Supplenze, no sino “ad avente titolo”. La nuova norma è applicata?

da Orizzontescuola

Supplenze, no sino “ad avente titolo”. La nuova norma è applicata?

di redazione

Nell’annuale circolare sulle supplenze per l’a.s. 2018/19, come riferito, il Miur ha richiamato la nuova disposizione, introdotta dll’articolo 41 del CCNL 2016/18, secondo cui non è più possibile stipulare contratti sino ad avente titolo.

Articolo 41

L’articolo 41, comma 1, del Contratto, richiamato dalla circolare, così dispone:

I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

contratti, dunque, devono recare in ogni caso il termine della supplenzatuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie (cosa che succede spesso con la pubblicazione delle graduatorie di istituto).

Applicazione normativa

Le scuole stanno applicando tutte la nuova disciplina? Sembrerebbe di no, secondo quanto denunciato dalla Cisl Scuola:

L’art. 41 del CCNL Istruzione e Ricerca prevede che i contratti a tempo determinato contengano una precisa scadenza e non siano più conferiti “fino all’avente diritto”. Si ha invece notizia di comportamenti difformi da tale disposizione e disomogenei sul territorio nazionale”

Per la ragione suddetta il sindacato ha inviato una richiesta al Miur, affinché fornisca precise indicazioni, assicurando omogeneità di comportamento in tutte le istituzioni scolastiche.

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