Ministero dell’istruzione e del merito
Autorizzazione alla partecipazione alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22
Ministero dell’istruzione e del merito
Autorizzazione alla partecipazione alla sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici di cui alla legge 19 febbraio 2025, n. 22
Ministero dell’istruzione e del merito
Decreto ministeriale concernente la sessione straordinaria dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Direttivo 23 luglio 2026
Proroga del termine di aggiudicazione efficace degli interventi di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento, finanziati con decreto 22 ottobre 2025, di approvazione delle graduatorie A e B di cui all’avviso pubblico 3 dicembre 2024 – decreto 22 novembre 2024. (26A03951)
(GU Serie Generale n.185 del 11-08-2026)
IL DIRETTORE GENERALE
per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per
l’amministrazione del patrimonio e della contabilita’ di Stato e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento concernente le norme di contabilita’ di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per l’edilizia scolastica»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14
del capitolo 8105) e in particolare l’art. 58-octies, comma 1,
secondo il quale e’ istituita un’apposita sezione del Fondo unico per
l’edilizia scolastica, di cui al suindicato art. 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la dotazione
di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze urgenti e
indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica
degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi da
realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita’ sismica
effettuate ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 105 dell’8 maggio 2003, per le zone sismiche 3
e 4 e dell’art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per
le zone sismiche 1 e 2;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero dell’istruzione assume la
denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il
triennio 2026-2028»;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del
merito»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2024, al
n. 2473, con il quale e’ stato conferito, ai sensi dell’art. 19,
comma 4, decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Gianna
Barbieri, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale
della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31
dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» e in particolare
la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del
merito» e in particolare l’art. 13;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4
febbraio 2025, n. 20, con il quale e’ stato adottato l’atto di
indirizzo politico istituzionale per l’anno 2025, concernente
l’individuazione delle priorita’ politiche del Ministero
dell’istruzione e del merito per l’anno 2025;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 27
febbraio 2026, n. 36, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio,
in data 3 marzo 2026, al n. 188, con il quale il Ministro ha
assegnato ai titolari dei dipartimenti in cui si articola
l’amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello
stato di previsione di questo Ministero per l’anno 2026 ed in
particolare la tabella D;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, 23
marzo 2026, n. 48, registrato dall’Ufficio centrale di bilancio, in
data 25 marzo 2026, al n. 237, di assegnazione delle spese
strumentali in gestione unificata per l’anno 2026;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per le risorse,
l’organizzazione e l’innovazione digitale 23 aprile 2026, n. 134,
registrato presso l’Ufficio centrale di bilancio in data 24 aprile
2026, al n. 278, con cui sono affidate in gestione ai direttori
generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e
cassa ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, gli
allegati D e D1, contenenti i capitoli assegnati alla Direzione
generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22
novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con
il quale sono state definite le modalita’ di utilizzo delle risorse
della sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui
all’art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105,
piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell’istruzione e del
merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro
4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per
l’esercizio finanziario 2024, nonche’ euro 10.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2025;
Visto l’avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559, volto
all’assegnazione delle risorse del Fondo unico per l’edilizia
scolastica di cui all’art. 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalita’
e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22 novembre
2024, n. 235;
Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633, di rettifica
relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 22 novembre
2024, n. 235, con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari
dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione dei
lavori, di cui all’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di
approvazione delle graduatorie definitive;
Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762, registrato
in data 13 gennaio 2025, al n. 21, con il quale sono state approvate
in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all’avviso 3 dicembre
2024, n. 6559, decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;
Visto il decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, con il
quale, all’esito delle attivita’ istruttorie e dei controlli
effettuati dalla competente Direzione generale, sono state approvate
le graduatorie definitive A e B di cui all’avviso pubblico 3 dicembre
2024, n. 6559 ed e’ stata disposta l’assegnazione delle relative
risorse in favore degli enti utilmente collocati nelle predette
graduatorie;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto
direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, gli enti locali beneficiari di
cui alle graduatorie A e B allegate al medesimo decreto sono tenuti a
effettuare l’aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre
otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
Dato atto che il decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, e’
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
Serie generale – n. 273 del 24 novembre 2025 e che, pertanto, il
termine di cui al citato art. 3, comma 1, viene a scadenza il 24
luglio 2026;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del
decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, le risorse assegnate
sono revocate in caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art.
3, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto;
Considerato che gli interventi finanziati sono destinati a
soddisfare esigenze urgenti e indifferibili di primario interesse
pubblico concernenti la messa in sicurezza, l’efficientamento
energetico e l’adeguamento degli edifici scolastici pubblici,
perseguendo obiettivi di tutela della sicurezza degli utenti, di
continuita’ del servizio scolastico e di riqualificazione del
patrimonio edilizio scolastico;
Dato atto che, in prossimita’ della scadenza del termine di
aggiudicazione efficace dei lavori, sono state rappresentate
oggettive difficolta’ operative e procedurali suscettibili di
incidere sul tempestivo perfezionamento delle aggiudicazioni da parte
degli enti beneficiari, ferma restando la necessita’ di assicurare
l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
Considerato che, un limitato differimento del termine per
l’aggiudicazione efficace dei lavori, pari a tre mesi, realizza un
equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le oggettive difficolta’
tecniche e procedurali rappresentate dagli enti beneficiari e,
dall’altro, l’esigenza di assicurare il pieno conseguimento
dell’interesse pubblico perseguito, consistente nella tempestiva
messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica, nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento
dell’azione amministrativa;
Ritenuto opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di spesa
gia’ erogate, individuare un nuovo termine per l’aggiudicazione
efficace dei lavori finanziati con decreto direttoriale 22 ottobre
2025, n. 835;
Considerato che l’individuazione di un termine fisso per
l’aggiudicazione dei lavori rende necessario ridefinire anche i
termini relativi all’emissione del certificato di ultimazione dei
lavori e alla trasmissione della rendicontazione finale degli
interventi, al fine di assicurare l’efficace programmazione delle
attivita’ di monitoraggio e controllo, nonche’ l’ordinata gestione
delle procedure di chiusura del programma di finanziamento e delle
connesse attivita’ amministrativo-contabili;
Considerato, altresi’, che l’individuazione di termini finali
uniformi per i predetti adempimenti risponde all’esigenza di
assicurare una gestione omogenea della fase conclusiva del programma
di finanziamento, consentendo un coordinamento efficace delle
attivita’ di monitoraggio, controllo e chiusura
amministrativo-contabile degli interventi finanziati;
Ritenuto, conseguentemente, di ridefinire i termini previsti per
l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori e per la
rendicontazione degli interventi, mediante la fissazione di nuove
scadenze finali;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, riguardanti gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori, rideterminazione
del termine conclusione lavori e rendicontazione
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n.
835, entro il quale gli enti locali beneficiari sono tenuti ad
effettuare l’aggiudicazione efficace dei lavori, e’ prorogato dal 24
luglio 2026 al 24 ottobre 2026.
2. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 3,
comma 2, del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, deve
essere emesso entro il 24 ottobre 2028.
3. La rendicontazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 3,
del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, deve essere
conclusa entro il 27 dicembre 2028.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui a commi 1, 2 e 3 comporta
la revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell’art. 5, comma 1,
lettera a), del decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835.
5. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nel
decreto direttoriale 22 ottobre 2025, n. 835, ivi inclusi gli
obblighi di monitoraggio, rendicontazione e aggiornamento delle
anagrafi regionali dell’edilizia scolastica.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi
provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2026
Il direttore generale: Barbieri
Parere CSPI sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica avente a oggetto il “Regolamento recante Indicazioni nazionali concernenti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei” approvato nella seduta plenaria n. 170 del 14/07/2026 tenutasi in modalità telematica
Nota 22 aprile 2026, AOODGOSV 112374
Indicazioni nazionali per i Licei. Consultazione delle scuole
Il 22 aprile la Commissione ministeriale incaricata ha licenziato il testo delle Nuove Indicazioni nazionali per i Licei.
Si apre ora la fase di consultazione con il mondo della scuola tramite la risposta ad un questionario, predisposto dalla Commissione su aspetti del documento di particolare rilevanza, che potrà essere compilato dal 23 aprile al 31 maggio 2026 esclusivamente on line collegandosi al link che verrà fornito alle singole istituzioni scolastiche(vd. Nota 22 aprile 2026, AOODGOSV 112374). Per la prima volta le Indicazioni saranno inviate specificamente anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche.
L’adozione ufficiale avverrà al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica.
Scheda di lettura delle nuove Indicazioni Nazionali per i Licei
UNA RIFORMA ATTESA, UNA SCUOLA CHE CAMBIA
Con il testo licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders, l’Italia compie un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione. Non si tratta di una semplice revisione di programmi: è un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società.
PERCHÉ STUDIARE QUESTA DISCIPLINA? LA SCOMMESSA EPISTEMOLOGICA
Una delle novità più rilevanti sul piano didattico-epistemologico è l’introduzione di una sezione intitolata “Perché studiare questa disciplina”. Questa sezione pone un’esigenza che è epistemologica e didattica insieme: illuminare il valore formativo di ogni disciplina, agganciando i saperi appresi alla realtà contemporanea e alla motivazione ad apprendere degli studenti.
GEOSTORIA FINISCE. STORIA E GEOGRAFIA TROVANO IDENTITÀ AUTONOMA
Forse la novità più attesa dagli addetti ai lavori: la Geostoria scompare. Al primo biennio, Storia e Geografia tornano a configurarsi come discipline distinte, ciascuna con la propria specificità metodologica e, per la Geografia, con manuali propri. La Geografia recupera la sua autonomia scientifica e torna a formare cittadini capaci di orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo. La Storia, invece, estende il proprio arco temporale fino alla svolta cinese e ai nuovi equilibri geopolitici, con una scansione che dal nucleo euro-occidentale si apre progressivamente ai nuovi scenari globali. La centralità della storia dell’Italia e dell’Occidente non è un ripiegamento provinciale: è riconoscimento dell’eredità universale che quella tradizione ha consegnato al mondo moderno — la statualità, i diritti della persona, i fondamenti della ricerca scientifica.
La scelta di incentrare lo studio della storia sulle vicende dell’Italia e dell’Occidente risponde a un’esigenza di profondità, non di chiusura e ovviamente non significa affatto non studiare le altre civiltà e la loro storia.
L’INNOVAZIONE DELLA MATEMATICA: DA TECNICA A PENSIERO
Le nuove Indicazioni di matematica non si limitano a riordinare i nuclei tematici: propongono un ripensamento profondo della disciplina come esperienza intellettuale. Le tecniche restano, ma cessano di essere il fine. Diventano strumenti per comprendere concetti, modelli e decisioni — ovvero per esercitare quella cittadinanza attiva e critica che è l’obiettivo ultimo del percorso liceale.
Tre novità strutturali meritano attenzione. La prima: l’errore è riconosciuto come parte integrante del lavoro intellettuale, momento fecondo da attraversare con consapevolezza — non stigma da evitare. La seconda: per la prima volta, le Indicazioni trattano esplicitamente il tema dell’intelligenza artificiale, affidando alla matematica il compito di fornire i concetti e il linguaggio che stanno alla base dei sistemi di AI. La terza: il quinto anno introduce uno spazio strutturato di approfondimento in cui lo studente connette la matematica alla scienza, alla storia delle idee o ai propri interessi personali.
Questa apertura interdisciplinare e alla storia del pensiero matematico riposiziona la disciplina: non più torre d’avorio, ma sistema di idee in dialogo con tutti gli ambiti del sapere.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: PENSIERO CRITICO PER GOVERNARE LA TECNICA
In attuazione della Legge 132/2025 e dell’AI Act europeo, l’intelligenza artificiale entra nei Licei non come oggetto di fascinazione tecnologica, ma come territorio critico da governare. L’obiettivo è formare una coscienza digitale capace di distinguere tra la simulazione algoritmica — la doxa — e il sapere validato — l’epistéme. L’IA è al tempo stesso oggetto di studio e dispositivo metodologico: gli studenti imparano a usarla consapevolmente, ma anche a interrogarla, a riconoscerne i limiti, a tutelarne i confini rispetto alla propria libertà intellettuale. Il pensiero matematico e il pensiero critico diventano le due leve attraverso cui la scuola presidia l’autonomia del soggetto nell’era degli algoritmi.
L’obiettivo non è addestrare studenti all’uso degli strumenti digitali: è formarli a governarli con consapevolezza.
LETTERATURA: LEGGERE PER CAPIRE SE STESSI
Il rilancio della lettura come pratica identitaria è uno dei fili rossi delle nuove Indicazioni. Lo scopo dell’insegnamento letterario è che gli studenti prendano gusto alla lettura — e che da ciò che leggono ricavino strumenti per capire meglio se stessi e il mondo. Una formulazione semplice, quasi disarmante, ma di grande densità pedagogica. La letteratura del passato è presentata come specchio dell’esperienza umana da mettere in relazione con quella ancora acerba degli studenti. Leggere i classici non è un atto di deferenza verso il canone: è un modo per capire da dove si viene, cosa si pensa, cosa si desidera. E per poter cambiare, crescere, auto-crearsi. La lingua italiana, in questo quadro, è bene culturale da salvaguardare — lo ribadisce la Corte costituzionale — e strumento di accesso alla conoscenza in un contesto plurilingue.
FILOSOFIA: VISSUTA E PROBLEMATIZZATA
La Filosofia nei Licei assume una doppia caratterizzazione. Da un lato è pratica concreta — esercizio di riflessione, interrogazione, giudizio, argomentazione. Dall’altro consegna un sapere storico e teorico, una tradizione di autori e testi da conoscere e approfondire. Le due dimensioni non si escludono: si integrano nella formazione di studenti capaci di argomentare una tesi anche in forma scritta, di riconoscere la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il mondo. Un approccio che richiede ai docenti di uscire dalla comodità del commento storiografico per entrare nella dimensione del laboratorio del pensiero — dove l’errore, l’incertezza e il conflitto tra posizioni diverse diventano risorse e non ostacoli.
EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI, AL RISPETTO, ALL’EMPATIA
In continuità con la scuola del primo ciclo, i Licei dedicano ampio spazio all’educazione emotiva e relazionale così come al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione. Il rispetto è riconosciuto come presupposto etico che precede e fonda l’agire civile: non una norma da rispettare, ma una disposizione da coltivare. La scuola è chiamata a costruire i fondamenti della convivenza pluralistica, dove l’inclusione non è concessione ma architrave della cultura occidentale moderna. La cura delle relazioni e dell’empatia è presentata come dimensione strutturale del curricolo — non come aggiunta soft alla formazione disciplinare. Una scelta che interpella in modo diretto la professionalità docente e la cultura organizzativa delle scuole.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Ministeriale 7 luglio 2026
Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antisismica – Piani 2023-2025. (26A03875)
(GU Serie Generale n.178 del 03-08-2026)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
servizio nazionale di Protezione civile»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l’edilizia scolastica» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita’ di protezione civile»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)» e, in particolare, l’art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici» e, in particolare, l’art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita’ per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta’
d’arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l’anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in
particolare, l’art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche’ la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l’utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita’;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l’art. 2, comma 109, che, per
le leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano, Ministero dell’istruzione e del merito facendo
solo salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento
di mutui e prestiti obbligazionari accesi, nonche’ i rapporti
giuridici gia’ definiti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto in particolare il comma 4-sexies dell’art. 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita’ di
cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2013 e’ istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il Fondo unico per
l’edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare
interventi di edilizia scolastica»;
Visti altresi’ i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11
del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per
l’inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli
immobili adibiti all’uso scolastico presentano, secondo quanto
indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni
territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia
autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione
dell’offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio
piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata
trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto
medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di
osservazioni da formulare, li approva e ne da’ loro comunicazione ai
fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei
rispettivi Bollettini ufficiali;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province», e in particolare l’art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l’art. 1, comma
160, nel quale si e’ stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all’art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari Ministero dell’istruzione e del merito
e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche’ in materia di famiglia e disabilita’»;
Visto in particolare l’art. 4, comma 3-quater del citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere
dall’anno 2018, le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, gia’ confluite nel Fondo unico per
l’edilizia scolastica di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i
criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con il quale sono stati definiti i
termini e le modalita’ di attuazione degli interventi di adeguamento
strutturale e antisismico, in attuazione dell’art. 1, comma 160,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ sono state ripartite, su
base regionale, le risorse relative alle annualita’ 2014 e 2015;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita’ di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto l’accordo, sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e’ proceduto
tra l’altro all’approvazione della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e’ proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, 17 gennaio 2018, recante
«Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l’art. 6, con cui si stabilisce che il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del
merito»;
Dato atto che le risorse di cui all’art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell’edilizia
scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 – piano gestionale
1 – del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11
dicembre 2024, n. 254, con il quale sono state ripartite tra le
regioni le risorse relative alle annualita’ 2023, 2024, 2025, pari a
complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di
riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia
scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6
settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre
2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui all’
allegato A sono tenuti ad effettuare l’aggiudicazione definitiva dei
lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell’istruzione e
del merito 11 dicembre 2024, n. 254 e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 9
del 13 gennaio 2025 e che, quindi, il termine di aggiudicazione
definitiva dei lavori e’ stato fissato al 13 luglio 2025;
Dato atto che l’art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto
del Ministro dell’istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254,
prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione
definitiva dei lavori costituisca un’ipotesi di revoca del
finanziamento;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 3
luglio 2025, n. 130, con il quale il termine ultimo per
l’aggiudicazione definitiva dei lavori, di cui all’art. 3, comma 1,
del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 dicembre
2024, n. 254 (Piani 2023-2025) e’ stato prorogato al 13 luglio 2026;
Dato atto che, a seguito della suddetta proroga, la Direzione
generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche ha ulteriormente intensificato le attivita’
di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti locali
beneficiari dei trentadue interventi finanziati, invitandoli ad
attivarsi con ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto
della tempistica prevista, al fine di evitare la decadenza dal
finanziamento e la conseguente perdita delle risorse assegnate;
Dato atto che, a fronte della citata proroga, sono pervenute
richieste di ulteriore proroga da parte di alcuni enti beneficiari, i
quali hanno rappresentato che, pur avendo tempestivamente avviato le
procedure per l’aggiudicazione dei lavori, necessitano di un limitato
differimento del termine per il completamento delle relative
procedure;
Dato atto che, in taluni casi, il ritardo nell’espletamento delle
procedure e’ conseguente alla contestuale gestione, da parte dei
medesimi enti, degli interventi resisi necessari a seguito Ministero
dell’istruzione e del merito degli eventi alluvionali e sismici che
hanno interessato il territorio, circostanza che ha determinato un
aggravio delle attivita’ amministrative e tecniche e,
conseguentemente, un rallentamento nell’attuazione degli ulteriori
interventi di competenza;
Considerato che il limitato differimento del termine, pari a soli
tre mesi, realizza un equilibrato bilanciamento, da un lato, tra le
oggettive difficolta’ tecniche e procedurali rappresentate dagli enti
beneficiari e, dall’altro, l’esigenza di assicurare il pieno
conseguimento dell’interesse pubblico perseguito, consistente nella
tempestiva messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica,
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento
dell’azione amministrativa;
Ritenuto quindi, opportuno, anche alla luce delle anticipazioni di
spesa gia’ erogate, individuare un nuovo termine per l’aggiudicazione
degli interventi finanziati con decreto del Ministro dell’istruzione
e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui
all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), gia’ prorogato con
decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 3 luglio 2025, n.
130, e’ ulteriormente prorogato dal 13 luglio 2026 al 13 ottobre
2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza
dal finanziamento concesso.
2. Il presente decreto e’ comunicato agli enti locali beneficiari
del finanziamento dalla Direzione generale per l’edilizia scolastica,
le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 1691
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l ’organizzazione e l’innovazione digitale
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Fasce complessità Istituzioni scolastiche – Anno scolastico 2026/2027
Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico
Ufficio II – Dirigenti scolastici
Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
e p.c. Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica Comparto Scuola
Oggetto: Trasmissione del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.118 del 25 giugno 2026
Con riferimento all’oggetto si trasmette, in allegato, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 118 del 25 giugno 2026, recante i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di elevata qualificazione (ex DSGA), nonché la relativa ripartizione tra le Regioni per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3.
Il decreto è stato ammesso dalla Corte dei conti alla registrazione il 13/07/2026 n. 1614.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
IL DIRIGENTE
Maria Teresa Stancarone
Organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di elevata qualificazione (ex DSGA) per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Decreto Ministeriale 22 giugno 2026
Differimento del termine di rendicontazione degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. (26A03785)
(GU Serie Generale n.176 del 31-07-2026)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l’edilizia scolastica», e in particolare l’art. 3;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca», e in
particolare l’art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l’art. 1, comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta
in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto in particolare, l’art. 1, commi 177 e seguenti, della citata
legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l’art. 1,
comma 140;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l’art. 25,
commi 1 e 2-bis;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla Ministero dell’istruzione e del merito diffusione dell’epidemia
da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del
merito»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita’ di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17
gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero
dell’istruzione e del merito», e in particolare l’art. 13;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4
febbraio 2025, n. 20, con il quale e’ stato adottato l’Atto di
indirizzo politico istituzionale per l’anno 2025 concernente
l’individuazione delle priorita’ politiche del Ministero
dell’istruzione e del merito per l’anno 2025;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, 23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i
criteri e le modalita’ di attuazione del citato art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e’ stata approvata
la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 7 agosto 2015, n. 594, con il quale sono stati
individuati i criteri per l’assegnazione delle risorse tra le
province e le citta’ metropolitane;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 2017, con il quale si e’ proceduto alla ripartizione del fondo
relativo all’art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, con il quale sono state
ripartite le risorse di cui all’art. 25, commi 1 e 2-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e sono state individuate le
province e le citta’ metropolitane beneficiarie;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il quale si e’ proceduto
alla rettifica di alcuni interventi proposti;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 8 agosto 2019, n. 734, con il quale sono state
destinate risorse complessive pari ad euro 40.000.000,00 al
finanziamento di un Piano straordinario per le verifiche sui solai e
sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e
ad euro 25.900.000,00 al finanziamento degli interventi urgenti che
si dovessero rendere necessari a seguito di dette verifiche sui solai
e sui controsoffitti;
Dato atto che le richieste di finanziamento degli interventi di
messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle predette indagini
diagnostiche – inoltrate dagli enti locali mediante il sistema
informativo di monitoraggio e rendicontazione predisposto dal
Ministero dell’istruzione per le indagini diagnostiche – superavano
la disponibilita’ delle risorse destinate con il citato decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto
2019, n. 734, per un fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro
17.104.901,91;
Dato atto altresi’, che si e’ reso, quindi, indispensabile
l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie, nonche’ la
definizione dei criteri per l’assegnazione delle medesime risorse
agli enti locali che ne abbiano fatto richiesta;
Dato atto che con decreto del direttore della Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie,
con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n.
607, pari a complessivi euro 67.548.422,82;
Considerato che le citate risorse sono, per espresso dettato
normativo, destinate a interventi relativi alla messa in sicurezza di
edifici di competenza di province e citta’ metropolitane;
Dato atto che il fabbisogno ulteriore complessivo pari ad euro
17.104.901,91 per il finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su
solai e controsoffitti ha trovato copertura nelle economie accertate
con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 3 agosto 2021, n. 228, relative al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n.
607;
Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell’istruzione
6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate le risorse complessive
pari ad euro 43.004.901,91 al finanziamento di interventi resisi
necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico;
Dato atto che tali risorse sono state assegnate, per euro
17.104.901,91, in favore di province e citta’ metropolitane di cui
all’allegato B al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021,
n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per interventi
di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00;
Dato atto che la restante parte delle medesime risorse e’ stata
assegnata, per euro 25.900.000,00, in favore dei comuni e delle
unioni di comuni di cui all’allegato A al decreto del Ministro
dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste
di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore
a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le
indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;
Dato atto che, quanto all’individuazione dei criteri per
l’assegnazione delle risorse di cui trattasi, lo stesso decreto del
Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 ha previsto che i
lavori da eseguire fossero di importo superiore a euro 20.000,00 e
che, nell’ambito dei predetti interventi, fossero finanziati gli enti
locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno
caricato a sistema la relativa rendicontazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 «Il termine ultimo per
la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente
finanziamento e’ fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal
presente contributo»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6
dicembre 2022, n. 317, recante «Proroga del termine ultimo per la
rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito
dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui
all’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254»;
Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1,
del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione
dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021,
n. 254, e’ stato prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia’
conclusi, e al 31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora
avviati o in corso di esecuzione;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 16
novembre 2023, n. 219, recante «Decreto di individuazione di un nuovo
termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione
finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta
esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui al decreto del
Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254»;
Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1,
del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la conclusione
dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi
autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021,
n. 254, e’ stato prorogato al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 28
dicembre 2024, n. 268, recante «Proroga del termine di conclusione
dei lavori e relativa rendicontazione degli interventi resisi
necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6
agosto 2021, n. 254»;
Considerato che, alla luce del differente stato di avanzamento dei
lavori e delle relative attivita’ di rendicontazione degli
interventi, l’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, ha
individuato due diverse scadenze: una per la conclusione dei lavori
fissata al 31 agosto 2025 e una per la relativa rendicontazione
finale fissata al 31 dicembre 2025;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 10
dicembre 2025, n. 250, recante «Proroga del termine di
rendicontazione degli interventi resisi necessari a seguito
dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e
controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254»;
Considerato che, in virtu’ di quanto disposto dall’art. 1, comma 1,
del citato decreto ministeriale, il termine ultimo per la
rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del
Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi decreti
modificativi, e’ stato prorogato al 30 giugno 2026, con riferimento
ai soli interventi i cui lavori sono stati conclusi entro il 31
agosto 2025;
Considerato che la Direzione generale per l’edilizia scolastica, le
risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche ha intensificato
le attivita’ di impulso, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli
enti locali beneficiari, assicurando, altresi’, un costante supporto
tecnico-amministrativo finalizzato al completamento delle procedure
di rendicontazione;
Considerato che, al fine di consentire agli enti beneficiari di
espletare tempestivamente l’attivita’ di rendicontazione di
rispettiva competenza, la Direzione generale competente ha disposto
molteplici aperture della relativa piattaforma di monitoraggio e
rendicontazione con nota prot. DGERS n. 21192 del 27 febbraio 2026,
n. 25772 del 31 marzo 2026, n. 27468 del 23 aprile 2026, n. 36170 del
25 maggio 2026, n. 40333 del 16 giugno 2026;
Considerato che, nonostante le suddette attivita’ attuate dalla
Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche, e’ emerso dall’ordinaria
attivita’ di monitoraggio che numerosi enti locali, pur avendo
concluso i lavori, non risultano in grado di completare entro il
termine del 30 giugno 2026 tutti gli adempimenti amministrativi e
contabili richiesti;
Considerato che le difficolta’ riscontrate dagli enti nel rispetto
del predetto termine risultano connesse alla complessita’ delle
attivita’ di verifica e di chiusura amministrativo-contabile degli
interventi, alla concomitante gestione di altri programmi di
investimento finanziati a valere su linee ordinarie e straordinarie,
come il PNRR, nonche’, in taluni casi, alle oggettive difficolta’
organizzative derivanti dalla limitata disponibilita’ delle risorse
umane necessarie all’espletamento delle relative attivita’;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, che rivestono carattere prioritario per il perseguimento
di finalita’ di interesse pubblico e che, essendo i relativi lavori
conclusi, occorre assicurare la completa definizione
amministrativo-contabile degli interventi e il pieno utilizzo delle
risorse pubbliche gia’ assegnate;
Ritenuta eccezionalmente opportuna e necessaria, in considerazione
del fatto che i lavori sono gia’ stati conclusi cosi’ come le
attivita’ di monitoraggio e supporto tecnico gia’ poste in essere
dall’amministrazione, l’individuazione di un nuovo termine per la
rendicontazione finale degli interventi di messa in sicurezza resisi
necessari a seguito delle indagini diagnostiche, finanziati con
decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Differimento del termine di rendicontazione
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per
la rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto
del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi
decreti modificativi, e’ differito dal 30 giugno 2026 al 31 ottobre
2026, con riferimento ai soli interventi i cui lavori sono gia’ stati
conclusi entro il 31 agosto 2025.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
3. Nell’ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al
comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell’art. 2, commi 1
e 2, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254,
sono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto
ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254.
Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del
merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e del
Ministero della cultura, n. 1623
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle classi sperimentali autorizzate – a.s. 2025/2026.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale tedesca – a.s. 2025/2026.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale spagnola – a.s. 2025/2026.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale cinese – a.s. 2025/2026.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle sezioni di liceo classico europeo – a.s. 2025/2026.
Ministero dell’istruzione e del merito
Disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle istituzioni scolastiche con progetti EsaBac ed EsaBac techno – a.s. 2025/2026.