Sentenza TAR Lazio-Roma sez IV bis 7 febbraio 2024, n°2312

NEWS: PRIMA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO SULLA CLASSE SOSTEGNO ADSS, E GLI ATTI DEL COMMISSARIO DICHIARATI INEFFICACI, E CONDANNA IL MINISTERO ISTRUZIONE AD OTTEMPERARE AI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N°22/2022.

Di particolare interesse la sentenza n°2312 del TAR Lazio-Roma sez IV bis di ieri 7 febbraio 2024 di accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro Unimercatorum e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, che ha annullato due decreti del Ministero Istruzione e del Merito emanati con riferimento ad una domanda cumulativa di abilitati in Romania, sia per il sostegno- classe di concorso ADSS, che su materia per la classe di concorso A046, a seguito di sentenza di accoglimento per silenzio inadempimento emessa dallo stesso Tar Lazio-Roma.

La sentenza è la prima in Italia nel suo genere, atteso che il Collegio della IVBIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore per la prima volta annulla, sia i decreti del Ministero Istruzione che gli atti e la relazione del designato Commissario ad Acta

Con riferimento al primo decreto gravato dalla ricorrente, il MIM aveva rigettato la istanza di riconoscimento per la classe di concorso sostegno ADSS, mentre con riferimento alla classe di concorso A046, aveva previsto, illegittimamente la determinazione della misura compensativa del tirocinio nella misura di 2 anni scolastici per 300 ore per ogni anno.

Quanto al Decreto di respingimento (ADSS)  i difensori della ricorrente Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, ne avevano chiesto l’annullamento nella parte in cui l’Amministrazione, pur asseritamente “incompetente”, concludeva respingendol’istanza presentata dalla stessa: “VISTO che, tuttavia, questa Amministrazione ha verificato che il Ministero rumeno manca di attestare la qualifica professionale di docente agli italiani che hanno frequentato i corsi di specializzazione su sostegno in Romania, considerandoli, pertanto, meri corsi di specializzazione non abilitanti”.

Nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha stabilito che “tale decreto deve essere annullato alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui: “A giudizio del Collegio il ricorso è fondato. Si deve considerare che la questione del riconoscimento dei titoli abilitativi per lo svolgimento della professione di insegnante di sostegno in altro Stato dell’Unione Europea ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numero 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. In sintesi, l’Adunanza plenaria (n. 22 del 2022) ha affermato il seguente principio di diritto: Spetta al ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva

Quanto  al decreto ministeriale ad oggetto le misure compensative per la classe di concorso A046, il Collegio ha accolto il ricorso sentenziando cheva determinato nella misura di 1anno scolastico per 300 ore: “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale” (i.a. sentenza n. 7268/2021).

Per tali ragioni, sotto il menzionato aspetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente (in questo senso sentenza di questo TAR, sez. III bis, nr. 17055 del 14 novembre 2023)

Il Tar Lazio infine, chiamato a pronunciarsi anche sull’attività del Commissario ad acta, ha dichiarato inefficace la Sua relazione annullando gli atti dello stesso e stabilendo cheRimane naturalmente fermo il diritto della ricorrente di presentare ricorso autonomo per ottemperanza qualora l’Amministrazione non dia esecuzione alla presente pronunzia ed in tale ambito eventualmente richiedere la nomina di un nuovo commissario ad acta

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.