Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Decreto-Legge 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a
garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure
in tema di infrastrutture, trasporti ed  opere  pubbliche  nonche'  a
consentire interventi in favore di popolazioni colpite  da  calamita'
naturali. (13G00198)

(GU n.304 del 30-12-2013)

 Vigente al: 31-12-2013
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  l'eterogeneita'  delle  disposizioni   introdotte
nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013,  n.  126,
non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale,  di
portare a definizione il procedimento legislativo; 
  Ritenuto   che   sussistono   nuove   ed   aggravate   ragioni   di
indifferibilita', rispetto alla originaria  deliberazione  di  alcune
disposizioni; 
  Ritenuto  di  dover  adottare  misure  finanziarie  necessarie   ed
urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire  la
funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di
infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire
interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 

                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 

                               Art. 1 

          Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

  1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014. 
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 139, lettera d),  n.  3),  capoverso  2.  e'  soppresso
l'ultimo periodo; 
  b)  al  comma   434,   primo   periodo,   sopprimere   le   parole:
"dell'andamento della spesa primaria corrente e"; 
  c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando
la copertura" sono inserite  le  seguenti:  "a  carico  del  bilancio
regionale"; 
  d) al comma 573, le  parole:  "trenta  giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,"  sono
sostituite dalle seguenti: "novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del  termine  di
novanta giorni"; 
  e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del  24  gennaio
2014,", sono inserite le  seguenti:  "fermo  restando  l'accertamento
delle relative somme nel 2013,".
                               Art. 2 

            Disposizioni in materia di immobili pubblici 

  1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.  137,
le parole "31 dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "30
giugno 2014" e  le  parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti "180 giorni". 
  2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
sopprimere le seguenti  parole:  "comma  1  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al". 
  3. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244,  sono  soppresse  le  parole:  «,  il   cui
espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni». 
  4. All'articolo 3, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122». 
  5. Nei  casi  delle  operazioni  immobiliari  di  cui  al  predetto
articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive  modifiche
ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  puo'
essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non  si
applica la disposizione di cui al comma 3-bis del  medesimo  articolo
6. 
  6. Al fine di  agevolare  le  operazioni  di  valorizzazione  degli
immobili dello Stato effettuate ai sensi  dell'articolo  11-quinquies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche  attraverso
il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione  connessi  a  tali
operazioni, e' autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio
di 20 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Al
relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3 

           Misure in materia di infrastrutture e trasporti 

  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i  provvedimenti  piu'
idonei in tema di  rimodulazione  dei  servizi,  di  applicazione  di
misure di efficientamento coerenti  con  costi  standard  individuati
sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che  consentano
il confronto con le migliori  pratiche  gestionali  e  di  fissazione
delle tariffe che tengano  conto  della  tariffa  media  applicata  a
livello nazionale per passeggero/Km, e di  fissazione  delle  tariffe
aziendali, nonche'  di  definizione  della  dotazione  di  personale,
compatibili  con  il  perseguimento  dell'obiettivo   dell'equilibrio
economico.»; 
    b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: 
      «6-quater. Per la celere realizzazione delle attivita'  di  cui
ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce  una  struttura  di
supporto, definendone i compiti e le modalita' operative, con oneri a
carico delle risorse individuate dal  comma  9  e  dall'articolo  11,
commi  da  13  a  16,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»; 
    c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
      «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al  comma
5, ed al fine di garantire la continuita' aziendale,  il  Commissario
puo' richiedere, con propri decreti,  anticipazioni  dell'erogazione,
anche integrale, delle  risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al comma 9, nonche' di quelle previste  dall'articolo
1,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,   n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e
successive  modificazioni,  finalizzate   alle   spese   strettamente
necessarie a garantire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  del
servizio  di  trasporto  pubblico  locale  e  alla  prosecuzione  del
pagamento del debito pregresso». 
  2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola: «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014». 
  3. All'articolo 1  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
      «9-bis. Al fine  di  agevolare  la  rimozione  degli  squilibri
finanziari, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un Fondo di rotazione, con  una  dotazione
di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla regione  Campania
anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di  rientro  di
cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
134.»; 
    b) al comma 9-ter, le parole: «da emanare entro il termine del 31
marzo  2013  sono  individuati  i  criteri  per   la   determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma   9-bis
attribuibile  a  ciascuna  regione,  nonche'  le  modalita'  per   la
concessione e per la restituzione della stessa in un periodo  massimo
di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata   l'anticipazione.   I   criteri   per   la    determinazione
dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti  nei
limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante  e  della
disponibilita' annua del  Fondo.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«sono definite le modalita' per la concessione e per la  restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo di  10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene  erogata
l'anticipazione stessa»; 
    c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»; 
    d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni  interessate»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla regione Campania»; 
    e) al comma 9-septies, le parole: «di cui al  comma  9-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  14,  comma  22,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
  4. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  relazione  a
interventi  conclusi  o  in  corso  di  realizzazione,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di anticipazione
alla stessa Societa' le risorse finanziarie  disponibili  per  l'anno
2013 sul pertinente capitolo di bilancio. 
  5. Al fine di consentire la  prosecuzione  degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi  programmi  di
investimento, fino alla conclusione della procedura  di  approvazione
del Contratto di Programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare
entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra lo  Stato
e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, sulla base  di  quanto  stabilito  dal
contratto di programma 2007-2011. 
  6. Nelle  more  della  stipula  del  nuovo  contratto  di  servizio
pubblico per i servizi di trasporto  ferroviario  per  le  regioni  a
statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la societa' Trenitalia S.p.A., il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A.  le  somme
previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in
relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario
per  ferrovia  eserciti  nella   regione   Sicilia   e   ai   servizi
interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria. 
  7. Nelle more della piena attuazione dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo  1,  comma  160,
della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,   cosi'   come   previsto
dall'Accordo tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta dell'11 novembre
2010, lo Stato concorre per il servizio reso nel  triennio  2011-2013
attraverso il pagamento diretto a Trenitalia S.p.A.  dell'importo  di
23 milioni di euro nell'anno 2013. Per i  servizi  dell'anno  2014  e
seguenti la regione Valle d'Aosta puo' stipulare apposita convenzione
con Trenitalia S.p.A. per  l'individuazione  del  perimetro  e  delle
modalita' di erogazione dei servizi ferroviari nella  regione,  sulla
base delle esigenze di mobilita' della popolazione locale. Gli  oneri
sostenuti dalla regione Valle d'Aosta negli anni  2014  e  successivi
sono esclusi dal patto di stabilita' interno nel limite di 23 milioni
di euro annui. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  7,  pari  a  23
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede  con  riduzione  per  il
medesimo anno: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  9. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5,
comma  4,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli
articoli 107, comma 2, e 109, comma 2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre  2013,  n.  280
nonche'  le  conseguenti  modifiche  all'Allegato  A   del   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  207
del 2010. Nelle more dell'adozione delle  disposizioni  regolamentari
sostitutive, continuano a trovare  applicazione,  in  ogni  caso  non
oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti
                               Art. 4 

               Disposizioni concernenti Roma Capitale 

  1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un  importo
complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella  massa  passiva  di
cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  le  eventuali
ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od  oneri  del
comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla  cui  individuazione
si   procede   con   determinazioni   dirigenziali,    assunte    con
l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa  del
Segretario  comunale.  Roma  Capitale  puo'  riacquisire  l'esclusiva
titolarita' di  crediti,  inseriti  nella  massa  attiva  di  cui  al
documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma  13-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  verso  le  societa'  dalla
medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente  gli
stessi con partite a debito inserite nella massa passiva  di  cui  al
citato documento. Roma Capitale e' altresi' autorizzata ad  avvalersi
di appositi piani pluriennali per il rientro  dai  crediti  verso  le
proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il  Commissario  straordinario
e' altresi' autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del
loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma  per  l'anno  2009
per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e trasferite alla  gestione  commissariale  nelle  more
dell'utilizzo del contributo di cui  all'ultimo  periodo  del  citato
comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto,  quinto,
sesto e settimo  periodo  possono  essere  utilizzati  per  garantire
l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per  gli
anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di  stabilita'  interno  per  i  medesimi
anni». 
  2. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in  atto  nel
ciclo di gestione  integrata  dei  rifiuti  nel  territorio  di  Roma
capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa del 4  agosto  2012,  «Patto  per  Roma»,  previa
validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale  «Raccolta
differenziata», ivi previsto, opportunamente  rimodulato  sulla  base
delle risorse rese disponibili, sono  finalizzate  nel  limite  di  6
milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il  2014  e  7,5
milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente  utilizzo  delle
risorse iscritte in bilancio,  per  i  medesimi  esercizi,  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112. 
  3. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il  2013,
6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni.
                               Art. 5 

                Disposizioni in materia di Expo 2015 

  1. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013.  Al  relativo
onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede: 
    a)   quanto   9,4   milioni   di    euro    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  quanto  600.000  di  euro  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2,  comma
100, della medesima legge; 
    b)  quanto  ad  euro  15   milioni   mediante   riduzione   dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita' di cui al comma  4
dell'articolo  15  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
                               Art. 6 

           Disposizioni finanziarie in materia di Province 

  1. Limitatamente all'anno 2013  sono  confermate  le  modalita'  di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio  delle  province  gia'
adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno  2012.  Alla
ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno  2013  a  ciascuna
provincia si provvede con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni
previste dal comma 7 dell'articolo  16  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  effettuate  secondo   gli   importi   indicati
nell'allegato 1 al presente decreto.  Per  il  2013  i  trasferimenti
erariali  non  oggetto  di  fiscalizzazione  da   corrispondere   dal
Ministero  dell'interno  direttamente  in   favore   delle   province
appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di  soppressione,
e alla regione Sardegna sono determinati in  base  alle  disposizioni
recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.
                               Art. 7 

                   Misure per la Regione Sardegna 

  1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre  2013,  n.  283,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  20
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre  2013,
n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio  e  il  17  febbraio  2014,
senza applicazione di sanzioni e interessi. 
  2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui al comma  1,  i  soggetti  ricompresi
nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano
subito danni possono chiedere ai soggetti  autorizzati  all'esercizio
del  credito  operanti  nei  territori  di  cui  al   comma   1,   un
finanziamento assistito dalla  garanzia  dello  Stato,  della  durata
massima di due anni. A tale fine, i  predetti  soggetti  finanziatori
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti  con
apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e prestiti SpA  e
l'Associazione bancaria  italiana,  assistiti  dalla  garanzia  dello
Stato,  fino  ad  un  massimo  di  90  milioni  di  euro,  ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni.  Nel  caso  di  titolari  di  reddito   d'impresa   il
finanziamento puo' essere richiesto limitatamente ai danni subiti  in
relazione  all'attivita'  d'impresa.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio  2014,
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  3. I soggetti di cui al comma  2,  per  accedere  al  finanziamento
presentano ai soggetti finanziatori di cui al  medesimo  comma  2  la
documentazione prevista dal comma 5. 
  4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a ruolo di riscossione. 
  5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i  contribuenti
ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui  al  medesimo
comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  volta  a
attestare i danni subiti ed  il  nesso  di  causalita'  con  l'evento
alluvionale di novembre 2013, nonche' copia del  modello  di  cui  al
comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  nel
quale sono indicati i versamenti sospesi di  cui  al  comma  2  e  la
ricevuta  che  ne  attesta  la  corretta  trasmissione.  Ai  soggetti
finanziatori deve essere altresi'  trasmessa  copia  dei  modelli  di
pagamento relativi ai versamenti effettuati. 
  6. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa  di  cui
al comma 10, mediante un credito di  imposta  di  importo  pari,  per
ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi  e
alle spese dovuti. Il credito di imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione di limiti di importo, ovvero puo' essere ceduto  secondo
quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio  2014  secondo
il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle  entrate  da
adottare entro il 15 gennaio 2014, e' approvato il  modello  indicato
al comma 5,  idoneo  altresi'  ad  esporre  distintamente  i  diversi
importi dei versamenti da effettuare, nonche' sono stabiliti i  tempi
e  le   modalita'   della   relativa   presentazione.   Con   analogo
provvedimento  possono  essere  disciplinati  modalita'  e  tempi  di
trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  dei   soggetti
finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati  e  al  loro
utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 3. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle  compensazioni
effettuate dai soggetti finanziatori per  la  fruizione  del  credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
  9. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1,  le  dotazioni
finanziarie della Missione di spesa «Politiche  economico-finanziarie
e di bilancio» - Programma  «Regolazioni  contabili,  restituzioni  e
rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni  di  euro  per  l'anno
2013. Le predette dotazioni sono incrementate  di  pari  importo  per
l'anno 2014. 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2  milioni  di  euro
per l'anno 2014 si provvede a valere  sulle  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  civile  20
novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata  del
bilancio dello Stato nel  medesimo  anno.  Alla  compensazione  degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dall'attuazione del presente comma,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189  e  successive
modificazioni. 
  11. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono  concessi  nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A  tal
fine, il Commissario delegato di cui  all'articolo  1  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione  Civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 122  del  20  novembre  2013,  verifica
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi alluvionali del  novembre  2013,  tenendo  anche  conto  degli
eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la  tenuta  e
l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a  ciascun
soggetto che eserciti attivita' economica per  la  compensazione  dei
danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
                               Art. 8 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Letta, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Saccomanni, Ministro  dell'economia
                                  e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
                                         Allegato 1 (Art. 6, comma 1) 

          (Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, 
     ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012) 

---------------------------------------------------------------------
    Provincia                |         Anno 2013
-----------------------------|---------------------------------------
AGRIGENTO                    |         6.257.843
-----------------------------|---------------------------------------
ALESSANDRIA                  |        10.999.751
-----------------------------|---------------------------------------
ANCONA                       |        10.526.537
-----------------------------|---------------------------------------
AREZZO                       |         8.660.927
-----------------------------|---------------------------------------
ASCOLI PICENO                |         4.888.967
-----------------------------|---------------------------------------
ASTI                         |         5.326.273
-----------------------------|---------------------------------------
AVELLINO                     |         7.897.147
-----------------------------|---------------------------------------
BARI                         |        29.879.513
-----------------------------|---------------------------------------
BARLETTA-ANDRIA-TRANI        |         7.184.495
-----------------------------|---------------------------------------
BELLUNO                      |         5.118.168
-----------------------------|---------------------------------------
BENEVENTO                    |         6.910.365
-----------------------------|---------------------------------------
BERGAMO                      |        15.062.938
-----------------------------|---------------------------------------
BIELLA                       |         4.725.745
-----------------------------|---------------------------------------
BOLOGNA                      |        19.854.861
-----------------------------|---------------------------------------
BRESCIA                      |        21.055.285
-----------------------------|---------------------------------------
BRINDISI                     |         9.884.579
-----------------------------|---------------------------------------
CAGLIARI                     |        16.483.867
-----------------------------|---------------------------------------
CALTANISSETTA                |         5.372.161
-----------------------------|---------------------------------------
CAMPOBASSO                   |         8.123.062
-----------------------------|---------------------------------------
CARBONIA-IGLESIAS            |         3.829.794
-----------------------------|---------------------------------------
CASERTA                      |        17.537.826
-----------------------------|---------------------------------------
CATANIA                      |        26.388.165
-----------------------------|---------------------------------------
CATANZARO                    |        13.891.264
-----------------------------|---------------------------------------
CHIETI                       |         7.693.933
-----------------------------|---------------------------------------
COMO                         |        11.084.745
-----------------------------|---------------------------------------
COSENZA                      |        14.783.718
-----------------------------|---------------------------------------
CREMONA                      |         7.079.055
-----------------------------|---------------------------------------
CROTONE                      |         5.553.664
-----------------------------|---------------------------------------
CUNEO                        |        14.074.446
-----------------------------|---------------------------------------
ENNA                         |         3.285.417
-----------------------------|---------------------------------------
FERMO                        |         2.936.001
-----------------------------|---------------------------------------
FERRARA                      |         5.904.760
-----------------------------|---------------------------------------
FIRENZE                      |        23.822.267
-----------------------------|---------------------------------------
FOGGIA                       |        12.214.388
-----------------------------|---------------------------------------
FORLI'-CESENA                |         7.399.047
-----------------------------|---------------------------------------
FROSINONE                    |        16.859.046
-----------------------------|---------------------------------------
GENOVA                       |        20.092.057
-----------------------------|---------------------------------------
GROSSETO                     |         6.214.955
-----------------------------|---------------------------------------
IMPERIA                      |         4.864.179
-----------------------------|---------------------------------------
ISERNIA                      |         3.661.396
-----------------------------|---------------------------------------
LA SPEZIA                    |         5.076.230
-----------------------------|---------------------------------------
L'AQUILA                     |         9.812.589
-----------------------------|---------------------------------------
LATINA                       |        13.237.186
-----------------------------|---------------------------------------
LECCE                        |        15.355.596
-----------------------------|---------------------------------------
LECCO                        |         7.895.787
-----------------------------|---------------------------------------
LIVORNO                      |         7.514.003
-----------------------------|---------------------------------------
LODI                         |         5.319.327
-----------------------------|---------------------------------------
LUCCA                        |        10.691.985
-----------------------------|---------------------------------------
MACERATA                     |         7.105.100
-----------------------------|---------------------------------------
MANTOVA                      |         9.168.914
-----------------------------|---------------------------------------
MASSA                        |         4.879.473
-----------------------------|---------------------------------------
MATERA                       |         4.120.868
-----------------------------|---------------------------------------
MEDIO CAMPIDANO              |         3.583.937
-----------------------------|---------------------------------------
MESSINA                      |        10.343.543
-----------------------------|---------------------------------------
MILANO                       |        53.407.982
-----------------------------|---------------------------------------
MODENA                       |        10.978.577
-----------------------------|---------------------------------------
MONZA E DELLA BRIANZA        |         8.727.200
-----------------------------|---------------------------------------
NAPOLI                       |        43.375.323
-----------------------------|---------------------------------------
NOVARA                       |         8.478.756
-----------------------------|---------------------------------------
NUORO                        |         5.198.250
-----------------------------|---------------------------------------
OGLIASTRA                    |         2.413.838
-----------------------------|---------------------------------------
OLBIA-TEMPIO                 |         5.163.704
-----------------------------|---------------------------------------
ORISTANO                     |         5.310.538
-----------------------------|---------------------------------------
PADOVA                       |        14.150.109
-----------------------------|---------------------------------------
PALERMO                      |        25.649.559
-----------------------------|---------------------------------------
PARMA                        |         8.912.070
-----------------------------|---------------------------------------
PAVIA                        |        13.339.290
-----------------------------|---------------------------------------
PERUGIA                      |        12.833.216
-----------------------------|---------------------------------------
PESARO E URBINO              |        10.697.368
-----------------------------|---------------------------------------
PESCARA                      |         5.897.950
-----------------------------|---------------------------------------
PIACENZA                     |         8.406.884
-----------------------------|---------------------------------------
PISA                         |        12.579.231
-----------------------------|---------------------------------------
PISTOIA                      |         4.703.399
-----------------------------|---------------------------------------
POTENZA                      |        15.889.605
-----------------------------|---------------------------------------
PRATO                        |         6.329.219
-----------------------------|---------------------------------------
RAGUSA                       |         6.022.279
-----------------------------|---------------------------------------
RAVENNA                      |         6.231.355
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO CALABRIA              |        12.718.918
-----------------------------|---------------------------------------
REGGIO EMILIA                |         9.846.509
-----------------------------|---------------------------------------
RIETI                        |         6.520.175
-----------------------------|---------------------------------------
RIMINI                       |         6.678.312
-----------------------------|---------------------------------------
ROMA                         |        78.683.727
-----------------------------|---------------------------------------
ROVIGO                       |         4.000.506
-----------------------------|---------------------------------------
SALERNO                      |        28.052.515
-----------------------------|---------------------------------------
SASSARI                      |         8.953.350
-----------------------------|---------------------------------------
SAVONA                       |         6.800.364
-----------------------------|---------------------------------------
SIENA                        |        10.475.543
-----------------------------|---------------------------------------
SIRACUSA                     |        10.367.036
-----------------------------|---------------------------------------
SONDRIO                      |         4.334.377
-----------------------------|---------------------------------------
TARANTO                      |        12.002.399
-----------------------------|---------------------------------------
TERAMO                       |         5.595.270
-----------------------------|---------------------------------------
TERNI                        |         4.710.177
-----------------------------|---------------------------------------
TORINO                       |        39.069.867
-----------------------------|---------------------------------------
TRAPANI                      |         7.990.048
-----------------------------|---------------------------------------
TREVISO                      |        15.121.941
-----------------------------|---------------------------------------
VARESE                       |        15.307.174
-----------------------------|---------------------------------------
VENEZIA                      |        15.810.929
-----------------------------|---------------------------------------
VERBANO-CUSIO-OSSOLA         |         6.737.778
-----------------------------|---------------------------------------
VERCELLI                     |         6.051.654
-----------------------------|---------------------------------------
VERONA                       |        13.493.075
-----------------------------|---------------------------------------
VIBO VALENTIA                |         5.097.607
-----------------------------|---------------------------------------
VICENZA                      |        14.886.095
-----------------------------|---------------------------------------
VITERBO                      |         8.511.807
---------------------------------------------------------------------