Aspettativa per coniuge all’estero

Aspettativa per coniuge all’estero

di Clotilde Graziano e Leon Zingales (*)

L’aspettativa per coniuge all’estero è regolata dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (cosiddetta Legge Signorelli). Tutto il personale della scuola, il cui coniuge presti servizio all’estero anche per conto di soggetti non statali (Legge n. 333 del 25 giugno 1985) ha diritto di chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Legge 333 del 25 giugno 1985 Articolo unico: Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26.   Legge n.26 dell’11 febbraio 1980 Art.1- L’impiegato dello Stato, il cui coniuge – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione presti servizio all’estero, può  chiedere  di essere  collocato  in  aspettativa  qualora  l’amministrazione  non   ritenga  di  poterlo  destinare  a  prestare servizio nella  stessa  località in cui si trova il coniuge, o qualora non   sussistano  i  presupposti  per  un suo trasferimento nella   località in questione.  Art. 2. – L’aspettativa, concessa   sulla   base    dell’articolo 1 della presente legge, può avere una durata   corrispondente al periodo di tempo in cui permane la   situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza  all’estero  del  dipendente  in aspettativa. L’impiegato in   aspettativa non ha diritto ad alcun assegno. Art.  3.  – Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell’articolo 1 della presente legge non è’ computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Tale aspettativa non ha un limite di durata ma è sostanzialmente legata alla decorrenza del contratto che impegna il coniuge all’estero. Quando cessa il contratto viene meno l’aspettativa. Essa può essere nuovamente richiesta qualora ci sia un rinnovo o un nuovo contratto.

Il dipendente collocato in aspettativa per destinazione all’estero del coniuge non ha diritto alla retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa non è valido ai fini
della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, della maturazione del diritto alle ferie e del superamento dell’anno di prova. I periodi di aspettativa non retribuiti sono privi di contribuzione, ma ai sensi del Decreto Legislativo n. 184 del 30.4.1997 possono essere riscattati, in tutto o in parte, ai fini pensionistici. L’onere del riscatto si calcola applicando l’art. 13 della legge n. 1338 del 12.8.1962.

La Legge Signorelli è stata recepita integralmente dai CCNL comparto scuola.

Art.146 CCNL comparto scuola 2007 – Normativa vigente e Disapplicazioni Continua a valere art 146 c. 1 lettera g punto 6) (continuano a trovare applicazione nel comparto scuola) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1-4) e legge 25 giugno 1985 n.333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)    

Si precisa che, durante l’aspettativa, il dipendente mantiene lo status di dipendente pubblico con conseguente rispetto della normativa sulle incompatibilità che vincolano i pubblici dipendenti per quanto concerne altre attività lavorative: art. 60 del TU 3/1957, art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Aspettativa e tipologia di lavoro del coniuge

La legge 26/80 aveva come condizione, per la concessione dell’aspettativa, che entrambi i coniugi fossero dipendenti statali; con la successiva legge 333/85 tale limitazione è stata superata, estendendo la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa anche al personale della scuola il cui coniuge presta servizio all’estero per conto di soggetti non statali.

La dicitura “per conto di soggetti non statali” può essere soggetta a varie interpretazione.

Il T.A.R. Lazio con la sentenza del 03/06/1989 n. 727 l’ha interpretata nel senso di riferirsi a datori di lavoro che abbiano nel territorio nazionale la sede amministrativa dei loro affari ed instaurino con il dipendente (il cui coniuge aspiri all’aspettativa) un rapporto di lavoro privato destinato a svolgersi in via normale nel territorio nazionale e solo in via temporanea ed eccezionale in paese straniero, così da consentire l’idea di un limite temporale all’aspettativa.

Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 42 del 23 febbraio 2002 ha stabilito che l’aspettativa si applica soltanto ai coniugi di personale che sia stato inviato all’estero dall’azienda in cui lavora e non al coniuge di soggetto titolare dell’azienda stessa, che scelga autonomamente la propria sede di lavoro.

L’ARAN invece, con parere RAL 1825 del 03/03/2016 riferito ai dipendenti delle Autonomie Locali, ha stabilito che la fattispecie legittimante la concessione dell’aspettativa è nella circostanza che il coniuge del lavoratore presti servizio all’estero; nessuna ulteriore indicazione o vincolo sono stabiliti con riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche del rapporto di lavoro di cui è titolare il coniuge del dipendente Tale parere è in coerenza con Orientamento Applicativo 220 relativo al comparto Sanità, ove si è evidenziato che nessuna tipologia di lavoro all’estero può essere esclusa.

Rientro dall’aspettativa

L’amministrazione, ai sensi dell’art 4 della legge 26/1980, ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni quando l’aspettativa del dipendente si protrae per più di un anno. La disponibilità del posto, trattandosi di personale scolastico, è in capo all’ufficio scolastico regionale – AT in materia di gestione degli organici.

La nota prot. 2950 dell’11-04-2019 dell’AT Torino evidenzia che l’art. 4 della legge 11 febbraio 1980, n. 26 riconosce al Dirigente scolastico la facoltà di richiedere la liberazione del posto in organico di diritto ai fini delle assunzioni. A tal fine il Dirigente, una volta accertato che l’assenza del docente si protrarrà anche per l’anno scolastico da avviare, dovrà inviare la richiesta di liberazione del posto, corredata dalla relativa documentazione, che dovrà pervenire in tempo utile a rendere disponibile il posto già per la procedura di mobilità in corso.

Quando il dipendente cesserà dall’aspettativa trova applicazione ancora il disposto dell’art. 4 della legge n. 26 del 1980, pertanto occuperà – ove non vi siano vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Legge n.26 dell’11 febbraio 1980 Art.  4.  –  Qualora l’aspettativa si protragga oltre un   anno, l’amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni.  In tal caso, l’impiegato che cessa, dalla aspettativa occupa ove non vi siano vacanze disponibili – un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.

Per analogia al personale che rientra dall’aspettativa de quo, è estendibile quanto previsto dagli art. 7 (docenti) e 38 (ATA) del CCNL sulla mobilità vigente per il triennio 2020/2022, “le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza”.

L’art. 3 comma 3. dell’OM 106/21 stabilisce che il personale all’estero presenta la domanda in cartaceo all’Ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Tale personale, quindi, è assegnato ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso (se docente) e per lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo.

Bibliografia

  • Legge n.26 dell’11 febbraio 1980;
  • Legge n. 333 del 25 giugno 1985;
  • Decreto Legislativo n. 184 del 30 aprile 1997;
  • Legge n. 1338 del 12 agosto 1962;
  • CCNL comparto scuola 2007;
  • T.U. n. 3 del 10 gennaio 1957,
  • Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
  • T.A.R. Lazio, sentenza del 03/06/1989 n. 727;
  • T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sentenza n. 42 del 23 febbraio 2002;
  • Parere ARAN RAL_1825_del 03/03/2016;
  • Orientamento Applicativo ARAN 220 comparto Sanità;
  • Nota prot. 2950 dell’11-04-2019 dell’USP Torino;
  • CCNL sulla mobilità 2020/2022;
  • Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021.

(*) Dirigenti Scolastici Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello”, Patti e Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea