Commento alla legge regionale Puglia n. 31/15

Commento alla legge regionale Puglia n° 31/15 sulla riassegnazione delle competenze delle province

 

La Regione Puglia ha finalmente approvato la legge regionale n° 31/2015 concernente l’assegnazione delle competenze provinciali in applicazione della legge Delrio n° 56/14.

 

Richiamiamo l’attenzione sui seguenti aspetti:

 

  1. Nella legge regionale non si parla espressamente di diritto allo studio, nè di diritto al trasporto gratuito, nè di nomina per gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Però l’art. 2 trasferisce alla regione le competenze in materia dei servizi sociali. In tutte le regioni italiane il trasporto gratuito e la nomina per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono rientrati nei servizi sociali, competenza gestita dall’assessore regionale e da quelli provinciali ai servizi sociali. Quindi è da ritenere che le materie che ci interessano rientrino nei servizi sociali.

 

  1. La regione può con propri provvedimenti riattribuire all’area metropolitana o ad associazioni di comuni o ad altro ente locale queste competenze.

 

  1. Qualora una regione non ritenga il trasporto gratuito a scuola e l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione rientranti nei servizi sociali, ma rientranti tra le funzioni non fondamentali, la regione deve comunque stabilire a quale Ente esse vada attribuite.

 

  1. Importante è l’art. 6 della legge regionale, secondo il quale “Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge. E’ importante che le associazioni o le federazioni di ciascuna regione verifichino se nella propria legge regionale compare una norma simile alla presente. Ciò al fine che venga evitata un’interruzione di un pubblico servizio, che in mancanza di tale norma, diverrebbe perseguibile.

 

  1. Viene riassegnato agli enti titolari delle funzioni il corrispondente personale e le risorse finanziarie (art. 2, commi 6-10 e art. 7).

 

  1. E’ importante l’art. 11 che prevede il potere sostitutivo della Regione in caso di inadempienza da parte degli Enti assegnatari nello svolgimento delle nuove competenze.

 

  1. E’ da ricordare che il Governo può sostituirsi alle regioni qualora siano inadempienti nella “tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (Costituzione art. 120 comma 2).

 

 

 

 

 


Per approfondimenti vedi anche:

Scheda normativa n° 502. Un piccolo contributo finanziario per il supporto organizzativo all’inclusione scolastica (DL 78/15 convertito in L. 125/15)

Soppressione delle Province. FISH interviene sulla questione con un comunicato stampa

Assistenza scolastica agli alunni con disabilità

Entro il 10 settembre richiesta fondi assistenza scuola

 

Salvatore Nocera