Nota 30 dicembre 2015, AOODGPER 41637

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale Personale della Scuola

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal l” settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Chiarimenti.

A seguito dell’ approvazione della legge di stabilità per il 2016, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla nota AOODGPER prot. n. 40816 del 21.12.2015 di questa Direzione generale.
Come noto, con messaggio n. 6912 dell’ Il novembre u.s., l’INPS ha predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all’articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia) , che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.
Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2015.
L’art. 1, comma 264, della predetta legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida.
La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.
Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.
E’ fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.
L’ art. 1 , comma 281, della suddetta legge di stabilità ha, altresì, previsto la proroga dell”‘opzione donna” al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.
Le predette lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni on-line tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 gennaio 2016 ed entro il 15 febbraio 2016, per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016.
Infine, l’art.1 comma 265 lett .d) ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio del lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 (settima salvaguardia).
A tale riguardo, il comma 268 rinvia per la presentazione delle domande alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di stabilità, alle procedure previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio del 2014, per le precedenti salvaguardie.
Si resta comunque in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si prega di dare la massima diffusione della presente presso le istituzioni scolastiche.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli