Sarà corsa al «click day» per accedere ai 350 milioni del fondo Kyoto

da Il Sole 24 Ore

Sarà corsa al «click day» per accedere ai 350 milioni del fondo Kyoto

di Massimo Frontera

In arrivo le regole per attingere ai 350 milioni del fondo Kyoto da utilizzare per interventi di efficientamento energetico di scuole, asili nido e università. È infatti pronto il Dm attuativo Ambiente-Economia-Sviluppo-Miur, che consente di chiedere i fondi. Si tratta anche delle ultime risorse nella disponibilità del fondo, al netto degli importi in corso di erogazione e di una quota di 70 milioni già prenotati per l’Ilva di Taranto. Lo schema di Dm è arrivato alla stesura finale. Venerdì prossimo è prevista l’ultima verifica tecnica con i ministeri coinvolti, oltre ai comuni e alle province. Se non ci saranno obiezioni, il testo inizierà l’ultimo giro di firme nei quattro dicasteri, segue la registrazione alla Corte dei Conti e infine l’uscita in «Gazzetta». I tecnici dell’Ambiente stimano che il cerchio si potrebbe chiudere tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre con il Dm pubblicato.

Dalla pubblicazione in GU 60 giorni per le richieste
Ma la pistola dello starter sarà la pubblicazione in «Gazzetta» di un comunicato del ministro dell’Ambiente, che farà scattare i 60 giorni per le richieste di finanziamento, da inoltrare a Cassa depositi e prestiti, gestore del Fondo (oltre che dell’Ambiente).
La misura, introdotta dall’articolo 9 del decreto n.91/2014, ha messo sul piatto un’ulteriore interessante opportunità di intervenire sul patrimonio pubblico destinato all’istruzione. Lo schema di decreto Ambiente-Economia-Sviluppo-Miur che sta per uscire segue ovviamente i criteri della norma madre (cioè l’articolo 9 del Dm 91/2014) definisce criteri e modalità.

Click day per prenotare i fondi
Prima di tutto, occhio alle scadenze. Il decreto rimanda a un comunicato del ministero dell’Ambiente, che verrà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» (ovviamente dopo l’uscita del decreto attuativo). Dal giorno della pubblicazione, ci sono 60 giorni per inoltrare le richieste, via posta elettronica certificata: «farà fede per l’ordine cronologico la data e l’orario di accettazione della Pec da parte del gestore di servizio di posta elettronica», precisa lo schema di Dm attuativo. «Sono ammessi più invii purché nel primo invio sia specificato il numero degli stessi; in questo caso farà fede per l’ordine cronologico la data e l’accentazione della Pec riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire entro un massimo di 60 minuti dal primo».
La scelta dello strumento del click day lascia prevedere una accesa competizione tra una platea potenzialmente vastissima di soggetti interessati. Peraltro, in lizza, accanto ai singoli enti ci sono anche i fondi immobiliari, interessati ad acquisire risorse per interventi di ampia scala. Le mail – firmate digitalmente – vanno inviate contemporaneamente al ministero dell’Ambiente e alla Cassa depositi e prestiti.

I beneficiari
Possono chiedere i fondi tutti i «soggetti pubblici competenti» che hanno disponibilità «di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, nonché di edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica».
Per soggetti pubblici competenti, spiega lo schema di decreto, «si intendono i soggetti che in base ad un titolo di proprietà o di possesso o di altro diritto reale immobiliare di godimento hanno in carico gli immobili pubblici destinati all’istruzione universitaria, all’istruzione scolastica, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli asili nido».
Gomito a gomito con le singole scuole ci sono – come si diceva – anche i fondi immobiliari. Questi dovranno proporre dei «progetti di investimento» sui quali chiedere il contributo del fondo Kyoto.

I «progetti di investimento» dei fondi immobiliari
Per «progetto di investimento» si intendono quelli promossi dai fondi immobiliari. Più precisamente il progetto di investimento – spiega lo schema di Dm – è da intendersi «il programma di valorizzazione riguardante gli immobili a destinazione pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari», anche ad apporto, promossi o partecipati da operatori pubblici. Per ciascun edificio è necessario dichiarare: tipologia di intervento da attuare; costi totali dell’intervento, compresa diagnosi energetica, certificazione e progettazione; costi energetici e di esercizio dell’immobile successivamente alla realizzazione dell’intervento; tempi di ritorno stimato dell’investimento.
Per scongiurare incrementi di costi o oneri occulti, il Dm impone che il promotore pubblico non dovrà sopportare ulteriori oneri economici, oltre ai canoni imputati all’immobile antecedentemente l’attuazione degli interventi di efficientamento energetico.
Non è tutto. I progetti di investimento, oltre a garantire la convenienza economica ed efficacia dell’intervento, dovranno indicare anche i tempi di ritorno dell’investimento. «Tale dimostrazione dovrà essere rappresentata in un separato documento in cui saranno elencati i costi energetici delle singole componenti presenti nell’edificio e il costo totale dell’edificio nella situazione anteriore all’intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell’intervento».

I criteri minimi da soddisfare
Si possono chiedere contributi solo su immobili realizzati «alla data di entrata in vigore» del Dm attuativo. Escluse quindi le nuove costruzioni. Il Dm fissa inoltre una griglia con vari requisiti da soddisfare. Tra questi – ma non è una novità perché già indicato nella norma “madre” – ci sono la diagnosi energetica e la certificazione energetica dell’immobile.
I progetti inoltre dovranno dimostrare di conseguire – entro i tre anni massimo concessi per i lavori – un miglioramento di almeno due classi energetiche. Per i requisiti tecnici minimi e i costi unitari si rimanda al decreto del cosiddetto conto termico (28 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta del 2 gennaio 2013). Per beneficiare del contributo, gli immobili dovranno essere in regola con le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle norme antisismiche; in regola dovranno essere anche gli impianti. Infine, le scuole da mettere in efficienza dovranno contestualmente assicurare la bonifica dall’amianto.

Importi massimi
Nessuna novità sugli importi massimi, visto che i massimali sono stati già indicati dal decreto legge 91. Per il finanziamento della sola analisi e monitoraggio, il finanziamento agevolato potrà essere di massimo 30mila euro dilazionato in 10 anni.
Per gli interventi edilizi veri e propri il tempo massimo è di venti anni oppure – nel caso del fondo immobiliare – un periodo che non superi il periodo di vita del fondo. Per i soli interventi sugli impianti (incluse progettazione e certificazione energetica, ex ante ed ex post) si potrà ottenere fino a un milione di euro. Per la riqualificazione energetica che include l’involucro e posa in opera (incluse, anche in questo caso, progettazione e certificazione energetica) si potranno avere al massimo due milioni di euro.

Attuazione degli interventi
Al termine dei 60 giorni concessi per chiedere i fondi, Cassa depositi e prestiti stila la graduatoria, verificando la completezza delle domande, e la trasmette al ministero dell’Ambiente, cui spetta di formalizzare l’assegnazione dei fondi. Intanto Cdp notifica all’interessato l’accoglimento della richiesta, stipula il contratto di finanziamento ed eroga poi le somme. I soldi vengono trasferiti in più tranche: un primo 25% viene concesso entro 15 giorni dal contratto di finanziamento. Il resto delle somme viene concesso a Sal (stato di avanzamento lavori) in quote di almeno il 25% l’una.
I beneficiari devono aprire il cantiere entro massimo 180 giorni, inviando per mail a Cdp il verbale di consegna lavori. Devono poi completare l’intervento entro 36 mesi «a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato».

Revoche
Dettagliatissimo il capitolo delle revoche, che scattano ad ogni minimo scostamento dalla tabella di marcia o dal mancato rispetto dei requisiti indicati. I soldi si perdono, per esempio, se il progetto realizzato è difforme da quello cofinanziato; se manca la certificazione che attesta la riduzione dei consumi energetici e che deve essere prodotta contestualmente al collaudo. Niente soldi se si scopre che i documenti contengono informazioni false o se vengono fuori «dati, notizie o fatti circostanziati (che) fanno ritenere l’intervento non realizzabile». Addio al contributo anche se non si apre il cantiere entro sei mesi e se si intervengono varianti in corso d’opera per motivi diversi da quelli ammessi dal codice dei contratti pubblici (articolo 132).