza infermieristica in materia di:

– medicina generale e specializzazioni mediche

– chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

– puericultura e pediatria

– igiene assistenza alla madre e al neonato

– igiene mentale e psichiatria

– assistenza alle persone anziane e geriatria

b. Materie fondamentali:

– Anatomia e fisiologia

– Patologia

– Batteriologia, virologia e parassitologia

– Biofisica, biochimica e radiologia

– Dietetica

– Igiene:

– Profilassi

– educazione sanitaria

Farmacologia

c. Scienze sociali:

– Sociologia

– Psicologia

– Principi di amministrazione

– Principi di insegnamento

– Legislazioni sociale e sanitaria

– Aspetti giuridici della professione

B. Insegnamento clinico

– Assistenza infermieristica in materia di:

– medicina generale e specializzazioni mediche

– chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche

– puericultura e pediatria

– igiene assistenza alla madre e al neonato

– igiene mentale e psichiatria

– assistenza alle persone anziane e geriatria

– assistenza a domicilio

L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L’insegnamento teorico e l’insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un’acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.

5.2.2. Titoli di formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d’hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignement reconnus/Die anerkannten AusbildungsanstaltenDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft | Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) | 29 giugno 1979 |

Česká republika | —Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Všeobecná sestra | 1o maggio 2004 |

—Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) accompagnato dal certificato seguente: Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 2.Všeobecný ošetřovatel |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | Sygeplejerske | 29 giugno 1979 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | Gesundheits- und Krankenpflegerin/Gesundheits- und Krankenpfleger | 29 giugno 1979 |

Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool | õde | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών | Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια | 1o gennaio 1981 |

2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής | 3.Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας |

4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας | 5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | Enfermero/a diplomado/a | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat d’infirmier(ère)Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | Infirmer(ère) | 29 giugno 1979 |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | Registered General Nurse | 29 giugno 1979 |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | Infermiere professionale | 29 giugno 1979 |

Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής | 1o maggio 2004 |

Latvija | 1.Diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu | 1.Māsu skolas | Māsa | 1o maggio 2004 |

2.Māsas diploms | 2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikaciją | 2.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme d’Etat d’infirmierDiplôme d’Etat d’infirmier hospitalier gradué | Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Infirmier | 29 giugno 1979 |

Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány | 1.Iskola | Ápoló | 1o maggio 2004 |

2.Diplomás ápoló oklevél | 2.Egyetem/főiskola |

3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 3.Egyetem |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita` ta’ Malta | Infermier Registrat tal-Ewwel Livell | 1o maggio 2004 |

Nederland | 1.Diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie | Verpleegkundige | 29 giugno 1979 |

2.Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

3.Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige) | 3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie |

4.Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4 | 4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

5.Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5 | 5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling |

Österreich | 1.Diplom als “Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger” | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege | Diplomierte KrankenschwesterDiplomierter Krankenpfleger | 1o gennaio 1994 |

2.Diplom als “Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger” | 2.Allgemeine Krankenpflegeschule |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem “magister pielęgniarstwa” | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe wladze (istituto d’insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Pielegniarka | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral | 1.Escolas de Enfermagem | Enfermeiro | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik” | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | Diplomirana medicinska sestra/Diplomirani zdravstvenik | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister z ošetrovateľstva” (“Mgr.”) | 1.Vysoká škola | Sestra | 1o maggio 2004 |

2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z ošetrovateľstva” (“Bc.”) | 2.Vysoká škola |

3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 3.Stredná zdravotnícka škola |

Suomi/ Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/ Hälsovårdsläroanstalter | Sairaanhoitaja/Sjukskötare | 1o gennaio 1994 |

2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitet eller högskola | Sjuksköterska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | State Registered NurseRegistered General Nurse | 29 giugno 1979 |

V.3. Odontoiatra

5.3.1. Programma di studi per l’odontoiatra

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

– Chimica

– Fisica

– Biologia

B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali

– Anatomia

– Embriologia

– Istologia, compresa la citologia

– Fisiologia

– Biochimica (o chimica fisiologica)

– Anatomia patologica

– Patologia generale

– Farmacologia

– Microbiologia

– Igiene

– Profilassi ed epidemiologia

– Radiologia

– Fisioterapia

– Chirurgia generale

– Medicina interna, compresa la pediatria

– Otorinolaringoiatria

– Dermatologia e venerologia

– Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia

– Anestesiologia

C. Materie specificamente odontostomatologiche

– Protesi dentaria

– Materiali dentari

– Odontoiatria conservatrice

– Odontoiatria preventiva

– Anestesia e sedativi usati in odontoiatria

– Chirurgia speciale

– Patologia speciale

– Clinica odontostomatologica

– Pedodonzia

– Ortodonzia

– Parodontologia

– Radiologia odontologica

– Funzione masticatrice

– Organizzazione professionale, deontologia e legislazione

– Aspetti sociali della prassi odontologica

5.3.2. Titoli di formazione di base di odontoiatra

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire | 28 gennaio 1980 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce | Zubní lékař | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen | Tandlæge | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | | Zahnarzt | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool | | Hambaarst | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Οδovτιατρικής | Παvεπιστήμιo | | Οδοντίατρος ή χειρούργος οδοντίατρος | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una universidad | | Licenciado en odontología | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | | Chirurgien-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)Bachelor of Dental Surgery (BDS)Licentiate in Dental Surgery (LDS) | UniversitiesRoyal College of Surgeons in Ireland | | DentistDental practitionerDental surgeon | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra | Odontoiatra | 28 gennaio 1980 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | | Οδοντίατρος | 1o maggio 2004 |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un “Sertifikāts” — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā | Zobārsts | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją | Gydytojas odontologas | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d’examen d’Etat | | Médecin-dentiste | 28 gennaio 1980 |

Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, röv.: dr. med. dent.) | Egyetem | | Fogorvos | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita` ta Malta | | Kirurgu Dentali | 1o maggio 2004 |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | | Tandarts | 28 gennaio 1980 |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades “Doktor der Zahnheilkunde” | Medizinische Fakultät der Universität | | Zahnarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem “lekarz dentysta” | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko — Dentystyczny Egzamin Państwowy | Lekarz dentysta | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | FaculdadesInstitutos Superiores | | Médico dentista | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine” | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik/zobozdravnica | Doktor dentalne medicine/Doktorica dentalne medicine | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor zubného lekárstva” (“MDDr.”) | Vysoká škola | | Zubný lekár | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring | Hammaslääkäri/Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i UmeåUniversitetet i GöteborgKarolinska InstitutetMalmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen | Tandläkare | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)Licentiate in Dental Surgery | UniversitiesRoyal Colleges | | DentistDental practitionerDental surgeon | 28 gennaio 1980 |

5.3.3. Titoli di formazione di dentista specialista

Ortodonzia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie | Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor Volksgezondheid | 27 gennaio 2005 |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie; | Landeszahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Ορθoδovτικής | Νoμαρχιακή ΑυτoδιoίκησηΝoμαρχία | 1o gennaio 1981 |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes | 28 gennaio 1980 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Ortognatodonzia | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Latvija | “Sertifikāts”— kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

Chirurgia odontostomatologia |

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Data di riferimento |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | 28 gennaio 1980 |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | 28 gennaio 1980 |

Ελλάς | Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας της Γvαθoχειρoυργικής (up to 31 December 2002) | Νoμαρχιακή ΑυτoδιoίκησηΝoμαρχία | 1o gennaio 2003 |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | 28 gennaio 1980 |

Italia | Diploma di specialista in Chirurgia Orale | Università | 21 maggio 2005 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas | 1o maggio 2004 |

Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | 1o maggio 2004 |

Malta | Ċertifikat ta’ speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti | 1o maggio 2004 |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | 28 gennaio 1980 |

Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych | 1o maggio 2004 |

Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetOulun yliopistoTurun yliopisto | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Certificate of completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | 28 gennaio 1980 |

V.4. Veterinario

5.4.1. Programma di studi per i veterinari

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di veterinario comprende almeno le materie indicate qui di seguito.

L’insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell’ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

A. Materie di base

– Fisica

– Chimica

– Zoologia

– Botanica

– Matematica applicata alle scienze biologiche

B. Materie specifiche

a. Scienze fondamentali:

– Anatomia (comprese istologia ed embriologia)

– Fisiologia

– Biochimica

– Genetica

– Farmacologia

– Farmacia

– Tossicologia

– Microbiologia

– Immunologia

– Epidemiologia

– Deontologia

b. Scienze cliniche:

– Ostetricia

– Patologia (compresa l’anatomia patologica)

– Parassitologia

– Patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica (compresa l’anestesiologia)

– Clinica degli animali domestici, volatili e altre specie animali

– Medicina preventiva

– Radiologia

– Riproduzione e turbe della riproduzione

– Polizia sanitaria

– Medicina legale e legislazione veterinarie

– Terapeutica

– Propedeutica

c. Produzione animale

– Produzione animale

– Nutrizione

– Agronomia

– Economia rurale

– Allevamento e salute degli animali

– Igiene veterinaria

– Etologia e protezione animale

d. Igiene alimentare

– Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale

– Igiene e tecnologia alimentare

– Lavori pratici (compresi i lavori pratici nei luoghi di macellazione e di lavorazione dei prodotti alimentari)

La formazione pratica può assumere la forma di un tirocinio pratico, purché questo sia svolto a tempo pieno, sotto il controllo diretto dell’autorità o dell’organismo competenti e non superi la durata di sei mesi sul totale di cinque anni di studi.

La ripartizione dell’insegnamento teorico e pratico tra i vari gruppi di materie deve essere ponderata e coordinata in modo che le conoscenze ed esperienze possano essere adeguatamente acquisite per consentire al veterinario di espletare tutti i suoi compiti.

5.4.2. Titolo di formazione di veterinario

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | 21 dicembre 1980 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice | | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | | 21 dicembre 1980 |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | | 21 dicembre 1980 |

Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Πτυχίo Κτηvιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | | 1o gennaio 1981 |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire | | | 21 dicembre 1980 |

Ireland | Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | | 21 dicembre 1980 |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria | 1o gennaio 1985 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d’examen d’Etat | | 21 dicembre 1980 |

Magyarország | Állatorvos doktor oklevél — dr. med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | | 1o maggio 2004 |

Malta | Liċenzja ta’ Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen | | | 21 dicembre 1980 |

Österreich | Diplom-TierarztMagister medicinae veterinariae | Universität | Doktor der VeterinärmedizinDoctor medicinae veterinariaeFachtierarzt | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | | 1o gennaio 1986 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine” | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor veterinárskej medicíny” (“MVDr.”) | Univerzita veterinárskeho lekárstva | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet | | 1o gennaio 1994 |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Lantbruksuniversitet | | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 1.University of Bristol | | 21 dicembre 1980 |

2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc) | 2.University of Liverpool |

3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) | 3.University of Cambridge |

4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 4.University of Edinburgh |

5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S) | 5.University of Glasgow |

6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 6.University of London |

V.5. Ostetrica

5.5.1. Programma di studi per le ostetriche (tipi di formazione I e II)

Il programma di studi per il conseguimento dei titoli di formazione di ostetrica comprende le seguenti due parti:

A. Insegnamento teorico e tecnico

a. Materie fondamentali

– Nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia

– Nozioni fondamentali di patologia

– Nozioni fondamentali di batteriologia, virologia e parassitologia

– Nozioni fondamentali di biofisica, biochimica e radiologia

– Pediatria, con particolare riguardo ai neonati

– Igiene, educazione sanitaria, prevenzione e individuazione precoce delle malattie

– Nutrizione e dietetica, con particolare riguardo all’alimentazione della donna, del neonato e del lattante

– Nozioni fondamentali di sociologia e questioni di medicina sociale

– Nozioni fondamentali di farmacologia

– Psicologia

– Pedagogia

– Legislazione sanitaria e sociale e organizzazione sanitaria

– Deontologia e legislazione professionale

– Educazione sessuale e pianificazione familiare

– Protezione giuridica della madre e del bambino

b. Materie specifiche dell’attività di ostetrica

– Anatomia e fisiologia

– Embriologia e sviluppo del feto

– Gravidanza, parto e puerperio

– Patologia ginecologica e ostetrica

– Preparazione al parto e allo stato di genitore, compresi gli aspetti psicologici

– Preparazione del parto (compresi la conoscenza e l’uso dell’attrezzatura ostetrica)

– Analgesia, anestesia e rianimazione

– Fisiologia e patologia del neonato

– Cure e sorveglianza del neonato

– Fattori psicologici e sociali

B. Insegnamento pratico e insegnamento clinico

Questi insegnamenti sono impartiti sotto opportuna sorveglianza:

– Visite a gestanti con almeno cento esami prenatali.

– Sorveglianza e cura di almeno quaranta partorienti.

– Pratica da parte dell’allieva di almeno quaranta parti; se non è possibile raggiungere questo numero per indisponibilità di partorienti, è possibile ridurre tale numero a un minimo di trenta, purché l’allieva partecipi inoltre a venti parti.

– Partecipazione attiva ai parti podalici; in caso di impossibilità dovuta ad un numero insufficiente di parti podalici, dovrà essere effettuata una formazione mediante simulazione.

– Pratica dell’episiotomia e iniziazione alla sutura. L’iniziazione comprenderà un insegnamento teorico ed esercizi clinici. La pratica della sutura comprende la sutura delle episiotomie e delle lacerazioni semplici del perineo, che può essere realizzata, se assolutamente necessario, in modo simulato.

– Sorveglianza e cura di 40 gestanti, partorienti e puerpere in parti difficili.

– Sorveglianza e cura, compreso l’esame, di almeno cento puerpere e neonati normali.

– Osservazione e cura di neonati che necessitano di cure speciali, compresi quelli nati prima o dopo il termine, nonché di neonati di peso inferiore al normale e di neonati che presentano disturbi.

– Cura delle donne che presentano patologie attinenti alla ginecologia ed ostetricia.

– Avviamento alle cure in medicina e chirurgia, comprendente un insegnamento teorico ed esercizi clinici.

L’insegnamento teorico e tecnico (parte A del programma di formazione) e l’insegnamento clinico (parte B del programma di formazione) devono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, per consentire un’acquisizione adeguata delle conoscenze ed esperienze di cui al presente allegato.

L’insegnamento ostetrico clinico deve essere effettuato sotto forma di tirocinio guidato presso un centro ospedaliero o un altro servizio sanitario riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti. Nel corso di tale formazione le candidate ostetriche partecipano alle attività dei servizi in questione nella misura in cui tali attività contribuiscono alla loro formazione. Esse vengono iniziate alle responsabilità inerenti al lavoro delle ostetriche.

5.5.2. Titoli di formazione di ostetrica

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Titolo professionale | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d’accoucheuse | De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d’enseignementDe bevoegde Examen- commissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | Vroedvrouw/Accoucheuse | 23 gennaio 1983 |

Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem | Porodní asistentka/porodní asistent | 1o maggio 2004 |

2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.)Vysvědčení o absolutoriu | 2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | Jordemoder | 23 gennaio 1983 |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | HebammeEntbindungspfleger | 23 gennaio 1983 |

Eesti | Diplom ämmaemanda erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool | Ämmaemand | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) | ΜαίαΜαιευτής | 23 gennaio 1983 |

2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) | 2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων |

3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας |

España | Título de MatronaTítulo de Asistente obstétrico (matrona)Título de Enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | MatronaAsistente obstétrico | 1o gennaio 1986 |

France | Diplôme de sage-femme | L’Etat | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | Midwife | 23 gennaio 1983 |

Italia | Diploma d’ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | Ostetrica | 23 gennaio 1983 |

Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | Εγγεγραμμένη Μαία | 1o maggio 2004 |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | Vecmāte | 1o maggio 2004 |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikacijąPažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 1.Universitetas | Akušeris | 1o maggio 2004 |

2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikacijąPažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje | 2.Kolegija |

3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 3.Kolegija |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports | Sage-femme | 23 gennaio 1983 |

Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | Szülésznő | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Universita` ta’ Malta | Qabla | 1o maggio 2004 |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidings-instellingen | Verloskundige | 23 gennaio 1983 |

Österreich | Hebammen-Diplom | HebammenakademieBundeshebammenlehranstalt | Hebamme | 1o gennaio 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem “magister położnictwa” | Instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze (istituto d’insegnamento superiore riconosciuto dalle autorità competenti) | Położna | 1o maggio 2004 |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem | Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1o gennaio 1986 |

2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 2.Escolas Superiores de Enfermagem |

3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 3.Escolas Superiores de EnfermagemEscolas Superiores de Saúde |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “diplomirana babica/diplomirani babičar” | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | diplomirana babica/diplomirani babičar | 1o maggio 2004 |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “bakalár z pôrodnej asistencie” (“Bc.”)2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola2.Stredná zdravotnícka škola | Pôrodná asistentka | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | 1.Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen | 1.Terveydenhuoltooppi-laitokset/hälsovårdsläroanstalter | Kätilö/Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 2.Ammattikorkeakoulut/ Yrkeshögskolor |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | Barnmorska | 1o gennaio 1994 |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting | Various | Midwife | 23 gennaio 1983 |

V.6. Farmacista

5.6.1. Programma di studi per i farmacisti

– Biologia vegetale e animale

– Fisica

– Chimica generale e inorganica

– Chimica organica

– Chimica analitica

– Chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali

– Biochimica generale e applicata (medica)

– Anatomia e fisiologia; terminologia medica

– Microbiologia

– Farmacologia e farmacoterapia

– Tecnologia farmaceutica

– Tossicologia

– Farmacognosia

– Legislazione e, se del caso, deontologia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all’insegnamento il suo carattere universitario.

5.6.2. Titoli di formazione di farmacista

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Data di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien | De universiteiten/Les universitésDe bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française | | 1o ottobre 1987 |

Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.) | Farmaceutická fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce | 1o maggio 2004 |

Danmark | Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole | | 1o ottobre 1987 |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden | | 1o ottobre 1987 |

Eesti | Diplom proviisori õppekava läbimisest | Tartu Ülikool | | 1o maggio 2004 |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση | | 1o ottobre 1987 |

España | Título de Licenciado en Farmacia | Ministerio de Educación y CulturaEl rector de una universidad | | 1o ottobre 1987 |

France | Diplôme d’Etat de pharmacienDiplôme d’Etat de docteur en pharmacie | Universités | | 1o ottobre 1987 |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università | | 1o novembre 1993 |

Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού | Συμβούλιο Φαρμακευτικής | | 1o maggio 2004 |

Latvija | Farmaceita diploms | Universitātes tipa augstskola | | 1o maggio 2004 |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją | Universitetas | | 1o maggio 2004 |

Luxembourg | Diplôme d’Etat de pharmacien | Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation nationale | | 1o ottobre 1987 |

Magyarország | Okleveles gyógyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) | EG Egyetem | | 1o maggio 2004 |

Malta | Lawrja fil-farmaċija | Universita` ta’ Malta | | 1o maggio 2004 |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie | | 1o ottobre 1987 |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales | | 1o ottobre 1994 |

Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | | 1o maggio 2004 |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades | | 1o ottobre 1987 |

Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv “magister farmacije/magistra farmacije” | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije | 1o maggio 2004 |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister farmácie” (“Mgr.”) | Vysoká škola | | 1o maggio 2004 |

Suomi/ Finland | Proviisorin tutkinto/Provisorexamen | Helsingin yliopisto/Helsingfors universitetKuopion yliopisto | | 1o ottobre 1994 |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet | | 1o ottobre 1994 |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | | | 1o ottobre 1987 |

V.7. Architetto

5.7.1. Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell’articolo 46

Paese | Titolo di formazione | Ente che rilascia il titolo di formazione | Certificato che accompagna il titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/ Belgique/ Belgien | 1.Architect/Architecte2.Architect/Architecte3.Architect4.Architect/Architecte5.Architect/Architecte6.Burgelijke ingenieur-architect | 1.Nationale hogescholen voor architectuur2.Hogere-architectuur-instituten3.Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4.Koninklijke Academies voor Schone Kunsten5.Sint-Lucasscholen6.Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten6.”Faculté Polytechnique” van Mons | | 1988/1989 |

1.Architecte/Architect2.Architecte/Architect3.Architect4.Architecte/Architect5.Architecte/Architect6.Ingénieur-civil — architecte | 1.Ecoles nationales supérieures d’architecture2.Instituts supérieurs d’architecture3.Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt4.Académies royales des Beaux-Arts5.Ecoles Saint-Luc6.Facultés des sciences appliquées des universités6.Faculté polytechnique de Mons |

Danmark | Arkitekt cand. arch. | Kunstakademiets Arkitektskole i KøbenhavnArkitektskolen i Århus | | 1988/1989 |

Deutschland | Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. | Universitäten (Architektur/Hochbau)Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)Hochschulen für bildende KünsteHochschulen für Künste | | 1988/1989 |

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH | Fachhochschulen (Architektur/Hochbau)Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen |

Eλλάς | Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής | Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής | 1988/1989 |

España | Título oficial de arquitecto | Rectores de las universidades enumeradas a continuación: Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid;Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia;Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla;Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada;Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;Universidad Europea de Madrid;Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. | | 1988/1989 1999/2000 1999/200 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995 |

France | 1.Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale. | 1.Le ministre chargé de l’architecture | | 1988/1989 |

2.Diplôme d’architecte ESA | 2.Ecole spéciale d’architecture de Paris |

3.Diplôme d’architecte ENSAIS | 3.Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture |

Ireland | 1.Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) | 1.National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin | | 1988/1989 |

2.Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch)(Fino al 2002: -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)) | 2.Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin(College of Technology, Bolton Street, Dublin) |

3.Certificate of associateship (ARIAI) | 3.Royal Institute of Architects of Ireland |

4.Certificate of membership (MRIAI) | 4.Royal Institute of Architects of Ireland |

Italia | —Laurea in architettura | Università di CamerinoUniversità di Catania — Sede di SiracusaUniversità di ChietiUniversità di FerraraUniversità di FirenzeUniversità di GenovaUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Napoli IIUniversità di PalermoUniversità di ParmaUniversità di Reggio CalabriaUniversità di Roma “La Sapienza”Universtià di Roma IIIUniversità di TriestePolitecnico di BariPolitecnico di MilanoPolitecnico di TorinoIstituto universitario di architettura di Venezia | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1988/1989 |

—Laurea in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma”La Sapienza” | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 |

—Laurea specialistica in ingegneria edile — architettura | Università dell’AquillaUniversità di PaviaUniversità di Roma “La Sapienza”Università di AnconaUniversità di Basilicata — PotenzaUniversità di PisaUniversità di BolognaUniversità di CataniaUniversità di GenovaUniversità di PalermoUniversità di Napoli Federico IIUniversità di Roma — Tor VergataUniversità di TrentoPolitecnico di BariPolitecnico di Milano | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 2003/2004 |

Laurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica quinquennale in ArchitetturaLaurea specialistica in Architettura | Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”Università di FerraraUniversità di GenovaUniversità di PalermoPolitecnico di MilanoPolitecnico di BariUniversità di Roma IIIUniversità di FirenzeUniversità di Napoli IIPolitecnico di Milano II | Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente | 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005 |

Nederland | 1.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur | 1.Technische Universiteit te Delft | Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46. | 1988/1989 |

2.Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek | 2.Technische Universiteit te Eindhoven |

3.Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdamde Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdamde Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburgde Hogeschool voor de Kunsten te Arnhemde Rijkshogeschool Groningen te Groningende Hogeschool Maastricht te Maastricht | |

Österreich | 1.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 1.Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) | | 1998/1999 |

2.Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 2.Technische Universität Wien |

3.Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. | 3.Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) |

4.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 4.Hochschule für Angewandte Kunst in Wien |

5.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 5.Akademie der Bildenden Künste in Wien |

6.Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. | 6.Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92 | Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de LisboaFaculdade de arquitectura da Universidade do PortoEscola Superior Artística do PortoFaculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto | | 1988/1989 1991/1992 |

Suomi/Finland | Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen | Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tammerforstekniska högskolaOulun yliopisto/Uleåborgs universitet | | 1998/1999 |

Sverige | Arkitektexamen | Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet | | 1998/1999 |

United Kingdom | 1.Diplomas in architecture | 1.UniversitiesColleges of ArtSchools of Art | Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board. The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 46 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board. EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 46 of this Directive and of the Criteria for validation. | 1988/1989 |

2.Degrees in architecture | 2.Universities | |

3.Final examination | 3.Architectural Association | |

4.Examination in architecture | 4.Royal College of Art | |

5.Examination Part II | 5.Royal Institute of British Architects | |

[1] 1o gennaio 1983

[2] 1o gennaio 1983

[3] 1o agosto 1987, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di questa data.

[4] 31 dicembre 1971.

[5] 31 ottobre 1999.

[6] I titoli di formazione non sono rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

[7] 9 luglio 1984.

[8] 3 dicembre 1971.

[9] 31 ottobre 1993.

[10] I titoli di formazione non sono più rilasciati per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.

[11] 8 luglio 1984.

[12] 1 gennaio 1983, tranne per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e l’hanno conclusa prima della fine del 1988.

[13] 31 dicembre 1994.

[14] 1 gennaio 1983.

[15] La formazione per il conseguimento del titolo di formazione di specialista in chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista) presuppone il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34).

[16] Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.</

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ALLEGATO VI

Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione

6. Titoli di formazione di architetto che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell’articolo 45, paragrafo 1

Paese | Titolo di formazione | Anno accademico di riferimento |

België/Belgique/Belgien | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli istituti superiori di architettura architecte – architect)Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)Diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte – architect)Diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte – architect)Diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di tirocinio rilasciato dall’ordine degli architetti e conferente il diritto di usare il titolo professionale di architetto (architecte – architect)Diplomi d’architetto rilasciati dalla commissione esaminatrice centrale o statale di architettura (architecte – architect)Diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect) | 1987/1988 |

Česká republika | Diplomi rilasciati dalle facoltà della “České vysoké učení technické” (Università tecnica ceca di Praga):”Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (Scuola superiore di architettura ed edilizia) (fino al 1951),”Fakulta architektury a pozemního stavitelství”(Facoltà di architettura ed edilizia) (dal 1951 al 1960),”Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1960), indirizzi: costruzioni e strutture edili, edilizia, costruzioni e architettura; architettura (inclusi pianificazione urbanistica e assetto territoriale), costruzioni civili e costruzioni per la produzione industriale e agricola; o nel programma di studio di ingegneria civile, indirizzo: edilizia e architettura,”Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1976) indirizzi: architettura; pianificazione urbanistica e assetto territoriale o nel programma di studio: architettura e pianificazione urbanistica, indirizzi: architettura, teoria della concezione architettonica, pianificazione urbanistica e assetto territoriale, storia dell’architettura e ricostruzione dei monumenti storici, o architettura ed edilizia,Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše” (fino al 1951) nel settore dell’architettura e delle costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola stavitelství v Brně” (dal 1951 al 1956) nel settore dell’architettura e delle costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoké učení technické v Brně”, “dalla Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1956), indirizzo: architettura e pianificazione urbanistica o dalla “Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1956), indirizzo: costruzioni;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola báňská — Technická” univerzita Ostrava, “Fakulta stavební” (Facoltà di ingegneria civile) (dal 1997), indirizzo: strutture e architettura o indirizzo: ingegneria civile;Diplomi rilasciati dalla “Technická univerzita v Liberci”, “Fakulta architektury” (Facoltà di architettura) (dal 1994) nel programma di architettura e pianificazione urbanistica, indirizzo: architettura;Diplomi rilasciati dalla “Akademie výtvarných umění v Praze” nel programma di belle arti, indirizzo: concezione architettonica;Diplomi rilasciati dalla “Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” nel programma di belle arti, indirizzo: architettura;Certificato dell’abilitazione rilasciata dal “Česká komora architektů” o del settore dell’edilizia senza specificazione del settore. | 2006/2007 |

Danmark | Diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di Århus (architekt)Abilitazione rilasciata dalla commissione degli architetti ai sensi della legge n. 202 del 28 maggio 1975 (registreret arkitekt)Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di ingegneria civile (bygningskonstruktør), accompagnati da un attestato delle competenti autorità comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Deutschland | Diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.Ing., Architekt (HfbK)Diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), dalle università, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) (Dipl.Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a tali diplomiDiplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di Germania, rilasciato dall’ordine professionale conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, paragrafo 1 (Ingenieur grad. e altre eventuali future denominazioni di tali diplomi)Certificati (Prüfungszeugnisse) rilasciati prima del 1o gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso di un esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 48 della presente direttiva | 1987/1988 |

Eesti | diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996, aastast (diploma di studi di architettura, rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Accademia estone delle arti dal 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 (rilasciato dall’Università delle arti di Tallinn nel 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (rilasciato dall’Istituto statale d’arte della Repubblica socialista sovietica di Estonia nel 19511988). | 2006/2007 |

Eλλάς | Diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall’Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall’Aristotelion Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architetturaDiplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell’architettura | 1987/1988 |

España | Titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) conferito dal ministero dell’istruzione e della scienza o dalle università | 1987/1988 |

France | Diplomi di “architecte diplômé par le gouvernement” rilasciati fino al 1959 dal ministero della Pubblica istruzione e dopo tale data dal ministero degli Affari culturali (architecte DPLG)Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo [ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS)] | 1987/1988 |

Ireland | Laurea di “Bachelor of Architecture” rilasciata dal “National University of Ireland” (B. Arch. N.U.I.) ai laureati in architettura dell'”University College” di DublinoDiploma di livello universitario in architettura rilasciato dal “College of Technology”, Bolton Street, Dublino (Diplom. Arch.)Certificato di membro associato del “Royal Institute of Architects of Ireland” (A.R.I.A.I.) Certificato di membro del “Royal Institute of Architects of Ireland” (M.R.I.A.I.) | 1987/1988 |

Italia | Diplomi di “laurea in architettura” rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione, l’esame di stato che abilita all’esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto)diplomi di “laurea in ingegneria” nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un’apposita commissione, l’esame di stato che lo abilita all’esercizio indipendente della professione (dott. ing. Architetto o dott. ing. in ingegneria civile | 1987/1988 |

Κύπρος | Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, (Certificato di iscrizione all’albo degli architetti rilasciato dalla Camera tecnica (ETEK) di Cipro) | 2006/2007 |

Latvija | “Arhitekta diploms”, ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inenierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958. gada līdz 1991. gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un “Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (i diplomi di architetto (arhitekts) rilasciati dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura dell’Università statale lettone fino al 1958, dalla Facoltà di ingegneria civile, sezione architettura del Politecnico di Riga tra il 1958 ed il 1991, e dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica di Riga dal 1991 e 1992, e certificato di iscrizione all’Ordine lettone degli architetti) | 2006/2007 |

Lietuva | Diplomi di ingegnere-architetto/architetto rilasciati dal Kauno politechnikos institutas fino al 1969 (ininierius architektas/architektas),Diplomi di architetto/baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dal Vilnius ininerinis statybos institutas fino al 1990, dalla Vilniaus technikos universitetas fino al 1996, dalla Vilnius Gedimino technikos universitetas dal 1996 (architektas/architektūros bakalauras/architektūros magistras),Diplomi di specialisti che hanno completato il corso di architettura/baccellierato in architettura/dottorato in architettura rilasciati dall’ LTSR Valstybinis dailés institutas e dalla Vilniaus dailés akademija dal 1990 (architektûros kursas/architektūros bakalauras/architektûros magistras),Diplomi di baccelliere in architettura/dottore in architettura rilasciati dalla Kauno technologijos universitetas dal 1997 (architektūros bakalauras/architektūros magistras),corredati del certificato rilasciato dalla Commissione di abilitazione che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura (architetto abilitato/Atestuotas architektas) | 2006/2007 |

Magyarország | Diploma di “okleveles építészmérnök” (diploma di architetto, dottore in scienze architettoniche) rilasciato dalle università,Diploma di “okleveles építész tervező művész” (diploma di dottore in scienze architettoniche e ingegneria edile) rilasciato dalle università | 2006/2007 |

Malta | Perit: Lawrja ta’ Perit rilsciato dall’Universita` ta’ Malta, che conferisce il diritto di iscrizione come “Perit” | 2006/2007 |

Nederland | Attestato che comprova l’esito positivo dell’esame di licenza di architettura, rilasciato dalle sezioni “Architettura” delle scuole tecniche superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur)Diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo stato (architect)Diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d’insegnamento superiore di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)Diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d’insegnamento superiore d’architettura (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)Attestato comprovante l’esito positivo nella prova d’esame organizzata dal consiglio degli architetti del “Bond van Nederlandse Architecten” (ordine degli architetti olandese, BNA) (architect)Diploma della “Stichting Instituut voor Architectuur” (Fondazione “Istituto di architettura”) (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un attestato delle competenti autorità comprovante che l’interessato ha superato un esame per titoli, comportante la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal candidato nel corso dell’esercizio effettivo, durante almeno sei anni, delle attività di cui all’articolo 44 della presente direttivaAttestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, l’interessato è stato ammesso all’esame di “kandidaat in de bouwkunde” organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, comprovante che l’interessato, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività (architect)Attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari per l’accesso alle attività di architetto ed il loro esercizio nell’ambito del titolo professionale di architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette disposizioni, non diano già l’accesso a tali attività nell’ambito del titolo professionale di cui sopra | 1987/1988 |

Österreich | Diplomi rilasciati dalle università tecniche di Vienna e di Graz e dall’università di Innsbruck, facoltà di ingegneria civile e architettura, sezione architettura (Architektur), ingegneria civile (Bauingenieurwesen Hochbau) e costruzione (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)Diplomi rilasciati dall’università di ingegneria agraria, sezione tecnica delle colture ed economia dell’acqua (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)Diplomi rilasciati dal Collegio universitario delle arti applicate di Vienna, sezione architetturaDiplomi rilasciati dall’Accademia delle belle arti di Vienna, sezione architetturaDiplomi di ingegnere abilitato (Ing.), rilasciato dagli istituti tecnici superiori, dagli istituti tecnici, dagli istituti tecnici per l’edilizia, accompagnati dalla licenza di “Baumeister” attestante almeno sei anni di esperienza professionale in Austria sanzionati da un esameDiplomi rilasciati dal Collegio universitario di disegno industriale di Linz, sezione architetturaCertificati di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere civile o di ingegnere specializzato nel settore della costruzione (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), rilasciati ai sensi della legge sui tecnici dell’edilizia e dei lavori pubblici (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) | 1997/1998 |

Polska | I diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle seguenti università: Università di tecnologia di Varsavia, Facoltà di architettura di Varsavia (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto inżynier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; inżynier magister architektury, magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1948, titolo: nżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1951 al 1956, titolo: inżynier architekt; dal 1954 al 1957, seconda fase, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1957 al 1959, titolo: inżyniera magistra architektury; dal 1959 al 1964: magistra inżyniera architektury; dal 1964 al 1982, titolo: magistra inżyniera architekta; dal 1983 al 1990, titolo: magister inżynier architekt; dal 1991, titolo: magistra inżyniera architekta);Università di tecnologia di Cracovia, Facoltà di Architettura di Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architek (dal 1945 al 1953, Università di arte mineraria e metallurgia, Politecnico di architettura – Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury)Università di tecnologia di Breslavia, Facoltà di Architettura di Breslavia (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt. (dal 1949 al 1964, titolo: inżynier architekt, magister nauk technicznych; dal 1956 al 1964, titolo: magister inżynier architektury; dal 1964, titolo: magister inżynier architekt);Università slesiana di tecnologia, Facoltà di Architettura di Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1955: Facoltà di ingegneria e costruzione – Wydział Inżynieryjno-Budowlany, titolo: inżynier architekt; dal 1961 al 1969, Facoltà di costruzione industriale e ingegneria generale – Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, titolo: magister inżynier architekt; dal 1969 al 1976, Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury, titolo: magister inżynier architekt; dal 1977, Facoltà di architettura – Wydział Architektury, titolo: magister inżynier architekt e dal 1995 inżynier architekt)Università di tecnologia di Poznan, Facoltà di architettura di Poznan (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1945 al 1955, Scuola di ingegneria, Facoltà di architettura — Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architektury; dal 1978, titolo: magister inżynier architekt e dal 1999 inżynier architekt)Università tecnica di Danzica, Facoltà di architettura di Danzica (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt. (dal 1945 al 1969 Facoltà di architettura – Wydział Architektury, dal 1969 al 1971 Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury, dal 1971 al 1981 Istituto di architettura e pianificazione urbanistica – Instytut Architektury i Urbanistyki, dal 1981 Facoltà di architettura – Wydział Architektury)Università tecnica di Białystok, Facoltà di Architettura di Białystok) (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury); il titolo professionale di architetto: magister inżynier architekt (dal 1975 al 1989 Istituto di Architettura – Instytut Architektury)Università tecnica di Łódź, Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale di Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architek (dal 1973 al 1993 Facoltà di ingegneria civile e architettura – Wydział Budownictwa i Architektury e dal 1992 Facoltà di ingegneria civile, architettura e ingegneria ambientale – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; titolo: dal 1973 al 1978 inżynier architekt, dal 1978 magister inżynier architekt)Università tecnica di Stettino, Facoltà di ingegneria civile e architettura di Stettino (Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury); il titolo professionale di architetto: inżynier architekt; magister inżynier architekt (dal 1948 al 1954, Scuola di alta ingegneria, Facoltà di architettura – Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, titolo: inżynier architekt, dal 1970 magister inżynier architekt e dal 1998 inżynier architekt)tutti corredati del certificato di iscrizione rilasciato dalla competente sezione regionale dell’Ordine degli architetti che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura in Polonia. | 2006/2007 |

Portugal | Diploma “diploma do curso especial de arquitectura” rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma d’architecte “diploma de arquitecto” rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma “diploma do curso de arquitectura” rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona e di PortoDiploma “diploma de licenciatura em arquitectura” rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di LisbonaDiploma “carta de curso de licenciatura em arquitectura” rilasciato dall’università tecnica di Lisbona e dall’università di PortoLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dall’istituto tecnico superiore dell’università tecnica di LisbonaLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di ingegneria (Engenharia) dell’università di PortoLaurea in ingegneria civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciata dalla facoltà di scienze e tecnologia dell’università di CoïmbraLaurea in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, produção) rilasciata dall’università del Minho | 1987/1988 |

Slovenija | “Univerzitetni diplomirani inenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inenirka arhitekture” (diploma universitario in architettura) rilasciato dalla Facoltà di architettura, corredato di un certificato dell’autorità competente nel settore dell’architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura,Diploma universitario rilasciato dalle facoltà tecniche che rilascia il titolo di “univerzitetni diplomirani inenir (univ.dipl.in.)/univerzitetna diplomirana inenirka” corredato di un certificato dell’autorità competente nel settore dell’architettura legalmente riconosciuto, che conferisce il diritto di svolgere attività nel settore dell’architettura | 2006/2007 |

Slovensko | Diploma dell’indirizzo “architettura ed edilizia” (“architektúra a pozemné staviteľstvo”) rilasciato dall’Università tecnica slovacca (Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1950-1952 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné staviteľstvo”) rilasciato dalla Facoltà di architettura ed edilizia dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1952-1960 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava nel 1961-1976 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “urbanistica” (“urbanizmus”) rilasciato dalla Facoltà di architettura dell’Università tecnica slovacca (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) di Bratislava dal 1977 (titolo: Ing. arch.)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 1977-1997 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura ed edilizia” (“architektúra a pozemné stavby”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 1998 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “edilizia – specializzazione: architettura” (“pozemné stavby — špecializácia: architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) di Bratislava nel 2000-2001 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “edilizia e architettura” (“pozemné stavby a architektúra”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica slovacca (Stavebná fakulta — Slovenská technická univerzita) di Bratislava dal 2001 (titolo: Ing.)Diploma dell’indirizzo “architettura” (“architektúra”) rilasciato dall’Accademia di belle arti e del design (Vysoká škola výtvarných umení) di Bratislava dal 1969 (titolo: Akad. arch. fino al 1990; Mgr. nel 1990 — 1992; Mgr. arch. nel 19921996; Mgr. art. dal 1997)Diploma dell’indirizzo “edilizia” (“pozemné staviteľstvo”) rilasciato dalla Facoltà di ingegneria civile dell’Università tecnica (Stavebná fakulta, Technická univerzita) di Košice nel 1981-1991 (titolo: Ing.),tutti corredati del Certificato di abilitazione rilasciato dall’Ordine slovacco degli architetti (Slovenská komora architektov) di Bratislava senza specificazione del settore, o del settore dell'”edilizia” (“pozemné stavby”) o “assetto territoriale” (“územné plánovanie”) Certificato di abilitazione rilasciato dall’Ordine slovacco degli ingegneri civili (Slovenská komora stavebných ininierov) di Bratislvava del settore dell’edilizia (“pozemné stavby”). | 2006/2007 |

Suomi/Finland | Diplomi rilasciati dai dipartimenti di architettura delle università tecniche e dall’università di Oulu (arkkitehti/arkitekt)Diplomi rilasciati dagli istituti di tecnologia (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) | 1997/1998 |

Sverige | Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell’Istituto reale di tecnologia, dall’Istituto Chalmers di tecnologia e dall’Istituto di tecnologia dell’Università di Lund (arkitekt) Certificati di membro del Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), se gli interessati hanno compiuto la loro formazione in uno Stato cui si applica la presente direttiva | 1997/1998 |

United Kingdom | Titoli conseguiti in seguito ad esami sostenuti presso :il Royal Institute of British Architectsle scuole di architettura delle università, politecnici, colleges, accademie (colleges privati), istituti di tecnologia e belle arti che erano riconosciuti il 10 giugno 1985 dall’Architects Registration Council del Regno Unito ai fini dell’iscrizione nell’albo professionale (Architect)Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 (1) a, 6 (1) b, o 6 (1) d dell’Architects Registration Act del 1931 (Architect) Certificato attestante che il titolare ha acquisito il diritto di mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 dell’Architects Registration Act del 1938 (Architect) | 1987/1988 |

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ALLEGATO VII

Documenti e certificati che possono essere richiesti ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1

1. Documenti

a) Prova della nazionalità dell’interessato.

b) Copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione in questione ed eventualmente un attestato dell’esperienza professionale dell’interessato.

Inoltre le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale, quali contemplate all’articolo 14. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro ospitante si rivolge al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro d’origine.

c) Per i casi di cui all’articolo 16, un attestato relativo alla natura e alla durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro d’origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero.

d) L’autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l’accesso a una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all’onorabilità, alla moralità o all’assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l’esercizio di tale professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati da autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti. Le autorità competenti devono far pervenire i documenti richiesti entro il termine di due mesi.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata – o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne – prestata dall’interessato dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi a un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino straniero, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

e) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l’accesso a una professione regolamentata, un certificato di sana costituzione fisica o psichica, esso accetta quale prova sufficiente la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine. Quando lo Stato membro di origine non prescrive documenti del genere, lo Stato membro ospitante accetta un attestato rilasciato da un’autorità competente di detto Stato. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono far pervenire il documento richiesto entro il termine di due mesi.

f) Se lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l’accesso a una professione regolamentata :

– una prova della capacità finanziaria del richiedente

– la prova che il richiedente è assicurato contro i rischi pecuniari inerenti alla responsabilità professionali conformemente alle prescrizioni legali e regolamentari vigenti nello Stato membro ospitante per quanto riguarda le modalità e l’entità di tale garanzia

detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato pertinente rilasciato dalle banche e società d’assicurazione di un altro Stato membro.

2. Certificati

Per facilitare l’applicazione del titolo III, capo III della presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione richieste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine attestante che tale titolo è effettivamente quello di cui alla presente direttiva.

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 – Supplemento Ordinario n. 162


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 153 del Trattato della Comunità europea;

Visto l’articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell’ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l’articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati;

Visto l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonche’ l’articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l’informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonche’ il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l’articolo 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonche’ il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza generale del 20 dicembre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;

Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della salute;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1.
Finalità ed oggetto

  1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonche’ nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.
Diritti dei consumatori

  1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e’ promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

  2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all’educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Art. 3.
Definizioni

  1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche’ l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purche’ il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

PARTE II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ

TITOLO I
EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 4.
Educazione del consumatore

  1. L’educazione dei consumatori e degli utenti e’ orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche’ la rappresentanza negli organismi esponenziali.

  2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.

TITOLO II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5.
Obblighi generali

  1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.

  2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.

  3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

Capo II
INDICAZIONE DEI PRODOTTI

Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni

  1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Art. 7.
Modalità di indicazione

  1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziche’ sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 8.
Ambito di applicazione

  1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

  2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana

  1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

  2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

  3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Art. 10.
Attuazione

  1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non e’ obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.

Art. 11.
Divieti di commercializzazione

  1. E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.

Art. 12.
Sanzioni

  1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione e’ determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

  2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ presentato all’ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale del professionista.

Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DI INFORMAZIONE

Sezione I
Indicazione dei prezzi per unità di misura

Art. 13.
Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa e’ impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e’ misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui e’ stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Art. 14.
Campo di applicazione

  1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16.

  2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando e’ identico al prezzo di vendita.

  3. Per i prodotti commercializzati sfusi e’ indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

  4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando e’ indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16.

  5. Il codice non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta;

c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

Art. 15.
Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura

  1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

  2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

  3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

  4. E’ ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.

  5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 16.
Esenzioni

  1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;

c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

  1. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche’ indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

Art. 17.
Sanzioni

  1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e’ soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

TITOLO III
PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18.
Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.

  2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

Capo II
CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ

Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 19.
Finalità

  1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

  2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 20.
Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende:

a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi;

b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente;

c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche’, nel caso in cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario e’ diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 21.
Elementi di valutazione

  1. Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;

c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 22.
Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

  1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa e’ lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) non e’ ingannevole ai sensi del presente codice;

b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

  1. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

  2. Qualunque raffronto che fa riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l’offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Art. 23.
Trasparenza della pubblicità

  1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.

  2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime.

  3. E’ vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 24.
Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

  1. E’ considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 25.
Bambini e adolescenti

  1. E’ considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

  2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonche’ ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

  3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non e’ conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.

  5. Quando il messaggio pubblicitario e’ stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche’, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.

  7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.

  8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

  9. La procedura istruttoria e’ stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

  10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

  11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

  12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.

  13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

  14. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Art. 27.
Autodisciplina

  1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva.

  3. Nel caso in cui il ricorso all’Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all’Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Capo III
PARTICOLARI MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite

Art. 28.
Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Art. 29.
Prescrizioni

  1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art. 30.
Divieti

  1. E’ vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

  2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.

Art. 31.
Tutela dei minori

  1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;

b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Art. 32.
Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonche’ le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

PARTE III
IL RAPPORTO DI CONSUMO

TITOLO I
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE

Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore

  1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

  2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;

d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista e’ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;

e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e’ quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;

g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonche’ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e’ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

s) consentire al professionista di sostituire a se’ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;

t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

  1. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:

a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

  1. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreche’ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

  2. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e’ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche’ la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

  3. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Art. 34.
Accertamento della vessatorietà delle clausole

  1. La vessatorietà di una clausola e’ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

  2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche’ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

  3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea.

  4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.

  5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Art. 35.
Forma e interpretazione

  1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

  2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore.

  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37.

Art. 36.
Nullità di protezione

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

  2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;

b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

  1. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  2. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

  3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 37.
Azione inibitoria

  1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.

  2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

  3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.

  4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.

Art. 38.
Rinvio

  1. Per quanto non previsto dal codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.

TITOLO II
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39.
Regole nelle attività commerciali

  1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

Capo II
PROMOZIONE DELLE VENDITE

Sezione I
Credito al consumo

Art. 40.
Credito al consumo

  1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico.

Art. 41.
Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

  1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

Art. 42.
Inadempimento del fornitore

  1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Art. 43.
Rinvio al testo unico bancario

Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche’ agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

TITOLO III
MODALITÀ CONTRATTUALI

Art. 44.
Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

  1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Capo I
PARTICOLARI MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Sezione I
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Art. 45.
Campo di applicazione

  1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.

  2. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

Art. 46.
Esclusioni

  1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:

a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

  1. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.

Art. 47.
Informazione sul diritto di recesso

  1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonche’ l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

  1. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

  2. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

  3. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonche’ gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

  4. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

  5. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

Art. 48.
Esclusione del recesso

  1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

Art. 49.
Norme applicabili

  1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Sezione II
Contratti a distanza

Art. 50.
Definizioni

  1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 51.
Campo di applicazione

  1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e’ riportato nell’allegato I;

b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

Art. 52.
Informazioni per il consumatore

  1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

d) spese di consegna;

e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

  1. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

  2. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

  3. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.

  4. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni

  1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;

b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;

c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;

d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e’ effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.

Art. 54.
Esecuzione del contratto

  1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista.

  2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

Art. 55.
Esclusioni

  1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonche’ gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano:

a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

  1. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:

a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1;

b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e’ legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non e’ in grado di controllare;

c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;

e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

f) di servizi di scommesse e lotterie.

Art. 56.
Pagamento mediante carta

  1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e).

  2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Art. 57.
Fornitura non richiesta

  1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

  2. Il consumatore non e’ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso la mancata risposta non significa consenso.

Art. 58.
Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

  1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore.

  2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

Art. 59.
Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

  1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche’ nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.

Art. 60.
Riferimenti

  1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione.

Art. 61.
Rinvio

  1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 62.
Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonche’ nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque.

  2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e’ proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

  3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e’ la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 63.
Foro competente

  1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Sezione IV
Diritto di recesso

Art. 64.
Esercizio del diritto di recesso

  1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.

  2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non e’, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.

  3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione e’ sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

Art. 65.
Decorrenze

  1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

  1. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:

a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purche’ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

  1. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso e’, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

  2. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.

  3. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 66.
Effetti del diritto di recesso

  1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67.

Art. 67.
Ulteriori obbligazioni delle parti

  1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e’ tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere.

  2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire e’ condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. E’ comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza.

  3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.

  4. Se il diritto di recesso e’ esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e’ tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e’ venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.

  5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E’ nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

  6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. E’ fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

Capo II
COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 68.
Rinvio

  1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI

Capo I
CONTRATTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI

Art. 69.
Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) contratto: uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana;

b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell’ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e’ equiparato ai fini dell’applicazione del codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Art. 70.
Documento informativo

  1. Il venditore e’ tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:

a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui e’ situato l’immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;

b) l’identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l’identità ed il domicilio del proprietario;

c) se l’immobile e’ determinato:
1) la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;

d) se l’immobile non e’ ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l’uso dell’immobile con destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all’estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia, nonche’ lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell’immobile e la data entro la quale e’ prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell’immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

f) le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonche’ in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell’importo delle spese, a carico dell’acquirente, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell’importo degli oneri connessi all’occupazione dell’immobile da parte dell’acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche’ le eventuali spese di trascrizione del contratto;

i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso e’ tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;

l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell’offerta.

  2. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.

  3. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest’ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e’ cittadina, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

  4. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71.
Requisiti del contratto

  1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso e’ redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli e’ cittadino, purche’ si tratti di lingue ufficiali dell’Unione europea.

  2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori elementi:

a) l’identità ed il domicilio dell’acquirente;

b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto di godimento;

c) una clausola in cui si afferma che l’acquisto non comporta per l’acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;

d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche’ i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;

e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.

  1. Il venditore deve fornire all’acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in cui e’ situato il bene immobile, purche’ si tratti di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea.

Art. 72.
Obblighi specifici del venditore

  1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e’ un diritto reale.

  2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

Art. 73.
Diritto di recesso

  1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non e’ tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate per la conclusione del contratto e di cui e’ fatta menzione nello stesso, purche’ si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.

  2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i), ed all’articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data di cui all’articolo 71, comma 2, lettera e), l’acquirente può recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso l’acquirente non e’ tenuto ad alcuna penalità ne’ ad alcun rimborso.

  3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono comunicati gli elementi di cui al comma 2, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di ricezione della comunicazione degli elementi stessi.

  4. Se l’acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al comma 3, l’acquirente può esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla conclusione del contratto.

  5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

Art. 74.
Divieto di acconti

  1. E’ fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione

  1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

  2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne ricorrano i relativi presupposti, le più favorevoli disposizioni dettate dal capo I del titolo III della parte III.

Art. 76.
Obbligo di fideiussione

  1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e’ obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

  2. Il venditore e’ in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.

  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

  4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all’acquirente la preventiva esclusione del venditore.

Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito

  1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 73.

Art. 78.
Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti

  1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia dell’acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico del venditore.

Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile

  1. Per le controversie derivanti dall’applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 80.
Diritti dell’acquirente nel caso di applicazione di legge straniera

  1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all’acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo, allorquando l’immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 81.
Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a), b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71, comma 3, 72, 74 e 78, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

  2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività da quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  3. Ai fini dell’accertamento dell’infrazione e dell’applicazione della sanzione si applica l’articolo 62, comma 3.

Capo II
SERVIZI TURISTICI

Art. 82.
Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 83, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 84.

  2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

Art. 83.
Definizioni

  1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche’ soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

  1. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 84.
Pacchetti turistici

  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

  1. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente sezione.

Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e’ redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

  2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.

Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonche’ il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e’ versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonche’ le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.

Art. 87.
Informazione del consumatore

  1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.

  2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà;

c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

  1. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

  2. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 88.
Opuscolo informativo

  1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l’itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

  1. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 89.
Cessione del contratto

  1. Il consumatore può sostituire a se’ un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.

  2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 90.
Revisione del prezzo

  1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e’ ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

  2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

  3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

  4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali

  1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

  2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

  3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

  4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

  5. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

  1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

  2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

  3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento

  1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

  2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 94.
Responsabilità per danni alla persona

  1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e’ risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell’organizzatore e del venditore, così come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

  3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 95.
Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona

  1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

  2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

  3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 96.
Esonero di responsabilità

  1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

  2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 97.
Diritto di surrogazione

  1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.

  2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.

Art. 98.
Reclamo

  1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

  2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Art. 99.
Assicurazione

  1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

  2. E’ fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 100.
Fondo di garanzia

  1. E’ istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonche’ per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

  2. Il fondo e’ alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

  3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

  4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

  5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

TITOLO V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Capo I
SERVIZI PUBBLICI

Art. 101.
Norma di rinvio

  1. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.

  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

  3. Agli utenti e’ garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi.

  4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

PARTE IV
SICUREZZA E QUALITÀ

TITOLO I
SICUREZZA DEI PRODOTTI

Art. 102.
Finalità e campo di applicazione

  1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.

  2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

  3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

  4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.

  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.

  6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

Art. 103.
Definizioni

  1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonche’ di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);

c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonche’ la sua offerta al consumatore.

  1. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso.

Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore

  1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.

  2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo.

  3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.

  4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:

a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;

b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonche’ l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.

  1. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente.

  2. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare e’ tenuto:

a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

  1. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.

  2. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:

a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;

b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;

c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;

d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.

  1. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza

  1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando e’ conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso e’ commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

  2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando e’ conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

  3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto e’ valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e’ commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

  4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento

  1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche’ le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni.

  2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia.

  3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

  4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche’ le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.

Art. 107.
Controlli

  1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche’ degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

  2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

  1. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II.

  2. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

  3. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

  4. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento.

  5. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

  1. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  2. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  3. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.

Art. 108.
Disposizioni procedurali

  1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui e’ possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.

  2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

  3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

Art. 109.
Sorveglianza del mercato

  1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:

a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonche’ il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.

  1. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.

  2. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.

  3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni

  1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche’ eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

  2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.

  3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

  4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza.

  5. Il Ministero delle attività produttive comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. E’ fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.

  6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.

  7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

Art. 111.
Responsabilità del produttore

  1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Art. 112.
Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’ punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e’ punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

  4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.

Art. 113.
Rinvio

  1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

  2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

TITOLO II
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI

Art. 114.
Responsabilità del produttore

  1. Il produttore e’ responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.

Art. 115.
Prodotto

  1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e’ ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

  2. Si considera prodotto anche l’elettricità.

Art. 116.
Responsabilità del fornitore

  1. Quando il produttore non sia individuato, e’ sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

  2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.

  3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non e’ stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.

  4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.

  5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.

  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore.

Art. 117.
Prodotto difettoso

  1. Un prodotto e’ difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.

  1. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.

  2. Un prodotto e’ difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

Art. 118.
Esclusione della responsabilità

  1. La responsabilità e’ esclusa:

a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne’ lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;

d) se il difetto e’ dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto e’ interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui e’ stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto

  1. Il prodotto e’ messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.

  2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore.

  3. La responsabilità non e’ esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Art. 120.
Prova

  1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.

  2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), e’ sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, e’ probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione.

  3. Se e’ verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.

Art. 121.
Pluralità di responsabili

  1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.

  2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Art. 122.
Colpa del danneggiato

  1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile.

  2. Il risarcimento non e’ dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

  3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa e’ parificata alla colpa del danneggiato.

Art. 123.
Danno risarcibile

  1. E’ risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:

a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;

b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche’ di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

  1. Il danno a cose e’ risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.

Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilità

  1. E’ nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.

Art. 125.
Prescrizione

  1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.

  2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.

Art. 126.
Decadenza

  1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

  2. La decadenza e’ impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.

  3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.

Art. 127.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge

  1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne’ limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.

  2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

  3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.

TITOLO III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Capo I
DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche’ quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

  2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l’energia elettrica;

b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;

c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

  1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.

Art. 129.
Conformità al contratto

  1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

  2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

  1. Non vi e’ difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

  2. Il venditore non e’ vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e’ stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e’ stata influenzata dalla dichiarazione.

  1. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo e’ equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione e’ compresa nel contratto di vendita ed e’ stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130.
Diritti del consumatore

  1. Il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

  2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

  3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

  4. Ai fini di cui al comma 3 e’ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell’entità del difetto di conformità;

c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

  1. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

  2. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.

  3. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

  1. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.

  2. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

  1. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e’ stato possibile o e’ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 131.
Diritto di regresso

  1. Il venditore finale, quando e’ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 132.
Termini

  1. Il venditore e’ responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

  2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e’ necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.

  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

  4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purche’ il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 133.
Garanzia convenzionale

  1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.

  2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e’ titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonche’ il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

  1. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

  2. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

  3. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.

Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni

  1. E’ nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

  2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

  3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni

  1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne’ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico.

  2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.

PARTE V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

TITOLO I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

  1. E’ istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

  2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, e’ composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e’ presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.

  3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche’ esperti delle materie trattate.

  4. E’ compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

  1. Presso il Ministero delle attività produttive e’ istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

  2. L’iscrizione nell’elenco e’ subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.

  1. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e’ preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

  2. Il Ministero delle attività produttive provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco.

  3. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche’ con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

  4. Il Ministero delle attività produttive comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonche’ i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.

Art. 138.
Agevolazioni e contributi

  1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137.

TITOLO II
LE AZIONI INIBITORIE E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 139.
Legittimazione ad agire

  1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonche’ dalle seguenti disposizioni legislative:

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività televisive;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

  1. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.

Art. 140.
Procedura

  1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

  1. Le associazioni di cui al comma 1, nonche’ i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche’ agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura e’, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

  2. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adito, e’ depositato per l’omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si e’ svolto il procedimento di conciliazione.

  3. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

  4. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

  5. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.

  6. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinche’, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

  7. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile.

  8. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

  9. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo.

  10. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.

  11. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle controversie

  1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.

  2. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero delle attività produttive, d’intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

  3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

  5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 142.
Modifiche al codice civile

  1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1469-bis
Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.».

Art. 143.
Irrinunciabilità dei diritti

  1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice.

  2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice.

Art. 144.
Aggiornamenti

  1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome

  1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.

Art. 146.
Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;

c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;

f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;

g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili;

h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;

l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;

n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;

t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori;

d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

 

ALLEGATO I

Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a):

servizi d’investimento;

operazioni di assicurazione e di riassicurazione;

servizi bancari;

operazioni riguardanti fondi di pensione;

servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;

i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;

le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:

all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;

all’allegato della direttiva 79/267/CEE;

alla direttiva 64/225/CEE;

alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

 

ALLEGATO II
(previsto dall’articolo 107, comma 3)
(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE

  1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.

  2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l’individuazione di rischi gravi.

  3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:

a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;

b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l’importanza del rischio;

c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;

d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.

Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e’ intesa a limitare la commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche’ la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.

  1. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.

  2. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

  3. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

a) se il prodotto e’ stato immesso sul mercato nel loro territorio;

b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di provvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi. Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e’ limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

  1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

  2. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

  3. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

  4. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

  5. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.

Nota 20 giugno 2005, Prot. n. 5693

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio primo

A tutti i Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.

Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l’istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell’iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.
Al riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che “i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.
Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che:
• i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all’istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta “una tantum” ma confermarla anno per anno;
• tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
• la capacità tecnica da accertare mira a garantire l’interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.
Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati “gli opportuni controlli”. Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi.
Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione: Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.
Le SS.LL. sono pregate di curare la diffusione della presente nota fra le dipendenti istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

Decreto MEF 24 maggio 2005

Decreto Ministero Economia e Finanze 24 maggio 2005
(in GU 28 maggio 2005, n. 123)

Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 7, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che gli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla medesima legge sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005;

Visto l’art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell’imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante approvazione della tariffa dell’imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Considerato che, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre aumentare gli importi in misura fissa dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in misura tale da conseguire gli obiettivi economici stabiliti dal predetto comma 300;

Decreta:

Art. 1.
Aggiornamento degli importi in misura fissa dell’imposta di bollo

1. L’importo dell’imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e’ elevato a euro 14,62.
2. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, e modificata dall’art. 1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;
b) all’art. 14:
1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;
2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;
3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;
4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 6,80»;
c) all’art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52».

Art. 2.
Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Ammontare delle tasse in euro»;
b) all’art. 1, lettera a), la parola «60.000» e’ sostituita dalla seguente: «40,29»;
c) all’art. 1, lettera b), la parola «4.000» e’ sostituita dalla seguente: «2,58».

Art. 3.
Decorrenza

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 24 maggio 2005

Il Ministro: Siniscalco

Legge 18 aprile 2005, n. 62

Legge 18 aprile 2005, n. 62
(in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005)

Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              Promulga 

la seguente legge: 

                               Art. 1 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie  e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la  materia,
di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni  penali,  quelli  relativi
all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato   A,   sono
trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione,  i  decreti  sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere  parlamentare  di  cui  al  presente  comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o  5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  4. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE,
2003/85/CE,  2003/87/CE,  2003/99/CE,  2003/122/Euratom,   2004/8/CE,
2004/12/CE,   2004/17/CE,   2004/18/CE,    2004/22/CE,    2004/25/CE,
2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE,  2004/67/CE  e  2004/101/CE  sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo  11-ter,  comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.  Su
di essi e' richiesto anche il parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti per i profili finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,   quarto   comma,   della
Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i  testi,   corredati   dei
necessari  elementi  integrativi  di  informazione,  per   i   pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari  che
devono essere espressi entro venti giorni. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi fissati dalla presente  legge,  il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9)) 
  5-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77. 
  6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto  comma,
della Costituzione,  i  decreti  legislativi  eventualmente  adottati
nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in  vigore,  per  le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione  della  normativa  comunitaria  e  perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
normativa di attuazione adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma  nel  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei  principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine  i
decreti  legislativi  recano  l'esplicita  indicazione  della  natura
sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 
  7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una  o
piu' deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora  esercitata
trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla  direttiva  per  la
sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato  della
Repubblica una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti  dai
Ministri con competenza istituzionale prevalente  per  la  materia  a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive  da  parte
delle regioni e delle province autonome. 
  8.  Il  Governo,  quando  non   intende   conformarsi   ai   pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali  contenute
negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti   attuazione   delle
direttive comprese negli allegati A  e  B,  ritrasmette  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni i testi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere  definitivo  che
deve essere espresso entro venti giorni. (6) 

------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 10,  comma  2)
che il termine per l'esercizio della  delega  previsto  dal  presente
articolo e' prorogato fino al 31 gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che
"Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  18  aprile
2005, n. 62, per l'esercizio della delega  integrativa  e  correttiva
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE  del
Consiglio,  del  22  settembre   2003,   relativa   al   diritto   al
ricongiungimento  familiare,  nonche'  del  decreto  legislativo   di
attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati  membri,   e`
prorogato di tre mesi."
                               Art. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per
i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da  attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  occorrenti  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
h)  i  decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva
parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli
altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare
il  massimo  livello  di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne  dei  vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi  sono  tenuti  a  rispettare,  con  particolare riferimento ai
requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  e
professionali, una disciplina piu' restrittiva di quella applicata ai
cittadini degli altri Stati membri.
                               Art. 3.
(Delega al Governo per la  disciplina  sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)

1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo
1.
                               Art. 4.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.  Gli  oneri  per  prestazioni  e controlli da eseguire da parte di
uffici  pubblici  nell'attuazione  delle  normative  comunitarie sono
posti  a  carico  dei  soggetti  interessati, ove cio' non risulti in
contrasto  con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe di cui al comma 1, qualora
riferite  all'attuazione  delle  direttive di cui agli allegati A e B
della  presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.
                               Art. 5.
(Delega al Governo   per   il   riordino   normativo   nelle  materie
              interessate dalle direttive comunitarie)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui al
comma 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del   Consiglio   dei  ministri  o  del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro della giustizia
e il Ministro dell'interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate  a  prevenire  l'utilizzazione  del sistema finanziario a
scopo  di riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in
materia  e  ad  apportarvi le modifiche necessarie in conformita' dei
seguenti principi:
a)  garantire  la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa;
b)   garantire   l'economicita',   l'efficienza   e  l'efficacia  del
procedimento  ove  siano  previste  sanzioni  amministrative  per  la
violazione della normativa antiriciclaggio.
4.  Dall'attuazione  del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

                               Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio   2001,   n.   7,   sul   settore
                             fieristico)

1.  La  legge  11  gennaio  2001,  n.  7,  sul settore fieristico, e'
abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
                               Art. 7.
(Modifica  dell'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio
1995, n. 342, in materia   di   ordinamento   della   professione  di
                consulente in proprieta' industriale)

1.  In  esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia delle
Comunita'   europee   del  13  febbraio  2003  nella  causa  C131/01,
l'articolo   2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n.
342,   recante  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  in
proprieta'   industriale  e  la  formazione  del  relativo  Albo,  e'
sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere
iscritta  all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a)  abbia  il  godimento  dei  diritti civili nel proprio ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b)  sia  cittadino  italiano  ovvero  cittadino  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea  ovvero  cittadino  di  Stati  esteri  nei  cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c)  abbia  la  residenza  ovvero un domicilio professionale in Italia
salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini
italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d)  abbia  superato  l'esame  di abilitazione di cui all'articolo 6 o
abbia  superato  la  prova  attitudinale prevista per i consulenti in
proprieta'   industriale   all'articolo   6,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2.    Sono   altresi'   ammessi   all'attivita'   di   rappresentanza
professionale  di  fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con
carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali
richieste  dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e
legalmente  la  professione  corrispondente a quella di consulente in
proprieta' industriale.
3.  La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione
temporanea   e  automatica  all'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale  al  fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni
relative  al  godimento  dei  diritti e all'osservanza degli obblighi
previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili.
4.  Per  l'iscrizione  temporanea non si applicano i requisiti di cui
alle  lettere  c)  e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo
non  partecipano  all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono
essere   eletti   quali   componenti   del   Consiglio   dell'Ordine.
L'iscrizione   decade  con  il  decorso  del  periodo  per  il  quale
l'iscrizione e' stata effettuata.
5.  La  prestazione  di  servizi  di  cui  al  comma  2 e' effettuata
utilizzando,  in  lingua  originale,  o  il  titolo professionale, se
esistente,  o  il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di
cui allo stesso comma.
6.   L'iscrizione   e'   effettuata   dal  Consiglio  dell'Ordine  su
presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il
possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  ovvero includente le
autocertificazioni  previste  per  legge.  L'avvenuta  iscrizione  e'
prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano
brevetti e marchi".
                               Art. 8.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 538, in materia di distribuzione  all'ingrosso  dei medicinali per
                             uso umano)

1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.  L'autorita'  competente  che ha concesso l'autorizzazione di
cui  al  comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in
quanto   sono   venuti   meno   i  requisiti  sulla  cui  base  detta
autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero
della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o
revoca.
4-ter.  Il  Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento
di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni
e  dalle  province  autonome  o  dalle autorita' da loro delegate, ne
informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
4-quater.  Su  richiesta  della  Commissione  europea  o di uno Stato
membro,  il  Ministero  della  salute fornisce qualunque informazione
utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".
                               Art. 9.
(Recepimento  della  direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  28  gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e
delle direttive della Commissione    di    attuazione    2003/124/CE,
                      2003/125/CE e 2004/72/CE)

1.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Le  informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai
sensi  dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi ne' ad
altre  autorita'  italiane,  ivi  incluso il Ministro dell'economia e
delle finanze, senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia"
sono soppresse;
3)  al  comma  7,  sono  aggiunti  i  seguenti periodi: "Le autorita'
competenti  di  Stati  comunitari  o extracomunitari possono chiedere
alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  di effettuare per loro conto,
secondo  le  norme  previste  nel  presente  decreto, un'indagine sul
territorio  dello  Stato.  Le predette autorita' possono chiedere che
venga  consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il   personale   della   Banca   d'Italia   e  della  CONSOB  durante
l'espletamento dell'indagine";
b)  all'articolo  64,  comma  1,  dopo  la  lettera b) e' inserita la
seguente:
"b-bis)  adotta  le  disposizioni  e gli atti necessari a prevenire e
identificare  abusi  di informazioni privilegiate e manipolazioni del
mercato;";
c)  all'articolo  97,  comma  1,  la  lettera  a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114,  commi  5  e 6, dalla data di pubblicazione del
prospetto fino alla conclusione della sollecitazione;";
d)  all'articolo  103,  comma  2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a)  l'articolo  114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"Art.  114.  - (Comunicazioni al pubblico) - 1. Fermi gli obblighi di
pubblicita'   previsti  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  gli
emittenti  quotati  e  i  soggetti  che  li controllano comunicano al
pubblico,   senza   indugio,  le  informazioni  privilegiate  di  cui
all'articolo  181  che  riguardano  direttamente detti emittenti e le
societa'   controllate.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  le
modalita'  e  i  termini  di  comunicazione delle informazioni, detta
disposizioni  per  coordinare le funzioni attribuite alla societa' di
gestione  del  mercato  con  le proprie e puo' individuare compiti da
affidarle   per  il  corretto  svolgimento  delle  funzioni  previste
dall'articolo 64, comma 1, lettera b).
2.  Gli  emittenti  quotati  impartiscono  le disposizioni occorrenti
affinche'   le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le  notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste.
3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  possono,  sotto  la propria
responsabilita',   ritardare   la  comunicazione  al  pubblico  delle
informazioni  privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla  CONSOB  con  regolamento, sempre che cio' non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi
soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La CONSOB, con
regolamento,  puo' stabilire che l'emittente informi senza indugio la
stessa  autorita'  della  decisione  di  ritardare la divulgazione al
pubblico  di  informazioni  privilegiate e puo' individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4.  Qualora  i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca
in  loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del
lavoro,   della   professione,   della  funzione  o  dell'ufficio  le
informazioni  indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad
un  obbligo  di  riservatezza  legale,  regolamentare,  statutario  o
contrattuale,  gli  stessi  soggetti  indicati  al  comma  1 ne danno
integrale  comunicazione  al  pubblico,  simultaneamente  nel caso di
divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non
intenzionale.
5.  La  CONSOB  puo',  anche  in via generale, richiedere ai soggetti
indicati  nel  comma  1  che siano resi pubblici, con le modalita' da
essa  stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati.
6.  Qualora  i  soggetti  indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo
motivato,  che  dalla  comunicazione  al pubblico delle informazioni,
richiesta  ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi  di  comunicazione  sono  sospesi.  La  CONSOB,  entro sette
giorni,  puo'  escludere  anche  parzialmente  o  temporaneamente  la
comunicazione  delle  informazioni, sempre che cio' non possa indurre
in  errore  il  pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7.  I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo
o  di  direzione  in  un  emittente quotato e i dirigenti che abbiano
regolare  accesso  a  informazioni privilegiate indicate al comma 1 e
detengano  il  potere  di  adottare decisioni di gestione che possono
incidere  sull'evoluzione  e  sulle prospettive future dell'emittente
quotato,  chiunque  detenga  azioni  in  misura almeno pari al 10 per
cento del capitale sociale, nonche' ogni altro soggetto che controlla
l'emittente  quotato,  devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le
operazioni,  aventi  ad  oggetto azioni emesse dall'emittente o altri
strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per
interposta  persona.  Tale comunicazione deve essere effettuata anche
dal  coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a
carico,  nonche'  dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei
soggetti  sopra  indicati, nonche' negli altri casi individuati dalla
CONSOB  con  regolamento,  in  attuazione  della direttiva 2004/72/CE
della  Commissione,  del  29  aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso  regolamento  le  operazioni,  le  modalita' e i termini delle
comunicazioni,  le  modalita'  e  i termini di diffusione al pubblico
delle informazioni, nonche' i casi in cui detti obblighi si applicano
anche  con  riferimento  alle  societa'  in rapporto di controllo con
l'emittente  nonche'  ad  ogni  altro ente nel quale i soggetti sopra
indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma.
8.  I  soggetti  che  producono  o diffondono ricerche o valutazioni,
comprese  le  societa'  di  rating,  riguardanti strumenti finanziari
indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), o gli emittenti di
tali  strumenti,  nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni  che raccomandano o propongono strategie di investimento
destinate  ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare
l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro
interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l'informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b)  le modalita' di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate  al  comma  8  prodotte  o diffuse da emittenti quotati o da
soggetti  abilitati, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con
essi.
10.  Fatto  salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai
sensi  del  comma  9,  lettera  a),  non  si applicano ai giornalisti
soggetti  a norme di autoregolamentazione equivalenti purche' la loro
applicazione  consenta  di  conseguire  gli stessi effetti. La CONSOB
valuta,  preventivamente  e  in via generale, la sussistenza di dette
condizioni.
11.  Le  istituzioni  che  diffondono  al pubblico dati o statistiche
idonei   ad  influenzare  sensibilmente  il  prezzo  degli  strumenti
finanziari  indicati  all'articolo  180,  comma 1, lettera a), devono
divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.
12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche ai
soggetti  italiani  ed esteri che emettono strumenti finanziari per i
quali   sia   stata  presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani";
f) all'articolo 115, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis)   esercitare  gli  ulteriori  poteri  previsti  dall'articolo
187-octies";
g) dopo l'articolo 115, e' inserito il seguente:
"Art.  115-bis.  -  (Registri  delle  persone  che  hanno  accesso ad
informazioni privilegiate) - 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in
rapporto  di  controllo  con  essi, o le persone che agiscono in loro
nome  o  per  loro  conto, devono istituire, e mantenere regolarmente
aggiornato,  un registro delle persone che, in ragione dell'attivita'
lavorativa  o  professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte,
hanno  accesso  alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1.
La  CONSOB  determina  con  regolamento  le modalita' di istituzione,
tenuta e aggiornamento dei registri";
h) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Gli  acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357  e  2357-bis,  primo  comma,  numero  1),  del codice civile, da
societa'  con  azioni  quotate,  devono  essere effettuati in modo da
assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra  gli azionisti, secondo
modalita' stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento";
l)  nella parte V, titolo I, capo I, dopo l'articolo 170, e' inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. - (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB) -
1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque  ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e'
punito  con  la  reclusione  fino  a  due anni e con la multa da euro
diecimila ad euro duecentomila";
m)  all'articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all'articolo 193:
1)  al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti  agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e le parole: "da
lire  dieci  milioni  a  lire duecento milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali  esercitano  funzioni  di  amministrazione,  di  direzione e di
controllo  presso  le  societa'  e gli enti che svolgono le attivita'
indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti, e
i   soggetti   indicati  nell'articolo  114,  comma  7,  in  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  ivi  previste nonche' di quelle di
attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile in caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e
11,  nonche'  di  quelle  di  attuazione  emanate  dalla  CONSOB, nei
confronti  della  persona fisica che svolge le attivita' indicate nel
comma  1-bis  e,  quando  non  ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo  114,  comma 10, nei confronti della persona fisica che
svolge l'attivita' di giornalista";
3)  al  comma  2,  le  parole: "da lire dieci milioni a lire duecento
milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro
cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo  non  si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
2.  Al  testo  unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti  modifiche
recanti  nuove  disposizioni  in  materia  di  abuso  di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato:
a)  nella  parte  V,  titolo  I,  la  partizione  "Capo IV - Abusi di
informazioni  privilegiate  e  aggiotaggio  su  strumenti finanziari"
comprendente gli articoli da 180 a 187-bis e' sostituita dal seguente
titolo:

                            "TITOLO I-BIS
   ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  180.  -  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del presente titolo si
intendono per:
a)   ''strumenti   finanziari'':  gli  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e'
stata  presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato  regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea,
nonche'  qualsiasi  altro  strumento  ammesso o per il quale e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;
b)  "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo
1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali
e'  stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in
un  mercato  regolamentato  italiano  o  di  altro  Paese dell'Unione
europea,  nonche' qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci
ammesso  o  per  il  quale  e'  stata  presentata  una  richiesta  di
ammissione  alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese
dell'Unione europea;
c)  "prassi  di  mercato  ammesse":  prassi  di  cui  e'  ragionevole
attendersi  l'esistenza  in uno o piu' mercati finanziari e ammesse o
individuate   dalla   CONSOB  in  conformita'  alle  disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2003/6/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d)  "ente":  uno  dei  soggetti  indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art.  181.  -  (Informazione  privilegiata) - 1. Ai fini del presente
titolo  per  informazione  privilegiata si intende un'informazione di
carattere  preciso,  che  non  e'  stata  resa pubblica, concernente,
direttamente   o  indirettamente,  uno  o  piu'  emittenti  strumenti
finanziari  o uno o piu' strumenti finanziari, che, se resa pubblica,
potrebbe  influire  in  modo  sensibile  sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
2.  In  relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata
si  intende  un'informazione  di  carattere preciso, che non e' stata
resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu'
derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati
sono  negoziati  si  aspettano  di ricevere secondo prassi di mercato
ammesse in tali mercati.
3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:
a)  si  riferisce  ad  un complesso di circostanze esistente o che si
possa  ragionevolmente  prevedere  che  verra'  ad  esistenza o ad un
evento  verificatosi  o che si possa ragionevolmente prevedere che si
verifichera';
b)  e' sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul  possibile  effetto del complesso di circostanze o dell'evento di
cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4.  Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile   sui   prezzi   di   strumenti   finanziari   si   intende
un'informazione   che   presumibilmente  un  investitore  ragionevole
utilizzerebbe  come  uno  degli  elementi  su  cui fondare le proprie
decisioni di investimento.
5.  Nel  caso  delle  persone  incaricate  dell'esecuzione  di ordini
relativi  a  strumenti  finanziari,  per informazione privilegiata si
intende  anche  l'informazione  trasmessa da un cliente e concernente
gli  ordini  del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso  e  che  concerne,  direttamente o indirettamente, uno o piu'
emittenti  di strumenti finanziari o uno o piu' strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di tali strumenti finanziari.
Art.  182.  -  (Ambito  di applicazione). - 1. I reati e gli illeciti
previsti  dal  presente  titolo sono puniti secondo la legge italiana
anche   se   commessi   all'estero,  qualora  attengano  a  strumenti
finanziari ammessi o per i quali e' stata presentata una richiesta di
ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
2.  Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli
184,  185,  187-bis  e  187-ter  si  applicano  ai  fatti concernenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in un
mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
Art.  183.  -  (Esenzioni).  -  1. Le disposizioni di cui al presente
titolo non si applicano:
a)  alle  operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
valutaria  o  alla  gestione del debito pubblico compiute dallo Stato
italiano,  da  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  dal Sistema
europeo  delle  Banche  centrali,  da una Banca centrale di uno Stato
membro  dell'Unione  europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente
designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
b)  alle  negoziazioni  di  azioni,  obbligazioni  e  altri strumenti
finanziari  propri  quotati,  effettuate  nell'ambito di programmi di
riacquisto  da  parte  dell'emittente  o  di  societa'  controllate o
collegate,   ed  alle  operazioni  di  stabilizzazione  di  strumenti
finanziari  che  rispettino  le condizioni stabilite dalla CONSOB con
regolamento.

                               CAPO II
                           SANZIONI PENALI

Art.  184. - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. E' punito con
la  reclusione  da  uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro  tre  milioni  chiunque,  essendo  in  possesso  di informazioni
privilegiate  in  ragione  della  sua qualita' di membro di organi di
amministrazione,   direzione   o   controllo   dell'emittente,  della
partecipazione  al  capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di
un'attivita'  lavorativa, di una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica  tali  informazioni  ad  altri,  al di fuori del normale
esercizio   del   lavoro,   della   professione,   della  funzione  o
dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2.  La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso  di  informazioni privilegiate a motivo della preparazione o
esecuzione  di attivita' delittuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1.
3.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
4.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
Art.  185.  -  (Manipolazione  del  mercato).  - 1. Chiunque diffonde
notizie  false  o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di  strumenti  finanziari,  e'  punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2.  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa  fino al triplo o fino al
maggiore  importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito
dal  reato  quando,  per  la rilevante offensivita' del fatto, per le
qualita'  personali  del colpevole o per l'entita' del prodotto o del
profitto  conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche se
applicata nel massimo.
Art.  186. (Pene accessorie). - 1. La condanna per taluno dei delitti
previsti   dal   presente  capo  importa  l'applicazione  delle  pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale  per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due
anni,   nonche'   la  pubblicazione  della  sentenza  su  almeno  due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art.  187.  (Confisca).  -  1.  In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo e' disposta la confisca del prodotto o del
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto una somma di denaro o beni di
valore equivalente.
3.  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  1  e  2  si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

                              CAPO III
                       SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.  187-bis.  - (Abuso di informazioni privilegiate). - 1. Salve le
sanzioni  penali  quando il fatto costituisce reato, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila  a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in
ragione  della  sua  qualita' di membro di organi di amministrazione,
direzione   o   controllo  dell'emittente,  della  partecipazione  al
capitale   dell'emittente,   ovvero  dell'esercizio  di  un'attivita'
lavorativa,  di  una professione o di una funzione, anche pubblica, o
di un ufficio:
a)   acquista,  vende  o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente,  per  conto proprio o per conto di terzi su strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b)  comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c)  raccomanda  o  induce altri, sulla base di esse, al compimento di
taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo
in  possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione
o  esecuzione  di  attivita' delittuose compie taluna delle azioni di
cui al medesimo comma 1.
3.  Ai  fini  del  presente  articolo  per  strumenti  finanziari  si
intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma
2,  il  cui  valore  dipende  da  uno  strumento  finanziario  di cui
all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4.  La  sanzione  prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in
possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere
in  base  ad  ordinaria  diligenza  il  carattere  privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4
sono  aumentate  fino  al  triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte  il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualita' personali del colpevole ovvero per l'entita' del prodotto
o  del  profitto  conseguito  dall'illecito, esse appaiono inadeguate
anche se applicate nel massimo.
6.  Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo e'
equiparato alla consumazione.
Art.  187-ter.  - (Manipolazione del mercato). - 1. Salve le sanzioni
penali  quando  il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  ventimila a euro cinque milioni
chiunque,  tramite  mezzi  di  informazione, compreso INTERNET o ogni
altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti
che  forniscano  o  siano  suscettibili  di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2.  Per  i  giornalisti  che  operano  nello  svolgimento  della loro
attivita'  professionale la diffusione delle informazioni va valutata
tenendo  conto  delle  norme di autoregolamentazione proprie di detta
professione,   salvo  che  tali  soggetti  traggano,  direttamente  o
indirettamente,  un  vantaggio  o  un profitto dalla diffusione delle
informazioni.
3.  Salve  le  sanzioni  penali quando il fatto costituisce reato, e'
punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1
chiunque pone in essere:
a)  operazioni  od  ordini  di  compravendita  che forniscano o siano
idonei   a   fornire   indicazioni   false  o  fuorvianti  in  merito
all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b)  operazioni  od  ordini  di  compravendita che consentono, tramite
l'azione  di  una  o  di  piu'  persone  che agiscono di concerto, di
fissare il prezzo di mercato di uno o piu' strumenti finanziari ad un
livello anomalo o artificiale;
c)  operazioni  od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od
ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d)  altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in
merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4.  Per  gli  illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non puo'
essere  assoggettato  a sanzione amministrativa chi dimostri di avere
agito  per  motivi  legittimi e in conformita' alle prassi di mercato
ammesse nel mercato interessato.
5.   Le   sanzioni   amministrative  pecuniarie  previste  dai  commi
precedenti  sono  aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo
di  dieci  volte  il  prodotto o il profitto conseguito dall'illecito
quando,  per  le  qualita' personali del colpevole, per l'entita' del
prodotto  o  del  profitto  conseguito  dall'illecito  ovvero per gli
effetti  prodotti  sul  mercato,  esse  appaiono  inadeguate anche se
applicate nel massimo.
6.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, sentita la CONSOB
ovvero  su  proposta  della  medesima,  puo' individuare, con proprio
regolamento,  in  conformita'  alle  disposizioni di attuazione della
direttiva  2003/6/CE  adottate  dalla Commissione europea, secondo la
procedura   di   cui  all'articolo  17,  paragrafo  2,  della  stessa
direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste
nei   commi  precedenti,  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  del
presente articolo.
7.  La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le
circostanze  da  prendere  in  considerazione  per la valutazione dei
comportamenti  idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi
della  direttiva  2003/6/CE  e delle disposizioni di attuazione della
stessa.
Art.   187-quater.  -  (Sanzioni  amministrative  accessorie).  -  1.
L'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente   capo  importa  la  perdita  temporanea  dei  requisiti  di
onorabilita'  per  gli  esponenti  aziendali  ed  i  partecipanti  al
capitale  dei  soggetti  abilitati,  delle  societa'  di gestione del
mercato,  nonche'  per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti  aziendali di societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad
assumere   incarichi   di   amministrazione,  direzione  e  controllo
nell'ambito  di  societa'  quotate  e  di  societa'  appartenenti  al
medesimo gruppo di societa' quotate.
2.  La  sanzione  amministrativa  accessoria di cui al comma 1 ha una
durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie  previste  dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della
gravita'  della  violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti  abilitati,  alle  societa'  di  gestione  del mercato, agli
emittenti  quotati  e  alle  societa'  di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a  tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti
ordini  professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto
all'ordine dall'esercizio dell'attivita' professionale.
Art.  187-quinquies.  -  (Responsabilita'  dell'ente). - 1. L'ente e'
responsabile  del  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo della
sanzione  amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente
capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)   da   persone   che  rivestono  funzioni  di  rappresentanza,  di
amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  o  di  una  sua  unita'
organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonche' da
persone  che  esercitano,  anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;
b)  da  persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
2.  Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1,
il  prodotto  o  il  profitto  conseguito  dall'ente  e' di rilevante
entita',  la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o
profitto.
3. L'ente non e' responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4.  In  relazione  agli  illeciti  di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo
8  giugno  2001,  n.  231.  Il  Ministero  della giustizia formula le
osservazioni  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001,  n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti
dal presente titolo.
Art.  187-sexies.  -  (Confisca).  - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dal presente capo importa sempre
la  confisca  del  prodotto  o  del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo.
2.  Qualora  non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma
1,  la  stessa  puo'  avere  ad oggetto somme di denaro, beni o altre
utilita' di valore equivalente.
3.  In  nessun  caso puo' essere disposta la confisca di beni che non
appartengono  ad  una  delle  persone  cui  e'  applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria.
Art.  187-septies.  -  (Procedura  sanzionatoria).  -  1. Le sanzioni
amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB
con  provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta  giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi'
chiedere di essere sentiti personalmente.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto  nel  Bollettino  della  CONSOB.  Avuto riguardo alla natura
delle   violazioni   e  degli  interessi  coinvolti,  possono  essere
stabilite  dalla  CONSOB  modalita' ulteriori per dare pubblicita' al
provvedimento,  ponendo  le relative spese a carico dell'autore della
violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo'
differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del
provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla
integrita'   del  mercato  ovvero  questa  possa  arrecare  un  danno
sproporzionato alle parti coinvolte.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal presente capo puo' proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione,  ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui
circoscrizione  e'  la  sede legale o la residenza dell'opponente. Se
l'opponente  non  ha  la  sede  legale o la residenza nello Stato, e'
competente  la  corte d'appello del luogo in cui e' stata commessa la
violazione.   Quando  tali  criteri  non  risultano  applicabili,  e'
competente  la  corte  d'appello  di  Roma.  Il  ricorso  deve essere
notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  Il  giudizio  di  opposizione  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo  23  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
7.  Copia  della sentenza e' trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto
nel Bollettino di quest'ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo
non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

                               CAPO IV
                         POTERI DELLA CONSOB

Art. 187-octies. - (Poteri della CONSOB). - 1. La CONSOB vigila sulla
osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le
altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2.  La  CONSOB compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle
violazioni  delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando
i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.
3.  La  CONSOB  puo' nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto  qualsiasi  forma
stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
b)  richiedere  le  registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il
termine per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d)  procedere  al  sequestro  dei beni che possono formare oggetto di
confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f)  procedere  a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB puo' altresi':
a)  avvalersi  della  collaborazione delle pubbliche amministrazioni,
richiedendo  la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga
ai  divieti  di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
30   giugno   2003,  n.  196,  ed  accedere  al  sistema  informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b)  chiedere  l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al
traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c)  richiedere  la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti  di  cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
d)  avvalersi,  ove  necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti  e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, secondo le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonche'  acquisire  anche  mediante  accesso diretto i dati contenuti
nell'archivio  indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e)  accedere  direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai  dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di
cui  alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera
b),  sono  esercitati  previa  autorizzazione  del  procuratore della
Repubblica.  Detta  autorizzazione  e'  necessaria  anche  in caso di
esercizio  dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma
4,  lettera  c),  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dai soggetti
abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e
dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.
6.  Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di
violazioni  delle  norme  del  presente titolo, la CONSOB puo' in via
cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.
7.  E'  fatta  salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli
199,  200,  201,  202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene
redatto  processo  verbale  dei dati e delle informazioni acquisite o
dei  fatti  accertati,  dei  sequestri eseguiti e delle dichiarazioni
rese  dagli  interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto di averne copia.
9.  Quando  si e' proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10.  Sull'opposizione  la  decisione  e'  adottata  con provvedimento
motivato  emesso  entro  il  trentesimo  giorno  successivo  alla sua
proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto
quando:
a) e' deceduto l'autore della violazione;
b)   viene  provato  che  gli  aventi  diritto  sono  terzi  estranei
all'illecito;
c)  l'atto  di  contestazione  degli  addebiti  non e' notificato nei
termini  prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non e' stata applicata entro
il termine di due anni dall'accertamento della violazione.
12.  Nell'esercizio  dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB
puo'  avvalersi  della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti
richiesti  agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini
dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto e delle imposte
sui redditi.
13.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i dati acquisiti dalla
Guardia  di  finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma
12  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  e vengono, senza indugio,
comunicati esclusivamente alla CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria
ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste  per la riscossione, mediante
ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti
pubblici e previdenziali.
15.   Quando   l'autore   della   violazione   esercita  un'attivita'
professionale, il provvedimento che infligge la sanzione e' trasmesso
al competente ordine professionale.
Art.  187-novies. - (Operazioni sospette). - 1. I soggetti abilitati,
gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le societa'
di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le
operazioni  che,  in  base  a  ragionevoli  motivi, possono ritenersi
configurare  una  violazione  delle  disposizioni  di cui al presente
titolo.  La  CONSOB  stabilisce,  con  regolamento,  le  categorie di
soggetti  tenuti  a  tale  obbligo,  gli elementi e le circostanze da
prendere  in  considerazione  per  la  valutazione  dei comportamenti
idonei  a  costituire  operazioni  sospette, nonche' le modalita' e i
termini di tali segnalazioni.

                               CAPO V
                      RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI

Art.  187-decies.  -  (Rapporti  con la magistratura). - 1. Quando ha
notizia  di  uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero
ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
2.  Il  Presidente  della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con
una  relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento
dell'attivita'  di accertamento nel caso in cui emergano elementi che
facciano  presumere  la  esistenza di un reato. La trasmissione degli
atti   al  pubblico  ministero  avviene  al  piu'  tardi  al  termine
dell'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di
cui al presente titolo, capo III.
3.  La  CONSOB  e l'autorita' giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento
delle  violazioni  di  cui al presente titolo anche quando queste non
costituiscono  reato.  A  tale  fine  la  CONSOB  puo'  utilizzare  i
documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi  e  con  le  forme  previsti  dall'articolo 63, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dall'articolo  33,  terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. - (Facolta' della CONSOB nel procedimento penale).
-  1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185,
la  CONSOB  esercita i diritti e le facolta' attribuiti dal codice di
procedura  penale  agli  enti  e alle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato.
2.  La CONSOB puo' costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrita' del mercato,
una  somma  determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo
comunque  conto dell'offensivita' del fatto, delle qualita' personali
del  colpevole  e dell'entita' del prodotto o del profitto conseguito
dal reato.
Art.   187-duodecies.   -   (Rapporti   tra   procedimento  penale  e
procedimento  amministrativo  e di opposizione). - 1. Il procedimento
amministrativo  di  accertamento  e il procedimento di opposizione di
cui  all'articolo  187-septies  non  possono  essere  sospesi  per la
pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o
fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art.  187-terdecies.  -  (Esecuzione  delle  pene  pecuniarie e delle
sanzioni  pecuniarie  nel processo penale). - 1. Quando per lo stesso
fatto  e'  stata  applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione
amministrativa  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo 195, la esazione
della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato
e'  limitata  alla  parte  eccedente  quella  riscossa dall'Autorita'
amministrativa.
Art.  187-quaterdecies.  -  (Procedure  consultive).  -  1. La CONSOB
definisce  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  con  proprio  regolamento,  le modalita' e i
tempi  delle  procedure consultive da attivare, mediante costituzione
di  un  Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori  di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in
occasione  delle  modifiche  regolamentari  in  materia  di  abusi di
mercato  e  in  altre  materie  rientranti  nelle  proprie competenze
istituzionali";
b)  nella parte V, titolo II, prima dell'articolo 188, e' inserito il
seguente:
"Art.  187-quinquiesdecies.  -  (Tutela  dell'attivita'  di vigilanza
della  CONSOB).  -  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del
codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste
della  CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
duecentomila";
c) l'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"Art.  195.  -  (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto previsto
dall'articolo  196,  le sanzioni amministrative previste nel presente
titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, secondo le
rispettive    competenze,    con   provvedimento   motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2.   Il   procedimento   sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,   della  conoscenza  degli  atti  istruttori,  della
verbalizzazione  nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
3.  Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. La Banca
d'Italia  o  la  CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e
degli  interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.
4.  Avverso  il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste
dal  presente  titolo e' ammessa opposizione alla corte d'appello del
luogo  in  cui  ha  sede la societa' o l'ente cui appartiene l'autore
della  violazione  ovvero,  nei  casi  in  cui  tale criterio non sia
applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata commessa.
L'opposizione deve essere notificata all'Autorita' che ha adottato il
provvedimento  entro  trenta  giorni  dalla  sua comunicazione e deve
essere  depositata  presso la cancelleria della corte d'appello entro
trenta giorni dalla notifica.
5.  L'opposizione  non  sospende  l'esecuzione  del provvedimento. La
corte   d'appello,  se  ricorrono  gravi  motivi,  puo'  disporre  la
sospensione con decreto motivato.
6.  La  corte d'appello, su istanza delle parti, puo' fissare termini
per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti, nonche' consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.  Copia  del  decreto  e'  trasmessa a cura della cancelleria della
corte  d'appello  all'Autorita'  che  ha adottato il provvedimento ai
fini   della   pubblicazione,   per   estratto,   nel  Bollettino  di
quest'ultima.
9.  Le  societa'  e  gli  enti ai quali appartengono gli autori delle
violazioni  rispondono,  in  solido  con  questi, del pagamento della
sanzione  e  delle  spese di pubblicita' previste dal secondo periodo
del  comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso
i responsabili".
3.  Dopo  l'articolo  25-quinquies  del  decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art.  25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di
abuso  di  informazioni  privilegiate  e di manipolazione del mercato
previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui
al  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente
la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2.  Se,  in  seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il
prodotto  o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita',
la  sanzione  e'  aumentata  fino  a  dieci  volte  tale  prodotto  o
profitto".
4.  All'articolo  2637  del  codice  civile,  le  parole:  "strumenti
finanziari,  quotati  o non quotati," sono sostituite dalle seguenti:
"strumenti  finanziari  non  quotati  o  per  i  quali  non  e' stata
presentata  una  richiesta  di  ammissione  alle  negoziazioni  in un
mercato regolamentato,".
5.  Alla  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo 266 del codice di
procedura  penale,  dopo  le  parole:  "reati  di ingiuria, minaccia,
usura,  abusiva  attivita'  finanziaria,"  sono inserite le seguenti:
"abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".
6.  Le  disposizioni  previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  28 febbraio 1998, n. 58, si
applicano  anche  alle violazioni commesse anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  che le ha depenalizzate,
quando  il  relativo  procedimento penale non sia stato definito. Per
ogni  altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  codice penale.
L'autorita'  giudiziaria,  in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o  sentenza  di  assoluzione  o di proscioglimento con
formula  che  esclude  la  rilevanza  penale  del  fatto,  dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  CONSOB.  Da  tale momento decorre il
termine   di   centottanta   giorni  per  la  notifica  dell'atto  di
contestazione delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58, come sostituito dal
comma   2,  lettera  c),  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
procedimenti   sanzionatori  avviati  con  lettere  di  contestazione
inoltrate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge.  Le  disposizioni  del citato articolo 195 nel testo
vigente   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
continuano  ad  essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati
prima della suddetta data.
8.  Al  fine  di  adeguare  la dotazione di personale della CONSOB ai
nuovi  compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo
dei   posti  della  pianta  organica  prevista  dall'articolo  2  del
decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e'
aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra
l'aliquota  del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del
personale  a  contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita
deliberazione  adottata  dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal
nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95.  Resta  fermo  il  disposto  di  cui  al settimo comma del citato
articolo  2.  Gli  oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le
procedure  e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
                             Art. 9-bis.
  ((Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e
    del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e
   93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
  del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento
     europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la
                       direttiva 2004/39/CE))

  ((1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della  direttiva  2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  21  aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
che  modifica  le  direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la
direttiva  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e che
abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva
2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre  ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  apportare  al  testo  unico  delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le
integrazioni  necessarie  al  corretto  e integrale recepimento della
direttiva  e  delle  relative  misure  di esecuzione nell'ordinamento
nazionale   attribuendo  le  competenze  rispettivamente  alla  Banca
d'Italia  e  alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa
(CONSOB)  secondo  i  principi  di cui agli articoli 5 e 6 del citato
testo  unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina
prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
    b)  recepire  le  nozioni di servizi e attivita' di investimento,
nonche'   di  servizi  accessori  e  strumenti  finanziari  contenute
nell'allegato  I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con
la  Banca  d'Italia,  il  potere di recepire le disposizioni adottate
dalla  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2, della
direttiva;
    c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo
professionale,  dei  servizi  e  delle  attivita' di investimento sia
riservato  alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di
societa'  per azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza
in  materia  di  investimenti,  alle  persone fisiche in possesso dei
requisiti   di   professionalita',   onorabilita',   indipendenza   e
patrimoniali   stabiliti   con   regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
Resta  ferma  l'abilitazione  degli agenti di cambio ad esercitare le
attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
    d)   prevedere  che  la  gestione  di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione  sia  consentita  anche  alle  societa'  di  gestione di
mercati   regolamentati   previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni indicate dalla direttiva;
    e)  individuare  nella  CONSOB,  in  coordinamento  con  la Banca
d'Italia,  l'autorita'  unica competente per i fini di collaborazione
con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri  stabiliti nella
direttiva  e  nelle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo 2, della medesima direttiva;
    f)  stabilire  i  criteri  generali di condotta che devono essere
osservati  dai  soggetti  abilitati  nella  prestazione dei servizi e
delle  attivita' di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai
principi   di   cura   dell'interesse   del  cliente,  tenendo  conto
dell'integrita'   del   mercato  e  delle  specificita'  di  ciascuna
categoria  di  investitori,  quali  i clienti al dettaglio, i clienti
professionali e le controparti qualificate;
    g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate,
ai  fini  dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di
soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonche'
le  corrispondenti  categorie  di soggetti di Paesi terzi; attribuire
alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con
regolamento,  tenuto  conto delle misure di esecuzione adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 64,
paragrafo  2,  della  direttiva,  i  requisiti  di altre categorie di
soggetti   che   possono   essere   riconosciuti   come   controparti
qualificate;
    h)  attribuire  alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere
di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle
relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione europea,
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo  64, paragrafo 2, della
medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che
i soggetti abilitati devono tenere:
      1)  le  misure  e  gli  strumenti  per identificare, prevenire,
gestire  e  rendere  trasparenti  i conflitti di interesse, inclusi i
principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure
organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
      2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al
grado   di   rischiosita'  di  ciascun  tipo  specifico  di  prodotti
finanziari  e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a
tale  fine,  la  CONSOB  puo'  avvalersi  della  collaborazione delle
associazioni  maggiormente  rappresentative  dei soggetti abilitati e
del  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti previsto
dall'articolo   136  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
      3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
      4)  l'affidamento  a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di
funzioni operative;
      5)  le  misure  da  adottare per ottenere nell'esecuzione degli
ordini  il  miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le
modalita' di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
    i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi multilaterali
di  negoziazione  conferendo  alla  CONSOB il potere di stabilire con
proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
    l)  al  fine  di  garantire  l'effettiva integrazione dei mercati
azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione
dei   prezzi,   eliminando  gli  ostacoli  che  possono  impedire  il
consolidamento  delle  informazioni messe a disposizione del pubblico
nei  diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita
la   Banca   d'Italia,   per   i   mercati   all'ingrosso  di  titoli
obbligazionari  privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli di Stato,
nonche'  per  gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma
2,  lettera  d),  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici,  su  tassi  di  interesse  e  su  valute,  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
      1)  disciplinare  il  regime  di trasparenza pre-negoziazione e
post-negoziazione  per  le operazioni riguardanti azioni ammesse alla
negoziazione   nei  mercati  regolamentati,  effettuate  nei  mercati
medesimi,   nei   sistemi   multilaterali  di  negoziazione  e  dagli
internalizzatori sistematici;
      2)  estendere,  in tutto o in parte, quando cio' sia necessario
per  la  tutela  degli  investitori,  il  regime di trasparenza delle
operazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti  finanziari  diversi dalle
azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
    m)   conferire   alla   CONSOB  il  potere  di  disciplinare  con
regolamento,   in   conformita'  alla  direttiva  e  alle  misure  di
esecuzione  adottate  dalla Commissione europea, secondo la procedura
di  cui  all'articolo  64,  paragrafo 2, della medesima direttiva, le
seguenti materie:
      1) il contenuto e le modalita' di comunicazione alla CONSOB, da
parte  degli  intermediari,  delle  operazioni  concluse  riguardanti
strumenti   finanziari   ammessi   alle   negoziazioni   nei  mercati
regolamentati  prevedendo  anche  l'utilizzo  di  sistemi di notifica
approvati dalla CONSOB stessa;
      2)  l'estensione  degli  obblighi  di comunicazione alla CONSOB
delle  operazioni  concluse  da  parte  degli intermediari anche agli
strumenti  finanziari  non  ammessi  alle  negoziazioni  sui  mercati
regolamentati  quando  cio'  sia  necessario al fine di assicurare la
tutela degli investitori;
      3) i requisiti di organizzazione delle societa' di gestione dei
mercati regolamentati;
    n)  prevedere  che la CONSOB possa individuare i criteri generali
ai   quali   devono   adeguarsi  i  regolamenti,  adottati  ai  sensi
dell'articolo  62  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni, di gestione e
organizzazione  dei  mercati  regolamentati in materia di ammissione,
sospensione  e  revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni,
di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse
su   tali   mercati,  in  conformita'  ai  principi  di  trasparenza,
imparzialita'  e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure
di   esecuzione   adottate  dalla  Commissione  europea,  secondo  la
procedura  di  cui  all'articolo  64,  paragrafo  2,  della  medesima
direttiva;
    o)  conferire  alla  CONSOB,  d'intesa  con la Banca d'Italia, il
potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva
e  alle  relative  misure  di  esecuzione  adottate dalla Commissione
europea,  secondo  la  procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,
della  medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti
in  base  ai  quali  subordinare  la  designazione  e  l'accesso alle
controparti  centrali  o  ai  sistemi  di  compensazione,  garanzia e
regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
    p)  conferire  alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o
la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
    q)  prevedere  che  la  CONSOB vigili affinche' la prestazione in
Italia   di  servizi  di  investimento  da  parte  di  succursali  di
intermediari   comunitari   avvenga  nel  rispetto  delle  misure  di
esecuzione  degli  articoli  19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva,
ferme  restando  le  competenze delle altre autorita' stabilite dalla
legge;
    r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di avvalersi di
promotori  finanziari,  secondo  i  principi  gia' previsti dal testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
    s)  attribuire  alla  Banca  d'Italia  e  alla CONSOB i poteri di
vigilanza  e  di  indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva,
secondo  i  criteri  e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies
del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
    t)  prevedere,  fatte  salve le sanzioni penali gia' previste dal
testo  unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive  modificazioni,  per le violazioni delle regole dettate in
attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie  non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel
massimo  a  euro  250.000;  la  responsabilita'  amministrativa delle
persone  giuridiche;  l'esclusione  della  facolta'  di  pagamento in
misura  ridotta  di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689,  e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessita'
dei  procedimenti  sanzionatori  dei  termini entro i quali procedere
alle  contestazioni;  la  pubblicita'  delle  sanzioni,  salvo che la
pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari
o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
    u)  estendere  l'applicazione  del  codice del consumo, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206, alla tutela degli
interessi  collettivi  dei  consumatori  nelle materie previste dalla
direttiva;
    v)  prevedere  procedure  per  la  risoluzione  stragiudiziale di
controversie  relative  alla prestazione di servizi e di attivita' di
investimento  e  di  servizi  accessori  da  parte  delle  imprese di
investimento,  che consentano anche misure di efficace collaborazione
nella composizione delle controversie transfrontaliere;
    z)  disciplinare  i  rapporti  con  le autorita' estere anche con
riferimento  ai  poteri cautelari esercitabili nelle materie previste
dalla direttiva.
  2.  All'attuazione  del  presente  articolo si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  previste  a
legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
                              Art. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in
materia di indicazione degli ingredienti   contenuti   nei   prodotti
                             alimentari)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
novembre  2003,  che  modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di
indicazione  degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con
specifico  riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli
ingredienti  che  possono  provocare  allergie  o  intolleranze, come
individuati  dall'allegato  III-bis  della  direttiva  2003/89/CE, il
Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della
salute,  sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili,
la  soglia  al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta
la presenza dei suddetti ingredienti;
b)  qualora  sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici
disponibili  a  livello  internazionale,  che la soglia di tossicita'
degli  ingredienti  di  cui  all'alinea,  per  i  soggetti affetti da
allergia  o  intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a),  nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere indicato che
i  suddetti  ingredienti  sono  presenti, ma in misura inferiore alla
soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono
adottare  per  la  verifica  della  presenza degli ingredienti di cui
all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai
processi di lavorazione utilizzati;
d)   stabilire   la   disciplina   relativa   all'indicazione   delle
informazioni  di  cui  al  presente  comma  in  etichetta, al fine di
garantire   l'agevole   leggibilita'  delle  medesime  da  parte  dei
consumatori.
                              Art. 11.
(Modifica all'articolo  5  della  legge  16  febbraio 1913, n. 89, in
            materia di accesso alla professione notarile)

1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I  requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere
sostituiti  dal  possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato  in  applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115".
                              Art. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991,     concernente     i     prodotti
                            fitosanitari)

1.  Al  fine  di  pervenire  alla  piena  attuazione  della direttiva
91/414/CEE  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,  recante norme in
materia  di  immissione  in  commercio  dei prodotti fitosanitari, il
Governo  e'  delegato,  fatte  salve  le  norme  penali  vigenti,  ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi recanti sanzioni
penali  o  amministrative  per  violazioni  al  regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2.  Nell'esercizio  della  delega  di  cui  al comma 1, il Governo si
attiene  ai  principi  ed  ai  criteri  direttivi  generali  indicati
dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'espressione  del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.
                              Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione  della  disciplina  in materia di
                           fertilizzanti)

1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  di  riordino  e  revisione  della disciplina in
materia  di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748,
in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)  adeguamento  e  ammodernamento  delle  definizioni di "concime" e
delle   sue   molteplici   specificazioni,   di  "fabbricante"  e  di
"immissione  sul  mercato",  ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
(CE)  n.  2003/2003  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita
dall'articolo  6  del  citato  regolamento  (CE)  n.  2003/2003 per i
concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la
conformita'  dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 2003/2003;
d)  revisione  delle  sanzioni  da  irrogare  in  base ai principi di
effettivita',    proporzionalita'    e    dissuasivita',   ai   sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.
                              Art. 14.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/87/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita'  e  che  modifica la direttiva 96/61/CE
                           del Consiglio)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o   del   Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze  e  delle  attivita'  produttive,  un  decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  considerare  la  sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia
della  competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia
elettrica,   la  diffusione  di  impianti  e  tecnologie  finalizzati
all'utilizzo   di   fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  quanto
previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c)  assicurare  la  trasparenza  e il pieno accesso del pubblico alle
informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del
controllo  delle  emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti
dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28   gennaio   2003,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
ambientale;
d)  prevedere  sanzioni  efficaci,  proporzionate e dissuasive per le
violazioni  della  normativa  in materia di emissioni e scambio delle
relative  quote,  assicurando  anche  la pubblicita' delle infrazioni
stesse e delle relative sanzioni;
e)  assicurare  la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle
quote  di  emissione,  previsto  all'articolo  9  della  direttiva da
recepire,  con  il  piano  di  azione  nazionale per la riduzione dei
livelli  di  emissione  dei  gas  serra  e  per  l'aumento  del  loro
assorbimento,  mediante  il  riconoscimento  e  la valorizzazione dei
livelli   di   efficienza  gia'  raggiunti  dal  sistema  industriale
nazionale,  con  particolare  riferimento  al  settore  elettrico,  e
tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo  ed efficacia delle diverse
opzioni   tecnologiche  per  la  riduzione  delle  emissioni  per  le
attivita'  contemplate  nell'allegato  I  della  direttiva, sia delle
potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso  l'impiego  dei  meccanismi  di progetto del Protocollo di
Kyoto,  Clean  Development  Mechanism e Joint Implementation, secondo
quanto  previsto  dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia
del  contenimento  dei  costi  amministrativi  per  le  imprese anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f)  conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione delle quote di
emissione,  di  cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per
la  riduzione  dei  livelli di emissione di gas a effetto serra e per
l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo
le  modalita' stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 68 del 22 marzo 2003, allo
scopo  di  individuare  livelli  massimi  di  emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli
devono   tenere   conto   sia   degli   obiettivi  conseguibili,  sia
dell'efficienza  gia'  raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel
confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
g)  valorizzare,  attraverso  opportune  iniziative, gli strumenti di
programmazione  negoziata  al  fine  di rendere efficaci dal punto di
vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.
2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di
concerto  con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua,  con  proprio  decreto,  il  formato  e  le  modalita'  di
comunicazione  dei  dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della
direttiva   2003/87/CE,  da  parte  dei  gestori  degli  impianti  in
esercizio   rientranti   nelle   categorie   di   attivita'  elencate
nell'allegato  I  della  citata  direttiva,  nonche'  le modalita' di
informazione e di accesso del pubblico.
3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 15.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/54/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno  dell'energia  elettrica  e  che
                   abroga la direttiva 96/92/CE).

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore
elettrico,  il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
cui  all'articolo  1,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per  dare
attuazione  alla  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
ridefinire   conseguentemente   tutti   gli  aspetti  connessi  della
normativa   sul  sistema  elettrico  nazionale,  nel  rispetto  delle
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative
norme  di  attuazione  e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  l'apertura del mercato anche ai clienti civili si
attui  secondo  i  tempi  previsti  dalla  direttiva 2003/54/CE ed in
condizioni  di  trasparenza  e  di  reciprocita',  promuovendo idonee
misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del
servizio di ultima istanza;
b)  assicurare  ai  clienti  un'informazione  chiara sulle condizioni
della   fornitura,   l'accesso   non  discriminatorio  alle  reti  di
distribuzione  e  al  servizio  di misura prevedendone la separazione
almeno  amministrativa  dalle  attivita'  di  produzione e di vendita
dell'energia elettrica;
c)   promuovere   la   realizzazione  di  un  mercato  concorrenziale
dell'offerta  di  energia elettrica che tenga conto delle esigenze di
diversificazione  delle  fonti  e  delle aree di approvvigionamento e
della  sostenibilita'  sotto  il  profilo  ambientale,  con la chiara
identificazione   degli   obblighi   di   servizio  pubblico  imposti
nell'interesse  economico generale ed in maniera omogenea, efficiente
e  non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti  distorsivi  dovuti  a  ritardi  nello  sviluppo  delle  reti
dell'energia elettrica e del gas naturale;
d)  definire  indirizzi e priorita' che, nel rispetto delle regole di
libera   concorrenza,   sono   impartiti   per   la  loro  attuazione
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas e al Gestore della
rete  di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e
dello  sviluppo  delle  interconnessioni  con altri Paesi; garantire,
attraverso   l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
regolazione  unitaria  delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle  reti  di  trasmissione  e  distribuzione,  secondo  criteri  di
efficienza, qualita' del servizio e non discriminazione;
e)  monitorare  il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e
della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la
promozione della concorrenza tra operatori;
f)  sviluppare  l'impiego  delle nuove fonti rinnovabili di energia e
della  cogenerazione  attraverso  strumenti di mercato, prevedendo il
riordino  degli  interventi  esistenti con misure anche differenziate
per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione
basati  su  gare  per la promozione delle soluzioni tecnologiche piu'
avanzate  e  ancora lontane dalla competitivita' commerciale, e ferma
restando,  alla  scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza  possibilita'  di  proroghe,  di  ogni  incentivazione  per gli
impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g)  definire  la  durata  delle concessioni per le grandi derivazioni
d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  in  relazione  all'eliminazione di
clausole  di  preferenza  nel  rinnovo  delle concessioni, anche allo
scopo  di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e
alla   realizzazione  da  parte  delle  stesse  imprese  di  adeguati
interventi di ammodernamento degli impianti;
h)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti
operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e  l'economicita'  delle  forniture, salvaguardando la competitivita'
del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i)   promuovere  lo  sviluppo  e  la  diffusione  degli  impianti  di
produzione   di  energia  elettrica  di  potenza  inferiore  a  1  MW
attraverso  la  semplificazione  e  la  riduzione  degli  adempimenti
previsti  per  la  loro  realizzazione,  ivi comprese le procedure di
valutazione di impatto ambientale;
l)  promuovere  la  penetrazione  delle imprese nazionali sui mercati
esteri  dell'energia  anche  agevolando la definizione di accordi tra
imprese  italiane  ed  estere  e di iniziative di collaborazione e di
partecipazione   in  programmi  europei  per  lo  sviluppo  di  nuove
tecnologie  e  sistemi  per la produzione dell'energia elettrica, ivi
incluse  le  tecnologie nucleari, nonche' lo svolgimento di attivita'
di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti,  ivi  compresi gli
impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 16.
(Disposizioni   per   l'attuazione  della  direttiva  2003/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a
norme comuni per il mercato  interno del gas naturale e che abroga la
                         direttiva 98/30/CE)

1.  Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato
del  gas  naturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi per
dare  attuazione  alla  direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio,  del  26  giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato  interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE,
e per integrare e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti
concernenti  tutte  le  componenti  rilevanti  del  sistema  del  gas
naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  accrescere  la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la
realizzazione   di   nuove   infrastrutture   di  approvvigionamento,
trasporto   e   stoccaggio   di   gas  naturale  in  sotterraneo,  il
potenziamento  di quelle esistenti, anche mediante la semplificazione
dei  procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento;
b)  stabilire  norme  affinche'  il mercato nazionale del gas risulti
sempre  piu'  integrato nel mercato interno europeo del gas naturale,
promuovendo  la  formazione di un'offerta concorrenziale e l'adozione
di  regole  comuni  per  l'accesso  al  sistema  del  gas  europeo, e
garantendo  effettive  condizioni  di reciprocita' nel settore con le
imprese  degli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto se
in  posizione  dominante  nei  rispettivi  mercati  nazionali,  anche
individuando   obiettive  e  non  discriminatorie  procedure  per  il
rilascio  di  autorizzazioni  o concessioni, ove previsto dalle norme
vigenti;
c)  prevedere  lo  sviluppo  delle  capacita'  di  stoccaggio  di gas
naturale  in  sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema
nazionale  del  gas,  in  relazione  allo  sviluppo  della  domanda e
all'integrazione  dei  sistemi europei del gas naturale, definendo le
componenti  dello  stoccaggio  relative  alla prestazione dei servizi
essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema
nazionale  del  gas  naturale  relativamente  alle  nuove  importanti
infrastrutture  e all'aumento significativo della capacita' di quelle
esistenti,  e alle loro modifiche che consentano lo sviluppo di nuove
fonti  di  approvvigionamento,  per  assicurarne  la conformita' alla
disciplina comunitaria;
e)  promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure
relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra
le  imprese  operanti  nelle  attivita' di trasporto, distribuzione e
stoccaggio  e  le  imprese  operanti  nelle  attivita' di produzione,
approvvigionamento,  misura  e  commercializzazione,  promuovendo  la
gestione delle reti di trasporto del gas naturale da parte di imprese
indipendenti;
f)  incentivare  le  operazioni  di  aggregazione  territoriale delle
attivita'  di  distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei
costi  di  distribuzione,  in base a criteri oggettivi, trasparenti e
non  discriminatori,  prevedendo  meccanismi  che tengano conto degli
investimenti  effettuati e incentivi, anche di natura fiscale, per la
rivalutazione  delle  attivita' delle imprese concessionarie, anche a
favore dell'efficienza complessiva del sistema;
g)  stabilire  misure  per  lo sviluppo di strumenti multilaterali di
scambio  di  capacita'  e di volumi di gas, al fine di accrescere gli
scambi   e   la   liquidita'   del  mercato  nazionale,  avviando  ad
operativita',  con l'apporto dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas,  la  borsa nazionale del gas, anche considerando i risultati
della  prima  esperienza  di  funzionamento  del  punto  virtuale  di
scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attivita' produttive in
materia  di  indirizzo  e  valutazione  degli  investimenti  in nuove
infrastrutture  di  approvvigionamento  affinche'  gli  stessi  siano
commisurati  alle previsioni di sviluppo della domanda interna di gas
nonche'  in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, prevedendo
strumenti  per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas,
l'economicita'  delle  forniture,  anche  promuovendo le attivita' di
esplorazione  e di sfruttamento di risorse nazionali e la costruzione
di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 17.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
        la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

1.   Al   fine   di   garantire  un  adeguato  livello  di  sicurezza
dell'approvvigionamento  di  gas  naturale, il Governo e' delegato ad
adottare,  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge,  con  le modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu'
decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE del
Consiglio,  del  26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   stabilire   norme  per  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti
trasparenti  e  non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti
operanti  nel  sistema nazionale del gas, specificandone i ruoli e le
responsabilita';
b)  stabilire  misure  atte  ad  assicurare  un  adeguato  livello di
sicurezza  per  i  clienti  civili nelle eventualita' di una parziale
interruzione degli approvvigionamenti o di avversita' climatiche o di
altri  eventi eccezionali, nonche' la sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle stesse circostanze;
c)   stabilire  gli  obiettivi  minimi  indicativi  in  relazione  al
contributo  alla  sicurezza  degli approvvigionamenti che deve essere
fornito  dal  sistema  nazionale  degli  stoccaggi di gas naturale in
sotterraneo;
d)   definire  strumenti  ed  accordi  con  altri  Stati  membri  per
l'utilizzo  condiviso,  qualora  le condizioni tecniche, geologiche e
infrastrutturali  lo  consentano,  di  stoccaggi  di  gas naturale in
sotterraneo tra piu' Stati;
e)  stabilire  procedure per la redazione e l'aggiornamento dei piani
di  emergenza  nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro
coordinamento  a  livello  di  Unione  europea  e  per la gestione di
emergenze  dei sistemi nazionali del gas naturale di uno o piu' Stati
membri;
f)  prevedere che il Ministero delle attivita' produttive predisponga
ogni  tre  anni  il  programma  pluriennale  per  la  sicurezza degli
approvvigionamenti  di  gas  naturale  e  che  tale  programma  venga
presentato  al  Parlamento  prevedendo  strumenti  per  migliorare la
sicurezza  del  sistema  nazionale  del  gas e misure per lo sviluppo
delle capacita' di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 18.
(Obblighi   a   carico   dei   detentori   di  apparecchi  contenenti
policlorodifenili  e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono
e   diclorurati  di  cui  all'allegato,  punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 216, soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 209,  nonche'  a  carico dei soggetti autorizzati a ricevere
           detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1.  Lo  smaltimento  degli  apparecchi contenenti policlorodifenili e
policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui
all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio  1988,  n.  216,  di  seguito  denominati:  "PCB", soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n. 209, e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto
del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti
alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c)  la  dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31
dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d)  i  trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa  tra  lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono
essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto
delle  condizioni  stabilite  dall'articolo  5,  comma  4, del citato
decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti,
entro  le  scadenze  di  cui  al  comma  1,  a soggetti autorizzati a
riceverli ai fini del loro smaltimento.
3.  I  soggetti  autorizzati,  ai  sensi  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti
costituiti  da  apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti
avviano  allo  smaltimento  finale detti rifiuti entro sei mesi dalla
data del loro conferimento.
4.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  cui al decreto legislativo 22
maggio  1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il  mancato  smaltimento  finale  nei  tempi  previsti dal comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
50.000.
5.  Le  comunicazioni  previste  dall'articolo  3  del citato decreto
legislativo  n.  209  del  1999  sono integrate con l'indicazione del
programma  temporale  di  cui  al  comma 1, nonche' con l'indicazione
dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e
dei PCB in essi contenuti.
                              Art. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE,
concernente la valutazione  degli  effetti  di  determinati  piani  e
                      programmi sull'ambiente)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge, un decreto legislativo di
recepimento  della  direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  giugno  2001,  concernente  la valutazione degli
effetti  di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  prevedere  l'applicazione della valutazione ambientale strategica
ai   piani  e  programmi  che  possono  avere  effetti  significativi
sull'ambiente, nonche' alle loro modifiche;
b)  garantire  l'informazione,  lo  svolgimento  di  consultazioni  e
l'accesso  al  pubblico,  nonche'  la valutazione del risultato delle
consultazioni  e  la  messa  a  disposizione delle informazioni sulla
decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d)   garantire   la  partecipazione  al  processo  decisionale  delle
istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e
dei  programmi,  anche  al fine della tempestiva individuazione degli
effetti negativi e della adozione delle misure correttive;
f)  garantire  adeguate  consultazioni  nei casi in cui un piano o un
programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;
g)  assicurare  la  complementarieta'  con  gli  altri  strumenti  di
valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;
h)  prevedere  forme  di  coordinamento  con  piani  e  strumenti  di
pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i)  garantire  la  definizione  di  scadenze  temporali  definite  ed
adeguate per il procedimento.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                              Art. 20.
(Delega  al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE,
come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
                             pericolose)

1.  Per  dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE
sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti  rilevanti  connessi con
determinate  sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare,
entro  il  1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le  politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  un  decreto  legislativo  per recepire la direttiva
2003/105/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2003,   che  modifica  la  citata  direttiva  96/82/CE,  nonche'  per
introdurre,  contestualmente,  le  disposizioni correttive necessarie
per   superare   i   rilievi   formulati  dalla  Commissione  europea
nell'ambito   della  procedura  d'infrazione  2003/2014  avviata  per
recepimento   non   conforme   della   predetta  direttiva  96/82/CE,
apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 21.
(Disposizioni   per   l'attuazione   della  direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11 febbraio 2004, sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia   e   che   modifica   la  direttiva
                             92/42/CEE)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze e dell'ambiente e
della   tutela   del   territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
recepimento  della  direttiva  2004/8/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,    dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno  dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
ad  alto  rendimento,  basate  sulla  domanda  di  calore utile e sul
risparmio  di  energia  primaria,  secondo obiettivi di accrescimento
della  sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza
energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della
cogenerazione  di  cui  alla  lettera  a)  con  il quadro normativo e
regolatorio  nazionale  sul  mercato interno dell'energia elettrica e
con  le  misure  per  la  riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli
investimenti effettuati;
c)   prevedere   l'avvio   di   un   regime   di  garanzia  d'origine
dell'elettricita'  prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e,
in  coordinamento  con  le  amministrazioni territoriali interessate,
l'istituzione   di   un   sistema   nazionale   per  l'analisi  delle
potenzialita'   della  cogenerazione  e  per  il  monitoraggio  sulle
realizzazioni  e  sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini
di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d)  agevolare  l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione
ad  alto  rendimento  e semplificare gli adempimenti amministrativi e
fiscali,  a  parita'  di gettito complessivo, per la realizzazione di
unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 22.
(Delega al Governo   per   l'attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
                 relativa agli strumenti di misura)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  un  decreto  legislativo  per  il recepimento della
direttiva  2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo  2004,  relativa  agli  strumenti di misura, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura
di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della direttiva, di tutti i
dispositivi  e  sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati
specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004, M1-005, MI-006, MI-007,
MI-008, MI-009 e MI-010;
b)  prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati
della  direttiva,  la  valutazione  della  conformita', come previsto
dall'articolo 9 della direttiva stessa;
c)  prevedere  l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti
la  marcatura  di conformita', di cui all'articolo 7 della direttiva,
nel  caso  la  funzione  della  misura  investa  motivi  di interesse
pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine pubblico,
protezione  dell'ambiente,  tutela  dei  consumatori,  imposizione di
tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;
d)  prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita'
di   autorita'   competente   per   gli   adempimenti  connessi  alla
designazione,  nel  rispetto  dei  criteri  previsti dall'articolo 12
della  direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e
alla  Commissione  europea,  degli  organismi  nazionali abilitati ai
compiti  previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 9 della direttiva;
e)  prevedere  che  gli  strumenti  di  misura,  soggetti a controlli
metrologici  legali,  non conformi alle prescrizioni della direttiva,
non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di
cui alla lettera c);
f)  prevedere  che,  qualora  venga  accertata l'indebita apposizione
della  marcatura  "CE",  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste
dall'articolo   21   della   direttiva,   vengano  introdotte  misure
finalizzate a stabilire l'obbligo di:
1)  conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura
"CE";
2)  limitare  o  vietare  l'utilizzo  o  la commercializzazione dello
strumento di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g)   prevedere   sanzioni   amministrative   volte  a  dissuadere  la
commercializzazione e la messa in servizio di strumenti di misura non
conformi alle disposizioni della direttiva;
h)   prevedere   l'armonizzazione   della  disciplina  dei  controlli
metrologici  legali  intesi  a verificare che uno strumento di misura
sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato.
2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 23.
  (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
         amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

  1.  L'ultimo  periodo  dell'articolo  6,  comma  2,  della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
  2.  I  contratti  per  acquisti e forniture di beni e servizi, gia'
scaduti  o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di
entrata  in vigore della presente legge, possono essere prorogati per
il  tempo  necessario  alla  stipula dei nuovi contratti a seguito di
espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non  superi  comunque  i  sei  mesi  e  che  il  bando  di gara venga
pubblicato  entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).
                               Art. 24
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
                              Art. 25.
(Delega  al  Governo  per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina
le  procedure  di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e
della  direttiva  2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici  di  lavori,  di forniture e di
                              servizi)

1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  con le modalita' di cui
all'articolo  1,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro   normativo   finalizzato   al   recepimento  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che  coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di  energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali,  e  della  direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di
forniture  e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)  compilazione  di un unico testo normativo recante le disposizioni
legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due
direttive  coordinando  anche  le  altre  disposizioni  in vigore nel
rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b)   semplificazione   delle   procedure   di   affidamento  che  non
costituiscono   diretta  applicazione  delle  normative  comunitarie,
finalizzata  a  favorire  il  contenimento  dei  tempi  e  la massima
flessibilita' degli strumenti giuridici;
c)  conferimento  all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
in  attuazione  della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza
nei   settori   oggetto   della   presente  disciplina;  l'Autorita',
caratterizzata  da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa,
si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi
di  organizzazione  e  di  analisi  dell'impatto della normazione per
l'emanazione  di  atti  di  competenza  e,  in  particolare,  di atti
amministrativi   generali,  di  programmazione  o  pianificazione.  I
compiti  di  cui  alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle
competenze  istituzionali  dell'Autorita',  che  vi  provvede  con le
strutture   umane   e   strumentali   disponibili  sulla  base  delle
disposizioni  normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il
parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, che si pronunzia entro trenta
giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche
in mancanza di detto parere.
3.  Entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
legislativi  previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni
correttive  ed  integrative  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4.  In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1,  al  settore  postale  si  applica la disciplina di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.
                              Art. 26.
(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, recante misure di   razionalizzazione   della   finanza
                              pubblica)

1.  All'articolo  3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  le  parole:  "in misura non inferiore a lire 2 e non
superiore  a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e
non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non
inferiore  a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di
rifiuti"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad
euro  0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo
2   del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  13  marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del  21  marzo  2003;  in  misura non inferiore ad euro 0,00517 e non
superiore  ad  euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento
in  discarica  per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli
articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
                               Art. 27
(Procedura   per   il   recupero  degli  aiuti  di  Stato  Dichiarati
illegittimi  dalla  decisione  2003/193/CE  della  Commissione, del 5
                            giugno 2002)

  1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla
  Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di
esenzione  fiscale  reso  disponibile,  per effetto degli articoli 3,
comma  70,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni  a  partecipazione  pubblica  maggioritaria, esercenti servizi
pubblici  locali,  costituite  ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.
142,  si  effettua  secondo le disposizioni del presente articolo, in
attuazione  della  decisione  2003/193/CE  della  Commissione,  del 5
giugno 2002.
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  5.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  6.  ((COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).
  7.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle  presenti  disposizioni
affluiscono  in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero
dell'economia  e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali.
Il conto speciale e' impignorabile.
  8.  In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma
1,  sono  definite  ai  commi successivi le modalita' per il recupero
delle  somme  relative  a  prestiti  a tassi agevolati concessi dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  ai  sensi dell'articolo 9-bis del
decreto-legge  1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  alle  societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142.
  9.  Il  recupero  e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
  10. Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto  la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa
a  decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle
attualmente  titolari,  a  seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre  operazioni,  dei  finanziamenti  indicati,  sono tenute, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze il numero
identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina
i  piani  di  ammortamento  di  ciascun  mutuo  in  base  ai tassi di
interesse  indicati  dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in  relazione  a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il
tasso  applicato  per  ciascuna  operazione di prestito e il tasso di
riferimento indicato dalla Commissione.
  11.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze provvede, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad  eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis
e  degli  ulteriori  casi che per ragioni attinenti al caso specifico
non  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  della  decisione della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  a  richiedere  espressamente  il
pagamento  delle  somme  equivalenti  ai benefici goduti nei riguardi
delle  societa'  di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima
rata  di  ammortamento  e  fino  all'ultima  rata scaduta prima della
richiesta  di  pagamento,  maggiorate degli interessi calcolati sulla
base   del   tasso   di   riferimento   utilizzato   per  il  calcolo
dell'equivalente  sovvenzione  nell'ambito  degli  aiuti  a finalita'
regionale.   Contestualmente,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  invia  alle  societa'  di  cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento  per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse,
a  partire  dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni
dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata
al  Ministero  dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro.
Il   conto  speciale  e'  impignorabile.  Con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  sono
stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni
ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.
  12.  In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta,
oltre  agli  interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5
per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
  13.  Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza
del  termine  per  il  pagamento,  al Ministero dell'economia e delle
finanze  - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in
non  piu'  di  ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli
interessi  al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione
si intende accordata.
  14.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze-Dipartimento del
tesoro,  in  caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche
avvalendosi  dell'Agenzia  delle  entrate,  alla riscossione coattiva
degli  importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  15.  Alle  societa'  che omettono di effettuare la comunicazione di
cui  al  comma  10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e'
applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
  16.  E'  fatta  in  ogni caso salva la restituzione, anche mediante
compensazione,  delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni
caso  di  annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
                               Art. 28
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168))
                              Art. 29.
   (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in
  materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003,
                        nella causa C-65/01)

  1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-quinquies.  Il  datore  di  lavoro adegua ai requisiti di cui al
paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe
a  disposizione  dei  lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non
soggette  a  norme  nazionali  di attuazione di direttive comunitarie
concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo.
  8-sexies.  Fino  a  quando  non  siano  completati  gli adeguamenti
richiesti   per   dare   attuazione   alle   disposizioni  del  comma
8-quinquies,  il  datore  di  lavoro  adotta  misure  alternative che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
  8-septies.   Le   modifiche   apportate   alle   macchine  definite
all'articolo  1,  comma  2,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459,  a seguito
dell'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8-quinquies,  non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, del predetto regolamento".
  2.  All'allegato  XV  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le
attrezzature di lavoro.
  2-bis.1  La  persona  esposta  deve  avere  il tempo e/o i mezzi di
sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto
e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
  2-bis.2  La  rimessa  in  moto  di un'attrezzatura dopo un arresto,
indipendentemente  dalla  sua  origine,  e il comando di una modifica
rilevante   delle  condizioni  di  funzionamento  di  un'attrezzatura
(velocita',  pressione,  eccetera)  devono  poter  essere  effettuati
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito  a  tale  fine,  salvo che la rimessa in moto o la modifica
rilevante  delle  condizioni  di  funzionamento dell'attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
  2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere
prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
  2-bis.4  Se  gli  elementi  mobili  di  un'attrezzatura  di  lavoro
presentano   rischi   di   contatto  meccanico  che  possono  causare
incidenti,  essi  devono  essere  dotati  di  protezioni o di sistemi
protettivi che:
  a) devono essere di costruzione robusta;
  b) non devono provocare rischi supplementari;
  c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
  d)  devono  essere  situati  ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa;
  e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo
di lavoro".
  3.  Il  datore  di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma
8-quinquies  dell'articolo  36  del  decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4.  All'attuazione  del  presente articolo si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  nei  limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1,
lettera d), della presente legge.
                             Art. 29-bis
  (((Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla
 supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)))

  ((1.  Il  Governo,  su  proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data
di   entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  un  decreto
legislativo  recante  le  norme  per  il  recepimento della direttiva
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa  alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto
legislativo.
  3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi
in   essa  contenuti  in  merito  all'ambito  di  applicazione  della
disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai
compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
    a)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di
vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
    1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad
evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli
interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
    2)   l'irrogazione   di   sanzioni  amministrative  di  carattere
pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri
direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di
25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
    3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di riserve
tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi
biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
    4)  la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
    5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune
nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il
diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base
volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
    b)  disciplinare,  anche  mediante  l'attribuzione  dei  relativi
poteri  e  competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte
delle  forme  pensionistiche complementari aventi sede nel territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione,
comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa
in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
    c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto
di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette
istituzioni;
    d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
  4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire  un corretto ed integrale
recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento
delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le
disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche
complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.))
                               Art. 30 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))
                                                           Allegato A 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/83/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai  medicinali  per  uso
umano. 
2003/38/CE del  Consiglio,  del  13  maggio  2003,  che  modifica  la
direttiva 78/660/CEE relativa ai conti  annuali  di  taluni  tipi  di
societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio  2003,  recante  modifica
dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 
2003/93/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva  77/799/CEE  relativa  alla  reciproca  assistenza  fra  le
autorita' competenti degli Stati membri  nel  settore  delle  imposte
dirette e indirette. 
2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che  stabilisce  i
principi e le linee direttrici delle buone  prassi  di  fabbricazione
relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in
fase di sperimentazione. 
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003,  sul  controllo
delle sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e  delle
sorgenti orfane. 
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio  2004,  che  deroga  alla
direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del  divieto
di commercio di taluni prodotti. 
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che modifica la direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario
relativo ai medicinali veterinari. 
2004/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti  organici
volatili dovute all'uso di solventi  organici  in  talune  pitture  e
vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della
direttiva 1999/13/CE.
                                                           Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
2001/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente. 
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  settembre
2001, relativa  al  diritto  dell'autore  di  un'opera  d'arte  sulle
successive vendite dell'originale. 
2002/14/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo  all'informazione  e
alla consultazione dei lavoratori. 
2002/15/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  marzo
2002,  concernente  l'organizzazione  dell'orario  di  lavoro   delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 
2003/10/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  6  febbraio
2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  relative
all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli  agenti
fisici  (rumore)  (diciassettesima  direttiva  particolare  ai  sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione
dei  lavoratori  contro  i   rischi   connessi   con   un'esposizione
all'amianto durante il lavoro. 
2003/20/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  aprile
2003, che modifica la  direttiva  91/671/CEE  del  Consiglio  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza  sugli  autoveicoli  di  peso
inferiore a 3,5 tonnellate. 
2003/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  maggio
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di
taluni  piani  e  programmi  in  materia  ambientale  e  modifica  le
direttive del Consiglio  85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti  pensionistici
aziendali o professionali. 
2003/42/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  giugno
2003,  relativa  alla  segnalazione  di  taluni  eventi  nel  settore
dell'aviazione civile. 
2003/51/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18  giugno
2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE  e
91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di societa', delle banche e altri istituti  finanziari  e  delle
imprese di assicurazione. 
2003/54/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  dell'energia
elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 
2003/55/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
e che abroga la direttiva 98/30/CE. 
2003/58/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio  per  quanto
riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 
2003/59/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15  luglio
2003,  sulla  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85   del
Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto
della  societa'  cooperativa   europea   per   quanto   riguarda   il
coinvolgimento dei lavoratori. 
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre
2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il
divieto di utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica,
tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. 
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,  relativa  a  misure
comunitarie  di  lotta  contro  l'afta  epizootica,  che  abroga   la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante
modifica della direttiva 92/46/CEE. 
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al  diritto
al ricongiungimento familiare. 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di  emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica  la  direttiva
96/61/CE del Consiglio. 
2003/88/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  4  novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione  dell'orario  di
lavoro. 
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  10  novembre
2003, che  modifica  la  direttiva  2000/13/CE  per  quanto  riguarda
l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 
2003/92/CE del  Consiglio,  del  7  ottobre  2003,  che  modifica  la
direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo  di  cessione
di gas e di energia elettrica. 
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre  2003,  che  ristruttura  il
quadro comunitario  per  la  tassazione  dei  prodotti  energetici  e
dell'elettricita'. 
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  novembre
2003, sulle misure di  sorveglianza  delle  zoonosi  e  degli  agenti
zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del  Consiglio
e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul  controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. 
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini  dei  paesi  terzi  che  siano  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
2003/110/CE  del  Consiglio,   del   25   novembre   2003,   relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito  di  provvedimenti  di
espulsione per via aerea. 
2004/8/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda  di
calore utile nel mercato  interno  dell'energia  e  che  modifica  la
direttiva 92/42/CEE. 
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11  febbraio
2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio. 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua  e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e  servizi
postali. 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa al coordinamento delle  procedure  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura. 
2004/25/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 
2004/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, sulla responsabilita' ambientale in materia  di  prevenzione  e
riparazione del danno ambientale. 
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed
abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,  72/194/CEE,  73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 
2004/39/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  aprile
2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le
direttive  85/611/CEE  e  93/6/CEE  del  Consiglio  e  la   direttiva
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  che  abroga  la
direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 
2004/48/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 
2004/67/CE del Consiglio, del  26  aprile  2004,  concernente  misure
volte  a  garantire  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di   gas
naturale. 
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  ottobre
2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che  istituisce  un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto  serra
nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179)

Codice dell’amministrazione digitale

Capo I – Principi generali

Sezione I – Definizioni, finalità e àmbito di applicazione

Art. 1. Definizioni.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a) (soppresso)
b) (soppresso)
c) carta d’identità elettronica: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) (soppresso)
f) (soppresso)
g) (soppresso)
h) (soppresso)
i) (soppresso)
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un’area geografica specifica;
l) (soppresso)
m) (soppresso)
n) (soppresso)
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
(lettera introdotta dall’art. 9, comma 2, legge n. 221 del 2012)
n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell’ambito dell’unione europea;
o) (soppresso)
p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) (soppresso)
q-bis) (soppresso)
r) (soppresso)
s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) (soppresso)
u) (soppresso)
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) (soppresso)
u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell’articolo 64;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
z) (soppresso)
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) (soppresso)
cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;
dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione.

1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-bis. (abrogato)

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Sezione II – Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all’uso delle tecnologie.

1. soggetti giuridici ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. (abrogato)

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il persona fisica di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all’assegnazione di un’identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64.

1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.

Art. 3-bis. Domicilio digitale delle persone fisiche.
(articolo introdotto dall’art. 4, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni persona fisica indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale.

2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

3. (abrogato)

3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il persona fisica esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al persona fisica contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all’articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati all’articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative a tali circostanze.

5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.
(abrogato)

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. 2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.

3. (abrogato)

3-bis. (abrogato)

3-ter. (abrogato)

4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17, provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, per le comunicazioni di cui all’articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
(articolo introdotto dall’art. 5, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies.

3. L’accesso all’IN1-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6-ter. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

1. Al fine di
assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate all’AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini.

1. Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

Art. 8-bis. Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati dall’Agid.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall’AgID.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

Art. 10. Sportello unico per le attività produttive.
(abrogato)

Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.
(abrogato)

Sezione III – Organizzazione delle pubbliche amministrazioni rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali

Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice.

1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, garantendo l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell’utilizzo.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

5-bis. (abrogato)

Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici.

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell’àmbito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 6, lettera b), legge n. 221 del 2012)

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

Art. 14. Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.

1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71. L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.

3. (abrogato)

3-bis. (abrogato)

14-bis. Agenzia per l’Italia digitale.

1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall’AgID a detta Autorità;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a AgID, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione nonché al Dipartimento per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione.

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano (47).

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea.

3-bis- 3-ter. 3-quater. 3-quinquies. 3-sexies. 3-septies. 3-octies. (abrogati dall’art. 19, comma 7, legge n. 135 del 2012)

Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie.

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17. Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice politico.

1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale soggetti giuridici può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell’ente.

Art. 18. Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell’AgID.

3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente dell’innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.

3-bis. Alla Consulta permanente dell’innovazione possono essere sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego.
(abrogato)

Capo II – Documento informatico e firme elettroniche; Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Sezione I – Documento informatico

Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei Documenti informatici.

1. (abrogato)

1-bis. L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. (abrogato)

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica , sono stabilite ai sensi dell’articolo 71. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresì l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie.

Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici.

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. (abrogato)

Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici.

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.

Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici.

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. (abrogato)

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all’originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di conservazione dell’originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
(comma introdotto dall’art. 9, comma 6, lettera c), legge n. 221 del 2012)

5. (abrogato)

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

Art. 23-quater. Riproduzioni informatiche.

1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: « riproduzioni fotografiche » è inserita la seguente: «, informatiche ».

Sezione II – Firme elettroniche e certificatori

Art. 24. Firma digitale.

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 25. Firma autenticata.

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23.

Art. 26. Certificatori.
(abrogato)

Art. 27. Certificatori qualificati.
(abrogato)

Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata.

1. (abrogato)

2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS, fatta salva lapossibilità di utilizzare uno pseudonimo, nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 29. Qualificazione e accreditamento.

1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato dall’organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del presente Codice e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.

4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il AgID dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico di fiducia, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. (abrogato)

8. (abrogato)

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’àmbito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e di conservatori.

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

2. (abrogato)

3. Il certificato qualificato può contenere limiti d’uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d’uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31. Vigilanza sull’attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata.
(abrogato)

Art. 32. Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata.

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve comunque:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) (abrogato)
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; (93)
k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l’autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità’ digitale e per i conservatori.

1. L’AgID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai soggetti di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di particolare gravità l’AgID può disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-bis. L’AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalità per adempiere.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nei sistemi di posta elettronica certificata che determini l’interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID diffida il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l’interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis; e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. (abrogato)

Art. 33. Uso di pseudonimi.

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall’emissione del certificato stesso.

Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni.

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l’attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di qualificarsi ai sensi dell’articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)

Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso da parte di terzi.

1-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l’integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall’allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell’economia e delle finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.

Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati.

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell’attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 37;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell’autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 37. Cessazione dell’attività.

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un prestatore di servizi di fiducia qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il AgID rende nota la data di cessazione dell’attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

Sezione III – Trasferimenti di fondi, libri e scritture

Art. 38. Trasferimenti di fondi.

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’Italia.

Art. 39. Libri e scritture.

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

Capo III – Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

Art. 40. Formazione di documenti informatici.

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri,con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

Art. 40-bis. Protocollo informatico.

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico.

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2.

1-bis. (abrogato)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da soggetti giuridici formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell’articolo 71.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

3. (abrogato)

Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti.

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

1-bis. Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44. Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.

1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei documenti informatici della pubblica amministrazione assicura.

a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l’integrità del sistema e dei dati e documenti presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati;
e) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
f) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato;
i) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.

1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito nel presente articolo ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

Art. 44-bis. Conservatori accreditati.

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l’accreditamento presso AgID secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Capo IV – Trasmissione informatica dei documenti

Art. 45. Valore giuridico della trasmissione.

1. I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi.

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47. Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
(comma introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
(lettera così modificata dall’art. 14, comma 1-bis, legge n. 98 del 2013)
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Art. 48. Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo
71.

Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V – Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I – Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice.

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

Art. 50-bis. Continuità operativa.
(abrogato)

Art. 51. Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni.

1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa, dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorità competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2-bis. (abrogato)

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.
(articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera a), legge n. 221 del 2012)

1. (abrogato)

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. (abrogato)

9. L’Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
(articolo così sostituito dall’art. 52, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 33 del 2013)

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo.
(abrogato)

Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 57. Moduli e formulari.
(articolo abrogato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)

Art. 57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Sezione II – Fruibilità dei dati

Art. 58. Modalità della fruibilità del dato.
(abrogato)

Art. 59. Dati territoriali.

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l’AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.

4. (abrogato)

5. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.

6. (abrogato)

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. (abrogato)

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale.

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anchesolo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. (abrogato)

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
(lettera così sostituita dall’art. 2, comma 2, legge n. 221 del 2012)
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
(lettera aggiunta dall’art. 1, comma 232, legge n. 147 del 2013)

3-ter. L’AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici.

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto della normativa speciale e dei princìpi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

Art. 62. Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR
(articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, legge n. 221 del 2012)

1. E’ istituita presso il Ministero dell’interno l’ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente” e all’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero. Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche dell’articolo 51. I risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del arante per la Protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L’ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2-bis. L’ANPR contiene altresì l’archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
(comma introdotto dall’art. 10, comma 1, legge n. 125 del 2015)

3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo fino al completamento dell’Anagrafe stessa, il comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente, costantemente allineati con l’ANPR. L’ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafi ci nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.
(comma modificato dall’art. 24, comma 4-ter, legge n. 114 del 2014, poi dall’art. 10, comma 1, legge n. 125 del 2015)

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia digitale e con la Conferenza Stato – città, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all’articolo 50;
b) ai criteri per l’interoperabilità dell’ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo 74 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

Art. 62-ter. Anagrafe nazionale degli assistiti
(articolo introdotto dall’art. 1, comma 231, legge n. 147 del 2013)

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell’ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all’articolo 58, comma 2, del presente Codice.

4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del persona fisica, l’ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del persona fisica, nonché all’aggiornamento dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal persona fisica alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni di cura erogate al persona fisica, nonché per le finalità di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l’interoperabilità dell’ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell’ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente Codice.

Sezione III – Servizi in rete

Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies. (abrogati)

Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. (abrogati)

2. (abrogati)

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti giuridici (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai servizi in rete.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di soggetti giuridici;
d) alle modalità di adesione da parte di soggetti giuridici in qualità di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. Un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.

2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

3. (abrogato)

Art. 64-bis. Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
(comma così modificato dall’art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 221 del 2012)

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
(comma introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012)

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. (abrogato)

4. Il comma 2 dell’articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Sezione IV – Carte elettroniche

Art. 66. Carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e dell’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all’erogazione dei servizi al persona fisica, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.

4. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’età prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:

a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al persona fisica, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. (abrogato)

Capo VI – Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni

Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione.
(abrogato)

Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni.

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
(comma così sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalità cloud computing;
d) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
e) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
(comma introdotto sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’AgID.
(comma introdotto sostituito dall’art. 9-bis, comma 1, legge n. 221 del 2012)

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

3. Agli effetti del presente Codice legislativo si intende per:
(comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), legge n. 221 del 2012)

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di soggetti giuridici, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l’Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fomite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell’Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

4. (abrogato)

Art. 69. Riuso delle soluzioni e standard aperti.

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell’amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID.

Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

2. (abrogato)

Capo VII – Regole tecniche

Art. 71. Regole tecniche.

1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per l’attuazione del presente Codice.

1-bis. (abrogato)

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
(comma così modificato dall’art. 9, comma 6, lettera f), legge n. 221 del 2012)

2. (abrogato)

Capo VIII – Sistema pubblico di connettività

Art. 72. Definizioni relative al sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 73. Sistema pubblico di connettività (SPC).

1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), quale insieme
di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea ed è aperto all’adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
b) economicità nell’utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3-bis. (abrogato)

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità;
c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività e cooperazione, al fine di assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Art. 74. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Art. 75. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

2. soggetti giuridici può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell’articolo 73, comma 3-quater.

3-bis. (abrogato)

Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico di connettività.

1. Gli scambi di documenti informatici nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 76-bis. Costi del SPC

1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l’interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

Art. 77. Finalità del Sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 79. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 80. Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 81. Ruolo del AgID.
(abrogato)

Art. 82. Fornitori del Sistema pubblico di connettività.
(abrogato)

Art. 83. Contratti quadro.
(abrogato)

Art. 84. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
(abrogato)

Art. 85. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
(abrogato)

Art. 86. Compiti e oneri del AgID.
(abrogato)

Art. 87. Regolamenti.
(abrogato)

Capo IX – Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

Art. 88. Norme transitorie per la firma digitale.
(abrogato)

Art. 89. Aggiornamenti.
(abrogato)

Art. 90. Oneri finanziari.

1. All’attuazione del presente Codice si provvede nell’àmbito delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 91. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l’articolo 26, comma 2, lettere a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.

Art. 92. Entrata in vigore del codice.
(abrogato)

Sentenza Corte Costituzionale 17 dicembre 2003, n. 370

Sentenza Corte Costituzionale 17 dicembre 2003, n. 370

Giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002», promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia- Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l’8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Sentenza Consiglio di Stato 4 novembre 2003, n. 7050

Il Consiglio di Stato

 

in sede giurisdizionale

 

 (Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 246 del 1999, proposto dal Comune di Vallarsa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. ti D.De Pretis e L. Manzi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, (….).

contro


S. I., rappresentato e difeso dall’Avv. S. Dragogna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò in Roma (….).

per l’annullamento


della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 27 ottobre 1998, n. 431.

Visto l’appello con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallarsa.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2003, il Consigliere Costantino Salvatore.
Uditi l’avv. Di Mattia, su delega dell’avv. Manzi, per il Comune appellante e l’avv. Calò, su delega dell’avv. Dragogna, per l’appellato.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO


Con la sentenza in epigrafe specificata, il TRGA di Trento ha deciso, accogliendoli, sette ricorsi proposti da I. S., Segretario comunale presso il Comune di Vallarsa, contro una serie di provvedimenti adottati dagli organi dell’amministrazione comunale. I sette gravami sono i seguenti:

A. ricorso n. 212 del 1995, contro la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 21 febbraio 1995, recante diniego di dispensa dall’obbligo di residenza, e contro la nota sindacale 15 maggio 1995, n. 2774, con la quale è stato intimato al ricorrente di provvedere al trasferimento della propria residenza nel Comune di Vallarsa.

Il ricorso era affidato alle seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 1 e 2, e dell’art. 90 D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, per non essersi astenuti né il Sindaco né il dott. M. B. (segretario in sostituzione del dr. S.).

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 50 e 90, comma 5, del Regolamento Organico del personale dipendente, per non aver provveduto l’Amministrazione ad offrire al ricorrente, a fronte del disposto obbligo di trasferimento della residenza, alcun alloggio idoneo nel territorio del Comune, rendendo materialmente impossibile il trasferimento stesso e per illegittimità del termine di giorni 15 intimato a tal fine. Violazione degli artt. 97 Cost., art. 1, comma 1, e art 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3) Eccesso di potere per sviamento, per motivazione travisata, erronea ed illogica e per disparità di trattamento.

B. ricorso n. 302 del 1995, contro i richiami scritti adottati dal Sindaco del Comune di Vallarsa n. 3135 e n. 3136 del 27 maggio 1995, n. 3137 del 26 maggio 1995, e n. 3138 del 25 maggio, nei confronti dei quali erano dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 (Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell’art. 3 Codice procedura penale, dell’art. 148 (Sospensione ed estinzione del procedimento disciplinare in presenza di denuncia all’Autorità giudiziaria) del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa. Eccesso di potere per sviamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione agli artt. 1, comma 1, e art. 3, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recepita dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, e dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

3) Eccesso di potere per motívazione illogica, carente e contraddittoria.

In particolare la sanzione n. 3135 (assenza Commissione Statuto) sarebbe del tutto illogica oltreché palesemente pretestuosa non facendo parte il Segretario di detta Commissione e non avendo per la sua funzione alcun obbligo di partecipare.

La sanzione n. 3136 (parere in delibera n. 55/95) è illegittima non avendo il Segretario un interesse diretto alla deliberazione che, anzi, era contraria ai suoi interessi, negando la richiesta deroga all’obbligo di residenza.

La sanzione n. 3137 (ritardo in atti d’ufficio) deriverebbe dall’erronea convinzione del Sindaco che le delibere sarebbero pervenute al ricorrente il giorno prima della riunione di Giunta, mentre in realtà sono pervenute lo stesso giorno della riunione.

La sanzione n. 3138 (modifica parere reso in ordine alla delibera n. 115 del 1995) è poi fondata su un fatto (modifica parere) non esistente.

C. ricorso n. 398 del 1995 contro la deliberazione della Giunta comunale 24 luglio 1995, n. 228, recante sospensione cautelare dal servizio.

Questi i motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Sindaco, dell’assessore S. P. e della responsabile dell’ufficio di ragioneria, rag. B..

2) Falsa applicazione degli artt. 64 e 25 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 4, dell’art. 33 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per avere la Giunta comunale erroneamente ritenuto di poter adottare la sospensione cautelare prima dell’inizio del procedimento disciplinare al segretario comunale tutelato da speciali garanzie di legge.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme sullo stato giuridico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) e falsa applicazione dell’art. 130 del Regolamento del personale del Comune di Vallarsa, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per insussistenza di motivazione sulla esistenza del presupposto della gravità eccezionale dei fatti tali da richiedere il provvedimento cautelativo di sospensione del segretario comunale prima dell’inizio del procedimento disciplinare. Eccesso di potere per motivazione travisata e sviamento.

Ad avviso del ricorrente, in particolare, la pretestuosità delle contestazioni deriverebbe dalle seguenti circostanze.

a) tutte le argomentazioni riportate nella deliberazione, rivolte a screditare apoditticamente l’operato del segretario attribuendogli la responsabilità di comportamenti gravemente omissivi e addirittura turbativi ed ostruzionistici del normale svolgimento dell’attività amministrativa del Comune di Vallarsa, non sono sorrette dalla benché minima prova e, quindi, sono generiche oltreché calunniose, (in relazione alle stesse è stato presentato dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Trento);

b) l’addebito, quale negligenza, persino dello stato di malattia certificato da ampia documentazione medica e fiscale che lo esime da responsabilità nel periodo di riferimento;

c) l’addebito, quale negligenza, dell’assenza durante l’adozione da parte della Giunta comunale di 153 deliberazioni su 211 come se essa dipendesse dall’iniziativa del segretario comunale, mentre è esclusivo compito dell’organo deliberativo che, evidentemente, ha preferito attivarsi maggiormente durante i periodi di legittima assenza del segretario;

d) l’addebito, quale negligenza, d’aver espresso in 27 casi su 51 parere negativo agli atti deliberativi come se egli fosse vincolato unicamente al conferimento di pareri positivi sui predetti atti;

e) il riferimento ai dodici procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti non considera che di essi 6 sono stati archiviati, 4 si sono conclusi con il richiamo scritto, ma sono stati immediatamente impugnati avanti al T.R.G.A., 1 è perento per decorrenza dei termini di cui all’art. 102 del D.P.R. n. 3 del 1957 e, per ultimo, quello avviato con provvedimento n. 4961 del 18 agosto 1995, è tuttora in corso.

f) in relazione alla contestata omessa sottoscrizione dei mandati di pagamento ed alla richiesta di ordine di servizio scritto, il ricorrente sottolineava che, nel compimento dei propri doveri d’ufficio e in ottemperanza di preciso ordine di servizio sindacale, ha accertato che l’Amministrazione comunale aveva impropriamente consentito al precedente segretario comunale l’uso ad abitazione di alcuni uffici comunali, circostanza che diveniva oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Rovereto nell’ambito del procedimento penale n. 140/95 ed oggetto altresì di autonoma segnalazione alla Corte dei Conti.

Al precedente segretario comunale, occupante i suddetti locali, l’Amministrazione aveva richiesto, con propria nota prot. n. 4889 del 6 dicembre 1994, una somma superiore a L. 10.000.000, somma che, oltre ad essere calcolata su presupposti del tutto errati, non appariva iscritta tra i crediti nei bilanci relativi agli anni 1992, 1993 e 1994.

L’Amministrazione ritenne di “riparare” iscrivendo il credito nel bilancio di previsione 1995 il quale, tuttavia, essendo già stato “licenziato”, necessitava di opportuna variazione.

Tale variazione, adottata dall’Amrninistrazione con propria deliberazione n. 16/95 del 12 aprile 1995, tuttavia, si poteva attuare solo in presenza di un credito correttamente accertato e, soprattutto, esigibile, contrariamente al credito di cui si pretendeva l’iscrizione.

Tali irregolarità venivano segnalate dal ricorrente con propria nota prot. n. 300/1 del 23 maggio 1995 ed, in seguito, allorché furono inviati allo stesso alcuni mandati di pagamento (dal n. 438 al n. 490) accompagnati da apposito elenco per la firma di rito, il segretario ricorrente, viste le macroscopiche irregolarità contabili, richiedeva al Sindaco, con nota del 30 giugno 1995, prot. n. 3861, ordine di servizio per la firma degli stessi al sensi dell’art. 62 del Regolamento Organico del Personale del Comune di Vallarsa.

Tale richiesta veniva reiterata inutilmente con raccomandata dell’1 luglio 1995.

Con nota sindacale del 30 giugno 1995, prot. n. 3869, l’amministrazione comunale si limitava ad osservare che i mandati sottoposti alla firma non risultavano pertinenti alle variazioni di bilancio assunte con la deliberazione consiliare n. 16/95.

Analoga situazione si prospettò con successivi mandati di pagamento (dal n. 491 al n. 522) comunicati al segretario con nota prot. n. 4097 del 6 luglio 1995 relativi ad atti deliberativi assunti nella seduta giuntale del 29 dicembre 1994 e decaduti per omessa pubblicazione.

Anche relativamente a tali mandati il ricorrente richiedeva, con propria nota del 7 luglio 1995, prot. n. 4103, nuovo ordine di servizio per la firma degli stessi.

In risposta, con atto 11 luglio 1995, prot. n. 4183, il Sindaco, prospettando una fantomatica ed inesistente assenza del segretario per congedo straordinario (egli era in quei giorni regolarmente in servizio) ordinava alla stesso la restituzione dei mandati stessi nelle mani del vigile urbano sig. Cabbe Renato.

L’insieme degli addebiti tende a prospettare un quadro complessivo dal quale poter giungere alla conclusione che “la mancata puntuale sottoscrizione dei mandati di pagamento ha provocato all’Amministrazione un danno gravissimo, ponendola in una situazione di morosità nei confronti dei propri creditori (..) e che un danno gravissimo è derivato a tutti i soggetti destinatari dei pagamenti (..).

Conclusione questa contraddittoria e travisata, posto che, per esplicita ammissione dell’Amministrazione stessa, i mandati di pagamento in contestazione sono stati, comunque, sottoscritti da persona diversa dal ricorrente con conseguente pronta liquidazione delle somme dovute ai rispettivi creditori (tra cui figurano, del resto, gli stessi amministratori comunali), ed inesistenza di mora debitoria da parte del Comune e di qualsiasi pregiudizio nei riguardi dei creditori stessi.

Si aggiunge che i mandati medesimi sono stati emessi dall’Ufficio Ragioneria negligentemente in media sei mesi dopo la comunicazione del titolo relativo.

Il quadro complessivo dimostrerebbe all’evidenza che gli intralci ed i rallentamenti sono riconducibili all’azione del Sindaco, e non, come si afferma in motivazione, che “in particolare l’ulteriore permanenza del dott. S. in servizio comporterebbe danni irreversibili per l’amministrazione comunale e per i soggetti terzi destinatari dei futuri mandati di pagamento (..), che altresì deve essere assolutamente evitato il verificarsi di comportamenti omissivi da parte del dott. S. (..) e che nessuna altra soluzione diversa può essere adottata per consentire il ripristino della corretta azione amministrativa del Comune in esito del disciplinare”.

D. ricorso n. 104 del 1996 contro la delibera della Giunta 18 gennaio 1996, n. 39, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul periodo di prova e se ne è disposta la proroga per ulteriori 180 giorni.

Questi i motivi di ricorso:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993, n. 19/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni), per mancata astensione del Vice – Sindaco, degli Amministratori e della rag. B. in quanto interessati.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, (Periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di istruttoria in ordine all’esito del servizio effettivamente prestato e delle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova.

3) Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.

La pretestuosità delle argomentazioni addotte è dimostrata, a dire del ricorrente, dalle seguenti circostanze:

a) l’attribuzione al ricorrente di responsabilità in ordine a comportamento gravemente omissivi non sorretti dalla benché minima prova in relazione ad atti deliberativi decaduti e adottati nel periodo di sospensione cautelare dal servizio del dott. S. e, comunque, convalidati con parere di legittimità dalla Giunta provinciale e dal Commissariato del Governo quali organi tutori: relativamente a tali contestazioni generiche oltreché calunniose è stato presentato esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

b) l’attribuzione di omissioni in ordine al mancato invio alla Giunta Provinciale di atti deliberativi, dichiarati dall’Organo deliberante come “insuscettibili di controllo”;

c) l’addebito di comportamenti omissivi identificati quali ipotesi di addebiti nel procedimento disciplinare prot. n. 4681 del 18 agosto 1995 non ancora definito all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, quali fatti definitivamente accertati in sede disciplinare;

d) l’addebito di comportamenti omissivi in ordine alla mancata dichiarazione di conformità di copie di atti deliberativi, attività istituzionalmente non riservata esclusivamente al segretario comunale, vista, comunque, l’impossibilità tecnica di attestare la conformità di copie della cui esistenza egli è, comunque, all’oscuro (relativamente agli atti contestati l’amministrazione dichiara espressamente di essere sprovvista degli originali);

e) l’addebito di comportamenti oggetto di procedimento disciplinare archiviato (“..ometteva di apporre la firma in calce all’attestazione di avvenuta pubblicazione in calce alle deliberazioni indicate negli elenchi allegati nel presente provvedimento, perciò contravvenendo alle disposizioni di cui all’art. 102, comma 4 dei T.U.L.R.O.C.)” – procedimento disciplinare prot. n. 1120 del 1 marzo 1995.

E. ricorso n. 169 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 51 del 26 febbraio 1996 (e i presupposti provvedimenti della Commissione di disciplina) con i quali è stata irrogata la sospensione dalla qualifica per mesi sei.

Questi i motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.R. del 14 ottobre 1993 ,n. 19/L, (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Vice – Sindaco e degli Amministratori in quanto interessati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, dell’art. 3 c.p.p, dell’art. 148 del regolamento organico del personale. Eccesso di potere per sviamento.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 120, comma 1, (Estinzione del procedimento) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per intervenuta estinzione del procedimento essendo trascorsi più di novanta giorni dalla comunicazione della facoltà di prendere visione degli atti (20 ottobre 1995) e l’atto successivo (la seduta di trattazione orale tenutasi in data 1 febbraio 1996); dell’art. 107, comma 1, (procedimento) del D.P.R. n. 3/1957 essendo decorsi 28 giorni tra la presentazione delle giustificazioni e la trasmissione degli atti alla Commissione di disciplina. Eccesso di potere per sviamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 145, commi 1 e 5, (Ricusazione del Giudice disciplinare) del Regolamento Organico, per omessa rinuncia del membro della Commissione signora B. G. in quanto rientrante nelle ipotesi di cui alle lettera a), b), c) dell’art. 145, comma 1, del Regolamento Organico. Eccesso di potere per sviamento.

F. ricorso n. 412 del 1996 contro la deliberazione della Giunta n. 253 del 17 settembre 1996 con la quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di impiego per esito sfavorevole del periodo di prova.

Questi i motivi di ricorso.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e 90 del D.P.G.P. del 14 ottobre 1993, n. 19/L, (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni) per mancata astensione del Vice – Sindaco, dell’Assessare S. P. e degli Amministratori in quanto interessati.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comrna 2, (periodo di prova) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di istruttoria in ordine alla durata, all’esito del servizio effettivamente prestato ed alle capacità realmente dimostrate dal dott. S. quali presupposti necessari per la valutazione del periodo di prova. Eccesso di potere per sviamento, per falsità del presupposto, per motivazione carente, travisata, illogica e contraddittoria riguardo al giudizio negativo espresso.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 138 (Accertamenti) e 139 (Contestazione degli addebití) del Regolamento Organico del Personale in relazione all’art. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per essere pervenuta l’amministrazione a giudizio sfavorevole sul periodo di prova del ricorrente in base a valutazione di fatti non preventivamente contestati al ricorrente attraverso l’iter della procedura disciplinare. Eccesso di potere per sviamento.

G. ricorso n. 358 del 1997 contro la deliberazione della Giunta municipale n. 127 del 22 aprile 1997, con la quale viene bandito il concorso pubblico per la copertura dei posta di Segretario comunale deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 1, e 51, Cost., dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita dalla legge regionale n. 13/1993 e dalla legge provinciale n. 23/1992, e dell’art. 57, comma 1, (indizione del bando di concorso) della legge regionale del 5 marzo 1993, n. 4, (Nuove norme sulla stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali). Eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto e ingiustizia manifesta.

Il Comune di Vallarsa si costituiva in tutti i ricorsi, contestandone la fondatezza.

Il TRGA, riuniti i sette gravami, li accoglieva con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale il Comune ha proposto il presente appello, chiedendone l’integrale riforma.

L’originario ricorrente resiste all’appello.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2003.

DIRITT0


l. In via preliminare, conviene precisare che l’ambito del presente giudizio d’appello è delimitato dalle censure accolte dal giudice di primo grado, in quanto l’originario ricorrente, con la memoria difensiva del 16 aprile 2003, pur avendo diffusamente replicato alle argomentazioni del Comune, non ha espressamente riproposto le censure dichiarate assorbite dal T.R.G.A..

Entro questi limiti, pertanto, saranno esaminati i rilievi mossi dal Comune appellante in ordine alle statuizioni rese sui singoli ricorsi.

2. Il ricorso n. 212/95 riguarda la deliberazione della Giunta Comunale 17 marzo 1995, n. 66, con la quale, previa revoca della precedente delibera n. 55 del 21 febbraio 1995 (peraltro annullata dall’organo di controllo), è stata nuovamente negata la deroga all’obbligo di residenza del ricorrente nel Comune, nonché la nota del Sindaco 12 maggio 1995, recante intimazione al ricorrente di trasferire entro il 30 maggio 1995 la residenza nel Comune di Vallarsa.

Il T.R.G.A. lo ha accolto, ritenendo fondata la censura di essesso di potere sotto due profili: quello del difetto di presupposto e quello della disparità di trattamento.

Sotto il primo aspetto, il giudice – dopo avere ricordato le vicende che da subito hanno contrassegnato i rapporti, non certamente improntati a reciproca e leale collaborazione, tra il nuovo segretario e gli amministratori comunali [l’assunzione in servizio del ricorrente avvenuta ad oltre sei mesi di distanza dalla sua nomina per la resistenza frapposta dagli amministratori del Comune di Vallarsa; la nota 2 gennaio 1995, con la quale il Sindaco, il giorno stesso della presa di servizio, rammentava al segretario l’obbligo di residenza nel Comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico e sottolineava a tal fine anche la disponibilità di un alloggio comunale; la denuncia da parte del dott. S.(in data 20 febbraio 1995 alla Amministrazione comunale ed in data 25 febbraio 1995 alle Procure Generali della Corte dei Conti di Trento e di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e di Rovereto) in ordine ad alcune irregolarità rilevate (adibizione ad abitazione da parte del precedente segretario e senza corrispettivo per il Comune di uffici comunali in località Raossi)] – richiamava l’art. 90, comma 5, del vigente regolamento organico, secondo il quale “i Comuni, in relazione all’obbligo di residenza prescritto al segretario comunale, devono fornire allo stesso, dietro corrispettivo commisurato all’equo canone per corrispondente appartamento in zona B del Comune di Trento, un idoneo alloggio, sempre che non ne possieda nel Comune”.

Ciò precisato, il T.R.G.A. ha osservato che l’affermazione contenuta nella deliberazione della Giunta n. 66 del 17 marzo 1995, secondo la quale la “Amministrazione possiede per i segretari comunali che ne siano sprovvisti, qualora non optino per diversa sistemazione, un apposito appartamento nel palazzo comunale libero e disponibile, a seguito della partenza del precedente segretario che lo abitava”, sarebbe smentita dalle risultanze istruttorie dalle quali emergerebbe la non idoneità dell’appartamento in questione, ubicato al secondo piano del palazzo comunale.

Secondo i dati non contestati, desumibli dalla documentazione acquisita agli atti, il citato appartamento è composto non da “tre ampi locali con servizi” come asserito dalla difesa del Comune, ma più esattamente, dal corridoio, da due sole stanze (di cui una di mq. 13,23), dal bagno, mentre manca del tutto qualsiasi ambiente attrezzato a cucina, perché l’accatastamento dei locali al nuovo catasto edilizio urbano è stato operato per esclusivo uso “uffici” e non ad “abitazione”, e tutte le utenze sono uniche per l’intero fabbricato sede del municipio di Vallarsa. Da qui la conclusione dell’inesistenza di una autonoma abitazione distinta dagli uffici comunali e, quindi, dell’insussistenza del presupposto posto a base del diniego: l’esistenza di un alloggio idoneo per il segretario e per il suo nucleo familiare.

Quanto all’assunto della difesa comunale circa la disponibilità di altro alloggio in località Riva, il T.R.G.A. ha osservato che dalla documentazione acquisita a seguito della disposta istruttoria non risulta che l’amministrazione comunale abbia informato il ricorrente della disponibilità di tale altro alloggio, del quale, del resto, non fannno cenno né le deliberazioni della Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 e n. 66 del 17 marzo 1995 né le lettere sindacali 2 gennaio 1995 e 12 maggio 1995 n. 2774. Ove poi si consideri che, alla stregua degli elementi forniti dalla relazione 30 giugno 1995 dell’Ufficio tecnico comunale, detto alloggio fa parte di una scuola elementare realizzata nel 1955 ed in stato di abbandono (impianti tecnologici, mancanza dell’impianto di riscaldamento, serramenti in condizioni pessime, pavimenti da sistemare), appare evidente come anche questo appartamento non possa considerarsi idoneo ai sensi e per gli effetti della richiamata norma regolamentare.

Per quel che concerne il secondo profilo, quello cioè di eccesso di potere per disparità di trattamento, la sua fondatezza è stata affermata con riferimento sia alla posizione del precedente Segretario comunale dott. B., al quale è stato consentito di mantenere la propria residenza nel Comune di Luserna, Comune molto più distante di Rovereto (residenza del dr. S. dalla sede di servizio, sia a quella della dipendente rag. ra B., residente nel Comune di Mori, anche esso più distante di Rovereto da Vallarsa.

2.1. Le conclusioni del primo giudice vengono contestate sotto entrambi i profili di censura dal Comune appellante, il quale osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, l’appartamento messo a disposizione si deve considerare, alla luce della stessa documentazione esibita, “alloggio idoneo” a soddisfare le esigenze del ricorrente a nulla rilevando, da un lato, la mancanza di un locale autonomo destinato a cucina, posto che una delle due stanze, essendo attrezzata con “scatola elettrica con cavo tv, tubi per allacciamento acqua calda e fredda e scarico a muro”, è in grado di ospitare un “angolo cottura” e, dall’altro lato, la destinazione e l’accatastamento dei locali ad uso ufficio, anziché abitativo.

Aggiunge la difesa del comune che l’attrezzatura relativa all’angolo cottura non può che fare carico a chi di volta in volta si trova ad utilizzare l’appartamento, tenuto conto che l’obbligo dell’amministrazione concerne esclusivamente la messa a disposizione dell’alloggio, ma non certo il suo arredo, come si desume dal riferimento al pagamento di un corrispettivo commisurato all’equo canone, applicabile di norma agli appartamenti non arredati. Tutto ciò senza considerare che il ricorrente non ha mai chiesto all’amministrazione di mettergli a disposizione un alloggio in Vallarsa, ma si è limitato ad insistere per la dispensa dall’obbligo di residenza.

Con riferimento al secondo profilo di censura accolto, la difesa dell’amministrazione osserva innazi tutto che il ricorrente non risiede a Rovereto ma a Trento, e sottolinea come la riferita disparità di trattamento non sarebbe predicabile né nei confronti del precedente segretario comunale il quale, pur non avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, né nei confronti della Ragioniera B. vuoi perché residente nel comune di Mori, distante soli 22 km da Vallarsa vuoi perché non onerata degli stessi obblighi del segretario comunale.

2.2. Le considerazioni del comune non possono essere condivise.

Va in primo luogo precisato che il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza è stato motivato proprio con riferimento alla disponibilità dell’appartamento di proprietà comunale, per cui del tutto irrilevante appare, ai fini della verifica di legittimità del diniego medesimo, la circostanza che il segretario non abbia mai chiesto all’amministrazione di mettergli a disposizione un appartamento.

Quanto alla idoneità o meno dell’appartamento, reputa il Collegio che, come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, le risultanze istruttorie e documentali abbiano fornito adeguata dimostrazione dell’infondatezza della tesi comunale.

La limitata consistenza del cd. alloggio, costituito di due sole stanze, in una delle quali sarebbe previsto l’angolo cottura; la mancanza attuale di collegamenti dei servizi; l’unicità delle utenze con quelle dell’edificio adibito a sede del comune, sono tutti elementi che dimostrano come l’alloggio in questione non fosse, al momento in cui veniva offerto al segretario, in grado di soddisfare le sia pur minime esigenze abitative del funzionario. E ciò senza considerare che, diversamente da quanto assume la difesa comunale, non sembra ipotizzabile che l’angolo cottura debba essere arredato dal funzionario che di volta in volta usufruisce dell’appartamento. E’ notorio, infatti, che tutti gli appartamenti nei quali sia previsto, al posto di autonoma cucina, un angolo cottura sono predisposti con l’arredo essenziale di quest’ultimo.

Anche sulla censura di eccesso di potere per disparità di trattamento si devono condividere le conclusioni del primo giudice.

L’assunto che il precedente segretario comunale, pur non avendo trasferito la propria residenza anagrafica in Vallarsa, ha dimorato abitualmente nel comune, e che la Ragioniera B. è residente nel comune di Mori, distante soli 22 km da Vallarsa e, comunque, non ha gli stessi obblighi del segretario comunale, è circostanza che non vale ad escludere il vizio riscontrato.

Difatti, non si comprende perché al precedente segretario sia stato consentito di non trasferire la propria residenza anagrafica, mentre analogo trattamento non è stato riservato all’odierno appellato, al quale, del resto, non risulta sia mai stato contestato l’assenza in sede nell’arco del normale orario di servizio. Quanto alla dipendente B., è sufficiente replicare che la distanza del luogo di residenza dal comune sede di servizio è problema che riguarda il singolo dipendente che chiede la dispensa dall’obbligo di residenza, posto che, quale che sia la lunghezza del percorso che quotidianamente deve affrontare, egli ha l’obbligo di garantire la presenza in ufficio nel periodo del normale orario di servizio.

In tale ottica, il segretario avrebbe dovuto affrontare un viaggio quotidiano più lungo, ma questo non assume rilievo rispetto alla continua presenza in servizio, che costituisce l’obbligo principale di qualsiasi dipendente.

Si deve, infine, aggiungere che la nota sindacale che rammenta al nuovo segretario l’obbligo di residenza – nota che come si è avuto modo di precisare in precedenza – è stata fatta pervenire nello stesso giorno in cui il ricorrente prendeva servizio: il che dimostra anche che l’amministrazione non era certo predisposta a superare le vicende che avevano contrassegnato la nomina del ricorrente e la sua immissione in servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello del comune deve, per questa parte della sentenza, essere respinto.

3. Il ricorso n. 302/95 investe i quattro richiami scritti adottati dal Sindaco in relazione ad asserite infrazioni disciplinari: si tratta, in particolare, dei provvedimenti 27 maggio 1995, n. 3135, per assenza dalla Commissione Statuto; 27 maggio 1995, n. 3236, per il parere di legittimità sulla deliberazione 21 febbraio 1995, n. 55; 26 maggio 1995, n. 3137, per ritardo in atti d’ufficio; 25 maggio 1995, n. 3138 in relazione alla vicenda della ristrutturazione ramale della fognatura in frazione Dosso.

Il T.R.G.A. ha ritenuto fondato anche questo ricorso e, in accoglimento del medesimo, ha annullato i quattro richiami scritti.

3.1. Per quanto attiene al richiamo n. 3135 del 27 maggio 1995, irrogato per la mancata partecipazione alla riunione della Commissione per lo Statuto Comunale del 27 febbraio 1995, il giudice di primo grado ha rilevato che la deliberazione consiliare n. 48/93, istitutiva della Commissione di studio per la redazione dello Statuto comunale, ha incluso fra i suoi componenti anche il segretario comunale dell’epoca, dott. B., precisando comunque che la composizione della Commissione in questione, non essendo prevista da alcuna disposizione di legge a regolamentare, deve considerarsi frutto delle valutazioni ampiamente discrezionali del Consiglio, il quale ha chiamato, all’epoca, a farne parte persone che, a proprio giudizio, ha ritenuto particolarmente qualificate, mentre nessuna disposizione normativa o regolamentare impone al segretario di partecipare alla citata Commissione.

In tale contesto, la mancata partecipazione del segretario ad un organismo, del quale non faceva parte, non è stato ritenuto comportamento suscettibile di essere censurato disciplinarmente, anche avuto riguardo al clima instauratosi nel Comune, nel quale qualsiasi violazione, anche meramente formale, di qualsiasi disposizione era oggetto di corrispondenza con l’autorità giudiziaria penale.

Il Comune contesta tali conclusioni, osservando che, diversamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la legittimazione (e conseguentemente l’obbligo) del segretario comunale alla partecipazione alla Commissione discende dalla deliberazione istitutiva della commissione stessa, che espressamente contempla tra i suoi membri il segretario comunale; che tale partecipazione risulta perfettamente in linea con i compiti propri del segretario, come individuati dall’art. 38, comma 2, del TULLRROC, dal quale si ricaverebbe che nell’ambito delle ampie funzioni assegnate a tale figura dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e, comunque nell’ambito dei “compiti affidatigli dal Sindaco”, rientra anche quello di partecipare all’organismo destinato a predisporre l’atto fondamentale del comune; che l’originario ricorrente non ha mai contestato la composizione della commissione né ha rappresentato ragioni di sorta a giustificazione della mancata partecipazione nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli dal Sindaco.

Il Collegio osserva che nessuno dei rilievi mossi alla statuizione del primo giudice è fondato.

In punto di fatto, non è contestato dal comune che, come rilevato dall’appellato e come risulta dalla deliberazione, i componenti della commissione sono stati individuati singolarmente, capigruppo politici, ex sindaci e rappresentanti del mondo produttivo, e che, per quel che concerne specificamente il punto controverso, il dott. B. è stato chiamato a farne parte non in via generica in quanto segretario comunale, ma con designazione specifica. Questa circostanza risulta avvalorata dalla precisazione, formulata dall’originario ricorrente e non smentita dal comune, che la commissione dal 1993 al 1995 si è sempre riunita nella composizione originaria, anche nel secondo semestre 1994, quando segretario comunale era il dott. A. e il dott. B. prestava servizio in altre sedi. Sempre in punto di fatto, conviene precisare che, come sottolineato dall’appellato e non contestato dal comune, alla data del 27 febbraio 1995, la commissione aveva concluso i propri lavori e lo Statuto comunale era stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 maggio 1994, n. 25, vistata dalla Giunta provinciale nella seduta del 10 giugno 1994: quindi, ben nove mesi prima della convocazione contestata.

In tale quadro, non sembra possa essere messo in dubbio che la partecipazione del segretario alla commissione non discendeva ratione muneris dalla qualità rivestita, ma era stato frutto di una precisa scelta dell’organo consiliare, con la conseguenza che non sussisteva alcun obbligo a carico del segretario comunale dell’epoca di partecipare a detta commissione.

Né un tale obbligo può farsi discendere dall’art. 38 invocato, posto che tra i compiti suddetti non è incluso quello di partecipare a commissioni non previste dalla normativa vigente.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, reputa il Collegio che il comportamento del ricorrente di primo grado, pur denotando un eccessivo formalismo nell’espletamento dei propri doveri d’ufficio che mal si concilia con il principio di leale collaborazione con gli amministratori comunali cui deve essere improntata la sua azione, non sembra tuttavia integrare ex se gli estremi di un’infrazione disciplinare. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha annullato anche questo richiamo scritto.

E’ appena il caso di aggiungere che, nell’ambito delle questioni controverse su questo specifico richiamo, nessun rilievo assume la circostanza dedotta dal Comune che l’originario ricorrente non ha contestato la delibera di istituzione della commissione.

3.2. Il richiamo scritto n. 3136 del 27 maggio 1995 è stato inflitto perché il segretario non si è astenuto dall’esprimere parere sulla deliberazione della Giunta n. 55 del 21 febbraio 1995 – avente ad oggetto il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza – deliberazione annullata dalla Giunta provinciale proprio a causa del parere di legittimità espresso dal dr. S., parte interessata.

Il T.R.G.A., premesso che, a norma dell’art. 100, 5 comma, T.U.LL.R.O.C. nel caso in cui al provvedimento deliberativo sia direttamente interessato il segretario comunale, il parere di legittimità è reso dal Vice segretario o da un dirigente o funzionario comunale, ha escluso che, nel caso di specie, il segretario comunale avesse l’obbligo di astenersi. A tale risultato il giudice di primo grado è pervenuto sul presupposto che l’appellato, di fronte ad uno schema di delibera di Giunta di contenuto contrario alle sue aspettative (in quanto vi si negava la richiesta dispensa dall’obbligo di residenza), non poteva avere un proprio, personale e diretto interesse alla adozione della delibera.

Questa conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che il parere del segretario è limitato agli aspetti di stretta legittimità formale, e non può interferire sulle scelte in concreto emergenti dallo schema di delibera sottoposta al suo esame, per cui, quando il contenuto dello schema di delibera non contenga alcun vantaggio o utilità per il segretario, deve escludersi la sussistenza di un suo “diretto” interesse e del conseguente obbligo di astensione.

L’Amministrazione appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado, osservando in primo luogo che l’infrazione contestata nel caso di specie e culminata con l’impugnato richiamo, non era correlata alla sussistenza di un interesse del Segretario comunale all’adozione della deliberazione di diniego della dispensa dall’obbligo di residenza, ma, più esattamente, alla violazione di un preciso obbligo normativo e, quindi, alla grave negligenza imputabile al comportamento del funzionario.

La Sezione ritiene che i rilievi dell’amministrazione siano fondati.

La tesi del primo giudice non può essere condivisa perché non considera che l’obbligo di astensione previsto dalla disposizione avanti richiamata scatta nel momento in cui l’atto deliberativo coinvolge il segretario comunale, e prescinde dal contenuto, positivo o negativo, della determinazione comunale. Il giudizio sull’interesse del soggetto tenuto ad astenersi è necessariamente prognostico e l’obbligo di astenersi diventa attuale allorché il soggetto “interessato” è messo in condizione di conoscere che l’atto deliberativo lo riguarda direttamente.

Circostanza questa che nella specie non può essere messo in discussione, essendo evidente che la decisione di decidere sulla domanda di diniego di dispensa dall’obbligo di residenza integra sicuramente, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, un caso di “diretto” interesse del segretario comunale, e fa nascere, quindi, il conseguente obbligo di astensione.

Pertanto, il ricorso in esame, nella parte in cui è rivolto contro il richiamo scritto 27 maggio 1995, n. 3136, andava respinto.

3.3. Il terzo richiamo scritto di cui alla nota sindacale n. 3137 del 26 maggio 1995, è stato irrogato per l’omesso parere di legittimità in ordine alle deliberazioni della Giunta nn. 56, 57, 58 e 60, il cui contenuto era stato messo a disposizione del segretario dal giorno precedente a quello della riunione di Giunta e cioè dal 20 febbraio 1995.

Il richiamo in parola è stato annullato perché adottato sul presupposto errato che il segretario ha avuto a disposizione gli atti in parola il giorno precedente (20 febbraio 1995) la riunione della Giunta comunale avvenuta in data 21 febbraio 1995.

Dalla disposta istruttoria, difatti, sarebbe emerso che la consegna di tali atti è avvenuta alle ora 16,00 del 21 febbraio 1995, come sostenuto dall’originario ricorrente. In tale quadro irrilevanti sarebbero, ad avviso del primo giudice, le considerazioni del comune circa la “ordinarietà e normalità” degli atti deliberativi in questione, atteso che elementari principi di buona amministrazione escludono che gli schemi di provvedimenti possano essere sottoposti al vaglio dei segretari immediatamente prima della riunione dell’organo comunale chiamato a deliberare sugli stessi.

Anche su questo punto le conclusioni del primo giudice non possono essere condivise.

A parte ogni questione sulla data di effettiva consegna al segretario comunale degli schemi di atti deliberativi sui quali esprimere il proprio parere – se, cioè, tale data sia da individuare nel giorno precedente la riunione della Giunta (20 febbraio 1995) come assume il comune ovvero alle ore 16,00 dello stesso giorno della riunione (21 febbraio 1995) come sostengono l’originario ricorrente e il T.R.G.A. – è decisiva la considerazione che, secondo quanto affermato dall’amministrazione e non contestato dall’appellato, la riunione dell’organo comunale è iniziata alla ore 20,40 del 21 febbraio 1995.

Orbene, sostenere che quasi cinque ore di tempo prima della riunione dell’organo comunale, non consentono al segretario comunale l’esame delle deliberazioni sulle quali esprimere il proprio parere di legittimità è affermazione assolutamente non condivisibile, ove si tenga conto da un lato di quella che, notoriamente, costituisce la prassi ordinaria di tutte le riunioni di Giunta comunale e, dall’altro lato, che il segretario comunale è, in linea di principio, in possesso delle doti professionali indispensabili che gli consentono di assolvere i propri compiti istituzionali. Ferma restando, ovviamente, la possibilità di chiedere un margine di riflessione, ove la questione presenti profili di notevole complessità e il tempo a disposizione non sia stato oggettivamente tale da consentirne un esame adeguato: circostanza che, peraltro, non è stata contestata nel caso in esame.

Non si può, pertanto, ritenere, come assume l’originario ricorrente per giustificare la contestata omissione, che egli non ha avuto il tempo materiale per esaminare gli atti pervenutigli.

Anche per questo richiamo scritto, dunque, il ricorso di primo grado andava respinto.

3.4. L’ultimo richiamo scritto è quello di cui al provvedimento n. 3138 del 25 maggio 1995, che è stato irrogato perché il segretario avrebbe modificato il parere 21 marzo 1995 espresso in merito alla delibera n. 115 del 21 marzo 1995: la modifica sarebbe consistita nell’aggiunta, operata il giorno successivo, alle parole “negativa per non esecutività della delibera consiliare n. 7 dd. 17.3.1995 che dispone la corretta copertura finanziaria dell’opera”, le parole “mancata indicazione cap. spesa”.

Il T.R.G.A., dopo avere precisato che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, l’interessato aveva contestato l’addebito in sede di giustificazioni, ha annullato il provvedimento impugnato sul rilievo che, a seguito dell’acquisizione in giudizio del verbale della deliberazione n. 115, sottoscritto dal Vice Sindaco (essendo il Sindaco assente) e da un Assessore, oltre che dal segretario comunale, è emerso che il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Segretario, integralmente riportato nelle premesse, contiene anche le parole “mancata indicazione del cap. spesa”.

Ciò che escluderebbe la sussistenza in fatto dell’addebito contestato.

Il Comune appellante assume che le conclusioni del giudice di primo grado sono frutto di una valutazione frettolosa della vicenda e fondate su una circostanza priva di valore probatorio, perché il fatto che la deliberazione riporti anche le parole relative alla mancata indicazione del capitolo di spesa, non esclude che tali parole siano state inserite successivamente alla stesura del verbale di deliberazione.

Quest’ultima affermazione emergerebbe in tutta la sua evidenza da un’attenta valutazione del verbale in questione, dal quale si ricaverebbe che l’inciso relativo all’indicazione del capitolo di spesa sarebbe stato inserito successivamente.

La Sezione ritiene che le conclusioni del primo giudice siano da confermare, ove si consideri, da un lato, che nessuna delle parti contesta l’esistenza nel parere dell’inciso circa l’indicazione del capitolo di spesa e, dall’altro lato, che né il Vice Sindaco né l’Assessore che, unitamente al segretario, hanno firmato il relativo verbale ne hanno mai contestato la conformità all’originale.

Ad ogni modo, anche a volere seguire la tesi dell’amministrazione ed ammettere, in via di mera ipotesi, che l’aggiunta sia stata operata successivamente, reputa il Collegio che essa non ha comportato alcuna modifica sostanziale del parere e, quindi, non sembra suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

3.5. Alla luce delle considerazioni appena svolte, la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva essere accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3135 del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e n. 3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del 21 marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995) e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995. Entro questi limiti, l’appello deve essere accolto.

4. Il ricorso n. 398 del 1995 investe la deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 25 luglio 1995, con la quale l’originario ricorrente è stato sospeso cautelarmente dal servizio fino alla definizione del procedimento disciplinare.

Il giudice di primo grado lo ha accolto, avendo ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, con il quale si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 90 D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, per mancata astensione, in sede di adozione della delibera impugnata, del Sindaco, dell’Assessore S. P. e della rag. B., la quale ha reso il parere di legittimità e di regolarità contabile in ordine alla delibera impugnata.

Dopo avere premesso che la sospensione cautelare, in pendenza o in vista della attivazione dei procedimento disciplinare, proprio perché si inserisce necessariamente nel procedimento disciplinare, è soggetta alle stesse regole che governano quest’ultimo – regole volte, in primo luogo, a garantire al dipendente che le valutazioni adottate nei suoi confronti siano assunte da un organo della cui imparzialità non sia possibile dubitare – ha precisato che il dovere di astensione previsto dall’art. 14 D.P.G.R. n. 19/L del 1993 costituisce espressione del principio generale, inderogabile in sede disciplinare e giurisdizionale, per il quale chi esercita funzioni giudicanti (siano esse applicate, per l’appunto, in sede disciplinare avvero in sede giudiziaria) deve trovarsi in posizione di assoluta imparzialità e terzietà rispetto ai fatti (ed alle persone, alle quali quei fatti sono riconducibili) in ordine ai quali deve esprimere valutazioni e proporre o irrogare sanzioni o misure cautelari.

Di tale generale principio sarebbe espressione anche l’art. 145 del regolamento organico del personale del Comune di Vallarsa che, riproducendo quasi letteralmente l’art. 149 del T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, prevede le cause di ricusazione del giudice disciplinare.

Dall’atteggiarsi concreto della vicenda emergerebbero, ad avviso del giudice di primo grado, indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o, quanto meno, di animosità o interesse a rimuovere, mediante una serie di atti e provvedimenti, il segretario comunale dal suo impiego (e per intanto a sospenderlo) in capo al Sindaco per una serie di ragioni, tra le quali in particolare, il ricorso contro la nomina ancor prima che il dr. S.prendesse servizio, l’illegittimo diniego di deroga dall’obbligo di residenza e gli illegittimi quattro richiami scritti.

Ragioni di inimicizia, di animosità o, comunque, di interesse personale a rimuovere il segretario (e per intanto a sospenderlo) sarebbero rinvenibili anche in capo all’Assessore S. P., il quale ha partecipato alla Giunta che ha deliberato dapprima (atto n. 291 dei 19.7.1994) la richiesta alla Provincia della revoca della nomina del dr. S. e successivamente (atto n. 310 dei 28.7.1994) il ricorso al T.R.G.A. contro la nomina nonché alla delibera sull’illegittimo diniego di deroga dall’obbligo di residenza.

Per quanto concerne la rag. B- le ragioni che avrebbero dovuto indurla ad astenersi andrebbero individuate: nella lettera 27 febbraio 1995 che ha, indubbiamente, concorso ad indurre il Sindaco ad adottare il richiamo scritto n. 3137 del 26 maggio 1995 poi annullato; nel fatto che, pur avendo espresso in data 1 marzo 1995 con lettera diretta anche al Sindaco seri dubbi in ordine alla possibilità di definire “appartamento” i locali offerti al dr. S. come alloggio e pur avendo sottolineato la necessità di “rivedere sia il conteggio effettuato dal Comune sia, di conseguenza, l’importo richiesto al dr. B.” (L. 10.429.211), ha poi apposto il visto di regolarità contabile sulla delibera consiliare n. 16 del 12 aprile 1995 la quale, nel variare il bilancio di previsione 1995, prevede al cap. 491 l’entrata di L. 10.429.211 proprio per l’affitto di quell’appartamento comunale in realtà inesistente ai fini di una utilizzazione residenziale; nella partecipazione, apponendo il parere sia di legittimità che di regolarità contabile, all’atto impugnato, che richiama, a supporto della disposta sospensione, “in particolare” la deliberazione di variazione di bilancio n. 16 del 12 aprile 1995 e la mancata firma da parte del Segretario di mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della ripetuta delibera di variazione n. 16 del 1995.

I pareri espressi dalla dipendente B.sull’atto impugnato evidenzierebbero, attesa la loro contraddittorietà sia con il precedente scritto 1 marzo 1995 sia con la realtà fisica dei locali erroneamente definiti “appartamento”, l’esistenza di quegli indiscutibili profili di possibili e verosimili ragioni di inimicizia o quanto meno di animosità o interesse a rimuovere (e per intanto a sospendere) il Segretario, già riconosciuti più sopra esistenti in capo agli amministratori prima menzionati.

Nonostante la natura assorbente del motivo accolto, il T.R.G.A. ha ritenuto l’atto impugnato anche viziato per eccesso di potere sotto i profili, dedotti con il terzo motivo di ricorso, del travisamento e della motivazione perplessa, contraddittoria e pretestuosa.

Premesso che la sospensione cautelare è stata inflitta in particolare, per il rifiuto del segretario di trasferire la residenza a Vallarsa e di sottoscrivere mandati di pagamento di spese assunte in applicazione della sopra indicata delibera di variazione di bilancio n. 16 del 12 aprile 1995, con utilizzazione, quindi della sornma di L. 10.429.211, il primo giudice ha osservato che, stante la riconosciuta illegittimità delle determinazioni comunali assunte in ordine al trasferimento della residenza e attesa, altresì, la impossibilità (a quanto meno il serio dubbio) di pretendere dal dr. B., precedente segretario, la somma di L. 10.429.211 per l’uso di un inesistente “appartamento”, il comportamento del dr. S. non poteva integrare oggettivamente il presupposto in presenza del quale è possibile disporre la sospensione cautelare.

Inoltre, la peculiarità della vicenda, avrebbe dovuto indurre il Sindaco, nonostante il visto di legittimità riportato dalla delibera di variazione di bilancio, ad impartire l’ordine scritto di firmare i mandati relativi, ordine che non sarebbe ravvisabile nella nota sindacale 30 giugno 1995 n. 3869, priva dell’indispensabile elencazione analitica dei mandati da firmare.

Strumentale alla ricostruzione dei fatti posti a base del provvedimento impugnato sarebbe poi il richiamo anche ai sei procedimenti disciplinari archiviati, i quali, ad avviso del primo giudice, sarebbero stati pretestuosamente iniziati e non potevano, dunque, legittimamente sorreggere il provvedimento in questione.

Del pari irrilevanti, ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, sarebbero i quattro provvedimenti disciplinari conclusi con il richiamo scritto, richiamati nell’atto sanzionatorio: detti richiami, difatti, sono stati impugnati dall’interessato e poi annullati.

4.1. Il Comune critica le conclusioni del primo giudice, osservando come l’unico argomento addotto – vale a dire l’animosità e la grave inimicizia dimostrata dagli amministratori verso il segretario nei confronti del quale sarebbero stati adottati provvedimenti a contenuto negativo poi annullati – sia frutto di evidente erroneità.

L’assunzione di provvedimenti negativi, anche in ipotesi illegittimi, nei confronti di un dipendente non implicherebbe, di per se, sentimenti di inimicizia personale o animosità, e conseguentemente attività discriminatoria da parte dell’amministrazione perché, se ciò fosse vero, tali presupposti dovrebbero considerarsi sussistenti in presenza di qualsiasi procedimento disciplinare.

Con riferimento ai singoli punti presi in esame dal giudice di primo grado, l’Amministrazione osserva quanto segue. L’iniziativa volta ad ottenere prima la revoca e poi l’annullamento giurisdizionale della nomina fu dettata non da ragioni di grave inimicizia o di animosità personale nei confronti del nuovo segretario comunale, peraltro neppure conosciuto di persona dagli amministratori, ma dalla giusta preoccupazione di garantire l’efficienza della macchina amministrativa comunale, posto che, al momento della sua designazione presso il Comune, il dott. S. era già noto per la sua difficoltà di inserimento presso le altre amministrazioni comunali, alcune delle quali avevano persino ritirato la richiesta di nomina.

Il diniego di dispensa dall’obbligo di residenza fu dettato sempre per esigenze di carattere strettamente organizzativo e di funzionamento della struttura burocratica comunale, come dimostrerebbe il fatto che il medesimo Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensiva proposta contro il provvedimento che sanciva l’obbligo di residenza nel Comune.

Gli stessi richiami scritti, lungi dall’essere stati dettati da sentimenti di animosità ed inimicizia, furono la doverosa conseguenza degli illegittimi comportamenti posti in essere dal segretario che si dimostrava poco disponibile (ingiustificata assenza dalla commissione Statuto), poco diligente (rifiuto di esprimere il proprio parere su deliberazioni perché sottoposte troppo tardi al suo esame), e poco leale (violazione dell’obbligo di astensione nella delibera relativa alla domanda di dispensa dall’obbligo di residenza).

Alla stregua delle precisazioni avanti riportate, il Comune assume che nella vicenda, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussisteva l’obbligo di astensione in capo agli amministratori comunali e che se nella medesima è dato riscontrare animosità, questa è da individuare esclusivamente in quella nutrita dal segretario nei confronti degli amministratori.

4.2. L’assunto del comune non può essere condiviso.

La regola dell’astensione del componente dalle deliberazioni assunte dall’organo collegiale, di cui fa parte, deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale; in tal senso, il concetto di «interesse» del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera. (Cfr., C.d.S., Sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035).

Tale regola, che costituisce applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon andamento che deve contrassegnare l’azione dei pubblici poteri, non è stata rispettata nel caso in esame.

Conviene a questo proposito ricordare che, per le vicende che hanno caratterizzato i rapporti dell’originario ricorrente ed altre amministrazioni comunali (dettagliatamente evidenziate al punto 2 della parte in diritto della sentenza appellata), il Comune di Vallarsa ha tentato, subito dopo avere appreso dell’assegnazione del dott. S. come titolare della segreteria comunale, di impedirne l’esecuzione prima chiedendo la revoca della nomina al Presidente della Giunta provinciale e poi impugnando davanti al T.R.G.A. i decreti di approvazione della graduatoria concorsuale e di nomina del nuovo segretario; che l’effettiva immissione in servizio avviene a distanza di sei mesi dal decreto di nomina e solo dopo la diffida da parte dell’Amministrazione provinciale; che il giorno stesso della presa di possesso da parte del dott. S., il Sindaco gli rammenta l’obbligo di residenza nel comune ai sensi dell’art. 51 del Regolamento organico sottolineando altresì la disponibilità di idoneo appartamento comunale; che verso la fine di febbraio, in uno stesso giorno, al Segretario vengono notificati ben dieci contestazioni di addebiti, sei dei quali vengono poi archiviati e quattro si concludono con altrettanti richiami scritti, impugnati dall’interessato con il ricorso esaminato al precdente punto 3.

Ora, non sembra possa essere disconosciuto che gli indicati elementi, unitariamente considerati, denotano, oggettivamente, che i rapporti tra segretario ed amministratori si erano da subito caratterizzati per una sfiducia reciproca, e quindi, integrano quelle situazioni di conflitto o di contrasto personali, le quali escludono che il componente dell’organo collegiale si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale.

Nella medesima situazione di conflitto o di contrasto si pone la posizione della ragioniera B. per l’esistenza di tutti gli elementi posti in evidenza dal primo giudice e avanti richiamate.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha concluso che il Sindaco, l’Assessore S. P. e la ragioniera B. avevano l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla deliberazione impugnata, con conseguente illegittimità di quest’ultima per violazione dell’obbligo in parola.

La riconosciuta fondatezza di tale motivo e la natura assorbente della censura accolta, dispensano il Collegio dall’esaminare la fondatezza o meno dell’ulteriore motivo accolto dal primo giudice. Com’è noto, infatti, quando una sentenza di accoglimento si fonda su capi autonomi e distinti, la riconosciuta fondatezza di uno di essi, rende inammissibile la censura proposta contro l’altro capo, distinto ed autonomo, perché la sua eventuale fondatezza non potrebbe condurre alla riforma della sentenza gravata.

5. Il ricorso n. 104/96 è diretto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 18 gennaio 1996, con la quale è stato espresso giudizio negativo sul periodo di prova e ne è stata disposta la proroga per ulteriori sei mesi.

Il T.R.G.A., dopo avere ricordato che il ricorrente ha assunto servizio il 2 gennaio 1995, ma è stato assente per malattia per 35 giorni e per sospensione cautelare per altri 180 giorni, ha sottolineato che i 180 giorni del periodo di prova sarebbero scaduti il 30 giugno 1995, ma che a tale termine vanno aggiunti: 35 giorni di malattia (e la scadenza perciò si sposta al 4 agosto); ulteriori 180 giorni di sospensione dal servizio dal 25 luglio 1995 al 21 gennaio 1996 (e la scadenza perciò si sposta al 31 gennaio 1996), nonché altro giorno di malattia (il 24 gennaio 1996) e la scadenza si sposta, infine, al 1 febbraio 1996.

Fatta questa precisazione allo scopo evidente, anche se non dichiarato, di evidenziare che il periodo di 180 da prendere in considerazione per valutare la prova del dipendente deve essere effettivo, il primo giudice ha ritenuto fondata la censura con cui si lamenta la mancata astensione dell’Assessore S. P. e della rag. B. (che ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile della delibera) per le medesime ragioni esplicitate a proposito del ricorso contro la sospensione cautelare.

Con riguardo alla dipendente B. le ragioni che escludono la necessaria serenità del giudizio ed impongono, di conseguenza, l’obbligo di astensione, sarebbero rafforzate dal fatto che la medesima era a conoscenza che il dr. S. le aveva mosso un addebito disciplinare (mancata iscrizione a conto consuntivo del credito nei confronti del dr. B.), scrivendo al Sindaco, (il quale, peraltro, aveva ritenuto infondata la questione ed archiviato il procedimento); che essa era ben consapevole di avere, in qualità di responsabile dell’Ufficio di ragioneria, versato in ritardo ad un istituto di credito alcune quote della cessione del quinto della stipendio di un impiegato, quote pur trattenute tanto da essersi accollata, poi, il versamento dei relativi interessi; che, la stessa, infine, aveva ritardi nell’orario di entrata, autogiustificati dalla medesima sul retro del cartellino con indicazione degli uffici privati presso i quali, nelle ore di servizio, si recava per motivo di servizio.

Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto non rilevanti ai fini del giudizio sul periodo di prova, anche i fatti connessi ad undici procedimenti disciplinari, i quali non sarebbero valutabili in quanto di essi: otto erano già archiviati o perenti, quattro si erano conclusi coi richiami scritti poi annullati ed uno – quello relativo alla omessa firma di mandati – era a livello di semplice contestazione (prot. n. 4691 dei 19.8.1995) e non ancora trattato oralmente nella Commissione di disciplina.

5.1. Il Collegio ritiene che, per respingere l’appello, sia sufficiente rinviare alle considerazioni svolte nel precedente punto 4 a proposito della sospensione cautelare dal servizio circa i presupposti che impongono al componente di un collegio di astenersi dalla deliberazione che concerne soggetto nei confronti del quale, stante la situazione di conflitto e di contrasto, non è possibile assicurare la serenità di giudizio nell’adozione di atti discrezionali.

Deriva da ciò che anche su questo punto la sentenza impugnata deve essere confermata e l’appello respinto.

6. Il ricorso n. 169/96, proposto per l’annullamento della delibera della Giunta comunale n. 51 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi sei.

Il primo giudice ha ritenuto illegittima tale deliberazione, oltre che per avere partecipato alla sua adozione l’Assessore S. P., soggetto interessato, anche per la violazione dell’art. 120, comma 1, T.U. n. 3 del 1957, norma procedurale applicabile al caso di specie in virtù del rinvio ad essa operato dall’art. 149 del regolamento organica.

Premesso che, in base all’art. 120 citato, il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto e il procedimento non può essere rinnovato, il T.R.G.A. ha affermato che nel caso in esame sono trascorsi più di novanta giorni tra il precedente atto del procedimento disciplinare e la trattazione orale, avvenuta in data 1 febbraio 1996.

Il superamento del termine di 90 giorni si sarebbe verificato anche se si volesse seguire la tesi del comune, secondo cui l’atto precedente, rispetto al quale calcolare i 90 gionri, deve essere individuato nella scadenza del termine di dieci giorni assegnato all’incolpato per prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, e non nella data di comunicazione all’interessato di tale facoltà. Difatti, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione del 20 ottobre 1995 in data 23 ottobre 1995, e il termine assegnato di dieci giorni è scaduto il 2 novembre 1995, con la conseguenza che i novanta giorni previsti dall’art. 120 T.U. n. 3/57 sono venuti a scadere il 31 gennaio 1996, mentre la trattazione orale è avvenuta in data 1 febbraio 1996.

Nè ad interrompere detto termine potrebbe invocarsi la comunicazione del 29 gennaio 1996 con la quale l’interessato è stato convocato per la trattazione orale dell’1 febbraio 1996, perché gli atti che, ai sensi dell’art. 120 T.U. n. 3/57, sono idonei ad interrompere il termine di novanta giorni previsto per l’estinzione dei procedimento disciplinare sono soltanto quelli esplicitamente previsti dalla legge e nei quali si articola il procedimento disciplinare.

E poiché sia il T.U. n. 3/57 (art. 111) sia il Regolamento Organico (art. 142) dispongono che la trattazione orale “deve aver luogo entra trenta giorni dalla scadenza del terrnine” assegnato al dipendente per prendere visione degli atti individuando così nella trattazione orale una fase del procedimento ed ancorando il termine di trenta giorni per il suo svolgimento non alla convocazione della Commissione ma alla scadenza dei termine di dieci giorni assegnato al dipendente, il primo giudice ha concluso che la perenzione si verifica necessariamente quando la fase della trattazione orale è intervenuta, came nella specie, oltre i novanta giorni dalla scadenza dei terrnine di dieci giorni assegnato al ricorrente.

Il giudice di primo grado ha, infine, osservato che l’atto adottato sarebbe illegittimo anche perché ai lavori della Commissione di disciplina ha partecipato, in qualità di componente, la rag. B., che era stata ricusata dall’interessato.

6.1. La difesa dell’amministrazione contesta l’assunto del giudice di primo grado in merito all’avvenuta perenzione del procedimento disciplinare per scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 del T.U. n. 3 del 1957 e, a sostegno della propria tesi, richiama la prevalente giurisprudenza amministrativa, in base alla quale costituiscono fasi del procedimento disciplinare tanto la convocazione del dipendente per la trattazione orale quanto le riunioni della Commissione di disciplina operante in sede istruttoria.

Il Collegio osserva che nessuna doglianza viene dedotta contro il capo della sentenza che ha ritenuto illegittima la deliberazione impugnata per la partecipazione dell’assessore S. P., il quale aveva l’obbligo di astenersi per le considerazioni diffusamente evidenziate a proposito dell’esame dei gravami di cui ai precedenti punti 4 e 5.

Pertanto, anche a voler considerare fondati i rilievi formulati a proposito dell’esatta interpretazione del citato articolo 120, è chiaro che l’eventuale accoglimento di tale censura non potrebbe mai condurre all’accoglimento dell’appello ed alla conseguente riforma della sentenza di primo grado, che si fonda acnhe su autonomo e distinto capo di motivazione, non censurato.

L’appello, pertanto, deve essere respinto.

7. Il ricorso n. 412/96, diretto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 17 settembre 1996, recante la risoluzione del rapporto di impiego per sfavorevole esito del periodo di prova, è stato accolto per la riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata astensione dell’Assessore S. P., per le medesime considerazioni di cui al punto 6.1. della sentenza.

E ciò, a prescindere da ogni considerazione in ordine alle conseguenze che l’annullamento della proroga del periodo di prova illegittimamente disposta con la deliberazione n. 39 del 18 gennaio 1996 può riverberare in ordine al provvedimento di dispensa dal servizio.

L’Amministrazione, in questa sede, rileva che il rinvio operato al punto 3 della decisione non sarebbe in grado di fondare un obbligo di astensione dell’assessore S., perché di lui si fa cenno solo per indicare che lo stesso avrebbe provveduto, su incarico della Giunta, all’accatastamento come uffici dei locali indicati quale eventuale alloggio per il segretario comunale.

L’amministrazione contesta anche le considerazioni svolte dal primo giudice al punto 8.1. della sentenza in merito all’esistenza di oggettivi elementi dai quali desumere un atteggiamento di marcata ostilità degli amministratori nei confronti del dott. S..

Il Collegio osserva che tutte le diffuse argomentazioni esposte nell’atto di appello su questo specifico gravame, devono considerarsi irrilevanti per la decisiva ragione che l’annullamento del giudizio sfavorevole sul periodo di prova si riflette, con effetto caducante, sulla deliberazione di risoluzione del rapporto d’impiego, che si fonda esclusivamente su quel giudizio negativo.

L’efficacia caducante deruvante dall’annullamento dell’unico presupposto della risoluzione, comporta anche il rigetto dell’impugnazione su questo specifico punto della sentenza.

8. La sentenza appellata deve essere confermata anche per quanto concerne il ricorso n. 358/1997, proposto contro la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 22 aprile 1997, recante il bando di concorso per la copertura del posto di segretario comunale.

Gli annullamenti dei provvedimenti impugnati con i ricorsi sopra specificati e, in particolare, l’annullamento del provvedimento di risoluzione del rapporto d’impiego, hanno effetto caducante nei confronti del bando di concorso.

9. In conclusione, l’appello deve essere parzialmente accolto nei limiti specificati al precedente punto 3.5. e la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata nel senso che il ricorso n. 302 del 1995 doveva essere accolto solo nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3135 del 27 maggio 1995 (per mancata partecipazione alla commissione Statuto) e n. 3138 del 25 maggio 1995 (per modifica parere reso su deliberazione n. 114 del 21 marzo 1995), mentre doveva essere respinto nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995 e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995.

Le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie in parte nei limiti indicati al punto 9 della motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso n. 302 del 1995 nella parte in cui era rivolto contro i richiami scritti n. 3136 del 27 maggio 1995, relativo al parere reso sulla deliberazione n. 55 del 1995, e n. 3137 del 26 maggio 1995 per omesso parere su deliberazioni da sottoporre alla Giunta nella riunione del 21 febbraio 1995. Conferma per il resto la sentenza medesima

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 6 maggio 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Stenio Riccio Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Dedi Rulli Consigliere
Giuseppe Carinci Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere

Sentenza Consiglio di Stato 7 ottobre 2003, n. 7283

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7283/03

Reg.Dec.

N. 7816 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.7816/2003, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

XXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Errico e Vincenzo Parato, e domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, II, 6 maggio 2003, n.2903, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione e l’appello incidentale;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato Riviello su delega dell’avv. Errico per l’appellata;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. L’odierna appellante, nella sua qualità di docente presso XXXXXX, e di componente, oltre che del Collegio dei docenti, del Consiglio di Istituto, con una pluralità di istanze chiedeva l’accesso a svariati verbali del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti.

Respinte le sue richieste, proponeva ricorso al T.A.R. Puglia – Lecce, che, con la sentenza in epigrafe, accoglieva in parte il ricorso e, per l’effetto, ordinava all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti oggetto dell’istanza 10 ottobre 2002.

1.1. Riteneva il T.A.R. che:

– l’interesse all’accesso discendeva dall’essere la ricorrente membro degli organi collegiali i cui verbali venivano chiesti in copia;

– tale interesse non poteva ritenersi soddisfatto solo con la pubblicazione dei verbali nell’albo dell’Istituto scolastico, o con la rituale lettura dei verbali nella riunione successiva dell’organo collegiale.

2. Ha proposto appello avverso tale sentenza l’amministrazione scolastica.

Viene contestato che vi sia un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, in quanto la richiedente ha partecipato alle sedute degli organi collegiali, i cui verbali chiede in copia,  e in quanto tali verbali sono stati esposti nell’albo della scuola.

Tale ultima forma di pubblicità sarebbe idonea a soddisfare il diritto di accesso.

3. L’appello è infondato.

3.1. Quanto all’interesse all’accesso, non si può negare che il componente di un organo collegiale che chiede copia dei verbali delle sedute dell’organo medesimo, ha un interesse qualificato all’accesso, che deriva dall’esigenza di conservare una traccia documentale dell’attività svolta dall’organo collegiale di appartenenza, ai fini più disparati, quali quello di conservazione, verifica, studio, controllo, eventuale impugnazione.

3.2. Quanto al secondo profilo dell’appello, relativo alle modalità di soddisfazione del diritto di accesso, giova ricordare che a norma dell’art.25, co. 1, l. n.241/1990, <<il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura>>.

Posto che l’esercizio dell’accesso si compone della duplice attività di <<visione>> degli atti, e di <<estrazione di copia>> degli stessi, il diritto di accesso non è soddisfatto dalla sola affissione di un documento amministrativo in albi, in quanto detta affissione soddisfa solo una delle modalità di esercizio dell’accesso, vale a dire la visione, ma non anche la seconda modalità, vale a dire la copia, e pertanto non può considerarsi equipollente dell’accesso.

Invero, l’affissione in albi è una forma di pubblicità diversa dalla pubblicazione in bollettini, gazzette, e simili, in quanto in caso di affissione l’atto può formare oggetto di visione, ma non anche di copia, a differenza che nella seconda ipotesi: la copia deve infatti intendersi come riproduzione fedele dell’atto, che si realizza mediante fotocopiatura o simili, e non anche mediante riproduzione manuale a cura dell’interessato.

4. Per quanto esposto, l’appello va respinto.

5. La reiezione dell’appello principale rende improcedibile per difetto di interesse l’appello incidentale nella parte in cui contesta il capo della sentenza del T.A.R. che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso in relazione al silenzio-rifiuto sulla domanda di accesso del 26 novembre 2002.

6. E’ del pari inammissibile per difetto di motivi il capo di appello incidentale con cui si contesta la compensazione delle spese di lite disposta dal T.A.R..

7. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale in epigrafe, lo respinge; dichiara inammissibile l’appello incidentale. Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2003, con la partecipazione di:

Giorgio Giovannini                           – Presidente

Sergio Santoro                                 – Consigliere

Alessandro Pajno                             – Consigliere

Luigi Maruotti                                  – Consigliere

Rosanna De Nictolis                        – Cons. rel. ed est.

 

Presidente

Consigliere                                                            Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………………………….

(Art.55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero………………………………………………………………………………….

a norma dell’art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

                                                                      Il Direttore della Segreteria

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(in SO n. 123 alla GU 29 luglio 2003, n.174)

Codice in materia di protezione dei dati personali

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO l’articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2
Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 4
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; (1)

c) “dati identificativi”, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;

d) “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) “interessato”, la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali; (2)

l) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) “banca di dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile; (3)

b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; (3)

c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; (3)

d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; (3)

e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) “contraente”, (4) qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; (5)

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;

b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) “autenticazione informatica”, l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’ autenticazione informatica;

e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) “profilo di autorizzazione”, l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) “sistema di autorizzazione”, l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) “violazione di dati personali”: violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. (6)

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

(1) La lettera che così recitava: “b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(2) La lettera che così recitava: “i) “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;” è stata così sostituita dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(3) Le lettere che così recitavano: “a) “comunicazione elettronica”, ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) “chiamata”, la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) “reti di comunicazione elettronica”, i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;” sono state così sostituite dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(4) La parola “abbonato” è stata sostituita con la parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(5) La lettera che così recitava: “i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;” è stata così sostituita dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 5
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

(…) (1).

(1) Il comma che così recitava: “3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice” è stato aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e poi abrogato dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 6
Disciplina del trattamento

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II

Diritti dell’interessato

Art. 7.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all’articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.

4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9
Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. (1)

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

(1) Il periodo che così recitava: “Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.” è stato soppresso dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 10
Riscontro all’interessato

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all’interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l’interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.

4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l’importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all’atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III

Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I

Regole per tutti i trattamenti

Art. 11.
Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell’allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all’articolo 139.

Art. 13
Informativa

1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (1).

(1) Comma aggiunto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 14
Definizione di profili e della personalità dell’interessato

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

Art. 15
Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11.

Art. 16
Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17
Trattamento che presenta rischi specifici

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

Capo II

Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18.
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19
Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all’articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. (…..) (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 20
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21
Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. (1)

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

(1) Comma aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 22.
Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.

2. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l’interessato.

5. In applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l’esattezza e l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell’indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell’ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

_____________

Cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27 dicembre 2017 n° 30981, Tribunale, Palermo, sez. I civile, sentenza 05 ottobre 2017 n° 5261.

Capo III

Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23.
Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.

2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24.
Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato (1);

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis (2);

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13 (2).

(1) Lettera così modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 25
Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E’ fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26.
Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis. (1)

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

(1) Lettera aggiuntoadal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertita con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 27
Garanzie per i dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applia quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis. (1)

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.

Titolo IV

Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28
Titolare del trattamento

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29
Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare puo’ avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita’ di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita’ perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita’ di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita’ a schemi tipo predisposti dal Garante (1).

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis (2).

(1) Comma inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.
(2) Comma sostituito dall’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 2), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

Art. 30
Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

Titolo V

Sicurezza dei dati e dei sistemi

Art. 31
Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32
Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell’articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l’erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all’ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonchè assicurano l’attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) L’articolo che così recitava: “Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell’articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l’integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all’ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l’adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell’ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.” è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 32-bis
Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali (1)

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l’avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l’avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l’obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell’inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l’erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest’ultimo di effettuare gli adempimentidi cui al presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Capo II

Misure minime di sicurezza

Art. 33
Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34
Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

(…) (1)

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

(…) (2)

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (3)

(1) La lettera che così recitava: “g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;” è stata soppressa dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(2) Il comma che così recitava: “1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.” è stato inserito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, poi così sostituito dai commi 1-bis e 1-ter, ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 e successivamente abrogato dall’art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Comma inserito dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 35
Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.

Art. 36 (1)
Adeguamento

1. Il disciplinare tecnico di cui all’allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all’evoluzione tecnica e all’esperienza maturata nel settore.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Titolo VI

Adempimenti

Art. 37
Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all’attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. (1)

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81.

Art. 38
Modalità di notificazione

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell’inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l’apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonche’ le modalita’ per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalita’ del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. (1)

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

(1) Comma così modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 39
Obblighi di comunicazione (1)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest’ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

(1) Per la sostituzione della comunicazione prevista dal presente articolo, vedi l’art. 17, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Art. 40
Autorizzazioni generali

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un’autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41
Richieste di autorizzazione

1. Il titolare del trattamento che rientra nell’ambito di applicazione di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell’articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L’eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest’ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all’articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l’autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un’autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII

Trasferimento dei dati all’estero

Art. 42
Trasferimenti all’interno dell’Unione europea

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta salva l’adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43
Trasferimenti consentiti in Paesi terzi

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea è consentito quando:

a) l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

(…) (1)

(1) La lettera che così recitava: “h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.” è stata soppressa dall’art. 40, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 44
Altri trasferimenti consentiti

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di societa’ appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato puo’ far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all’inosservanza delle garanzie medesime; (1)

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all’Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

(1) Lettera così modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 45
Trasferimenti vietati

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea, è vietato quando l’ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Parte II

Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I

Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I

Profili generali

Art. 46
Titolari dei trattamenti

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell’allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47
Trattamenti per ragioni di giustizia

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48
Banche di dati di uffici giudiziari

1. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

Capo II

Minori

Art. 50
Notizie o immagini relative a minori

1. Il divieto di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Capo III

Informatica giuridica

Art. 51
Principi generali

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52
Dati identificativi degli interessati

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…..”.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Titolo II

Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I

Profili generali

Art. 53
Ambito applicativo e titolari dei trattamenti (1)

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell’interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 54
Modalità di trattamento e flussi di dati

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l’acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell’interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l’accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all’articolo 53 assicura l’aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all’articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all’articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55
Particolari tecnologie

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all’interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all’ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all’introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell’articolo 39.

Art. 56
Tutela dell’interessato

Le disposizioni di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 53, a dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all’articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d’Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all’aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l’ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell’articolo 11, dell’individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all’individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell’ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all’estero o per l’esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all’uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Per approfondimenti leggi: Trattamento dei dati personali effettuato per finalità di polizia: il Regolamento attuativo in Gazzetta.

Titolo III

Difesa e sicurezza dello stato

Capo I

Profili generali

Art. 58
Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.

Titolo IV

Trattamenti in ambito pubblico

Capo I

Accesso a documenti amministrativi

Art. 59
Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60
Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Capo II

Registri pubblici e albi professionali

Art. 61
Utilizzazione di dati pubblici

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d’Europa in relazione all’articolo 11.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull’esercizio della professione.

3. L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all’attività professionale.

4. A richiesta dell’interessato l’ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Capo III

Stato civile, anagrafe e liste elettorali

Art. 62
Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63
Consultazione di atti

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo IV

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64
Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all’applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all’attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all’applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all’integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all’articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65
Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l’accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l’esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l’attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell’attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l’esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66
Materia tributaria e doganale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all’ applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell’esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d’imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all’inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67
Attività di controllo e ispettive

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all’articolo 65, comma 4.

Art. 68
Benefici economici ed abilitazioni

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all’invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69
Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d’onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70
Volontariato e obiezione di coscienza

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l’elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71
Attività sanzionatorie e di tutela

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell’articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un’ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72
Rapporti con enti di culto

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73
Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell’ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall’articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all’avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l’occupazione e di sportelli-lavoro;

l) dei difensori civici regionali e locali.

Capo V

Particolari contrassegni

Art. 74
Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici (1)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di diciture dalle quali puo’ essere individuata la persona fisica interessata.

2. Per fini di cui al comma 1, le generalita’ e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita’ che non consentono la loro diretta visibilita’ se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita’ di accertamento.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.

4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

Titolo V

Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I

Principi generali

Art. 75
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76
Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell’ambito di un’attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell’articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;

b) anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l’autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Capo II

Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77
Casi di semplificazione

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l’interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4;

b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell’articolo 76;

c) per il trattamento dei dati personali.

2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

a) dagli organismi sanitari pubblici;

b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;

c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell’articolo 80.

Art. 78
Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l’interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell’articolo 13, comma 1.

2. L’informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L’informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell’articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L’informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L’informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell’ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all’interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79
Informativa da parte di organismi sanitari

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all’informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l’organismo o le strutture annotano l’avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all’insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all’articolo 80.

Art. 80
Informativa da parte di altri soggetti pubblici

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’ unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L’informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81
Prestazione del consenso

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all’informativa all’interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l’informativa per conto di più professionisti ai sensi dell’articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all’informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82
Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica

a) 1. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato.

3. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l’informativa è fornita all’interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all’interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l’istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell’eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l’eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell’articolo 12. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 84
Comunicazione di dati all’interessato

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell’esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all’interessato o ai soggetti di cui all’articolo 82, comma 2, lettera a). L’atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Capo III

Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85
Compiti del Servizio sanitario nazionale

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l’assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all’estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all’immissione in commercio e all’importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d’organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell’interessato o all’autorizzazione del Garante ai sensi dell’articolo 76.

3. All’identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell’interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L’utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell’indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Art. 86
Altre finalità di rilevante interesse pubblico

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l’informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l’applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l’handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l’integrazione sociale, l’educazione, l’istruzione e l’informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 85, comma 4.

Capo IV

Prescrizioni mediche

Art. 87
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all’identità dell’interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l’indicazione delle generalità e dell’indirizzo dell’assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull’uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88
Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell’interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell’interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un’effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89
Casi particolari

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l’applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l’interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l’identità dell’interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l’utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 78, l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un’esplicita richiesta dell’interessato. (1)

(1) Comma aggiunto dal D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.

Capo V

Dati genetici

Art. 90
Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell’informativa ai sensi dell’articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.

3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l’anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Capo VI

Disposizioni varie

Art. 91
Dati trattati mediante carte

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell’articolo 3, nell’osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all’articolo 17.

Art. 92
Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93.
Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.

______________

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 07 febbraio 2018 n° 3004.

Art. 94
Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell’articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Titolo VI

Istruzione

Capo I

Profili generali

Art. 95
Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96
Trattamento di dati relativi a studenti

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Titolo VII

Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I

Profili generali

Art. 97
Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l’ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

Art. 99
Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100
Dati relativi ad attività di studio e ricerca

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell’interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

Capo II

Trattamento per scopi storici

Art. 101
Modalità di trattamento

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell’articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l’interessato o chi vi abbia interesse è informato dall’utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all’uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103
Consultazione di documenti conservati in archivi

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

Capo III

Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104
Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell’applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l’interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105
Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all’interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all’interessato, nei modi di cui all’articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all’articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l’informativa all’interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all’articolo 106.

Art. 106
Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell’ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell’esercizio dei diritti dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa;

c) l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l’interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell’interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l’accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l’identificazione non autorizzata degli interessati, all’interconnessione dei sistemi informativi anche nell’ambito del Sistema statistico nazionale e all’interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all’estero anche sulla base delle garanzie previste dall’articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l’impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d’ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107
Trattamento di dati sensibili

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell’interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all’articolo 106 e l’autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell’articolo 40.

Art. 108
Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell’articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l’informativa all’interessato, l’esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109
Dati statistici relativi all’evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall’Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell’interno e il Garante.

Art. 110
Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un’espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell’articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art. 110-bis
Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici (1)

1. Nell’ambito delle finalita’ di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo’ essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza

(1) Articolo inserito dall’articolo 28, comma 1, lettera b), della Legge 20 novembre 2017, n. 167.

Titolo VIII

Lavoro e previdenza sociale

Capo I

Profili generali

Art. 111
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all’articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112
Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l’accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall’impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l’incolumità fisica dell’interessato o di terzi;

l) gestire l’anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l’attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato.

Capo II

Annunci di lavoro e dati riguardanti prestazioni di lavoro

Art. 113
Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Capo III

Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114
Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300.

Art. 115
Telelavoro e lavoro a domicilio

1. Nell’ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Capo IV

Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116
Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dall’interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell’articolo 23.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Titolo IX

Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I

Sistemi informativi

Art. 117
Affidabilità e puntualità nei pagamenti

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell’interessato.

Art. 118
Informazioni commerciali

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall’ articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119
Dati relativi al comportamento debitorio

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell’interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all’articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120
Sinistri

1. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l’accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 135 del codice delle assicurazioni private. (1)

(1) Comma così modificato dal D.lgs 7 settembre 2005, n. 209.

Titolo X

Comunicazioni elettroniche

Capo I

Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121
Servizi interessati

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. (1)

(1) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 122
Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell’utente (1)

1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente.

2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l’utente.

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.

(1) L’articolo che così recitava: “Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato o dell’utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell’utente.
2. Il codice di deontologia di cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.” è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 123
Dati relativi al traffico

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti (1) ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, (1) ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l’utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. (2)

4. Nel fornire l’informativa di cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente (1) o l’utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 124
Fatturazione dettagliata

1. Il contraente (1) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente (1) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente (1) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente (1) può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l’effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 125
Identificazione della linea

1. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente (1) chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o contraente (1) chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente (1) chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti (1) e gli utenti dell’esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 126
Dati relativi all’ubicazione

1. I dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti (1) di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente o il contraente (1) ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e ai contraenti (1) sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L’utente e il contraente (1) che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione automatizzata.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 127
Chiamate di disturbo e di emergenza

1. Il contraente (1) che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente (1) specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente (1) che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti (1) e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente (1) o dell’utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 128
Trasferimento automatico della chiamata

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente (1), gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 129
Elenchi di contraenti (1)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti (1) negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 130
Comunicazioni indesiderate

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. (1)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo (2).

3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni (3).

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:

a) attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;

b) previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;

c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;

e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;

f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;

g) previsione che l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 (4).

3-quater. La vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante (5).

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o in violazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. (6)

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

(1) Il comma che così recitava: “1. L’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato.” è stato così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.
(2) Comma così modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166 e poi così modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106.
(4) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi anche il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
(5) Comma aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(6) Il comma che così recitava: “5. È vietato in ogni caso l’invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa esercitare i diritti di cui all’articolo 7.” è stato così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 131
Informazioni a contraenti e utenti (1)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente (1) e, ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. Il contraente (1) informa l’utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato medesimo.

3. L’utente informa l’altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

(1) La parola “abbonato” è stata sostituita dalla parola “contraente” dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 132
Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3)

(…) (4)

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministreo o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (5)

(…) (4)

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. (6)

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale. (6)

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. (6)

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’art.17, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all’allegato b);
(…) (7)
d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

(1) Articolo così sostituito dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.
(2) Le parole: “,inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(3) Comma inserito dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(4) I commi che così recitavano: “2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.” e
“4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.” sono stati abrogati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(5) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con L. 31 luglio 2005, n. 155.
(6) Comma inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(7) Le lettere che così recitavano: “b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7;” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

Art. 132-bis
Procedure istituite dai fornitori (1)

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.

2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali addotti e sulle risposte date.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Capo II

Internet e reti telematiche

Art. 133
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

Capo III

Videosorveglianza

Art. 134
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all’interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 11.

Titolo XI

Libere professioni e investigazione privata

Capo I

Profili generali

Art. 135
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

Titolo XII

Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I

Profili generali

Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;

b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;

c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.

Art. 137
Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

a) all’autorizzazione del Garante prevista dall’articolo 26;

b) alle garanzie previste dall’articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all’estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138
Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II

Codice di deontologia

Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell’articolo 12 l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c).

Titolo XIII

Marketing diretto

Capo I

Profili generali

Art. 140
Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

Parte III

Tutela dell’interessato e sanzioni

Titolo I

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I

Tutela dinanzi al garante

Sezione I

Principi generali

Art. 141
Forme di tutela

1. L’interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall’articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all’articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Sezione II

Tutela amministrativa

Art. 142
Proposizione dei reclami

1. Il reclamo contiene un’indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell’istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’eventuale procura, e indica un recapito per l’invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143
Procedimento per i reclami

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l’interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144
Segnalazioni

1. I provvedimenti di cui all’articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all’articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un’istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

Sezione III

Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145
Ricorsi

1. I diritti di cui all’articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Art. 146
Interpello preventivo

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all’interessato. In tal caso, il termine per l’integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Vedi Gianluca Bozzelli, Accesso ai dati personali in banca: comunicazione entro 15 giorni!, Cass. civile, sez. I, sentenza 2 agosto 2013, n. 18555.

Art. 147
Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell’eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell’articolo 8, comma 1;

b) l’eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l’indicazione di un recapito per l’invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L’autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l’Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all’albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell’articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l’Ufficio del Garante.

Art. 148
Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell’articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell’Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell’invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all’Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149
Procedimento relativo al ricorso

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell’Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all’Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L’invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l’invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l’indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l’interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell’incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all’anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l’assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall’articolo 150, comma 2 e dall’articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all’articolo 146, comma 1, e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui all’ articolo 150, comma 1.

Art. 150
Provvedimenti a seguito del ricorso

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell’articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all’esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell’Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l’ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151
Opposizione

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all’articolo 150, comma 2, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell’articolo 152. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all’articolo 152.

Capo II

Tutela giurisdizionale

Art. 152.
Autorità giudiziaria ordinaria (1)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

(1) L’articolo che così recitava:
“1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell’articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.” è stato così modificato dall’art. 34, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Titolo II

L’autorità

Capo I

Il garante per la protezione dei dati personali

Art. 153
Il Garante

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un’indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l’Ufficio di cui all’articolo 156.

Art. 154
Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell’Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico; (1)

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d’ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’articolo 143;

d) vietare anche d’ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all’articolo 2 anche a seguito dell’evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all’articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell’Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce l'”Eurodac” per il confronto delle impronte digitali e per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un’altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

(1) Le parole: “e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico” sono state aggiunte dall’art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.

Capo II

L’ufficio del garante

Art. 155
Principi applicabili

1. All’Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156
Ruolo organico e personale

1. All’Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 154;

b) l’ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l’individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L’Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un’indennità pari all’eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all’Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell’Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. (1)

(1) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l’art. 36, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122.

Capo III

Accertamenti e controlli

Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158
Accertamenti

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell’Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un’abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l’assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l’indifferibilità dell’accertamento.

Art. 159
Modalità

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell’autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest’ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l’accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l’esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160
Particolari accertamenti

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti all’Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell’effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell’organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell’organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Titolo III

Sanzioni

Capo I

Violazioni amministrative

Art. 161
Omessa o inidonea informativa all’interessato (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162
Altre fattispecie (1)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

2. La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro.

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. (2)

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. (3)

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. (4)

(1) L’articolo che così recitava: “1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.” è stato così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14 e successivamente modificato dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.
(3) Comma aggiunto dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(4) Comma aggiunto dall’art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con L. 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 162-bis
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico (1)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così modificato dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162-ter
Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d’affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 164-bis, comma 4.

4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l’erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell’articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32-bis.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 163
Omessa o incompleta notificazione (1)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164
Omessa informazione o esibizione al Garante (1)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164-bis
Casi di minore gravità e ipotesi aggravate (1)

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, (2) 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

(1) Articolo inserito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “art. 162-ter” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 165
Pubblicazione del provvedimento del Garante (1)

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.

(1) L’articolo che così recitava: “1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.” è stato così sostituito dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 166
Procedimento di applicazione

1. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all’articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Capo II

Illeciti penali

Art. 167
Trattamento illecito di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all’art. 32-bis, commi 1 e 8, (1) nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Le parole: “nelle comunicazioni di cui all’art. 32-bis, commi 1 e 8,” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, a decorrere dal 1° giugno 2012.

Art. 169
Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 è punito con l’arresto sino a due anni.

2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. (2) L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

(1) Le parole: “o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.” sono state soppresse dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Le parole: “dell’ammenda stabilita per la contravvenzione” sono state così sostituite dall’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 170
Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171
Altre fattispecie (1)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

Art. 172
Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Titolo IV

Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni di modifica

Art. 173
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all’accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all’autorità di cui al comma 1.”;

b) il comma 2 dell’articolo 10 è soppresso;

c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“11. 1. L’autorità di controllo di cui all’articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell’esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell’interessato all’esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall’autorità di cui all’articolo 9, comma 1.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”;

d) l’articolo 12 è abrogato.

Art. 174
Notifiche di atti e vendite giudiziarie

1. All’articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.

2. Al primo comma dell’articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,”.

3. Nel quarto comma dell’articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l’originale” è sostituita dalle seguenti: “una ricevuta”.

4. Nell’articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “in busta chiusa e sigillata”.

5. All’articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;

b) nell’ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “al primo comma”.

6. Nell’articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, e mediante” fino alla fine del periodo.

7. All’articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, di riservatezza o di tutela della dignità”.

8. All’articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.”.

9. All’articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore”.

10. All’articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.

11. All’articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. “.

12. Dopo l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

“Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.”.

13. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

” 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.

14. All’articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all’esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall’articolo 148, comma 3”.

15. All’art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all’articolo 148, comma 3, del codice.”.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.”;

b) all’articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L’agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

Art. 175
Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, senza l’ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l’esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell’articolo 11.

3. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.”.

Art. 176
Soggetti pubblici

1. Nell’articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: “mediante strumenti informatici” sono inserite le seguenti: “, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, “.

2. Nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.”.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle politiche del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.”.

4. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l’amministrazione del personale, l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.”.

6. La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione” contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: “Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.

Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “7. L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”.

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l’atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

4. Nel primo comma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”.

Art. 178
Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell’articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: “il Consiglio sanitario nazionale” e prima della virgola sono inserite le seguenti: “e il Garante per la protezione dei dati personali”.

2. All’articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità.”;

b) nel comma 2, le parole: “decreto del Ministro della sanità” sono sostituite dalle seguenti:

“decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

3. Nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente periodo:

“Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l’accesso di terzi ai dati in esse contenuti. “.

4. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all’estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell’articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: “riguarda anche” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali”.

Art. 179
Altre modifiche

1. Nell’articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare” e: “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;”.

2. Nell’articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “,8”.

3. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali”.

(…) (1)

(1) Comma abrogato dall’art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 180
Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. (1)

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. (1)

(1) Comma così da ultimo modificato dall’art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con L. 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 181
Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l’identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; (1)

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell’articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall’articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall’articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

(…) (2)

f) l’utilizzazione dei modelli di cui all’articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L’individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell’allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell’entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell’interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell’articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell’adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l’attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. (3)

(1) Lettera così modificata dal D.M. 23 giugno 2004, n. 225 e dall’art.1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito con L. 12 luglio 2006, n. 228 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.
(2) La lettera che così recitava: “e) le modalità semplificate per l’informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l’interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004” è stata abrogata dall’art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con L. 26 maggio 2004, n. 138.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con L. 26 febbraio 2004, n. 45.

Art. 182
Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l’inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l’Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l’Ufficio del Garante che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

Capo III

Abrogazioni

Art. 183
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l’articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, ad eccezione dell’articolo 4, comma 2, la cui abrogazione decorre dal 1o gennaio 2006;

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l’art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

b) l’articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l’articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l’articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;

e) l’art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l’articolo 2, comma 5-quater1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l’articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l’articolo 8, quarto comma, e l’articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell’articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

Capo IV

Norme finali

Art. 184
Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185
Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L’allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all’articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003.

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, Il Guardasigilli: Castelli.


Codice della Privacy
(Dlgs. 196/2003)

Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali

ARTICOLATO DEL CODICE
RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
 
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)
Art. 2 (Finalità)
comma 1
cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento dei dati)
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a)
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. d) cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. e) cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. o) art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. b) cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g) cfr. art. 2,par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. h) cfr. art. 2, par. 2,lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
lett. g)
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a), d.lg. n. 281/1999
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c), d.lg. n. 281/1999
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b), d.lg. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)
comma 1
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3 cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)
Titolo II
Diritti dell’interessato
 
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
comma 1
cfr. art. 12, dir. 95/46;
art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c), punt1 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)
comma 1
cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed e- bis) l. n. 675/1996
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
comma 4
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 13, comma 3 , l. n. 675/1996
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), l. n. 675/1996
Art. 10 (Riscontro all’interessato)
comma 1
art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7 art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
Titolo III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
 
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
comma 1
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
art. 9, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
comma 3 art. 20, comma 3, d. lg. n. 467/2001
comma 4
Art. 13 (Informativa)
comma 1
cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE ;
art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5 art. 10, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell’interessato)
Comma 1
cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE ;
art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2 art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
comma 1
cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE :
art. 18, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento)
comma 1
cfr. Art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE
art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)
comma 1
cfr. Art. 2o, dir. 95/46/CE :
art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
 
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)
comma 1
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4
comma 5
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)
comma 1
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE ;
art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
comma 1
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art.22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l. n.675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
comma 1
cfr. Art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE ;
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
comma 1
comma 2 art. 2, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 3 art. 3, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 4 art. 3, comma 2, d. lg. N. 135/1999
comma 5 art. 3, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 6 art. 3, comma 4, d. lg. N. 135/1999
comma 7 art. 3, comma 5, d. lg. N. 135/1999
comma 8 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9 art. 4, comma 1, d. lg. N. 135/1999
comma 10 art. 4, comma 2, d. lg. N. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. N. 135/1999
comma 11 art. 4, comma 3, d. lg. N. 135/1999
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. N. 135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici
 
Art. 23 (Consenso)
comma 1
cfr.art. 7, par. 1, lett. A), dir. 95/46/CE ;
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a) l. n. 675/1996
comma 2 art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso)
comma 1, lett. a)
cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE ;
artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b),l. n. 675/1996
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),l. n. 675/1996
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1
art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)
comma 1
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4 art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)
comma 1
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano il trattamento
 
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
comma 1
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4 art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE ;
artt. 8, comma 5, e 19, l. n. 675/1996
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1
art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
 
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
Art. 35 (Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici)
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI
Adempimenti
 
Art. 37 (Notificazione del trattamento)
comma 1
art. 18, dir. 95/46/CE ; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione)
comma 1
art. 19, dir. 95/46/CE
art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1 , l. n. 675/1996
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)
comma 1, lett. a)
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)
comma 2
comma 3
Art. 40 (Autorizzazioni generali)
comma 1
art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all’estero
cfr. Artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all’interno dell’Unione europea)
comma 1
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
alinea del comma 1
art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999
Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti) art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
 
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
Capo II
Minori
 
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)
Capo III
Informatica giuridica
 
Art. 51 (Principi generali)
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti) art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
Art. 55 (Particolari tecnologie)
Art. 56 (Tutela dell’interessato)
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I
Profili generali
art. 3, dir. 95/46/CE ;
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1
art. 4, commi 1, lett. b) e 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 4
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
 
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi) art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
 
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2
comma 3
comma 4
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
 
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari) art. 6 d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)
Capo IV
Finalità di rilevante interesse pubblico
 
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
comma 1
art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi)
comma 1
art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale)
comma 1
art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a)
art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)
comma 1
art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti) art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1
art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)
comma 1
art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale) Provv. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V
Particolari contrassegni
 
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
Titolo V
Trattamento di dati personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1. d. lg. N. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
comma 1
Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II
Modalità semplificate per informativa e consenso
 
Art. 77 (Casi di semplificazione)
Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
Art. 81 (Prestazione del consenso)
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica)
comma 1
comma 2 Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
Art. 84 (Comunicazione di dati all’interessato)
comma 1
art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2
Capo III
Finalità di rilevante interesse pubblico
 
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
comma 1
art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2
comma 3
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
 
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
 
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
 
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
comma 1
art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
 
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)
Art. 92 (Cartelle cliniche)
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma 1
art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2
comma 3
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
 
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
comma 1
art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2 art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n. 297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici
Capo I
Profili generali
Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico) artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1
art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2 art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3 art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca) art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998
Capo II
Trattamento per scopi storici
 
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
 
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)
comma 1
art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3
comma 4
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2 art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1
art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)
Art. 109 (Dati statistici relativi all’evento della nascita)
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1
art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999
comma 2 art. 5, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
 
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
art. 9, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2 art. 9, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3 art. 9, comma 4, d.lg. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro
 
Art. 113 (Raccolta di dati e pertinenza) cfr. art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
 
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2
art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di patronato e di assistenza sociale
 
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell’interessato)
commi 1 e 2
art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
 
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. Da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
 
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell’abbonato e dell’utente) cfr. Art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)
comma 1
cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2 art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4
comma 5 art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)
comma 1
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5
Art. 125 (Identificazione della linea)
comma 1
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3 art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4 art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5 art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6 art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all’ubicazione) cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
comma 1
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2 art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3
comma 4 art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
comma 1
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti) art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
 
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
 
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione privata
Capo I
Profili generali
 
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Capo I
Profili generali
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c) art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
 
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) art. 25, commi 2 , 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
 
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta) art. 20, comma 2, lett. c), d.lg. n. 467/2001
Parte III
Tutela dell’interessato e sanzioni
 
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
Sezione I
Principi generali
Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)
Sezione II
Tutela amministrativa
 
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
 
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1
art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1
art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)
art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
comma 1
art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4
comma 5 art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7 art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8 Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)
comma 1
art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2 art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3
comma 4 art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6
Art. 151 (Opposizione)
comma 1
art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2
Capo II
Tutela giurisdizionale
 
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1
art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7
comma 8
comma 9
comma 10
comma 11
comma 12 art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13 art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14
Titolo II
L’Autorità
Capo I
Il Garante per la protezione dei dati personali
cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)
comma 1
art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5 art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6 art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7 art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1
art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. G)
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3 art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4 art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5
comma 6 art. 40 l. n. 675/1996
Capo II
L’Ufficio del Garante
 
Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1
art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1
art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996
comma 2
comma 3 art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4 art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6
comma 7 art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8 art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9 art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10 art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
 
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
comma 1
art. 32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 2 art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4 Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5 Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6 art. 32, comma 5, l. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2 art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3 art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4 art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5
comma 6
Titolo III
Sanzioni
Capo I
Violazioni amministrative
cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all’interessato)
comma 1
art. 39, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1
art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2 art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)
comma 1
art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1
art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1
art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Capo II
Illeciti penali
 
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1
art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2 art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
comma 1
art. 37-bis, comma 1,l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1
art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2 art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)
comma 1
art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1
art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
 
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen)
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
Art. 175 (Forze di Polizia)
Art. 176 (Soggetti pubblici)
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4
comma 5
Art. 179 (Altre modifiche)
Capo II
Disposizioni transitorie
 
Art. 180 (Misure di sicurezza)
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)
comma 1
comma 2
comma 3
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5
comma 6
Art. 182 (Ufficio del Garante)
Capo III
Abrogazioni
 
Art. 183 (Norme abrogate)
Capo IV
Norme finali
 
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1
comma 2
comma 3 art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
Art. 186 (Entrata in vigore)

Allegato A

Codici di deontologia

A.1 Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici.

A.3 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale.

A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici

A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti

A.6 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria

A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale

 

Allegato B

DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l’identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all’incaricato l’accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l’accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l’autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato dell’intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento, in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’art. 615-ter del codice penale, mediante l’utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell’accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all’identità genetica sono trattati esclusivamente all’interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all’esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.


Trattamenti senza l’ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell’incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell’ambito dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – EMILIA ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO XV – LEGALE, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi Emilia Romagna
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Emilia Romagna
LORO SEDI
AI M.I.U.R.
Dip. Servizi del Territorio Ufficio Legislativo
ROMA
All’Avv. Distrettuale dello Stato
BOLOGNA
Alla Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Scuola Formazione Professionale Università, Lavoro e Pari Opportunità
BOLOGNA

Nota USR Emilia Romagna 18 novembre 2002, Prot. n. 18967/ A34

OGGETTO: Adattamento del calendario scolastico.