Chi ha sostenuto spese d’istruzione per familiari a carico può detrarle dall’Irpef

da Il Sole 24 Ore

Chi ha sostenuto spese d’istruzione per familiari a carico può detrarle dall’Irpef

di Luca De Stefani
Anche chi ha sostenuto le spese di istruzione, nell’interesse di familiari a carico, può detrarre questi pagamenti dall’Irpef al 19 per cento. Sono agevolate tutte le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria (medie e superiori) e universitaria (anche master, dottorati di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione), ma comunque in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir).

Le condizioni
Per poter detrarre le spese di istruzione sostenute nell’interesse di familiari «fiscalmente a carico», è sufficiente che questi ultimi rispettino le condizioni reddituali (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro) e soggettive indicate nell’articolo 12 del Tuir (oltre al coniuge e ai figli, sono interessati anche i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne, a patto che convivano con il contribuente o ricevano dallo stesso assegni alimentari non imposti dal giudice). Non è necessario, invece, che chi sostiene l’onere sia proprio il contribuente che beneficia della detrazione forfettaria per i «carichi di famiglia» prevista dall’articolo 12 del Tuir. Secondo le istruzioni al modello 730, infatti, queste detrazioni spettano anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente a un altro soggetto . In questi casi, chi ha sostenuto la spesa, deve comunque indicare nel quadro «familiari a carico» del modello Unico o del 730, il “codice fiscale del familiare” nell’interesse del quale ha pagato la spesa, oltre che «il numero dei mesi a carico», e nel campo relativo alla «percentuale di detrazione» del carico di famiglia deve indicare zero. Quindi, per esempio, il nonno che paga le tasse scolastiche al nipote convivente può beneficiare della relativa detrazione del 19%, anche se il bonus forfetario dell’articolo 12 del Tuir, relativo al nipote a carico, viene usufruito da uno o da entrambi i genitori.

Documento intestato a chi detrae
Quando le spese per l’istruzione (detraibili al 19%) sono pagati nell’interesse di familiari a carico (cioè per i quali si rispettano le condizioni soggettive e reddituali per la detrazione forfettaria per i «carichi di famiglia» dell’articolo 12 del Tuir, anche senza beneficiarne concretamente), il documento, che certifica la spesa, deve essere intestato al contribuente che paga l’onere (istruzioni al 730). Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori.
Tuttavia, siccome ai fini della detrazione degli oneri è necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, se la spesa è stata sostenuta da uno dei genitori e questi è in grado di provarlo, il medesimo può detrarre l’intero importo , annotando nel documento comprovante la spesa una dichiarazione con la quale attesta di aver sostenuto interamente la spesa (circolare 108/E/1996, risposta 2.4.6). Quindi, se i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione .
Infine, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione (circolare 11/E/2007, risposta 2.1).