Tar, dal ministero relazioni su mascherine minori a scuola

da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

I ministeri competenti per l’emergenza Covid-19 e le scuole dovranno redigere per il Tar del Lazio una “sintetica relazione” in cui si chiariscano le evidenze scientifiche poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico. È quanto stabilito con ordinanza dai giudici nell’ambito di un ricorso proposto da un genitore che ha riferito «fenomeni di difetto di ossigenazione per uso prolungato della mascherina chirurgica durante l’orario scolastico da parte del figlio minore».

Il Tar ha considerato, tra l’altro: che il ricorrente, «quanto alla circostanza di fatto dell’abbassamento dei valori di ossigenazione durante l’orario scolastico rilevato sabato 14 novembre 2020 dal minore, ha fornito quanto meno un principio di una prova che appare realmente difficile da acquisire nella misura in cui la misurazione con il ‘saturimetro’ è lasciata all’autonoma iniziativa del minore durante l’orario scolastico, senza alcun ausilio o supporto da parte di un adulto»; che dal Dpcm impugnato non risulta «siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina».

Non risulta, inoltre, che abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai minori «subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l’uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare “la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento”», non emergono elementi tali «da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche ‘al banco’ e con distanziamento adeguato».

Pur «non dovendosi svilire l’interesse alla salute di un minore sulla base della sola circostanza di fatto che il Dpcm impugnato perderà efficacia il 3 dicembre 2020», il Tar ha deciso di rinviare l’approfondimento delle questioni sollevate col ricorso all’udienza di merito del prossimo 10 febbraio; nelle more ha chiesto all’amministrazione di fornire entro un mese, «copia dei verbali 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 e 124 della seduta dell’8 novembre 2020, del Comitato tecnico-scientifico nonché una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, anche durante l’orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata».