Le offese verbali dello studente vanno punite con «gradualità»

da Il Sole 24 Ore

di Pietro Alessio Palumbo

Il procedimento finalizzato a mantenere la disciplina scolastica ruota su due principi cardine: quello di “proporzionalità” e quello di “gradualità”. Fatti ed eventi vanno quindi pesati con i seguenti criteri: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata; b) rilevanza degli obblighi violati; c) grado di danno o di pericolo causato all’Istituto, agli utenti, agli operatori, ai terzi ovvero del disservizio determinatosi; d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con riguardo, in particolare, a precedenti.

Studenti con dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia
Nella vicenda affrontata dal Tar Brescia con la recente sentenza 257/2021 uno studente era stato sospeso dagli studi per ben tre mesi in quanto colpevole di aver pronunciato espressioni volgari ed epiteti offensivi nei confronti di docenti e non docenti. In particolare, lo studente affetto da Dsa, aveva sollecitato in più occasioni l’adozione di misure compensative previste dalla normativa in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. Normativa che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (Dsa) che si manifestano in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione assai importante per alcune attività quotidiane. E il mancato riscontro delle costanti “richieste d’aiuto” costituiva motivo di attrito dello studente con l’istituto.

Il cosiddetto “gradualismo sanzionatorio”
Nel procedimento disciplinare il giudizio è caratterizzato da una larga discrezionalità da parte dell’Amministrazione in ordine alla valutazione della gravità delle infrazioni e conseguenti sanzioni. Lo stesso giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’amministrazione nella valutazione degli eventi contestati se non nei limiti in cui il giudizio disciplinare contenga evidente travisamento dei fatti.

L’amministrazione ha comunque l’obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, il quale, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario non consente al giudice di controllare il merito dell’azione amministrativa, ma legittima il controllo sul rispetto del cosiddetto “gradualismo sanzionatorio”. In altre parole la valutazione discrezionale dell’amministrazione non può prescindere da una congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui il comportamento del ragazzo è sanzionabile, avuto riguardo – si badi – a “tutti” gli elementi rilevanti ai fini della graduazione della sanzione.

Lo stato psicologico dello studente
Secondo il giudice lombardo, quelle riferite erano condotte gravi dello studente e certamente anche condannabili. Tuttavia in applicazione dei suddetti principi di proporzionalità e gradualità, le “uscite” dell’allievo potevano trovare parziale spiegazione nel suo stato d’animo poiché riteneva di essere discriminato nell’applicazione delle misure dispensative e compensative previste per i ragazzi affetti da Dsa.

Deriva che le condotte ascritte allo studente dovevano essere punite con una sanzione che tenesse conto di ogni aspetto della questione, ivi compresa la personalità, la salute e lo stato psicologico del ragazzo. Di qui la necessità di ripetere il giudizio disciplinare applicando una delle sanzioni idonee a non incidere in maniera irreversibile sul percorso d’istruzione dello studente.