Bonus asilo nido 2018: possibile presentare domanda dal prossimo 29 gennaio

da Tuttoscuola

Bonus asilo nido 2018: possibile presentare domanda dal prossimo 29 gennaio

Dalle ore 10.00 del 29 gennaio al 31 dicembre 2018 l’Inps comunica che è possibile richiedere il “Contributo asilo nido” e “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”, riservato a bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016, per le mensilità comprese tra gennaio e dicembre 2018. Il bonus potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2018 è di 250 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.

Il bonus asilo asilo nido 2018

Si tratta di un premio stabilito nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

Bonus asilo nido 2018: come funziona

Quanto spetta
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 euro su 11 mensilità, per un importo massimo di 90,91 euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Il bonus asilo nido non può essere fruito, inoltre, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino,  di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus di 1.000 euro in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente.
Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa indicato (per il 2018 è di 250 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.
Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.
L’Inps provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). L’utente che opta per l’accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’Inps in occasione di altre domande.

Decadenza
Il richiedente deve confermare, all’atto dell’allegazione della documentazione a ogni mensilità l l’invarianza dei requisiti rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

  • perdita della cittadinanza;
  • decesso del genitore richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

Bonus asilo nido 2018: la domanda

Nella domanda si dovrà:

– indicare a quale dei due benefici si intende accedere;
– specificare le mensilità per le quali si intende ottenere il beneficio;
– nel caso in cui si intenda richiedere il bonus asilo nido per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda;
– allegare in fase di domanda il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino;
– in caso di richiesta di bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

– la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
– il codice fiscale del minore;
– il mese di riferimento;
– gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
– il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta che deve essere lo stesso che ha presentato domanda.

Per tutti i dettagli e le informazioni su come presentare domanda per il bonus asilo nido si può leggere attentamente la scheda prestazione cliccando qui.