MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10
Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. (15G00021)
(GU Serie Generale n.45 del 24-2-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2015
Titolo I
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive
modificazioni, concernente disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e, in particolare, l'articolo 3, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, e in particolare, l'articolo 205, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, e in particolare
l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, concernente regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, concernente regolamento recante
indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di
apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del
medesimo regolamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante
le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio
2007, n. 6, e in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Viste le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012, con le quali sono
state definite le Linee guida del secondo biennio e del quinto anno
dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici e professionali nonche'
le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state
definite le Linee guida relative ai percorsi opzionali degli istituti
tecnici e professionali di cui ai decreti del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 aprile 2012;
Visto l'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in data 5 giugno 2014, per l'avvio del
programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in
azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016, adottato ai
sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi'
come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota
n. 615 del 26 gennaio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria
di secondo grado
1. La seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che puo'
essere anche grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale
e coreutica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze,
abilita' e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo
anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di
apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica
nn. 87, 88, 89 del 2010, e verte su una delle materie caratterizzanti
il corso di studio, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed
opzioni in cui sia eventualmente strutturato.
2. Le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio sono
indicate negli allegati A (Licei), B (Istituti tecnici), C (Istituti
professionali), i quali costituiscono parte integrante del presente
decreto.
3. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate
annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, tra
quelle caratterizzanti i singoli corsi di studio indicate negli
allegati A, B e C di cui al comma 2; la scadenza per l'adozione di
tale decreto ministeriale e' fissata al 31 gennaio dall'articolo 2,
comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 17
gennaio 2007, n. 6.
4. Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e
nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda prova scritta puo'
essere anche grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva musicale
e coreutica, le modalita' di svolgimento della prova tengono conto
della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.
5. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata
complessiva e' di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita
contestualmente all'indicazione della prova.
6. Nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici la durata
massima della prova e' stabilita, rispettivamente, dagli articoli 5 e
7 del presente decreto.
Art. 2
Liceo classico
1. La prova consiste nella traduzione, in italiano ovvero nella
lingua in cui si svolge l'insegnamento, di un testo latino o greco,
ai sensi dell'articolo 1.
2. E' consentito l'uso del vocabolario della lingua italiana ovvero
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, e del vocabolario
latino-italiano o greco-italiano ovvero del vocabolario latino-lingua
nella quale si svolge l'insegnamento o greco-lingua nella quale si
svolge l'insegnamento.
Art. 3
Liceo scientifico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di un
problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad
alcuni quesiti.
2. Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero puo'
prevedere l'uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia.
Art. 4
Liceo delle scienze umane
1. Con riferimento al Liceo delle scienze umane, la prova di cui
all'articolo 1 consiste nella trattazione di un argomento afferente
ai seguenti ambiti disciplinari:
a) antropologico;
b) pedagogico, con riferimento ad autori particolarmente
significativi del Novecento;
c) sociologico, con riferimento a problemi o anche a concetti
fondamentali.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
2. Con riferimento al Liceo delle scienze umane - Opzione
economico-sociale, la prova di cui all'articolo 1 ha ad oggetto una
delle seguenti tipologie:
a) trattazione di problemi, concetti o anche temi della disciplina;
b) analisi e trattazione, qualitativa e quantitativa, di
particolari casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed
economiche, che possono essere presentate al candidato anche con
l'ausilio di grafici, tabelle statistiche, articoli dei giornali o di
riviste specialistiche.
La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.
Art. 5
Liceo artistico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nella elaborazione di un
progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che
tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline
coinvolte. Il progetto e' sviluppato secondo le fasi di:
a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;
b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facolta' di
utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le
attitudini personali nell'autonomia creativa);
c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto;
d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa
del progetto;
e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto.
2. Le modalita' operative consistono in opzioni tecniche a scelta
del candidato in relazione al tema previsto dallo specifico
indirizzo.
3. La durata massima della prova e' di tre giorni, per sei ore al
giorno.
Art. 6
Liceo linguistico
1. La prova di cui all'articolo 1 consiste nell'analisi di uno dei
testi proposti ed e' finalizzata a verificare le capacita' di:
a) comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e
generi (temi di attualita', storico-sociali, letterari o artistici),
dimostrando di conoscerne le caratteristiche;
b) produrre testi scritti per riferire o descrivere o argomentare.
2. La prova si articola in due parti:
a) risposte a domande aperte o anche chiuse, relative al testo
scelto dal candidato fra quelli proposti;
b) redazione di un testo in forma di narrazione o descrizione o
argomentazione afferente alla tematica trattata nel testo scelto
(lunghezza massima 300 parole).
Art. 7
Licei musicali e coreutici
1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui
all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3.
2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per
massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa,
della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con
relativa contestualizzazione storica;
b) composizione di un brano attraverso un basso dato con
modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale;
c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e
dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale, o
anche la sonorizzazione di un video;
d) progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di
produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti
contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di
spazializzazione.
3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella
prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti,
prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di
musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con
riduzione pianistica.
4. Con riferimento alla sezione coreutica la prova di cui
all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6.
5. La prima parte della prova ha per oggetto:
a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui
tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti
della sezione classica e contemporanea definiti in allegato;
b) la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro
ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica
degli elementi tecnici dell'esibizione e svolta con gli opportuni
riferimenti alla storia della danza.
6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella
esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti,
prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica
ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione
contemporanea.
7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova
concorrono alla determinazione del punteggio.
Art. 8
Istituti tecnici - Settore economico
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni
operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato
attivita' di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione
di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata
delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali.
2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di
studio;
b) analisi di casi aziendali;
c) simulazioni aziendali.
3. La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base
del numero minimo indicato in calce al testo.
4. Nel caso in cui la materia della seconda prova scritta sia la
lingua inglese o la seconda lingua comunitaria, la prova si articola
in due parti:
a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non
continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a
domande aperte o anche chiuse;
b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della
documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni
relativi al settore di indirizzo.
Art. 9
Istituti tecnici - Settore tecnologico
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni
operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato
attivita' di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su
processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di
prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e
gestionali.
2. La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di problemi tecnologico-tecnici partendo da prove di
laboratorio su materiali semilavorati, prodotti finiti;
b) analisi di caratteristiche di macchine e apparecchiature
partendo da prove di verifica e collaudo;
c) ideazione e progettazione di componenti e prodotti delle diverse
filiere;
d) analisi di processi tecnologici di produzione, gestione e
controllo di qualita' dei processi produttivi;
e) sviluppo di strumenti per l'implementazione di soluzioni a
problemi organizzativi e gestionali dei processi produttivi;
f) gestione di attivita' produttive e del territorio nel rispetto e
tutela dell'ambiente.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base
del numero minimo indicato in calce al testo.
Art. 10
Istituti professionali - Settore servizi
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni
operative della filiera di servizio e richiede al candidato attivita'
di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi.
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al
percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati;
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area
professionale (caso aziendale);
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione
di un prodotto o anche di un servizio;
d) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione
dei prodotti e dei servizi.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base
del numero minimo indicato in calce al testo.
4. Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera - Articolazione
accoglienza turistica, la materia della seconda prova scritta sia la
lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in
due parti:
a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non
continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a
domande aperte o anche chiuse;
b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della
documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni
relative al settore di indirizzo.
Art. 11
Istituti professionali - Settore industria e artigianato
1. La prova di cui all'articolo 1 fa riferimento a situazioni
operative, professionalmente rilevanti, nell'ambito della filiera
industriale o artigianale di interesse e richiede al candidato
attivita' di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi.
2. La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai
materiali e ai dispositivi del settore di riferimento;
b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in
efficienza di macchine, impianti e attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative
sulla sicurezza personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione
di un prodotto artigianale o industriale;
e) individuazione di modalita' e tecniche di commercializzazione
dei prodotti o anche dei servizi.
3. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i
candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte
costituita da quesiti tra i quali il candidato scegliera' sulla base
del numero minimo indicato in calce al testo.
Titolo II
Art. 12
Titoli di studio
1. I titoli di studio del nuovo ordinamento dell'istruzione
secondaria di secondo grado, vengono individuati e indicati
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 13
Certificazioni
1. I modelli delle certificazioni integrative del diploma di Stato
saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione.
Art. 14
Disposizioni finali
1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente
le modalita' di svolgimento della seconda prova scritta degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, e' abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti del bilancio
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 gennaio 2015
Il Ministro: Giannini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 598
Allegati
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