L’amaro frasario legislativo per andare in pensione

da Tecnica della Scuola

L’amaro frasario legislativo per andare in pensione
di Aldo Domenico Ficara
La legge di stabilità in alcuni suoi punti stabilisce la sostituzione di alcune parole chiave che determinano un significativo cambiamento economico per coloro che si apprestano a andare in pensione dal prossimo 2014
Si legge, infatti, che con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole: “150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole: “60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
b) all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”. 3. Resta ferma l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
Si ricorda che all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si dice: “ il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato: a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.