Nota 23 aprile 2012, Prot. MIURAOODGOS n. 2487

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

Uff.II

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Al Capo Dipartimento del

Dipartimento per l’Istruzione

SEDE

Al Capo dell’Ufficio Stampa

SEDE

 

Oggetto: Olimpiadi di italiano – Finalissima A.S. 2011-2012

Palazzo Vecchio – Firenze, 4 e 5 maggio 2012

 

Nell’ambito delle diverse iniziative avviate da questa Direzione generale per la promozione delle lingue e della cultura classica, si informano le SS. LL che il 4 e 5 maggio 2012 si svolgerà a Firenze, nella nobile sede di Palazzo Vecchio, la finalissima della seconda edizione delle Olimpiadi di italiano.

A compimento delle diverse fasi di allenamento e di selezione del corrente anno scolastico, cui hanno partecipato 15.000 studenti afferenti alle diverse classi di frequenza, la finalissima rappresenta il momento del confronto in presenza tra gli “olimpionici” che si sono classificati primi in ogni regione e per i diversi ordini di scuola: ultimo biennio di scuola primaria, triennio di scuola secondaria di I grado, secondo biennio e quinto anno delle scuole secondarie di II grado, compresi i licei italiani all’estero.

La prova si svolgerà nel Salone de’ Dugento, in Palazzo Vecchio, il 5 maggio 2012, alla presenza della Giuria presieduta dal Prof. Tullio De Mauro. Essa sarà immediatamente impegnata nella correzione degli elaborati e proclamerà il primo, il secondo e il terzo classificato per ogni categoria in gara e il primo classificato dei licei italiani all’estero.

Alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, interverranno rappresentanti del mondo istituzionale e culturale, a beneficio dell’impegno e dell’entusiasmo con cui le istituzioni scolastiche, i dirigenti, i docenti e gli studenti vogliono affermare la centralità della lingua italiana nel processo di formazione delle giovani generazioni.

Il programma prevede, nello svolgimento delle due giornate, molteplici momenti finalizzati ad intrattenere gli “olimpionici” con drammatizzazioni, canti e letture di testi di eminenti autori italiani contemporanei e non.

Una specifica sezione sarà dedicata alla poesia di Giovanni Pascoli nel centenario della sua morte.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.olimpiadi-italiano.it

 

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO

———————–

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Uff.II

OLIMPIADI DI ITALIANO
FIRENZE, 4 e 5 maggio 2012
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria

Programma

Venerdì, 4 maggio 2012

Ore 14.30
Punto di ritrovo e di accoglienza
Palagio di Parte Guelfa – Piazzetta di Parte Guelfa, 1
Saluto dell’Assessore all’Educazione della Città di Firenze
Ore 15.30
Luca Maciacchini
Virgilio è ballabile
Ore 17.00
Luigi Dal Cin
Quante storie ragazzi! Piccoli appunti sul piacere di scrivere
Ore 20.00
Palazzo Vecchio, ingresso: Cortile di Michelozzo
Sala d’Armi
Buffet

Sabato, 5 maggio 2012
Ore 9.00
Punto di ritrovo
Palazzo Vecchio
Sala Incontri
Ore 9.30 – 11.30
Salone de’ Dugento
Svolgimento della gara nazionale
Ore 12.30
Sala d’Armi
Buffet
Ore 14,00 – 17.30
Salone de’ Dugento
Insediamento della Giuria e selezione dei vincitori
In attesa dell’esito…
Nel Salone dei Cinquecento
Ore 14,15
Lucilla Giagnoni legge
Dante
Ore 15,30
Fabrizio Frasnedi
Parole in canto: il fascino del melodramma
Ore 16,30
Oliviero Corbetta con l’accompagnamento del quintetto “Architorti” legge
Caproni, Fortini, Luzi, Merini, Pascoli, Pasolini, Raboni, Sanguineti, Volponi, Zanzotto
Ore 18.00
Salone dei Cinquecento
Presenta Ugo Cardinale
Saluti delle autorità istituzionali
Matteo Renzi, Sindaco di Firenze
Angela Palamone, MIUR – Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Carmela Palumbo, MIUR – Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Antonio Lo Bello – Dirigente Uff. II D.G. Ordinamenti scolastici
Intervento di Tullio De Mauro, Professore Emerito dell’Università di Roma “Sapienza” – Presidente della Giuria
Proclamazione dei vincitori
Premiazione dei primi dieci classificati
Ore 20.30
Sala d’Armi
Cena

Decreto Direttore Generale 23 aprile 2012, n. 2468

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica

Decreto Direttore Generale 23 aprile 2012, n. 2468

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di perito industriale- Errata corrige O.M. n. 215 del 04.04.2012

Decreto Interministeriale 23 aprile 2012, AOOUFGAB Prot. n. 7232

Decreto Interministeriale 23 aprile 2012, AOOUFGAB Prot. n. 7232
(in GU 31 luglio 2012, n. 177)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento al Capo III;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, repertorio atti n. 36/CSR, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 giugno 2010;
VISTA l’Intesa in sede di Conferenza unificata 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l’adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’ articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;
VISTO  l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 27 luglio 2011, repertorio atti n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il novembre 2011;
VISTO l’Accordo in Conferenza unificata 27 luglio 20 Il, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21 /CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011

DECRETANO

Articolo unico

Con il presente decreto è recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, repertorio atti n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 unitamente ai relativi allegati che ne fanno parte integrante.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la Ricerca
DIREZIONE  GENERALE  PER  L’UNIVERSITA’, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Decreto Direttoriale 23 aprile 2012 n. 74

Indicazioni operative per le prove di selezione di cui all’articolo 15 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249

 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 concernente “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 14 marzo 2012, n. 31, con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili  a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l’a.a. 2011-12;

VISTO il parere espresso in data 29 marzo 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali, richiesto ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, l’articolo 154, comma 4 e 5;

RITENUTO di dover fornire indicazioni operative in merito alle modalità di svolgimento del test preliminare e delle ulteriori prove di selezione, di cui all’articolo 15, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 10 settembre 2010, n. 249;

D E C R E TA

 

Articolo 1
(Disposizioni generali)
1.    Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test preliminare per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui al DM del 10 settembre 2010, n. 249.
2.    Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e della prova orale, di cui all’articolo 15, comma 5, del DM del 10 settembre 2010, n. 249.
3.    Le Università pubblicano il bando di concorso entro il 3 maggio 2012. Dal 4 maggio 2012 e fino al 4 giugno 2012 è attivata la procedura informatizzata di iscrizione on-line, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4.    Le Università curano le attività organizzative connesse allo svolgimento del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
5.    Le Università nominano un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm, al fine di garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento, dei criteri e delle procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici.

 

Articolo 2
(Procedura di iscrizione)
1.    I candidati devono iscriversi al test, esclusivamente con modalità on-line attraverso la procedura di cui all’Allegato 1.

2.    Tale procedura prevede che i candidati inseriscano i seguenti dati: cognome e nome,  luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito, Università e classe di abilitazione prescelta, titoli di ammissione, previa visione dell’informativa di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3.    I dati di cui al comma 2, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura selettiva di accesso ai corsi per il tirocinio formativo attivo.

4.    Le Università rendono disponibile le informazioni inerenti il perfezionamento dell’iscrizione, incluse le modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al test.

5.    I titoli eventualmente autocertificati quale attestazione del possesso dei requisiti d’accesso, devono essere verificati dalle Università prima della pubblicazione dei risultati della prova scritta e, laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura selettiva. L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

6.    La procedura di iscrizione al test relativo a ciascuna classe di abilitazione si conclude con il pagamento del contributo all’Università scelta dal candidato. La ricevuta di tale pagamento costituisce prova dell’avvenuta iscrizione e può essere presentata il giorno del test, qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università.

 

Articolo 3
(Test preliminare)
1.    Il test preliminare di cui all’articolo 1, comma 1 è predisposto da una commissione di ispettori ed esperti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

2.    Il test ha il medesimo contenuto su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione e si svolge secondo il calendario, definito a livello nazionale, di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3.    Il test comprende 60 domande, ciascuna formulata con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l’unica esatta. Fra questi, 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche con riferimento alla comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe.

4.    La risposta corretta vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.

5.    Il test ha inizio presso tutte le sedi alle ore 10.00 per le sessioni calendarizzate al mattino e alle ore 15.30 per le sessioni calendarizzate nel pomeriggio. Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore.

 

Articolo 4
(Prova scritta e Prova orale)
1.    Possono accedere alla prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
2.    Possono accedere alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
3.    Il superamento della prova orale con un punteggio non inferiore a 15/20 è condizione per l’accesso al Tirocinio Formativo Attivo in relazione al posizionamento in graduatoria rispetto ai posti disponibili.
4.    I contenuti e il calendario delle prove scritte e orali sono predisposti autonomamente dell’ateneo che ne assicura adeguata pubblicità.

 

Articolo 5
(Valutazione dei titoli)
1.    I titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti nell’allegato 4, parte integrante del presente decreto.
2.    I titoli sono presentati dai candidati secondo le modalità previste dal bando.

 

Articolo 6
(Graduatoria)
1.    L’ateneo formula la graduatoria finale, per ciascuna classe di abilitazione.
2.    La graduatoria degli ammessi al TFA è predisposta sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, i risultati della prova scritta e i risultati della prova orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a 21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche; nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
3.    L’ammissione al TFA avviene secondo l’ordine della graduatoria per ciascuna classe di abilitazione, per un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
4.    In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di abilitazione diverse, il candidato deve optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo corso di TFA.
5.    Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.

Roma, 23 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniele Livon

Circolare Ministeriale 23 aprile 2012, n. 33

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio V
MIURAOODGOS prot. n. 2470/R.U./U

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici Statali
LORO SEDI
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
AOSTA
Alla Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
S E D E

OGGETTO: Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni Perito agrario, Perito industriale e Geometra – Sessione 2012 – Reperimento Presidenti (Professori universitari e Dirigenti scolastici) e Commissari (Docenti) – Istruzioni.