Green pass, Tar Lazio: non obbliga docenti e Ata alla vaccinazione che è un atto facoltativo. Sì a imposizione

da OrizzonteScuola

Di redazione

L’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass da parte del personale scolastico per l’accesso a scuola non obbliga alla vaccinazione. L’imposizione è corretta. E’ quanto stabilito dall’ultima ordinanza del Tar Lazio in risposta a un ricorso che riteneva illegittima la normativa sulla certificazione verde. Resta altresì confermata la disposizione ministeriale, secondo cui i tamponi gratuiti spettano solo al personale fragile esentato da vaccinazione.

I giudici hanno respinto la tesi “secondo cui la normativa in esame, nell’imporre il requisito del possesso della certificazione verde, introduca in via diretta o mediata un obbligo vaccinale. Difatti, la vaccinazione, alla luce della normativa vigente, è un atto di carattere facoltativo, fatta eccezione per alcune categorie particolarmente esposte, quali la categoria dei sanitari gravati dall’obbligo specifico, qualora non intendano essere adibiti a mansioni che non comportino un contatto con il pubblico. Al di fuori dei casi sovraesposti, non può perciò ritenersi sussistente alcun profilo di obbligatorietà della vaccinazione in quanto la procedura pone l’alternatività, a carico dei soggetti destinatari della norma, tra il possesso della certificazione verde e la sottoposizione a test molecolari o antigenici rapidi ai fini della mancata sottoposizione alle sanzioni previste“.

Inoltre “all’asserita violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato“, il Tar ha rilevato che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza; in ogni caso il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2; nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa; l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente“.

I giudici hanno ritenuto anche “il requisito del periculum in mora, connotato dagli indispensabili requisiti di gravità ed irreparabilità, atteso che, da un lato, il prospettato rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi alla implementazione del cd. Green pass appare rivestire carattere meramente potenziale” e considerato “che i ricorrenti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l’attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell’ottenuta certificazione“.