Incarichi aggiuntivi conferibili al Dirigente scolastico

Incarichi aggiuntivi conferibili al Dirigente scolastico. Responsabilità ed adempimenti. Stato dell’arte e ricognizione normativa e contrattuale.

di Dario Angelo TUMMINELLI, Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Zaira MATERA

Qualunque incarico aggiuntivo conferito obbligatoriamente ad un Dirigente scolastico o da lui richiesto volontariamente comporta un onere lavorativo maggiore rispetto all’ordinario svolto quotidianamente che, ipoteticamente e con ragionevole probabilità andrà ad incidere su questo. Ecco perché ogni attività aggiuntiva non conferita d’ufficio deve essere formalizzata, autorizzata e dare seguito ad una retribuzione supplementare per l’aggravio e le responsabilità richieste in aggiunta a quelle rientranti negli obblighi contrattuali del Dirigente scolastico.

Il tema del compenso dell’incarico aggiuntivo è tutt’oggi abbastanza articolato e sentito in ambito scolastico da parte del personale dirigenziale che necessita della piena conoscenza dei principi sottesi e delle regole che governano e disciplinano le istanze di autorizzazione allo svolgimento.

È a tutti noto che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 cosiddetta legge “Bassanini-semel”, con l’art. 21 ha attribuito l’autonomia funzionale alle Istituzioni scolastiche e, conseguentemente, il Decreto Legislativo del 6 marzo 1998, n. 59 (attuativo della legge) ha conferito la qualifica dirigenziale ai capi di istituto che le dirigevano. Si rese dunque necessaria una prima regolamentazione per gli incarichi aggiuntivi ai neo dirigenti.

Una delle prime circolari esplicative in merito all’argomento è la nota MIUR prot. n. 642 del 12 maggio 2003 avente per oggetto: “Applicazione del C.C.N.L. del 1° marzo 2002 e del C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico”. La nota in parola forniva le prime indicazioni per la costituzione dei fondi regionali dei Dirigenti scolastici, le modalità di pagamento degli incarichi aggiuntivi e la liquidazione dei compensi relativi alla retribuzione accessoria. In definitiva ne regolava l’aspetto giuridico ed economico.

Approfondimento La circolare prevedeva, a partire dal 23 settembre 2002 (data di sottoscrizione del C.I.N.), il versamento dei compensi per incarichi aggiuntivi non inclusi fra quelli che il Dirigente scolastico era tenuto ad accettare. Questi dovevano essere versati in apposito capitolo dello Stato di previsione dell’entrata (Capo XIII, capitolo 3408, articolo 3), amministrato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tali estremi di versamento sono rimasti immutati nel tempo.

Con il passare degli anni la normativa di settore è stata più volte rimaneggiata e stratificata dai vari interventi legislativi e contrattuali che via via si sono succeduti nel tempo.

Senza entrare troppo nei tecnicismi, con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nota come “legge anticorruzione” o legge “Severino” (dal nome dell’ex guardasigilli del governo Monti), si è modificato l’art. 53 nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conosciuto come Testo Unico sul Pubblico Impiego.

Tale articolo disciplina tutti i casi di incompatibilità degli incarichi ai pubblici dipendenti, “nel quadro più generale dei principi della esclusività del rapporto di lavoro con l’Amministrazione a garanzia del buon andamento ed imparzialità dei pubblici Uffici.”  Vedi nota USR Puglia prot. n. A00DRPU826 del 03 febbraio 2016.

Invero, per quanto attiene al principio della onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti scolastici, l’art. 24, comma 3, del citato Testo Unico rubricato in “Trattamento economico” entra nel merito sui compensi. Il comma in parola aveva stabilito (recependo lo stesso articolo 24 del Decreto Legislativo 29/1993, oggi abrogato) il principio dell’onnicomprensività della retribuzione di tutti i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato (dunque anche per i Dirigenti scolastici), fissando la cornice del trattamento economico contrattuale nonché di ogni altro incarico aggiuntivo, anche a carattere non continuativo, conferito in ragione del proprio ufficio dall’Amministrazione (scolastica) o su designazione della stessa.

Per una migliore comprensione di quanto sopra descritto viene integralmente riportato il citato comma del TU per la lettura: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti […], nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.”

La nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017, avente come oggetto “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica – Chiarimenti”, ha dato un ulteriore contributo sull’argomento, chiarendo maggiormente il principio dell’onnicomprensività previsto dal Testo Unico.

Come riporta la citata nota il Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, con parere del 4 maggio 2005 n. 173 ha avuto modo di chiarire che: “l’onnicomprensività dei compensi dirigenziali soddisfa molteplici esigenze, ed è in stretta relazione con la posizione “privatizzata”, assunta anche dai dirigenti pubblici dopo la riforma del pubblico impiego, e con i canoni di correttezza e trasparenza che informano i pubblici uffici. Tale principio, secondo il Consiglio di Stato, è pienamente applicabile agli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio, ossia agli incarichi strettamente connessi alla pubblica funzione esercitata dal dirigente, il cui svolgimento può, fra l’altro, riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente, ma anche agli incarichi assegnati su designazione dell’Amministrazione che siano attinenti ad attività connesse al rapporto organico con l’amministrazione stessa, e a tutti gli incarichi comunque conferiti dall’Amministrazione che presuppongano l’accettazione, facoltativa, dell’interessato.”

Approfondimento Il Consiglio di Stato, in effetti, già in precedenza interpellato, aveva avuto modo di affermare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti ai quali non vengono esclusi incarichi a titolo professionale conferiti dalla propria Amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e non costituiscano espletamen­to dei compiti d’istituto (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 1997, n. 363; sez. V, 28 gennaio 1997, n. 95; sez. V, 20 ottobre 1994, n. 1183). Le sentenze erano riportate nel parere dall’Avvocatura dello Stato di Bologna con nota del 4 dicembre 2003, dove l’avvocatura aveva evidenziato l’orientamento consolidato della giurispru­denza tanto amministrativa quanto contabile.   Sentenze postume del Consiglio di Stato (sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163; sez. V, 8 maggio 2002, n. 2492), infine, avevano un’altra volta confermato l’orientamento e il divieto di percepire compensi aggiuntivi per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell’onnicomprensività del trattamento retributivo. Maggiori informazioni sono reperibili nell’articolo di Francesco Contino “Compensi per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici” pubblicato su “Dirigere la Scuola” novembre 2006, consultabile dal seguente link: https://www.disal.it/objects/Pagina.asp?ID=5906

Fatta questa prima analisi ci addentriamo nel cuore dell’argomento entrando nel merito

Il principio dell’onnicomprensività più volte richiamato va coniugato con il combinato disposto degli articoli 19 (C.C.N.L. del 2006) e 10 (C.C.N.L. del 2010). In buona sostanza la contrattazione collettiva nazionale ha recepito i principi di onnicomprensività e di incompatibilità del dettato normativo regolamentando ulteriormente la materia (v. oltre).

Molto schematicamente la disciplina dell’incarico aggiuntivo è dunque regolamentata dalla contrattazione collettiva, nella fattispecie dall’art. 19 del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica (Area V) siglata l’11 aprile 2006, successivamente modificato e integrato dai primi quattro commi dell’art. 10 del successivo C.C.N.L. firmato il 15 luglio 2010, a sua volta richiamato dall’art. 43 del vigente C.C.N.L. del 08 luglio 2019.

L’articolo 10, nel dettaglio prevede che gli incarichi aggiuntivi vengano distinti e classificati in tre categorie (natura obbligatoria, non obbligatoria, altri incarichi non obbligatori). In sintesi tutti gli incarichi aggiuntivi conferiti o comunque accettati dal Dirigente scolastico possono essere cosi di seguito classificati:

  1. Incarichi aggiuntivi obbligatori (art. 19, comma 1 C.C.N.L. Dirigenza scolastica 11 aprile 2006);
  2. Incarichi aggiuntivi non obbligatori conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs 165/01 (art. 19, comma 2 C.C.N.L.);
  3. Altri incarichi aggiuntivi non obbligatori, esclusi da quelli previsti al punto 2 (art. 19, commi 3 e 4 C.C.N.L.).

Ne discende che per ogni incarico diverso da quello istituzionale previsto e consentito dalla citata normativa, ovverossia quelli di natura non obbligatoria, il Dirigente scolastico deve preventivamente presentare formale istanza di autorizzazione allo svolgimento presso l’Ufficio Scolastico Regionale di apparenza mentre sono esclusi dal regime autorizzatorio tutti gli incarichi obbligatori e quelli attribuiti direttamente o su designazione dell’Amministrazione di appartenenza (art. 19, comma 1, C.C.N.L. Area V dell’11 aprile 2006).

  1. , tutti gli incarichi aggiuntivi conferiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (uffici centrali) o dalle sue articolazioni periferiche (Direzioni regionali e Ambiti Territoriali provinciali) sulla base della normativa vigente, in quanto di natura obbligatoria, non sono declinabili; gli introiti sono percepiti direttamente dal Dirigente scolastico e retribuiti integralmente al 100%. Tali incarichi non necessitano di preventiva autorizzazione in quanto l’incarico conferito equivale ex se ad autorizzazione (v. oltre).

Art. 19 comma 1: “Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il Dirigente è tenuto ad accettare:

  1. presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media;
  2. reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
  3. presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
  4. funzione di Commissario governativo;
  5. componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20;
  6. incarichi derivanti da accordi interistituzionali;
  7. incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali;
  8. ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente.”

Giova evidenziare che gli incarichi sopra enucleati sono in deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 165/2001, dunque sottratti dall’onnicomprensività. Quest’ultimi in quanto obbligatori e non declinabili i compensi, ove previsti, devono essere interamente corrisposti e percepiti dagli interessati.

  1. Per quanto riguarda il secondo punto, diversamente dal punto precedente, si tratta di incarichi aggiuntivi di natura non obbligatoria conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs n.165/01, enucleati nell’art. 19, comma 2 C.C.N.L. di seguito riportato;

Art. 19 comma 2: “Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente. Gli incarichi non soggetti a regime autorizzatorio sono i seguenti:

  1. collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) ai sensi dell’art. 7-novies della L. 43/2005, rientrano fra le previsioni di cui all’elenco l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché direzione di corsi, docenza e tutoraggio d’aula e di ricerca scientifica (modificato dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013).”  Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016

Si evidenzia che tali incarichi non sono soggetti a regime autorizzatorio ma è necessaria la mera comunicazione all’Ufficio Scolastico competente, dell’incarico svolto. Come per il primo punto i relativi eventuali introiti vengono integralmente e direttamente percepiti dal Dirigente scolastico.

  1. Si passa al terzo e ultimo punto. Vero tasto dolente sono proprio questi ultimi incarichi in quanto soggetti a varie decurtazioni in attuazione del principio di onnicomprensività più volte richiamato. Si tratta di altri incarichi aggiuntivi di natura non obbligatoria, esclusi dal precedentemente punto 2, sopra illustrato, disciplinati e regolamentati dall’art. 19, commi 3 e 4 del C.C.N.L di cui si riporta di seguito l’estratto.

Art. 19 comma 3: “Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all’80 %. Il residuo 20% confluisce nei Fondi Regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione.”

Tra questi rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti IFTS, i progetti finanziati dall’Unione europea, i progetti scolastici aperti al territorio.

Con nota prot. n. AOODGAI/11130 del 30 settembre 2008 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici” il Ministero dell’Istruzione, riferendosi esclusivamente ai compensi spettanti ai Dirigenti scolastici partecipanti alla programmazione P.O.N. 2007/2013 “Programmi operativi Nazionali finanziati con Fondi europei” o finanziati con i Fondi Strutturali Europei (FSE), aveva fissato una deroga al principio dell’onnicomprensività su tutte le attività finanziate con i Fondi strutturali. Si era inoltre stabilito che eventuali compensi potevano essere percepiti per l’intero dai dirigenti e senza ritenuta del 20%.

Nel dettaglio, pur facendo rientrare l’intervento nella fattispecie di cui all’art. 19 comma 3, la nota aveva evidenziato il contrasto fra il disposto contrattuale e l’art. 80 del Regolamento Europeo (UE) n. 1083/2006, che stabilita: “i beneficiari ricevano l’importo totaledel contributo pubblico […] nella sua integrità» ed evidenziato anche il contrasto «con il principio generale inerente la specifica finalizzazione dei fondi strutturali in quanto l’importo che confluisce al fondo regionale perde ogni destinazione finalizzata tipica dei fondi strutturali stessi con la conseguente difficoltà di rendicontazione dell’importo totale attribuito al Dirigente Scolastico”. Vedi nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017.

Così come la stessa deroga è stata nuovamente ripresa da una successiva circolare MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II – prot. n. AOODGPER/16139 del 6 ottobre 2008 avente come oggetto “Fondi Strutturali Europei – Compensi per i Dirigenti scolastici” la quale prevedeva l’esenzione del versamento del 20% al fondo nazionale, e, fatte salve le dovute ritenute previdenziali ed assistenziali, la corresponsione dell’intero compenso ai Dirigenti scolastici. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Ad ogni buon fine si riporta quanto esplicitato nel comma 4 dell’art. 19 del C.C.N.L. Area V dell’11 aprile 2006 modificato dall’art. 10 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 che cita: “Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3, e debitamente autorizzati previa valutazione da parte del Direttore Generale regionale della compatibilità dell’incarico, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. In questi casi l’Amministrazione, nell’autorizzare questa tipologia di incarichi aggiuntivi, avrà cura di precisare all’Ente erogatore del compenso la procedura ed il capitolo su cui dovrà essere versato tassativamente ed a cura dell’Ente stesso il compenso per l’incarico aggiuntivo”.

Rientrano in quest’ultima categoria:

  1. Gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o comunque conferiti dalla propria Amministrazione;
  2. Gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o comunque conferiti da altre amministrazioni pubbliche, da soggetti pubblici o privati, direttamente o su designazione della propria amministrazione. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Adempimenti

Su quest’ultimo punto corre l’obbligo di precisare che il citato fondo regionale (Area V) della Dirigenza scolastica viene incrementato con la quota di compensi per incarichi aggiuntivi versata, nell’apposito capitolo di bilancio, dai Dirigenti scolastici cui siano stati conferiti incarichi aggiuntivi.

Tale versamento viene effettuato presso la Sezione della Tesoreria Provinciale territorialmente competente, in conto Entrata Tesoro con imputazione Capo XIII, capitolo 3408, art. 3.

È degno di menzione quanto disposto dall’art. 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, comma modificato dall’art. 1, comma 42, Legge n. 190 del 2012: “In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Vedi nota USR Friuli Venezia Giulia prot. n. AOODRFR/3906 del 22 aprile 2016.

Giova precisare, infine, che tale versamento costituisce obbligo contrattuale per il Dirigente scolastico ai sensi del comma 7-bis: “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti“. Vedi nota USR Calabria prot. n. AOODRCAL/0015989 del 24 ottobre 2017.

Anagrafe delle prestazioni

Si conclude l’argomento con gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioniovverossia la banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia ai dipendenti pubblici che ai consulenti. Ai sensi e per le finalità di cui all’art. 53 comma 11 e 12, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. e), Legge 6 novembre 2012, n. 190 viene stabilita la comunicazione obbligatoria in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi e i relativi i compensi lordi erogati. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito Istituzionale PERLAPA dal link: https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html

Riferimenti normativi

  • LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
  • LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
  • LEGGE n. 125 del 30 ottobre 2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
  • DECRETO LEGISLATIVO del 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
  • NOTA MIUR prot. n. 642 del 12 maggio 2003 “Applicazione del C.C.N.L. del 1° marzo 2002 e del C.I.N. del 23 settembre 2002 per il personale dirigente scolastico
  • NOTA MIUR prot. n. AOODGAI/11130 del 30 settembre 2008 “Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 – Compensi per i Dirigenti scolastici
  • NOTA MIUR prot. n. AOODGPER/16139 del 6 ottobre 2008 “Fondi Strutturali Europei – Compensi per i Dirigenti scolastici
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Calabria prot. n. AOODRCAL/0015989 del 24 ottobre 2017 “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Calabria prot. n. AOODRCAL/0016154 del 27 ottobre 2017 “Compensi per incarichi aggiuntivi – Versamento fondo regionale Area V della dirigenza scolastica – Chiarimenti
  • UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Puglia prot. n. A00DRPU826 del 03 febbraio 2016 “Incarichi aggiuntivi conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Ricognizione normativa, legislativa e contrattuale. Indicazioni operative – Modulistica”
  • CONSIGLIO DI STATO, parere del 4 maggio 2005 n. 173
  • C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica II Biennio economico 2004-2005 del 11 aprile 2006
  • C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 e I Biennio economico 2006-2007 del 15 luglio 2010
  • C.C.N.L. Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 dell’8 luglio 2019

Sitografia