Assemblea d’Istituto

Assemblea d’Istituto
Obbligo di permanenza del personale docente all’interno dell’istituzione scolastica e doveri di sorveglianza sui discenti: “caso studio”. Disamina delle responsabilità. Stato dell’arte e ricognizione normativa.

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

L’organizzazione scolastica in merito ai doveri di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti in capo al corpo docente durante le assemblee d’istituto rimane ancora oggi un tema caldo e al centro del dibattito, anche sindacale, a volte dai toni accesi.  Il tema non è nuovo e ogni anno la problematica si ripresenta con forza.

Il presente articolo ha, dunque, l’intento di approfondire e delineare il quadro normativo, certamente complesso e articolato, in merito alle responsabilità dirigenziali e del personale scolastico e di dare un contribuito fattivo analizzando concretamente il caso.

Le assemblee studentesche, negli Istituti secondari di secondo grado, nacquero nei primi anni settanta (1974), in un’epoca in cui i movimenti di contestazione studentesca e di protesta erano all’ordine del giorno. L’intento del legislatore o “ratio legis” era quello di canalizzare tali forme di protesta in un’opportunità per tutti ma, soprattutto, per le giovani generazioni in termini di crescita sociale e civica attraverso un confronto democratico e il dialogo costruttivo delle parti in gioco all’interno delle mura scolastiche.

Esse furono definite per la prima volta dall’art. 43 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 come “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della societàin funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, articolo successivamente confluito integralmente nell’art. 13 del vigente Testo Unico della scuola (D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297). La centralità e l’importanza innovativa della norma in questione si basa sul formale riconoscimento del ruolo delle famiglie, delle studentesse e degli studenti. La norma stabiliva, infatti, per la prima volta, un diritto soggettivo di riunirsi in assemblea, evidenziandone il ruolo e la funzione di partecipare attivamente alla vita scolastica e non più solo marginale.

Fatta questa premessa, entriamo nel merito del caso proposto analizzando più da vicino la normativa specifica di settore.

È prassi ormai diffusa e, soprattutto, consolidata da parte del personale dirigenziale, in occasione della convocazione dell’assemblee d’Istituto da parte dei rappresentanti degli studenti, emanare apposite circolari con cui il personale docente è “invitato”, quando non obbligato, alla permanenza a scolastica con annessi doveri di sorveglianza sulle studentesse e sugli studenti, secondo il proprio orario di servizio.

Tale prassi, invero, non è supportata dalla normativa. In nessuna parte della legislazione vigente se ne ritrova traccia. Molti docenti considerano tali circolari del tutto illegittime. Il comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 statuisce che: “all’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Dalla lettura testuale del citato articolo si evince che non sussiste alcun obbligo generalizzato sui docenti che invece possono assistere o meno (e nota bene non devono) se lo desiderano.

Sono, tuttavia, del tutto comprensibili e solo in parte condivisibili i paventati timori e le preoccupazioni da parte del dirigente scolastico sui potenziali rischi di incidenti che possono occorrere e verificarsi durante le ore di svolgimento delle assemblee. Da qui discende la puntuale pubblicazione preventiva della circolare interna con la quale il Dirigente scolastico solleva se stesso/a dalla “culpa in organizzando” e contestualmente vincola il personale docente, in servizio quel giorno, ai doveri di vigilanza, evidenziandone peraltro, in caso di omissioni, i rischi derivanti dalla temuta “culpa in vigilando” e/o “in negligendo”.

In tali circolari, sempre più spesso, viene rammentato l’art. 2048 del Codice Civile il quale prevede che: “i precettori (…) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi (…) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (Onus probandi incumbit ei qui negat).

Sono ormai arcinote le pronunce della Corte di Cassazione, divenute massime giurisprudenziali, attuali pilastri giuridici in materia di responsabilità e vigilanza nei confronti dei minori che per motivi di brevità dell’esposizione di questa trattazione non saranno menzionati.

La questione, certamente spinosa e controversa, è approdata più volte nelle aule dei Tribunali. Diverse sono state le pronunce giurisprudenziali (dei giudici ordinari in veste di giudice del lavoro) in merito alla questione sollevata. Se ne citano solo alcune fra le più significative in ordine cronologico.

Sentenza n. 1179 del Tribunale di Cagliari del 29 maggio 2007. Nel P.Q.M., parte conclusiva delle sentenze, il giudice adito riconosce fondato il ricorso, rigetta ogni altra domanda e dichiara: “insussistente in capo ai docenti l’obbligo di presenziare alle assemblee studentesche d’istituto, fermo restando l’obbligo di rilevazione delle presenze e delle assenze all’inizio della prima ora della mattina a cura dei docenti in servizio in tale orario in ciascuna classe”.

Tale sentenza, mai opposta e/o impugnata dallo stesso Ministero, è passata in giudicato.

Dall’attenta lettura della citata sentenza il giudice “de quo” sancisce l’insussistenza dell’obbligo generalizzato di permanenza e vigilanza in capo ai docenti ravvisando, contestualmente e in ogni caso, l’obbligo per questi ultimi (nella fattispecie dei docenti della prima ora) non solo di essere presenti nelle aule all’interno dell’Istituzione scolastica ma anche di appurare e annotare sul registro le presenze del giorno.

Questa interpretazione trova fra l’altro conferma in sentenze postume quali quella del Tribunale di Avezzano con sentenza n. 431 del 07 giugno 2011, confermata in secondo grado dalla Corte d’appello dell’Aquila con sentenza n. 129/2013.

Il giudice con la sentenza in parola rimuove la sanzione irrogata dal Dirigente scolastico ai tre docenti dell’Istituto, accusati di non essersi presentati a scuola il giorno dell’assemblea e di non aver ottemperato all’ordine di servizio. Il Dirigente richiamava, a fondamento dell’obbligo, la nota ministeriale 26 novembre 2003, prot. n. 4733/A3 avente come oggetto “Assemblee studentesche”. Quest’ultima è stata predisposta dal Ministero con l’intento di chiarire le posizioni. La summenzionata circolare, nel penultimo capoverso puntualizzava che: “l’istituzione scolastica ha l’onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni”. Da una visione più restrittiva della circolare, che impone l’obbligo della verifica delle presenze dei docenti, scaturisce l’interpretazione inesatta della norma.

A conclusione della trattazione appare opportuno menzionare una nota sentenza che, sebbene datata, risulta ancora oggi estremamente illuminante. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 173 dell’8 maggio 1982 ha stabilito in modo univoco che nei periodi di sospensione delle lezioni (periodo estivo in particolare) non è obbligatoria la presenza a scuola per il personale docente, fuorché svolgere le attività preventivamente programmate dagli organi collegiali competenti. Tale principio viene traslato per tutti i periodi in cui non si svolgono attività didattiche ovverossia anche durante le assemblee d’istituto, peraltro confermato dalla nota del 30 gennaio 1981, n. 79.

Secondo alcune autorevoli posizioni sindacali, che trovano comunque presupposto e fondamento nella norma (c. 1 art. 14. Dlgs 297/94), la sorveglianza sui minori deve essere assicurata dal comitato studentesco e/o dal presidente dell’assemblea d’istituto, e nelle more deve essere regolamentata della assemblea stessa. Infatti il citato comma rubricato “Funzionamento delle assemblee studentesche” prevede che: “L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto”.

Spetta, in definitiva, al Dirigente scolastico vigilare sull’operato, anche se non è obbligato a presenziare all’assemblea. Il testo di legge pone infatti in capo al Dirigente il potere di intervento, potendo sospendere, qualora ne ravvedesse la necessita o comunque in caso di palese violazione del regolamento, ai sensi del comma 5 dell’art. 14 che si riporta integralmente: “Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea”.

A parere di chi scrive appare chiaro che non sussiste alcuna ambiguità di interpretazione sulla questione in oggetto e da molti sollevata, ma quanto mai sarebbe auspicabile una nota ufficiale di chiarimento per confutare ogni dubbio sulla vicenda, ancora aperta, spesso causa di contenzioso e diatribe. È, però, augurabile la tanto attesa riforma degli organi collegiali già prevista dalla delega al Governo conferita dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Riferimenti normativi

  • CODICE CIVILE art. 2048
  • DECRETO Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
  • DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, artt. 12, 13, 14
  • LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
  • NOTA 3 maggio 1979, n. 565
  • NOTA 18 luglio 1979, n. 2317
  • CIRCOLARE Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, prot. n. 3856 “Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica
  • NOTA Ministeriale del 18 luglio 1979, n. 2317
  • NOTA Ministeriale del 3 maggio 1979, n. 565 “Presenza dei docenti alle assemblee studentesche
  • NOTA Ministeriale 30 gennaio 1981, n. 79 “Assemblee studentesche: oneri finanziari per utilizzazione di locali esterni alla scuola
  • NOTA prot. n. 866 dell’11 giugno 1981
  • NOTA prot. n. 5208 del 1993
  • NOTA Ministeriale 26 novembre 2003, prot. n. 4733/A3 “Assemblee studentesche
  • NOTA Ufficio Scolastico Regionale Veneto del 4 aprile 2007

Orientamenti giurisprudenziali

  • CONSIGLIO di STATO sentenza n. 173 dell’08 maggio 1982
  • TRIBUNALE di Cagliari sentenza n. 1179 del 29 maggio 2007
  • TRIBUNALE di Avezzano sentenza n. 431 del 07 giugno 2011
  • CORTE d’appello dell’Aquila sentenza n. 129/2013

Sitografia

  • Assemblee studentesche: facciamo chiarezza! – Tecnica della scuola
  • Assemblee studenti, non esiste obbligo di presenza dei docenti – Tecnica della scuola
  • Assemblea studentesca, i prof non hanno obblighi di vigilanza e il codice civile è citato senza senso – Tecnica della scuola

Assemblea studenti, la presenza dei docenti non può essere imposta dal Ds – Tecnica della scuola

  • Assemblee di istituto studenti: quando è obbligatoria la presenza del docente – Orizzonte scuola

https://www.orizzontescuola.it/assemblee-di-istituto-studenti-quando-e-obbligatoria-la-presenza-del-docente/