Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Ai direttori generale degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Oggetto: Decreto legge n. 90/2014. Trattenimento in servizio personale della scuola.
Come è noto, il decreto legge n, 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n, 144 del 24/6/2014, ha provveduto, tra l’altro, ad abolire l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l’articolo l del suddetto decreto, oltre a ad abrogare, al comma 1, l’articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992 (e quindi, implicitamente, il comma 5 dell’articolo 509 del D.lgs. n. 297/1994 che ad esso si richiamava), stabilisce, al comma 2, che “i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo l, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presentc decreto-legge sono revocati”. Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore.
Le uniche deroghe sono previste al comma 3 per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato, i cui trattamenti in servizio sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
Nel richiamare l’attenzione di codesti uffici sulla necessità di dare attuazione alla suddetta normativa nella gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola, inclusi i dirigenti scolastici, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
l) A seguito dell’entrata in vigore del decreto, è fatto divieto di disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.
2) I trattenimenti in servizio disposti a partire dall’anno scolastico 2014/2015, non essendo ancora efficaci alla data di entrala in vigore del decreto, sono revocati ex lege.
3) I traltenimcnti in servizio eventualmente già disposti, esplicando i loro effetti con riferimento alla durata di ciascun anno scolastico, cessano la loro efficacia con il 31 agoslo 2014, avuto riguardo alla particolarità del sistema scolastico nel quale i collocamenti a riposo hanno sempre effetto dal l settembre di ciascun anno.
Si invitano, pertanto, codesti uffici ad attivare, con la massima sollecitudine, tutte le procedure necessarie al collocamento a riposo dcl personale interessato dalla normativa in esame. I relativi posti verranno utilizzati sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta