Il digitale come vettore dì ricomposizione dello spazio scolastico

Il digitale come vettore dì ricomposizione dello spazio scolastico

di Andrea Torrente

Con gli Spazi Digitali di Lavoro, lo spazio scolastico diviene una rete interattiva nella quale s’inscrivono la continuità del tempo scolastico, la mobilità degli attori e il rinnovamento dei modi di comunicazione fra essi. Qual è il potenziale di questo strumento e quali ne sono i veri fini?
Premessa
Lo spazio scolastico non è più identificabile con il perimetro della scuola, realtà fisica costituita da telaio in cemento armato, mattoni e malta. Da allora, l’organizzazione scolastica non può più limitarsi ai rapporti istituzionali riconosciuti, di cui l’ultimo anello sarebbe quello del docente di fronte alla sua classe. Per mezzo degli strumenti digitali la scuola interagisce, almeno parzialmente, con le famiglie, ma essa può anche accogliere degli alunni che hanno bisogni specifici e che sarebbero certamente tenuti lontani da essa a causa di malattie, di handicap, ecc. La digitalizzazione dell’ambiente scolastico sembra quindi essere una maniera di estendere i suoi confini non soltanto topologici ma anche, e soprattutto, pedagogici e cognitivi. Qual è la geografia di questo nuovo spazio? Quali nuove opportunità offre? In quali condizioni? Quali formazioni presuppone e quale organizzazione?

Verso una visione reticolare dello spazio scolastico
Lo spazio educativo s’inserisce ormai nello spazio d’informazione e di comunicazione necessaria al buon funzionamento della scuola. Esso è uno spazio d’interattività in rete che, oggi, si deve integrare con gli apporti e con i limiti della mobilità dei membri della comunità educativa.
L’alunno, persona fisica (o avatar digitale) entra ed esce dall’aula, dal laboratorio, dalla biblioteca, dalla scuola. Il docente prepara le sue lezioni a casa, interagisce a distanza con i suoi colleghi e con i suoi alunni ….. i genitori sono portatori di richieste d’informazioni e sperano di essere sempre più informati dello svolgersi delle attività educative in maniera più individualizzata. Le collettività locali vogliono essere presenti, in maniera visibile, con un valore aggiunto in termini d’informazione. La scuola, ormai coinvolta in attività al di fuori del tempo scolastico in senso stretto, deve essere in grado di far fronte a una domanda di servizi, cioè di prestazioni a valore aggiunto, con finalità educative, culturali e sociali, per le quali delle risposte a sostegno delle Tecnologie Informatiche della Comunicazione s’impongono già.
All’arricchimento delle funzioni della scuola corrisponde il necessario adattamento del suo ambiente digitale.  Lo Spazio Digitale di Lavoro è una risposta strutturante di quest’adattamento.
Ma si può andare ancora al di là e considerare, più globalmente, lo spazio scolastico come una rete, cioè un insieme di flussi che cooperano per fornire un servizio educativo declinato in “multi servizi”. Una visione questa che apre delle prospettive sulla riorganizzazione reticolare dello spazio educativo. Possiamo pensare alla cooperazione intra e inter-scuole, all’accesso ai servizi dei fornitori di contenuti, quali ad esempio gli istituti di ricerca pedagogica e gli editori scolastici, a delle classi virtuali, per offrire dei servizi educativi reali e degli allievi reali che possono avere dei bisogni particolari. Emergono, così, i riferimenti alle logiche delle reti sociali emergenti.
Alcuni Spazi Digitali di Lavoro stanno per integrare queste logiche e, di conseguenza, tendono a divenire dei veri supporti di sviluppo di prassi rispettose dei legittimi obiettivi dell’istituzione scolastica. L’obiettivo reale è proprio questo: lo sviluppo del digitale a scuola ha senso solo se esso contribuisce a rafforzare l’efficacia della sua azione educativa.

Lo Spazio Digitale di Lavoro e il progetto d’istituto: l’allineamento strategico
Come in qualsiasi organizzazione, anche nell’istituto scolastico il sistema informativo deve ormai essere impostato in coerenza con le sue scelte strategiche.
Non si tratta più di invocare la dimensione digitale del progetto d’istituto, ma di inscrivere il digitale nella strategia dell’istituto. Lo Spazio Digitale di Lavoro, divenendo progetto e non più soltanto oggetto tecnologico, appare allora come un elemento del management dell’istituto scolastico. Quest’ultimo, come qualsiasi organizzazione, è una comunità umana caratterizzata da competenze, responsabilità, pratiche sociali, collettive e individuali ……
Poiché lo Spazio Digitale di Lavoro apporta agli attori della comunità educativa dei nuovi strumenti o diversi modi di attivazione di strumenti esistenti, esso rende possibile l’offerta di nuovi servizi e permette di realizzare diversamente delle attività preesistenti. Se esso introduce dei cambiamenti nell’organizzazione a mano a mano che è padroneggiata dagli attori, l’evoluzione dell’organizzazione richiede delle risposte tecnologiche idonee: c’è interazione fra le soluzioni tecnologiche e quelle organizzative.

Dallo Spazio Digitale di Lavoro agli usi: il management del cambiamento
Secondo uno studio di Wanda J. Orlikowski “L’utilisation donne sa valeur à la tecnologie” (Les Echos, 18 Octobre 2009), i promotori di progetti di Tecnologie Informatiche della Comunicazione si lasciano spesso ingannare da tre supposizioni: la prima è che se la soluzione tecnologica è disponibile, essa sarà sicuramente utilizzata, la seconda è che essa sarà utilizzata nel modo in cui è stata concepita e la terza è che il suo utilizzo produrrà i risultati attesi. Gli utilizzatori di tecnologie sono anche dei creativi, degli ideatori di usi dal momento in cui integrano queste tecnologie nelle loro pratiche professionali, sociali, culturali …. L’uso appare come un processo cognitivo che non appartiene soltanto a ciascuno degli utenti presi singolarmente ma che, in quanto atto cognitivo, è socialmente situato e distribuito. (cfr. Serge Proulx  « L’usage des objets communicationnels s’inscrit dans le tissu social », in Les Dossiers de l’Ingénierie éducative, Septembre 2007)
Poiché é la situazione organizzativa che struttura gli usi, allora l’attivazione di uno Spazio Digitale di Lavoro deve essere temuta principalmente a livello della comunità educativa di ciascun istituto scolastico poiché progetto singolo. L’idea di pratiche di generalizzazione degli usi è un controsenso che genera frustrazioni o, peggio ancora, errori di conduzione del progetto. Il pilotaggio deve giocare pienamente il suo ruolo, ma la formazione degli attori deve fare altrettanto. Di là delle esplorazioni funzionali degli strumenti dello Spazio Digitale di Lavoro, l’essenziale è inscrivere questo nuovo strumento nelle pratiche e nei ruoli degli attori e nella presa in carico delle inflessioni dell’organizzazione che esso induce. Ciò richiede tempo, attenzione, rifiuto dell’uniformità nel processo di spiegamento, il rifiuto della costrizione e lo sfruttamento dell’insieme delle opportunità relazionali e organizzative che porta il cambiamento in seno all’istituto e nell’ambiente circostante.
L’inquadramento ha un ruolo essenziale da giocare:
1.    Inscrivere lo Spazio Digitale di Lavoro nella professionalità di tutti gli attori, di tutte le discipline, in maniera singolare;
2.    Trovare i punti di bloccaggio e trattarli razionalmente;
3.    Rischiarare il cammino e ri-dare la legittimità.

L’aumento del portafoglio di attività educative e relazionali
Trattandosi, ad esempio, della professionalità dell’insegnante, lo Spazio Digitale di Lavoro apporta gli strumenti che gli permettono di sviluppare le competenze metodologiche dei suoi allievi:
•    Alimentando il loro Spazio Digitale di Lavoro con dei contenuti (lezioni, esercizi, revisioni, sintesi, documenti per andare più lontano, schede metodologiche, questionari a scelta multipla) e con strumenti di concettualizzazione, di risoluzione, di modellizzazione, di collegamento, ecc;
•    Contribuendo alla pianificazione del loro lavoro (programmazione di una settimana tipo, opportuni richiami a periodi di controllo, itinerari di lettura, raccomandazione di una trasmissione televisiva, di un film, di una conferenza in linea, di una pièce teatrale, di un concerto, ecc.);
•    Restituendo a ciascun allievo, per mezzo di un libretto digitale di competenze, le valutazioni concernenti il lavoro svolto, l’assiduità della frequenza e l’apprezzamento sul modo di lavorare. Il suo portafoglio di attività si arricchisce, quindi, di nuovi mezzi d’intervento;
•    Il controllo del lavoro assegnato, la correzione di esercizi, di compiti digitali;
•    L’animazione di un forum su di un argomento comune di studio, la regolazione di un contenuto collaborativo alimentato dagli alunni, da altri docenti, ecc.; (tutoraggio, aiuto, ecc.);
Tutte queste opportunità, e molte altre ancora, nate dall’invenzione degli usi traducono un grande potenziale di estensione del campo pedagogico. Esse aprono egualmente altri campi alle interrelazioni fra gli alunni, i docenti e le famiglie. Allo stesso tempo esse pongono delle domande nuove all’istituzione, delle domande decisive in materia di organizzazione dei servizi, di referenti delle attività professionali degli insegnanti, di responsabilità, di equità ….

Per un altro modello di governance
Il digitale è un formidabile vettore d’innovazione tecnologica ma anche pedagogica, sociale, culturale ed economica nello spazio educativo. Conviene utilizzarlo come tale al fine di trarre il miglior partito dall’effetto strutturante della politica degli Spazi Digitali di Lavoro. Ora mi sembra indispensabile raggruppare senza ritardi gli attori pubblici, le imprese e gli utenti nella messa in opera di laboratori vivi (living labs), multidisciplinari, dedicati allo spiegamento del digitale a scuola.
Si tratta di soddisfare il bisogno di mettere in opera e di testare diversi servizi e differenti soluzioni (architettonici, tecnologici, editoriali, organizzativi, regolamentari, manageriali) innovative e di associarvi pienamente tutti gli attori della scuola. E’ sicuramente questo il prezzo per favorire l’avanzata coerente e coordinata del digitale nello spazio educativo.

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1

Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1
(in SO n. 18 alla GU 24 gennaio 2012, n. 19)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0009)

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla
modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali,
all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 

                                Emana 

                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

             Liberalizzazione delle attivita' economiche
        e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica
sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita';
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti.
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le
attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso
dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per
l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In
mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato
positivamente.
  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto
adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'
degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il
termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In
caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei
rispettivi statuti.
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 2 

                       Tribunale delle imprese 

  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia
di impresa»;
    b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta'
industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
materia di impresa»;
    c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
  1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
    b) controversie in materia di diritto d'autore;
    c) azioni di classe  di  cui  all'articolo  140-bis  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice
civile  ovvero  alle  societa'  da  queste  controllate  o   che   le
controllano, per le cause:
    a) tra soci delle societa', inclusi coloro  la  cui  qualita'  di
socio e' oggetto di controversia;
    b) relative al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti;
    c)  di  impugnazione  di  deliberazioni  e  decisioni  di  organi
sociali;
    d) tra soci e societa';
    e) in materia di patti parasociali;
    f)  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi   o   di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
    g) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano;
    h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma,  n.
3,  all'articolo  2497-septies  e  all'articolo  2545-septies  codice
civile;
    i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una  societa'  di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V  e  VI  del  codice  civile,  quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
  2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di
cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
  3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
  «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore
del presente decreto.
  6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente".

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 3 

                Accesso dei giovani alla costituzione
               di societa' a responsabilita' limitata 

  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente
articolo:
  "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita'
limitata)
  La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione.
  L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
    3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro
sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il
conferimento deve farsi in denaro;
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463;
    5) luogo e data di sottoscrizione.
  L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli
amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale,
allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei
requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso
inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del
registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la
sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
  Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate
dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si
applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle
partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato
entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sede sociale.
  Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui  al  primo
comma, se l'assemblea convocata senza  indugio  dagli  amministratori
non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di  diritto
e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno
il requisito di eta' in  capo  a  tutti  i  soci  gli  amministratori
devono,  senza  indugio,  convocare  l'assemblea  per  deliberare  la
trasformazione della societa',  in  mancanza  si  applica  l'articolo
2484.
  La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita'
limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede
della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico.
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di
questo capo in quanto compatibili.".
  Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito
il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si
scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir
meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a
tutti i soci.".
  2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il
Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 4 

            Norme a tutela e promozione della concorrenza
                  nelle Regioni e negli enti locali 

  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione
dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto
della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica
e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti
funzioni:
    a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su
segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato,
le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della
concorrenza;
    b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere
i limiti alla concorrenza;
    c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone
al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la
Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a
privati e enti pubblici.
  3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 5 

                        Tutela amministrativa
                    contro le clausole vessatorie 

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo
37 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
  1. L'Autorita' Garante della  Concorrenza  e  del  Mercato,  previo
accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei
consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli o formulari.
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito  internet
istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che  adotta  la
clausola ritenuta vessatoria e mediante  ogni  altro  mezzo  ritenuto
opportuno in relazione  all'esigenza  di  informare  compiutamente  i
consumatori.
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di
interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate
dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso
ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei
consumatori.
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno.".
  5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente."

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 6 

                     Norme per rendere efficace
                         l'azione di classe 

  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 2:
      - alla lettera a), la parola  "identica"  e'  sostituita  dalle
seguenti "del tutto omogenea";
      - la lettera b),  la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "del tutto omogenei";
      - alla lettera c) la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle
seguenti "del tutto omogenei".
    b) al comma 6:
      - al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle
seguenti: "l'evidente omogeneita'".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 7 

                Tutela delle microimprese da pratiche
                commerciali ingannevoli e aggressive 

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis)
«microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a
prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica
artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare.";
  2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un
prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle
pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per
le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di
pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal
decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 8 

                  Contenuto delle carte di servizio 

  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli
utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e
dell'infrastruttura.
  2. Le Autorita' indipendenti  di  regolazione  e  ogni  altro  ente
pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui
servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti  di
cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie  che  le  imprese
che   gestiscono   il   servizio   o   l'infrastruttura   definiscono
autonomamente.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 9 

            Disposizioni sulle professioni regolamentate 

  1. Sono abrogate le tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel
sistema ordinistico.
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del ministro vigilante. Con decreto  del  Ministro  della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionale e agli archivi precedentemente  basati  sulle  tariffe.
L'utilizzazione  dei  parametri   nei   contratti   individuali   tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo  alla  nullita'
della clausola relativa alla determinazione  del  compenso  ai  sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Il compenso per le  prestazioni  professionali  e'  pattuito  al
momento   del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di  complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri
ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione
dell'incarico  e  deve  altresi'  indicare  i  dati   della   polizza
assicurativa per  i  danni  provocati  nell'esercizio  dell'attivita'
professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente  resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi  richiesta,  deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per
le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di  spese,
oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel  presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1.
  5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non potra' essere superiore a diciotto  mesi  e  per  i
primi sei mesi, potra' essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  in  concomitanza
col corso di studio  per  il  conseguimento  della  laurea  di  primo
livello  o  della  laurea  magistrale   o   specialistica.   Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli  nazionali  degli
ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione
tecnologica  per  lo  svolgimento  del  tirocinio  presso   pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle  professioni  sanitarie  per  le
quali resta confermata la normativa vigente.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi;
    b) la lettera d) e' soppressa.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 10 

       Estensione ai liberi professionisti della possibilita'
              di partecipare al patrimonio dei confidi 

  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole:
"le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi
professionisti soci".

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 11 

Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso
  alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della
  somministrazione dei farmaci 

  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da
parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di
legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma
dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3000 abitanti.
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti,
l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la
popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500
abitanti".
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,
l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie,
in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto
previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque
vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte
del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario
per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di
nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia
stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e
ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei
provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma
costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del
comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio
sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni
previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni
regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure
concorsuali.
  3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei
farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con
superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
  4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3
sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
  5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la
titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio
professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche,
per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati
punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i
secondi 10 anni.
  6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela.
  7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal
comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di
cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito
commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta
le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
  8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e
successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle
parole "sei mesi".
  9. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il  medico  aggiunge  ad  ogni  prescrizione  di  farmaco  le
seguenti parole: "sostituibile  con  equivalente  generico",  ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni
cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non  risulti
apposta  dal  medico  l'indicazione  della  non  sostituibilita'  del
farmaco prescritto, e' tenuto a  fornire  il  medicinale  equivalente
generico avente il prezzo piu' basso,  salvo  diversa  richiesta  del
cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita'
posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo
periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti:
"solo su espressa richiesta dell'assistito e".
  10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del
personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita
unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della
procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32.
  11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e
assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale
per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti.
Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il
versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del
fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente
ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non
inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile,
in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista
collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF
provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente
il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo.
Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze.
  12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione
degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di
fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento
comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio
sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 12 

                   Incremento del numero dei notai
                     e concorrenza nei distretti 

  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e'
aumentata di cinquecento posti.
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6
febbraio 1913, n. 89.
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la
nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei
posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina
il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i
Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni
successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti
i posti che si rendono disponibili.
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo  dell'ufficio,
il  notaro  deve  tenere  nel  Comune  o  nella  frazione  di  Comune
assegnatagli studio aperto con il deposito  degli  atti,  registri  e
repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso
almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici  giorni  per
ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
  Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il
territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la  sua
sede notarile, ed aprire un ufficio  secondario  nel  territorio  del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa".
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente:
  "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.".
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
    "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso;
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci,
previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e'
necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis,
comma 5.".
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha
sede".
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 13 

                 Misure per la riduzione del prezzo
             del gas naturale per i clienti vulnerabili 

  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  1°
giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei
corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento
di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base
ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una
quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato.
In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo
30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di
riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n.130.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 14 

          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
                   di gas naturale per le imprese 

  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000,
n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di
servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di
rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale,
finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas
naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli
approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto.
  2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese
di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate
secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),
ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 15 

                       Disposizioni in materia
                     di separazione proprietaria 

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui
all'articolo 1, comma 905, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
relativamente alla partecipazione azionaria attualmente  detenuta  in
Snam S.p.A., e' emanato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 16 

                   Sviluppo di risorse energetiche
                  e minerarie nazionali strategiche 

  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo
delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per
individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 17 

                Liberalizzazione della distribuzione
                           dei carburanti 

  1. I gestori degli impianti di  distribuzione  dei  carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e
comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione
di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto
dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole
negoziali che ne vietino la realizzazione.
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori
degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14
dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono
sostituiti dai seguenti:
  "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli
attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione
possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti,
differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa
definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi
sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di
autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il
Ministero dello sviluppo economico.
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento."
  3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo
scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite
previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti:
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della  rivendita  di  tabacchi
presso gli impianti di distribuzione carburanti  con  una  superficie
minima di 1.500 mq;
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli
connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in
concessione espletate al 30 giugno 2012";
    c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non
rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili."
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di
cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia
compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli
impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.
Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato
dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di
cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli
impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune
competente.".
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in
fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la
presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il
metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle
finalita' dell'obbligo" .
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei
Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi
di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per
uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le
aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche'
per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata
previste per gli stessi impianti.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 18 

Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
                           centri abitati 

  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole   "o
collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.".

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 19 

Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei
                             carburanti 

  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e
della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione.
  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso
ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le
modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3
sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 20 

Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 

  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6
luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque
per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente
consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono
sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata
l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova
contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non
superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per
ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei
litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 21 

Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la
           concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 

  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed
ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il
Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma
10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di
mercato.
  2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima
volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo
comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla
predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure
sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche
necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce
le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile."
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt".
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186.
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei
Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset
regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento
della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

Art. 22 

Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia
                         elettrica e del gas 

  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto
2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni
relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali
e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis
raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati
identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure
dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia
elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro
due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo
da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di
vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato.
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 23 

Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di
            sviluppo della rete di trasmissione nazionale 

  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di
valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a
procedura VAS ogni tre anni.
  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di
cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 24 

Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei
                            siti nucleari 

  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il
termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni.
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle
attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre
1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per
i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla
disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la
conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al
fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi
novanta giorni.
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere.
Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il
parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio
ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione
della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e
integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita'
correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il
finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e
delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente
alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali
elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del
ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e
conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente
che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per
l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito
Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico
degli utenti.
  6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito
dal seguente comma:
  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria,
anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni
dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo
stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e
le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

Capo V

Servizi pubblici locali

                               Art. 25 

      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 

  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge
14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
  "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello
svolgimento dei servizi pubblici locali)
  1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non
inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da
consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a
massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30
giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio
dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i
poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a
dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio
provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.
  2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e
Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di
tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti
locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal
presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine
di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di
valutazione della virtuosita'.
  3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa.
  4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge
25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale
dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle
societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto
di stabilita' interno.
  5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori.".
  2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari
regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali,
da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali
e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al
registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie
economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio
territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere
trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i
relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006,
n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti
locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi
precedenti.";
    b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
    B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e
prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le
parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi
di servizio pubblico e universale".
  2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo
parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base
dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza
di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere
all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".
  3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La
delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di
procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi,
entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale
non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi
del presente articolo.".
  4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente:
"b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie
di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;".
  5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui"
sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro
annui".
  6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo
2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo'
avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa,
perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti
gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del
servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai
sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio
dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di
qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance
(redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni
previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale
da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata
dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione
non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni";
    b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno
2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
  7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare
la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a
qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali
assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita'
medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi
del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett.
e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi
contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto,
fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di
liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla
concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad
alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente
articolo.".
  8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012".
  9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422";
    b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo
61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
  2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la
realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la
seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le
seguenti: "che puo' essere";
    b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono
sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche',
ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a),
smaltimento";
    c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
  "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di
soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate
e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.".
  3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n.
214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni,
in legge 14 settembre 2011, n. 148".
  4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi.
  5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Capo V
Servizi pubblici locali

                               Art. 26 

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e
dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e
                      recupero degli imballaggi 

  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 221,
      1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio››;
      2) al comma 5,
        2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono
sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i››
        2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle
domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private
sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni,
le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del
presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c)
possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del
termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma. ››
      3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3,
lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla
quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo,
quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto
agli obiettivi di cui all'art. 220››
    b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
    c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute
al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 27 

Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto
                        di pagamento di base 

  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 7 e' soppresso;
    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione
bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni
delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi
successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle
transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza";
    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi
successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato";
    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201.
  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
abrogati.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 28 

     Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari 

  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari  finanziari
se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di  un  contratto
di assicurazione sulla vita  sono  tenuti  a  sottoporre  al  cliente
almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 29 

Efficienza produttiva del  risarcimento  diretto  e  risarcimento  in
                           forma specifica 

  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi.
  2. In alternativa ai  risarcimenti  per  equivalente,  e'  facolta'
delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in
forma specifica. In questo caso, se il risarcimento  e'  accompagnato
da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non  inferiore  ai
due anni per tutte le  parti  non  soggette  a  usura  ordinaria,  il
risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 30 

                       Repressione delle frodi 

  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209, e'  tenuta  a
trasmettere  all'ISVAP,   con   cadenza   annuale,   una   relazione,
predisposta  secondo  un  modello  stabilito  dall'ISVAP  stesso  con
provvedimento da emanare entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i
quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al
rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate
all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive
modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

 

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 31 

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
di assicurazione per la responsabilita' civile verso i  terzi  per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 

  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge, definisce le modalita' per la progressiva  dematerializzazione
dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione  con
sistemi elettronici o telematici, anche in  collegamento  con  banche
dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei  relativi  controlli,  dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo  e  rilevamento  a  distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209.  Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco  di  cui  al  primo
periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel
caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate.  Il  predetto  elenco  e'
messo a disposizione  delle  forze  di  polizia  e  delle  prefetture
competenti in ragione del luogo di  residenza  del  proprietario  del
veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo
del presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 32 

Ispezione  del  veicolo,  scatola   nera,   attestato   di   rischio,
                       liquidazione dei danni 

  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti, i costi sono a  carico  delle  compagnie  che  praticano
inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite  ai  sensi  del
primo periodo.".
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1-
bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1,
e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle
banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di
cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  »
sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e'
sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio,
all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo
al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente
dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche
dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo
135».
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo
le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della
denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata
offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di
consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le
cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per
l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo
dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte
dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione
delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al
periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate
le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in
cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine.
Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per
l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano
state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini
dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni
sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il
diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non
procedere alla riparazione»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due
parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del
provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo'
decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale
decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in
relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa
la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro
trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa
deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in
merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli
approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo'
non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di
cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e`
prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive.
    Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 33 

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente:
«invalidita'»;
      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
    b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
    «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente
danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il
risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 34 

            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 

  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet.
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato.
  3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo,
in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro
100.000.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 35 

Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni
                    in materia di tesoreria unica 

  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
  a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti
di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli
importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte
con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono
comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale,
peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche
amministrazioni;
  b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono
stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di
assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4.
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4
milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso.
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
  9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed
organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per
cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli
stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle
rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte
presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve
essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti
finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012,
sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato
italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti
provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme
depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri
entro il 15 marzo 2012.
  10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti
dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o
cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse
esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali
vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria
statale.
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata.
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto.

Capo VII
Trasporti

                               Art. 36 

          Regolazione indipendente in materia di trasporti 

  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita'
indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo
presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente
decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19,
a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica
ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995,
n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di
regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione
economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni
previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa.
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
    1)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese  e  consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali,  alle  reti  autostradali,  fatte   salve   le   competenze
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e  autostradali  di  cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla  mobilita'  urbana  collegata  a
stazioni, aeroporti e porti;
    2)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica  estensione
degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento
dei  relativi  oneri,  tenendo  conto  dell'esigenza  di   assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le  imprese  e  i  consumatori,  anche  alla  luce  delle   eventuali
sovvenzioni pubbliche concesse;
    3) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio  pubblico
o sovvenzionati;
    4) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
    5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime  gare;  con  riferimento  al  trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al  momento  della
gara non costituisce un requisito per  la  partecipazione  ovvero  un
fattore di discriminazione tra le  imprese  partecipanti.  In  questi
casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso  un  tempo  massimo  di
diciotto  mesi,  decorrenti   dall'aggiudicazione   definitiva,   per
l'acquisizione  del  materiale   rotabile   indispensabile   per   lo
svolgimento del servizio;
    6)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i  concessionari  autostradali;  a
definire gli ambiti ottimali di gestione delle  tratte  autostradali,
allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e
stimolare la concorrenza per confronto;
    7) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura
ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi  da
parte del gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione
delle  tracce  e  della  capacita';  vigilare  sulla  loro   corretta
applicazione da parte del gestore  dell'infrastruttura;  svolgere  le
funzioni di cui al successivo articolo 39;
    8) con particolare riferimento al servizio taxi,  ad  adeguare  i
livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della  qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani,  secondo
i  criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',  allo  scopo  di
garantire il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei
seguenti principi:
      a)  l'incremento  del  numero  delle  licenze,   ove   ritenuto
necessario anche in base a un'analisi per  confronto  nell'ambito  di
realta'  comunitarie  comparabili,  a  seguito  di  istruttoria   sui
costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e'  accompagnato
da adeguate compensazioni da corrispondere una  tantum  a  favore  di
coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli  introiti
derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove   licenze,   oppure
attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con  facolta'  di  vendita  o
affitto, in un  termine  congruo  oppure  attraverso  altre  adeguate
modalita';
      b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di  essere
sostituiti  alla   guida   da   chiunque   abbia   i   requisiti   di
professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente;
      c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e
di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella
determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia  di
un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;
      d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria
attivita' anche al  di  fuori  dell'area  per  la  quale  sono  state
originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a
seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);
      e) consentire una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del
servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come,  a
esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;
      f) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione, fermo restando la  determinazione  autoritativa  di
quelle massime a tutela dei consumatori";
    b) al  comma  3,  dopo  la  virgola,  sono  soppresse  le  parole
"individuata ai sensi del medesimo comma";
    c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del
comma 2";
    d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole  "individuata
dal comma 2";
    e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :
  "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo  di
personale,  complessivamente  non  superiore  alle   ottanta   unita'
comandate da altre pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a  carico
delle amministrazioni di provenienza. ".
  2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i  criteri  e
le metodologie stabiliti dalla competente Autorita'  di  regolazione,
alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

Capo VII
Trasporti

                               Art. 37 

                 Misure per il trasporto ferroviario 

  1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel  settore  del  trasporto
ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  Infrastrutture  e
dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti
del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento.
L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione  delle  dinamiche
dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi
gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e
l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri
Stati membri dell'Unione Europea. In esito  all'analisi,  l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
  2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
188, come modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore"  sono
soppresse;
  b) la lettera b-bis) e' soppressa.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 38 

           Liberalizzazione delle pertinenze delle strade 

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  "sono
previste"  inserire  le  parole  ",  secondo  le  modalita'   fissate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 39 

Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e
periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto
                              d'autore 

  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24
aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:
    e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti
complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono
altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto
secondo la vigente normativa;
    f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e
defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e
restituito  a  compensazione  delle   successive   anticipazioni   al
distributore;
    g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a
garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata   mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia.
    f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti,
contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per
contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto
cui accedono.
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma
attuata, e' libera;
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e
previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i
requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del
mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
  4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla
Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 40 

Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di
anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione  del
                codice fiscale ai cittadini iscritti 

  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  e
definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni
identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
  2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da
ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio  2011,  n.  106
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
    "rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011  devono  essere  munite
della  fotografia  e"  sono   sostituite   dalle   seguenti:"di   cui
all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito con modificazioni dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  4  e
successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
    b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori
di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a  richiesta,
il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci.  L'uso  della  carta
d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni  quattordici  e'
subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  menzionato,  in  una
dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare    l'assenso    o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia
di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale
dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita'
consolari in caso di rilascio all'estero."
  3.All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come
modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  comma  6  e'
sostituito dal seguente:
  "6.  L'Indice  nazionale   delle   anagrafi   (INA)   promuove   la
circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di
consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate
la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle
generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei
cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  della
popolazione italiana residente  all'estero  (AIRE),  certificati  dai
comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle
Entrate."
  4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  finalizzate   ad
armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13
ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali
prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti
nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della
legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga
richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione
dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni  e
Territoriali puo' stipulare  convenzioni  con  enti,  istituzioni  ed
altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni
  6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da
utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di
cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di
connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione
finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini
iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici
in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
  7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione
del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe
tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.
605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del
domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di
iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie
anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
  8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per
territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta
attribuzione d'ufficio del codice fiscale.
  9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a
legislazione vigente.

Titolo II

INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 41 

Emissioni di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di  progetto  -
                            project bond 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 157 (Emissione di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di
progetto) (art. 37-sexies,  legge  n.  109/1994)  -  1.  Le  societa'
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica  utilita'  possono  emettere,  previa
autorizzazione degli organi  di  vigilanza,  obbligazioni,  anche  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile,  purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati
come definiti ai sensi del  regolamento  di  attuazione  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  dette  obbligazioni   sono
nominative e non possono essere trasferite a soggetti che  non  siano
investitori qualificati come sopra definiti.
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.
  3.    Le    obbligazioni,    sino    all'avvio    della    gestione
dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario,  possono  essere
garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 42 

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore  per  le
                     infrastrutture strategiche 

  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono
presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla
realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui
all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non
accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza
oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui
al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il
progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo
studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano
economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del
contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del
progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e
della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di
cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta
e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel
caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove
necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di
localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3,
invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la
documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene
rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura
l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto
preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis,
unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano
economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di
richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE.
Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la
denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di
cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una
concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore
con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara.
Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si
applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e
quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli
adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo
periodo.".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 43 

 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie 

  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la
grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento
delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto
previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza
economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza
pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo
di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto,
previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati
condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal
periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche
ordinamentali, del settore carcerario.
  2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico
- finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta,  a
titolo di prezzo, una tariffa per la gestione  dell'infrastruttura  e
dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le  cui  modalita'
sono  definite  al  momento  dell'approvazione  del  progetto  e   da
corrispondersi    successivamente    alla    messa    in    esercizio
dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E'  a  esclusivo
rischio  del  concessionario   l'alea   economico-finanziaria   della
costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non
superiore a venti anni.
  3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente
partecipata dal Ministero dell'Economia,  il  concessionario  prevede
che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri  enti  pubblici  o
con  fini  non  lucrativa  contribuiscono  alla  realizzazione  delle
infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di  almeno  il
venti per cento del costo di investimento.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 44 

                     Contratto di disponibilita' 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
  "15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto
mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa
dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata
destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un
corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a
proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei
parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo
scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli
eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
    b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole:
"la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il  contratto
di disponibilita',";
    c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III,
dopo le parole: "della  locazione  finanziaria  per  i  lavori"  sono
aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'";
    d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
  "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1.  L'affidatario  del
contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti
corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le
previsioni del contratto:
    a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in
corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e'
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla
disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
    b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera,
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di
costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta'
dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
    c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in
relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso
d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato
residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in
caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione
aggiudicatrice.
  2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della
gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice.
  3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del
contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale,
predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in
dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve
assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la
riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle
caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono
corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da
parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da
prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo
di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata
presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento
contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte
presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri,
secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si
procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli
oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro
economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
di disponibilita'.
  4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni
previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di
partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione
degli operatori economici.
  5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali
varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario;
l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti
finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione,
nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e
provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il
progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso
d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa
comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto,
alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata
approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della
progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico
dell'affidatario.
  6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni
cogenti e  puo'  prescrivere,  a  questi  soli  fini,  modificazioni,
varianti e rifacimento di lavori eseguiti  ovvero,  sempreche'  siano
assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del
canone  di  disponibilita'.   Il   contratto   individua,   anche   a
salvaguardia degli enti finanziatori,  il  limite  di  riduzione  del
canone di disponibilita' superato il quale il contratto  e'  risolto.
L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta
in ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione
dell'opera ed alla messa  a  disposizione  della  stessa  secondo  le
modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso
l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste
agli articoli 165 e seguenti".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 45 

Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico 

  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita'
all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i
progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui
all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il
piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di
assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e' integrato dai seguenti elementi:
  a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono  indicate
le stime di domanda servite dalla realizzazione delle  infrastruttura
realizzate con il finanziamento autorizzato;
  b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo
il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE,  ma  anche,
ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
  c) l'erogazione prevista deve dare conto del  consumo  di  tutti  i
finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il
cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare
distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private
individuate nel cronoprogramma;
  d) le  indicazioni  relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le
indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi
dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti
ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale,
costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura
articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si
intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione
al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato;
  e)  per  i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano
organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche
l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio
derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le
infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto
e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata
comunica all'ente vigilante.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui
al comma 1.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 46 

           Disposizioni attuative del dialogo competitivo 

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
  "18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'  attuative
della disciplina prevista dal presente articolo".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 47 

Riduzione importo "opere d'arte" per i  grandi  edifici  -  modifiche
                       alla legge n. 717/1949 

  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le Amministrazioni dello Stato, anche  con  ordinamento  autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti
pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di
edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante
opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non
inferiore alle seguenti percentuali:
  - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione  di
euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
  - un per cento per gli importi pari o superiori ad  cinque  milioni
di euro ed inferiore a venti milioni;
  - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro."
  b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Sono escluse da tale obbligo le  costruzioni  e  ricostruzioni  di
edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale
pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a
qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un
milione di euro."
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici
pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione
dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 48 

                    Norme in materia di dragaggi 

  1. Dopo l'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
  1.  Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ai sensi  dell'articolo  252  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e  successive  modificazioni,  le  operazioni  di
dragaggio  possono   essere   svolte   anche   contestualmente   alla
predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al
fine di evitare che tali operazioni possano  pregiudicare  la  futura
bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche
idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale
progetto relativo  alle  casse  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o
strutture  di  contenimento  di  cui  al  comma  3,   e'   presentato
dall'autorita'  portuale  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente
competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  approva  il
progetto entro trenta giorni sotto  il  profilo  tecnico-economico  e
trasmette il relativo  provvedimento  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del  mare  deve  intervenire,  previo  parere  della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006
n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di
impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6
e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.
152  e,  allo  stesso,  deve  essere  garantita   idonea   forma   di
pubblicita'.
  2. I materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  possono
essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio possono essere utilizzati anche per il  ripascimento  degli
arenili e  per  formare  terreni  costieri  su  autorizzazione  della
regione territorialmente  competente.  I  materiali  derivanti  dalle
attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio
da  realizzare  nell'ambito  di  procedimenti  di  bonifica  di   cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni, che presentino  all'origine
o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento  non  superiori  a
quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna
A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV,
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  e  risultino  conformi  al  test  di
cessione da compiersi con il metodo ed in base ai  parametri  di  cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e  del  mare  del  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del  16  aprile  1998,  n.88,  e  successive  modificazioni,
possono essere impiegati a terra, secondo le modalita'  previste  dal
decreto interministeriale di cui al successivo comma  6.  Considerata
la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da  ambiente  marino,
ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto
ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono  considerati  i  parametri
cloruri e solfati a  condizione  che  le  relative  operazioni  siano
autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a
recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel  progetto
di dragaggio di cui al comma  1  o  in  quello  di  bonifica  di  cui
all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e
successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di  approvazione
dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento
e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali  di
sostituzione  in  luogo  dei  corrispondenti  materiali  naturali   e
costituisce autorizzazione al recupero.
  3. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  di  cui  al
comma 1, o da attivita' di dragaggio  da  realizzare  nell'ambito  di
procedimenti  di  bonifica  di  cui  all'articolo  252  del   decreto
legislativo n. 152  del  2006,  ovvero  ogni  loro  singola  frazione
ottenuta  a  seguito  di  separazione  granulometrica  o   ad   altri
trattamenti finalizzati a  minimizzare  i  quantitativi  da  smaltire
inclusa l'ottimizzazione  dello  stadio  di  disidratazione,  se  non
pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti   finalizzati
esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione  quindi
dei  processi  finalizzati  all'immobilizzazione   degli   inquinanti
stessi, come quelli di  solidificazione  o  stabilizzazione,  possono
essere refluiti, su  autorizzazione  della  regione  territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e  fatte  salve
le disposizioni in materia tutela di immobili  ed  aree  di  notevole
interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, all'interno di  casse  di  colmata,  di  vasche  di  raccolta,  o
comunque di strutture di contenimento poste in  ambito  costiero,  il
cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le   stesse   strutture   devono    presentare    un    sistema    di
impermeabilizzazione  naturale  o   completato   artificialmente   al
perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare   requisiti   di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno  strato  di  materiale
naturale dello spessore  di  cento  centimetri  con  coefficiente  di
permeabilita' pari a 1,0 x  10-9  m/s.  Nel  caso  di  opere  il  cui
progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, tali requisiti  sono  certificati  dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel  caso  in  cui  al
termine delle attivita' di refluimento,  i  materiali  di  cui  sopra
presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di  cui
alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati  della  parte  quarta,
del decreto legislativo n. 152  del  2006  deve  essere  attivata  la
procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in
relazione alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
delle norme vigenti in materia di autorizzazione  paesaggistica.  Nel
caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure  di
sicurezza  che  garantiscono  comunque  la  tutela  della  salute   e
dell'ambiente. L'accettabilita' delle  concentrazioni  residue  degli
inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso
una  metodologia  di  analisi  di  rischio  con   procedura   diretta
riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la  parte  di
interesse  il   soddisfacimento   dei   "Criteri   metodologici   per
l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati"
elaborati dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e  dalle  Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente. I  principali  criteri  di
riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono  riportati
nell'allegato B del decreto ministeriale  7  novembre  2008.  Per  la
verifica della presenza di  valori  di  concentrazione  superiori  ai
limiti  fissati  dalla  vigente  normativa  e  per   la   valutazione
dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti  si
tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
comma 1.
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'  delle
navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   Marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili
alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152 e successive modifiche, per i  porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  Regolatore  Portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati.
  8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e  sia
necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui
al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
  9. I progetti  di  scavo  dei  fondali  delle  aree  portuali  sono
approvati con le modalita' di cui al comma 7.
  10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  I  suddetti  materiali  possono
essere diversamente utilizzati a  fini  di  ripascimento,  anche  con
sversamento  nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,  o  per  la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture  di  contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale  per   la   ricostruzione   della   fascia   costiera,   con
autorizzazione della regione  territorialmente  competente  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a  11-sexies,  dell'articolo
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 49 

                   Utilizzo terre e rocce da scavo 

  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore
del presente decreto.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 50 

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e  gestione  di
                           opere pubbliche 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 144, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
"3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a  seconda  dei
casi, lo schema di contratto e il piano economico  finanziario,  sono
definiti in modo  da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita'
dell'opera.";
  b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a
quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento  della
concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle
previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la
concessione  e'  stata  affidata,  avendo  comunque   riguardo   alla
situazione concreta del progetto ed allo stato di  avanzamento  dello
stesso alla data del subentro".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 51 

  Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni 

  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta per cento".
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2015.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 52 

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei
                              progetti 

  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due
livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti
gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)";
  b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al
procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di
maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui
al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle
precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di
pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive
modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita'
espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera
pubblica o di pubblica utilita'";
  c) all'articolo 128, comma 6,  dopo  le  parole:  "inferiore  a  un
milione di  euro,  previa  approvazione"  e'  inserita  la  seguente:
"almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro,  previa
approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".
  2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  "Il  progetto  e'
redatto,"  sono  inserite  le  seguenti:   "salvo   quanto   previsto
dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 53 

Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni  in  materia  di
                          gallerie stradali 

  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta
velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le
specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate
esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime
delle caratteristiche della domanda.
  2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli
adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e
funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e
dalle norme dell'Unione Europea.
  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono  essere  accompagnate
da una stima dei sovraccosti necessari per  garantire  i  livelli  di
sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi
di sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore  della
infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie,   corredata   da   stime
ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro
efficacia e' subordinata all'individuazione delle  risorse  pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
  4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione
delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti
di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu'
stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme
dell'Unione Europea.
  5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  "ed  i  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali";
  b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  "dei  collaudi"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 54 

Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali
garantite da beni immobili patrimoniali ai fini  della  realizzazione
                         di opere pubbliche 

  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente:
  "1.bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa
autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale.
Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti,   determina   le   modalita'   di
costituzione e  di  gestione  del  predetto  patrimonio  destinato  a
garantire  le  obbligazioni  per   il   finanziamento   delle   opere
pubbliche.".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 55 

Affidamento concessioni relative a infrastrutture  strategiche  sulla
                 base anche del progetto definitivo 

  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   "Per
l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto
preliminare"  sono  inserite  le   seguenti   "ovvero   il   progetto
definitivo".

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 56 

                     Norma nel settore edilizio 

  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38
per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 57 

                 Ripristino IVA per housing sociale 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal
seguente:
  "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle
destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti
urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di
fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni
mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,
di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,
effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa
convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad
alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza
radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti
indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali
nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato
l'opzione per l'imposizione;"
    b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal
seguente:
  "8-bis) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato
diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un
periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di
edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi
sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture,
di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
  all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole  "che
effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e
dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le
seguenti: "o cessioni";
    c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e'
sostituito dal seguente:
  "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata  e  locazioni  di  fabbricati  di   civile   abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della  solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro
per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  del  22  aprile
2008"

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 58 

   Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa 

  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.".
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.".
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 59 

 Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali 

  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti  parole:  "nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,  il
25% dell'incremento  del  gettito  di  imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  " 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma  1,  lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:
    a) in relazione a progetti di  nuove  infrastrutture,  in  misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno;
    b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento.
  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento
all'intero sistema portuale.
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 60 

               Regime doganale delle unita' da diporto 

  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo
fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762  del
codice medesimo."
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite  le  seguenti:
"o extraeuropei".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 61 

           Anticipo recupero accise per autotrasportatori 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 3:
      1) al comma 1, le parole "entro il 30  giugno  successivo  alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun
trimestre solare";
      2) al comma 6, le  parole  "dell'anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del periodo";
    b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
  2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal  comma  1
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta
di 26,4 milioni di euro.
  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il
maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,
all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) nel comma 30 le  parole  "sulla  benzina  senza  piombo"  sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
  "30-bis) All'aumento  di  accisa  sulle  benzine  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con  il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16."

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 62 

Disciplina delle relazioni commerciali  in  materia  di  cessione  di
                 prodotti agricoli e agroalimentari 

  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti
agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il
consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta
e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le
caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di
consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a
principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti.
La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal
giudice.
  2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi
compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui
al comma 1, e' vietato:
    a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto,
di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente
gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
    b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni
equivalenti;
    c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la
continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla
esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione
con l'oggetto degli uni e delle altre;
    d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate
dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
    e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che
risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
  3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni dalla consegna o  dal  ritiro  dei
prodotti medesimi o delle relative fatture ed  entro  il  termine  di
sessanta giorni per tutte le altre  merci.  Gli  interessi  decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori  due
punti percentuali ed e' inderogabile.
  4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti
che rientrano in una delle seguenti categorie:
    a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che
riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione
non superiore a sessanta giorni;
    b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e
piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o
refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la
durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
    c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
      aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
    oppure
      aW superiore a 0,91
    oppure
      pH uguale o superiore a 4,5;
    d) tutti i tipi di latte.
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e'
determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di
cessione.
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di
cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha
rispettato i divieti di cui al comma 2.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da
parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro
500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del
fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
  8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e'
incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti
disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo'
avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli
ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle
violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente
articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di
qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma
sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
disponibili a legislazione vigente.
  9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e  Mercato
da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di
informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per
finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia
alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita'
produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le
Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di
iniziative in materia agroalimentare.
  10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del
danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche
ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e
delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale
dell'Economia e del Lavoro.  Le  stesse  associazioni  sono  altresi'
legittimate  ad  agire,  a   tutela   degli   interessi   collettivi,
richiedendo  l'inibitoria  ai  comportamenti  in   violazione   della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti  del
codice di procedura civile.
  11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo
9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive del 13 maggio 2003.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 63 

              Attivazione nuovi "contratti di filiera" 

  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il
finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono
utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di
distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4,
secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto  interministeriale  22
novembre 2007.
  2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a
disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per
la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al
comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per
un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai
rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che
verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
  3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo III

Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 64 

  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 

  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102,  dopo  la  parola  'regionale'  sono  aggiunte  le  seguenti:
"nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di
cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul
fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
  3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono  aggiunte  le
seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 65 

              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali  di  cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comma  5  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la
coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  -
devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%.
  4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  3
marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 66 

  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola 

  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non
regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i
terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre
finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi
negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da
alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore  a
100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli  di  valore  pari  o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne  determina  il
trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Ai  citati
decreti  di  individuazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori
agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
  2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441.
  3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano
le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei
terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai
benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
delle medesime aree.
  7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei
soggetti interessati possono vendere,  per  le  finalita'  e  con  le
modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli  e  a
vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n.  85;  a  tal  fine  possono  conferire
all'Agenzia del demanio mandato  irrevocabile  a  vendere.  L'Agenzia
provvede al versamento agli enti territoriali  gia'  proprietari  dei
proventi derivanti dalla vendita  al  netto  dei  costi  sostenuti  e
documentati.
  8. Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo  non  puo'
essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella
agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei
relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.
  9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai
commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del
demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del
debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse
alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la
parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
di Stato.
  10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  successive
modificazioni e' abrogato.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 67 

           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 

  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 5
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di
una o piu' delle seguenti attivita':
    a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito   degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili;
    b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero;
    c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori;
    d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle
filiere agroalimentare ittiche;
    e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura;
    f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento
dei  rapporti  fra  gli  operatori  del   settore   e   la   pubblica
amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della   legislazione
vigente in materia;
    g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi.
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 68 

             Repertorio nazionale dei dispositivi medici 

  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) alla lettera d), le parole: «contributo pari  al  5  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
  b)  alla  lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui
alla lettera a)» sono soppresse.

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 69 

Dichiarazione preventiva in caso di  spostamento  del  prestatore  di
                               servizi 

  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 70 

Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari
                                aree 

  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo'  anche  essere
destinata al finanziamento degli aiuti  de  minimis  a  favore  delle
piccole e  medie  imprese,  come  individuate  dalla  raccomandazione
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio  2003,  localizzate  nelle
aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10,  comma  1-bis,  e
degli aiuti a  finalita'  regionale,  nel  rispetto  del  regolamento
1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 71 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la
determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli
aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
  2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui
all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche'
di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi
di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
  3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo
parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche',
nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione
tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi.
  4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73,
trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo
stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e
della normativa comunitaria.
  5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai
diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea
di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006
della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a
compenso dei servizi di assistenza a terra  di  cui  all'allegato  al
decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al
libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli
aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare
l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a
mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 72 

                             Definizioni 

  1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
  a)  aeroporto:  qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per
l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli
impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del
traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti
necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
  b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le  disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre
attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di
coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti
negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse;
  c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica  che
trasporti  per  via  aerea  passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per
l'aeroporto di base;
  d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore  del  gestore
aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo
delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente
dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al
decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle
operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni
di uso comune e dei beni di uso esclusivo;
  e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato
come  tale  da  uno  Stato  membro,  gestiti  dallo  stesso   gestore
aeroportuale.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 73 

                  Autorita' nazionale di vigilanza 

  1.  Nelle  more  dell'istituzione  dell'autorita'  indipendente  di
regolazione dei trasporti  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  del
presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono  svolte
dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  2. Al fine dello svolgimento delle funzioni,  di  cui  all'articolo
71, comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di  vigilanza,  nell'ambito
dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali»,  apposita
struttura  nei  limiti  della  dotazione  organica,   finanziaria   e
strumentale disponibile all'entrata in vigore del  presente  decreto,
che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
  3.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia,   l'imparzialita'   e
l'indipendenza  dell'Autorita'  di   vigilanza,   l'attivita'   della
Direzione, di cui al comma  2,  e'  separata  dalle  altre  attivita'
svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e  contabili
e, in ogni caso, da efficaci barriere allo  scambio  di  informazioni
sensibili  che  potrebbero  avere   significativi   effetti   tra   i
responsabili del trattamento di dati privilegiati.
  4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un  dirigente
e da un massimo di  dodici  esperti  in  materia  giuridico-economica
nonche'  da  cinque  unita'  di  personale   tecnico   amministrativo
inquadrati rispettivamente nel ruolo  dirigenziale,  professionale  e
tecnico amministrativo del  vigente  contratto  di  lavoro  ENAC.  Il
Direttore  generale   dell'ENAC   provvede   all'individuazione   del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   prioritariamente
nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico.
  5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione  ed
al  funzionamento  dell'Autorita'  di  vigilanza,  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC,
e' fissata  la  misura  dei  diritti  a  carico  degli  utenti  degli
aeroporti e dei gestori aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da
utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
  6.  Il  decreto,  di  cui  al  comma  5,  dispone  in  ordine  alla
corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e
con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione
aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura.  Con  lo
stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al  funzionamento
dell'ENAC,  per  un  importo  corrispondente  alle  spese  non   piu'
sostenute  dall'Ente,  correlate  al  funzionamento  della  Direzione
trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 74 

                          Reti aeroportuali 

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo
parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti
aeroportuali sul territorio italiano.
  2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore
aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di
tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare
all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo
articolo 80, comma 1.
  3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea,
informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un
sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che
servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui
all'articolo 77.

Capo II
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diritti aeroportuali

                               Art. 75 

                         Non discriminazione 

  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di
vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi
diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale,
compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il
gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi
di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

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diritti aeroportuali

                               Art. 76 

         Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione 

  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali,
l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di
cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del
traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di
assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti
rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
  2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli
predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione
degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza
che verifica la  corretta  applicazione  del  modello  tariffario  in
coerenza anche agli obblighi di concessione.
  3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il
gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere
rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di
riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce
lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta
all'anno, dell'utenza aeroportuale.
  4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo
svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in
particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti
dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi
progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   -
Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla
determinazione della misura tariffaria.
  5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte
le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione
dei diritti aeroportuali.
  6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore
al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro
sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati
di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio
dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

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diritti aeroportuali

                               Art. 77 

                             Trasparenza 

  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede
alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali
forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o
alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli
elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o
dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto.
  2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni
richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
    a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a
corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi;
    b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti
aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche
accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente
gli incrementi inflattivi;
    c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi
delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza
nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita'
aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati
all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita'
dei servizi;
    d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai
servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi;
    e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in
cambio;
    f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le
infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si
riferiscono;
    g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per
quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli
investimenti previsti;
    h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle
installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
    i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con
riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
  3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto
comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione,
informazioni, in particolare, riguardanti:
    a) le previsioni del traffico;
    b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo
previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto;
    c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
    d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
  4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono,
a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come
informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di
gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici
regolamenti di riferimento.

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Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
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diritti aeroportuali

                               Art. 78 

                          Norme di qualita' 

  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di
vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore
aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono
essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di
riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un
accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita'
dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
  2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio
che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti
aeroportuali riscossi.
  3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel
quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

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diritti aeroportuali

                               Art. 79 

                    Differenziazione dei servizi 

  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a
variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali
o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi
personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale
specializzato.
  2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato
in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al
comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione
oggettiva, trasparente e non discriminatoria.
  3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano
accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un
terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di
utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita'
dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti,
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed
approvati dall'Autorita' di vigilanza.

Capo II
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diritti aeroportuali

                               Art. 80 

Vigilanza  sulla  determinazione   dei   diritti   aeroportuali   per
l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva 

  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione
della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti
aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano
applicati i seguenti principi di:
  a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
  b) consultazione degli utenti aeroportuali;
  c) non discriminazione;
  d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera  a),
alla media europea dei diritti aeroportuali praticati  in  scali  con
analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard  di
servizio reso.
  2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di
cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e
tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime
tariffario istituito.
  3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di
vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti
al nuovo regime.
  4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il
gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli
contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i
provvedimenti dovuti.
  5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni
scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute
meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto
al gestore la conclusione della procedura di sospensione.
  6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui
al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della
determinazione dei diritti aeroportuali.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 81 

            Aeroporti militari aperti al traffico civile 

  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 82 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 83 

      Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 

  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
il comma 1-bis e' soppresso.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 84 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009,
                               n. 107 

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1,  comma  2,  le  parole  "provenienti  o  dirette
all'estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "in  provenienza  o  a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea".
  b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti  fra  porti
nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono
assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.";
    c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
"Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti:
"Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 85 

       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole  "comitato  etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  c) al comma 3, le parole "Il parere  favorevole  puo'  essere  solo
accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli
altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa"  sono
sostituite dalle seguenti:  "I  comitati  etici  degli  altri  centri
italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare
la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad
accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del
comitato etico di coordinamento";
  d)  al  comma  3,  le  parole  da  "I  comitati  etici  dei  centri
partecipanti" a "protocollo" sono soppresse;
  e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato  etico"  e'
inserita la seguente: "coordinatore";
  f) al comma 4, dopo le  parole  "comitato  etico"  e'  inserita  la
seguente: "coordinatore".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 86 

Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei  corrispettivi
              dovuti per le pratiche di motorizzazione 

  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
  2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei
corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e
dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i
sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo
2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
  3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del
servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel
caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara
pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da'
adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad
un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione
contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante
della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere
preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della
predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si
intende espresso in senso favorevole.
  4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture
dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di
mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici
all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e
organizzative richieste per l'espletamento dello stesso.
  5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza
pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 87 

Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei  consulenti  in
                         materia di brevetti 

  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  I  cittadini
dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6  novembre  2007,
n. 206.".
  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'
di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si
considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in
proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla
qualifica professionale.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 88 

Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi
  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di
  smaltimento e depurazione 

  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  ",  nonche'  alle
societa' il cui capitale sociale" fino alla  fine  del  periodo  sono
soppresse.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a
decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo
stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 89 

Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
            europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 

  1. Entro il giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  l'INPS  provvede  ad   effettuare   il   pagamento
dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE  sul
conto «Risorse proprie  dell'Unione  europea»,  in  esecuzione  della
sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011,  della  Corte  Europea  di
Giustizia.
  2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre
penalita' inflitte  dalle  Istituzioni  comunitarie  per  il  mancato
recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di  cui  alla  citata
sentenza della Corte di giustizia n.  C-496/09,  fanno  carico  sulle
risorse  recuperate  dall'INPS   a   fronte   dei   medesimi   sgravi
contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 90 

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le
                            nuove imprese 

  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
  b) al comma 3:
  1) la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente  "b)  avere  sede
operativa in Italia;";
  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote
od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente,  da
persone fisiche;";
    c) al comma 5:
  1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti  "attuative
e";
  2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 91 

Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della
  residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali.
  Procedura d'infrazione n. 2010/4141 

  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-quater.  I
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca  assistenza
in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a  quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo
2010,  in  alternativa  a  quanto  stabilito  al  comma  1,   possono
richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto  in
conformita' ai principi sanciti  dalla  sentenza  29  novembre  2011,
causa C-371-10, National Grid Indus BV.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies
dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 92 

Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti
     successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale 

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27
luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli
elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli
accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno
agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette
disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 93 

Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o  committente
   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 

  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:
"Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei
confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi
soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore
imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il
cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo
anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la
maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 94 

               Domanda di sgravio dei diritti doganali 

  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di
non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454
resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione
Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 95 

 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 

  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale  e  sui
redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
  b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo  27,"  inserire
le seguenti: "comma 3, terzo periodo e";
  c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano
sui predetti proventi una ritenuta con aliquota  del  20  per  cento"
sono inserite le seguenti: "ovvero con la  minore  aliquota  prevista
per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo  2
del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
  d)  dopo  il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  "18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
abrogato.
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 96 

                           Residenza OICR 

  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato:
  a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  "  c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato";
  b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si  considerano
altresi' residenti nel  territorio  dello  Stato"  sono  aggiunte  le
seguenti  parole  "gli  organismi  di  investimento  collettivo   del
risparmio istituiti in Italia e";
  c) il  comma  5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  "5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle  imposte
sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della  gestione
sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute  operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3  dell'articolo  26  del  d.P.R.  29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e  le  ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 97 

Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al
  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 

  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre
2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle
banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete
metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello
dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 - (Gestione e distribuzione  al  pubblico  di  banconote  e
monete metalliche in euro).
  1.  I  gestori  del  contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione.
  2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si
intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di  pagamento,
le  Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  altri  intermediari  finanziari  e
prestatori di servizi di pagamento nonche'  gli  operatori  economici
che partecipano alla gestione e alla  distribuzione  al  pubblico  di
banconote e monete metalliche, compresi:
  a) i soggetti la cui attivita' consiste nel  cambiare  banconote  o
monete metalliche di altre valute;
  b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o  trasporto  di
denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del  Decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  limitatamente  all'esercizio
dell'attivita' di trattamento del denaro contante;
  c) gli operatori economici, quali i commercianti e i  casino',  che
partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie.
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010.
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003.
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate.
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente:
  - ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
  - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro;
  - effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
    - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri.
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica.
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  271  del  19  novembre  2002,  stipuleranno   appositi
protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita'  di  cui  agli
articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.409,
come modificati e integrati dal presente articolo.
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea.
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di  gestori  del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente.
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo."
    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  concernenti  la   custodia   delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').
  1. La Banca d'Italia mantiene in  custodia  le  banconote  in  euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di
sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro
trasmissione all'Autorita' competente.
  2. In deroga a quanto  previsto  al  comma  1,  la  Banca  d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al
comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale
Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione
europea.
  3.  La   Banca   d'Italia   informa   preventivamente   l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2
quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in
custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote
custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di
falsificazione.
  4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai  commi
2 e 3, con riferimento alle banconote  trasmesse,  non  si  applicano
alla Banca  d'Italia  le  disposizioni  nazionali  che  obbligano  il
custode a conservare presso di se' le cose e  a  presentarle  a  ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente.
  5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia
delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima  non  e'
tenuta a versare cauzione per la custodia  di  banconote  oggetto  di
sequestro penale.
  6. Le competenze e le  funzioni  svolte  dalla  Banca  d'Italia  in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge  20  aprile  1978  n.154  e
dall'articolo 8 della presente legge.
  7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere  emanate
disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e  per  il  loro
coordinamento con le vigenti norme in materia  penale  e  processuale
penale, sentita la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle  banconote  e  alle
monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
  1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita'
pubbliche  in  ragione  dell'esercizio  dei  poteri  previsti   nella
presente  sezione  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
confronti della pubblica amministrazione e possono essere  utilizzati
dalle predette autorita' soltanto per le finalita'  istituzionali  ad
esse assegnate dalla  legge.  Il  segreto  non  puo'  essere  opposto
all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano
necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.".
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  come
modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
  "152. I gestori del contante trasmettono, per  via  telematica,  al
Ministero dell'Economia e delle finanze  i  dati  e  le  informazioni
relativi al ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e  di  monete
metalliche in euro sospette  di  falsita',  secondo  le  disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con
provvedimento pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.".
    b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
  "153. In caso di violazione del comma 152 del presente  articolo  o
delle disposizioni applicative del medesimo  comma,  al  gestore  del
contante  responsabile  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione
spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
Tesoro.".
    c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
  "153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative
di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni
in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle  finanze  di
dati e informazioni.".
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni
competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 98 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella    Raccolta    ufficiale    degli    atti    normativi    della
 Repubblica italiana. E'  fatto  obbligo   a   chiunque   spetti   di
osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012 

                             NAPOLITANO 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 

Visto, il Guardasigilli: Severino

Nota 24 gennaio 2012, MIUROODGOS prot. n. 342 /R.U./U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

 

Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali

Loro Sedi

 

e.p.c.

Al Gabinetto del Ministro

Sede

 

Oggetto: Incontro con le associazioni e le reti di scuole di dimensione regionale e interregionale.

 

Lo sviluppo dell’autonomia scolastica e l’attuazione delle politiche di miglioramento del servizio scolastico potrebbero trarre un significativo beneficio dalla presenza di organismi di coordinamento delle scuole autonome operanti sul territorio anche attraverso una sistematica interlocuzione con gli enti locali competenti in materia di istruzione.

 

Dall’entrata in vigore del regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche si sono costituite, in diverse regioni, ai sensi dell’art 7 dello stesso regolamento (D.P.R.. 275/99), numerose reti di scuole e consorzi che svolgono disparate funzioni nel campo della didattica, della formazione, della ricerca educativa e della gestione.

 

Di particolare interesse sono le associazioni di scuole e le reti sorte con funzioni di rappresentanza e dialogo con le altre istituzioni pubbliche e, in particolar modo, con le autonomie territoriali.

 

Appare, pertanto, opportuno avviare in un’ ottica di sviluppo dell’autonomia un confronto con tali realtà anche allo scopo di raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle questioni più urgenti che riguardano le scuole nella loro attività quotidiana e nelle loro capacità di innovazione e ricerca su temi che abbiano rilevanza nazionale.

 

Allo scopo di consentire a questa Direzione generale di realizzare un primo incontro esplorativo con gli organismi di cui all’oggetto si pregano le SS.LL. di voler trasmettere ai dirigenti delle scuole capofila di reti e ai rappresentanti delle associazioni di livello regionale o interregionale l’invito a partecipare ad un incontro che si terrà a Roma presso il Salone dei Ministri il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 11:00. All’incontro sarà presente il signor Ministro, o un suo delegato, e i dirigenti generali delle direzioni maggiormente interessate al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Le SS.LL. sono pregate di verificare l’effettiva estensione delle reti e delle associazioni su scala regionale o interregionale riservando il presente invito solo alle stesse.

 

Le SS.LL. avranno altresì cura di far pervenire a questo Ufficio entro il 9 febbraio p.v. l’elenco dei partecipanti all’incontro programmato.

 

Si precisa infine che le spese di missione saranno a carico dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali o delle stesse associazioni o reti di scuole che parteciperanno all’incontro.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Carmela Palumbo

Nota 24 gennaio 2012, Prot. n.379

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Struttura Tecnica Esami di Stato

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondario-superiori statali

Ai Coordinatori didattici delle scuole secondario-superiori paritarie

e p.c.

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione – Anno scolastico 2011-12 – Corsi sperimentali. Richiesta dei programmi delle materie oggetto di seconda prova scritta (DM n. 12/2012).

 

Come per le decorse sessioni degli esami di Stato, al fine di acquisire i dati utili per la predisposizione di temi di seconda prova scritta coerenti con i programmi svolti nei corsi sperimentali autonomi, i Dirigenti scolastici interessati sono pregati di trasmettere i programmi dell’ultimo anno delle materie oggetto della seconda prova scritta nei suddetti corsi, ai sensi del DM n. 12/2012.

Sono tenute ad inviare i programmi esclusivamente le scuole che attuano i percorsi sperimentali individuati, con relativo codice, nel documento allegato.

I programmi in questione dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 febbraio p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica:

luciano.favini@istruzione.it

I programmi di matematica dovranno essere inviati anche al seguente indirizzo:

emilio.ambrisi@istruzione.it

 

Il messaggio di posta elettronica contenente il programma dovrà recare il nome dell’istituzione scolastica e il codice dell’indirizzo di studio interessato. Dovranno essere inviati tanti messaggi di posta elettronica quanti sono gli indirizzi sperimentali di cui si trasmettono i programmi (un messaggio per indirizzo di studio).

 

Il programma va allegato al messaggio di posta elettronica (secondo la regola sopra enunciata: un messaggio – un programma).

 

Si raccomanda il rigoroso rispetto della data di scadenza del termine previsto.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo

Nota 24 gennaio 2012, Prot. AOODGPER 555

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

AVVISO PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

Oggetto: Elezioni R.S.U. – 5-7 marzo 2012- Comparto Scuola – Integrazione sedi

 

Facendo seguito all’Avviso prot. AOODGPER 176 del 10 gennaio 2012 pari oggetto, è integrato l’elenco delle sedi individuate per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale del scuola, con quelle contenute nell’elenco allegato.

 

f.to Il Direttore Generale

– Luciano Chiappetta –