Il pasticcio della reiterazione delle supplenze, una vera bomba ad orologeria per viale Trastevere

da ItaliaOggi

Il pasticcio della reiterazione delle supplenze, una vera bomba ad orologeria per viale Trastevere

Per disinnescarla, il ministro Giannini deve intervenire subito

di Max Bruschi* *dirigente tecnico del Miur  

Nell’austero palazzo di viale Trastevere, sede del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, c’è una bomba a orologeria. Che fa tic tac, tic tac, nell’attesa di chi vorrebbe disinnescarla e non può, di chi prega che svapori all’alba, come se fosse un brutto sogno, o aspetta con fatalismo che esploda, sperando in danni limitati, o che faccia cilecca. Il detonatore potrebbe scattare il 27 marzo, quando la Corte Europea (CEDU) sarà chiamata a rispondere (tra le altre, ma è la questione principale e dirimente) alla seguente domanda postale dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza 207/2013: è lecito o non è lecito ai sensi del diritto comunitario, che vieta, per direttiva e giurisprudenza, l’abuso di contratti a termine, coprire posti «vacanti e disponibili» con contratto a tempo determinato «senza indicare tempi certi per l’espletamento dei concorsi»?

Domanda cui ha già risposto la Commissione europea, depositando osservazioni che metterebbero in allarme anche il più distratto dei lettori. Se la CEDU dovesse sancire l’incompatibilità delle norme italiane sul comparto scuola con la legislazione comunitaria, in verità, non si determinerebbe l’assunzione in massa dei ricorrenti, come qualcuno propaganda. La palla tornerebbe alla Corte Costituzionale e poi ai tribunali del lavoro, che potrebbero «andare alla grossa», senza distinguere tra le varie tipologie di contratti e di situazioni, comminare salatissimi risarcimenti e solo al limite, e forse in maniera spericolata, perché in deroga alla Costituzione, imporre assunzioni. Il danno al pubblico erario sarebbe enorme. La soluzione forse c’è, ma il tempo a disposizione è davvero poco. Il ministro avrà giusto il tempo di giurare e agire, o affidarsi all’italico stellone.

Occorrerebbe procedere per decreto legge, e subito. Fatta la revisione dei cicli scolastici (era comprensibile che ci fossero remore ad assumere a tempo indeterminato su posti dovuti a una sperimentazione che tutti i ministri, da Luigi Berlinguer in poi, avevano intenzione di «sbaraccare»), l’organico di diritto è fissato per legge.

Con un poco di coraggio, si potrebbe anche varare il regolamento sull’organico di rete, rimasto lettera morta. Ma va superata la logica dei «piani straordinari», che rischiano di rappresentare, agli occhi della CEDU, un’aggravante e va battuta la strada aperta dal decreto legge 104/2013 sui posti di sostegno, destinati ad essere progressivamente coperti con contratti a tempo indeterminato: basta estendere la stessa disposizione al personale docente e Ata. Con chiarezza, tempi certi, senza furbizie e cadenzando con precisione le procedure concorsuali, per evitare ulteriori guai dovuti alla mancata spendibilità dei titoli di abilitazione da parte degli esclusi dalle GAE: «In esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Alle assunzioni si procede attingendo per il 50% attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo unico delle leggi sulla scuola, per il 50% attraverso l’indizione di concorsi per titoli ed esami con cadenza biennale, riservati a docenti abilitati ai sensi della normativa vigente. Ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito di concorsi antecedenti alla data di emanazione del presente decreto legge, è riconosciuto il titolo di abilitazione». Al Minosse comunitario, forse potrebbe bastare. Dum Romae consulitur, o vogliamo intervenire?