Io navigo nel mare dell’informazione: Internet 2

INFORMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA
di Manlio Monetta
“Mi presento : io sono PC” Unità di apprendimento n. 7

Io navigo nel mare dell’informazione: internet
Seconda parte

La società moderna e tecnologica è caratterizzata dallo scambio veloce delle informazioni ed Internet ha contribuito moltissimo: siamo passati dalla società del telefono e, attraverso fax e video telefonate, siamo giunti alla società che “chatta on line”, che scambia qualsiasi tipo di dato e informazione tramite Internet sfruttando i più svariati modi: posta elettronica, programmi di messaggeria istantanea o social network (Windows Messenger, FaceBook, Twitter).

Riformare la scuola media: perché?

Riformare la scuola media: perché?

di Enrico Maranzana

Il ministro Francesco Profumo, in concerto con la fondazione Agnelli, ha individuato nella scuola media il punto più debole del sistema scolastico e ha espresso la volontà di riformarla: “Quelli transitori sono i momenti più difficili ai quali fino ad oggi la scuola ha dedicato poca attenzione e sui quali lavoreremo con impegno“. Un’affermazione che ha il peso di una macina da mulino che, decodificata, accusa le scuole di indolenza, causa del mancato conseguimento della finalità istituzionale.

4 aprile DL Semplificazioni alla Camera

Il 4 aprile l’Aula della Camera approva definitivamente il DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, modificato il 29 marzo dal Senato che ha votato, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, la fiducia su un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo già approvato dalla Camera l’8 marzo.

Di seguito il testo definitivo degli artt. 50-53, contenenti “Disposizioni per l’istruzione“:

Art. 50.
Attuazione dell’autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni.
1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012.
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il 28 marzo l’Aula del Senato inizia l’esame del DdL di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato dalla Camera il 13 marzo.

L’8 marzo l’Aula della Camera, con 479 voti a favore e 75 contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 7 marzo l’Aula della Camera inizia l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Il 6 marzo le Commissioni riunite I e X della Camera, in sede referente, per l’esame del Disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, approvano emendamenti all’art. 50 modificando l’autonomia responsabile delle Istituzioni scolastiche e introducendo novità in merito al concorso ed agli incarichi dei dirigenti scolastici.
La Commissione Bilancio ritiene “di non esprimere il parere sull’articolo 50 e di invitare la Commissione di merito a modificare, con il concorso del Governo, il medesimo articolo, al fine di superare le predette criticità, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere da rendere all’Assemblea – e – di sopprimere l’articolo 50-bis, che, ai commi 1 e 2, prevede, in particolare, lo svolgimento di un corso di formazione per i dirigenti scolastici senza indicare le modalità del relativo finanziamento e, al comma 3, prevede l’assunzione di dirigenti scolastici senza recare la quantificazione degli oneri né il loro profilo temporale“.
Le Commissioni riunite I e X della Camera, riunitesi in tarda serata, preso atto del parere espresso dalla V Commissione, deliberano di riprendere l’analisi dell’art. 50 nella seduta del 7 marzo, alle ore 11, realizzando una nuova versione dell’art. 50 e sopprimendo l’art. 50-bis.

Di seguito il testo definitivo dell’articolo 50 ed un estratto del resoconto della seduta del 6 marzo 2012:

Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia).

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Maria Guerra, per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, per l’istruzione, l’università e la ricerca Marco Rossi Doria, per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta e Massimo Vari e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 9.30.

(…) Donato BRUNO, presidente, avverte che, a seguito di un’ulteriore valutazione, la presidenza ammette alla discussione l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, già dichiarato inammissibile.

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 50, salvo che sull’emendamento Ghizzoni 50.10, sul quale, come relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere una diversa copertura finanziaria (vedi allegati). I relatori si riservano di esprimere il parere sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01, testé riammesso.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, in dissenso dal relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sull’emendamento Ghizzoni 50.10.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) osserva che questo non è un modo ordinato di procedere e che i relatori dovrebbero aver maturato, al momento del voto, un orientamento comune su ciascun emendamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni per quanto riguarda l’emendamento Ghizzoni 50.10 ed esprime parere conforme a quello dei relatori sugli altri emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all’articolo 50.

Elena CENTEMERO (PdL) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all’emendamento Ghizzoni 50.10, che prevede l’immissione in ruolo nel comparto dell’istruzione di cinquemila persone, disponendo la copertura del relativo onere finanziario a valere sul bilancio dello Stato mediante risorse da reperire con nuovi giochi e lotterie. Fa presente che la legislazione vigente già prevede un piano di assunzioni per le scuole per il prossimo triennio con la possibilità di rimodulare annualmente le relative previsioni.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sull’emendamento Ghizzoni 50.10, ravvisa la necessità che siano garantiti gli attuali livelli delle prestazioni dei servizi con gli organici a disposizione, soprattutto in una fase di criticità del sistema scolastico. Sostiene che le previsioni del comma 4, richiamato dall’emendamento menzionato, semplificano e consentono di assicurare il fabbisogno di personale.

Jole SANTELLI (PdL) esprime valutazioni critiche in ordine all’orientamento assunto dalla sinistra sulla scuola negli ultimi anni.

Mario TASSONE (UdCpTP) chiede che il Governo fornisca chiarimenti sul profilo della copertura dell’emendamento Ghizzoni 50.10 e valuta negativamente l’espressione di due pareri discordanti da parte dei relatori. Preannuncia, tuttavia, il suo voto favorevole sulla predetta proposta emendativa.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che l’orientamento del suo gruppo era favorevole sull’emendamento Ghizzoni 50.10; tuttavia, alla luce della nuova formulazione, sorgono ora perplessità soprattutto in relazione alle modalità di copertura. Chiede pertanto al Governo di riformulare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) rileva che l’emendamento Ghizzoni 50.10 intende assicurare il tempo pieno che rappresenta una forma di sostegno per le famiglie. Ritiene opportuni ulteriori chiarimenti dal Governo sull’ipotesi di un aumento dell’accisa sui giochi per finanziare la proposta emendativa. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull’emendamento in esame.

Giuseppe CALDERISI (PdL) chiede l’accantonamento dell’esame dell’emendamento Ghizzoni 50.10 affinché possa essere definita più precisamente la formulazione e le modalità della copertura finanziaria che appare non accettabile se riferita alle entrate sui giochi.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI assicura un approfondimento del testo e si dichiara favorevole all’accantonamento dell’emendamento 50.10.

Donato BRUNO, presidente, avverte quindi che l’esame della proposta emendativa è accantonato per consentire al Governo un ulteriore approfondimento dei contenuti.

Oriano GIOVANELLI, relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI dichiara parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l’articolo aggiuntivo Pelino 50.01.

Donato BRUNO, presidente, avverte che le proposte emendative relative all’articolo 50 sulle quali è stato espresso parere contrario sono state ritirate dai presentatori. (…)

Oriano GIOVANELLI (PD), relatore per la I Commissione, chiede alla presidenza di ritornare sull’emendamento Ghizzoni 50.10 e presenta una ulteriore proposta di nuova formulazione dello stesso (vedi allegato 1), finalizzata a superare alcune criticità evidenziate nel corso del dibattito.

Stefano SAGLIA (PdL), relatore per la X Commissione, conferma che il suo parere rimane contrario all’emendamento Ghizzoni 50.10, anche ove riformulato nel senso da ultimo suggerito dal collega Giovanelli.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA si rimette alle Commissioni sull’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione).

Le Commissioni approvano l’emendamento Ghizzoni 50.10 (ulteriore nuova formulazione). (…)

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE
Martedì 6 marzo 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D’Andrea.

La seduta comincia alle 23.40.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
C. 4940 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Donato BRUNO, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Fa presente che i principali problemi sono sollevati dal parere della Commissione Bilancio con riferimento all’articolo 50: la Commissione ha infatti ritenuto di non esprimere il parere su tale articolo e di invitare le Commissioni di merito a modificarlo, con il concorso del Governo, al fine di superare le criticità in esso contenute, riservandosi di esprimersi al riguardo nel parere che renderà all’Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che la posizione del suo gruppo è stata chiara sin dall’inizio, quando è stata presentata una proposta emendativa sull’articolo 50. Come è noto il testo è stato ripreso da uno di contenuto analogo che era stato predisposto dal Governo in vista della riunione del Consiglio dei ministri e poi abbandonato.
Rileva come quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio nel proprio parere comporti necessariamente un rinvio alla giornata di domani della seduta delle Commissioni riunite I e X, vista l’intenzione di presentare una nuova formulazione dell’articolo 50 con una copertura adeguata.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI manifesta la disponibilità del Governo a trovare una soluzione ampiamente condivisa.

Donato BRUNO, presidente, alla luce di quanto emerso prospetta l’opportunità di scrivere una lettera al Presidente della Camera per richiedere che l’Assemblea avvii la discussione del provvedimento in esame nel pomeriggio di domani anziché la mattina.

Le Commissioni concordano

Donato BRUNO, presidente, ritiene che le Commissioni possano utilmente riprendere i lavori non prima delle ore 11 di domani. (…)
Donato BRUNO, presidente, fa presente che le Commissioni si riuniranno nella giornata di domani alle ore 11 per esaminare le questioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere e l’articolo aggiuntivo Santelli 14.011. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.05 di mercoledì 7 marzo 2012.

—————–

Emendamenti approvati

ART. 50.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 50. (Autonomia responsabile).

1. Al fine di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. È attivato, nel rispetto della vigente normativa contabile, un Fondo unico d’istituto che comprende il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quello per il personale di ciascuno dei quattro Programmi relativi ai vari gradi di istruzione del Bilancio del MIUR. In tale Fondo, oltre alle risorse attualmente destinate al finanziamento delle competenze vigenti, confluiscono tutte le risorse destinate alle diverse tipologie di spesa: sicurezza, dispersione scolastica, offerta formativa ed interventi perequativi, interventi vari a favore dell’istruzione, stanziamento per il Piano programmatico degli interventi per la scuola, risorse contrattuali destinate alla valorizzazione del personale della scuola, al fine di rinforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche mediante una programmazione autonoma delle finalità di spesa e di gestione.
3. In relazione al personale docente e ATA sono definiti:
a) per ciascuna istituzione scolastica, un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alla sperimentazione e allo sviluppo di nuove metodologie per l’innovazione dell’attività didattica, al recupero, all’integrazione e al sostegno degli alunni con disabilità e alla programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
b) un organico di rete con particolare riferimento alle esigenze di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nonché alla prevenzione dell’abbandono e al contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica.
4. L’organico dell’autonomia di cui al comma 3 è costituito da tutti i posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
5. È abrogato il comma 81 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183;
6. L’organico dell’autonomia rimane determinato ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, salvo quanto disposto al successivo comma 7. In sede di prima applicazione l’organico dell’autonomia è determinato in misura uguale a quello dell’anno scolastico 2011/2012 pari a 724 mila posti docenti e 233.100 posti Ata, fermo restando anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti Ata.
7. L’organico dell’autonomia comprende ulteriori diecimila posti, da attivare successivamente alla definizione di una apposita sequenza contrattuale che non rechi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, destinati al supporto dell’autonomia scolastica, per la flessibilità e il potenziamento dell’offerta didattica e per gli interventi perequativi.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie, sono stabiliti i criteri per la determinazione degli organici di cui ai commi 4 e 6.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede ai sensi dei commi 10 e 11.
10. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, adotta nuove modalità di gioco del Lotto, variando l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. L’attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all’alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall’applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
50. 10. (ulteriore nuova formulazione). Ghizzoni, Coscia, Pes, De Pasquale, Bachelet, Russo, Rossa, Siragusa, De Torre, Melandri, Levi, Nicolais, De Biasi, Mazzarella, Lolli

Dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

Art. 50-bis. (Dirigenti scolastici).

1. I candidati risultati idonei a seguito dell’espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.
2. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009-2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell’immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell’esame colloquio e del periodo di formazione.
3. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L’incarico di direzione è remunerato in misura pari all’ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l’anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico.
50. 01. Pelino.

4 aprile Concorsi di Istituto in Lombardia

Il 4 aprile il Consiglio della Regione Lombardia approva, con 43 voti a favore, 24 contrari e 1 astenuto, la Legge regionale su “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.

In particolare l’art. 8 della legge regionale consente alle scuole statali, a livello sperimentale, di reclutare il personale docente con un concorso d’istituto, i cui criteri saranno stabiliti dalla Giunta regionale in accordo con il Governo nazionale.

Di seguito il comunicato stampa della Regione Lombardia:

Via libera alle nuove modalità di reclutamento degli insegnanti

(04.04.12) In Lombardia potranno essere le istituzioni scolastiche a reclutare direttamente il personale docente. E’ quanto prevede l’articolo 8 del progetto di legge 146 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione” (relatore, Mario Sala, PdL),  approvato questa mattina a maggioranza dal Consiglio regionale.
La seduta si è aperta proprio con il dibattito e la votazione di questa norma, così come modificata da un emendamento dello stesso relatore Sala. Respinti invece tutti i sub emendamenti presentati, circa 60 firmati dall’Italia dei Valori. La nuova norma stabilisce che le Istituzioni scolastiche statali, a titolo sperimentale, possono organizzare concorsi per reclutare il personale docente, con incarico annuale, necessario a svolgere le attività e favorire la continuità didattica. Alla selezione, che avverrà – si legge – nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, potranno partecipare gli insegnanti iscritti alle graduatorie provinciali fino ad esaurimento.
Nonostante la nuova formulazione renda migliore il testo dell’articolo – ha detto il Consigliere regionale Fabio Pizzul (PD) – restano comunque tutti i limiti e le criticità legate a questa scelta. Rimane dunque una forzatura che sarebbe stato meglio evitare nell’ottica di un impegno concreto verso una riforma sul tema del reclutamento degli insegnanti”. “L’articolo 8 – ha spiegato Luciana Ruffinelli (Lega Nord) – sta dalla parte della scuola, degli studenti e delle loro famiglie. Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso: la sperimentazione partirà dopo un accordo col MIUR, si utilizzeranno solo gli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali fino a esaurimento e saranno garantite imparzialità, trasparenza e pubblicità nella selezione”. “Mi pare che la proposta dell’opposizione – ha continuato il Capogruppo del PDL Paolo Valentinidi stralciare questa norma nell’ottica di una riforma sia solo ostruzionistica perché l’articolo 8 non è frutto di un blitz della maggioranza ma è da tre mesi che se ne parla”. “E’ vero che se ne parla da tre mesi – ha replicato Stefano Zamponi (Capogruppo IdV) – ma in questo caso si tratta esclusivamente di una volontà ideologica e rappresenta una presa di posizione di chi ha una concezione della scuola opposta alla nostra”.

Sentenza Tribunale Lagonegro 4 aprile 2012, n. 309

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LAVORO
Sentenza n. 309/2012 del 04.04.2012

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c., e depositato il 24.3.2007, parte ricorrente, insegnante presso (…) riferiva che in data 3.11.2009″ previa domanda, fruiva, ai sensi dell’art. 15, co. 2, del CCNL, di un giorno di permesso retribuito; che alla richiesta del Dirigente di produrre idonea documentazione giustificativa, rispondeva dichiarando di aver fruito del permesso per presiedere ed assistere ai lavori di riparazione della linea telefonica ADSL presso la propria abitazione; che ad ulteriore richiesta di integrazione il ricorrente comunicava il numero di telefono della linea oggetto di riparazione, nonché indicando le imprese di riferimento i cui tecnici avevano effettuato i lavori; alla ulteriore richiesta di comunicazione dei dati identificativi dei tecnici che avevano effettuato le riparazioni, il ricorrente opponeva la sufficienza della documentazione sino ad allora esibita; che in data 16.12.2009 il Dirigente, con decreto, dichiarava l’assenza dal lavoro del ricorrente ingiustificata, disponeva la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito “…del costo pari alle ore di servizio, n. 4 per Euro 26,29 (quota oraria) da rimborsare alla scuola, tramite versamento con c.p.p. allegato alla presente per ore retribuite come eccedenti per la sostituzione effettuata dai docenti nella giornata del 3.11.2009”; che il ricorrente effettuava il versamento.
Sosteneva che la fruizione del permesso, in quanto esercizio di una situazione attiva a contenuto potestativo, non dipende da un atto discrezionale del datore di lavoro; è un diritto soggettivo perfetto e l’onere documentale dell’istante è limitato alla mera rappresentazione del fatto.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, di annullare il decreto del Dirigente del 16.12.2009, qualificandolo come provvedimento disciplinare, di essere reintegrato nei propri diritti retributivi, e di condannare parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 105,16, illegittimamente pretesa, ed a risarcimento del danno morale subito, spese rifuse.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza del 4.4.2012, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori alla discussione e decideva la causa come da sentenza pubblicamente letta all’esito della camera di consiglio.
E’ pacifico che parte ricorrente si sia assentata nel giorno 3.11.2009, avendo richiesto un giorno di permesso retribuito per motivi personali, e non sono contestate le circostanze relative alle successive richieste di integrazione da parte del Dirigente scolastico.
Sul tema si è di recente pronunciato il Tribunale di Monza, sent. N. 288/2011, alle cui motivazioni si rinvia essendo pienamente condivisibili; tale pronuncia ha seguito una nota dell’ARAN che si è attestata sulle stesse posizioni.
L’art. 15, co. 2, del CCNL 2006-2009 prevede che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’ar1. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”. Per il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari. Questo istituto contrattuale, con l’accordo sottoscritto il 29.11.2001, è diventato un diritto (nel
precedente contratto si diceva invece: “sono attribuiti”). Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse. Il CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito. L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati. Il 2° comma, in particolare dispone, come visto, che “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, co. 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi familiari o personali documentati tre giorni di permesso retribuito e possono per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, co. 2, contenuto nell’ad. 13, co. 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica, ma è soggetto al trattamento di cui al successivo art. 15, co. 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13, co. 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’ad. 15, co. 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né tanto meno, è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Tanto è condiviso anche dall’ARAN che, con suo parere, ha ritenuto che “il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari, è subordinato ad una richiesta (…a domanda…) del dipendente documentata ‘anche mediante autocertificazione”. Il parere continua sostenendo che “la previsione contrattuale generica ed ampia di ‘motivi personali o familiari’ e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione “[…] esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria funzione […] è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa”.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che parte ricorrente ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente, autocertificandoli, i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi. Quindi il Dirigente Scolastico ha illegittimamente dichiarato che l’assenza fosse ingiustificata. Conseguentemente risultano illegittimi la trattenuta di una giornata lavorativa e l’addebito del costo pari alle ore di servizio.
La domanda di parte ricorrente, pertanto, va accolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna al risarcimento del danno morale in quanto carente sotto il profilo delle allegazioni prima ancora che della prova. Le spese, previsa (così nel testo n.d.r.) compensazione per un quarto alla luce dell’accoglimento solo parziale della domanda e della natura controversa della questione sottoposta all’ attenzione del giudicante, si liquidano come da dispositivo con riferimento al d.m. 8.4.2004 n. 121″ considerando che, in attesa dell’emanazione del d.m. previsto dall’art. 9 dl 1 del 2012, le pur abrogate tariffe professionali mantengono comunque valenza di criterio di orientamento per la liquidazione equitativa.
P Q.M
Il dott. Arturo Avolio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l’ illegittimità della trattenuta di un giorno di retribuzione operata sullo stipendio di parte ricorrente con riferimento all’assenza del giorno 3.11.2009;
b) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detta trattenuta;
c) Dichiara l’illegittimità dell’addebito del costo pari alle ore di servizio con riferimento all’assenza del giorno 3. 11.2009;
d) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente l’importo corrispondente a detto addebito;
e) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Condanna le parti resistenti, previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 498,66, oltre I.V.A. e cpa, con distrazione.

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

Ai docenti a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, è stata realizzata un’importante attività di aggiornamento dell’anagrafe della professionalità docente, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche che hanno verificato ed integrato, nell’area “Fascicolo personale” del SIDI, le informazioni concernenti ciascun docente a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione. In questo modo è stato possibile dare nuovo impulso a questa particolare area del SIDI, necessaria all’Amministrazione per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Data la natura evolutiva e dinamica della professionalità dei docenti, soggetta a continui arricchimenti, si è ritenuto opportuno consentire ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano la loro formazione, dichiarando gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Pertanto, a partire dal 5 aprile e fino al 30 aprile, è possibile per i docenti a tempo indeterminato aggiornare la propria scheda professionale.

La scheda, che già contiene le informazioni inserite dalle scuole in occasione della precedente rilevazione, può essere integrata ed eventualmente rettificata nelle parti inesatte o incomplete.

In particolare, il singolo docente può inserire i propri dati attraverso il sistema della “Presentazione On Line delle Istanze” (POLIS), raggiungibile dal link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml, all’interno del quale viene resa disponibile l’apposita sezione: “Scheda Professionalità Docente”.

 

Per l’utilizzo della funzionalità web, sono previste due fasi:

1) registrazione a sistema “Istanze On Line”;

2) compilazione della “Scheda professionalità docente”.

 

Per quanto riguarda la fase della registrazione si precisa che è necessario utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@istruzione.it).

Tenuto conto che il sistema POLIS viene già utilizzato in forma diffusa dai docenti per la presentazione di istanze di vario genere (mobilità, commissioni degli esami di Stato, concorsi) è da presumere che esista già il possesso delle credenziali per l’accesso al sistema. In caso contrario è indispensabile provvedere tempestivamente alla registrazione accedendo, dalla pagina Istruzione, alla funzione “Istanze on line” (procedura guidata). Per quanto riguarda, invece, la fase di compilazione della “Scheda professionalità docente”, vengono messe a disposizione dei docenti una guida smart, che descrive sinteticamente i contenuti della rilevazione ed i passaggi da seguire, ed un manuale di dettaglio sulla procedura, entrambi scaricabili nell’area dedicata.

Il Servizio statistico si fa carico di pubblicare tempestivamente, per doverosa informazione, le risposte alle domande più frequenti (FAQ), formulate eventualmente dai docenti interessati.

Per le richieste di chiarimento, inerenti i dati da comunicare è possibile utilizzare la casella di posta elettronica istituzionale:

 

professionalita.docente@istruzione.it

oppure è possibile rivolgersi alla propria istituzione scolastica che provvederà a contattare i numeri telefonici dei referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

 

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

 

Legge 4 aprile 2012, n. 35

Legge 4 aprile 2012, n. 35
(SO n.69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 4 aprile 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Profumo, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4940):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e semplificazione (Patroni Griffi), Ministro per lo sviluppo economico (Passera), delle infrastrutture e trasporti (Passera), Ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca (Profumo). Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 9 febbraio 2012 con pareri delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 16, 21, 24, 29 febbraio; 1, 6 e 7 marzo 2012. Esaminato in Aula il 7 e 8 marzo 2012 ed approvato il 13 marzo 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 3194):
Assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali), in sede referente, il con pareri delle Commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e per le Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 14 marzo 2012. Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 14, 20, 22, 26 e 27 marzo 2012. Esaminato in Aula il 20 e 28 marzo 2012 ed approvato, con modificazioni, il 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 4940-B):
Assegnato alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e X (Attivita’ Produttive), in sede referente, il 29 marzo 2012 con pareri delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, XII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalle Commissioni I e X riunite, in sede referente, il 29 marzo 2012. Esaminato in Aula il 2 e 3 aprile 2012 e approvato il 4 aprile 2012.

Avvertenza:

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e’ pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 50.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5

        All’articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;
al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;
al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all’articolo 2» sono soppresse.

        All’articolo 3:

al comma 1:
al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell’anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;
al capoverso 2-ter:
alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell’individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell’elaborazione delle conseguenti proposte. Per l’attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l’attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell’Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.
3-septies. Per l’attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell’anno precedente, con particolare riguardo all’attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

        All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell’articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

        All’articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall’articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

        All’articolo 6:

al comma 1:
all’alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;
alla lettera d), dopo le parole: «all’articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All’articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d’ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia“».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis.(Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica). – 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di un’istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Art. 6-ter.(Modifica all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). – 1. All’articolo 5, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell’utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento“.

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

            All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

        All’articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all’articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
al comma 3, capoverso:
al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell’Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

        All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;
nella rubrica, la parola: «termici» è soppressa.

        All’articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».

        All’articolo 11:

il comma 2 è soppresso;
al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;
al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6:

    al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell’Unione europea»;

    al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all’esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l’accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l’accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.
6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
6-sexies. All’articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Euro 3“, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “Euro 5“»;

al comma 7, dopo le parole: «all’articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell’articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;
al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

        Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). – 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all’articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

        All’articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
al comma 2:
all’alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l’attività di impresa» sono inserite le seguenti: «,  compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) definizione delle modalità operative per l’integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell’attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

        Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). – 1. Al fine di semplificare l’attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all’utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 13:

al comma 1:
alla lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;
alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

        All’articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
al comma 4:
all’alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;
alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

        All’articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all’INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all’INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;
al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonchè sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;
al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’INPS rende note le informazioni così raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;
al comma 5, lettera c), le parole: «dell’ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: “relative“ sono inserite le seguenti: “alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,“».

        All’articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: “ , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero“ sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: “, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti“ sono soppresse.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1º gennaio 2013.
4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

        All’articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale“»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro“»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: “al competente servizio provinciale“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente“;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: “al servizio provinciale competente“ sono sostituite dalle seguenti: “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa“».

        All’articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

        All’articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell’amministrazione digitale, di cui al»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;
alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;
alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

        All’articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
        All’articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» sono inserite le seguenti: «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», le parole: «e della tutela territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e della tutela del territorio» e dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

        All’articolo 24:

al comma 1:
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza“»;
alla lettera e), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione europea»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nell’ambito dell’articolazione temporale potrà essere valutata l’adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore“»;
alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: “per le piattaforme off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;“ sono soppresse, e» sono soppresse;
alla lettera h), l’alinea è sostituito dal seguente: «all’articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

        All’articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento».

        All’articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

        All’articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

        All’articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l’ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l’ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

        All’articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

        Dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. – (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell’Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l’attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall’anno accademico 2013-2014. L’INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.
3. La scuola ha l’obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell’innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell’Abruzzo di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

        All’articolo 32:

al comma 2:
alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.“» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 33:

al comma 1:
al primo periodo, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell’attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione»;
al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell’Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all’attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l’attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell’Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

        All’articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile è abrogato»;
al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

        All’articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata“».

        All’articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione».

        All’articolo 39:

al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

        All’articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».

        All’articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All’articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

        All’articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell’ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

        All’articolo 44:

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e le parole: «al fine di rideterminare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di precisare»;
il comma 2 è soppresso.

        All’articolo 45:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

        All’articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

        All’articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All’istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell’attuare l’agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall’agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:
a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle “comunità intelligenti“ (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un’amministrazione aperta e trasparente;
d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
f) infrastrutturazione per favorire l’accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
h) consentire l’utilizzo dell’infrastruttura di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l’offerta disaggregata dei prezzi relativi all’accesso all’ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell’affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall’Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete».

        Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l’articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. – (Semplificazione in materia di sanità digitale). – 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l’utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. – (Digitalizzazione e riorganizzazione). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito denominate ‘funzioni ICT’, nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all’interno della gestione associata, i comuni individuano un’unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“.

Art. 47-quater. – (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 3 dell’articolo 57-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili“.

Art. 47-quinquies. – (Organizzazione e finalità dei servizi in rete). – 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 63 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.
3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l’elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.
3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.

Art. 47-sexies. – (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). – 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;“».

        All’articolo 48:

al comma 1:
al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;
al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l’assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

        All’articolo 49:

al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono soppresse;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all’articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;
alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) all’articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: “, anche“ è soppressa»;
alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all’anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

        L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

–«Art. 50. – (Attuazione dell’autonomia). – 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei princìpi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
            a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

            b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;
            c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
            d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
            e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall’anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
5. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        All’articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali».

        All’articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziate»;
al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall’articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

        All’articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

        All’articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

        All’articolo 56:

al comma 1:
all’alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;
alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

        All’articolo 57:

            al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
            al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;
al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;
al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l’esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;
al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

        Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell’elettricità e del gas naturale). – 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l’estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L’individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».

        All’articolo 60:

al comma 2:
alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

        All’articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all’allegato è sostituita dalla seguente:

[…]

Dopo l’articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

 

 

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSI n. 1623/RU/U

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi

e

Direzione generale per il personale scolastico

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado

LORO SEDI

 

e, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

 

Oggetto: Professionalità docenti a tempo indeterminato – Aggiornamento anagrafe

 

Nell’anno scolastico 2010/2011, è stata aggiornata, grazie al particolare impegno delle istituzioni scolastiche, l’area “Fascicolo personale” del SIDI, con le informazioni concernenti i docenti in servizio presso ciascuna scuola.

A partire da quest’anno, invece, viene consentito ai docenti stessi di inserire direttamente, con cadenza annuale, gli aggiornamenti che riguardano gli ulteriori titoli culturali e professionali via via conseguiti.

Resta comunque di fondamentale importanza la collaborazione delle istituzioni scolastiche, sia per sensibilizzare i docenti per una consapevole adesione all’iniziativa e sia per fornire loro una eventuale assistenza.

Con l’allegata nota sono state fornite a tutti i docenti a tempo indeterminato istruzioni per la compilazione della scheda per l’aggiornamento di tale anagrafe attraverso il sistema POLIS.

Qualora dovessero pervenire da parte dei docenti richieste di chiarimento, le SS.LL. possono contattare i Referenti per l’Anagrafe Professionalità Docente del Servizio Statistico.

Per problemi tecnici, invece, è disponibile il numero verde del gestore del servizio informativo (http://www.mpi.it/).

 

 

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta

 

 

Il Direttore Generale

Emanuele Fidora

———————-

Nota 4 aprile 2012, Prot. MIURAOODGSSSI n. 1624/RU/U

———————-

REFERENTI RILEVAZIONE PROFESSIONALITÀ DOCENTI

PALMERI EZIA: 06.5849.3752 ezia.palmeri@istruzione.it
RISPOLI ANNA: 06.5849.2384 anna.rispoli@istruzione.it
SILVI ADELAIDE: 06.5849.3776 adelaide.silvi@istruzione.it
BOI LAURA: 06.5849.2062 laura.boi@istruzione.it

Nota 4 aprile 2012, n. 27, AOODGOS Prot. n. 2152

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE ORDINAMENTI SCOLASTICI

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO – TRENTO
e P.C. AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L ‘ISTRUZIONE
SEDE
ALL ‘INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL ‘INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA ‘ LADINE BOLZANO
ALL ‘ASSESSORE ALL ‘ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONA AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
ALL ‘ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AUTONOME DIBOLZANO
TRENTO

Oggetto: Esami di abilitazione all’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico per l’anno scolastico 2011/2012.

Premesso che gli esami di abilitazione sono tuttora disciplinati dall’O.M. n.180, prot. 6888, dell’ 11-7-2000, si fa presente, che appare opportuno non prevedere lo svolgimento degli stessi in una data predefinita, lasciandone l’individuazione alla determinazione delle istituzioni scolastiche interessate, che dovranno, comunque, effettuarli entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2012.

Inoltre, si comunica che, a seguito delle istanze provenienti da alcune Facoltà Universitarie, in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria, tese a far sostenere nelle sedi universitarie ai propri laureati gli esami di abilitazione di cui sopra, le commissioni di esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione di ottico operanti presso gli Istituti Professionali statali e paritari, su richiesta delle Facoltà Universitarie interessate, possono essere autorizzate dal competente Direttore Generale regionale a svolgere gli esami in questione, anche al di fuori della propria sede scolastica, direttamente presso le sedi universitarie delle suddette Facoltà, per consentire ai laureati in Ottica e Optometria di sostenere l’esame in qualità di candidati esterni.

Al riguardo, si è dell’avviso che, i requisiti previsti per i candidati esterni, dall’art. 3, della OM 11-7-2000, n. 180 ai fini dell’ammissione all’esame abilitante alla professione, sono da considerarsi “assorbiti” dal possesso della laurea in Ottica e Optometria, visti i contenuti altamente formativi della laurea stessa.

Dovranno, comunque, essere allegati in copia agli atti della commissione programmi svolti nel percorso universitario.

Nelle commissioni di esame possono essere presenti, in qualità di osservatori, docenti universitari eventualmente designati dalle Facoltà universitarie in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria che, tuttavia, non hanno alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.

Il rilascio della relativa certificazione rientra nella esclusiva competenza del Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per l’Industria e 1’Artigianato con indirizzo ottico, sia statale sia paritario.

Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico delle Università.

Infine, si rammenta che, nell’individuare la data degli esami, le istituzioni scolastiche dovranno tenere conto anche del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentirne agli studenti l’eventuale partecipazione.

Si prega di comunicare il contenuto della presente nota agli istituti scolastici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo