Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025
Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 347 unità di dirigenti scolastici, n. 48.504 unità di personale docente, n. 44 unità di personale educativo, n. 6.022 unità di insegnanti di religione cattolica e n. 10.348 unità di personale A.T.A. – Amministrativo, tecnico e ausiliario. (25A04910)
(GU Serie Generale n.208 del 08-09-2025)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria» e, in particolare, l’art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in
particolare, l’art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita’
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del
merito;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025»
e, in particolare, l’art. 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento
del personale scolastico;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e
versamenti fiscali» e, in particolare, l’art. 10 che proroga i
termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia
di istruzione;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita’, per il regolare avvio dell’anno scolastico
2024/2025 e in materia di universita’ e ricerca»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, che proroga termini in materia di istruzione e
merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, i commi 567
e 828 dell’art. 1, relativamente alle variazioni dell’organico
dell’autonomia e alla revisione dei criteri e dei parametri previsti
per la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure
organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare
emergenza, nonche’ per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita’
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico
2025/2026»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca, istruzione
e salute» e, in particolare, l’art. 2, comma 1-ter, relativamente
alle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2025/2026;
Visto l’art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico,
indetto con decreto del direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto che la validita’ di tali graduatorie permane fino
all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, l’art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare
continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con
scuole o universita’ dei Paesi stranieri, il personale della scuola
impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera puo’ chiedere, al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;
Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 2022, n. 194, recante
«Regolamento concernente la definizione delle modalita’ di
svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della
dirigenza scolastica, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell’art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del
2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in
particolare, l’art. 5, relativamente alla proroga di termini in
materia di istruzione e merito, che, con riferimento ai dirigenti
scolastici, ai commi dall’11-quinquies all’11-novies disciplina una
procedura di reclutamento riservata e al comma 11-undecies adotta
misure relativamente a soggetti destinatari di provvedimenti di
revoca della nomina o di risoluzione del contratto adottati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l’art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla
riorganizzazione del sistema scolastico;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare,
l’art. 19-quater in materia di mobilita’ straordinaria dei dirigenti
scolastici, come modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del
citato decreto-legge n. 71 del 2024;
Visto l’art. 10-bis del citato decreto-legge n. 45 del 2025,
relativamente alla disciplina transitoria relativa alla mobilita’
interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le
operazioni di mobilita’ dell’anno scolastico 2025/2026;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente
agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;
Visto il comma 114 dell’art. 1 della citata legge n. 107 del 2015,
relativamente al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni
scolastiche ed educative statali per la copertura, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e
disponibili nell’organico dell’autonomia;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l’art. 3 in merito
alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’art. 17, comma 2,
lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in
materia di reclutamento del personale docente;
Visto l’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019 e, in
particolare, il comma 4, relativamente al reclutamento e
all’abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, e il
comma 18-bis, relativamente all’utilizzo di graduatorie concorsuali;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l’art. 59, commi da 10, a 13, come modificato, da ultimo
dall’art. 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 45 del 2025;
relativamente alle modalita’ semplificate di svolgimento dei concorsi
ordinari;
Visto l’art. 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, come
modificato dall’art. 2, comma 4-bis, lettera a), b) e c) del
decreto-legge n. 45 del 2025, relativamente all’integrazione delle
graduatorie dei concorsi PNRR e al loro utilizzo;
Visto il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l’art. 14, comma 1, lettera
c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di
sostegno;
Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019, come
modificato dal decreto-legge n. 75 del 2023 e dal decreto-legge n.
132 del 2023 e, in particolare, i commi 1 e 2, con i quali il
Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato a bandire una
procedura ordinaria e una straordinaria per la copertura dei posti
vacanti di insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito
e’ stato autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per la
copertura di complessivi n. 6.428 posti di personale insegnante di
religione cattolica da ripartire in base alle percentuali previste
dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura
di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, con
il quale il Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno
scolastico 2024/2025, e’ stato autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, tra l’altro, n. 406
unita’ di insegnanti di religione cattolica;
Visto il comma 8-bis dell’art. 4 del citato il decreto-legge n. 25
del 2025 che, nell’aggiungere il comma 2-bis all’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, introduce con la previsione secondo
cui per l’anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di
religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei
posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la
procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia’ autorizzate per l’anno scolastico 2024/2025, nel
limite dei posti vacanti e disponibili;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in
particolare, il comma 81 dell’art. 4, laddove si dispone che, allo
scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;
Visto il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in
particolare, l’art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall’art. 10, comma 2-quater, del citato decreto- legge n. 132 del
2023, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;
Visto l’art. 52 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
che, al comma 1-bis, prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici,
con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono
inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la
contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per
l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all’art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103840, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1°
settembre 2025, pari a n. 371 unita’, e’ richiesta l’autorizzazione
all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici, di cui n. 21 per
trattenimento in servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 257, della
legge n. 208 del 2015, e n. 326 da destinare alle nuove immissioni in
ruolo;
Considerato che, con la suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene comunicato che al 1° settembre 2025 i posti vacanti e
disponibili di dirigente scolastico per le immissioni in ruolo nelle
scuole statali ammontano a n. 326;
Preso atto che nella suddetta nota del 17 giugno 2025, prot. n.
103840, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in
ruolo sono presenti n. 13 unita’ dei soggetti inclusi nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al D.D.G. –
decreto del direttore generale per il personale scolastico del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 13
luglio 2011;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32102, di trasmissione della
nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183080, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2025/2026,
all’autorizzazione all’assunzione di n. 347 dirigenti scolastici,
comprensivi di n. 21 dirigenti scolastici per trattenimento in
servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
giugno 2025, prot. n. 101491, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di
personale docente per un contingente totale di n. 48.504 unita’ (di
cui n. 34.644 su posti comuni e n. 13.860 su posti di sostegno), a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a
n. 53.423 (di cui n. 39.562 su posti comuni e n. 13.861 su posti di
sostegno), ridotti a n. 52.885, detratto l’esubero di n. 538 unita’ e
gli accantonamenti a vario titolo, e di un numero di cessazioni dal
servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026, pari a n.
24.665;
Preso atto che, nella predetta nota del 13 giugno 2025, prot. n.
101491, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere
l’autorizzazione ad assumere unita’ di personale pari alla totalita’
dei posti vacanti residui a seguito della mobilita’, bensi’ di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione
alle effettive possibilita’ di reclutamento in base al numero di
aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la
successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure
concorsuali, in merito alle quali e’ stata presentata apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 27 giugno 2025, prot. n.
111425;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 9 luglio 2025, prot. n. 30811, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito
all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 48.504 unita’ di
personale docente per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 17
giugno 2025, prot. n. 103842, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 44 unita’ di personale educativo, a fronte di n.
47 cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2025 e
detratte n. 3 unita’ in esubero, e tenendo conto che il numero
complessivo posti vacanti e disponibili totali e’ pari a n. 555
unita’;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2025, prot. n. 32101, con la quale, nel
trasmettere la nota del 14 luglio 2025, prot. n. 183068, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico – del medesimo Ministero, si comunica di non avere
osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter
dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 44 unita’ di
personale educativo per l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11
giugno 2025, prot. n. 97350, con la quale si richiede, per l’anno
scolastico 2025/2026, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n.
6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, tenendo
conto che il numero complessivo posti vacanti totali e’ pari a n.
8.050 unita’, di cui n. 3.714 per la scuola dell’infanzia e primaria
e n. 4.336 per la scuola secondaria di I e II grado;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 2 luglio 2025, prot. n. 29579, che, nel trasmettere la
nota del 30 giugno 2025, n. 176122, del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del
personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico – del medesimo
Ministero, con richiesta di voler tener conto di quanto ivi indicato
riguardo alla definizione della dotazione organica del personale in
parola, comunica che non vi sono osservazioni da formulare ai fini
del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di
n. 6.022 unita’ di personale insegnante di religione cattolica per
l’anno scolastico 2025/2026;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 3
luglio 2025, prot. n. 116096, con la quale, per l’anno scolastico
2025/2026, e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di n. 10.384 unita’ di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.);
Considerato che, nella stessa nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene specificato che il predetto contingente e’ stato
individuato tenendo conto di n. 5 esuberi e che, relativamente alle
cessazioni dal servizio, per n. 9.795 unita’ la decorrenza e’ dal 1°
settembre 2025 e per n. 820 la decorrenza e’ dal 1° settembre 2024,
poiche’, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non
sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2024/2025;
Preso atto che le richiamate n. 9.795 cessazioni dal servizio
comprendono n. 654 cessazioni intervenute, a diverso titolo,
nell’anno scolastico 2024/2025, del personale immesso nel ruolo dei
collaboratori scolastici a seguito delle procedure di
internalizzazione dei servizi di pulizia, espletate ai sensi
dell’art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del
2013;
Preso atto che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene, altresi’, richiesta l’autorizzazione, ad utilizzare n.
787 delle n. 820 cessazioni tardivamente rilevate, per le immissioni
in ruolo n. 561 unita’ nel profilo di funzionario, calcolate con un
criterio congiunto per teste e per costo;
Considerato che, con la suddetta nota del 3 luglio 2025, prot. n.
116096, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nel decreto
interministeriale relativo alla definizione dell’organico del
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2025/2026, in corso di
formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che
comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2025, prot. n. 36566, di trasmissione della nota
del 1° agosto 2025, prot. n. 192643, del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico –
del medesimo Ministero, con la quale viene comunicato, con le
precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere
per l’anno scolastico 2025/2026, nel limite di n. 10.348 unita’ di
personale A.T.A.;
Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o
soprannumerarieta’ da parte del Ministero della difesa, che
l’amministrazione di cui al presente provvedimento potra’ utilizzare
per intero le facolta’ di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove
sorgesse la necessita’ di dover riallocare il personale interessato;
Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito,
ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati
alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026,
l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2025/2026, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
– n. 347 unita’ di dirigenti scolastici;
– n. 48.504 unita’ di personale docente;
– n. 44 unita’ di personale educativo;
– n. 6.022 unita’ di insegnanti di religione cattolica;
– n. 10.348 unita’ di personale A.T.A.
Art. 2
Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2025, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi’ 8 agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2330
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