Sostituzioni, sì al differimento della presa di servizio A condizione che l’assenza del docente sia «tipica»

da ItaliaOggi

Sostituzioni, sì al differimento della presa di servizio A condizione che l’assenza del docente sia «tipica»

ministero: Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina

Carlo Forte

I docenti che accetteranno le proposte di assunzione a tempo determinato, avanzate dagli uffici scolastici o dai dirigenti delle scuole polo, potranno differire la presa di servizio. Il differimento potrà essere effettuato fruendo di una delle varie assenze tipiche previste dal contratto di lavoro: assenze per malattia, permessi, congedi o aspettative. Lo ha reso noto il ministero dell’istruzione con la nota 24306 del 1° settembre scorso. La disposizione non è nuova: già dal 2014 l’amministrazione aveva ritenuto di ricordare ai dirigenti scolastici che la costituzione del rapporto di lavoro implica l’immediata insorgenza del diritto a fruire delle assenze tipiche. Che insieme alla retribuzione costituiscono la controprestazione che il datore di lavoro è obbligato ad erogare fin dall’atto della costituzione del rapporto.

Ma nonostante tutto, non sono stati rari i casi di dirigenti scolastici che abbiano imposto ai lavoratori precari la previa presa di servizio, quale condizione per fruire delle assenze. Condizione non prevista, dunque, illegittima. Tanto più che già nel 2009, con la nota prot. Nr. 0033950 del 24 marzo 2009, la ragioneria generale dello stato aveva spiegato che «il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio».

In quel caso la ragioneria era intervenuta perché i dirigenti scolastici, nonostante già dal 2003 la contrattazione collettiva avesse eliminato la condizione della previa presa di servizio, ai fini dell’insorgenza del diritto alla retribuzione delle lavoratrici in astensione obbligatoria, i dirigenti scolastici continuavano ad imporla. In ciò precludendo alle lavoratrici negli ultimi due mesi di gravidanza il diritto ad essere retribuite. La questione, peraltro, era stata fatta oggetto anche di una pronuncia della Corte costituzionale che aveva cancellato una vecchia norma del 1982 che disponeva tale condizione.

Resta il fatto, però, che sebbene l’obbligo della previa presa di servizio sia inesistente, i dirigenti scolastici hanno continuato a pretenderlo in tutti i casi diversi dalle lavoratrici in astensione obbligatoria. Di qui l’intervento dell’amministrazione centrale: «La stipula del contratto», si legge nel provvedimento, « rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…)».