La criticità della elezione dei docenti nel comitato per la valutazione

La criticità della elezione dei docenti nel comitato per la valutazione

di Giuseppe Guastini

 

Richiamo l’attenzione su un punto di criticità del nuovo art. 11 del Testo Unico (TU), dove si prevede che la componente docente (3) nell’ambito del comitato per la valutazione dei docenti sia scelta:

a) per due membri, da parte del collegio dei docenti;

b) per un membro, da parte del consiglio d’istituto.

Molti colleghi e docenti sollevano infatti la questione, particolarmente acuta negli istituti comprensivi e omnicomprensivi, della rappresentatività di ciascun ordine scolastico (infanzia, primaria, sec. 1° e 2° grado) nel predetto importantissimo organo.

Il problema è effettivamente presente, specialmente negli I.C. e negli I.O. (soprattutto in quelli squilibrati) dove l’elezione, obbligatoriamente a scrutinio segreto (art. 37 del TU) può facilmente determinare l’esclusione, ad esempio, dell’intera scuola dell’infanzia.

Una possibile soluzione consiste nel coordinare le due elezioni (consiglio e collegio) in modo da garantire una rappresentanza per tutti gli ordini.

La criticità è così acuta da aver sollecitato una risposta (per la verità molto laconica) ad una FAQ da parte del MIUR: Sull’opportunità di prevedere la rappresentanza dei vari settori decidono autonomamente gli organi collegiali di istituto.

Di seguito due schemi di delibere strutturate in modo da prevenire la mancata equità nella distribuzione della rappresentanza nel comitato; fatto che potrebbe danneggiare seriamente la capacità operativa di tale delicatissimo organo.

E’ da considerare inoltre che il coordinamento previene la possibilità che la procedura dello scrutinio segreto, priva di coordinamento, possa portare alla elezione, da parte dei due organi collegiali, del medesimo insegnante.

NB: I due schemi sono pensati per l’IC, ma possono essere adattati facilmente agli I.O. (accorpando la scuola secondaria) e anche agli altri istituti di 2° grado.


 

ESEMPI DI DELIBERE

 

Il consiglio d’istituto

– visto l’art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015;

– visto in particolare il comma 2, lettera “a”, dove è previsto che la componente docente del comitato per la valutazione dei docenti sia formata da tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;

– ascoltata la proposta del dirigente scolastico;

– convenuto sull’opportunità di garantire a ciascun ordine scolastico di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto, l’elezione di una propria rappresentanza nel predetto comitato;

– ferma restando l’autonomia di scelta del collegio dei docenti;

all’unanimità/maggioranza delibera

1) il dirigente scolastico è delegato a proporre al collegio dei docenti di coordinare le modalità di scelta dei docenti membri del comitato per la valutazione dei docenti in modo da garantire la parità di rappresentanza espressa in premessa.

2) La sopra indicata proposta di coordinamento è così articolata:

  1. a) il docente membro di competenza del consiglio d’istituto è scelto nell’ambito della scuola dell’infanzia;
  1. b) I due docenti membri del collegio dei docenti sono scelti dal collegio dei docenti in modo che uno appartenga alla scuola primaria e uno alla scuola secndaria di 1° grado.

3) La scelta del/la docente membro del comitato di competenza del consiglio d’istituto è effettuata a scrutinio segreto sulla base di una lista unica.

4) Nella lista unica di cui al precedente punto 3 figurano tre docenti appartenenti alla scuola dell’infanzia.

5) La costituzione della lista unica viene effettuata mediante procedura semplificata ed è predisposta da una commissione costituita dai fiduciari e/o coordinatori di plesso di scuola dell’infanzia (in caso di un solo plesso: “dal/la docente coordinatrice/ore del plesso……); la lista è approvata e, eventualmente modificata, dal consiglio d’istituto.

6) Sulla base della lista di cui ai precedenti punti 3, 4, 5 ha luogo la votazione a scrutinio segreto.

7) La votazione è coordinata da un seggio costituito dal presidente del consiglio d’istituto e da due membri da questi individuati.

8) Ciascun membro del consiglio può esprimere un voto di preferenza a favore di un/a docente della lista unica.

9) Lo scrutinio dei voti è effettuato dai membri del seggio; risulterà eletta/o la/il docente della lista che ha ottenuto il più alto numero di voti di preferenza; in caso di parità di voti risulta eletta/o la/il docente con la maggior anzianità di servizio di ruolo; a parità di anzianità si procede per sorteggio. Richiamato che non aver ottenuto voti di preferenza equivale a 0 voti ricevuti, tale numero concorre a pieno titolo nella graduazione delle preferenze ottenute e, nel caso di più docenti che non hanno ricevuto voti di preferenza, dà titolo alla partecipazione alla procedura della selezione per anzianità di ruolo e, a parità di anzianità, per sorteggio. Tale modalità di selezione si applica, ove necessario, anche alla procedura della surroga di cui al successivo punto 11.

10) La verbalizzazione della votazione, comprendente la parte della proclamazione dei docenti eletti è redatta in forma essenziale ed è riportata all’interno del verbale della seduta nella quale ha luogo l’elezione.

11) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la/il docente eletta/o perda successivamente il requisito di membro del comitato, si dà luogo alla sostituzione mediante la procedura della surroga, designando la/il docente prima/o dei non eletti.


 

Il collegio dei docenti

– visto l’art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della L. 107/2015;

– visto in particolare il comma 2, lettera “a”, dove è previsto che la componente docente del comitato per la valutazione dei docenti sia formata da tre docenti di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto;

– ascoltata la proposta del dirigente scolastico;

– convenuto sull’opportunità di garantire a ciascun ordine scolastico di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto, l’elezione di una propria rappresentanza   nel predetto comitato;

all’unanimità/maggioranza delibera

1) di accogliere la proposta di coordinamento del consiglio d’istituto, formulata per il tramite del dirigente scolastico, in modo da garantire a ciascun ordine scolastico di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la propria rappresentanza nel comitato per la valutazione dei docenti.

2) Per effetto di quanto disposto al precedente punto 1 la scelta dei due docenti membri del  comitato di competenza del collegio dei docenti è effettuata a scrutinio segreto sulla base di una lista unica; nella predetta lista unica figurano esclusivamente docenti appartenenti alla scuola primaria e secondaria di 1° grado.

3) La lista unica è costituita di 3 docenti di scuola primaria e 3 docenti di scuola secondaria di 1° grado.

4) La costituzione della lista unica viene effettuata mediante procedura semplificata ed è predisposta da una commissione costituita dai fiduciari e/o coordinatori di plesso o sede di scuola primaria e secondaria di 1° grado; la lista è approvata e, eventualmente modificata, dal collegio dei docenti.

5) Sulla base della lista di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 ha luogo la votazione a scrutinio segreto.

6) La votazione è coordinata da un seggio costituito dal docente collaboratore del dirigente scolastico con delega alla funzione vicaria, dal secondo docente collaboratore e dal docente fiduciario o coordinatore di plesso/sede ove operano il maggior numero relativo di docenti dell’istituto.

7) Ciascun membro del collegio può esprimere un voto di preferenza a favore di un/a docente della lista.

8) lo scrutinio dei voti è effettuato dai membri del seggio; risulteranno eletti:

  1. a) il/la docente di scuola primaria che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra le/i docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista unica;
  1. b) la/il docente di scuola secondaria di 1° grado che ottiene il maggior numero di voti di preferenza fra le/i docenti appartenenti a tale ordine scolastico presenti nella lista unica.

In caso di parità di voti risulta eletta/o la/il docente con la maggior anzianità di servizio di ruolo; a parità di anzianità si procede per sorteggio. Richiamato che non aver ottenuto voti di preferenza equivale a 0 voti ricevuti, tale numero concorre a pieno titolo nella graduazione delle preferenze ottenute e, nel caso di più docenti che non hanno ricevuto voti di preferenza, dà titolo alla partecipazione alla procedura della selezione per anzianità di ruolo e, a parità di anzianità, per sorteggio. Tale modalità di selezione si applica, ove necessario, anche alla procedura della surroga di cui al successivo punto 10.

9) La verbalizzazione della votazione, comprendente la parte della proclamazione dei docenti eletti è redatta in forma essenziale ed è riportata all’interno del verbale della seduta nella quale ha luogo l’elezione.

10) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o entrambi i docenti eletti perdano successivamente il requisito di membro del comitato, si dà luogo alla sostituzione mediante la procedura della surroga, individuando il docente primo dei non eletti, appartenente al medesimo ordine scolastico del docente che deve essere sostituito.

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