Carriera alias

Carriera alias: documenti, certificati e diplomi per gli studenti che cambiano nome nel corso della carriera scolastica. Disamina normativa e stato dell’arte.

di Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Dario Angelo TUMMINELLI, Zaira MATERA

Definizione

Con “carriera alias” s’intende una procedura amministrativa, relativamente semplice da attuare e di recente istituzione, atta a garantire la possibilità, per una studentessa o uno studente maggiorenne (in transizione di genere) o alla famiglia che esercita la responsabilità genitoriale (nel caso di minore), di chiedere la modifica del proprio nome anagrafico con quello elettivo (“identità pseudonima”), scelto dal discente in incongruenza di genere, corrispondente al genere sessuale al quale si sente di appartenere, di tutti gli atti interni e/o dei registri in possesso dell’istituzione scolastica (e/o universitaria).

Il nominativo dell’identità elettiva scelta sarà l’unico visibile a tutti: personale educativo, docente, amministrativo, tecnico, compresi studenti, costituendo di fatto l’unico nome a cui ricondurre la persona nei servizi interni erogati dall’istituzione scolastica.

È bene precisare che la scuola continua ad utilizzare il nome anagrafico del/lla ragazzo/a formalmente iscritto su tutti gli atti e/o documenti con valenza certificatoria esterna (a titolo di esempio: documenti di valutazione, certificati, diplomi e altre attestazioni). In buona sostanza solo nei documenti interni alla scuola (es. elenchi del registro elettronico, libretto delle assenze, e-mail personale, account, comunicazioni etc.) sarà utilizzato il nominativo elettivo “alias”.

Inquadramento giuridico

Nell’ordinamento giuridico del nostro Paese da oltre un trentennio è prevista la riassegnazione del sesso e del genere anagrafico, tramite domanda al prefetto della provincia di residenza, grazie alla promulgazione della Legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 106 del 19 aprile 1982. L’art. 1 prevede, infatti, la rettificazione del proprio nominativo (negli atti dello stato civile) in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisce “ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascitaa seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” ai sensi dell’art. 454 del Codice civile.

Approfondimento La legge in parola, a sua volta, è stata in più occasioni oggetto di modifiche successive. Con l’art. 110 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, si è, infatti, intervenuti sull’art. 1 modificandolo, mentre il successivo Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” ne ha abrogato articoli e commi. Questo decreto legislativo è stato enormemente innovativo in quanto ha accolto il concetto di identità di genere non più definito solo sulla base della modifica dei caratteri sessuali (organi genitali), ma basato su elementi caratterizzanti il profilo psichico e sociale.

In altre parole, la cd. “carriera alias” è attivabile, su istanza di parte, da chiunque ne abbia interesse,  dimostri e comprovi, con adeguata documentazione a supporto, rilasciata da strutture sanitarie accreditate, di aver intrapreso un percorso di variazione di genere e desideri utilizzare un nome di elezione diverso rispetto a quello anagrafico, con la creazione di un’identità alternativa (alias, appunto), temporanea, registrata, la cui efficacia è finalizzata esclusivamente al percorso di studi intrapreso (scolastico e/o accademico) strettamente circoscritta alle attività poste in essere che si svolgono all’interno dell’istituto scolastico o dell’ateneo e collegate ai servizi erogati.

A tal fine viene richiesta dall’alunno/a maggiorenne o dagli esercenti la responsabilità genitoriale (per i minorenni), sulla base di un accordo (o patto di riservatezza confidenziale) cofirmato dagli interessati contenente gli elementi caratterizzanti l’attivazione e la gestione di una “carriera alias” che consiste praticamente nella riassegnazione di una nuova identità “provvisoria”, transitoria e non consolidabile, che sia la reale espressione del genere elettivo, utilizzata dall’istituzione scolastica ai fini delle procedure interne e riservata esclusivamente al percorso di studi intrapreso.

Invero la “carriera alias” non è aggiuntiva, ma convive e coesiste con quella originaria “ufficiale”, già attivata, con cui coincide giuridicamente fintantoché perdurerà la carriera effettiva, a meno che nelle more non intervenga una sentenza definitiva di rettifica di attribuzione del sesso emessa dall’Autorità giudiziaria competente, fatte salve eventuali richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente e dalla famiglia esercente (per i minorenni) o le cause di interruzione previste nell’apposito Regolamento adottato.

Finalità

La “carriera alias” risponde a diverse finalità che vengono di seguito sinteticamente elencate:

  • rimuove ostacoli di “ordine sociale” a vantaggio, non solo della persona direttamente interessata alla procedura ma di tutta la comunità educante e scolastica;
  • previene e contrasta qualunque forma di violenza e discriminazione sociale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e inclusione sanciti dalla Costituzione;
  • rispetta le libertà e l’inviolabilità della persona umana nel rispetto della normativa vigente;
  • persegue gli obiettivi delle pari opportunità per tutti;
  • valorizza il benessere di chi studia, garantendo contestualmente ambienti di studio sicuri e sereni (benessere psicofisico), ponendo in essere specifiche misure di protezione e tutela alla dignità alla persona in transizione di genere;
  • realizza il principio di autoaffermazione e autodeterminazione di genere;
  • tutela la riservatezza e la “privacy” delle studentesse e degli studenti in una fase delicata della loro crescita e sviluppo, evitando ripercussioni sul percorso scolastico e contestualmente fenomeni di devianza, bullismo e cyberbullismo, utilizzando appositi rimedi “spazi sicuri” (es. scelta del bagno, dello spogliatoio etc.),
  • previene forme di abbandono scolastico, contrastando le povertà educative e l’insuccesso.

Numerose ricerche, peraltro confermate da psicologi ed educatori sul campo, hanno evidenziato che il non riconoscersi ed identificarsi nel sesso biologicamente assegnato, attribuito alla nascita è quasi sempre causa di grande sofferenza interiore che genera nel soggetto frustrazione, disorientamento, disagio, disistima e altre forme di inquietudine. La studentessa/lo studente hanno la percezione di non essere “conformi” alle aspettative sociali (stereotipi) e questo può avere ripercussioni negative sul rendimento scolastico fino a sfociare nell’insuccesso, nella disaffezione allo studio e nella marginalizzazione sociale.

Linee Guida

Già nel 2017, il Ministero dell’Istruzione, aveva promosso con nota, prot. n. AOODGSIP.5515 del 27 ottobre 2017 il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto, finalizzato a contrastare nelle istituzioni scolastiche ogni forma di violenza e discriminazione, atte a favorire il superamento dei pregiudizi, degli stereotipi e delle disuguaglianze e a promuovere azioni educative e formative tese alla promozione dei valori e dei principi sanciti dall’art. 3 della Costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Nell’ambito del piano, il Ministero ha pubblicato delle apposite Linee Guida nazionali del 27 ottobre 2017 intitolate “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” in attuazione dell’art. 1 comma 16 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per la promozione dell’educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere. Valori peraltro solennemente ribaditi dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), così come dall’articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Tali linee guida furono messe a punto da un gruppo di esperti, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, con Decreto Dipartimentale prot. n. 1140 del 30 ottobre 2015, per offrire all’istituzioni scolastiche un concreto strumento per combattere tutte le forme di disuguaglianza e degli stereotipi per “rendere centrale l’educazione al rispetto e alla libertà dai pregiudizi, riconoscendo dignità a ogni persona, senza esclusioni, nell’uguaglianza di diritti e responsabilità per tutte e tutti”.

Adempimenti scolastici

Molte istituzioni scolastiche, specialmente le secondarie di secondo grado, ricevono con sempre maggior frequenza, istanze di attivazione della “carriera alias” da parte di studentesse e studenti (o delle loro famiglie), che vivono una problematica di disforia e inquietudine interiore con il disconoscimento della propria identità anagrafica rispetto a quella percepita e agita.

Se l’istituzione scolastica, su richiesta di parte, intende attivare la procedura dovrà acquisire in primis la delibera del Consiglio d’Istituto con l’adozione di un apposito regolamento e la sottoscrizione dell’accordo/patto di riservatezza a seguito di istanza di parte del soggetto interessato che comprovi, con idonea documentazione a corredo, rilasciate da strutture sanitarie accreditate, di aver intrapreso un percorso di variazione di genere.

Giova evidenziare che ancora oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha redatto delle Linee guida specifiche per l’attivazione della “carriera alias” che servano come modello unico nazionale da cui attingere, per orientare le istituzioni scolastiche a stilare i protocolli di intesa, accordi di riservatezza o patti. Tutt’oggi l’attivazione delle “carriere alias” dipende più che altro da singole sensibilità o iniziative autonome (che l’istituzione scolastica può avviare in applicazione dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e successivi decreti attuativi) promosse delle istituzioni scolastiche con delibere del Consiglio d’Istituto, pertanto, al momento di scrittura del presente articolo, la “carriera alias” non è espressamente disciplinata giuridicamente né regolamentata da alcuna norma specifica né da alcuna nota/circolare esplicativa ministeriale.

È bene precisare che solo dopo la conclusione del percorso intrapreso di transizione del sesso biologico l’interessato potrà produrre formale istanza presso il Tribunale territorialmente competente per ottenere l’autorizzazione alla riassegnazione del genere anagrafico e conseguentemente al cambiamento del proprio nominativo.

In tal caso il Dirigente scolastico, una volta pervenuta l’istanza formale da parte dell’interessato/a, dovrà procedere contattando l’Ambito territoriale provinciale competente, ufficio rilascio diplomi, e dovrà

  • acquisire sentenza definitiva o passata in giudicato;
  • richiedere all’interessato la consegna del diploma originale o sostitutivo;
  • acquisire il diploma;
  • procedere al cambio del diploma, annullando il precedente diploma;
  • richiedere all’Ambito territoriale di competenza il cambio diploma restituendo il diploma annullato;
  • richiedere contestualmente l’autorizzazione al rilascio di un nuovo diploma;
  • emettere proprio decreto, rilasciando il nuovo diploma con annotazione nel registro perpetuo dei diplomi delle nuove generalità;
  • rilasciare all’interessato il nuovo diploma con le nuove generalità.
Approfondimento A conclusione della presente trattazione, vista la portata innovativa, corre l’obbligo di dare menzione che l’Amministrazione scolastica, a tutela del benessere psicofisico del proprio personale, garantirà l’identità “alias”, su istanza di parte, di coloro che intendono chiedere la modifica del nominativo anagrafico come libera manifestazione della propria autodeterminazione di genere, nel caso di specie, cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno orari, targhetta sulla porta d’ufficio; mentre non saranno previste modifiche nei documenti di rilevanza esterna quali: busta paga, matricola, sottoscrizione di atti di rilevanza esterna, sanzioni disciplinari, vedi art. 21 ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto “Istruzione e Ricerca” periodo di riferimento 2019-2021, rubricato in “Transizione di genere” sottoscritto all’ARAN con le Organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie di contratto in data 14 luglio 2023.   Si consiglia, ancora, la lettura integrale, dei commi 1 e 2 del citato articolo. Comma 1: Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ha intrapreso il percorso di transizione di genere di cui alla legge n. 164/1982 e s.m.i. e ne faccia richiesta tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente associata e gestita in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da utilizzare, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001, al posto del nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale, riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti all’identità di genere del lavoratore. Comma 2: Non si conformano all’identità alias e restano pertanto invariate tutte le documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente in transizione di genere che hanno rilevanza strettamente personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e provvedimenti da parte del lavoratore interessato.”   Invero, non si tratta di una novità in assoluto ma l’applicazione di norme statali nella Pubblica Amministrazione in tutti i comparti del pubblico impiego quali, in ordine cronologico progressivo: C.C.N.L. delle Funzioni Centrali (siglato maggio 2022), C.C.N.L. Enti Locali (siglato novembre 2022) e C.C.N.L Sanità (firmato novembre 2022). Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito lo specifica con propria nota di chiarimento del 17 luglio 2023 che si riporta: “In merito alla norma sull’identità alias per i docenti in transizione di genere, contenuta nel contratto di Istruzione, università e ricerca, si precisa che si tratta di una clausola già presente in tutti i contratti della pubblica amministrazione, da ultimi quelli sugli enti locali e sulla sanità”. La nota prosegue e aggiunge: “La clausola trova fondamento in una legge del 1982 e in alcune sentenze della Corte costituzionale sulla transizione di genere. Consente il cambio del nome all’interno dell’istituto scolastico per coloro che abbiano già iniziato il percorso di transizione di genere, il che presuppone preventivi passaggi giudiziari e sanitari. La clausola è nata da un confronto tra i Sindacati e l’Aran”.   L’ipotesi contrattuale al momento è al vaglio degli organi di controllo (MEF e Funzione pubblica) e sarà definitiva solo quando supererà tutti i controlli, a seguito della sottoscrizione definitiva da parte delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Riferimenti normativi

  • COSTITUZIONE ITALIANA, art. 3
  • CODICE CIVILE, art. 454
  • CARTA dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), art. 21
  • CONVENZIONE Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali Roma, 4 novembre 1950, art. 14
  • CONVENZIONE ONU sui diritti infanzia e adolescenza 1989
  • RISOLUZIONE del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità̀ di genere nel quadro delle Nazioni Unite
  • ORIENTAMENTI del Consiglio dell’Unione Europea del 24 giugno 2013 per la promozione e la tutela dell’esercizio di tutti i diritti umani
  • LEGGE 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
  • LEGGE 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” art. 21 comma 10
  • LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1 comma 16
  • DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150, “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 55-novies
  • DECRETO del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, art. 4 comma 1
  • DECRETO del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, art. 110
  • IPOTESI C.C.N.L. personale del comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 14 luglio 2023
  • LINEE Guida Nazionali del 27 ottobre 2017 “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione
  • NOTA MIUR prot. n. AOODGSIP.5515 del 27 ottobre 2017 “Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4 L. 71/2017)
  • DECRETO DIPARTIMENTALE prot. n. 1140 del 30 ottobre 2015

Sitografia

  • PORTALE di riferimento PARI OPPORTUNITA

https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/

  • ARAN sottoscritta l’Ipotesi di CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021

https://www.aranagenzia.it/comunicati/14020-firmato-laccordo-sul-ccnl-del-comparto-istruzione-e-ricerca-2019-2021.html

  • MINISTERO ISTRUZIONE e del MERITO Contratto scuola, università e ricerca: clausola su identità alias presente in tutti i contratti pubblici

https://www.miur.gov.it/-/contratto-scuola-universita-e-ricerca-clausola-su-identita-alias-presente-in-tutti-i-contratti-pubblici

  • MINISTERO ISTRUZIONE Scuola, Fedeli: “Al via il Piano nazionale per l’educazione al rispetto”. Dieci azioni per contrastare disuguaglianze e discriminazioni

https://www.miur.gov.it/-/scuola-fedeli-al-via-il-piano-nazionale-per-l-educazione-al-rispetto-

  • MIUR LINEE Guida Nazionali

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+guida+Comma16+finale.pdf/

  • STRATEGIA NAZIONALE (2022 – 2025) per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere