REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 luglio 2013, n. 123
Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres.
(GU 3a Serie Speciale – Regioni n.36 del 7-9-2013)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 24 luglio 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito legge, e in particolare la disciplina recata dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione); Viste in quest'ambito le disposizioni di cui: all'art. 14, comma 2, che rinvia a successive norme regolamentari di attuazione, da emanare sentito l'Ufficio scolastico regionale, la definizione del piano applicativo di sistema per l'inserimento della lingua friulana nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3 della legge medesima; all'art. 13, comma 2, in base al quale la Regione, in collaborazione con le autorita' scolastiche e nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio; all'art. 15, come modificato dall'art. 7, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), in base al quale la Regione trasferisce alle istituzioni scolastiche, per le finalita' di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 14, finanziamenti destinati sia al sostegno delle spese per i docenti impegnati nell'attivita' di insegnamento della lingua friulana e nell'organizzazione dell'attivita' stessa, sia al sostegno degli oneri organizzativi delle scuole; Visto il «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», approvato in via definitiva con deliberazione della giunta regionale n. 1509 del 5 agosto 2011 ed emanato con proprio decreto 23 agosto 2011, n. 0204/Pres., successivamente modificato con proprio decreto 18 settembre 2012, n. 0190/Pres., di seguito regolamento; Ricordato che, ai fini dell'approvazione in via definitiva, sulla parte del regolamento concernente il piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, e specificamente sulle disposizioni di cui al capo II (articoli da 3 a 9), nonche' sulla correlata disposizione di cui all'art. 19, comma 2, si era provveduto ad acquisire, ai sensi del citato art. 14, comma 2, della legge, il preventivo parere dell'Ufficio scolastico regionale; Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del regolamento, con la quale si prevede un regime transitorio per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, stabilendo che, qualora si manifesti una insufficienza delle risorse finanziarie disponibili o una carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, la giunta regionale possa stabilire che le disposizioni di cui all'art. 7, recanti la disciplina dettagliata per l'attuazione degli interventi di sostegno finanziario alle scuole, si applichino esclusivamente alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purche' le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, approvato ai sensi dell'art. 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale n. 3/2002; Considerato che l'insufficienza delle risorse finanziarie attualmente disponibili per la realizzazione degli interventi di cui trattasi e la perdurante carenza di insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana non consentono il soddisfacimento di tutto il fabbisogno che, sulla base dei dati relativi all'insegnamento della lingua friulana nell'anno scolastico 2012/2013, e' ragionevole prevedere sara' espresso anche con riferimento all'anno scolastico 2013/2014; Ritenuto pertanto di estendere anche all'anno scolastico 2013/2014 il regime transitorio soprarichiamato; Vista la deliberazione n. 956 del 1° giugno 2013, con la quale la giunta regionale ha approvato in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere dell'Ufficio scolastico regionale il «Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.»; Vista la deliberazione n. 1195 del 5 luglio 2013 con la quale la giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale, ha approvato in via definitiva il citato regolamento di modifica; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del presidente della regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres.», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 11 luglio 2013 SERRACCHIANI
Allegato Regolamento di modifica del «Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)», emanato con decreto del presidente della regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. Art. 1. Modifica all'art. 19 del decreto del presidente della regione n. 204/2011 1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. (Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione di quanto previsto dal capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 «Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana»), le parole «Per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il presidente: SERRACCHIANI