Modello «Genova» per l’edilizia scolastica

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

L’Associazione dei comuni pubblica una nota di lettura della legge 41/2020 di conversione del Dl 22/2020, che contiene misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

Edilizia scolastica
Nel travagliato tragitto parlamentare, con tanto di proteste e striscioni, il decreto scuola si è arricchito di un paio di articoli che poco hanno a che fare con l’avvio dell’anno scolastico e gli esami di Stato ma che molto utili si rivelano per l’operatività dei comuni in questa delicata fase di passaggio. L’uno riguarda gli incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie, l’altro l’edilizia scolastica.
Cominciamo da quest’ultimo, il più corposo. L’articolo 7-ter introduce misure urgenti per velocizzare gli interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, che fanno il paio con la semplificazione introdotta dall’articolo 264 del Dl 34/2020. Il dato maggiormente significativo è l’aver affidato ai sindaci e ai presidenti di provincia, fino al prossimo 31 dicembre, i poteri che il Dl “sblocca cantieri” ha attribuito ai commissari, in virtù dei quali:
– assumono ogni determinazione necessaria per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, anche sospesi; rielaborano e approvano i progetti non ancora appaltati, che sostituiscono ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e di beni culturali e paesaggistici, i cui termini sono comunque ridotti;
– assumono le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto del Codice antimafia, delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue; per le occupazioni di urgenza e le espropriazioni delle aree provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Le deroghe
L’articolo 7 poi introduce una serie di deroghe al Codice dei contratti, applicando anche all’edilizia scolastica il “modello Genova”, ossia la procedura che sta consentendo in meno di due anni di inaugurare il ponte sul fiume Polcevera crollato il 14 agosto 2018. Deroghe che sono numerose e molto incisive, come elenca l’Anci, in quanto consentono di non rispettare alcun termine per l’efficacia dell’aggiudicazione prima di procedere alla stipula dei contratti d’appalto né i vincoli di motivazione per la consegna d’urgenza dei lavori. Inoltre, i contratti possono essere stipulati anche in pendenza di ricorso con contestuale istanza cautelare (stand still processuale) e degli esiti dei controlli successivi (stand still sostanziale o termine dilatatorio).
È inoltre consentito procedere alla stipula del contratto anche in base alla proposta di aggiudicazione, senza attenderne l’approvazione formale, con condizione risolutiva espressa nel caso in cui sopravvenga interdittiva antimafia. Viene inoltre ribadita la deroga all’obbligo di aggregazione dei comuni non capoluogo nonché di ricorso alle centrali uniche di committenza. Nei casi di procedure aperte per affidamenti di appalti fino alla soglia comunitaria (5.350.000 euro per i lavori) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla trasmissione del bando di gara.
La rassegna si chiude con l’esclusione dell’obbligo di nominare una commissione di esperti nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di utilizzare l’Albo dei commissari Anac, già oggetto di autonoma sospensione; e con la possibilità di utilizzare sempre il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Le scuole paritarie
Non sono una novità invece le disposizioni introdotte con l’articolo 2-ter che, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente col prescritto titolo di abilitazione, consente per l’anno scolastico 2020/2021 di conferire incarichi temporanei attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.
Viene infatti ripreso alla lettera l’articolo 1-sexies del Dl “salva precari” 126/2019, che ha previsto l’identica possibilità per l’anno scolastico 2019/2020. È stato solo aggiunto un periodo finale in virtù del quale il servizio prestato a seguito degli incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
Si mette dunque una ulteriore pezza transitoria al problema strutturale derivato dall’articolo 14, comma 3, del Dlgs 65/2017, in base al quale l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.