Maturità 2022, entro il 12 aprile designazione docenti commissari e domande presidenti

da OrizzonteScuola

Di redazione

Nel calendario adempimenti amministrativi e tecnici relativo alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di maturità 2022 tutte le scadenze. Entro martedì 12 aprile designazione dei commissari da parte dei consigli di classe e le domande dei presidenti di commissione.

Commissari

I commissari interni sono designati da ciascun consiglio di classe. La designazione, come comunicato dal MI con nota n. 6719 del 17/03/2022, deve avvenire entro il 12 aprile 2022.

Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell’esame di Stato

c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;

d) i commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);

e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato;

f) per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;

g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;

h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.

Domande presidenti

Come indicato dall’Ordinanza 66 le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1.

La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.

Le domande sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente on line nel portale Polis.

La pubblicazione degli elenchi regionali dei presidenti da parte degli USR avviene entro il 9 maggio.

Requisiti presidenti 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. 183/2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati
femminili.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e comma 3, del d.m. 183/2019, hanno facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:

a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;

c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;

f) i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;

i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;

j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):

a)ai sensi dell’articolo 12 del d.m. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione
all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;

d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;

e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.